CA
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/10/2025, n. 6127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6127 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Michele Cataldi Presidente rel.
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies c.p.c.)
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6197 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 decisa all'udienza del 23.10.2021 e vertente
TRA
quale incorporante la Parte_1 CP_1
) con l'avv. Pasquale Frisina ), che la
[...] P.IVA_1 C.F._1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- APPELLANTE -
Contro
) con l'avv. Simone Ciccotti, che la Controparte_2 P.IVA_2 rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
e Controparte_3
(cancellata dal registro delle imprese dal 24.02.2020) e del
[...] patrimonio riferibile ai singoli soci, il tutto sottoposto a confisca ex d.lgs. n.
159/2011, giusta decreto del Tribunale penale di Roma del 20.01.2020, in persona dell'A.g. pro tempore, contumace.
- APPELLATE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 13476/2021, emessa dal Tribunale di Roma e pubblicata in data 9.08.2021.
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di discussione del 23.10.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Per quanto qui ancora d'interesse, va premesso che i fatti da cui trae origine il contezioso vengono così riassunti nella sentenza impugnata: « 1.- Con atto di citazione notificato il 16/5/2017 la , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato
Tribunale le società e esponendo in fatto: - CP_2 Controparte_4 di essere concessionaria dell' (ADM) del Parte_2 servizio di attivazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento - Amusement with
IZ (AWP) e le Video Lottery Terminal (VLT) previsti dall'art. 110, comma 6, lett. a) e b), R.D. 18/6/1931 n. 773, recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza, nonché di attività e funzioni connesse, da ultimo, giusta convenzione stipulata in data 20/3/2013, prot. n. 8288/2013, con scadenza fissata al
20/3/2022; - di essere obbligata a stipulare contratti per la installazione degli apparecchi di gioco AWP preso gli esercizi commerciali muniti di apposita autorizzazione ex artt. 86 e 88 TULPS, ad installare apparecchi videoterminali nelle tipologie di esercizi commerciali muniti dell'autorizzazione ex art. 88 TULPS ed a stipulare contratti con i soggetti abilitati;
- che la filiera del gioco si componeva del titolare dell'autorizzazione ex art. 88 TULPS, iscritto nell'apposito elenco istituito ex art. 1, coma 533, L. n. 266/2005 e del titolare dell'esercizio
2 commerciale in cui erano ubicati gli apparecchi VLT;
- di avere, quindi, stipulato con la società cooperativa due contratti, rispettivamente in data CP_3
28/7/2014 e 30/7/2015 per la raccolta del gioco mediante apparecchi VLT da installare presso le sale poste nella disponibilità della Controparte_4 da collegare attraverso la rete telematica del concessionario HGB al sistema centrale di gioco;
- che la suddetta convenuta era responsabile nei confronti del concessionario per l'attività di raccolta delle somme giocate ed era tenuta ad effettuare il pagamento delle somme determinate ai sensi degli artt. 6 e 7 dei suddetti contratti, con facoltà per il gestore di sala di rimuovere gli apparecchi
VLT dalle sale in caso di sospensione dell'attività di raccolta, di blocco delle VLT
o di chiusura della sala;
- che a far tempo dal secondo semestre del 2015 la
si era resa inadempiente alle obbligazioni assunte con i CP_3 CP_3 contratti conclusi con l'odierna attrice, imponendo a quest'ultima di disporre ripetuti blocchi degli apparecchi ubicati nelle sale di cui trattasi;
- che, ai sensi dell'art. 3 del contratto di cessione di azienda, era stata prevista la clausola risolutiva espressa in caso di mancato pagamento di tre rate del prezzo, anche non consecutive e che le somme versate dalla cessionaria sarebbero state trattenute dalla cedente a titolo di risarcimento danno, mancato guadagno e penale;
- che, anche dopo una dilazione di pagamento concessale, la soc. coop.
Romana aveva reiterato la propria inadempienza, omettendo il versamento CP_4 di quanto dovuto, così da giustificare l'esercizio da parte dell'odierna attrice della facoltà di procedere al ritiro, a scopo cautelativo, degli apparecchi da intrattenimento;
- che dopo vari incontri tra le parti in cui la società CP_4 aveva prospettato all'attrice la possibilità di cedere l'azienda di cui
[...] trattasi, la era stata resa edotta dall' Controparte_1 Parte_3 che una società di nuova costituzione, denominata
[...] CP_2
riferibile a , aveva acquisito la disponibilità delle e
[...] Persona_1 Pt_4 aveva sottoscritto i contratti di attivazione delle medesime con il concessionario
Gamenet S.p.A., richiedendo all'Autorità il compimento degli atti funzionali alla cessazione del precedente rapporto con la - che il 22/7/2016 Controparte_1 la società Romana aveva sottoscritto una ricognizione di debito e di CP_4 CP_4 impegno avente ad oggetto un piano di rientro rateale del debito maturato con
3 riferimento alla sala Star Vegas che prevedeva l'obbligo di versare una prima tranche di € 8.000,00 mediante bonifico bancario ed il saldo di € 88.781,63 mediante compensazione attraverso trattenuta finanziaria operata da
[...]
, sulle somme di volta in volta dovute a titolo di Profit VLT in misura CP_5 pari al 5% del ricavo netto prodotto dalle VLT installate presso il gestore di sala;
- che il 25/7/2016 era stato eseguito il pagamento della prima tranche come sopra previsto;
- che nel periodo successivo l'attrice aveva appreso che la aveva perso i requisiti di terzo incaricato della raccolta ed era Parte_5 stato riscontrato l'inadempienza della controparte alle obbligazioni di pagamento sia con riferimento alla sala Star Vegas, sia in relazione alla sala Lucky Break e non era stato nel frattempo fornito alcun aggiornamento sulla cessione di azienda;
- che aveva, quindi, provveduto al ritiro degli apparecchi dalle sale sopra descritte;
- che, con comunicazioni prot. N. 11339 con riferimento alla sala
Star Vegas e n. 11342 in relazione alla sala Lucky Break, l'ADM aveva comunicato all'attrice che la società dopo essere entrata in Controparte_2 possesso delle sale di cui sopra, aveva sottoscritto il contratto relativo ai giochi
i cui sopra con la S.p.A. Gamenet, ma aveva poi sollecitato la cessazione di quest'ultimo contratto per ottenere il rilascio di una nuova certificazione;
- che
l'ADM aveva accertato che le sale di cui sopra erano libere da tempo dagli apparecchi per il gioco ed aveva diffidato la HGB perché espletasse gli adempimenti previsti in caso di cessazione delle sale da gioco;
- che la cessione di azienda conclusa tra le convenute era avvenuta in modo fraudolento e dannoso per l'attrice, atteso che l'ultimo pagamento della in Parte_5 data 25/7/2016 era stato eseguito da “Per nome e per conto Controparte_6 in acconto cessione ramo d'azienda e dall'altro lato Parte_6 era stata costituita la società il 9/9/2016, società riconducibile Controparte_2 pro quota del 50% proprio a . Tanto premesso, la Persona_1 CP_5 evidenziava che l'operazione di cessione di azienda tra le convenute e la
[...] stipulazione, da parte della cessionaria, di nuovo contratto con la S.p.A.
Gamenet era stata posta dalle convenute al fine di sottrarsi al pagamento delle somme dovute in favore dell'odierna attrice, atteso che: • la Controparte_4 si era resa inadempiente al contratto stipulato con l'attrice, non avendo
[...]
4 provveduto tempestivamente a sostituire l'amministratore , che Parte_7 aveva perso i requisiti di terzo incaricato della raccolta, non aveva provveduto al pagamento delle somme dovute a favore dell'attrice ed aveva poi consentito il subentro di altro operatore nella gestione e nell'avviamento dell'attività esercitata nelle sale da gioco de quibus, in violazione delle previsioni contrattuali
• la suddetta convenuta si era illecitamente sottratta alle obbligazioni assunte con l'attrice ed aveva sostituito a sé altra società che aveva stipulato il contratto relativo alla gestione delle sale da gioco con altro concessionario che aveva offerto evidentemente condizioni più favorevoli, senza onorare i debiti contratti con la L'attrice chiedeva, quindi, accertarsi l'intervenuta Controparte_1 cessione di azienda tra le e con Controparte_4 Controparte_2 conseguente operatività, ai sensi dell'art. 2558 c.c., dei contratti originariamente stipulati rispettivamente in data 28/7/2014 e 30/7/2015 tra l'attrice e la
[...] anche nei confronti della con conseguente condanna Parte_5 Controparte_2 di entrambe le convenute all'adempimento delle obbligazioni derivanti a loro carico dai suddetti contratti ed al risarcimento dei danni. In subordine, qualora non fosse stato ravvisato il subentro della nei contratti di cui Controparte_2 sopra, chiedeva dichiararsi la risoluzione di questi ultimi contratti, con conseguente condanna delle convenute al risarcimento dei danni derivanti dalla definitiva cessazione dell'attività di raccolta presso le sale gioco di cui trattasi.
La riteneva, inoltre, la a sua volta Controparte_1 Controparte_2 inadempiente, non avendo quest'ultima, pur essendo subentrata nei suddetti contratti stipulati con l'attrice, adempiuto agli obblighi contrattuali sulla stessa gravanti, poiché, una volta succeduta nei rapporti de quibus, non aveva rispettato i contratti, non aveva eseguito l'attività di raccolta ed aveva stipulato accordi con altra società concessionaria, oltre ad aver esercitato pressioni sull'ADM al fine di far conseguire la cessazione delle sale. L'attrice deduceva di aver subito ingenti danni a causa della condotta delle convenute, avendo accumulato un credito di € 118.901,01 per mancati pagamenti da parte della in ordine alle sale in questione, così suddiviso: o per quanto Parte_5 attiene alla sala Lucky Break, un credito un credito di complessivi € 19.738,52 di cui: € 13.146,55 a titolo di PREU;
€ 1.041,82, dovuti a titolo di canone AAMS;
5 € 3.891,84 dovuti a titolo di quota del Concessionario;
€ 536,93 corrispondente all'accantonamento Jackpot;
€ 90,55 dovuti a titolo di “addizionale 6%”; €
255,05 dovuti a titolo di Ticket scaduti e non reclamati;
€ 775,78 dovuti con riferimento alla “Partita n. 1.617.470” ed alla “Partita n. 1.666.031”; o relativamente alla sala Star Vegas un credito complessivo di € 99.162,49, di cui:
€ 88,05 a titolo di PREU;
€ 12,81 a titolo di canone AAMS;
€ 292,56 dovuti a titolo di quota del Concessionario;
€ 6,95 corrispondente all'accantonamento
Jackpot; € 6.643,54 a titolo di Ticket scaduti e non reclamati;
€ 3.487,49 in relazione alla “Partita n. 1.698.645”; € 88.631,09 a titolo di compensazione clienti in relazione alla “Partita n. 1.540.338” ed alla “Partita n.
