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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/08/2025, n. 4331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4331 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G.2309/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in CA Via XXXI Maggio n.12, elettivamente domiciliata in CA Viale XX
Settembre n. 28 presso lo studio dell'Avv. Martina Zimbello che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , quale titolare dell'impresa individuale con Controparte_2 C.F._1 sede in Tremestieri Etneo via Dusmet n. 52/A, elettivamente domiciliata in CA via G.A. Costanzo
n. 41, presso lo studio dell'Avv. Domenico Scalia che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'Avv. Maria Rosa Scandurra, per procura in calce alla comparsa di costituzione con appello incidentale;
(c.f. ) e Parte_1 C.F._2 Parte_2
(c.f. ), elettivamente domiciliati in Aci Sant'Antonio via
[...] C.F._3
Veronica n. 47, presso lo studio dell'avv. Simona Filippa D'Agata che li rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione con appello incidentale;
APPELLATI ED APPELLANTI INCIDENTALI
1 (C.F. ) e (C.F. Controparte_3 CodiceFiscale_4 Controparte_4 [...]
, elettivamente domiciliati in CA via Cesare Beccaria 57/b, presso lo studio dell'avv. C.F._5
Carmela Marisa Coco che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di costituzione in appello del 10/06/2020
APPELLATI
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 5.5.2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato in data 10.2.2020, la ha proposto Controparte_1 appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di CA n.2672/2019 del 6.12.2019 nel giudizio
N.R.G. 11319/2018, con la quale “…definitivamente decidendo, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così dispone: accoglie l'opposizione formulata da e Controparte_3
e per l'effetto dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 18.6.2018. Controparte_4
Rigetta l'opposizione di e e per l'effetto li Parte_2 Parte_1 condanna in solido al pagamento della somma di € 2.049,96 in favore della . Controparte_5
Condanna la al pagamento delle spese di lite in favore degli Controparte_1 opponenti e che liquida in € 125,00 per spese, € 800,00 per Controparte_3 Controparte_4 compensi, oltre spese generali, iva e cpa. Condanna la al Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore della ditta che liquida in € 800,00 per Controparte_2 compensi, oltre spese generali, iva e cpa. Compensa interamente le spese di lite tra gli opponenti e
l'opposta …”.
L'appellante ha impugnato la sentenza lamentando l'omessa pronuncia del giudice di prime cure sull'eccezione di nullità e/o inammissibilità della chiamata in causa della Controparte_1
e delle domande formulate nei confronti della stessa.
[...]
Con il secondo motivo di impugnazione ha eccepito la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112
c.p.c. per vizio di extra petizione rilevando che oggetto del contendere nel giudizio di primo grado avrebbe dovuto essere esclusivamente la validità o meno degli atti di precetto notificati dall'impresa rispettivamente nei confronti di e dei CP_2 Parte_3 Pt_1
Ha dedotto che la chiamata in causa della era volta esclusivamente a Controparte_1 far dichiarare la responsabilità dell'amministratore del , per Controparte_6
2 aver incassato le somme per lavori straordinari e per non averle versate in favore dell'impresa CP_2 senza alcuna eccezione degli opponenti relativamente all'avvenuta comunicazione alla ditta dei
Gagliano-Bartolotta quali condomini tenuti al pagamento, né sul presunto dovere di comunicare il debito ai Pt_1
Infine, ha eccepito l'illogicità della motivazione, la falsa applicazione dell'art. 63 co. 4 disp. att. c.c. e l'errata valutazione ed interpretazione delle risultanze processuali e della documentazione prodotta in giudizio.
Ha concluso, dunque, chiedendo la riforma della sentenza nei capi impugnati, ed in particolare: “- In via principale dichiarare nulla la Sentenza impugnata per omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia ovvero riformare la Sentenza dichiarando la nullità e/o l'inammissibilità della chiamata in causa della e di tutte le domande formulate nei confronti Controparte_1 della stessa;
-In subordine e senza recesso dal superiore e assorbente motivo di appello, dichiarare nulla la Sentenza impugnata per vizio di extra petizione;
-In estremo subordine, in via gradata e senza recesso dai superiori motivi di impugnazione, nel merito, rigettare le domande formulate in primo grado dai Signori e dai Signori nei confronti della Parte_3 Pt_1 [...] in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto. Vittoria di spese e Controparte_1 compensi del doppio grado di giudizio a carico di chi di ragione”.
Si è costituita in appello l'impresa individuale chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_2 principale, proponendo appello incidentale avverso la parte della sentenza che ha accolto l'opposizione proposta dai condomini . Ha concluso chiedendo “rigettare l'appello proposto Parte_4 dalla in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi su esposti;
- Controparte_1 in accoglimento dell'appello incidentale proposto con la presente comparsa, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare l'efficacia dell'atto di precetto notificato in data 18.06.2018 ai sig.rri
; - con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”. Parte_3
Si sono costituiti tardivamente in appello anche e Parte_1 Parte_2 chiedendo il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale e proponendo a loro volta
[...] appello incidentale. Hanno lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'opposizione proposta dai MA Hanno concluso chiedendo di “- dichiarare inammissibile Pt_1
e, comunque, rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello principale proposto dalla e l'appello incidentale proposto dalla Controparte_1 [...]
avverso la sentenza n. 2672/2019, emessa nel procedimento n.r.g. Controparte_5
11319/2018, in data 6.12.2019, dal Giudice di Pace di CA;
- in accoglimento dell'appello
3 incidentale proposto con la presente comparsa, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare
l'inefficacia dell'atto di precetto notificato ai MA da parte della Pt_1 Controparte_5
e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che nessuna somma devono i signori ad alcun titolo;
- Pt_1 con vittoria di spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio”.
Si sono tardivamente costituiti in appello e chiedendo il rigetto Controparte_3 Controparte_4 degli appelli principale e incidentale e la condanna ex art. 96 c.p.c. della parte appellante con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio. Controparte_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 5 maggio 2025, la causa è stata posta in decisione con termine di giorni venti per il deposito di memorie di replica (atteso che le conclusionali erano state già depositate dalle parti in occasione della assunzione in decisione da parte del precedente istruttore con successiva rimessione sul ruolo).
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Come chiarito dalla Suprema Corte e come desumibile dall'art.63 disp.att.c.c., “In tema di riparto delle spese condominiali per l'esecuzione di lavori consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione sulle parti comuni, laddove, successivamente alla delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione di tali interventi, sia venduta un'unità immobiliare sita nel condominio, i costi di detti lavori gravano, secondo un criterio rilevante anche nei rapporti interni tra compratore e venditore, su chi era proprietario dell'immobile compravenduto al momento dell'approvazione di detta delibera, la quale ha valore costitutivo della relativa obbligazione, anche se poi le opere siano state, in tutto o in parte, realizzate in epoca successiva all'atto traslativo, con conseguente diritto dell'acquirente a rivalersi nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva ex art. 63 disp. att. c.c., salvo che sia diversamente convenuto tra venditore e compratore, pur rimanendo comunque inopponibili al condominio i patti eventualmente intercorsi tra costoro” (Cass.11199/21).
