Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 2422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2422 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15177 dell'anno 2023 del Ruolo generale LAVORO
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Giannattasio Parte_1 ed Andrea Giannattasio presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati
[...] e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal
Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliati presso l
[...]
, sito in Napoli, alla Via Ponte della Controparte_2 Maddalena n. 55
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.07.2023 la ricorrente premesso di aver prestato servizio a tempo determinato presso il Controparte_3
, in qualità di docente della scuola primaria chiedeva: “ACCERTARE E
[...] DICHIARARE il diritto della ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite durante il servizio di docenza prestato dal
14/01/2021 al 12/06/2021, per un ammontare complessivo di retribuzione professionale docenti pari ad € 872,50 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, quantizzato secondo i parametri contenuti nell'art. 38 e tabella
E1.1 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca
Triennio 2016-2018 e le modalità stabilite dall'art. 7 del CCNL del
15/03/2001 e dall'art 25 del CCNI del 31/08/1999. CONDANNARE la convenuta
Amministrazione scolastica a corrispondere alla ricorrente, ai sensi
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dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite durante il servizio di docenza svolto nell'anno scolastico 2020/21, per un ammontare complessivo pari ad € 872,50 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo. Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari”.
Esponeva di avere prestato servizio come docente precario delle graduatorie di istituto e delle G.P.S. per la provincia di Napoli e di avere stipulato plurimi contratti a tempo determinato nel periodo indicato in ricorso, e di non avere ricevuto la retribuzione professionale docenti introdotta dal
CCNL comparto Scuola del 15 Marzo 2001 con le modalità applicative previste all'art 25 del CCNI del 31.08.1999.
Rilevava che tali disposizioni prevedevano l'emolumento solo in favore dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato per la durata dell'intero anno scolastico in violazione del principio di non discriminazione così come armonizzato e recepito nel nostro ordinamento sulla base della clausola 4 dell'accordo Quadro.
Concludeva come in premessa.
Nel costituirsi, le amministrazioni convenute contestavano la fondatezza del ricorso sia in fatto che in diritto. Concludevano chiedendo il rigetto del ricorso.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Il ricorso è fondato a va pertanto accolto.
Aderendo ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alla decisione della
Suprema Corte n 20015 del 2018, si osserva che l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...".
Tale ultima disposizione individua i destinatari del compenso accessorio
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negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplinando va le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso.
L'emolumento in questione è considerato da giurisprudenza costante elemento fisso e continuativo della retribuzione ed in quanto tale rientra nelle
"condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato,
è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive". La clausola
4 dell'Accordo quadro esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa "ha carattere incondizionato" e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, "che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione",
"disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno" (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, De. Ce. Al.;8.9.2011, causa C177/10 Ro. Sa.); e 55). La necessità di un trattamento differente tra lavoratori, così come descritta dalla Corte europea, non può identificarsi con l'essere un dipendente a tempo determinato, di ruolo o meno e assunto o meno con concorso. I suddetti elementi possono risultare, invece, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro" (sent. 18/12/2012 in causa , pt. 50- Per_1 51 e precedenti in essa richiamati). Le amministrazioni hanno invocato, a sostegno delle proprie ragioni, pronunce antecedenti al detto pronunciato della Suprema Corte, e non hanno allegato concrete ragioni che possano giustificare nel caso de quo una significativa diversificazione del trattamento economico applicato. Ne consegue che deve optarsi per una interpretazione delle norme contrattuali che armonizzi la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto comunitario. Pertanto si deve affermare, conformemente a quanto sostenuto dalla Suprema Corte nelle citata sentenza, “che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale”. In applicazione di tale ultima disposizione secondo cui il trattamento deve essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di
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stato assimilate al servizio" e che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio", la ricorrente ha diritto a quanto richiesto in ricorso e l'amministrazione scolastica ha l'obbligo di riconoscere tale importo computato secondo i criteri indicati, vertendo le contestazioni di parte resistente unicamente sul principio di diritto applicabile e non sullo svolgimento, da parte della ricorrente, di attività di docenza in virtù di supplenze temporanee per i periodi di cui in ricorso.
Sulla somma dovuta spettano gli interessi legali con esclusione della rivalutazione monetaria, tanto in virtù dell'art.22 comma 36 l.n.724/1994 che prevede che per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31.12.1994, spettanti ai dipendenti pubblici (non più ai dipendenti privati, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n.459 del
2.11.2000) in attività di servizio o in quiescenza, l'importo dovuto a titolo di interessi va portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito (in tal modo si è estesa al lavoratore pubblico la regola della non cumulabilità di rivalutazione ed interessi già introdotta per i crediti previdenziali dall'art.16 comma 6
l.n.412/91). Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La serialità della questione ne giustifica la compensazione nella misura del 50%.
P.Q.M.
Dichiara il diritto della ricorrente a percepire il trattamento di cui all'art 7 del CCNL 15.3.2001 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al
2021/2022 e, per l'effetto, condanna la convenuta amministrazione scolastica a corrispondere alla ricorrente la somma di € 872,50 oltre interessi legali dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo.
Condanna il al pagamento delle spese di lite che, compensate per CP_1 la metà, liquida in complessivi € 300,00 oltre CPA, IVA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Napoli, il 28.03.2025
IL GIUDICE
Stefania Borrelli
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