1.582.379. La chiedeva, inoltre, la condanna della controparte al Controparte_1 risarcimento del lucro cessante derivante dal mancato funzionamento degli apparecchi VLT, oltre al danno derivante dagli investimenti sostenuti ai fini della stipulazione della concessione. Con comparsa depositata il 27/11/2017 si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto per intervenuta Controparte_2 rinuncia delle domande attoree di cui all'atto di citazione e la inammissibilità di ogni ulteriore domanda proposta ex adverso. La convenuta esponeva: - di essere stata costituita il 9/9/2016 e di avere come oggetto sociale l'allestimento e la gestione di sale da gioco;
- di aver conseguito a dicembre 2016 la disponibilità di due locali commerciali siti rispettivamente in via delle Canarie n. 2 ed in via
AO OR n. 3 in forza di distinti contratti di locazione con decorrenza dall'1/12/2016, dopo che la società che vi aveva svolto la medesima attività di sala da gioco era stata sfrattata per morosità; - di aver sottoscritto due distinti contratti per le sale di cui sopra con la S.p.A. Gamenet, dopo aver conseguito il rilascio dell'autorizzazione ex art. 88 TULPS per l'esercizio dell'attività di cui sopra, mentre era stato ritardato il rilascio dell'attestazione della idoneità dei locali da parte dell'ADM, che aveva evaso l'istanza l'8/2/2017, con cui aveva rappresentato che nelle sale di cui sopra non risultavano attivi apparecchi VLT e che tuttavia la aveva allocato nelle suddette sale le sue Controparte_1 macchine di gioco, ma non aveva ancora provveduto alla formale comunicazione della cessazione dell'attività nelle ridette sale;
- che l'ADM aveva quindi comunicato che in pendenza di giudizio non sarebbe stata consentita la
6 attivazione delle sale in questione, sicché la convenuta non aveva potuto far altro che recedere dai contratti di locazione e di riconsegnare i locali;
- che
[...]
, legale rappresentante della a luglio 2016 era Pt_7 Controparte_4 stato sottoposto a misura cautelare personale detentiva e le sale da lui gestite erano state chiuse con provvedimento dell'autorità giudiziaria, con conseguente impossibilità per la suddetta società di chiedere nuovamente l'iscrizione al RIES;
- di non avere mai avuto rapporti con la - che l'attrice, Controparte_4 con lettera del 9/10/2017, aveva rinunziato alla domanda di adempimento, anticipando che l'avrebbe trasformata in domanda di risoluzione. Tanto premesso, la convenuta eccepiva che, stante l'intervenuta rinuncia della controparte alla domanda di adempimento, sarebbe stata inammissibile la domanda di risoluzione dei contratti de quibus nel presente giudizio;
eccepiva, inoltre, la inesistenza di una cessione di azienda tra le convenute, evidenziando che al momento della costituzione della la Controparte_2 Controparte_4 risultava priva di azienda, a seguito dei provvedimenti autoritativi sopra
[...] menzionati e per mancanza di volontà conforme delle parti. In subordine, la convenuta eccepiva che non sarebbe stato configurabile il subentro della
[...] nei contratti stipulati con la che erano già CP_2 Controparte_4 cessati al momento della sua costituzione, essendo stati ripresi in carico dalla
i macchinari;
eccepiva, inoltre, che i contratti in oggetto Controparte_5 erano intuitu personae, quindi non era configurabile la successione della
[...]
e concludeva per la manifesta infondatezza della domanda risarcitoria CP_2 attorea».
2. Con sentenza n. 13476/2021, pubblicata in data 9.08.2021, il Tribunale di Roma così provvide: “RIGETTA le domande proposte dalla Controparte_1 avverso la -DICHIARA risolti i contratti stipulati tra la Controparte_2 [...]
e la per l'installazione degli apparecchi per CP_1 Controparte_4 il gioco AWP e degli apparecchi videoterminali VLT in data 28/7/2017 per la sala sita in Roma, via delle Canarie n. 2/4/6/8 e 30/7/2015 per la sala Parte_6 sita in Roma, via AO OR n. 3 (Sala Break) e, per l'effetto, CONDANNA la al pagamento in favore della della Controparte_4 Controparte_1 somma di € 118.901,01, oltre agli interessi di cui all'art. 2 dei contratti inter
7 partes; -RIGETTA le altre domande proposte dalla avverso Controparte_1 la -CONDANNA la al pagamento in Controparte_4 Controparte_1 favore della delle spese processuali, che liquida in € 8.000,00 Controparte_2 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
-CONDANNA la a rifondere alla Controparte_4 CP_1 le spese di lite, che liquida in € 8000,00 per compenso professionale ed
[...]
€ 545,00 per spese, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge”.
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, CP_1 formulando le seguenti censure:
- “primo motivo di impugnazione violazione e falsa applicazione dell'art. 2556 c.c., nella parte in cui il Tribunale, in discontinuità rispetto alla giurisprudenza consolidatasi in tema, ha ritenuto che, nel caso di specie, il trasferimento d'azienda potesse essere provato solo per atto scritto”;
- “secondo motivo di impugnazione erronea ricostruzione dei fatti di causa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie, nella parte in cui il Tribunale di Roma, all'esito dell'accertamento fattuale eseguito, ha ritenuto che, nella specie, non fosse stato provato il trasferimento dei rami
d'azienda tra la ' e la ' né che vi fossero elementi CP_3 CP_2 da cui poter desumere un convincimento in tal senso”;
- “terzo motivo di impugnazione errata statuizione del Tribunale in punto di mancata ammissione della prova testimoniale sollecitata dalla
– violazione dell'art. 244 c.p.c.”; CP_1
- “quarto motivo di impugnazione errata statuizione del Tribunale nella parte in cui ha rigettato la domanda di risoluzione, in danno della ' CP_2
dei contratti in cui la cessionaria è subentrata ai sensi dell'art. 2558
[...]
c.c.”;
- “quinto motivo di impugnazione errata statuizione del Tribunale nella parte in cui non ha condannato la cessionaria ' al pagamento CP_2 delle somme dovute dalla dante causa in relazione ai periodi contabili anteriori al trasferimento d'azienda – violazione dell'art. 2560 c.c.”;
- “sesto motivo di impugnazione errata statuizione del Tribunale nella
8 parte in cui non ha condannato la cessionaria ' al risarcimento CP_2 del danno da mancato guadagno cagionato alla ' ; CP_1
- “settimo motivo di impugnazione violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno formulata nei confronti della ' CP_3 sull'assunto che, nel caso di specie, non sarebbe stato provato il danno sofferto dalla . Controparte_1
L'appellante ha quindi concluso affinché, in riforma della sentenza gravata, la Corte voglia: “(A) accertare e dichiarare l'intervenuto trasferimento dei rami
d'azienda, costituiti dalle sale ubicate in Roma, Via Delle Canarie n. 2/4/6/8 (c.d.
'Star Vegas') e Via AO OR n. 3 (c.d. 'Lucky Break'), tra la
[...]
e la e, dunque, l'intervenuto Controparte_3 Controparte_2 subentro, ai sensi dell'art. 2558 c.c., da parte della nei Controparte_2 contratti stipulati in data 28 luglio 2014 e in data 30 luglio 2015 funzionali alla raccolta del gioco presso le predette sale, facenti capo alla dante causa ed in essere con la (B) accertare e dichiarare, in ragione di Controparte_1 quanto esposto in narrativa, il grave inadempimento della ai Controparte_2 contratti stipulati inter partes e, conseguentemente, pronunciare, in suo danno, la risoluzione dei predetti contratti stipulati;
per l'effetto, (i) condannare la al pagamento degli importi dovuti relativamente ai periodi Controparte_2 contabili anteriori al trasferimento d'azienda, pari ad Euro 118.901,01, oltre interessi di mora, da computarsi, ai sensi dell'art.
9.2 dei contratti inter partes, al tasso annuo pari all'Euribor mensile aumentato di 5 punti, sino all'effettivo soddisfo;
(ii) accertare e dichiarare il diritto della a Controparte_1 conseguire dalla il risarcimento di tutti i danni subiti e Controparte_2 subendi da liquidarsi nell'importo indicato in narrativa, ovvero della maggiore o minore somma da quantificarsi ed accertarsi in corso di giudizio, o che dovesse ritenersi e liquidarsi come equa, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c. maggiorata degli interessi, da calcolarsi annualmente sulle somme rivalutate;
(C) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 e da maggiorarsi delle spese generali nella
9 misura del 15%, nonché degli accessori di legge».
4. Si è costituita in giudizio chiedendo, preliminarmente, che Controparte_2 sia dichiarata “l'inammissibilità della domanda di riforma della sentenza di primo grado richiesta con espressa precisazione di intendere fare acquiescenza alla stessa pronuncia in relazione alle statuizioni rese nei confronti di uno dei litisconsorti necessari” ovvero che sia dichiarata “l'inammissibilità dell'appello per essere stata omessa l'impugnazione di una statuizione costituente autonoma ratio decidendi idonea a supportare il rigetto della domanda anche nella (pur non prospettabile) ipotesi di accoglimento dei motivi di appello formulati;
” nel merito, che sia rigettato in quanto infondato.
L'appellata ha inoltre formulato appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui ha regolato le spese di lite per erronea individuazione del valore della causa.