E ancora, “L'art. 63, comma 2, disp. att. c.c. nel regime previgente rispetto alla l. n. 220 del 2012, delinea, a carico dell'acquirente, un regime di responsabilità solidale per il pagamento degli oneri condominiali dovuti dall'alienante, limitata al biennio antecedente all'acquisto, che opera solo nei rapporti esterni con il , ma non anche nel rapporto interno tra acquirente e alienante, CP_6 sicché, in tale rapporto, salvo che non sia diversamente convenuto dalle parti, l'acquirente risponde soltanto delle obbligazioni condominiali sorte successivamente al momento dell'acquisto e, qualora sia chiamato a rispondere di quelle sorte in epoca anteriore, ha comunque diritto di regresso nei confronti del suo dante causa, senza che, peraltro, assuma rilevanza alcuna, al fine di escludere tale regresso, la
4 notificazione, da parte dell'alienante, di un atto di significazione di illegittimità della pretesa del
. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che, in presenza di un CP_6 pagamento dell'acquirente relativo a contributi antecedenti di oltre due anni rispetto alla compravendita, aveva qualificato tale pagamento quale adempimento del terzo respingendo la richiesta di ripetizione di indebito in ragione del fatto che il precedente condomino aveva rappresentato all'acquirente l'illegittimità della pretesa del poiché scaturente da CP_6 deliberazioni affette da nullità)” (Cass.14531/22).
Pertanto, “In tema di condominio negli edifici, non può essere obbligato in via diretta verso il terzo creditore, nè per il tramite del vincolo solidale di cui all'art. 63 disp. att. c.c., né attraverso la previsione dettata in tema di comunione ordinaria di cui all'art. 1104 c.c., chi non fosse condomino al momento in cui sia insorto l'obbligo di partecipazione alle relative spese condominiali, ossia alla data di approvazione della delibera assembleare inerente a tali spese” (Cass.19756/22).
Ancora, “Il condomino in regola coi pagamenti, al quale sia intimato precetto da un creditore sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del condominio, può proporre opposizione
a norma dell'art. 615 c.p.c. per far valere il beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi che condiziona l'obbligo sussidiario di garanzia di cui all'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., trattandosi di una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del condomino non moroso e, quindi, del diritto del creditore di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo” (Cass.5043/23).
Infine, “L'onere di preventiva escussione dei condòmini "morosi", gravante, ai sensi dell'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., sul creditore solo parzialmente soddisfatto e munito di titolo, non ha ad oggetto la sola somma corrispondente alla quota millesimale del condòmino moroso sull'importo residuo dell'obbligazione del titolo esecutivo, ma l'intero importo residuo della suddetta "morosità", cioè l'intera originaria quota dell'obbligazione condominiale imputabile al singolo condòmino, detratto quanto eventualmente già pagato al creditore dall'amministratore, in nome e per conto di detto condòmino, in virtù dei versamenti dallo stesso effettuati nelle casse condominiali, secondo
l'imputazione comunicata ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., e/o quanto versato direttamente dal singolo condòmino al terzo” (Cass. n.34220/23).
Pertanto, “il condomino in regola coi pagamenti, al quale sia intimato precetto da un creditore sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del condominio, può proporre opposizione
a norma dell'art. 615 c.p.c. per far valere il beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi che condiziona l'obbligo sussidiario di garanzia di cui all'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., ciò attenendo ad una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del condomino non moroso, e, quindi,
5 al diritto del creditore di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo” (Cass.5043/23).
L'esame dei motivi di appello proposti avverso la sentenza del Giudice di Pace non può prescindere una previa valutazione dei rapporti intercorsi tra le parti che hanno dato causa a due distinte opposizioni a precetto, poi riunite nel giudizio di primo grado n.r.g.11319/18 definito con la sentenza del giudice di Pace ivi impugnata.
La fonte del credito per lavori di straordinaria manutenzione dello stabile condominiale vantato dall'impresa individuale risale al lontano 2011 allorquando condomini erano i (i CP_2 Pt_1
acquistarono nel 2017). In data 13.09.2011, infatti veniva sottoscritto un contratto Parte_5 di appalto tra il Condominio sito in CA , rappresentato dalla Controparte_6 [...]
e l'impresa edile per l'esecuzione di opere Controparte_1 Controparte_2 straordinarie. A seguito dell'esecuzione di una prima parte dei lavori, l'impresa emetteva la CP_2 fattura n. 30 del 04.10.2012 di €19.480,05 non pagata, per la comunicazione, da parte del Condominio, della necessaria sospensione dei lavori per la mancanza di fondi. Conseguentemente, l'impresa otteneva per tale credito il decreto ingiuntivo n.1069/13 per l'importo di €19.480,05, oltre agli CP_2 interessi legali della domanda e fino all'effettivo soddisfo ed €761,00 di cui €111,00 per spese, €650,00 per compensi, oltre IVA e C.P.A. - notificato in data 28.05.2013 al Condominio. Il detto decreto ingiuntivo, non opposto è divenuto definitivamente esecutivo. E' pertanto accertato in via definitiva che l'impresa vanti tale credito nei confronti del . CP_2 CP_6
L'impresa richiedeva all'amministrazione condominiale l'elenco dei condomini morosi ai CP_2 sensi dell'art.63 disp. att. c.c. come modificato dalla L. 220/2012 e, alla richiesta, seguiva la comunicazione dell'amministratore nella quale venivano indicati, quali morosi, per un Persona_1 importo di €12.194,00 e per un importo di €12.337,00. Persona_2
Evidentemente, come peraltro osservato nel medesimo atto di precetto dall'impresa gli CP_2 importi indicati risultano superiori al debito inferiore ingiunto al Condominio in forza del decreto ingiuntivo.
Si evidenzia poi sin d'ora che l'opponente ha prodotto una quietanza liberatoria rilasciata Pt_1 dall'amministratore nel 2017 per quanto concerne oneri anteriori alla compravendita ai coniugi
. CP_4
L'impresa procedeva, pertanto, alla notifica del D.I. esecutivo e del precetto di pagamento nei CP_2 confronti di detti condomini e al fine di richiedere il pagamento. Pt_1 Per_2
L'impresa resasi conto dell'incongruenza di quanto comunicato le dall'amministrazione CP_2 condominiale, instaurò un ulteriore giudizio contro la conclusosi Controparte_1
6 con ordinanza del Tribunale di CA del 05.10.17, che ordinava all' amministratore p.t. del in CA, di comunicare i nominativi e le rispettive Parte_6 quote di debito, anche in ragione dell'accertata insolvibilità della ND , dei Persona_2 singoli condomini pro quota morosi nel pagamento del credito di cui al precetto notificato dalla
[...]
