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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/12/2024, n. 3165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 3165 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
Causa n. 2348 /2024 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Undicesima Sezione Civile Stranieri
Riunito in Camera di consiglio del 26.11.24 in composizione collegiale, nelle persone di:
Laura Cresta Presidente
Paola Bozzo Costa Giudice relatore
Daniela Di Sarno Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa n. R.G. 2348 / 2024
avente ad oggetto: l'impugnazione avverso il diniego del Questore di GENOVA
dell'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”
promossa da:
in atti generalizzato - Avv. PERRI FEDERICA Parte_1
RICORRENTE
Contro
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di diniego emesso in data 13.12.2022 dal Questore di Genova a seguito di istanza di riconoscimento della protezione speciale formalizzata dal ricorrente in questura in data 17.05.2022.
Pagina 1 di 12 Il Questore ha rifiutato la domanda di protezione speciale sul presupposto che la
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Torino/Genova ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il permesso di soggiorno per protezione speciale, esprimendo parere contrario (senza riportarne in sintesi i motivi), comunicato al ricorrente ex art. 10 bis legge 241/90 il 29.9.22 (ed il 17.11.22)
senza riscontro, ritenuta la natura obbligatoria e vincolante della decisione della CT ed avendo ritenuto di non avere alcuna possibilità di valutazione discrezionale in ordine al rilascio di un permesso di soggiorno, esclusi comunque elementi valutabili ai sensi dell'art. 5 TUI..
La Commissione - con il parere del 6.9.22 prodotto agli atti del giudizio dal CP_1
con la sua costituzione - ha basato la propria valutazione negativa sui documenti allegati dal richiedente, sinteticamente richiamati, senza specificazione, come segue:”
documentazione trasmessa dalla Questura di Genova”, avendo ritenuto non sussistenti i presupposti di cui all'art. 8 CEDU, “in virtù dell'esiguità dei legami familiari in Italia e
della presenza di tali legami nel Pese di origine”, considerata altresì la brevità del soggiorno in Italia e l'assenza di particolari forme di radicamento sul T.N..
Il ricorso si fonda - in fatto - sull'essere il richiedente un giovane cittadino albanese proveniente da una numerosa famiglia costituita dai genitori, due fratelli ed una sorella;
sull'essere orfano di padre dal 2007, avendo una famiglia di origine attualmente composta dalla madre ( nata in [...] il [...]), due CP_2
fratelli ( nato in [...] il [...] e nato in [...] il Persona_1 Persona_2
05.09.1994) ed una sorella ( nata in [...] il [...]); sull'essere Persona_3
venuto spesso a Genova nel corso degli anni in visita ai fratelli ( e ), Per_1 Per_2
entrambi regolarmente soggiornanti sul T.N. da diversi anni ( è titolare di Per_1
permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, mentre è titolare di un Per_2
permesso di soggiorno per protezione speciale domandato direttamente alla Questura
scaduto al 10.01.2024 e regolarmente “rinnovato” con kit postale per la procedura di conversione in motivi di lavoro); sull'avere -in Albania- la madre e la sorella;
Per_3
sull'essersi definitivamente stabilito in Italia nel febbraio del 2022, avendo vissuto per
Pagina 2 di 12 un primo periodo presso uno zio a Genova in Via Ferro n. 3/6 per poi trasferirsi presso l'appartamento acquistato dal fratello in Via Vittorio Leonardi n. 7/4, dove Per_1
attualmente vive con i fratelli e ed anche con la sorella e la madre che li Per_1 Per_2
hanno raggiunti ed hanno in corso le pratiche per regolarizzarsi sul TN (la sorella con
PDS ex art. 31 TUI), avendo quindi in Italia tutti i propri familiari;
sull'avere reperito -
appena ottenuto il C.F., il 15.11.2022 - regolare contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante presso la ditta edile di Perparim Doci con scadenza al 31.10.2025,
avendo, da allora, percepito e dichiarato regolare reddito (fino a guadagnare nel 2023
circa 20.000 euro).
Il ricorrente, lamenta quindi – in diritto - la violazione dell' art.19 TUI avendo tutta la famiglia presente in Italia, oltre alla violazione del proprio diritto di difesa non avendo avuto conoscenza dei motivi del parere contrario;
invoca la sospensiva dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato concludendo perché il tribunale voglia "
annullare il provvedimento di diniego della protezione speciale emesso dal Questore della
Provincia di Genova datato 13.12.2022 e notificato al difensore a mezzo pec in data 16.02.2024
nonché ogni altro atto presupposto e/o preparatorio, connesso e/o conseguente accertando e
dichiarando che se egli fosse costretto a rientrare nel proprio Paese di origine verrebbe leso il suo
diritto alla vita privata e familiare come stabilito dall'art 19 c 1.1 del D.L.vo 286/98, e
riconoscergli dunque un permesso per protezione speciale convertibile in motivi di lavoro. Con
vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre CPA come di legge, con distrazione a favore del
difensore.”