5. Come da visura prodotta dall'appellante, la Controparte_3
è stata cancellata dal registro delle imprese dal 24.02.2020, a
[...] seguito di provvedimento del Tribunale penale di Roma del 7.10.209, emesso nell'ambito del procedimento in materia di misura di prevenzione, che ne ha disposto la cessazione dell'attività e la cancellazione dal registro delle imprese.
Successivamente, con decreto del Tribunale penale di Roma del 20.01.2020,
è stata disposta la confisca ex d.lgs. n. 159/2011 del capitale sociale e dell'intero patrimonio aziendale della stessa società.
L' Amministrazione giudiziaria della , in Controparte_3 persona dell'Amministratore giudiziario pro tempore, cui l'appellante ha rivolto la notifica dell'impugnazione, “ai soli fini di dargliene notizia e laddove ritenuto necessario”, è rimasta contumace.
6. Fissata l'udienza per le conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine per note difensive, all'odierna udienza la Corte ha invitato le parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; quindi ha pronunciato sentenza, da intendersi parte integrante dello stesso verbale d'udienza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
7. Preliminarmente, va respinta l'eccezione dell'appellata di CP_2
10 inammissibilità della domanda di riforma della sentenza di primo grado, in quanto richiesta con espressa precisazione di fare acquiescenza alla stessa pronuncia, in relazione alle statuizioni rese nei confronti di uno dei litisconsorti necessari, ovvero la CP_3
Deve innanzitutto rilevarsi che non vi è acquiescenza - né esplicita, né implicita- nella condotta processuale della parte appellante che, nel corpo dell'impugnazione, premette inequivocabilmente (pag. 20 ss. ) che la mancata proposizione di domande, in questa sede, verso l' dipende Controparte_7
( non dall'accettazione della decisione nel merito, ma) dalla confisca del capitale sociale della predetta società e dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, sicché l'accertamento portato dalla sentenza impugnata nei confronti della società sottoposta a tali misure “è sostanzialmente inefficace, perché avrebbe dovuto essere proposto nel contesto del procedimento di verifica ”, con insinuazione al passivo della relativa misura di prevenzione.
Tanto premesso, la stessa appellante ha chiarito espressamente che la notifica dell'impugnazione all'A.G. aveva il fine di notiziare tale procedura e, comunque, “esclusivamente al fine dell'integrità del contraddittorio” in questa sede.
Invero, a norma dell'art. 300, co. 4, c.p.c., la sopravvenuta cancellazione, nel corso del giudizio di primo grado, della Controparte_3 anche in quella sede contumace, avrebbe potuto determinare l'interruzione dal momento in cui il fatto interruttivo fosse stato eventualmente documentato dall'altra parte, o notificato ovvero certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292 c.p.c.
Non risulta tuttavia che ciò sia accaduto, ed in ogni caso solo la parte interessata potrebbe in questa sede d'impugnazione dolersi della mancata interruzione e dell'eventuale irregolare prosecuzione del giudizio a quo (Cass. n.
34867 /2022), ciò che non è avvenuto.
Quanto poi al litisconsorzio tra cedente, cessionaria e ceduta dei contratti che si assumono ceduti alla per effetto naturale- ex art. 2558, co.1, CP_2
c.c. - della cessione dei rami d'azienda in questione, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità lo ritiene necessario quando, come nel caso di
11 specie, l'accertamento del presupposto della cessione (nel caso di specie dei rami dell'azienda e perciò dei relativi contratti) è oggetto di una specifica domanda di accertamento, e non di un accertamento meramente incidentale (cfr. Cass. n.
21912/2011; Cass. n. 30525/2019).
In ogni caso, poi, il litisconsorzio è necessario in questa fase per effetto della partecipazione della pretesa cedente al giudizio di primo grado.
Tanto premesso, il litisconsorzio è stato comunque integro in primo grado, essendo stata parte (con le precisazioni già esposte) la ed è CP_3 integro in questo grado, essendo stato notificato l'appello all' A.G. della CP_3
portata quindi a conoscenza della pendenza di questo giudizio e messa
[...] comunque in grado di parteciparvi ad ogni fine, senza che peraltro la pretesa cessionaria appellata sia, in ogni caso, legittimata a sollevare eccezioni in ordine alla posizione della stessa A.G. o della società che vi è sottoposta.
Nella sostanza, quindi, l'appellante mantiene l'interesse ed il diritto di proseguire il giudizio nei confronti di senza subire preclusioni per CP_2 effetto dell'apertura e della pendenza di una misura di prevenzione, che riguarda esclusivamente Non vi è stata alcuna acquiescenza ed il giudizio CP_3
è, anche in questa sede, legittimamente proseguito verso la decisione del merito, nei limiti delle domande originarie e riproposte dell'appellante.
8. Sempre preliminarmente, va respinta anche l'ulteriore eccezione dell'appellata di inammissibilità dell'appello, in quanto non sarebbe CP_2 stata impugnata la ratio decidendi della sentenza di primo grado, secondo cui
“La inoltre, risulta costituita nel mese di settembre 2016, Controparte_2 quando l'azienda di cui si tratta risultava ormai disgregata, stante la chiusura dell'attività, la perdita della disponibilità dei locali e la dispersione dei beni aziendali”.
Infatti, tale ratio è stata impugnata (cfr. pag. 23 s. dell'appello).
9. Tanto premesso, i motivi dell'appello principale, per la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente.
L'appello principale è infondato.
Occorre partire dalla considerazione che tutte le domande dell'appellata, ed i conseguenti motivi d'impugnazione, nei confronti della trovano CP_2
12 causa petendi nell'assunta conclusione tra quest'ultima, quale cessionaria, e la quale cedente, di un contratto di cessione dei rami d'azienda, CP_3 costituiti dalle sale ubicate in Roma, Via Delle Canarie n. 2/4/6/8 (c.d. 'Star
Vegas') e Via AO OR n. 3 (c.d. 'Lucky Break'), con il preteso conseguente subentro, ai sensi dell'art. 2558 c.c., da parte della nei contratti CP_2 stipulati in data 28 luglio 2014 e in data 30 luglio 2015, funzionali alla raccolta del gioco presso le predette sale, facenti capo alla dante causa ed in essere con la Questo è l'unico titolo posto a fondamento delle domande CP_1 dell'attrice e su di esso deve parametrarsi, anche in questa sede, l'accertamento richiesto e controverso.
Era quindi onere dell'attrice, ora appellante, dimostrare l'avvenuta cessione dei rami d'azienda in questione dalla alla quale CP_3 CP_2 presupposto della conseguente cessione a quest'ultima anche dei contratti già in atto tra la e la stessa CP_1 CP_3
Non erra l'appellante quando, con il primo motivo, censura la sentenza impugnata laddove si afferma che, a norma dell'art. 2195, n.4, c.c., la cessione d'azienda di un'impresa soggetta a registrazione può essere provata solo per iscritto, ai sensi dell'art. 2556 c.c.
Infatti, l'art. 2556 c.c., nel prescrivere l'iscrizione nel registro delle imprese
– che, a sua volta, postula la forma pubblica o per scrittura privata autenticata dell'atto -, non richiede tali adempimenti ai fini della validità del contratto, ma si riferisce al regime di opponibilità ai terzi dello stesso (Cass. n. 18066/2019).
In ogni caso, la forma ad probationem opera tra le parti della cessione, mentre per i terzi (quale, rispetto alla cessione dell'azienda della CP_3 alla è l'appellante) la prova della cessione non incontra limiti legali CP_2 specifici (Cass. n. 6071/1987, in motivazione).
Tuttavia, il giudice a quo ha escluso anche che sia stata altrimenti provata in giudizio la conclusione del contratto di cessione dei rami d'azienda.
Inoltre, con la formula già esposta al punto 8 che precede, il Tribunale ha rilevato che, al momento in cui è stata costituita la l'azienda di cui si CP_2 tratta risultava ormai disgregata;
sicché non avrebbe potuto essere oggetto della
13 pretesa cessione.
Tale accertamento, pur censurato dall'appellante all'interno del medesimo primo motivo, risulta, alla luce degli atti di causa, fondato, per le ragioni che si diranno, e, pertanto, da confermare.
10. Invero la stessa appellante deduce che:
- nel periodo immediatamente successivo al 25.07.2016, ma precedente al
17.08.2016 (cfr. pag. 7 e s. dell'appello), essa aveva appreso che la CP_3 aveva perso i requisiti di terzo incaricato per la raccolta del gioco legale;
[...]
- in data 17.08.2016 e 01.09.2016 essa aveva pertanto provveduto al ritiro degli apparecchi di gioco dalle due sale di cui si controverte (cfr. pag. 8 dell'appello).
Risulta poi che la aveva subito lo sfratto dai locali in cui CP_3 esercitava l'attività di raccolta delle scommesse (circostanza accertata dalla sentenza impugnata come non contestata dall'attrice, neppure contraddetta in questo grado e comunque risultante, quanto alla sala di via OR, dai documenti n.16 e 17 di parte allegati alla seconda memoria ex art. CP_2
183 c.p.c. di primo grado, dai quali emerge che la citazione per la convalida è stata notificata il 14.03.2016, lo sfratto è stato reso esecutivo il 23.05.2016, ed il verbale di rilascio, del 24.10.16, dà atto che il locale non era operativo da alcun mesi).
Risulta poi che è stata costituita il 9.9. 2016, come da visura Controparte_2 in atti, come dedotto dalla stessa appellante e come da sentenza impugnata, non controversa sul punto, neppure in ordine all'effettività del venir ad esistenza della stessa compagine in coincidenza con la sua costituzione.
Effettivamente, dunque, al momento della nascita del soggetto giuridico i rami d'azienda che, secondo l'appellante, la Controparte_2 CP_3 avrebbe ceduto alla stessa non avevano più oggettiva consistenza in CP_2 quanto, come condivisibilmente accertato dal giudice a quo, “ l'azienda di cui si tratta risultava ormai disgregata, stante la chiusura dell'attività, la perdita della disponibilità dei locali e la dispersione dei beni aziendali”.
Ha infatti rilevato, in materia, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
24972/2016, in motivazione) che è pur vero che, in virtù di giurisprudenza ormai
14 consolidata (cfr. Cass. 11918/13; Cass. n. 8460/11; Cass. n. 21278/10; Cass.
n. 5708/09; Cass. n. 21023/07; Cass. n. 493/05; Cass. n. 8054/04; Cass. n.