La veniva condannata anche al pagamento di €1.000,00 a CP_5 Controparte_1 CP_1 titolo risarcitorio per il danno causato, oltre al pagamento delle spese legali.
In virtù della suddetta ordinanza di condanna, la convocava Controparte_1
l'assemblea condominiale, per la data del 30.11.17, che deliberava la ripartizione del debito tra tutti i condomini in regola con i pagamenti. La delibera versata agli atti non prevede le quote di riparto. Sulla scorta dell'ammontare di un debito pari a circa 22.000,00 pare evidente che il debito non attenga esclusivamente al credito vantato dall'impresa per la sola quota della ND morosa CP_2 bensì anche ad altri oneri non meglio individuati. Probabilmente trattasi dell'originario Per_2 credito vantato dall'impresa in forza del decreto ingiuntivo e mai corrisposto. CP_2
L'impresa a seguito della comunicazione da parte del Condominio dei condomini morosi, CP_2 previa diffida stragiudiziale rimasta inevasa, notificava a e atto di precetto e, in CP_3 CP_4 solido, ai MA (nel frattempo divenuto erede di deceduto Parte_1 Persona_1 in data 09.06.18) e per il pagamento della somma di €2.049,96. Parte_2
e proponevano opposizione chiedendo la chiamata in garanzia CP_4 CP_3 dell'amministrazione condominiale, ritenendo di non dovere nulla all'impresa CO in quanto divenuti proprietari dell'immobile trasferitogli dai a marzo 2017, senza potere essere chiamati Pt_1
a rispondere per i debiti pregressi sorti nel 2011 e oggetto del decreto ingiuntivo del 2013 loro non opponibile.
Anche i proponevano opposizione al precetto eccependo l'inesistenza di qualsiasi debito per i Pt_1 lavori straordinari (di cui al predetto decreto ingiuntivo, emesso nei confronti del ), stante CP_6 il pagamento eseguito in data 28.03.2017, come da quietanza liberatoria di pari data, rilasciata dall'amministratore del Eccepivano di non essere obbligati nei confronti del CP_6 [...]
ad alcun titolo ed a seguito di obbligazioni assunte in seno ad assemblee Controparte_7 condominiali successive alla data della vendita, né, tanto meno, di essere stati posti a conoscenza della successiva delibera del 30.11.2017, di riparto del debito della ND morosa . Persona_2
Chiedevano di essere autorizzati a chiamare in garanzia la quale Controparte_1 CP_1 amministratore del Condominio, atteso che alla stessa era già stato effettuato il versamento delle somme per i lavori straordinari inerenti il proprio immobile.
7 Autorizzata la chiamata in primo grado, si costituiva in giudizio la Controparte_1 eccependo, in via preliminare, la nullità e/o l'inammissibilità della chiamata in causa chiedendo il rigetto delle domande proposte. Confermava la non debenza del credito da parte dei in Pt_1 relazione alla propria unità immobiliare e sosteneva che i nuovi acquirenti e CP_3 CP_4 fossero tenuti in forza della nuova delibera assembleare del 30.11.2017.
Con sentenza n.2672/2019, emessa in data 6.12.2019, a definizione del procedimento n.r.g.
11319/2018, il giudice di Pace ha accolto l'opposizione formulata da e Controparte_3 CP_4 dichiarando l'inefficacia dell'atto di precetto, mentre ha rigettato l'opposizione al precetto
[...] proposta da e ritenendoli obbligati pro quota al Parte_2 Parte_1 pagamento della somma dovuta dalla ND morosa Per_2
Il Giudice di primo grado ha ricondotto la fattispecie concreta nell'ambito di applicazione dell'art. 63, co. 4, disp. att. c.c. secondo cui “chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente”.
Invero, individuando come momento in cui sorge l'obbligo di partecipazione alle spese condominiali per l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione sulle parti comuni dell'edificio, la data di approvazione della delibera assembleare che ha disposto l'esecuzione di tale intervento, avendo la stessa delibera valore costituivo della relativa obbligazione (Cass. n. 15547/2017).
Il giudice di prime cure, rilevando che gli opponenti , avevano acquistato Parte_3
l'immobile solo nel marzo 2017, ha accolto l'opposizione a precetto ritenendo gli stessi non tenuti al pagamento degli oneri condominiali trattandosi di obbligazioni risalenti all'anno 2011.
Sul punto, ha in particolare ritenuto non costituire una novazione soggettiva dell'obbligazione,
l'approvazione da parte degli opponenti della delibera assembleare del 30.11.2017, con la quale l'assemblea condominiale ha ripartito il debito della ND morosa in difetto di Persona_2 una manifesta volontà degli aventi causa di sostituirsi al dante causa nel Parte_3 Pt_1 pagamento di tali spese condominiali, ritenendo invece tenuti al pagamento i danti causa MA
proprietari al momento della deliberazione delle spese. Pt_1
Dalla circostanza che la delibera del novembre 2017 ripartisca un debito di €22.000,00 appare evidente che lo stesso non attenga alla quota dei lavori dovuti all'impresa dalla morosa CP_2 Per_2 atteso che, secondo quanto in precedenza riferito, la quota dalla medesima dovuta ammontava a circa
12.000,00 euro (si è già rilevato che tuttavia anche detto ammontare risultava incongruo poiché sommato al debito a carico dei di apri importo superava l'ammontare del debito ingiunto). Pt_1
Inoltre, è altresì incontestato che il credito di circa 20.000,00 vantato dall'impresa sia rimasto CP_2
8 insoddisfatto per intero e non limitatamente al credito dovuto dalla Per_2
Il giudice di pace, senza statuire su alcuna domanda nei confronti della terza chiamata parisi
Amministrazione l'ha condannata al pagamento delle spese di giudizio per la condotta CP_1 omissiva tenuta nei confronti degli opponenti (per non avere loro comunicato la delibera Pt_1 assembleare di ripartizione del debito della ND insolvente e per aver erroneamente Per_2 comunicato all'impresa i nominativi di quali soggetti tenuti al pagamento. CP_2 Parte_3
Tuttavia, risulta dalla lettura della sentenza che la stessa non abbia pronunciato su alcuna domanda avanzata dalle parti nei confronti della , concludendo esclusivamente per Controparte_1 il rigetto dell'opposizione a precetto proposta dai ritenendoli tenuti al pagamento dell'importo Pt_1 precettato, e per l'accoglimento dell'opposizione proposta dai ritenendoli non Parte_5 tenuti al pagamento dell'importo precettato.
Conseguentemente, la statuizione di condanna alle spese di lite della Controparte_1 non trova alcuna giustificazione ancorata alla soccombenza della stessa su una domanda proposta nei suoi confronti.
