Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 5340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5340 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 27306/2024 R.G.
TRIBUNALE DI NAPOLI XII SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott. Nicola Mazzocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27306/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, nato a [...] il [...] (cod.fisc. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in PO alla Via Carlo Pisacane, 8, presso lo studio dell'avv. Laura Antonia Pollice (cod.fisc.
) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto, e che C.F._2
dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata:
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OPPONENTE
E
, in proprio (cod.fisc. ) e nella qualità di legale CP_1 C.F._3
rappresentante dello "Studio Legale avv. Cimadomo & Associati" (P.Iva: rapp.to e P.IVA_1
difeso dallo stesso avv. (cod.fisc. ) e dagli avv.ti Assunta CP_1 C.F._3
Attanasio (cod.fisc. ) e Francesco Cerulli (cod.fisc. ), C.F._4 C.F._5 con domicilio in Napoli alla Via F. Lomonaco, 3 (richiesta comunicazioni: su Pec
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OPPOSTO
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] (cod.fisc. ), residente Controparte_2 C.F._6
in PO (NA) alla Via Modigliani, 1
DEBITORE IN SOLIDO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte opponente, riportandosi a tutti i propri scritti difensivi, ha concluso chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese del giudizio di opposizione.
La parte opposta, riportandosi alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, ha concluso chiedendo la cessazione della materia del contendere e l'integrale compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 5431/2024 con il quale è stato ingiunto, ad esso opponente, in solido con
, il pagamento della somma di 23.488,44 euro per spettanze professionali relative Controparte_2
all'assistenza professionale prestata in occasione di due giudizi tenutisi dinanzi al tribunale e dinanzi alla Corte di Appello di Napoli.
L'opponente, senza entrare nel merito della legittimità della richiesta, eccepiva il difetto di titolarità
attiva da parte dell'Avv. riconoscendo come legittimo interlocutore, abilitato ad CP_1 esercitare l'azione di riconoscimento del diritto a conseguire la prestazione connessa all'attività
professionale, l'associazione di avvocati alla quale si è conferito mandato, ovvero lo studio associato
Avv. Cimodomo & Associati, rappresentato dallo stesso Avv. Cimodomo, ma non anche l'Avv. Bruno
Cimodomo in proprio nei cui confronti nessuna procura aggiuntiva è stata conferita.
L'opponente , senza per nulla contestare la richiesta economica avanzata, ma anzi offrendo Parte_1
la somma richiesta banco judicis fin dal primo atto difensivo, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, sottolineando, tuttavia, la necessità dell'avvenuta costituzione in giudizio al solo fine di rilevare il difetto di legittimazione attiva dell'Avv. Cimodomo, in proprio, temendo la possibilità di potere subire l'esercizio di ulteriori azioni legali da parte dello stesso ove fosse stato riconosciuto un duplice mandato, aggiuntivo e differente rispetto a quello conferito allo studio associato, soggetto dotato di autonomo centro di imputazioni di situazioni e rapporti.
Si costituivano i ricorrenti, i quali eccepivano preliminarmente la tardività e quindi inammissibilità della opposizione, e, quindi, nel merito la infondatezza e la dilatorietà della stessa, sostenendo la legittimazione piena dell'Avv. Cimodomo, destinatario anch'esso, come l'Avv.Cerulli e l'Avv.
Attanasio di specifica procura ad personam, e precisando, ancora l'inesistenza nello statuto associativo dello studio professionale ricorrente della previsione di un autonomo centro di imputazione di interessi in capo allo . Parte_2 Infine, gli opponenti chiedevano l'integrazione del decreto ingiuntivo opposto, che risultava carente della liquidazione delle spese di opinamento della parcella ex artt. 633, n. 2 e 636 c.p.c., pari a complessivi euro 625,00 (cfr. doc. n. 29), nonché b) delle spese generali, nella misura del 15% sulle somme riconosciute a titolo di compensi, ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014.
Alla udienza del 26-5-2025 reiterava la propria offerta di pagamento Parte_1
banco judicis della somma richiesta con decreto ingiuntivo, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la compensazione integrale delle spese di lite, alla quale i ricorrenti si opponevano, chiedendo la sopra indicata integrazione del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice, vista la concorde richiesta delle parti, disponeva alla stessa udienza l'assegnazione, in favore dei ricorrenti dell'assegno offerto banco judicis dall'opponente Parte_1
per l'importo di cui al decreto ingiuntivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, il Tribunale innanzitutto, prende atto della rinnovata offerta banco judicis delle somme oggetto di ingiunzione da parte del in favore Parte_1
dei ricorrenti, somma che è stata formalmente ricevuta e accettata con implicita rinuncia alle ulteriori richieste avanzate in sede di opposizione, come alle ulteriori eccezioni di rito sollevate. avendo insistito i ricorrenti soltanto al fine di conseguire la condanna degli opponenti alle spese di lite.
Sicchè dichiarata la cessazione della materia del contendere per il raggiungimento dello scopo sotteso alla proposizione della procedura monitoria, deve valutarsi soltanto, in relazione al profilo della soccombenza virtuale, se le ragioni prospettate dai ricorrenti possano in qualche modo dirsi fondate relativamente alle circostanze che hanno indotto alla proposizione del giudizio di opposizione.
Sostengono i ricorrenti che la resistenza in giudizio da parte dell'opponente avverso il decreto ingiuntivo abbia reso necessario lo svolgimento del presente giudizio, e l'approntamento di specifica attività difensiva in favore dei ricorrenti, con la conseguenza della illegittimità di una compensazione delle spese, atteso che le eccezioni sollevate dalla parte opponente sarebbero infondate.
In relazione al principio di soccombenza virtuale il giudice deve, pertanto, valutare come si sarebbe conclusa la controversia se il fatto che ha determinato la cessazione non fosse intervenuto, e condannare la parte che avrebbe comunque perso a sostenere le spese processuali.
Pertanto, ritenuta superabile l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività dell'impugnazione, in virtù del principio per cui “Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte” Cassazione
n. 758/2022, deve procedersi all'esame della eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla parte opponente.
L'esame della procura depositata dalla parte ricorrente illumina circa il chiaro conferimento della procura ai tre difensori differenti individuati nella persona dell'Avv. Avv. Cerulli CP_1
e Avv. Attanasio, diversamente dalla prospettazione offerta dall'opponente, e tale circostanza consente di ritenere pienamente legittimato alla proposizione dell'azione monitoria anche l'Avv.
Bruno Cimodomo.
Pertanto, le spese seguono la soccombenza virtuale ma possono essere compensate per la metà, in considerazione della sollecita collaborazione dell'opponente alla definizione del giudizio mediante offerta banco judicis della somma ingiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, così provvede:
1) Rigetta la proposta opposizione;
2) Per l'effetto, dichiara la cessazione della materia del contendere e per l'effetto revoca il D.I.
n. 5431/2024 (N.R.G. 1920/2022), emesso dal Tribunale di Napoli in data 21-10.2024,;
3) Condanna la parte opponente al pagamento in favore dei ricorrenti della metà delle spese del presente giudizio, che liquida per l'intero, in complessivi 1.689,00 euro, per compenso avvocato, oltre esborsi e spese forfettarie pari al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge e che dichiara compensato per la residua metà;
Napoli, 27-5-2025
Il Giudice
Dott. Nicola Mazzocca