13949/03), , conforme a quella più recente richiamata dalla stessa appellante, per l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. basta che il complesso organizzato dei beni dell'impresa - nella sua identità obiettiva - sia passato ad un diverso titolare in forza di una vicenda giuridica (negozi singoli o collegati), anche a prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra l'imprenditore uscente e quello che subentra nella gestione, purché ciò si accompagni al passaggio di beni di non trascurabile entità e tali da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa. Sicché, in altre parole, il trasferimento d'azienda regolato dall'art. 2112
c.c. è realizzabile anche in due fasi per effetto del collegamento operato da un terzo (cfr. in tal senso Cass. n. 26215/06; Cass. n. 493/05 cit.; Cass. n.
15468/2000; Cass. n. 14568/99).
Tuttavia, la stessa giurisprudenza che ammette la teorica applicabilità dell'art. 2112 c.c. in ipotesi di successione di un imprenditore ad un altro nell'appalto di un servizio, richiede pur sempre - come s'è detto - che vi sia stato un passaggio anche di beni di non trascurabile entità, tali da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa. Ma, nel caso di specie, non risulta che sia avvenuto alcun trasferimento, diretto o indiretto - di beni di non trascurabile entità. I quali, peraltro, devono essere trasferiti non nella loro autonoma individualità, ma nella loro funzione unitaria e strumentale in quanto destinati all'esercizio dell'impresa (cfr., ex pluribus, Cass. n. 16641/12; Cass. 19.8.2009
n. 18385; Cass.
6.6.2007 n. 13270; Cass. 12.7.2002 n. 10193; Cass.
17.10.2005 n. 20012). E se un'azienda può comprendere anche beni immateriali, nondimeno è ben difficile che possa ridursi solo ad essi, giacché la stessa nozione di azienda contenuta nell'art. 2555 c.c. evoca pur sempre la necessità anche di beni materiali organizzati tra loro in funzione dell'esercizio dell'impresa (cfr. Cass. n. 9957/14), organizzazione di fatto impraticabile in caso di strutture fisiche di trascurabile entità o mancanti del tutto, giacché organizzare significa coordinare tra loro i fattori della produzione (capitale, beni naturali e lavoro) e non uno solo.
Dunque, anche a voler ammettere la massima dilatazione possibile della
15 nozione di azienda, e del suo trasferimento, essa non può comprendere la fattispecie sub iudice, nella quale, rispetto ai rami d'azienda che si assumono ceduti, la pretesa cedente era ormai priva, secondo la stessa appellante, dei requisiti necessari per legittimare l' incarico per la raccolta del gioco legale;
sia delle macchine indispensabili per esercitare tale attività; sia della disponibilità dei locali ove svolgerla.
Al momento della costituzione dello stesso soggetto che si assume cessionario, dunque, i rami d'azienda in questione versavano in una situazione oggettiva di destrutturazione ed inconsistenza tale che essi non potevano rivestire alcuna attitudine, neanche potenziale, all'esercizio dell'attività imprenditoriale già esercitata dalla neppure attraverso una mera CP_3 integrazione successiva della pretesa cessionaria (Cass. n. 8805 del
03/04/2024; Cass. n. 10740/2013). Essi non potevano quindi essere oggetto della pretesa cessione.
11. Tanto premesso, vanno quindi rigettati il primo ed il secondo motivo.
Premesso che l'accertamento negativo determinante sull' avvenuta cessione deriva dalle stesse allegazioni dell'appellante, e dalla documentazione in atti, rimane assorbito il terzo motivo, in tema di mancata ammissione di prove orali richieste dall'appellante.
Assorbiti rimangono altresì quarto, il quinto ed il sesto motivo, fondati sul presupposto, non accertato, dell'avvenuta cessione.
Il settimo motivo è inammissibile nei confronti della CP_2
Infatti - come infra si dirà al successivo § 12, cui si rimanda- esso ha per oggetto la decisione di primo grado su una domanda risarcitoria che l'attuale appellante propose, con il capo B delle conclusioni precisate innanzi al Tribunale, esclusivamente nei confronti della sicché la sua estensione CP_3
“esclusivamente nella prospettiva di accertare il medesimo credito nei confronti della , ove si intenda comunque finalizzata ad ottenere la condanna CP_2 di quest'ultima ai sensi delle conclusioni rassegnate nell'appello, al punto B (ii)
(“accertare e dichiarare il diritto della a conseguire dalla Controparte_1 il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da liquidarsi Controparte_2 nell'importo indicato in narrativa, ovvero della maggiore o minore somma da
16 quantificarsi ed accertarsi in corso di giudizio, o che dovesse ritenersi e liquidarsi come equa, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c. maggiorata degli interessi, da calcolarsi annualmente sulle somme rivalutate”) integra in questa sede una sostanziale domanda nuova, inammissibile.
L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio. Infatti, il divieto di proporre domande nuove in appello, previsto dall'art. 345, comma 1, c.p.c., è posto a tutela di un interesse di natura pubblicistica, sicché la relativa violazione è rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio, senza che possa spiegare alcuna influenza l'accettazione del contraddittorio (Cass., Sez. U -, n. 157/2020).
Lo stesso motivo va poi dichiarato inammissibile nei confronti della CP_3
ovvero della sua A.G. Infatti, il motivo è stato formulato dall'appellante
[...]
“esclusivamente nella prospettiva di accertare il medesimo credito nei confronti della , cessionaria, “pur non avendo interesse all'impugnazione nei CP_2 confronti della richiamata società”, idest nei confronti di Pertanto, CP_3 per dichiarazione della stessa appellante, difetta in questa sede di interesse nei confronti della e della sua A.G. CP_3
12. L' appello incidentale è infondato.
Con l'unico motivo, infatti, la lamenta che il giudice a quo abbia CP_2 liquidato le spese di lite sul presupposto del valore indeterminato della lite, sebbene l'attrice avesse formulato anche domande risarcitorie.
In particolare, deduce l'appellante incidentale che “la domanda proposta in primo grado – come peraltro confermato nell'atto di appello mediante la riproposizione della relativa domanda (pag.46, punto F.3) – aveva ed ha ad oggetto – oltre a quelle di accertamento dell'avvenuto trasferimento dell'azienda
– anche la domanda di condanna della al pagamento della somma CP_2 di € 11.424.421,41 oltre accessori.”.
Pertanto, prosegue l'appellante incidentale, “non doveva essere ritenuto indeterminabile il valore della causa ed invece, a mente del disposto degli artt.
10 e 14 c.p.c., doveva essere ritenuto almeno pari alla domanda di condanna al pagamento come sopra specificata.”.
Dunque, secondo l'impugnante,” la liquidazione delle spese dovrà essere elevata al maggior importo di € 79.411,00 (corrispondente al valore medio del
17 pertinente scaglione in relazione alle svolte fasi processuali-v.doc.2)”.
Il richiamato documento 2, a sua volta, costituisce una quantificazione delle spese di primo grado effettuata dall'appellante incidentale e parametrata al valore di causa da € 8.000.001,00 ad € 16.000.000,00, quindi basata proprio sulla mancata considerazione della domanda attrice di condanna al pagamento della somma di € 11.424.421,4,1 oltre accessori. Ne consegue che questo giudice d'appello può legittimamente prendere in considerazione la censura oggetto dell'impugnazione incidentale nei limiti del perimetro del suo contenuto critico, ovvero laddove aggredisce la liquidazione delle spese di primo grado esclusivamente per la mancata valorizzazione della “domanda di condanna della al pagamento della somma di € 11.424.421,41 oltre accessori”, e CP_2 non anche con eventuale riferimento al valore di altre domande.
Tanto premesso, è ben noto a questa Corte che, in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, il principio per il quale, ove siano state proposte più domande, alcune di valore indeterminabile ed altre di valore determinato, la controversia deve essere ritenuta, nel complesso, di valore indeterminabile, opera solo laddove l'applicazione dello scaglione tariffario previsto per le cause di valore indeterminabile consenta il riconoscimento di compensi superiori rispetto a quelli che deriverebbero facendo applicazione dello scaglione applicabile in ragione del cumulo delle domande di valore determinato (Cass. n.
4187/2017; Cass. n. 22719/2022).
Altrettanto noto è che, nel caso di integrale rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma determinata di denaro, contenente l'indicazione alternativa del «diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa», la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa si determina sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile (Cass. Sez. U,
n. 20805/2025, concernente fattispecie relativa a una domanda di risarcimento del danno nella quale, alla specifica quantificazione della somma invocata, si accompagnava il riferimento al «diverso importo che dovesse essere liquidato
18 dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.).
Tuttavia, nel caso di specie, deve rilevarsi che, nella citazione introduttiva del primo grado, al capo B) delle conclusioni, la domanda, subordinata, della di condanna al pagamento della somma di € 11.424.421,41, era CP_1 rivolta esclusivamente nei confronti della CP_3
Lo stesso risulta sia dal capo B) delle conclusioni precisate dalla stessa
[...] in primo grado, con la I memoria di cui all'art. 183, co.6, c.p.c.; sia CP_1
(senza contestazione alcuna), dalla stessa sentenza impugnata, che a pag. 2 trascrive integralmente le conclusioni dell'attrice, come cristallizzate nel giudizio di primo grado, e su di esse decide.
Ne deriva pertanto che, nei limiti in cui è stata sollevata dall'appellante incidentale, ovvero con specifico ed esclusivo riferimento alla domanda della di condanna al pagamento della somma di € 11.424.421,41, CP_1 la censura della alla liquidazione delle spese di primo grado non può CP_2 essere accolta, poiché pretende di parametrare tale liquidazione al valore di una domanda ( ed al conseguente rapporto processuale) che la società attrice, in quel grado, non ha proposto contro l'attuale appellante incidentale.
13. Le spese di questo grado si compensano tra le parti costituite per la reciproca soccombenza.
14. Nulla sulle spese rispetto alla parte contumace.
15. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 13476/2021, pubblicata in data 9.08.2021, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello principale e quello incidentale, compensando le spese di lite di questo grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di
19 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell'udienza del 23.10.2025.
