Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZIONE PRIMA
seconda sezione civile, composta da:
1) dr. Giovanni D'Antoni Presidente
2) dr. Angelo Piraino Consigliere
3) dr. Sebastiana Ciardo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 278/2024 V.G. promossa
DA
, nato a [...], in data [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato a Palermo, in via C.F._1
Domenico Cimarosa n. 3, presso lo studio dell'Avv. AMOROSO
EMANUELE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
parte reclamante
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliata a Isola delle C.F._2
Femmine (PA), in via Giambona n. 6 presso lo studio dell'Avv.
FERRANTE ELVIRA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
Corte di Appello Palermo sez. II civile
parte reclamata
CON L'INTERVENTO
DEL PROCURATORE GENERALE
Interveniente necessario
XXXXX
❖ MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.06.2024, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto presidenziale, ha Parte_1
impugnato il decreto pronunciato dal Tribunale di Palermo, cronol.
5579/2024, del 18/06/2024, R.G. 725/2023, che, decidendo sulla domanda di modifica delle condizioni di divorzio, aveva revocato l'obbligo posto a carico di di corrispondere, in favore Parte_1
di l'assegno pari ad € 350,00 mensili a titolo di Controparte_1
contributo al mantenimento indiretto del figlio di anni 30 – Per_1
divenuto da tempo economicamente autosufficiente e non più convivente con la madre - con decorrenza dalla data della pronuncia del suddetto decreto. censura il decreto nella parte relativa alla decorrenza Pt_1
della revoca dell'assegno, erroneamente disposta dalla data del provvedimento ancorché il figlio avesse raggiunto l'indipendenza economica fin dal mese di giugno 2021 chiedendo che l'efficacia della statuizione fosse ancorata a tale data ovvero, in subordine, alla data di presentazione del ricorso di primo grado.
costituendosi nel giudizio, ha contestato il Controparte_1
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reclamo chiedendo di dichiararne l'infondatezza e di confermare, conseguentemente il decreto reclamato esponendo che Pt_1
che non aveva mai versato l'assegno di mantenimento del
[...]
figlio, così mostrando un assoluto disinteresse verso i suoi obblighi genitoriali, tant'è che lo stesso era stato già condannato per il reato di cui all'art. 570 c.p. (Tribunale di Palermo, sentenza n.3828/08), e che era pendente, alla data di presentazione dell'impugnazione, altro processo penale per il reato di cui all'art. 570 bis c.p. Esponeva, che l'inadempimento del ricorrente aveva alla medesima causato un grave pregiudizio economico costringendola ad occupare abusivamente un immobile sito in via della Tonnara n. 45, poi concessole provvisoriamente in uso dal Comune di Cinisi, a causa delle condizioni di grave disagio in cui versava il nucleo familiare (v. all. 20, comparsa di costituzione e risposta). Rilevava, infine, che il figlio, sebbene invalido al 67% (v. all. n. “aa24 Verbale Inps riconoscimento invalidità civile” del 17/11/2020, comparsa di costituzione e risposta), aveva iniziato a svolgere lavori occasionali allo scopo di contribuire al sostentamento economico della famiglia.
Il giorno 12.11.2024 il procuratore generale ha concluso chiedendo l'accoglimento del reclamo.
All'udienza del 14.2.2025, all'esito dello scambio delle note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., con ordinanza del 17.2.2025 la causa è stata posta in decisione.
XXXX
L'appello è solo parzialmente fondato.
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Dalla produzione documentale versata in atti, segnatamente dalle trascrizioni del verbale d'udienza del 29/01/2024, resa (cfr. all. 8 al reclamo) e dell'udienza dell'8/04/2024 nell'ambito del processo penale recante R.G. 6491/2019 (cfr. all. 10 al reclamo) nonché della nota INPS (cfr. all. 5 al reclamo), emerge la prova che il figlio Per_1
ormai maggiorenne, ha svolto, a partire dal mese di giugno 2021, alcuni lavori “stagionali” nel campo della ristorazione, in particolare: dal 2.9.2020 al 29.9.2020 presso Saracen S.r.l. con contratto di lavoro dipendente;
dal 24.6.2021 al 30.9.2021 e dal 12.3.2022 al 30.4.2022 con contratto di lavoro dipendente – part-time e dall'1.5.2022 al
30.9.2022 con contratto di lavoro dipendente presso S.P.A. ICAS.
