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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.L. 166/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Nella causa 166/2025 RGL promossa da:
, C.F. , ass. da Avv. Lara Bianzani, Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Rinaldi, Avv. Walter Miceli, Avv. Fabio Ganci e Avv. Nicola Zampieri
PARTE RICORRENTE
contro
:
, rappresentato e difeso ex art. 417 bis Controparte_1
c.p.c. dalla Dirigente e dai Funzionari dell' indicati nella memoria Controparte_2 costitutiva
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre ipotesi
L'oggetto del giudizio. ricorre in giudizio affermando di aver lavorato come docente in forza di plurimi Parte_1 contratti a termine per chiedere la condanna del : Controparte_1
A. alla consegna della carta elettronica del docente;
B. al pagamento di differenze retributive a titolo di retribuzione professionale docenti;
A. La domanda di consegna della carta elettronica del docente. lamenta di non aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto Parte_1 di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per i docenti di ruolo;
1. ritenendo esservi stata violazione del principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, la parte ricorrente agisce per ottenere la condanna del alla messa a disposizione dell'importo di € 500 per CP_1 ciascuno dei seguenti anni 2019/2020, 2021/22 e 2022/2023, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
1 R.G.L. 166/2025
2. il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della domanda ed ha eccepito CP_1 la prescrizione relativamente all'a.s. 2019/2020.
3. la questione deve essere risolta facendo applicazione dei principi espressi dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, secondo cui la carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
4. Per quanto riguarda il periodo in cui parte ricorrente ha prestato attività tramite supplenze brevi e saltuarie (anno scolastico 2020/2021), occorre fare applicazione del principio del pro rata, previsto dalla Direttiva 1999/70 e ricordato dalla sentenza della CGUE nella causa
C-268/24. Poiché una supplenza annuale, sovrapponibile al lavoro a tempo indeterminato, si svolge su 10 mesi di lezione, si ritiene di riconoscere a parte ricorrente un importo, ai fini della formazione, pari a 50 € per ogni mese di supplenza, pari nel caso di specie a 400 €.
5. L'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto con riferimento alla CP_1 domanda di parte ricorrente per l'anno scolastico 2019/2020 è infondata, in quanto parte ricorrente ha inviato apposita diffida che parte convenuta non ha contestato di aver ricevuto
(doc. 7 ricorrente).
6. L'articolo 5 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 ha stabilito: “a partire dell'anno scolastico
2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata e' consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”. Pertanto, è la data del 1° settembre che deve essere individuata quale dies a quo del decorso del termine, salvo che il contratto di lavoro sia stato sottoscritto in epoca successiva (cfr. Cass. civ. sez. lav., 29/06/2025 n. 17494), come è avvenuto nella fattispecie in esame in cui il contratto decorre dal 11/10/2019.
7. Tenuto conto che l'importo di euro 500 viene corrisposto dal ai docenti a CP_1 tempo indeterminato ad anno, nella fattispecie in esame il termine di prescrizione è quello quinquennale di cui all'articolo 2948 n. 4 c.c. Cont
8. Considerata l'interruzione della prescrizione avvenuta con la diffida ricevuta dal in data 24/03/2024 non può dichiararsi estinto per intervenuta prescrizione il diritto di parte ricorrente relativo all'a.s. 2019/2020.
9. È provato che parte ricorrente ha svolto incarichi di docenza annuale (sino al 31 agosto)
e/o sino al termine delle attività didattiche (sino al 30 giugno) ed è rimasta interna al sistema delle docenze scolastiche: alla parte ricorrente spetta pertanto – per tutti gli anni scolastici
2 R.G.L. 166/2025
oggetto di causa – l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre accessori ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 e precisamente, in assenza di allegazione e prova che la rivalutazione monetaria abbia maggiore importo, interessi al tasso legale dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
10. l'importo complessivo che il convenuto dovrà rendere disponibile a CP_1 Pt_1 nelle forme di cui al DPCM 28 novembre 2016 – o nelle altre modalità con cui venga
[...] attribuita ai docenti a tempo indeterminato – è dunque quello di € 1.400.
B. La domanda di pagamento di differenze retributive a titolo di retribuzione professionale docenti.
ha esposto di aver lavorato, nell'anno scolastico 2020/2021 in forza di un Parte_1 contratto stipulato ai sensi dell'art. 4, comma 3, L 124/99 (c.d. supplenze brevi e saltuarie), senza tuttavia percepire la retribuzione professionale docenti (€ 174,50 lordi mensili, € 184,50 dal 01.01.2022), indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001.