Il Presidente est. Michele Cataldi
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Michele Cataldi Presidente rel.
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies c.p.c.)
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6197 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 decisa all'udienza del 23.10.2021 e vertente
TRA
quale incorporante la Parte_1 CP_1
) con l'avv. Pasquale Frisina ), che la
[...] P.IVA_1 C.F._1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- APPELLANTE -
Contro
) con l'avv. Simone Ciccotti, che la Controparte_2 P.IVA_2 rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
e Controparte_3
(cancellata dal registro delle imprese dal 24.02.2020) e del
[...] patrimonio riferibile ai singoli soci, il tutto sottoposto a confisca ex d.lgs. n.
159/2011, giusta decreto del Tribunale penale di Roma del 20.01.2020, in persona dell'A.g. pro tempore, contumace.
- APPELLATE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 13476/2021, emessa dal Tribunale di Roma e pubblicata in data 9.08.2021.
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di discussione del 23.10.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Per quanto qui ancora d'interesse, va premesso che i fatti da cui trae origine il contezioso vengono così riassunti nella sentenza impugnata: « 1.- Con atto di citazione notificato il 16/5/2017 la , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato
Tribunale le società e esponendo in fatto: - CP_2 Controparte_4 di essere concessionaria dell' (ADM) del Parte_2 servizio di attivazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento - Amusement with
IZ (AWP) e le Video Lottery Terminal (VLT) previsti dall'art. 110, comma 6, lett. a) e b), R.D. 18/6/1931 n. 773, recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza, nonché di attività e funzioni connesse, da ultimo, giusta convenzione stipulata in data 20/3/2013, prot. n. 8288/2013, con scadenza fissata al
20/3/2022; - di essere obbligata a stipulare contratti per la installazione degli apparecchi di gioco AWP preso gli esercizi commerciali muniti di apposita autorizzazione ex artt. 86 e 88 TULPS, ad installare apparecchi videoterminali nelle tipologie di esercizi commerciali muniti dell'autorizzazione ex art. 88 TULPS ed a stipulare contratti con i soggetti abilitati;
- che la filiera del gioco si componeva del titolare dell'autorizzazione ex art. 88 TULPS, iscritto nell'apposito elenco istituito ex art. 1, coma 533, L. n. 266/2005 e del titolare dell'esercizio
2 commerciale in cui erano ubicati gli apparecchi VLT;
- di avere, quindi, stipulato con la società cooperativa due contratti, rispettivamente in data CP_3
28/7/2014 e 30/7/2015 per la raccolta del gioco mediante apparecchi VLT da installare presso le sale poste nella disponibilità della Controparte_4 da collegare attraverso la rete telematica del concessionario HGB al sistema centrale di gioco;
- che la suddetta convenuta era responsabile nei confronti del concessionario per l'attività di raccolta delle somme giocate ed era tenuta ad effettuare il pagamento delle somme determinate ai sensi degli artt. 6 e 7 dei suddetti contratti, con facoltà per il gestore di sala di rimuovere gli apparecchi
VLT dalle sale in caso di sospensione dell'attività di raccolta, di blocco delle VLT
o di chiusura della sala;
- che a far tempo dal secondo semestre del 2015 la
si era resa inadempiente alle obbligazioni assunte con i CP_3 CP_3 contratti conclusi con l'odierna attrice, imponendo a quest'ultima di disporre ripetuti blocchi degli apparecchi ubicati nelle sale di cui trattasi;
- che, ai sensi dell'art. 3 del contratto di cessione di azienda, era stata prevista la clausola risolutiva espressa in caso di mancato pagamento di tre rate del prezzo, anche non consecutive e che le somme versate dalla cessionaria sarebbero state trattenute dalla cedente a titolo di risarcimento danno, mancato guadagno e penale;
- che, anche dopo una dilazione di pagamento concessale, la soc. coop.
Romana aveva reiterato la propria inadempienza, omettendo il versamento CP_4 di quanto dovuto, così da giustificare l'esercizio da parte dell'odierna attrice della facoltà di procedere al ritiro, a scopo cautelativo, degli apparecchi da intrattenimento;
- che dopo vari incontri tra le parti in cui la società CP_4 aveva prospettato all'attrice la possibilità di cedere l'azienda di cui
[...] trattasi, la era stata resa edotta dall' Controparte_1 Parte_3 che una società di nuova costituzione, denominata
[...] CP_2
riferibile a , aveva acquisito la disponibilità delle e
[...] Persona_1 Pt_4 aveva sottoscritto i contratti di attivazione delle medesime con il concessionario
Gamenet S.p.A., richiedendo all'Autorità il compimento degli atti funzionali alla cessazione del precedente rapporto con la - che il 22/7/2016 Controparte_1 la società Romana aveva sottoscritto una ricognizione di debito e di CP_4 CP_4 impegno avente ad oggetto un piano di rientro rateale del debito maturato con
3 riferimento alla sala Star Vegas che prevedeva l'obbligo di versare una prima tranche di € 8.000,00 mediante bonifico bancario ed il saldo di € 88.781,63 mediante compensazione attraverso trattenuta finanziaria operata da
[...]
, sulle somme di volta in volta dovute a titolo di Profit VLT in misura CP_5 pari al 5% del ricavo netto prodotto dalle VLT installate presso il gestore di sala;
- che il 25/7/2016 era stato eseguito il pagamento della prima tranche come sopra previsto;
- che nel periodo successivo l'attrice aveva appreso che la aveva perso i requisiti di terzo incaricato della raccolta ed era Parte_5 stato riscontrato l'inadempienza della controparte alle obbligazioni di pagamento sia con riferimento alla sala Star Vegas, sia in relazione alla sala Lucky Break e non era stato nel frattempo fornito alcun aggiornamento sulla cessione di azienda;
- che aveva, quindi, provveduto al ritiro degli apparecchi dalle sale sopra descritte;
- che, con comunicazioni prot. N. 11339 con riferimento alla sala
Star Vegas e n. 11342 in relazione alla sala Lucky Break, l'ADM aveva comunicato all'attrice che la società dopo essere entrata in Controparte_2 possesso delle sale di cui sopra, aveva sottoscritto il contratto relativo ai giochi
i cui sopra con la S.p.A. Gamenet, ma aveva poi sollecitato la cessazione di quest'ultimo contratto per ottenere il rilascio di una nuova certificazione;
- che
l'ADM aveva accertato che le sale di cui sopra erano libere da tempo dagli apparecchi per il gioco ed aveva diffidato la HGB perché espletasse gli adempimenti previsti in caso di cessazione delle sale da gioco;
- che la cessione di azienda conclusa tra le convenute era avvenuta in modo fraudolento e dannoso per l'attrice, atteso che l'ultimo pagamento della in Parte_5 data 25/7/2016 era stato eseguito da “Per nome e per conto Controparte_6 in acconto cessione ramo d'azienda e dall'altro lato Parte_6 era stata costituita la società il 9/9/2016, società riconducibile Controparte_2 pro quota del 50% proprio a . Tanto premesso, la Persona_1 CP_5 evidenziava che l'operazione di cessione di azienda tra le convenute e la
[...] stipulazione, da parte della cessionaria, di nuovo contratto con la S.p.A.
Gamenet era stata posta dalle convenute al fine di sottrarsi al pagamento delle somme dovute in favore dell'odierna attrice, atteso che: • la Controparte_4 si era resa inadempiente al contratto stipulato con l'attrice, non avendo
[...]
4 provveduto tempestivamente a sostituire l'amministratore , che Parte_7 aveva perso i requisiti di terzo incaricato della raccolta, non aveva provveduto al pagamento delle somme dovute a favore dell'attrice ed aveva poi consentito il subentro di altro operatore nella gestione e nell'avviamento dell'attività esercitata nelle sale da gioco de quibus, in violazione delle previsioni contrattuali
• la suddetta convenuta si era illecitamente sottratta alle obbligazioni assunte con l'attrice ed aveva sostituito a sé altra società che aveva stipulato il contratto relativo alla gestione delle sale da gioco con altro concessionario che aveva offerto evidentemente condizioni più favorevoli, senza onorare i debiti contratti con la L'attrice chiedeva, quindi, accertarsi l'intervenuta Controparte_1 cessione di azienda tra le e con Controparte_4 Controparte_2 conseguente operatività, ai sensi dell'art. 2558 c.c., dei contratti originariamente stipulati rispettivamente in data 28/7/2014 e 30/7/2015 tra l'attrice e la
[...] anche nei confronti della con conseguente condanna Parte_5 Controparte_2 di entrambe le convenute all'adempimento delle obbligazioni derivanti a loro carico dai suddetti contratti ed al risarcimento dei danni. In subordine, qualora non fosse stato ravvisato il subentro della nei contratti di cui Controparte_2 sopra, chiedeva dichiararsi la risoluzione di questi ultimi contratti, con conseguente condanna delle convenute al risarcimento dei danni derivanti dalla definitiva cessazione dell'attività di raccolta presso le sale gioco di cui trattasi.
La riteneva, inoltre, la a sua volta Controparte_1 Controparte_2 inadempiente, non avendo quest'ultima, pur essendo subentrata nei suddetti contratti stipulati con l'attrice, adempiuto agli obblighi contrattuali sulla stessa gravanti, poiché, una volta succeduta nei rapporti de quibus, non aveva rispettato i contratti, non aveva eseguito l'attività di raccolta ed aveva stipulato accordi con altra società concessionaria, oltre ad aver esercitato pressioni sull'ADM al fine di far conseguire la cessazione delle sale. L'attrice deduceva di aver subito ingenti danni a causa della condotta delle convenute, avendo accumulato un credito di € 118.901,01 per mancati pagamenti da parte della in ordine alle sale in questione, così suddiviso: o per quanto Parte_5 attiene alla sala Lucky Break, un credito un credito di complessivi € 19.738,52 di cui: € 13.146,55 a titolo di PREU;
€ 1.041,82, dovuti a titolo di canone AAMS;
5 € 3.891,84 dovuti a titolo di quota del Concessionario;
€ 536,93 corrispondente all'accantonamento Jackpot;
€ 90,55 dovuti a titolo di “addizionale 6%”; €
255,05 dovuti a titolo di Ticket scaduti e non reclamati;
€ 775,78 dovuti con riferimento alla “Partita n. 1.617.470” ed alla “Partita n. 1.666.031”; o relativamente alla sala Star Vegas un credito complessivo di € 99.162,49, di cui:
€ 88,05 a titolo di PREU;
€ 12,81 a titolo di canone AAMS;
€ 292,56 dovuti a titolo di quota del Concessionario;
€ 6,95 corrispondente all'accantonamento
Jackpot; € 6.643,54 a titolo di Ticket scaduti e non reclamati;
€ 3.487,49 in relazione alla “Partita n. 1.698.645”; € 88.631,09 a titolo di compensazione clienti in relazione alla “Partita n. 1.540.338” ed alla “Partita n.