A riscontro della domanda, oltre agli atti della fase amministrativa e precedenti di merito a conforto, il ricorrente risulta aver prodotto la seguente documentazione: il passaporto albanese rilasciato il 17.1.22; il certificato di stato di famiglia tradotto e legalizzato alla data del 11.1.22 dal quale si evince la composizione attuale della famiglia (madre del ricorrente vedova, una sorella, , e due fratelli CP_2 Per_3 Per_1
e ); il permesso di soggiorno per motivi di lavoro del fratello (ndr., Per_2 Per_1
scadente al 5.10.24); il permesso di soggiorno per protezione speciale del fratello
(scaduto il 10.1.24 con ricevuta per conversione motivi lavoro); l' atto del 20.3.23 Per_2
Pagina 3 di 12 di compravendita immobile in Genova V.Vittorio Leonardi 7/4 da parte di Persona_1
l' istanza PDS pds di (ndr. madre), con passaporto;
il decreto del T. Min. CP_2
Genova del 15.1.24 di autorizzazione a permanere in Italia per assistere prole minore ex art. 31 TUI per (ndr., sorella) fino al 15.7.25 e relativi passaporti;
il codice Persona_3
fiscale rilasciato il 17.5.22; il contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante con di dal 15.11.22 al 31.10.25 e relativo unilav del CP_3 Controparte_4
14.11.22; 2 buste paga 2022 (novembre-dicembre); 12 buste paga 2023 (imponibile in euro 20.222); 1 busta paga di gennaio 2024; Cud 2023 (redditi lavoro 2022 con CP_3
euro 2.594); Cud 2024 (redditi lavoro 2023 con euro 20.222).
[...] CP_3
Acquisite informative in via sommaria e preliminare, con decreto inaudita altera parte
del 15.03.2024, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata udienza.
Nelle more del giudizio (il 15.10.24), si è costituita parte convenuta contestando il merito della domanda, aderendo alle considerazioni della Commissione e richiamando la normativa di riferimento.
Il ha ritenuto che dal ricorso non emerga alcuna indicazione per la quale il CP_1
ricorrente sia a rischio di subire inumani trattamenti in Albania. Ha ricordato che la anche la Corte EDU (richiamato precedente del 2022 in Alleleh e altri v. Norvegia n.
569/2020) ha sempre valutato con sfavore percorsi di integrazione avviati e consolidati in un periodo in cui la permanenza è irregolare o precaria, perché, in linea di principio,
tali legami non ricevono tutela in quanto non integrano il concetto di “vita privata e familiare” sviluppata nel paese ospite ai sensi dell'art. 8 CEDU, tranne nel caso in cui ricorrano “circostanze eccezionali”, che ha escluso vi fossero nel caso in esame, non potendo la sola presenza dei familiari rispetto ad un soggetto pienamente adulto integrare questo presupposto. Ha infine evidenziato che l'Albania non è ricompresa tra i c.d. paesi non sicuri dove, anzi, vige un consolidato sistema democratico e,
attualmente, non sussistono rischi correlati a eventi di natura politica o bellica e,
peraltro, proprio per il suo adeguamento agli standard europei in materia di diritti civili, aspira ad accedere nell'ambito dell'Unione Europea, per cui non risulta in alcun
Pagina 4 di 12 modo che in quel paese lo straniero possa subire trattamenti inumani o degradanti,
suggerendo di attivarsi per le procedure agevolate che esistono in virtù del rapporto diplomatico che intercorre fra Italia e Albania.
Alla prima udienza di comparizione in data 16.10.2024, confermata la sospensione e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha fissato udienza per la discussione, autorizzando il ricorrente, su sua istanza, a depositare documenti al fine di aggiornare il Collegio in merito alla situazione lavorativa ed alla posizione della madre sul T.N..
Nelle more del giudizio (in data 25.10.24) la Difesa del ricorrente ha depositato la seguente ulteriore documentazione: 4 buste paga 2024 per lavoro con CP_3
(marzo-giugno; segnalando che luglio e agosto non ha lavorato mentre la busta paga di settembre deve ancora essere ricevuta); lettera di MD Costruzioni srl di Genova di assunzione a tempo indeterminato del ricorrente a far data dal 01.10.2024; ricevute del
26.7.2024 di rinnovo del permesso di soggiorno della sorella ( ) e del nipote ( Per_3 Per_4
) e screen-shot dell'appuntamento in Questura per ritiro del permesso di soggiorno
[...]
al 28.10.2024; - screen-shot di appuntamento per il rilascio delle impronte della madre del ricorrente al giorno 15.11.2024.
La causa, istruita documentalmente, è stata posta in decisione.
Comparse all'udienza del 26.11.24 davanti al Collegio, le parti hanno discusso la causa richiamando le rispettive difese ed il Collegio ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni.
Per parte ricorrente: ”annullare il provvedimento di diniego della protezione speciale emesso
dal Questore della Provincia di Genova datato 13.12.2022 e notificato al difensore a mezzo pec
in data 16.02.2024, nonché ogni altro atto presupposto e /o preparatorio, connesso e/o
conseguente accertando e dichiarando che se egli fosse costretto a rientrare nel proprio Paese di
origine verrebbe leso il suo diritto alla vita privata e familiare come stabilito dall'art. 19 c.
1.1 del
D.lvo 286/98, e riconoscergli dunque un permesso per protezione speciale convertibile in motivi
di lavoro. Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre CPA come di legge, con distrazione a
favore del difensore”.
Pagina 5 di 12 Per parte convenuta:” Piaccia al Tribunale Ill.mo respingere il ricorso Spese per legge.”
Tutto ciò premesso
OSSERVA
L'attuale situazione del ricorrente consente il riconoscimento del diritto richiesto.
Il ricorrente ha pacificamente formalizzato la sua intenzione di chiedere la protezione speciale in data 17 maggio 2022, poco dopo essersi stabilito presso il fratello ed avendo frequentato in precedenza spesso l'Italia per brevi periodi venendo in visita dei fratelli.
Non si riscontra quindi alcun pregresso periodo di permanenza irregolare, come eccepito nelle difese del , che neppure emerge dal report della questura CP_1
allegato.