Le circostanze relative allo svolgimento di lavori saltuari e all'inizio di una stabile convivenza con la propria ragazza, affermate Par proprio durante l'esame di e Controparte_1 CP_2
durante l'udienza penale, (cfr. allegato 8 verbale dell'udienza del
29.1.2024), non sono mai state contestate, sicchè possono definirsi provate. Entrambe le circostanze, pertanto, comprovano che il figlio abbia raggiunto un grado di indipendenza tale da rendere Per_1
superfluo e privo di causa l'assegno di mantenimento che il padre
[...]
versava o avrebe dovuto versare alla ex moglie Parte_1 CP_1
per il figlio, che ha da tempo raggiunto la maggiore età.
[...]
Ed invero, in ordine al dovere del genitore di mantenere il figlio maggiorenne la giurisprudenza ha individuato taluni limiti necessari onde evitare la configurazione di un obbligo sine die gravante in capo al genitore obbligato al pagamento dell'assegno di mantenimento per i
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figli.
Il dovere al mantenimento dei figli è sancito dall'art. 30 della
Costituzione, dagli artt. 147 e ss., c.c. e, indirettamente, dall'art. 315 bis, comma 1, c.c. che impongono ad ambedue i genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Non vi è, infatti, alcuna norma nell'ordinamento che preveda che tale obbligo specifico dei genitori possa cessare con il raggiungimento della maggiore età del figlio, ancorché, ad oggi l'ordinamento stabilisce con gli artt. 147 e 315 bis c. c. che vi sia un vero e proprio diritto di solidarietà che tutela un interesse fondamentale dell'individuo a ricevere un aiuto concreto nel corso della sua formazione e crescita, per ogni esigenza di vita e di formazione.
Inoltre, l'art. 337 septies c.c. stabilisce che il giudice “può” disporre il pagamento di un assegno periodico in favore del figlio maggiorenne non economicamente indipendente.
Indi, è stata demandata al giudice l'individuazione, di volta in volta, dei limiti e dei presupposti per il riconoscimento o meno del diritto alla percezione dell'assegno ad opera del figlio che ha raggiunto la maggiore età e che possiede potenziali capacità lavorative.
Sul punto, questa Corte, in linea con la giurisprudenza più accreditata, sia di merito e di legittimità (cfr. ex plurimis Cass. 1.2.2016
n. 1858), ritiene che il figlio maggiorenne, anche se non indipendente,
“raggiunge comunque una sua dimensione di vita autonoma che lo
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rende, semmai, meritevole dei diritti ex art. 433 c.c. ma non può più essere trattato come 'figlio', bensì come 'adulto' e ciò “sulla base del dovere di autoresponsabilità del figlio maggiorenne che non può pretendere la protrazione dell'obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché "l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione".
Ancora è configurabile l'esonero dalla corresponsione dell'assegno, anche laddove il figlio, posto in concreto nelle condizioni di raggiungere l'autonomia economica dai genitori, abbia opposto rifiuto ingiustificato alle opportunità di lavoro offerte (Cass. n.
4765/2002; Cass. n. 1830/2011; Cass. n. 7970/2013), ovvero abbia dimostrato colpevole inerzia prorogando il percorso di studi senza alcun rendimento (nella fattispecie la Corte, con sentenza n.
1585/2014, ha escluso il diritto al mantenimento del figlio ventottenne che aveva iniziato ad espletare attività lavorativa, ancorché saltuaria, e non frequentava con profitto il corso di laurea a cui risultava formalmente iscritto da più di otto anni).
Ancora, è utile richiamare il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità nella motivazione della sentenza: “Il giudice di merito non può prefissare in astratto un termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento ed il genitore obbligato è tenuto ad allegare e, ove sia contestato, a dimostrare (anche in via presuntiva) di aver posto il figlio nelle condizioni di raggiungere l'indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le
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competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto
(ove compiuto) in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini.
