Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'emendamento indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XVIII, paragrafo C 2), dello statuto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.
Piena ed intera esecuzione e' data all'emendamento indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XVIII, paragrafo C 2), dello statuto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.