Versione
25 aprile 1981
25 aprile 1981
Art. 73. (Rivolta)
Fuori della ipotesi prevista dall' articolo 284 del codice penale , sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni gli appartenenti alla Polizia di Stato che, riuniti in numero di cinque o piu':
1) prendono arbitrariamente le armi e rifiutano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un superiore;
2) rifiutano di obbedire all'ordine di un superiore di recedere da gravi atti di violenza.
La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta e' della reclusione non inferiore a cinque anni.
Fuori della ipotesi prevista dall' articolo 284 del codice penale , sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni gli appartenenti alla Polizia di Stato che, riuniti in numero di cinque o piu':
1) prendono arbitrariamente le armi e rifiutano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un superiore;
2) rifiutano di obbedire all'ordine di un superiore di recedere da gravi atti di violenza.
La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta e' della reclusione non inferiore a cinque anni.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 27/01/1995, n. 31Provvedimento: […] Del resto, un indice della inadeguatezza della formulazione della disposizione impugnata può desumersi, ad avviso del giudice a quo, dal rilievo che l'art. 73 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nel delineare la rivolta per gli appartenenti alla polizia di ST, ha sostanzialmente riprodotto l'art. 174 c.p.m.p., ad esclusione delle ipotesi della rivolta commessa mediante "eccessi".Leggi di più...
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