La con il primo motivo di appello, ha sostenuto che la propria Controparte_1 chiamata in causa sarebbe inammissibile in quanto, né nel corpo dell'atto di citazione, né nelle conclusioni era stata formulata domanda di garanzia nei confronti del terzo, stante che gli opponenti non chiedevano né la condanna della né di essere manlevati Controparte_1 dall'Amministratore delle somme che dovessero essere eventualmente riconosciute in favore dell'impresa CP_2
Ha ritenuto che la condotta dell'amministratore non avrebbe potuto essere oggetto del giudizio di opposizione a precetto, ma avrebbe dovuto essere fatta valere con una distinta azione di responsabilità.
Il motivo di appello è fondato e va conseguentemente accolto l'appello principale posto che non opera, avuto riguardo all'oggetto della originaria domanda avanzata dall'impresa nei confronti di CP_2
e (ossia pagamento del credito precettato e dovuto in forza del d.i. del Parte_5 Pt_1
2013 emesso nei confronti del alcuna estensione automatica della domanda nei confronti CP_6 dell'amministratore, nei cui confronti vengono avanzate doglianze in ordine alla non trasparente gestione e quindi ad una responsabilità nella gestione condominiale che esula dall'oggetto del presente giudizio.
Tuttavia, ricorrono gravi ragioni, tenuto conto della evidente mancanza di responsabilità in capo alle restanti parti in causa e in merito alla scarsa trasparenza nella ripartizione del debito da parte dell'amministratore, sin dall'origine, per la compensazione delle spese di lite tra la sia Controparte_1
9 per il primo grado e che per il secondo grado e gli opponenti.
Va poi rigettato l'appello incidentale proposto dall'impresa individuale avverso il Controparte_2 rigetto dell'opposizione a precetto proposta da e . CP_4 CP_3
E' corretta la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che i nuovi acquirenti e non rispondano del debito per lavori straordinari nei confronti dell'impresa e per CP_3 CP_4 il decreto ingiuntivo emesso nel 2013, sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra citati in forza dei quali sono chiamati a rispondere i precedenti proprietari al tempo della delibera dei lavori.
Il Giudice di prime cure ha escluso la novazione soggettiva atteso che dalla delibera del 30.11.2017 non si desume la volontà dei di sostituirsi al dante causa nel pagamento delle spese Parte_3 condominiali relative ai lavori di straordinaria manutenzione eseguiti dalla in Controparte_5 merito alla quota della ND morosa divenuta insolvibile. Per_2
La giurisprudenza di legittimità si è chiaramente espressa evidenziando che “la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche. Elementi essenziali di tale contratto sono, oltre ai soggetti e alla causa, l'animus novandi, consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione produca novazione”
(Cass. civ. Sez. II, 20/03/2007, n. 6550).
Nel caso di specie, invero, non può considerarsi l'accordo raggiunto in sede assembleare quale novazione rispetto al debito della atteso che, oltre al presupposto oggettivo, è necessario che Per_2 sussista anche un presupposto soggettivo, che si sostanzia nell'animus novandi, il quale deve essere certo, ossia non devono sussistere dubbi sulla volontà di mutamento del titolo.
Dal verbale assembleare non si desume la chiara volontà dei coniugi di sostituirsi Parte_3 ai propri danti causa nel pagamento delle spese condominiali relative ai lavori di straordinaria manutenzione imputabili ad una ND insolvente, soprattutto, considerato che tali lavori erano stati eseguiti quando l'immobile non era ancora di loro proprietà.
In alcuna parte del verbale risulta che si siano impegnati, in maniera non equivoca, Parte_3 ad estinguere l'obbligazione precedente di terzi con altra obbligazione tale da intendersi, quest'ultima, quale novazione, né in seno al verbale sono state ripartite le somme in relazione ai millesimi dei condomini con espressa indicazione della quota imputabile agli stessi che avrebbe esplicitato
10 chiaramente la partecipazione dei alla ripartizione. Parte_3
Nel caso di specie non risultano evidenti, pertanto, né l'elemento oggettivo né quello soggettivo, soprattutto in difetto, riguardo ai , dell"animus novandi", inteso come Parte_3 manifestazione inequivoca dell'intento novativo.
Va conseguentemente rigettato l'appello incidentale dell'impresa CP_2
Va infine dichiarato inammissibile in quanto tardivo l'appello incidentale proposto dai (non Pt_1 essendo stata accolta la richiesta di rimessione in termini al tempo avanzata essendo stata la prima udienza tenuta in modalità “cartolare”).
Al rigetto dell'appello incidentale proposto dall'impresa individuale con conferma Controparte_2 della sentenza nella parte in cui ha accolto l'opposizione proposta da e , consegue la CP_4 CP_3 condanna del medesimo appellante incidentale al pagamento delle spese di lite dei due gradi del giudizio liquidate come in dispositivo ex d.m. 55/14 e succ. modif., parametri minimi, tenuto conto delle ragioni della decisione e dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta in assenza di istruttoria.
Del pari, segue la condanna alle spese di lite in solido di e Parte_1 Parte_2
in favore dell' per l'inammissibilità dell'appello
[...] Controparte_8 incidentale proposto, liquidate come in dispositivo ex d.m. 55/14 e succ. modif., parametri minimi, tenuto conto delle ragioni della decisione e dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta in assenza di istruttoria.
Si dispone per le gravi ragioni suddette la compensazione delle spese di lite tra
[...]
e le altre parti per ambedue i gradi del giudizio. Controparte_1
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato a carico dell'impresa individuale e degli appellanti incidentali e Controparte_2 Parte_1
Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di CA, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa avverso la sentenza del Giudice di Pace di CA n. 2672/2019 del 06.12.2019 nel giudizio
N.R.G.11319/2018, accoglie l'appello principale proposto da e per l'effetto, in riforma Controparte_1 della sentenza, annulla la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore degli opponenti e e in favore dell'impresa Controparte_4 Controparte_3
11 individuale , e compensa per intero le spese di lite del giudizio di primo grado e del Controparte_2 presente giudizio tra e le altre parti;
Controparte_1 dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da e Parte_1 Parte_2
[...] condanna e al pagamento delle spese di lite Parte_1 Parte_2 del giudizio di primo grado e del presente giudizio, in favore dell'impresa individuale
[...]