1. Il contesta la sussistenza del diritto per il docente al riconoscimento della CP_1 retribuzione professionale docenti, allegando l'esistenza di ragioni oggettive che escludono la percezione da parte dei supplenti brevi e saltuari del suddetto emolumento.
2. Parte ricorrente assume di aver subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli precari che avevano ricoperto supplenze annuali, per non avere beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docente e chiede pertanto il riconoscimento di tale componente retributiva.
3. Con pronuncia del 27.7.2018 n. 20015, la Suprema Corte ha statuito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed 8 educativo, si interpreta
- alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l.
n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione
e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (nelle stesso senso, più recentemente, Cass. civ. sez. lav., ordinanza 5.3.2020, n. 6293/2020).
3 R.G.L. 166/2025
4. La domanda deve pertanto trovare accoglimento e in assenza di precise contestazioni sull'importo, l'amministrazione deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 186,24, oltre accessori ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 e precisamente, in assenza di allegazione e prova che la rivalutazione monetaria abbia maggiore importo, interessi al tasso legale dalla maturazione al saldo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, in misura corrispondente ai parametri medi dello scaglione di valore del decisum, omesso il compenso per la fase istruttoria, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, con la richiesta distrazione.
Non può essere riconosciuto l'aumento del compenso ai sensi dell'art. 4 co. 1 bis D.M. 55/2014
e ss. mod., in quanto il ricorso è privo di strumenti di navigazione interna e di collegamenti ipertestuali funzionanti.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta il diritto di con riferimento agli aa.ss. 2019/2020, 2021/2022 e Parte_1
2022/2023, ad usufruire della Carta elettronica del docente;
- condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione di per il tramite della carta elettronica del docente, la somma Parte_1 complessiva di € 1.400 oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il al pagamento in Controparte_1 favore di della somma lorda di € 186,24 a titolo di retribuzione Parte_1 professionale docenti, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, con la richiesta distrazione.
il Giudice dott. Mauro Mollo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Nella causa 166/2025 RGL promossa da:
, C.F. , ass. da Avv. Lara Bianzani, Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Rinaldi, Avv. Walter Miceli, Avv. Fabio Ganci e Avv. Nicola Zampieri
PARTE RICORRENTE
contro
:
, rappresentato e difeso ex art. 417 bis Controparte_1
c.p.c. dalla Dirigente e dai Funzionari dell' indicati nella memoria Controparte_2 costitutiva
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre ipotesi
L'oggetto del giudizio. ricorre in giudizio affermando di aver lavorato come docente in forza di plurimi Parte_1 contratti a termine per chiedere la condanna del : Controparte_1
A. alla consegna della carta elettronica del docente;
B. al pagamento di differenze retributive a titolo di retribuzione professionale docenti;
A. La domanda di consegna della carta elettronica del docente. lamenta di non aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto Parte_1 di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per i docenti di ruolo;
1. ritenendo esservi stata violazione del principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, la parte ricorrente agisce per ottenere la condanna del alla messa a disposizione dell'importo di € 500 per CP_1 ciascuno dei seguenti anni 2019/2020, 2021/22 e 2022/2023, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
1 R.G.L. 166/2025
2. il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della domanda ed ha eccepito CP_1 la prescrizione relativamente all'a.s. 2019/2020.
3. la questione deve essere risolta facendo applicazione dei principi espressi dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, secondo cui la carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
4. Per quanto riguarda il periodo in cui parte ricorrente ha prestato attività tramite supplenze brevi e saltuarie (anno scolastico 2020/2021), occorre fare applicazione del principio del pro rata, previsto dalla Direttiva 1999/70 e ricordato dalla sentenza della CGUE nella causa
C-268/24. Poiché una supplenza annuale, sovrapponibile al lavoro a tempo indeterminato, si svolge su 10 mesi di lezione, si ritiene di riconoscere a parte ricorrente un importo, ai fini della formazione, pari a 50 € per ogni mese di supplenza, pari nel caso di specie a 400 €.
5. L'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto con riferimento alla CP_1 domanda di parte ricorrente per l'anno scolastico 2019/2020 è infondata, in quanto parte ricorrente ha inviato apposita diffida che parte convenuta non ha contestato di aver ricevuto
(doc. 7 ricorrente).