Del resto quanto dedotto dal ricorrente appare verosimile considerato che, dal 2010, i cittadini albanesi in possesso del passaporto biometrico hanno diritto di circolare liberamente nell'area Schengen, per qualsiasi motivo (escluso il lavoro, le cure mediche ed il ricongiungimento familiare), per un periodo di tempo complessivamente non superiore a 90 giorni in un semestre, entrando e uscendo dal territorio Schengen senza limitazioni.
Ciò chiarito, sulla protezione speciale, ratione temporis (non rilevando la novella di cui al D.L. 20/23, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, applicabile solo alle domande presentate successivamente alla sua entrata in vigore ovvero dall'11.03.2023), si osserva, innanzitutto, che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130
(convertito nella legge 173/2020), ha modificato la disciplina delle protezioni “minori”
e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o
la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o
accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di
soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Pagina 6 di 12 - alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in
grassetto le parti aggiunte): “
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa
rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora
ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si
tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio
nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e
familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di
ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951,
resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione
di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli
familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata
del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari,
culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la
Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n.
113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale,
rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro).
Precisato quanto sopra in diritto, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano tutti i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto
Pagina 7 di 12 conto del percorso di integrazione sociale e professionale nel territorio italiano valutato dal Collegio come effettivo.
Il ricorrente, oltre ad avere un importante e radicato nucleo familiare sul territorio nazionale, non avendo più nessun parente in Albania, ha dimostrato la sua piena autonomia dal punto di vista economico, abitativo e lavorativo.
Ha infatti documentato di avere sempre avuto una regolare occupazione lavorativa in modo stabile e continuativo nel settore edile, appena ottenuto il codice fiscale. Ha
inoltre documentato di aver avuto da subito una regolare collocazione abitativa, in piena autonomia, senza avere mai avuto bisogno di ricorrere al circuito dell'accoglienza governativa. Da ultimo, il livello reddituale è tale da avergli consentito di adire l'autorità giudiziaria senza dover richiedere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Risulta infatti documentato il reperimento, da dopo la presentazione della domanda e con il rilascio del codice fiscale, di regolari occupazioni lavorative contrattualizzate come operaio nel settore edilizia. Trattasi di rapporti di lavoro, incominciati nel novembre 2022, inizialmente di apprendistato e, da ultimo, con un contratto a tempo indeterminato con diversa impresa. Dalla disamina delle buste paga si evince una retribuzione ampiamente idonea e compatibile con la costruzione di un percorso dignitoso ed in autonomia, fuori dal circuito d'accoglienza governativa, godendo anche dell'importante supporto dei fratelli maggiori, da anni regolari sul territorio.
Quanto ai legami affettivi-familiari, oltre ai due fratelli, il ricorrente ha anche la madre,
in fase di regolarizzazione sul T.N., e la sorella regolarizzata, seppure provvisoriamente, in forza dell'art. 31 TUI..
Ad oggi, le prospettive di crescita e stabilizzazione in Italia sono concrete e testimoniate da un impegno lodevole e da un comportamento civile non avendo precedenti condanne e neppure segnalazioni di polizia per reati di allarme sociale.
Il percorso di integrazione è ampiamente avviato e, qualora bruscamente interrotto, si realizzerebbe certamente un vulnus al suo diritto alla vita privata e familiare, avendo tutto il suo nucleo familiare ormai riunito in Italia.
Pagina 8 di 12 In tale situazione, tenuto conto dell'effettivo percorso di integrazione, il suo rimpatrio costituirebbe pertanto di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla privata sancito dall'art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1
d.lgs. 286/98. Il percorso descritto verrebbe indubbiamente vanificato in caso di rientro forzato in Albania da dove è assente da alcuni anni e dove non ha più alcun membro della propria famiglia di origine, oltre alle criticità ancora presenti nel paese di provenienza, seppure cd. “sicuro”.
Al riguardo deve essere evidenziato che il ricorrente proviene dall'Albania, un Paese
che nonostante diversi miglioramenti sul fronte della corruzione, ha fatto pochi progressi sostenibili per diventare una democrazia liberale a pieno titolo ed è ancora classificato come una democrazia ibrida.
La maggior parte dei leader politici albanesi è rimasta ostile ai valori democratici liberali ed ha mostrato scarso apprezzamento ai principi per cui l'uguaglianza di fronte alla legge è soggetta allo stato di diritto, quale importante valore democratico. La
maggior parte dei partiti politici sono dominati da leader dal pugno di ferro, e questa mancanza di democrazia interna al partito è stata dimostrata nel modo in cui i candidati sono stati selezionati per le elezioni speciali municipali, i leader delle sezioni locali del partito e quelle locali regolari di maggio 2023 1. Il 6 marzo, l'Albania ha tenuto elezioni speciali per coprire i posti vacanti creati nei comuni di RI, OR e US,
dopo che i sindaci in carica sono stati licenziati per aver violato la legge sull'integrità
dei funzionari eletti. Comunemente nota come "legge sulla depenalizzazione",
proibisce alle persone condannate di ricoprire cariche pubbliche. Inoltre, i sindaci di
ZZ e si erano dimessi ed il sindaco di era morto in carica, CP_5 Per_5
lasciando sei posti vacanti in totale. Le divisioni interne altamente politicizzate hanno dominato la scena politica albanese nel 2022.