, che liquida per il primo grado in €633,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al CP_2
15%, i.v.a., c.p.a. se dovute per legge e, per il secondo grado, in €1.278,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute per legge;
rigetta l'appello incidentale proposto dall'impresa individuale;
Controparte_2 condanna l'impresa individuale al pagamento delle spese di lite del giudizio di Controparte_2 primo grado e del presente giudizio, in favore di e che liquida per Controparte_4 Controparte_3 il primo grado in €633,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute per legge e, per il secondo grado, in €1.278,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%,
i.v.a., c.p.a. se dovute per legge;
dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato a carico dell'impresa individuale e di e Controparte_2 Pt_1 Parte_1 Pt_1 Parte_2
Così deciso in CA dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 28/08/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in CA Via XXXI Maggio n.12, elettivamente domiciliata in CA Viale XX
Settembre n. 28 presso lo studio dell'Avv. Martina Zimbello che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , quale titolare dell'impresa individuale con Controparte_2 C.F._1 sede in Tremestieri Etneo via Dusmet n. 52/A, elettivamente domiciliata in CA via G.A. Costanzo
n. 41, presso lo studio dell'Avv. Domenico Scalia che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'Avv. Maria Rosa Scandurra, per procura in calce alla comparsa di costituzione con appello incidentale;
(c.f. ) e Parte_1 C.F._2 Parte_2
(c.f. ), elettivamente domiciliati in Aci Sant'Antonio via
[...] C.F._3
Veronica n. 47, presso lo studio dell'avv. Simona Filippa D'Agata che li rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione con appello incidentale;
APPELLATI ED APPELLANTI INCIDENTALI
1 (C.F. ) e (C.F. Controparte_3 CodiceFiscale_4 Controparte_4 [...]
, elettivamente domiciliati in CA via Cesare Beccaria 57/b, presso lo studio dell'avv. C.F._5
Carmela Marisa Coco che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di costituzione in appello del 10/06/2020
APPELLATI
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 5.5.2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato in data 10.2.2020, la ha proposto Controparte_1 appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di CA n.2672/2019 del 6.12.2019 nel giudizio
N.R.G. 11319/2018, con la quale “…definitivamente decidendo, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così dispone: accoglie l'opposizione formulata da e Controparte_3
e per l'effetto dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 18.6.2018. Controparte_4
Rigetta l'opposizione di e e per l'effetto li Parte_2 Parte_1 condanna in solido al pagamento della somma di € 2.049,96 in favore della . Controparte_5
Condanna la al pagamento delle spese di lite in favore degli Controparte_1 opponenti e che liquida in € 125,00 per spese, € 800,00 per Controparte_3 Controparte_4 compensi, oltre spese generali, iva e cpa. Condanna la al Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore della ditta che liquida in € 800,00 per Controparte_2 compensi, oltre spese generali, iva e cpa. Compensa interamente le spese di lite tra gli opponenti e
l'opposta …”.
L'appellante ha impugnato la sentenza lamentando l'omessa pronuncia del giudice di prime cure sull'eccezione di nullità e/o inammissibilità della chiamata in causa della Controparte_1
e delle domande formulate nei confronti della stessa.
[...]
Con il secondo motivo di impugnazione ha eccepito la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112
c.p.c. per vizio di extra petizione rilevando che oggetto del contendere nel giudizio di primo grado avrebbe dovuto essere esclusivamente la validità o meno degli atti di precetto notificati dall'impresa rispettivamente nei confronti di e dei CP_2 Parte_3 Pt_1
Ha dedotto che la chiamata in causa della era volta esclusivamente a Controparte_1 far dichiarare la responsabilità dell'amministratore del , per Controparte_6
2 aver incassato le somme per lavori straordinari e per non averle versate in favore dell'impresa CP_2 senza alcuna eccezione degli opponenti relativamente all'avvenuta comunicazione alla ditta dei
Gagliano-Bartolotta quali condomini tenuti al pagamento, né sul presunto dovere di comunicare il debito ai Pt_1
Infine, ha eccepito l'illogicità della motivazione, la falsa applicazione dell'art. 63 co. 4 disp. att. c.c. e l'errata valutazione ed interpretazione delle risultanze processuali e della documentazione prodotta in giudizio.
Ha concluso, dunque, chiedendo la riforma della sentenza nei capi impugnati, ed in particolare: “- In via principale dichiarare nulla la Sentenza impugnata per omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia ovvero riformare la Sentenza dichiarando la nullità e/o l'inammissibilità della chiamata in causa della e di tutte le domande formulate nei confronti Controparte_1 della stessa;
-In subordine e senza recesso dal superiore e assorbente motivo di appello, dichiarare nulla la Sentenza impugnata per vizio di extra petizione;
-In estremo subordine, in via gradata e senza recesso dai superiori motivi di impugnazione, nel merito, rigettare le domande formulate in primo grado dai Signori e dai Signori nei confronti della Parte_3 Pt_1 [...] in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto. Vittoria di spese e Controparte_1 compensi del doppio grado di giudizio a carico di chi di ragione”.
Si è costituita in appello l'impresa individuale chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_2 principale, proponendo appello incidentale avverso la parte della sentenza che ha accolto l'opposizione proposta dai condomini . Ha concluso chiedendo “rigettare l'appello proposto Parte_4 dalla in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi su esposti;
- Controparte_1 in accoglimento dell'appello incidentale proposto con la presente comparsa, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare l'efficacia dell'atto di precetto notificato in data 18.06.2018 ai sig.rri
; - con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”. Parte_3
Si sono costituiti tardivamente in appello anche e Parte_1 Parte_2 chiedendo il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale e proponendo a loro volta
[...] appello incidentale. Hanno lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'opposizione proposta dai MA Hanno concluso chiedendo di “- dichiarare inammissibile Pt_1
e, comunque, rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello principale proposto dalla e l'appello incidentale proposto dalla Controparte_1 [...]
avverso la sentenza n. 2672/2019, emessa nel procedimento n.r.g. Controparte_5
11319/2018, in data 6.12.2019, dal Giudice di Pace di CA;
- in accoglimento dell'appello
3 incidentale proposto con la presente comparsa, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare
l'inefficacia dell'atto di precetto notificato ai MA da parte della Pt_1 Controparte_5
e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che nessuna somma devono i signori ad alcun titolo;
- Pt_1 con vittoria di spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio”.
Si sono tardivamente costituiti in appello e chiedendo il rigetto Controparte_3 Controparte_4 degli appelli principale e incidentale e la condanna ex art. 96 c.p.c. della parte appellante con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio. Controparte_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 5 maggio 2025, la causa è stata posta in decisione con termine di giorni venti per il deposito di memorie di replica (atteso che le conclusionali erano state già depositate dalle parti in occasione della assunzione in decisione da parte del precedente istruttore con successiva rimessione sul ruolo).
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Come chiarito dalla Suprema Corte e come desumibile dall'art.63 disp.att.c.c., “In tema di riparto delle spese condominiali per l'esecuzione di lavori consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione sulle parti comuni, laddove, successivamente alla delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione di tali interventi, sia venduta un'unità immobiliare sita nel condominio, i costi di detti lavori gravano, secondo un criterio rilevante anche nei rapporti interni tra compratore e venditore, su chi era proprietario dell'immobile compravenduto al momento dell'approvazione di detta delibera, la quale ha valore costitutivo della relativa obbligazione, anche se poi le opere siano state, in tutto o in parte, realizzate in epoca successiva all'atto traslativo, con conseguente diritto dell'acquirente a rivalersi nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva ex art. 63 disp. att. c.c., salvo che sia diversamente convenuto tra venditore e compratore, pur rimanendo comunque inopponibili al condominio i patti eventualmente intercorsi tra costoro” (Cass.11199/21).
