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Sentenza 21 febbraio 2024
Sentenza 21 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/02/2024, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SENTENZA N. Anno 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il G.U. del Tribunale di Salerno dr. Ippolita Laudati, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile recante il N. 2675 /2023 cont. Lav. vertente:
TRA
, rapp. e dif. dall'avv. ROSA FRANCO , in Parte_1
virtù di mandato agli atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. come CP_1
in atti.
RESISTENTE
DISPOSITIVO
1)Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'accertamento negativo espresso dal c.t.u;
2)Nulla per le spese di lite;
3)Pone a definitivo carico dell' le spese della c.t.u. già CP_1
provvisoriamente liquidate in favore del dott.
[...]
. Parte_2
CONCLUSIONI RASSEGNATE
Come da note telematiche disposte in sostituzione dell'udienza del 20.02.2024.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.05.2023, Parte_1
, premesso di aver proposto istanza di accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il preteso diritto all'indennità di accompagnamento ed al riconoscimento dell'handicap grave ex art.3/3 L.104/92, dissentiva dalle conclusioni rassegnate dal c.t.u. e, sul presupposto di esser invalida con necessità di assistenza continua, chiedeva di accertare il proprio diritto al riconoscimento di quanto sopra, con vittoria di spese legali, e con attribuzione.
Radicatasi la lite, l si costituiva in giudizio concludendo per il CP_1
rigetto del ricorso;
sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nel precedente giudizio per atp, il Giudice decideva la causa come da sentenza telematicamente depositata.
Il ricorso deve esser respinto per le considerazioni che seguono.
Alla stregua delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella relazione peritale espletata nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, la ricorrente non necessità di assistenza continua. La consulenza trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali, oltre che corretta sotto il profilo logico-conseguenziale. Il c.t.u., a conclusione delle accurate indagini effettuate e dopo articolate e complesse considerazioni medico-legali, ha concluso che per effetto del complesso patologico accertato non sussistono le condizioni per la concessione dell'indennità di accompagnamento, in quanto l'istante è capace di effettuare con buona efficienza tutte le azioni elementari del vivere quotidiano e non presenta menomazioni tali da non poter assolutamente deambulare, né le
2 patologie delle quali è portatore hanno valenza sulle sue capacità bio-psichiche. Ed invero, il giudizio espresso dal c.t.u. non viene smentito dalle certificazioni mediche prodotte agli atti che contemplano, riconfermandole, le patologie delle quali l'istante è portatrice, nulla riferendo circa eventuali aggravamenti in atti o eventuali ulteriori patologie successivamente insorte anche all'espletata visita dinanzi alla commissione invalidi. Per le suesposte considerazioni, il ricorso in opposizione deve esser respinto.
Nulla per le spese di lite. A definitivo carico dell' vanno poste CP_1
le spese della c.t.u. già precedentemente liquidate come da separato provvedimento in via provvisoria.
Salerno, 20/02/2024
Il Giudice del lavoro.
Dott.ssa Ippolita Laudati
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