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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/12/2025, n. 1838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1838 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA, SEZIONE PRIMA CIVILE
SENTENZA
Causa RG 5331/2019
tra
Parte_1 e Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Politano
E
Controparte 1 , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato alla società Controparte_1 il sig. Parte_1 , nato a Napoli, il 30.06.1940, C.F. Parte_2 in qualità di C.F. 1 e la sig.ra coobbligata, nata a [...], il [...], C.F. entrambi residenti in C.F. 2 "
IC (CS), alla Via Bruno Buozzi n.6, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Politano ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio, sito in RO (CS), Viale Della Resistenza n.39, proponevano opposizione all'atto di precetto notificato in data 28.11.2019, con il quale la CP_1
[...] aveva loro intimato il pagamento della complessiva somma di € 13.737,70, oltre interessi legali maturandi sino al soddisfo, spese di notifica dell'atto di precetto, nonché ogni ulteriore e successiva spesa occorrenda.
Allegavano gli opponenti:
L'avvio della procedura di composizione delle crisi di Sovraindebitamento di cui alla legge
27/01/2012 n. 3.
illiquidità inesigibilità del titolo esecutivo l'incertezza indeterminatezza delle somme con conseguente nullità dell'atto di precetto
Concludevano, pertanto, gli opponenti chiedendo:
"- accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 479, 480 c.p.c. la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia 66
dell'atto di precetto notificato in data 28.11.2019 da cui ai Sigg.ri Parte_1 ed Parte_2 per i motivi illustrati in narrativa, nonché per ogni altro e/o diverso titolo, con ogni conseguente provvedimento;
In ogni caso
- condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario;
"
Si costituiva la società Controparte 1 P. Iva P.IVA_1 società costituita ai sensi della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in
Milano, al Foro Buonaparte 12, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK
S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca
d'Italia del 01/10/2014 con numero 35239.3, e per essa, quale procuratore, Controparte 2 (P. Iva
P.IVA_2 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (Mi) al
Foro Buonaparte n. 12, nonché sede operativa in La Spezia (Sp) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170
- rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea
Ornati con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N e con domicilio eletto in Via Paolo
Emilio Taviani n. 170, 19125 -La Spezia (SP), eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione; proseguiva l'opposta contestando tutti i motivi dell'impugnazione e concludeva per l'inammissibilità/rigetto della stessa, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 23 aprile 2025 la causa veniva trattenuta a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono;
per come affermato dagli stessi opponenti: 66... in data 26.03.2015, il Sig. Parte_1 stipulava contratto n. 20064381362816 con la ST
s.p.a., avente ad oggetto il finanziamento della somma di € 15.000,00 oltre interessi per un totale complessivo dovuto di € 19.555,20 da restituire in n. 72 rate di € 270,10 cadauna, TAN 08,96%,
TAEG 09,55%; nel citato contratto si costituiva fideiussore solidale la Sig.ra Parte_2 quale coniuge convivente. In esecuzione al predetto contratto il Sig. Parte_1 provvedeva al versamento parziale delle rate concordate, di conseguenza, essendo maturata nel tempo la esposizione debitoria dell'odierno stante la Società, con l'atto di precetto oggetto della spiegata opposizione, intimava il pagamento di quanto spettante, avendo preventivamente diffidato formalmente la debitrice ed il fideiussore all'adempimento. Tale intimazione di pagamento sarebbe dovuta in forza di Decreto
Ingiuntivo n.721/2019 - RG n. 1840/2019, emesso dal Tribunale di Cosenza, nella persona del Giudice Monocratico, con il quale si ingiungeva agli istanti il pagamento, in solido, dell'importo
.....
di € 12.112,59, nonché € 540,00, per compensi professionali ed € 145,50, per spese oltre oneri di legge."
Ciò posto, ha sul punto affermato la Suprema Corte: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame>>...
nel solco di quanto statuito di recente dalle Sezioni Unite con sentenze n. 9479/2023 e n. 19889/2019,
va ribadito ancora una volta il principio dell'intangibilità, in sede di opposizione esecutiva, del titolo esecutivo giudiziale per fatti anteriori o coevi alla sua formazione ed in ogni caso alla sua definitività."
(così Cass. 2785/2025); per tale ragione deve ritenersi l'inammissibilità dei motivi di impugnazione riguardanti l'an e il quantum della pretesa;
motivi, peraltro, infondati alla luce della quantificazione delle pretese contenute nel decreto ingiuntivo non opposto e, perciò, divenuto definitivo.
Deve, invece, ritenersi infondato il motivo di opposizione riguardante l'avvio della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;
ciò perché gli opponenti non hanno provato l'avveramento della condizioni di cui all'art. 10 della legge 3/2012.
In conclusione l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del precetto impugnato.
Infine le spese;
queste, in ossequio al principio della soccombenza si liquidano in favore dell'opposta e a carico degli opponenti, in €. 2.000,00 per compenso professionale, oltre Iva, se dovuta, cap e accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza definitivamente decidendo sulla causa di cui in epigrafe, rigetta l'opposizione.
Condanna gli opponenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore dell'opposta in €.
2.000,00 per compenso professionale, oltre Iva, se dovuta, cap e accessori.