E ancora, “L'art. 63, comma 2, disp. att. c.c. nel regime previgente rispetto alla l. n. 220 del 2012, delinea, a carico dell'acquirente, un regime di responsabilità solidale per il pagamento degli oneri condominiali dovuti dall'alienante, limitata al biennio antecedente all'acquisto, che opera solo nei rapporti esterni con il , ma non anche nel rapporto interno tra acquirente e alienante, CP_6 sicché, in tale rapporto, salvo che non sia diversamente convenuto dalle parti, l'acquirente risponde soltanto delle obbligazioni condominiali sorte successivamente al momento dell'acquisto e, qualora sia chiamato a rispondere di quelle sorte in epoca anteriore, ha comunque diritto di regresso nei confronti del suo dante causa, senza che, peraltro, assuma rilevanza alcuna, al fine di escludere tale regresso, la
4 notificazione, da parte dell'alienante, di un atto di significazione di illegittimità della pretesa del
. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che, in presenza di un CP_6 pagamento dell'acquirente relativo a contributi antecedenti di oltre due anni rispetto alla compravendita, aveva qualificato tale pagamento quale adempimento del terzo respingendo la richiesta di ripetizione di indebito in ragione del fatto che il precedente condomino aveva rappresentato all'acquirente l'illegittimità della pretesa del poiché scaturente da CP_6 deliberazioni affette da nullità)” (Cass.14531/22).
Pertanto, “In tema di condominio negli edifici, non può essere obbligato in via diretta verso il terzo creditore, nè per il tramite del vincolo solidale di cui all'art. 63 disp. att. c.c., né attraverso la previsione dettata in tema di comunione ordinaria di cui all'art. 1104 c.c., chi non fosse condomino al momento in cui sia insorto l'obbligo di partecipazione alle relative spese condominiali, ossia alla data di approvazione della delibera assembleare inerente a tali spese” (Cass.19756/22).
Ancora, “Il condomino in regola coi pagamenti, al quale sia intimato precetto da un creditore sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del condominio, può proporre opposizione
a norma dell'art. 615 c.p.c. per far valere il beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi che condiziona l'obbligo sussidiario di garanzia di cui all'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., trattandosi di una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del condomino non moroso e, quindi, del diritto del creditore di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo” (Cass.5043/23).
Infine, “L'onere di preventiva escussione dei condòmini "morosi", gravante, ai sensi dell'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., sul creditore solo parzialmente soddisfatto e munito di titolo, non ha ad oggetto la sola somma corrispondente alla quota millesimale del condòmino moroso sull'importo residuo dell'obbligazione del titolo esecutivo, ma l'intero importo residuo della suddetta "morosità", cioè l'intera originaria quota dell'obbligazione condominiale imputabile al singolo condòmino, detratto quanto eventualmente già pagato al creditore dall'amministratore, in nome e per conto di detto condòmino, in virtù dei versamenti dallo stesso effettuati nelle casse condominiali, secondo
l'imputazione comunicata ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., e/o quanto versato direttamente dal singolo condòmino al terzo” (Cass. n.34220/23).
Pertanto, “il condomino in regola coi pagamenti, al quale sia intimato precetto da un creditore sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del condominio, può proporre opposizione
a norma dell'art. 615 c.p.c. per far valere il beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi che condiziona l'obbligo sussidiario di garanzia di cui all'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., ciò attenendo ad una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del condomino non moroso, e, quindi,
5 al diritto del creditore di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo” (Cass.5043/23).
L'esame dei motivi di appello proposti avverso la sentenza del Giudice di Pace non può prescindere una previa valutazione dei rapporti intercorsi tra le parti che hanno dato causa a due distinte opposizioni a precetto, poi riunite nel giudizio di primo grado n.r.g.11319/18 definito con la sentenza del giudice di Pace ivi impugnata.
La fonte del credito per lavori di straordinaria manutenzione dello stabile condominiale vantato dall'impresa individuale risale al lontano 2011 allorquando condomini erano i (i CP_2 Pt_1
acquistarono nel 2017). In data 13.09.2011, infatti veniva sottoscritto un contratto Parte_5 di appalto tra il Condominio sito in CA , rappresentato dalla Controparte_6 [...]
e l'impresa edile per l'esecuzione di opere Controparte_1 Controparte_2 straordinarie. A seguito dell'esecuzione di una prima parte dei lavori, l'impresa emetteva la CP_2 fattura n. 30 del 04.10.2012 di €19.480,05 non pagata, per la comunicazione, da parte del Condominio, della necessaria sospensione dei lavori per la mancanza di fondi. Conseguentemente, l'impresa otteneva per tale credito il decreto ingiuntivo n.1069/13 per l'importo di €19.480,05, oltre agli CP_2 interessi legali della domanda e fino all'effettivo soddisfo ed €761,00 di cui €111,00 per spese, €650,00 per compensi, oltre IVA e C.P.A. - notificato in data 28.05.2013 al Condominio. Il detto decreto ingiuntivo, non opposto è divenuto definitivamente esecutivo. E' pertanto accertato in via definitiva che l'impresa vanti tale credito nei confronti del . CP_2 CP_6
L'impresa richiedeva all'amministrazione condominiale l'elenco dei condomini morosi ai CP_2 sensi dell'art.63 disp. att. c.c. come modificato dalla L. 220/2012 e, alla richiesta, seguiva la comunicazione dell'amministratore nella quale venivano indicati, quali morosi, per un Persona_1 importo di €12.194,00 e per un importo di €12.337,00. Persona_2
Evidentemente, come peraltro osservato nel medesimo atto di precetto dall'impresa gli CP_2 importi indicati risultano superiori al debito inferiore ingiunto al Condominio in forza del decreto ingiuntivo.
Si evidenzia poi sin d'ora che l'opponente ha prodotto una quietanza liberatoria rilasciata Pt_1 dall'amministratore nel 2017 per quanto concerne oneri anteriori alla compravendita ai coniugi
. CP_4
L'impresa procedeva, pertanto, alla notifica del D.I. esecutivo e del precetto di pagamento nei CP_2 confronti di detti condomini e al fine di richiedere il pagamento. Pt_1 Per_2
L'impresa resasi conto dell'incongruenza di quanto comunicato le dall'amministrazione CP_2 condominiale, instaurò un ulteriore giudizio contro la conclusosi Controparte_1
6 con ordinanza del Tribunale di CA del 05.10.17, che ordinava all' amministratore p.t. del in CA, di comunicare i nominativi e le rispettive Parte_6 quote di debito, anche in ragione dell'accertata insolvibilità della ND , dei Persona_2 singoli condomini pro quota morosi nel pagamento del credito di cui al precetto notificato dalla
[...]
