TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/06/2025, n. 2642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2642 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Ilaria Bianchi
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II° grado iscritta al ruolo in data 11.08.2023 al n. 6116/23 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di Roccadaspide n. 689/2023 depositata il
11.05.2023;
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, come da procura allegata Parte_1 C.F._1 all'atto di appello, dall'avv. Anna Lisa Baglivo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castel
S. Lorenzo (SA) alla via Principe Carafa n. 166;
APPELLANTE
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa, come da procura allegata CP_1 C.F._2 alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Gabriele Iuliano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roccadaspide (Sa) alla Via XX Settembre n. 1;
APPELLATO
All'udienza del 12.06.2025, fissata a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite concludevano come da rispettive note di trattazione scritta e la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 44/18 depositato il 22.05.2028, notificato in data 5.06.2018, il giudice di pace di Roccadaspide ingiungeva ad di pagare a favore di la somma CP_1 Parte_1 di € 319,24, a titolo di rimborso del 50% per le spese straordinarie da questi effettuate nell'interesse delle figlie nate dalla relazione con l'ingiunta, oltre spese di lite.
Avverso il predetto decreto proponeva opposizione l'ingiunta, con atto di citazione CP_1
notificato in data 13.07.2018, che negava innanzitutto che il credito avanzato dal ricorrente fosse in alcun modo provato nell'an e nel quantum. L'ingiunta contestava altresì che le spese che il ricorrente dichiarava di aver sostenuto per le figlie fossero state previamente concertate tra i genitori, oltre a rilevare che le stesse dovevano essere ricondotte nel novero delle spese ordinarie, coperte dall'assegno di mantenimento a carico dell'ingiunta, e che in ogni caso taluni acquisti apparivano insostenibili economicamente alla luce della complessiva condizione reddituale dei genitori.
Concludeva, pertanto, perché venisse accolta l'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposto che instava per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e concessione della provvisoria esecutorietà del medesimo.
Con sentenza depositata in data 11.05.2023, il giudice di pace di Roccadaspide accoglieva l'opposizione, così revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando al Parte_1
pagamento delle spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure riteneva che le spese allegate dal ricorrente, per le quali comunque non vi era stato un previo concerto tra i genitori, non fossero sussumibili nel novero delle spese straordinarie, ma che invece le stesse fossero qualificabili come spese ordinarie, come tali rientranti nell'ambito del mantenimento ordinario a cui era tenuta parte opponente.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , con atto di citazione notificato in Parte_1 data 11.08.2023, lamentando che, sulla base dell'ordinanza del Tribunale di Salerno del 14.01.2014
(proc. n. 8822/2013 RG), le spese straordinarie mediche e scolastiche sono a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, evidenziando altresì che a dover essere concordate sono esclusivamente le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute.
Ha precisato, pertanto, che le spese per le quali si è richiesta l'emissione del decreto ingiuntivo non dovevono essere previamente concordate.
Ha in ogni caso evidenziato che, nonostante vi fossero comunque stati tentativi di contatto con al fine di renderla partecipe delle spese per cui vi è causa, gli stessi non avevano CP_1
ricevuto alcun riscontro.
Ha ancora contestato la motivazione del giudice nella parte in cui ha qualificato dette spese come ordinarie laddove, anche richiamando protocolli operativi adottati da alcuni Tribunali italiani in materia di diritto familiare, le spese documentate da parte appellante sarebbero qualificabili come spese straordinarie, in ogni caso da documentare, ma per le quali non è necessario un previo concerto tra le parti (ribadendo, in ogni caso, che i tentativi comunque esperiti di contattare l'altro genitore non sono andati a buon fine, di talché il silenzio serbato dalla controparte sarebbe da interpretare come consenso manifestato de facto). Ha pertanto concluso per l'accoglimento dell'appello, con riforma della sentenza impugnata, conferma del decreto ingiuntivo e condanna della parte appellata al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio tempestivamente l'appellato rilevando, in primo luogo, l'inammissibilità del proposto appello.
Ha rilevato, invero, che la pronuncia emessa dal giudice di pace, in considerazione del valore della causa, inferiore ad euro 1100,00, è resa secondo equità (c.d. equità necessaria) e che per tali pronunce
è proponibile appello nei limiti previsti dall'art. 339, comma 3, c.p.c. e cioè “esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
L'appellato ha quindi contestato la mancata specifica individuazione, nell'ambito dei motivi di appello, della violazione dei “principi regolatori della materia” ad opera della sentenza gravata.
Ha, in ogni caso, evidenziato anche l'infondatezza nel merito dei motivi di appello, ribadendo che le spese per le quali era stato emesso il decreto ingiuntivo non sono qualificabili come straordinarie.