Il discorso pubblico e i media si sono concentrati più sulle dinamiche interne del PD
che sui problemi sociali ed economici che affliggono il paese e sulla necessità di chiamare il governo del Primo Ministro a risponderne. Durante l'anno, un certo Per_6
Pagina 9 di 12 numero di giornalisti politici ha incontrato abusi verbali, divieti di conferenze stampa,
intimidazioni, multe salate e persino cause legali. In particolare, una causa per diffamazione è stata intentata contro dopo che ha riferito di beni CP_6
inspiegabili dell'ex procuratore capo del suo mancato superamento Persona_7
del processo di controllo giudiziario e dell'eventuale licenziamento. è stato Per_8
minacciato per aver pubblicato notizie su documenti giudiziari falsi a e lui e sua Pt_2
moglie sono stati aggrediti fisicamente il giorno dopo aver rivelato la storia. L'Unione
Per_ albanese dei giornalisti e Reporter Senza Frontiere ha confermato che e CP_6
altri giornalisti sono stati presi di mira da gruppi criminali organizzati, individui politicamente collegati e ufficiali corrotti all'interno della polizia e del sistema giudiziario. A settembre 2022 l'ufficio del procuratore ha vietato a tutti i media di pubblicare informazioni da file che erano stati violati da server e sistemi informatici albanesi ed erano poi trapelati online. Ha inoltre minacciato di avviare indagini penali contro i trasgressori e di bloccare i siti web di notizie2. Secondo la classifica del World
Press Index di Reporters Without Borders, l'Albania è situata al 103esimo posto nella libertà di stampa sui 180 Paesi presenti nell'indice3.
Media Freedom Rapid Response (MFRR) osserva che l'Albania non riesce a proteggere i giornalisti e la stampa libera, entrambe componenti cruciali di una democrazia liberale. La maggior parte dei media in Albania sono di proprietà di uomini d'affari con stretti legami con politici e / o reti di criminalità organizzata, e fungono da portavoce di tali interessi.
Nonostante i danni causati dalla disinformazione allo sviluppo di una democrazia liberale, questo grave problema deve ancora essere affrontato efficacemente in
Albania. L'Unione europea (UE) ha avviato i negoziati di adesione con l'Albania nel luglio 2022, descritti dalla presidente della Commissione europea Ursula von der
Pagina 10 di 12 Leyen come un "momento storico" 4 e l'Albania ha ospitato il primo vertice UE-Balcani
occidentali al di fuori degli Stati membri dell'UE a dicembre. Entrambe le occasioni hanno rappresentato significativi successi in politica estera per l'Albania.
Tuttavia, nonostante i progressi compiuti dalla caduta del comunismo – comprese le condanne di funzionari di alto livello per abuso di potere e corruzione nel 2022,21
grazie all'impegno della Struttura speciale anticorruzione e criminalità organizzata
(SPAK) 5 – molte istituzioni pubbliche rimangono disfunzionali a causa della corruzione diffusa e di una cultura dell'impunità, che mina la democrazia e lo stato di diritto. Insomma l'Albania ha finora trascurato le sue responsabilità istituzionali di sostenere i diritti umani fondamentali e le libertà civili, valori fondamentali per una democrazia liberale a pieno titolo 6.
In tale situazione – personale, familiare e del paese di origine - il rimpatrio del ricorrente costituirebbe pertanto una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla privata e familiare sancito dall'art. 8 CEDU e dal citato art. 19
comma 1.1 d.lgs. 286/98, specie se parametrata allo sforzo inclusivo profuso ed alla presenza di tutta la sua famiglia in Italia.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia che non ha pendenze né precedenti penali né di polizia di allarme sociale - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Non sono neppure allegate,
né sono altrimenti emerse, ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine, salute e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione.
Ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, come inserito dal d.l. n. 130/2020, il Questore dovrà
rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Da ultimo va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7/commi 2 e 3, DL 20/23, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto
Pagina 11 di 12 stesso, continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà
rilasciato sarà convertibile alla scadenza in P.D.S. per motivi di lavoro.
Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
(forfetariamente in assenza di nota spese, considerata la partecipazione ad una udienza per la trattazione della domanda cautelare e di quella di merito - con corposa istruttoria documentale - ed all'udienza di discussione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
• dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1., terzo e quarto periodo, d.lgs. 286/98, e conseguentemente dispone la trasmissione del presente decreto al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2., primo periodo TUI
- convertibile alla scadenza in permesso per lavoro - in favore del richiedente nato in [...] il [...]. Parte_1
• Pone a carico del convenuto le spese del presente giudizio, che CP_1
liquida in euro 545,00 per esborsi documentati ed in euro 2.200,00 per onorari di difesa, oltre accessori di legge se dovuti, a favore del difensore che si dichiara antistatario.
Inviato per la controfirma il 28 novembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
(Paola Bozzo Costa) (Laura Cresta)
Pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Albania: Rapporto Paese Nazioni in Transito 2023 | Casa della Libertà (freedomhouse.org) 2 AI – : Rapporto 2022/23; Lo stato dei diritti umani nel Controparte_7 Controparte_7 mondo;
, 27 marzo 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089405.html (data ultimo Parte_3 accesso 28.04.2023) 3 Reporters without borders, Index 2022, Data non disponibile, https://rsf.org/en/index (data ultimo accesso 30.04.2023) 4 "Momento storico": l'UE avvia i negoziati di adesione con l'Albania e la Macedonia del Nord | Euronews 5 Il nuovo procuratore capo anticorruzione albanese visto come candidato favorito dagli Stati Uniti |
Balkan Insight 6 Freedom House (Autore): "Nazioni in transito 2023 - Albania", Documento #2092882 - ecoi.net
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Undicesima Sezione Civile Stranieri
Riunito in Camera di consiglio del 26.11.24 in composizione collegiale, nelle persone di:
Laura Cresta Presidente
Paola Bozzo Costa Giudice relatore
Daniela Di Sarno Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa n. R.G. 2348 / 2024
avente ad oggetto: l'impugnazione avverso il diniego del Questore di GENOVA
dell'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”
promossa da:
in atti generalizzato - Avv. PERRI FEDERICA Parte_1
RICORRENTE
Contro
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di diniego emesso in data 13.12.2022 dal Questore di Genova a seguito di istanza di riconoscimento della protezione speciale formalizzata dal ricorrente in questura in data 17.05.2022.