La veniva condannata anche al pagamento di €1.000,00 a CP_5 Controparte_1 CP_1 titolo risarcitorio per il danno causato, oltre al pagamento delle spese legali.
In virtù della suddetta ordinanza di condanna, la convocava Controparte_1
l'assemblea condominiale, per la data del 30.11.17, che deliberava la ripartizione del debito tra tutti i condomini in regola con i pagamenti. La delibera versata agli atti non prevede le quote di riparto. Sulla scorta dell'ammontare di un debito pari a circa 22.000,00 pare evidente che il debito non attenga esclusivamente al credito vantato dall'impresa per la sola quota della ND morosa CP_2 bensì anche ad altri oneri non meglio individuati. Probabilmente trattasi dell'originario Per_2 credito vantato dall'impresa in forza del decreto ingiuntivo e mai corrisposto. CP_2
L'impresa a seguito della comunicazione da parte del Condominio dei condomini morosi, CP_2 previa diffida stragiudiziale rimasta inevasa, notificava a e atto di precetto e, in CP_3 CP_4 solido, ai MA (nel frattempo divenuto erede di deceduto Parte_1 Persona_1 in data 09.06.18) e per il pagamento della somma di €2.049,96. Parte_2
e proponevano opposizione chiedendo la chiamata in garanzia CP_4 CP_3 dell'amministrazione condominiale, ritenendo di non dovere nulla all'impresa CO in quanto divenuti proprietari dell'immobile trasferitogli dai a marzo 2017, senza potere essere chiamati Pt_1
a rispondere per i debiti pregressi sorti nel 2011 e oggetto del decreto ingiuntivo del 2013 loro non opponibile.
Anche i proponevano opposizione al precetto eccependo l'inesistenza di qualsiasi debito per i Pt_1 lavori straordinari (di cui al predetto decreto ingiuntivo, emesso nei confronti del ), stante CP_6 il pagamento eseguito in data 28.03.2017, come da quietanza liberatoria di pari data, rilasciata dall'amministratore del Eccepivano di non essere obbligati nei confronti del CP_6 [...]
ad alcun titolo ed a seguito di obbligazioni assunte in seno ad assemblee Controparte_7 condominiali successive alla data della vendita, né, tanto meno, di essere stati posti a conoscenza della successiva delibera del 30.11.2017, di riparto del debito della ND morosa . Persona_2
Chiedevano di essere autorizzati a chiamare in garanzia la quale Controparte_1 CP_1 amministratore del Condominio, atteso che alla stessa era già stato effettuato il versamento delle somme per i lavori straordinari inerenti il proprio immobile.
7 Autorizzata la chiamata in primo grado, si costituiva in giudizio la Controparte_1 eccependo, in via preliminare, la nullità e/o l'inammissibilità della chiamata in causa chiedendo il rigetto delle domande proposte. Confermava la non debenza del credito da parte dei in Pt_1 relazione alla propria unità immobiliare e sosteneva che i nuovi acquirenti e CP_3 CP_4 fossero tenuti in forza della nuova delibera assembleare del 30.11.2017.
Con sentenza n.2672/2019, emessa in data 6.12.2019, a definizione del procedimento n.r.g.
11319/2018, il giudice di Pace ha accolto l'opposizione formulata da e Controparte_3 CP_4 dichiarando l'inefficacia dell'atto di precetto, mentre ha rigettato l'opposizione al precetto
[...] proposta da e ritenendoli obbligati pro quota al Parte_2 Parte_1 pagamento della somma dovuta dalla ND morosa Per_2
Il Giudice di primo grado ha ricondotto la fattispecie concreta nell'ambito di applicazione dell'art. 63, co. 4, disp. att. c.c. secondo cui “chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente”.
Invero, individuando come momento in cui sorge l'obbligo di partecipazione alle spese condominiali per l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione sulle parti comuni dell'edificio, la data di approvazione della delibera assembleare che ha disposto l'esecuzione di tale intervento, avendo la stessa delibera valore costituivo della relativa obbligazione (Cass. n. 15547/2017).
Il giudice di prime cure, rilevando che gli opponenti , avevano acquistato Parte_3
l'immobile solo nel marzo 2017, ha accolto l'opposizione a precetto ritenendo gli stessi non tenuti al pagamento degli oneri condominiali trattandosi di obbligazioni risalenti all'anno 2011.
Sul punto, ha in particolare ritenuto non costituire una novazione soggettiva dell'obbligazione,
l'approvazione da parte degli opponenti della delibera assembleare del 30.11.2017, con la quale l'assemblea condominiale ha ripartito il debito della ND morosa in difetto di Persona_2 una manifesta volontà degli aventi causa di sostituirsi al dante causa nel Parte_3 Pt_1 pagamento di tali spese condominiali, ritenendo invece tenuti al pagamento i danti causa MA
proprietari al momento della deliberazione delle spese. Pt_1
Dalla circostanza che la delibera del novembre 2017 ripartisca un debito di €22.000,00 appare evidente che lo stesso non attenga alla quota dei lavori dovuti all'impresa dalla morosa CP_2 Per_2 atteso che, secondo quanto in precedenza riferito, la quota dalla medesima dovuta ammontava a circa
12.000,00 euro (si è già rilevato che tuttavia anche detto ammontare risultava incongruo poiché sommato al debito a carico dei di apri importo superava l'ammontare del debito ingiunto). Pt_1
Inoltre, è altresì incontestato che il credito di circa 20.000,00 vantato dall'impresa sia rimasto CP_2
8 insoddisfatto per intero e non limitatamente al credito dovuto dalla Per_2
Il giudice di pace, senza statuire su alcuna domanda nei confronti della terza chiamata parisi
Amministrazione l'ha condannata al pagamento delle spese di giudizio per la condotta CP_1 omissiva tenuta nei confronti degli opponenti (per non avere loro comunicato la delibera Pt_1 assembleare di ripartizione del debito della ND insolvente e per aver erroneamente Per_2 comunicato all'impresa i nominativi di quali soggetti tenuti al pagamento. CP_2 Parte_3
Tuttavia, risulta dalla lettura della sentenza che la stessa non abbia pronunciato su alcuna domanda avanzata dalle parti nei confronti della , concludendo esclusivamente per Controparte_1 il rigetto dell'opposizione a precetto proposta dai ritenendoli tenuti al pagamento dell'importo Pt_1 precettato, e per l'accoglimento dell'opposizione proposta dai ritenendoli non Parte_5 tenuti al pagamento dell'importo precettato.
Conseguentemente, la statuizione di condanna alle spese di lite della Controparte_1 non trova alcuna giustificazione ancorata alla soccombenza della stessa su una domanda proposta nei suoi confronti.