Così deciso in Cosenza il 5 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Angelo Antonio Genise
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA, SEZIONE PRIMA CIVILE
SENTENZA
Causa RG 5331/2019
tra
Parte_1 e Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Politano
E
Controparte 1 , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato alla società Controparte_1 il sig. Parte_1 , nato a Napoli, il 30.06.1940, C.F. Parte_2 in qualità di C.F. 1 e la sig.ra coobbligata, nata a [...], il [...], C.F. entrambi residenti in C.F. 2 "
IC (CS), alla Via Bruno Buozzi n.6, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Politano ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio, sito in RO (CS), Viale Della Resistenza n.39, proponevano opposizione all'atto di precetto notificato in data 28.11.2019, con il quale la CP_1
[...] aveva loro intimato il pagamento della complessiva somma di € 13.737,70, oltre interessi legali maturandi sino al soddisfo, spese di notifica dell'atto di precetto, nonché ogni ulteriore e successiva spesa occorrenda.
Allegavano gli opponenti:
L'avvio della procedura di composizione delle crisi di Sovraindebitamento di cui alla legge
27/01/2012 n. 3.
illiquidità inesigibilità del titolo esecutivo l'incertezza indeterminatezza delle somme con conseguente nullità dell'atto di precetto
Concludevano, pertanto, gli opponenti chiedendo:
"- accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 479, 480 c.p.c. la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia 66
dell'atto di precetto notificato in data 28.11.2019 da cui ai Sigg.ri Parte_1 ed Parte_2 per i motivi illustrati in narrativa, nonché per ogni altro e/o diverso titolo, con ogni conseguente provvedimento;
In ogni caso
- condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario;
"
Si costituiva la società Controparte 1 P. Iva P.IVA_1 società costituita ai sensi della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in
Milano, al Foro Buonaparte 12, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK
S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca
d'Italia del 01/10/2014 con numero 35239.3, e per essa, quale procuratore, Controparte 2 (P. Iva
P.IVA_2 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (Mi) al
Foro Buonaparte n. 12, nonché sede operativa in La Spezia (Sp) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170
- rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea
Ornati con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N e con domicilio eletto in Via Paolo
Emilio Taviani n. 170, 19125 -La Spezia (SP), eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione; proseguiva l'opposta contestando tutti i motivi dell'impugnazione e concludeva per l'inammissibilità/rigetto della stessa, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 23 aprile 2025 la causa veniva trattenuta a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono;
per come affermato dagli stessi opponenti: 66... in data 26.03.2015, il Sig. Parte_1 stipulava contratto n. 20064381362816 con la ST
s.p.a., avente ad oggetto il finanziamento della somma di € 15.000,00 oltre interessi per un totale complessivo dovuto di € 19.555,20 da restituire in n. 72 rate di € 270,10 cadauna, TAN 08,96%,
TAEG 09,55%; nel citato contratto si costituiva fideiussore solidale la Sig.ra Parte_2 quale coniuge convivente. In esecuzione al predetto contratto il Sig. Parte_1 provvedeva al versamento parziale delle rate concordate, di conseguenza, essendo maturata nel tempo la esposizione debitoria dell'odierno stante la Società, con l'atto di precetto oggetto della spiegata opposizione, intimava il pagamento di quanto spettante, avendo preventivamente diffidato formalmente la debitrice ed il fideiussore all'adempimento. Tale intimazione di pagamento sarebbe dovuta in forza di Decreto
Ingiuntivo n.721/2019 - RG n. 1840/2019, emesso dal Tribunale di Cosenza, nella persona del Giudice Monocratico, con il quale si ingiungeva agli istanti il pagamento, in solido, dell'importo
.....
di € 12.112,59, nonché € 540,00, per compensi professionali ed € 145,50, per spese oltre oneri di legge."
Ciò posto, ha sul punto affermato la Suprema Corte: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame>>...
nel solco di quanto statuito di recente dalle Sezioni Unite con sentenze n. 9479/2023 e n. 19889/2019,
va ribadito ancora una volta il principio dell'intangibilità, in sede di opposizione esecutiva, del titolo esecutivo giudiziale per fatti anteriori o coevi alla sua formazione ed in ogni caso alla sua definitività."
(così Cass. 2785/2025); per tale ragione deve ritenersi l'inammissibilità dei motivi di impugnazione riguardanti l'an e il quantum della pretesa;
motivi, peraltro, infondati alla luce della quantificazione delle pretese contenute nel decreto ingiuntivo non opposto e, perciò, divenuto definitivo.
Deve, invece, ritenersi infondato il motivo di opposizione riguardante l'avvio della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;
ciò perché gli opponenti non hanno provato l'avveramento della condizioni di cui all'art. 10 della legge 3/2012.
In conclusione l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del precetto impugnato.
Infine le spese;
queste, in ossequio al principio della soccombenza si liquidano in favore dell'opposta e a carico degli opponenti, in €. 2.000,00 per compenso professionale, oltre Iva, se dovuta, cap e accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza definitivamente decidendo sulla causa di cui in epigrafe, rigetta l'opposizione.
Condanna gli opponenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore dell'opposta in €.
2.000,00 per compenso professionale, oltre Iva, se dovuta, cap e accessori.
Così deciso in Cosenza il 5 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Angelo Antonio Genise