1.582.379. La chiedeva, inoltre, la condanna della controparte al Controparte_1 risarcimento del lucro cessante derivante dal mancato funzionamento degli apparecchi VLT, oltre al danno derivante dagli investimenti sostenuti ai fini della stipulazione della concessione. Con comparsa depositata il 27/11/2017 si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto per intervenuta Controparte_2 rinuncia delle domande attoree di cui all'atto di citazione e la inammissibilità di ogni ulteriore domanda proposta ex adverso. La convenuta esponeva: - di essere stata costituita il 9/9/2016 e di avere come oggetto sociale l'allestimento e la gestione di sale da gioco;
- di aver conseguito a dicembre 2016 la disponibilità di due locali commerciali siti rispettivamente in via delle Canarie n. 2 ed in via
AO OR n. 3 in forza di distinti contratti di locazione con decorrenza dall'1/12/2016, dopo che la società che vi aveva svolto la medesima attività di sala da gioco era stata sfrattata per morosità; - di aver sottoscritto due distinti contratti per le sale di cui sopra con la S.p.A. Gamenet, dopo aver conseguito il rilascio dell'autorizzazione ex art. 88 TULPS per l'esercizio dell'attività di cui sopra, mentre era stato ritardato il rilascio dell'attestazione della idoneità dei locali da parte dell'ADM, che aveva evaso l'istanza l'8/2/2017, con cui aveva rappresentato che nelle sale di cui sopra non risultavano attivi apparecchi VLT e che tuttavia la aveva allocato nelle suddette sale le sue Controparte_1 macchine di gioco, ma non aveva ancora provveduto alla formale comunicazione della cessazione dell'attività nelle ridette sale;
- che l'ADM aveva quindi comunicato che in pendenza di giudizio non sarebbe stata consentita la
6 attivazione delle sale in questione, sicché la convenuta non aveva potuto far altro che recedere dai contratti di locazione e di riconsegnare i locali;
- che
[...]
, legale rappresentante della a luglio 2016 era Pt_7 Controparte_4 stato sottoposto a misura cautelare personale detentiva e le sale da lui gestite erano state chiuse con provvedimento dell'autorità giudiziaria, con conseguente impossibilità per la suddetta società di chiedere nuovamente l'iscrizione al RIES;
- di non avere mai avuto rapporti con la - che l'attrice, Controparte_4 con lettera del 9/10/2017, aveva rinunziato alla domanda di adempimento, anticipando che l'avrebbe trasformata in domanda di risoluzione. Tanto premesso, la convenuta eccepiva che, stante l'intervenuta rinuncia della controparte alla domanda di adempimento, sarebbe stata inammissibile la domanda di risoluzione dei contratti de quibus nel presente giudizio;
eccepiva, inoltre, la inesistenza di una cessione di azienda tra le convenute, evidenziando che al momento della costituzione della la Controparte_2 Controparte_4 risultava priva di azienda, a seguito dei provvedimenti autoritativi sopra
[...] menzionati e per mancanza di volontà conforme delle parti. In subordine, la convenuta eccepiva che non sarebbe stato configurabile il subentro della
[...] nei contratti stipulati con la che erano già CP_2 Controparte_4 cessati al momento della sua costituzione, essendo stati ripresi in carico dalla
i macchinari;
eccepiva, inoltre, che i contratti in oggetto Controparte_5 erano intuitu personae, quindi non era configurabile la successione della
[...]
e concludeva per la manifesta infondatezza della domanda risarcitoria CP_2 attorea».
2. Con sentenza n. 13476/2021, pubblicata in data 9.08.2021, il Tribunale di Roma così provvide: “RIGETTA le domande proposte dalla Controparte_1 avverso la -DICHIARA risolti i contratti stipulati tra la Controparte_2 [...]
e la per l'installazione degli apparecchi per CP_1 Controparte_4 il gioco AWP e degli apparecchi videoterminali VLT in data 28/7/2017 per la sala sita in Roma, via delle Canarie n. 2/4/6/8 e 30/7/2015 per la sala Parte_6 sita in Roma, via AO OR n. 3 (Sala Break) e, per l'effetto, CONDANNA la al pagamento in favore della della Controparte_4 Controparte_1 somma di € 118.901,01, oltre agli interessi di cui all'art. 2 dei contratti inter
7 partes; -RIGETTA le altre domande proposte dalla avverso Controparte_1 la -CONDANNA la al pagamento in Controparte_4 Controparte_1 favore della delle spese processuali, che liquida in € 8.000,00 Controparte_2 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
-CONDANNA la a rifondere alla Controparte_4 CP_1 le spese di lite, che liquida in € 8000,00 per compenso professionale ed
[...]
€ 545,00 per spese, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge”.
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, CP_1 formulando le seguenti censure:
- “primo motivo di impugnazione violazione e falsa applicazione dell'art. 2556 c.c., nella parte in cui il Tribunale, in discontinuità rispetto alla giurisprudenza consolidatasi in tema, ha ritenuto che, nel caso di specie, il trasferimento d'azienda potesse essere provato solo per atto scritto”;
- “secondo motivo di impugnazione erronea ricostruzione dei fatti di causa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie, nella parte in cui il Tribunale di Roma, all'esito dell'accertamento fattuale eseguito, ha ritenuto che, nella specie, non fosse stato provato il trasferimento dei rami
d'azienda tra la ' e la ' né che vi fossero elementi CP_3 CP_2 da cui poter desumere un convincimento in tal senso”;
- “terzo motivo di impugnazione errata statuizione del Tribunale in punto di mancata ammissione della prova testimoniale sollecitata dalla
– violazione dell'art. 244 c.p.c.”; CP_1
- “quarto motivo di impugnazione errata statuizione del Tribunale nella parte in cui ha rigettato la domanda di risoluzione, in danno della ' CP_2
dei contratti in cui la cessionaria è subentrata ai sensi dell'art. 2558
[...]
c.c.”;
- “quinto motivo di impugnazione errata statuizione del Tribunale nella parte in cui non ha condannato la cessionaria ' al pagamento CP_2 delle somme dovute dalla dante causa in relazione ai periodi contabili anteriori al trasferimento d'azienda – violazione dell'art. 2560 c.c.”;
- “sesto motivo di impugnazione errata statuizione del Tribunale nella
8 parte in cui non ha condannato la cessionaria ' al risarcimento CP_2 del danno da mancato guadagno cagionato alla ' ; CP_1
- “settimo motivo di impugnazione violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno formulata nei confronti della ' CP_3 sull'assunto che, nel caso di specie, non sarebbe stato provato il danno sofferto dalla . Controparte_1
L'appellante ha quindi concluso affinché, in riforma della sentenza gravata, la Corte voglia: “(A) accertare e dichiarare l'intervenuto trasferimento dei rami
d'azienda, costituiti dalle sale ubicate in Roma, Via Delle Canarie n. 2/4/6/8 (c.d.
'Star Vegas') e Via AO OR n. 3 (c.d. 'Lucky Break'), tra la
[...]
e la e, dunque, l'intervenuto Controparte_3 Controparte_2 subentro, ai sensi dell'art. 2558 c.c., da parte della nei Controparte_2 contratti stipulati in data 28 luglio 2014 e in data 30 luglio 2015 funzionali alla raccolta del gioco presso le predette sale, facenti capo alla dante causa ed in essere con la (B) accertare e dichiarare, in ragione di Controparte_1 quanto esposto in narrativa, il grave inadempimento della ai Controparte_2 contratti stipulati inter partes e, conseguentemente, pronunciare, in suo danno, la risoluzione dei predetti contratti stipulati;
per l'effetto, (i) condannare la al pagamento degli importi dovuti relativamente ai periodi Controparte_2 contabili anteriori al trasferimento d'azienda, pari ad Euro 118.901,01, oltre interessi di mora, da computarsi, ai sensi dell'art.
9.2 dei contratti inter partes, al tasso annuo pari all'Euribor mensile aumentato di 5 punti, sino all'effettivo soddisfo;
(ii) accertare e dichiarare il diritto della a Controparte_1 conseguire dalla il risarcimento di tutti i danni subiti e Controparte_2 subendi da liquidarsi nell'importo indicato in narrativa, ovvero della maggiore o minore somma da quantificarsi ed accertarsi in corso di giudizio, o che dovesse ritenersi e liquidarsi come equa, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c. maggiorata degli interessi, da calcolarsi annualmente sulle somme rivalutate;
(C) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 e da maggiorarsi delle spese generali nella
9 misura del 15%, nonché degli accessori di legge».
4. Si è costituita in giudizio chiedendo, preliminarmente, che Controparte_2 sia dichiarata “l'inammissibilità della domanda di riforma della sentenza di primo grado richiesta con espressa precisazione di intendere fare acquiescenza alla stessa pronuncia in relazione alle statuizioni rese nei confronti di uno dei litisconsorti necessari” ovvero che sia dichiarata “l'inammissibilità dell'appello per essere stata omessa l'impugnazione di una statuizione costituente autonoma ratio decidendi idonea a supportare il rigetto della domanda anche nella (pur non prospettabile) ipotesi di accoglimento dei motivi di appello formulati;
” nel merito, che sia rigettato in quanto infondato.
L'appellata ha inoltre formulato appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui ha regolato le spese di lite per erronea individuazione del valore della causa.
5. Come da visura prodotta dall'appellante, la Controparte_3
è stata cancellata dal registro delle imprese dal 24.02.2020, a
[...] seguito di provvedimento del Tribunale penale di Roma del 7.10.209, emesso nell'ambito del procedimento in materia di misura di prevenzione, che ne ha disposto la cessazione dell'attività e la cancellazione dal registro delle imprese.