La con il primo motivo di appello, ha sostenuto che la propria Controparte_1 chiamata in causa sarebbe inammissibile in quanto, né nel corpo dell'atto di citazione, né nelle conclusioni era stata formulata domanda di garanzia nei confronti del terzo, stante che gli opponenti non chiedevano né la condanna della né di essere manlevati Controparte_1 dall'Amministratore delle somme che dovessero essere eventualmente riconosciute in favore dell'impresa CP_2
Ha ritenuto che la condotta dell'amministratore non avrebbe potuto essere oggetto del giudizio di opposizione a precetto, ma avrebbe dovuto essere fatta valere con una distinta azione di responsabilità.
Il motivo di appello è fondato e va conseguentemente accolto l'appello principale posto che non opera, avuto riguardo all'oggetto della originaria domanda avanzata dall'impresa nei confronti di CP_2
e (ossia pagamento del credito precettato e dovuto in forza del d.i. del Parte_5 Pt_1
2013 emesso nei confronti del alcuna estensione automatica della domanda nei confronti CP_6 dell'amministratore, nei cui confronti vengono avanzate doglianze in ordine alla non trasparente gestione e quindi ad una responsabilità nella gestione condominiale che esula dall'oggetto del presente giudizio.
Tuttavia, ricorrono gravi ragioni, tenuto conto della evidente mancanza di responsabilità in capo alle restanti parti in causa e in merito alla scarsa trasparenza nella ripartizione del debito da parte dell'amministratore, sin dall'origine, per la compensazione delle spese di lite tra la sia Controparte_1
9 per il primo grado e che per il secondo grado e gli opponenti.
Va poi rigettato l'appello incidentale proposto dall'impresa individuale avverso il Controparte_2 rigetto dell'opposizione a precetto proposta da e . CP_4 CP_3
E' corretta la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che i nuovi acquirenti e non rispondano del debito per lavori straordinari nei confronti dell'impresa e per CP_3 CP_4 il decreto ingiuntivo emesso nel 2013, sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra citati in forza dei quali sono chiamati a rispondere i precedenti proprietari al tempo della delibera dei lavori.
Il Giudice di prime cure ha escluso la novazione soggettiva atteso che dalla delibera del 30.11.2017 non si desume la volontà dei di sostituirsi al dante causa nel pagamento delle spese Parte_3 condominiali relative ai lavori di straordinaria manutenzione eseguiti dalla in Controparte_5 merito alla quota della ND morosa divenuta insolvibile. Per_2
La giurisprudenza di legittimità si è chiaramente espressa evidenziando che “la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche. Elementi essenziali di tale contratto sono, oltre ai soggetti e alla causa, l'animus novandi, consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione produca novazione”
(Cass. civ. Sez. II, 20/03/2007, n. 6550).
Nel caso di specie, invero, non può considerarsi l'accordo raggiunto in sede assembleare quale novazione rispetto al debito della atteso che, oltre al presupposto oggettivo, è necessario che Per_2 sussista anche un presupposto soggettivo, che si sostanzia nell'animus novandi, il quale deve essere certo, ossia non devono sussistere dubbi sulla volontà di mutamento del titolo.
Dal verbale assembleare non si desume la chiara volontà dei coniugi di sostituirsi Parte_3 ai propri danti causa nel pagamento delle spese condominiali relative ai lavori di straordinaria manutenzione imputabili ad una ND insolvente, soprattutto, considerato che tali lavori erano stati eseguiti quando l'immobile non era ancora di loro proprietà.
In alcuna parte del verbale risulta che si siano impegnati, in maniera non equivoca, Parte_3 ad estinguere l'obbligazione precedente di terzi con altra obbligazione tale da intendersi, quest'ultima, quale novazione, né in seno al verbale sono state ripartite le somme in relazione ai millesimi dei condomini con espressa indicazione della quota imputabile agli stessi che avrebbe esplicitato
10 chiaramente la partecipazione dei alla ripartizione. Parte_3
Nel caso di specie non risultano evidenti, pertanto, né l'elemento oggettivo né quello soggettivo, soprattutto in difetto, riguardo ai , dell"animus novandi", inteso come Parte_3 manifestazione inequivoca dell'intento novativo.
Va conseguentemente rigettato l'appello incidentale dell'impresa CP_2
Va infine dichiarato inammissibile in quanto tardivo l'appello incidentale proposto dai (non Pt_1 essendo stata accolta la richiesta di rimessione in termini al tempo avanzata essendo stata la prima udienza tenuta in modalità “cartolare”).
Al rigetto dell'appello incidentale proposto dall'impresa individuale con conferma Controparte_2 della sentenza nella parte in cui ha accolto l'opposizione proposta da e , consegue la CP_4 CP_3 condanna del medesimo appellante incidentale al pagamento delle spese di lite dei due gradi del giudizio liquidate come in dispositivo ex d.m. 55/14 e succ. modif., parametri minimi, tenuto conto delle ragioni della decisione e dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta in assenza di istruttoria.
Del pari, segue la condanna alle spese di lite in solido di e Parte_1 Parte_2
in favore dell' per l'inammissibilità dell'appello
[...] Controparte_8 incidentale proposto, liquidate come in dispositivo ex d.m. 55/14 e succ. modif., parametri minimi, tenuto conto delle ragioni della decisione e dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta in assenza di istruttoria.
Si dispone per le gravi ragioni suddette la compensazione delle spese di lite tra
[...]
e le altre parti per ambedue i gradi del giudizio. Controparte_1
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato a carico dell'impresa individuale e degli appellanti incidentali e Controparte_2 Parte_1
Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di CA, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa avverso la sentenza del Giudice di Pace di CA n. 2672/2019 del 06.12.2019 nel giudizio
N.R.G.11319/2018, accoglie l'appello principale proposto da e per l'effetto, in riforma Controparte_1 della sentenza, annulla la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore degli opponenti e e in favore dell'impresa Controparte_4 Controparte_3
11 individuale , e compensa per intero le spese di lite del giudizio di primo grado e del Controparte_2 presente giudizio tra e le altre parti;
Controparte_1 dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da e Parte_1 Parte_2
[...] condanna e al pagamento delle spese di lite Parte_1 Parte_2 del giudizio di primo grado e del presente giudizio, in favore dell'impresa individuale
[...]
, che liquida per il primo grado in €633,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al CP_2
15%, i.v.a., c.p.a. se dovute per legge e, per il secondo grado, in €1.278,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute per legge;
rigetta l'appello incidentale proposto dall'impresa individuale;
Controparte_2 condanna l'impresa individuale al pagamento delle spese di lite del giudizio di Controparte_2 primo grado e del presente giudizio, in favore di e che liquida per Controparte_4 Controparte_3 il primo grado in €633,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute per legge e, per il secondo grado, in €1.278,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%,
i.v.a., c.p.a. se dovute per legge;
dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato a carico dell'impresa individuale e di e Controparte_2 Pt_1 Parte_1 Pt_1 Parte_2
Così deciso in CA dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 28/08/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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