Pagina 1 di 12 Il Questore ha rifiutato la domanda di protezione speciale sul presupposto che la
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Torino/Genova ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il permesso di soggiorno per protezione speciale, esprimendo parere contrario (senza riportarne in sintesi i motivi), comunicato al ricorrente ex art. 10 bis legge 241/90 il 29.9.22 (ed il 17.11.22)
senza riscontro, ritenuta la natura obbligatoria e vincolante della decisione della CT ed avendo ritenuto di non avere alcuna possibilità di valutazione discrezionale in ordine al rilascio di un permesso di soggiorno, esclusi comunque elementi valutabili ai sensi dell'art. 5 TUI..
La Commissione - con il parere del 6.9.22 prodotto agli atti del giudizio dal CP_1
con la sua costituzione - ha basato la propria valutazione negativa sui documenti allegati dal richiedente, sinteticamente richiamati, senza specificazione, come segue:”
documentazione trasmessa dalla Questura di Genova”, avendo ritenuto non sussistenti i presupposti di cui all'art. 8 CEDU, “in virtù dell'esiguità dei legami familiari in Italia e
della presenza di tali legami nel Pese di origine”, considerata altresì la brevità del soggiorno in Italia e l'assenza di particolari forme di radicamento sul T.N..
Il ricorso si fonda - in fatto - sull'essere il richiedente un giovane cittadino albanese proveniente da una numerosa famiglia costituita dai genitori, due fratelli ed una sorella;
sull'essere orfano di padre dal 2007, avendo una famiglia di origine attualmente composta dalla madre ( nata in [...] il [...]), due CP_2
fratelli ( nato in [...] il [...] e nato in [...] il Persona_1 Persona_2
05.09.1994) ed una sorella ( nata in [...] il [...]); sull'essere Persona_3
venuto spesso a Genova nel corso degli anni in visita ai fratelli ( e ), Per_1 Per_2
entrambi regolarmente soggiornanti sul T.N. da diversi anni ( è titolare di Per_1
permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, mentre è titolare di un Per_2
permesso di soggiorno per protezione speciale domandato direttamente alla Questura
scaduto al 10.01.2024 e regolarmente “rinnovato” con kit postale per la procedura di conversione in motivi di lavoro); sull'avere -in Albania- la madre e la sorella;
Per_3
sull'essersi definitivamente stabilito in Italia nel febbraio del 2022, avendo vissuto per
Pagina 2 di 12 un primo periodo presso uno zio a Genova in Via Ferro n. 3/6 per poi trasferirsi presso l'appartamento acquistato dal fratello in Via Vittorio Leonardi n. 7/4, dove Per_1
attualmente vive con i fratelli e ed anche con la sorella e la madre che li Per_1 Per_2
hanno raggiunti ed hanno in corso le pratiche per regolarizzarsi sul TN (la sorella con
PDS ex art. 31 TUI), avendo quindi in Italia tutti i propri familiari;
sull'avere reperito -
appena ottenuto il C.F., il 15.11.2022 - regolare contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante presso la ditta edile di Perparim Doci con scadenza al 31.10.2025,
avendo, da allora, percepito e dichiarato regolare reddito (fino a guadagnare nel 2023
circa 20.000 euro).
Il ricorrente, lamenta quindi – in diritto - la violazione dell' art.19 TUI avendo tutta la famiglia presente in Italia, oltre alla violazione del proprio diritto di difesa non avendo avuto conoscenza dei motivi del parere contrario;
invoca la sospensiva dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato concludendo perché il tribunale voglia "
annullare il provvedimento di diniego della protezione speciale emesso dal Questore della
Provincia di Genova datato 13.12.2022 e notificato al difensore a mezzo pec in data 16.02.2024
nonché ogni altro atto presupposto e/o preparatorio, connesso e/o conseguente accertando e
dichiarando che se egli fosse costretto a rientrare nel proprio Paese di origine verrebbe leso il suo
diritto alla vita privata e familiare come stabilito dall'art 19 c 1.1 del D.L.vo 286/98, e
riconoscergli dunque un permesso per protezione speciale convertibile in motivi di lavoro. Con
vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre CPA come di legge, con distrazione a favore del
difensore.”