Successivamente, con decreto del Tribunale penale di Roma del 20.01.2020,
è stata disposta la confisca ex d.lgs. n. 159/2011 del capitale sociale e dell'intero patrimonio aziendale della stessa società.
L' Amministrazione giudiziaria della , in Controparte_3 persona dell'Amministratore giudiziario pro tempore, cui l'appellante ha rivolto la notifica dell'impugnazione, “ai soli fini di dargliene notizia e laddove ritenuto necessario”, è rimasta contumace.
6. Fissata l'udienza per le conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine per note difensive, all'odierna udienza la Corte ha invitato le parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; quindi ha pronunciato sentenza, da intendersi parte integrante dello stesso verbale d'udienza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
7. Preliminarmente, va respinta l'eccezione dell'appellata di CP_2
10 inammissibilità della domanda di riforma della sentenza di primo grado, in quanto richiesta con espressa precisazione di fare acquiescenza alla stessa pronuncia, in relazione alle statuizioni rese nei confronti di uno dei litisconsorti necessari, ovvero la CP_3
Deve innanzitutto rilevarsi che non vi è acquiescenza - né esplicita, né implicita- nella condotta processuale della parte appellante che, nel corpo dell'impugnazione, premette inequivocabilmente (pag. 20 ss. ) che la mancata proposizione di domande, in questa sede, verso l' dipende Controparte_7
( non dall'accettazione della decisione nel merito, ma) dalla confisca del capitale sociale della predetta società e dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, sicché l'accertamento portato dalla sentenza impugnata nei confronti della società sottoposta a tali misure “è sostanzialmente inefficace, perché avrebbe dovuto essere proposto nel contesto del procedimento di verifica ”, con insinuazione al passivo della relativa misura di prevenzione.
Tanto premesso, la stessa appellante ha chiarito espressamente che la notifica dell'impugnazione all'A.G. aveva il fine di notiziare tale procedura e, comunque, “esclusivamente al fine dell'integrità del contraddittorio” in questa sede.
Invero, a norma dell'art. 300, co. 4, c.p.c., la sopravvenuta cancellazione, nel corso del giudizio di primo grado, della Controparte_3 anche in quella sede contumace, avrebbe potuto determinare l'interruzione dal momento in cui il fatto interruttivo fosse stato eventualmente documentato dall'altra parte, o notificato ovvero certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292 c.p.c.
Non risulta tuttavia che ciò sia accaduto, ed in ogni caso solo la parte interessata potrebbe in questa sede d'impugnazione dolersi della mancata interruzione e dell'eventuale irregolare prosecuzione del giudizio a quo (Cass. n.
34867 /2022), ciò che non è avvenuto.
Quanto poi al litisconsorzio tra cedente, cessionaria e ceduta dei contratti che si assumono ceduti alla per effetto naturale- ex art. 2558, co.1, CP_2
c.c. - della cessione dei rami d'azienda in questione, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità lo ritiene necessario quando, come nel caso di
11 specie, l'accertamento del presupposto della cessione (nel caso di specie dei rami dell'azienda e perciò dei relativi contratti) è oggetto di una specifica domanda di accertamento, e non di un accertamento meramente incidentale (cfr. Cass. n.
21912/2011; Cass. n. 30525/2019).
In ogni caso, poi, il litisconsorzio è necessario in questa fase per effetto della partecipazione della pretesa cedente al giudizio di primo grado.
Tanto premesso, il litisconsorzio è stato comunque integro in primo grado, essendo stata parte (con le precisazioni già esposte) la ed è CP_3 integro in questo grado, essendo stato notificato l'appello all' A.G. della CP_3
portata quindi a conoscenza della pendenza di questo giudizio e messa
[...] comunque in grado di parteciparvi ad ogni fine, senza che peraltro la pretesa cessionaria appellata sia, in ogni caso, legittimata a sollevare eccezioni in ordine alla posizione della stessa A.G. o della società che vi è sottoposta.
Nella sostanza, quindi, l'appellante mantiene l'interesse ed il diritto di proseguire il giudizio nei confronti di senza subire preclusioni per CP_2 effetto dell'apertura e della pendenza di una misura di prevenzione, che riguarda esclusivamente Non vi è stata alcuna acquiescenza ed il giudizio CP_3
è, anche in questa sede, legittimamente proseguito verso la decisione del merito, nei limiti delle domande originarie e riproposte dell'appellante.
8. Sempre preliminarmente, va respinta anche l'ulteriore eccezione dell'appellata di inammissibilità dell'appello, in quanto non sarebbe CP_2 stata impugnata la ratio decidendi della sentenza di primo grado, secondo cui
“La inoltre, risulta costituita nel mese di settembre 2016, Controparte_2 quando l'azienda di cui si tratta risultava ormai disgregata, stante la chiusura dell'attività, la perdita della disponibilità dei locali e la dispersione dei beni aziendali”.
Infatti, tale ratio è stata impugnata (cfr. pag. 23 s. dell'appello).
9. Tanto premesso, i motivi dell'appello principale, per la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente.
L'appello principale è infondato.
Occorre partire dalla considerazione che tutte le domande dell'appellata, ed i conseguenti motivi d'impugnazione, nei confronti della trovano CP_2
12 causa petendi nell'assunta conclusione tra quest'ultima, quale cessionaria, e la quale cedente, di un contratto di cessione dei rami d'azienda, CP_3 costituiti dalle sale ubicate in Roma, Via Delle Canarie n. 2/4/6/8 (c.d. 'Star
Vegas') e Via AO OR n. 3 (c.d. 'Lucky Break'), con il preteso conseguente subentro, ai sensi dell'art. 2558 c.c., da parte della nei contratti CP_2 stipulati in data 28 luglio 2014 e in data 30 luglio 2015, funzionali alla raccolta del gioco presso le predette sale, facenti capo alla dante causa ed in essere con la Questo è l'unico titolo posto a fondamento delle domande CP_1 dell'attrice e su di esso deve parametrarsi, anche in questa sede, l'accertamento richiesto e controverso.
Era quindi onere dell'attrice, ora appellante, dimostrare l'avvenuta cessione dei rami d'azienda in questione dalla alla quale CP_3 CP_2 presupposto della conseguente cessione a quest'ultima anche dei contratti già in atto tra la e la stessa CP_1 CP_3
Non erra l'appellante quando, con il primo motivo, censura la sentenza impugnata laddove si afferma che, a norma dell'art. 2195, n.4, c.c., la cessione d'azienda di un'impresa soggetta a registrazione può essere provata solo per iscritto, ai sensi dell'art. 2556 c.c.
Infatti, l'art. 2556 c.c., nel prescrivere l'iscrizione nel registro delle imprese
– che, a sua volta, postula la forma pubblica o per scrittura privata autenticata dell'atto -, non richiede tali adempimenti ai fini della validità del contratto, ma si riferisce al regime di opponibilità ai terzi dello stesso (Cass. n. 18066/2019).
In ogni caso, la forma ad probationem opera tra le parti della cessione, mentre per i terzi (quale, rispetto alla cessione dell'azienda della CP_3 alla è l'appellante) la prova della cessione non incontra limiti legali CP_2 specifici (Cass. n. 6071/1987, in motivazione).
Tuttavia, il giudice a quo ha escluso anche che sia stata altrimenti provata in giudizio la conclusione del contratto di cessione dei rami d'azienda.
Inoltre, con la formula già esposta al punto 8 che precede, il Tribunale ha rilevato che, al momento in cui è stata costituita la l'azienda di cui si CP_2 tratta risultava ormai disgregata;
sicché non avrebbe potuto essere oggetto della
13 pretesa cessione.
Tale accertamento, pur censurato dall'appellante all'interno del medesimo primo motivo, risulta, alla luce degli atti di causa, fondato, per le ragioni che si diranno, e, pertanto, da confermare.
10. Invero la stessa appellante deduce che:
- nel periodo immediatamente successivo al 25.07.2016, ma precedente al
17.08.2016 (cfr. pag. 7 e s. dell'appello), essa aveva appreso che la CP_3 aveva perso i requisiti di terzo incaricato per la raccolta del gioco legale;
[...]
- in data 17.08.2016 e 01.09.2016 essa aveva pertanto provveduto al ritiro degli apparecchi di gioco dalle due sale di cui si controverte (cfr. pag. 8 dell'appello).
Risulta poi che la aveva subito lo sfratto dai locali in cui CP_3 esercitava l'attività di raccolta delle scommesse (circostanza accertata dalla sentenza impugnata come non contestata dall'attrice, neppure contraddetta in questo grado e comunque risultante, quanto alla sala di via OR, dai documenti n.16 e 17 di parte allegati alla seconda memoria ex art. CP_2
183 c.p.c. di primo grado, dai quali emerge che la citazione per la convalida è stata notificata il 14.03.2016, lo sfratto è stato reso esecutivo il 23.05.2016, ed il verbale di rilascio, del 24.10.16, dà atto che il locale non era operativo da alcun mesi).
Risulta poi che è stata costituita il 9.9. 2016, come da visura Controparte_2 in atti, come dedotto dalla stessa appellante e come da sentenza impugnata, non controversa sul punto, neppure in ordine all'effettività del venir ad esistenza della stessa compagine in coincidenza con la sua costituzione.
Effettivamente, dunque, al momento della nascita del soggetto giuridico i rami d'azienda che, secondo l'appellante, la Controparte_2 CP_3 avrebbe ceduto alla stessa non avevano più oggettiva consistenza in CP_2 quanto, come condivisibilmente accertato dal giudice a quo, “ l'azienda di cui si tratta risultava ormai disgregata, stante la chiusura dell'attività, la perdita della disponibilità dei locali e la dispersione dei beni aziendali”.
Ha infatti rilevato, in materia, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
24972/2016, in motivazione) che è pur vero che, in virtù di giurisprudenza ormai
14 consolidata (cfr. Cass. 11918/13; Cass. n. 8460/11; Cass. n. 21278/10; Cass.
n. 5708/09; Cass. n. 21023/07; Cass. n. 493/05; Cass. n. 8054/04; Cass. n.
