Articolo 73 della Legge 1 aprile 1981, n. 121
Articolo 72Articolo 74
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25 aprile 1981
Art. 73. (Rivolta)

Fuori della ipotesi prevista dall' articolo 284 del codice penale , sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni gli appartenenti alla Polizia di Stato che, riuniti in numero di cinque o piu':
1) prendono arbitrariamente le armi e rifiutano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un superiore;
2) rifiutano di obbedire all'ordine di un superiore di recedere da gravi atti di violenza.
La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta e' della reclusione non inferiore a cinque anni.
Entrata in vigore il 25 aprile 1981
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