A riscontro della domanda, oltre agli atti della fase amministrativa e precedenti di merito a conforto, il ricorrente risulta aver prodotto la seguente documentazione: il passaporto albanese rilasciato il 17.1.22; il certificato di stato di famiglia tradotto e legalizzato alla data del 11.1.22 dal quale si evince la composizione attuale della famiglia (madre del ricorrente vedova, una sorella, , e due fratelli CP_2 Per_3 Per_1
e ); il permesso di soggiorno per motivi di lavoro del fratello (ndr., Per_2 Per_1
scadente al 5.10.24); il permesso di soggiorno per protezione speciale del fratello
(scaduto il 10.1.24 con ricevuta per conversione motivi lavoro); l' atto del 20.3.23 Per_2
Pagina 3 di 12 di compravendita immobile in Genova V.Vittorio Leonardi 7/4 da parte di Persona_1
l' istanza PDS pds di (ndr. madre), con passaporto;
il decreto del T. Min. CP_2
Genova del 15.1.24 di autorizzazione a permanere in Italia per assistere prole minore ex art. 31 TUI per (ndr., sorella) fino al 15.7.25 e relativi passaporti;
il codice Persona_3
fiscale rilasciato il 17.5.22; il contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante con di dal 15.11.22 al 31.10.25 e relativo unilav del CP_3 Controparte_4
14.11.22; 2 buste paga 2022 (novembre-dicembre); 12 buste paga 2023 (imponibile in euro 20.222); 1 busta paga di gennaio 2024; Cud 2023 (redditi lavoro 2022 con CP_3
euro 2.594); Cud 2024 (redditi lavoro 2023 con euro 20.222).
[...] CP_3
Acquisite informative in via sommaria e preliminare, con decreto inaudita altera parte
del 15.03.2024, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata udienza.
Nelle more del giudizio (il 15.10.24), si è costituita parte convenuta contestando il merito della domanda, aderendo alle considerazioni della Commissione e richiamando la normativa di riferimento.
Il ha ritenuto che dal ricorso non emerga alcuna indicazione per la quale il CP_1
ricorrente sia a rischio di subire inumani trattamenti in Albania. Ha ricordato che la anche la Corte EDU (richiamato precedente del 2022 in Alleleh e altri v. Norvegia n.
569/2020) ha sempre valutato con sfavore percorsi di integrazione avviati e consolidati in un periodo in cui la permanenza è irregolare o precaria, perché, in linea di principio,
tali legami non ricevono tutela in quanto non integrano il concetto di “vita privata e familiare” sviluppata nel paese ospite ai sensi dell'art. 8 CEDU, tranne nel caso in cui ricorrano “circostanze eccezionali”, che ha escluso vi fossero nel caso in esame, non potendo la sola presenza dei familiari rispetto ad un soggetto pienamente adulto integrare questo presupposto. Ha infine evidenziato che l'Albania non è ricompresa tra i c.d. paesi non sicuri dove, anzi, vige un consolidato sistema democratico e,
attualmente, non sussistono rischi correlati a eventi di natura politica o bellica e,
peraltro, proprio per il suo adeguamento agli standard europei in materia di diritti civili, aspira ad accedere nell'ambito dell'Unione Europea, per cui non risulta in alcun
Pagina 4 di 12 modo che in quel paese lo straniero possa subire trattamenti inumani o degradanti,
suggerendo di attivarsi per le procedure agevolate che esistono in virtù del rapporto diplomatico che intercorre fra Italia e Albania.
Alla prima udienza di comparizione in data 16.10.2024, confermata la sospensione e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha fissato udienza per la discussione, autorizzando il ricorrente, su sua istanza, a depositare documenti al fine di aggiornare il Collegio in merito alla situazione lavorativa ed alla posizione della madre sul T.N..
Nelle more del giudizio (in data 25.10.24) la Difesa del ricorrente ha depositato la seguente ulteriore documentazione: 4 buste paga 2024 per lavoro con CP_3
(marzo-giugno; segnalando che luglio e agosto non ha lavorato mentre la busta paga di settembre deve ancora essere ricevuta); lettera di MD Costruzioni srl di Genova di assunzione a tempo indeterminato del ricorrente a far data dal 01.10.2024; ricevute del
26.7.2024 di rinnovo del permesso di soggiorno della sorella ( ) e del nipote ( Per_3 Per_4
) e screen-shot dell'appuntamento in Questura per ritiro del permesso di soggiorno
[...]
al 28.10.2024; - screen-shot di appuntamento per il rilascio delle impronte della madre del ricorrente al giorno 15.11.2024.
La causa, istruita documentalmente, è stata posta in decisione.
Comparse all'udienza del 26.11.24 davanti al Collegio, le parti hanno discusso la causa richiamando le rispettive difese ed il Collegio ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni.
Per parte ricorrente: ”annullare il provvedimento di diniego della protezione speciale emesso
dal Questore della Provincia di Genova datato 13.12.2022 e notificato al difensore a mezzo pec
in data 16.02.2024, nonché ogni altro atto presupposto e /o preparatorio, connesso e/o
conseguente accertando e dichiarando che se egli fosse costretto a rientrare nel proprio Paese di
origine verrebbe leso il suo diritto alla vita privata e familiare come stabilito dall'art. 19 c.
1.1 del
D.lvo 286/98, e riconoscergli dunque un permesso per protezione speciale convertibile in motivi
di lavoro. Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre CPA come di legge, con distrazione a
favore del difensore”.
Pagina 5 di 12 Per parte convenuta:” Piaccia al Tribunale Ill.mo respingere il ricorso Spese per legge.”
Tutto ciò premesso
OSSERVA
L'attuale situazione del ricorrente consente il riconoscimento del diritto richiesto.
Il ricorrente ha pacificamente formalizzato la sua intenzione di chiedere la protezione speciale in data 17 maggio 2022, poco dopo essersi stabilito presso il fratello ed avendo frequentato in precedenza spesso l'Italia per brevi periodi venendo in visita dei fratelli.
Non si riscontra quindi alcun pregresso periodo di permanenza irregolare, come eccepito nelle difese del , che neppure emerge dal report della questura CP_1
allegato.