L'avanzare dell'età non può, tuttavia, essere ininfluente, concorrendo a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente. Con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole. La consequenzialità delle condotte perseguite dal raggiungimento della maggiore età costituiscono un altro elemento probatorio rilevante. Ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto. Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto, ex art.
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147 c.c., delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società. La situazione soggettiva del figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanzata di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo e negli studi, comporti il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, o di uno di essi, non è tutelabile perchè contrastante con il principio di auto-responsabilità che è legato alla libertà delle scelte esistenziali della persona, anche tenuto conto dei doveri gravanti sui figli adulti” (Cass. 12952/2016; conf. Cass. 5883/2018).
In altri termini, la Corte ha sancito il principio, cui aderisce questa Corte, per il quale l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni non può esser protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura al di là dei quali sussisterebbe una forma di
'parassitismo' di ex giovani ai danni dei loro genitori, non tutelabile dal nostro ordinamento perché in contrasto con il principio di autoresponsabilità e di autodeterminazione della persona.
Ora, nella specie, risulta provato e non contestato, che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica e che già a partire Per_1
dal 2021 abbia svolto dei lavori occasionali, in un'epoca, dunque, antecedente alla proposizione del ricorso, avvenuta nel febbraio 2023.
A parere di questa Corte, tuttavia, non è possibile affermare che già a partire dal mese di giugno 2021 il figlio avesse raggiunto Per_1
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una indipendenza economica tale da consentire una revoca dell'assegno di mantenimento con efficacia retroattiva, dal momento che l'indipendenza economica può dirsi raggiunta nelle ipotesi in cui il figlio svolga un'attività lavorativa, anche a tempo determinato, sufficientemente retribuita. Invero, dalla nota INPS allegata al reclamo, si evince che il figlio nei primi anni ha svolto solo lavori Per_1
saltuari mentre, per alcuni periodi, ha percepito la NASPI, sicchè non si può affermare che già a partire dal 2021 abbia raggiunto la piena indipendenza economica. Invero,
D'altra parte, allorquando si discuta – come nel caso in esame – del momento estintivo di un siffatto obbligo di cui precedentemente sia stata accertata l'esistenza, il limite alla retroattività della statuizione è costituito dall'espressa domanda della parte, attenendo tale pronuncia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali (i genitori nei riguardi del figlio), ossia a diritti disponibili, e, quindi, non incidendo sull'interesse superiore del minore (cfr. Cass. n.
8816 del 2020; Cass. n. 7960 del 2017). In altri termini, la decisione del giudice relativa al contributo per il mantenimento del figlio a carico del genitore non affidatario o collocatario non ha effetti costituitivi, bensì meramente dichiarativi di un diritto che, nell'an, è direttamente connesso allo status genitoriale. Il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i
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presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo suddetto, sicchè, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata (rebus sic stantibus), della precedente imposizione del contributo medesimo, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata ai momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione (cfr. Cass. Civile n. 4224 dell'anno 2021).
Ne consegue che, in parziale limitato accoglimento dell'appello proposto ed parziale riforma della sentenza di primo grado, la revoca dell'obbligo disposto a carico del di corrispondere l'assegno di Pt_1
mantenimento a vantaggio del figlio decorre dalla data della domanda
(febbraio 2023).
***
Considerato l'esito del proposto appello e le condizioni delle parti, sussumibili nello schema delle “eccezionali ragioni” previste dall'art. 92 c.p.c., deve ritenersi la sussistenza di giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Pt_1
e in parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di
[...]
Palermo in data 18.06.2024: conferma la revoca dell'obbligo posto a carico di Pt_1
di corrispondere in favore di l'assegno di €
[...] Controparte_1
- 10 - Corte di Appello di Palermo sez. II civile R.G. n. 278/2024
350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_1
a decorrere dalla domanda proposta in primo grado (febbraio 2023);
- compensa integralmente le spese di lite di questo grado del giudizio tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della prima sezione Civile, della Corte di
Appello, il 14.3.2025.
Il Consigliere relatore.
Dr. Sebastiana Ciardo
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
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