13949/03), , conforme a quella più recente richiamata dalla stessa appellante, per l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. basta che il complesso organizzato dei beni dell'impresa - nella sua identità obiettiva - sia passato ad un diverso titolare in forza di una vicenda giuridica (negozi singoli o collegati), anche a prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra l'imprenditore uscente e quello che subentra nella gestione, purché ciò si accompagni al passaggio di beni di non trascurabile entità e tali da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa. Sicché, in altre parole, il trasferimento d'azienda regolato dall'art. 2112
c.c. è realizzabile anche in due fasi per effetto del collegamento operato da un terzo (cfr. in tal senso Cass. n. 26215/06; Cass. n. 493/05 cit.; Cass. n.
15468/2000; Cass. n. 14568/99).
Tuttavia, la stessa giurisprudenza che ammette la teorica applicabilità dell'art. 2112 c.c. in ipotesi di successione di un imprenditore ad un altro nell'appalto di un servizio, richiede pur sempre - come s'è detto - che vi sia stato un passaggio anche di beni di non trascurabile entità, tali da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa. Ma, nel caso di specie, non risulta che sia avvenuto alcun trasferimento, diretto o indiretto - di beni di non trascurabile entità. I quali, peraltro, devono essere trasferiti non nella loro autonoma individualità, ma nella loro funzione unitaria e strumentale in quanto destinati all'esercizio dell'impresa (cfr., ex pluribus, Cass. n. 16641/12; Cass. 19.8.2009
n. 18385; Cass.
6.6.2007 n. 13270; Cass. 12.7.2002 n. 10193; Cass.
17.10.2005 n. 20012). E se un'azienda può comprendere anche beni immateriali, nondimeno è ben difficile che possa ridursi solo ad essi, giacché la stessa nozione di azienda contenuta nell'art. 2555 c.c. evoca pur sempre la necessità anche di beni materiali organizzati tra loro in funzione dell'esercizio dell'impresa (cfr. Cass. n. 9957/14), organizzazione di fatto impraticabile in caso di strutture fisiche di trascurabile entità o mancanti del tutto, giacché organizzare significa coordinare tra loro i fattori della produzione (capitale, beni naturali e lavoro) e non uno solo.
Dunque, anche a voler ammettere la massima dilatazione possibile della
15 nozione di azienda, e del suo trasferimento, essa non può comprendere la fattispecie sub iudice, nella quale, rispetto ai rami d'azienda che si assumono ceduti, la pretesa cedente era ormai priva, secondo la stessa appellante, dei requisiti necessari per legittimare l' incarico per la raccolta del gioco legale;
sia delle macchine indispensabili per esercitare tale attività; sia della disponibilità dei locali ove svolgerla.
Al momento della costituzione dello stesso soggetto che si assume cessionario, dunque, i rami d'azienda in questione versavano in una situazione oggettiva di destrutturazione ed inconsistenza tale che essi non potevano rivestire alcuna attitudine, neanche potenziale, all'esercizio dell'attività imprenditoriale già esercitata dalla neppure attraverso una mera CP_3 integrazione successiva della pretesa cessionaria (Cass. n. 8805 del
03/04/2024; Cass. n. 10740/2013). Essi non potevano quindi essere oggetto della pretesa cessione.
11. Tanto premesso, vanno quindi rigettati il primo ed il secondo motivo.
Premesso che l'accertamento negativo determinante sull' avvenuta cessione deriva dalle stesse allegazioni dell'appellante, e dalla documentazione in atti, rimane assorbito il terzo motivo, in tema di mancata ammissione di prove orali richieste dall'appellante.
Assorbiti rimangono altresì quarto, il quinto ed il sesto motivo, fondati sul presupposto, non accertato, dell'avvenuta cessione.
Il settimo motivo è inammissibile nei confronti della CP_2
Infatti - come infra si dirà al successivo § 12, cui si rimanda- esso ha per oggetto la decisione di primo grado su una domanda risarcitoria che l'attuale appellante propose, con il capo B delle conclusioni precisate innanzi al Tribunale, esclusivamente nei confronti della sicché la sua estensione CP_3
“esclusivamente nella prospettiva di accertare il medesimo credito nei confronti della , ove si intenda comunque finalizzata ad ottenere la condanna CP_2 di quest'ultima ai sensi delle conclusioni rassegnate nell'appello, al punto B (ii)
(“accertare e dichiarare il diritto della a conseguire dalla Controparte_1 il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da liquidarsi Controparte_2 nell'importo indicato in narrativa, ovvero della maggiore o minore somma da
16 quantificarsi ed accertarsi in corso di giudizio, o che dovesse ritenersi e liquidarsi come equa, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c. maggiorata degli interessi, da calcolarsi annualmente sulle somme rivalutate”) integra in questa sede una sostanziale domanda nuova, inammissibile.
L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio. Infatti, il divieto di proporre domande nuove in appello, previsto dall'art. 345, comma 1, c.p.c., è posto a tutela di un interesse di natura pubblicistica, sicché la relativa violazione è rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio, senza che possa spiegare alcuna influenza l'accettazione del contraddittorio (Cass., Sez. U -, n. 157/2020).
Lo stesso motivo va poi dichiarato inammissibile nei confronti della CP_3
ovvero della sua A.G. Infatti, il motivo è stato formulato dall'appellante
[...]
“esclusivamente nella prospettiva di accertare il medesimo credito nei confronti della , cessionaria, “pur non avendo interesse all'impugnazione nei CP_2 confronti della richiamata società”, idest nei confronti di Pertanto, CP_3 per dichiarazione della stessa appellante, difetta in questa sede di interesse nei confronti della e della sua A.G. CP_3
12. L' appello incidentale è infondato.
Con l'unico motivo, infatti, la lamenta che il giudice a quo abbia CP_2 liquidato le spese di lite sul presupposto del valore indeterminato della lite, sebbene l'attrice avesse formulato anche domande risarcitorie.
In particolare, deduce l'appellante incidentale che “la domanda proposta in primo grado – come peraltro confermato nell'atto di appello mediante la riproposizione della relativa domanda (pag.46, punto F.3) – aveva ed ha ad oggetto – oltre a quelle di accertamento dell'avvenuto trasferimento dell'azienda
– anche la domanda di condanna della al pagamento della somma CP_2 di € 11.424.421,41 oltre accessori.”.
Pertanto, prosegue l'appellante incidentale, “non doveva essere ritenuto indeterminabile il valore della causa ed invece, a mente del disposto degli artt.
10 e 14 c.p.c., doveva essere ritenuto almeno pari alla domanda di condanna al pagamento come sopra specificata.”.
Dunque, secondo l'impugnante,” la liquidazione delle spese dovrà essere elevata al maggior importo di € 79.411,00 (corrispondente al valore medio del
17 pertinente scaglione in relazione alle svolte fasi processuali-v.doc.2)”.
Il richiamato documento 2, a sua volta, costituisce una quantificazione delle spese di primo grado effettuata dall'appellante incidentale e parametrata al valore di causa da € 8.000.001,00 ad € 16.000.000,00, quindi basata proprio sulla mancata considerazione della domanda attrice di condanna al pagamento della somma di € 11.424.421,4,1 oltre accessori. Ne consegue che questo giudice d'appello può legittimamente prendere in considerazione la censura oggetto dell'impugnazione incidentale nei limiti del perimetro del suo contenuto critico, ovvero laddove aggredisce la liquidazione delle spese di primo grado esclusivamente per la mancata valorizzazione della “domanda di condanna della al pagamento della somma di € 11.424.421,41 oltre accessori”, e CP_2 non anche con eventuale riferimento al valore di altre domande.
Tanto premesso, è ben noto a questa Corte che, in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, il principio per il quale, ove siano state proposte più domande, alcune di valore indeterminabile ed altre di valore determinato, la controversia deve essere ritenuta, nel complesso, di valore indeterminabile, opera solo laddove l'applicazione dello scaglione tariffario previsto per le cause di valore indeterminabile consenta il riconoscimento di compensi superiori rispetto a quelli che deriverebbero facendo applicazione dello scaglione applicabile in ragione del cumulo delle domande di valore determinato (Cass. n.
4187/2017; Cass. n. 22719/2022).
Altrettanto noto è che, nel caso di integrale rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma determinata di denaro, contenente l'indicazione alternativa del «diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa», la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa si determina sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile (Cass. Sez. U,
n. 20805/2025, concernente fattispecie relativa a una domanda di risarcimento del danno nella quale, alla specifica quantificazione della somma invocata, si accompagnava il riferimento al «diverso importo che dovesse essere liquidato
18 dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.).
Tuttavia, nel caso di specie, deve rilevarsi che, nella citazione introduttiva del primo grado, al capo B) delle conclusioni, la domanda, subordinata, della di condanna al pagamento della somma di € 11.424.421,41, era CP_1 rivolta esclusivamente nei confronti della CP_3
Lo stesso risulta sia dal capo B) delle conclusioni precisate dalla stessa
[...] in primo grado, con la I memoria di cui all'art. 183, co.6, c.p.c.; sia CP_1
(senza contestazione alcuna), dalla stessa sentenza impugnata, che a pag. 2 trascrive integralmente le conclusioni dell'attrice, come cristallizzate nel giudizio di primo grado, e su di esse decide.
Ne deriva pertanto che, nei limiti in cui è stata sollevata dall'appellante incidentale, ovvero con specifico ed esclusivo riferimento alla domanda della di condanna al pagamento della somma di € 11.424.421,41, CP_1 la censura della alla liquidazione delle spese di primo grado non può CP_2 essere accolta, poiché pretende di parametrare tale liquidazione al valore di una domanda ( ed al conseguente rapporto processuale) che la società attrice, in quel grado, non ha proposto contro l'attuale appellante incidentale.
13. Le spese di questo grado si compensano tra le parti costituite per la reciproca soccombenza.
14. Nulla sulle spese rispetto alla parte contumace.
15. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 13476/2021, pubblicata in data 9.08.2021, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello principale e quello incidentale, compensando le spese di lite di questo grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di
19 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell'udienza del 23.10.2025.
Il Presidente est. Michele Cataldi
20