Del resto quanto dedotto dal ricorrente appare verosimile considerato che, dal 2010, i cittadini albanesi in possesso del passaporto biometrico hanno diritto di circolare liberamente nell'area Schengen, per qualsiasi motivo (escluso il lavoro, le cure mediche ed il ricongiungimento familiare), per un periodo di tempo complessivamente non superiore a 90 giorni in un semestre, entrando e uscendo dal territorio Schengen senza limitazioni.
Ciò chiarito, sulla protezione speciale, ratione temporis (non rilevando la novella di cui al D.L. 20/23, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, applicabile solo alle domande presentate successivamente alla sua entrata in vigore ovvero dall'11.03.2023), si osserva, innanzitutto, che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130
(convertito nella legge 173/2020), ha modificato la disciplina delle protezioni “minori”
e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o
la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o
accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di
soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Pagina 6 di 12 - alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in
grassetto le parti aggiunte): “
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa
rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora
ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si
tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio
nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e
familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di
ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951,
resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione
di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli
familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata
del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari,
culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la
Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n.
113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale,
rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro).
Precisato quanto sopra in diritto, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano tutti i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto
Pagina 7 di 12 conto del percorso di integrazione sociale e professionale nel territorio italiano valutato dal Collegio come effettivo.
Il ricorrente, oltre ad avere un importante e radicato nucleo familiare sul territorio nazionale, non avendo più nessun parente in Albania, ha dimostrato la sua piena autonomia dal punto di vista economico, abitativo e lavorativo.
Ha infatti documentato di avere sempre avuto una regolare occupazione lavorativa in modo stabile e continuativo nel settore edile, appena ottenuto il codice fiscale. Ha
inoltre documentato di aver avuto da subito una regolare collocazione abitativa, in piena autonomia, senza avere mai avuto bisogno di ricorrere al circuito dell'accoglienza governativa. Da ultimo, il livello reddituale è tale da avergli consentito di adire l'autorità giudiziaria senza dover richiedere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Risulta infatti documentato il reperimento, da dopo la presentazione della domanda e con il rilascio del codice fiscale, di regolari occupazioni lavorative contrattualizzate come operaio nel settore edilizia. Trattasi di rapporti di lavoro, incominciati nel novembre 2022, inizialmente di apprendistato e, da ultimo, con un contratto a tempo indeterminato con diversa impresa. Dalla disamina delle buste paga si evince una retribuzione ampiamente idonea e compatibile con la costruzione di un percorso dignitoso ed in autonomia, fuori dal circuito d'accoglienza governativa, godendo anche dell'importante supporto dei fratelli maggiori, da anni regolari sul territorio.
Quanto ai legami affettivi-familiari, oltre ai due fratelli, il ricorrente ha anche la madre,
in fase di regolarizzazione sul T.N., e la sorella regolarizzata, seppure provvisoriamente, in forza dell'art. 31 TUI..
Ad oggi, le prospettive di crescita e stabilizzazione in Italia sono concrete e testimoniate da un impegno lodevole e da un comportamento civile non avendo precedenti condanne e neppure segnalazioni di polizia per reati di allarme sociale.
Il percorso di integrazione è ampiamente avviato e, qualora bruscamente interrotto, si realizzerebbe certamente un vulnus al suo diritto alla vita privata e familiare, avendo tutto il suo nucleo familiare ormai riunito in Italia.
Pagina 8 di 12 In tale situazione, tenuto conto dell'effettivo percorso di integrazione, il suo rimpatrio costituirebbe pertanto di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla privata sancito dall'art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1
d.lgs. 286/98. Il percorso descritto verrebbe indubbiamente vanificato in caso di rientro forzato in Albania da dove è assente da alcuni anni e dove non ha più alcun membro della propria famiglia di origine, oltre alle criticità ancora presenti nel paese di provenienza, seppure cd. “sicuro”.
Al riguardo deve essere evidenziato che il ricorrente proviene dall'Albania, un Paese
che nonostante diversi miglioramenti sul fronte della corruzione, ha fatto pochi progressi sostenibili per diventare una democrazia liberale a pieno titolo ed è ancora classificato come una democrazia ibrida.
La maggior parte dei leader politici albanesi è rimasta ostile ai valori democratici liberali ed ha mostrato scarso apprezzamento ai principi per cui l'uguaglianza di fronte alla legge è soggetta allo stato di diritto, quale importante valore democratico. La
maggior parte dei partiti politici sono dominati da leader dal pugno di ferro, e questa mancanza di democrazia interna al partito è stata dimostrata nel modo in cui i candidati sono stati selezionati per le elezioni speciali municipali, i leader delle sezioni locali del partito e quelle locali regolari di maggio 2023 1. Il 6 marzo, l'Albania ha tenuto elezioni speciali per coprire i posti vacanti creati nei comuni di RI, OR e US,
dopo che i sindaci in carica sono stati licenziati per aver violato la legge sull'integrità
dei funzionari eletti. Comunemente nota come "legge sulla depenalizzazione",
proibisce alle persone condannate di ricoprire cariche pubbliche. Inoltre, i sindaci di
ZZ e si erano dimessi ed il sindaco di era morto in carica, CP_5 Per_5
lasciando sei posti vacanti in totale. Le divisioni interne altamente politicizzate hanno dominato la scena politica albanese nel 2022.
