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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/12/2025, n. 2685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2685 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5075/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. CASTELLETTI GIULIANA, come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'Avv. PANGRAZIO CRISTIANO, come da mandato difensivo in atti;
pagina 1 di 5 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
Conclusioni congiunte delle parti:
I procuratori delle parti danno atto che le parti hanno raggiunto un accordo
sulle condizioni di divorzio e, vista la pubblicazione in data 18.04.2025
della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio
n. 929/2025, munita di certificato di passaggio in giudicato in data
16.06.2025, rinunciando alle reciproche domande, rassegnano le seguenti
conformi conclusioni:
1) Dare atto che a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile
ai sensi dell'art. 5, comma 8, Legge 898/70 e successive modificazioni, il
sig. corrisponderà alla sig.ra la Parte_1 Controparte_1
somma complessiva di €22.000,00 (ventiduemilaeuro/00) secondo le
seguenti modalità: €5.000,00 al momento del deposito delle conclusioni
congiunte tramite bonifico bancario e €17.000,00 entro sette giorni dalla
pubblicazione della sentenza definitiva di divorzio tramite assegno
circolare intestato alla sig.ra , e dichiarare equa tale Controparte_1
corresponsione. Le parti concordano che con la corresponsione della
somma di €5.000,00, quale primo rateo dell'assegno divorzile in unica
soluzione, cessa per il sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Pt_1
l'assegno mensile di mantenimento. CP_1
pagina 2 di 5 2) Dare atto che a modifica di quanto concordato dalle parti al punto 7
dell'accordo di negoziazione assistita per la separazione sottoscritto il
24.05.2023 e a totale tacitazione di ogni obbligazione, anche economica,
passata e futura, ivi assunta dal sig. per il cane Baloo, il sig. Pt_1
corrisponderà alla sig.ra entro sette giorni dalla Pt_1 CP_1
pubblicazione della sentenza definitiva di divorzio €3.000,00
(tremilaeuro/00).
3) Dare atto che con l'esatto adempimento di quanto previsto ai precedenti
punti 1) e 2) le parti non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra ad
alcun titolo o ragione.
4) Spese legali compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
richiamato il contenuto della sentenza n. 929 del 18/04/25, con la quale il
Tribunale di Verona ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
ai sensi dell'art. 4, comma 12, L. 898/70, disponendo, con
[...]
separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle altre domande delle parti;
pagina 3 di 5 dato atto che, con memorie dep. 21/11/25 e 19/11/25, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo e precisato le conclusioni congiunte sopra riportate;
dato atto che le condizioni cui le parti hanno dichiarato di voler definire la lite risultano eque e non contrastano con norme imperative;
osservato che, alla luce delle risultanze processuali, anche la concordata corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile appare equa e va recepita dal Collegio;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra n. a NAPOLI (NA), il 20/05/1979, CF. Parte_1
e , n. a GERMANIA, il C.F._1 Controparte_1
21/10/1964, CF. celebrato il 24/09/2016 e trascritto C.F._2
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VILLAFRANCA DI
VERONA (VR) al Num. 31 - PARTE II - SERIE A - ANNO 2016;
2) omologa le condizioni di divorzio sopra riportate;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria,
in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile del Comune di VILLAFRANCA DI
VERONA;
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 12/12/25
pagina 4 di 5 Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. CASTELLETTI GIULIANA, come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'Avv. PANGRAZIO CRISTIANO, come da mandato difensivo in atti;
pagina 1 di 5 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
Conclusioni congiunte delle parti:
I procuratori delle parti danno atto che le parti hanno raggiunto un accordo
sulle condizioni di divorzio e, vista la pubblicazione in data 18.04.2025
della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio
n. 929/2025, munita di certificato di passaggio in giudicato in data
16.06.2025, rinunciando alle reciproche domande, rassegnano le seguenti
conformi conclusioni:
1) Dare atto che a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile
ai sensi dell'art. 5, comma 8, Legge 898/70 e successive modificazioni, il
sig. corrisponderà alla sig.ra la Parte_1 Controparte_1
somma complessiva di €22.000,00 (ventiduemilaeuro/00) secondo le
seguenti modalità: €5.000,00 al momento del deposito delle conclusioni
congiunte tramite bonifico bancario e €17.000,00 entro sette giorni dalla
pubblicazione della sentenza definitiva di divorzio tramite assegno
circolare intestato alla sig.ra , e dichiarare equa tale Controparte_1
corresponsione. Le parti concordano che con la corresponsione della
somma di €5.000,00, quale primo rateo dell'assegno divorzile in unica
soluzione, cessa per il sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Pt_1
l'assegno mensile di mantenimento. CP_1
pagina 2 di 5 2) Dare atto che a modifica di quanto concordato dalle parti al punto 7
dell'accordo di negoziazione assistita per la separazione sottoscritto il
24.05.2023 e a totale tacitazione di ogni obbligazione, anche economica,
passata e futura, ivi assunta dal sig. per il cane Baloo, il sig. Pt_1
corrisponderà alla sig.ra entro sette giorni dalla Pt_1 CP_1
pubblicazione della sentenza definitiva di divorzio €3.000,00
(tremilaeuro/00).
3) Dare atto che con l'esatto adempimento di quanto previsto ai precedenti
punti 1) e 2) le parti non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra ad
alcun titolo o ragione.
4) Spese legali compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
richiamato il contenuto della sentenza n. 929 del 18/04/25, con la quale il
Tribunale di Verona ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
ai sensi dell'art. 4, comma 12, L. 898/70, disponendo, con
[...]
separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle altre domande delle parti;
pagina 3 di 5 dato atto che, con memorie dep. 21/11/25 e 19/11/25, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo e precisato le conclusioni congiunte sopra riportate;
dato atto che le condizioni cui le parti hanno dichiarato di voler definire la lite risultano eque e non contrastano con norme imperative;
osservato che, alla luce delle risultanze processuali, anche la concordata corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile appare equa e va recepita dal Collegio;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra n. a NAPOLI (NA), il 20/05/1979, CF. Parte_1
e , n. a GERMANIA, il C.F._1 Controparte_1
21/10/1964, CF. celebrato il 24/09/2016 e trascritto C.F._2
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VILLAFRANCA DI
VERONA (VR) al Num. 31 - PARTE II - SERIE A - ANNO 2016;
2) omologa le condizioni di divorzio sopra riportate;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria,
in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile del Comune di VILLAFRANCA DI
VERONA;
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 12/12/25
pagina 4 di 5 Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 5 di 5