Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 18/02/2026, n. 3117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3117 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03117/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14612/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14612 del 2025, proposto da
IG ST, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Morrone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale 21 Aprile 11;
contro
Ministero Dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Roma, Sez. III Lavoro, n. 4299/2022 del 24.11.2022 (R.G. n. 1285/2019) e per l'integrale esecuzione del medesimo giudicato con cui la Corte ha così statuito: "condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento - in logo di quanto liquidato in primo grado - di euro 35.761,05 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge; nonché delle spese del doppio grado che liquida per il primo grado in €.4.000,00 e per l'appello in €.5.000,00 da distrarsi .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. LI RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 24.11.2022 veniva pubblicata la sentenza della Corte di Appello di Roma, III Sez. Lav. n. 4299/2022 (resa sul ricorso in appello R.G. n. 1285/2019), che così disponeva: “condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento – in logo di quanto liquidato in primo grado – di euro 35.761,05 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge; nonché delle spese del doppio grado che liquida per il primo grado in €.4.000,00 e per l’appello in €.5.000,00 da distrarsi”.
Avverso tale decisione non veniva interposta alcuna impugnazione da parte del Ministero inadempiente, cosicché la stessa passava in cosa giudicata il 24 maggio 2023 e i suoi effetti acquistavano così carattere definitivo.
Il Ministero ha, quindi, l’obbligo in esecuzione del giudicato di versare al prof. IG ST l’importo suddetto di Euro 35.761,05 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge e all’avv. Corrado Morrone, procuratore antistatario nei giudizi civili di primo e secondo grado, l’importo liquidato a titolo di spese di lite per il doppio grado di giudizio pari ad un totale di euro 9.000,00 (euro 4.000,00 per il primo grado ed euro 5.000,00 per il giudizio di appello), oltre oneri di legge.
I ricorrenti al fine di interrompere qualsiasi prescrizione e di spingere il Ministero ad adempiere spontaneamente ai propri obblighi, notificavano in data 14.12.2023 un atto di precetto con cui intimavano al Ministero “di provvedere nel termine di 10 giorni dalla notifica del presente atto al pagamento delle somme determinate dalla sentenza della Corte di Appello di Roma, Sez. III Lavoro, n. 4299/2022 del 24.11.2022 (R.G. n. 1285/2019) in favore degli istanti per un totale di euro 56.535,89, di cui euro 13.132,08 (comprensivi di oneri di legge) ) a titolo di spese legali liquidate per il doppia grado di giudizio, euro 516,52 a titolo di spese per il precetto ed euro 42.886,79 (comprensivi di rivalutazione monetaria ed interessi legali) in favore del creditore principale prof. IG ST.
Il Ministero subiva un procedimento esecutivo civile presso terzi innanzi al Tribunale di Roma (R.G. n. 2272/ 2024, Giudice dott.ssa Aytano Chiara), tuttora pendente.
Risultando infruttuoso sino ad oggi e molto lungo tale rimedio innanzi al Giudice ordinario, a causa dell’indisponibilità dei conti intestati al Ministero e della estesissima graduatoria dell’ordine dei pagamenti attese le plurime inadempienze della stessa Amministrazione, i ricorrenti proponevano la presente azione di ottemperanza chiedendo l’ integrale esecuzione della sentenza del Corte d’Appello di Roma, Sez. Lav. 24.11.2022, n. 4299/2022 e per l’effetto ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere al pagamento in favore dei ricorrenti di quanto dovuto maggiorato di interessi e rivalutazione dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo. Per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente.
L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio
Alla camera di consiglio del giorno 4 febbraio il 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
A fronte del giudicato promanante dalla sentenza del Tribunale civile di cui si chiede esecuzione, l’Amministrazione non ha eccepito in giudizio l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturite dal predetto titolo giudiziale, né ha fornito alcuna giustificazione in merito all’inerzia serbata.
Deve pertanto essere dichiarato l'obbligo dell’amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
Si nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’area competente, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza de qua nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo, tenendo conto della natura essenzialmente esecutiva del presente giudizio e del concreto impegno difensionale, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per l'esecuzione mobiliare (cfr. Cons. St., VII, n. 4029/2025 e n. 1247/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto lo accoglie e, per l’effetto: 1) ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza; 2) nomina quale Commissario ad acta , il Direttore generale area competente che con facoltà di delega e senza compenso provvederà a dare esecuzione alla sentenza in parola nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente;
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi Euro 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori di legge,.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
LI RA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI RA | LA Caminiti |
IL SEGRETARIO