Il discorso pubblico e i media si sono concentrati più sulle dinamiche interne del PD
che sui problemi sociali ed economici che affliggono il paese e sulla necessità di chiamare il governo del Primo Ministro a risponderne. Durante l'anno, un certo Per_6
Pagina 9 di 12 numero di giornalisti politici ha incontrato abusi verbali, divieti di conferenze stampa,
intimidazioni, multe salate e persino cause legali. In particolare, una causa per diffamazione è stata intentata contro dopo che ha riferito di beni CP_6
inspiegabili dell'ex procuratore capo del suo mancato superamento Persona_7
del processo di controllo giudiziario e dell'eventuale licenziamento. è stato Per_8
minacciato per aver pubblicato notizie su documenti giudiziari falsi a e lui e sua Pt_2
moglie sono stati aggrediti fisicamente il giorno dopo aver rivelato la storia. L'Unione
Per_ albanese dei giornalisti e Reporter Senza Frontiere ha confermato che e CP_6
altri giornalisti sono stati presi di mira da gruppi criminali organizzati, individui politicamente collegati e ufficiali corrotti all'interno della polizia e del sistema giudiziario. A settembre 2022 l'ufficio del procuratore ha vietato a tutti i media di pubblicare informazioni da file che erano stati violati da server e sistemi informatici albanesi ed erano poi trapelati online. Ha inoltre minacciato di avviare indagini penali contro i trasgressori e di bloccare i siti web di notizie2. Secondo la classifica del World
Press Index di Reporters Without Borders, l'Albania è situata al 103esimo posto nella libertà di stampa sui 180 Paesi presenti nell'indice3.
Media Freedom Rapid Response (MFRR) osserva che l'Albania non riesce a proteggere i giornalisti e la stampa libera, entrambe componenti cruciali di una democrazia liberale. La maggior parte dei media in Albania sono di proprietà di uomini d'affari con stretti legami con politici e / o reti di criminalità organizzata, e fungono da portavoce di tali interessi.
Nonostante i danni causati dalla disinformazione allo sviluppo di una democrazia liberale, questo grave problema deve ancora essere affrontato efficacemente in
Albania. L'Unione europea (UE) ha avviato i negoziati di adesione con l'Albania nel luglio 2022, descritti dalla presidente della Commissione europea Ursula von der
Pagina 10 di 12 Leyen come un "momento storico" 4 e l'Albania ha ospitato il primo vertice UE-Balcani
occidentali al di fuori degli Stati membri dell'UE a dicembre. Entrambe le occasioni hanno rappresentato significativi successi in politica estera per l'Albania.
Tuttavia, nonostante i progressi compiuti dalla caduta del comunismo – comprese le condanne di funzionari di alto livello per abuso di potere e corruzione nel 2022,21
grazie all'impegno della Struttura speciale anticorruzione e criminalità organizzata
(SPAK) 5 – molte istituzioni pubbliche rimangono disfunzionali a causa della corruzione diffusa e di una cultura dell'impunità, che mina la democrazia e lo stato di diritto. Insomma l'Albania ha finora trascurato le sue responsabilità istituzionali di sostenere i diritti umani fondamentali e le libertà civili, valori fondamentali per una democrazia liberale a pieno titolo 6.
In tale situazione – personale, familiare e del paese di origine - il rimpatrio del ricorrente costituirebbe pertanto una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla privata e familiare sancito dall'art. 8 CEDU e dal citato art. 19
comma 1.1 d.lgs. 286/98, specie se parametrata allo sforzo inclusivo profuso ed alla presenza di tutta la sua famiglia in Italia.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia che non ha pendenze né precedenti penali né di polizia di allarme sociale - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Non sono neppure allegate,
né sono altrimenti emerse, ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine, salute e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione.
Ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, come inserito dal d.l. n. 130/2020, il Questore dovrà
rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Da ultimo va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7/commi 2 e 3, DL 20/23, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto
Pagina 11 di 12 stesso, continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà
rilasciato sarà convertibile alla scadenza in P.D.S. per motivi di lavoro.
Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
(forfetariamente in assenza di nota spese, considerata la partecipazione ad una udienza per la trattazione della domanda cautelare e di quella di merito - con corposa istruttoria documentale - ed all'udienza di discussione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
• dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1., terzo e quarto periodo, d.lgs. 286/98, e conseguentemente dispone la trasmissione del presente decreto al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2., primo periodo TUI
- convertibile alla scadenza in permesso per lavoro - in favore del richiedente nato in [...] il [...]. Parte_1
• Pone a carico del convenuto le spese del presente giudizio, che CP_1
liquida in euro 545,00 per esborsi documentati ed in euro 2.200,00 per onorari di difesa, oltre accessori di legge se dovuti, a favore del difensore che si dichiara antistatario.
Inviato per la controfirma il 28 novembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
(Paola Bozzo Costa) (Laura Cresta)
Pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Albania: Rapporto Paese Nazioni in Transito 2023 | Casa della Libertà (freedomhouse.org) 2 AI – : Rapporto 2022/23; Lo stato dei diritti umani nel Controparte_7 Controparte_7 mondo;
, 27 marzo 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089405.html (data ultimo Parte_3 accesso 28.04.2023) 3 Reporters without borders, Index 2022, Data non disponibile, https://rsf.org/en/index (data ultimo accesso 30.04.2023) 4 "Momento storico": l'UE avvia i negoziati di adesione con l'Albania e la Macedonia del Nord | Euronews 5 Il nuovo procuratore capo anticorruzione albanese visto come candidato favorito dagli Stati Uniti |
Balkan Insight 6 Freedom House (Autore): "Nazioni in transito 2023 - Albania", Documento #2092882 - ecoi.net