Ha quindi concluso per l'inammissibilità dell'appello e, in ogni caso, per il rigetto dell'impugnazione, con conferma della sentenza gravata, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e dei compensi di causa del presente grado di giudizio.
La causa, all'udienza del 12.06.2025, fissata con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c., previa acquisizione del fascicolo di primo grado.
Tanto premesso, l'appello è inammissibile e, per tale ragione, deve disporsi la conferma dell'impugnata sentenza.
Ed invero, deve ritenersi, come rilevato dalla parte appellata, che la pronuncia impugnata sia stata resa ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. e cioè decisa secondo equità, in quanto il valore della controversia non supera euro 1100,00 e non si rientra nell'ambito dell'eccezione contemplata dal medesimo art. 113, comma 2, c.p.c. (controversie derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.).
Sul punto, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma
3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità” (Cass. Civ. Sez. II ord. n. 769 del
19 gennaio 2021).
L'ammissibilità dell'appello è quindi subordinata alla verifica, ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., dell'allegazione, nell'ambito dei motivi di appello, di una violazione delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia.
Nel caso di specie i motivi d'appello evidentemente non denunciano una violazione di norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, sicché, in via residuale, occorre concentrare l'attenzione su un'eventuale violazione di “principi regolatori della materia”.
Mentre l'individuazione delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e di quelle comunitarie non pone particolari problemi definitori, diversa e più complessa è l'individuazione dei “principi regolatori della materia”, stante il loro carattere indefinito, il che impone necessariamente una perimetrazione in via ermeneutica del concetto.
I principi regolatori della materia, secondo un'impostazione diffusa in dottrina, sarebbero da identificare con i principi desumibili dai tratti essenziali della disciplina positiva di un determinato istituto, oltre che dai principi generali dell'ordinamento.
Più nel dettaglio, poi, la giurisprudenza di legittimità, quale esemplificazione dei principi regolatori della materia, evoca quelle norme espressive “della configurazione essenziale del rapporto, delle norme costituenti le linee-guida della sua disciplina, senza le quali quel tipo di rapporto non sussiste;
ovvero in forza delle quali il rapporto passa da una configurazione a un'altra (per esempio: la sottospecie della vendita con riserva di proprietà, rispetto alla vendita)” (Cass., Sez. III, 7/3/2017,
n. 5627).
L'onere di individuare un siffatto principio grava sull'appellante, chiamato altresì a contestare la pronuncia gravata nella parte in cui viola il principio in questione.
Sul tema in esame, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che “l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto. (Cass. civ. Sez. VI-2 ord. n. 3005 del 11 febbraio 2014)”
Siffatto onere non è stato assolto nell'ambito dell'atto di appello, con il quale l'appellante si è limitato a contestare, essenzialmente, la valutazione operata dal giudice di prime cure circa la qualificazione delle spese compiute da come ordinarie, dolendosi del fatto che “trattasi a ben Parte_1
vedere di un grave errore di fatto e di diritto, atteso che tale statuizione non fa buon governo dei principi ermeneutici rassegnati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di definizione di spese straordinarie” (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione). Peraltro, ad avviso di questo giudice, non sembra potersi agevolmente ravvisare, con riferimento al tema della distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie, un principio regolatore della materia, trattandosi di questioni contraddistinte da un notevole livello di dettaglio, come dimostra il variegato dibattito giurisprudenziale e l'adozione di protocolli volti ad agevolare la definizione di tali profili nell'ambito dei giudizi sul mantenimento dei figli.
In definitiva, non sembra che le regole desumibili dal dibattito giurisprudenziale, relative all'individuazione del discrimen tra spese ordinarie e straordinarie, possano assurgere al rango di principi regolatori della materia e cioè, richiamando Cass. civ. sent. 7 marzo 2017, n. 5627, essere qualificabili come norme relative alla “configurazione essenziale del rapporto” o “norme costituenti le linee-guida della sua disciplina, senza le quali quel tipo di rapporto non sussiste”.
Deve, quindi, per le ragioni esposte, essere dichiarata l'inammissibilità dell'atto d'appello.
Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei valori prossimi ai minimi di cui al DM 55/14 e succ. modifiche, in considerazione della natura delle difese, determinati in base al disputatum, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Stante l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, questo giudice deve dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Ilaria Bianchi, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nell'interesse di nei confronti Parte_1
di avverso la sentenza in epigrafe indicata del giudice di pace di Roccadaspide, uditi CP_1
i procuratori delle parti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in € 350,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
3) Dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Salerno il 13.6.25 il giudice Dott.ssa Ilaria Bianchi
Provvedimento redatto in collaborazione con il dr. Stefano De Martino, mot in tirocinio mirato
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Ilaria Bianchi
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II° grado iscritta al ruolo in data 11.08.2023 al n. 6116/23 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di Roccadaspide n. 689/2023 depositata il
11.05.2023;
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, come da procura allegata Parte_1 C.F._1 all'atto di appello, dall'avv. Anna Lisa Baglivo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castel
S. Lorenzo (SA) alla via Principe Carafa n. 166;
APPELLANTE
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa, come da procura allegata CP_1 C.F._2 alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Gabriele Iuliano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roccadaspide (Sa) alla Via XX Settembre n. 1;
APPELLATO
All'udienza del 12.06.2025, fissata a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite concludevano come da rispettive note di trattazione scritta e la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 44/18 depositato il 22.05.2028, notificato in data 5.06.2018, il giudice di pace di Roccadaspide ingiungeva ad di pagare a favore di la somma CP_1 Parte_1 di € 319,24, a titolo di rimborso del 50% per le spese straordinarie da questi effettuate nell'interesse delle figlie nate dalla relazione con l'ingiunta, oltre spese di lite.
Avverso il predetto decreto proponeva opposizione l'ingiunta, con atto di citazione CP_1
notificato in data 13.07.2018, che negava innanzitutto che il credito avanzato dal ricorrente fosse in alcun modo provato nell'an e nel quantum. L'ingiunta contestava altresì che le spese che il ricorrente dichiarava di aver sostenuto per le figlie fossero state previamente concertate tra i genitori, oltre a rilevare che le stesse dovevano essere ricondotte nel novero delle spese ordinarie, coperte dall'assegno di mantenimento a carico dell'ingiunta, e che in ogni caso taluni acquisti apparivano insostenibili economicamente alla luce della complessiva condizione reddituale dei genitori.
Concludeva, pertanto, perché venisse accolta l'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposto che instava per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e concessione della provvisoria esecutorietà del medesimo.
Con sentenza depositata in data 11.05.2023, il giudice di pace di Roccadaspide accoglieva l'opposizione, così revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando al Parte_1
pagamento delle spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure riteneva che le spese allegate dal ricorrente, per le quali comunque non vi era stato un previo concerto tra i genitori, non fossero sussumibili nel novero delle spese straordinarie, ma che invece le stesse fossero qualificabili come spese ordinarie, come tali rientranti nell'ambito del mantenimento ordinario a cui era tenuta parte opponente.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , con atto di citazione notificato in Parte_1 data 11.08.2023, lamentando che, sulla base dell'ordinanza del Tribunale di Salerno del 14.01.2014
(proc. n. 8822/2013 RG), le spese straordinarie mediche e scolastiche sono a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, evidenziando altresì che a dover essere concordate sono esclusivamente le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute.
Ha precisato, pertanto, che le spese per le quali si è richiesta l'emissione del decreto ingiuntivo non dovevono essere previamente concordate.
Ha in ogni caso evidenziato che, nonostante vi fossero comunque stati tentativi di contatto con al fine di renderla partecipe delle spese per cui vi è causa, gli stessi non avevano CP_1
ricevuto alcun riscontro.
Ha ancora contestato la motivazione del giudice nella parte in cui ha qualificato dette spese come ordinarie laddove, anche richiamando protocolli operativi adottati da alcuni Tribunali italiani in materia di diritto familiare, le spese documentate da parte appellante sarebbero qualificabili come spese straordinarie, in ogni caso da documentare, ma per le quali non è necessario un previo concerto tra le parti (ribadendo, in ogni caso, che i tentativi comunque esperiti di contattare l'altro genitore non sono andati a buon fine, di talché il silenzio serbato dalla controparte sarebbe da interpretare come consenso manifestato de facto). Ha pertanto concluso per l'accoglimento dell'appello, con riforma della sentenza impugnata, conferma del decreto ingiuntivo e condanna della parte appellata al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio tempestivamente l'appellato rilevando, in primo luogo, l'inammissibilità del proposto appello.
Ha rilevato, invero, che la pronuncia emessa dal giudice di pace, in considerazione del valore della causa, inferiore ad euro 1100,00, è resa secondo equità (c.d. equità necessaria) e che per tali pronunce
è proponibile appello nei limiti previsti dall'art. 339, comma 3, c.p.c. e cioè “esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
L'appellato ha quindi contestato la mancata specifica individuazione, nell'ambito dei motivi di appello, della violazione dei “principi regolatori della materia” ad opera della sentenza gravata.
Ha, in ogni caso, evidenziato anche l'infondatezza nel merito dei motivi di appello, ribadendo che le spese per le quali era stato emesso il decreto ingiuntivo non sono qualificabili come straordinarie.