6. L'articolo 5 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 ha stabilito: “a partire dell'anno scolastico
2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata e' consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”. Pertanto, è la data del 1° settembre che deve essere individuata quale dies a quo del decorso del termine, salvo che il contratto di lavoro sia stato sottoscritto in epoca successiva (cfr. Cass. civ. sez. lav., 29/06/2025 n. 17494), come è avvenuto nella fattispecie in esame in cui il contratto decorre dal 11/10/2019.
7. Tenuto conto che l'importo di euro 500 viene corrisposto dal ai docenti a CP_1 tempo indeterminato ad anno, nella fattispecie in esame il termine di prescrizione è quello quinquennale di cui all'articolo 2948 n. 4 c.c. Cont
8. Considerata l'interruzione della prescrizione avvenuta con la diffida ricevuta dal in data 24/03/2024 non può dichiararsi estinto per intervenuta prescrizione il diritto di parte ricorrente relativo all'a.s. 2019/2020.
9. È provato che parte ricorrente ha svolto incarichi di docenza annuale (sino al 31 agosto)
e/o sino al termine delle attività didattiche (sino al 30 giugno) ed è rimasta interna al sistema delle docenze scolastiche: alla parte ricorrente spetta pertanto – per tutti gli anni scolastici
2 R.G.L. 166/2025
oggetto di causa – l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre accessori ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 e precisamente, in assenza di allegazione e prova che la rivalutazione monetaria abbia maggiore importo, interessi al tasso legale dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
10. l'importo complessivo che il convenuto dovrà rendere disponibile a CP_1 Pt_1 nelle forme di cui al DPCM 28 novembre 2016 – o nelle altre modalità con cui venga
[...] attribuita ai docenti a tempo indeterminato – è dunque quello di € 1.400.
B. La domanda di pagamento di differenze retributive a titolo di retribuzione professionale docenti.
ha esposto di aver lavorato, nell'anno scolastico 2020/2021 in forza di un Parte_1 contratto stipulato ai sensi dell'art. 4, comma 3, L 124/99 (c.d. supplenze brevi e saltuarie), senza tuttavia percepire la retribuzione professionale docenti (€ 174,50 lordi mensili, € 184,50 dal 01.01.2022), indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001.
1. Il contesta la sussistenza del diritto per il docente al riconoscimento della CP_1 retribuzione professionale docenti, allegando l'esistenza di ragioni oggettive che escludono la percezione da parte dei supplenti brevi e saltuari del suddetto emolumento.
2. Parte ricorrente assume di aver subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli precari che avevano ricoperto supplenze annuali, per non avere beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docente e chiede pertanto il riconoscimento di tale componente retributiva.
3. Con pronuncia del 27.7.2018 n. 20015, la Suprema Corte ha statuito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed 8 educativo, si interpreta
- alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l.
n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione
e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (nelle stesso senso, più recentemente, Cass. civ. sez. lav., ordinanza 5.3.2020, n. 6293/2020).
3 R.G.L. 166/2025
4. La domanda deve pertanto trovare accoglimento e in assenza di precise contestazioni sull'importo, l'amministrazione deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 186,24, oltre accessori ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 e precisamente, in assenza di allegazione e prova che la rivalutazione monetaria abbia maggiore importo, interessi al tasso legale dalla maturazione al saldo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, in misura corrispondente ai parametri medi dello scaglione di valore del decisum, omesso il compenso per la fase istruttoria, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, con la richiesta distrazione.
Non può essere riconosciuto l'aumento del compenso ai sensi dell'art. 4 co. 1 bis D.M. 55/2014
e ss. mod., in quanto il ricorso è privo di strumenti di navigazione interna e di collegamenti ipertestuali funzionanti.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta il diritto di con riferimento agli aa.ss. 2019/2020, 2021/2022 e Parte_1
2022/2023, ad usufruire della Carta elettronica del docente;
- condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione di per il tramite della carta elettronica del docente, la somma Parte_1 complessiva di € 1.400 oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il al pagamento in Controparte_1 favore di della somma lorda di € 186,24 a titolo di retribuzione Parte_1 professionale docenti, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, con la richiesta distrazione.
il Giudice dott. Mauro Mollo
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