Ha quindi concluso per l'inammissibilità dell'appello e, in ogni caso, per il rigetto dell'impugnazione, con conferma della sentenza gravata, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e dei compensi di causa del presente grado di giudizio.
La causa, all'udienza del 12.06.2025, fissata con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c., previa acquisizione del fascicolo di primo grado.
Tanto premesso, l'appello è inammissibile e, per tale ragione, deve disporsi la conferma dell'impugnata sentenza.
Ed invero, deve ritenersi, come rilevato dalla parte appellata, che la pronuncia impugnata sia stata resa ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. e cioè decisa secondo equità, in quanto il valore della controversia non supera euro 1100,00 e non si rientra nell'ambito dell'eccezione contemplata dal medesimo art. 113, comma 2, c.p.c. (controversie derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.).
Sul punto, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma
3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità” (Cass. Civ. Sez. II ord. n. 769 del
19 gennaio 2021).
L'ammissibilità dell'appello è quindi subordinata alla verifica, ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., dell'allegazione, nell'ambito dei motivi di appello, di una violazione delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia.
Nel caso di specie i motivi d'appello evidentemente non denunciano una violazione di norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, sicché, in via residuale, occorre concentrare l'attenzione su un'eventuale violazione di “principi regolatori della materia”.
Mentre l'individuazione delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e di quelle comunitarie non pone particolari problemi definitori, diversa e più complessa è l'individuazione dei “principi regolatori della materia”, stante il loro carattere indefinito, il che impone necessariamente una perimetrazione in via ermeneutica del concetto.
I principi regolatori della materia, secondo un'impostazione diffusa in dottrina, sarebbero da identificare con i principi desumibili dai tratti essenziali della disciplina positiva di un determinato istituto, oltre che dai principi generali dell'ordinamento.
Più nel dettaglio, poi, la giurisprudenza di legittimità, quale esemplificazione dei principi regolatori della materia, evoca quelle norme espressive “della configurazione essenziale del rapporto, delle norme costituenti le linee-guida della sua disciplina, senza le quali quel tipo di rapporto non sussiste;
ovvero in forza delle quali il rapporto passa da una configurazione a un'altra (per esempio: la sottospecie della vendita con riserva di proprietà, rispetto alla vendita)” (Cass., Sez. III, 7/3/2017,
n. 5627).
L'onere di individuare un siffatto principio grava sull'appellante, chiamato altresì a contestare la pronuncia gravata nella parte in cui viola il principio in questione.
Sul tema in esame, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che “l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto. (Cass. civ. Sez. VI-2 ord. n. 3005 del 11 febbraio 2014)”
Siffatto onere non è stato assolto nell'ambito dell'atto di appello, con il quale l'appellante si è limitato a contestare, essenzialmente, la valutazione operata dal giudice di prime cure circa la qualificazione delle spese compiute da come ordinarie, dolendosi del fatto che “trattasi a ben Parte_1
vedere di un grave errore di fatto e di diritto, atteso che tale statuizione non fa buon governo dei principi ermeneutici rassegnati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di definizione di spese straordinarie” (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione). Peraltro, ad avviso di questo giudice, non sembra potersi agevolmente ravvisare, con riferimento al tema della distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie, un principio regolatore della materia, trattandosi di questioni contraddistinte da un notevole livello di dettaglio, come dimostra il variegato dibattito giurisprudenziale e l'adozione di protocolli volti ad agevolare la definizione di tali profili nell'ambito dei giudizi sul mantenimento dei figli.
In definitiva, non sembra che le regole desumibili dal dibattito giurisprudenziale, relative all'individuazione del discrimen tra spese ordinarie e straordinarie, possano assurgere al rango di principi regolatori della materia e cioè, richiamando Cass. civ. sent. 7 marzo 2017, n. 5627, essere qualificabili come norme relative alla “configurazione essenziale del rapporto” o “norme costituenti le linee-guida della sua disciplina, senza le quali quel tipo di rapporto non sussiste”.
Deve, quindi, per le ragioni esposte, essere dichiarata l'inammissibilità dell'atto d'appello.
Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei valori prossimi ai minimi di cui al DM 55/14 e succ. modifiche, in considerazione della natura delle difese, determinati in base al disputatum, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Stante l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, questo giudice deve dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Ilaria Bianchi, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nell'interesse di nei confronti Parte_1
di avverso la sentenza in epigrafe indicata del giudice di pace di Roccadaspide, uditi CP_1
i procuratori delle parti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in € 350,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
3) Dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Salerno il 13.6.25 il giudice Dott.ssa Ilaria Bianchi
Provvedimento redatto in collaborazione con il dr. Stefano De Martino, mot in tirocinio mirato