Rigetto
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09/07/2025, n. 5960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5960 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05960/2025REG.PROV.COLL.
N. 03545/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3545 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Coccoli, Marco Di Lullo e Lorenzo Aureli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione I) n. -OMISSIS-/2023, resa tra le parti, per l’annullamento:
- del decreto del Direttore centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, datato 4 febbraio 2021, recante il rigetto dell'istanza di riammissione formulata dal ricorrente ai sensi dell’art. 132, d.P.R. n. 3/57, e trasmesso all'interessato a mezzo pec in data 2 marzo 2021 con nota prot. 333.C/458-3/1;
- del verbale del 30 ottobre 2019 del Consiglio di Amministrazione per gli affari del personale della Polizia di Stato, recante parere contrario alla riammissione in servizio del dott. -OMISSIS- e trasmesso a quest’ultimo a mezzo pec in data 4 dicembre 2020, insieme al preavviso di rigetto ex art. 10-bis, legge n. 241/1990;
- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale ai succitati provvedimenti, ancorché allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 il Cons. Thomas Mathà e udito per la parte appellante l’avvocato Marco Di Lullo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n.r.g. 5609/2021 proposto innanzi al T.a.r. Lazio, il signor -OMISSIS-, già vice questore aggiunto di P.S., aveva chiesto l’annullamento del provvedimento del 4 febbraio 2021, con cui il Ministero dell’Interno rigettava la sua richiesta di riammissione in servizio.
2. La vicenda trae origine da due procedimenti penali nei confronti del signor -OMISSIS- nel 2009 e 2011 (n.r.g. 47031/2009 e 5323/2011). L’odierno appellante aveva fatto domanda di aspettativa per poter proseguire gli studi di ricerca in criminologia e psicologia forense, ma, a seguito delle dichiarazioni rese nell’ambito di questa domanda veniva accusato di condotte penalmente rilevanti:
a) truffa ex art. 81 e 640 c.p. per aver indotto in errore l’amministrazione di appartenenza in ordine al diritto di usufruire del congedo ordinario con conservazione dello stipendio affermando falsamente di averne diritto in quanto regolarmente iscritto al dottorato di ricerca presso “ The Graduate Center School city University of New York ” procurandosi ingiusto profitto in danno dell’amministrazione pari a euro 60.425 dal 9 luglio 2007 al 9 settembre 2009;
b) falsa attestazione ex art. 81 e 495 c.p. per aver attestato falsamente di essere “ studente di dottorato ” e di aver diritto ai benefici di cui alla legge del 28.12.2001, nella richiesta del 20.6.2007 al Direttore Centrale della propria amministrazione e nelle successive richieste di proroga.
Contestualmente l’amministrazione avviava un procedimento disciplinare volto alla sua destituzione dal servizio.
3. Successivamente -OMISSIS- si era dimesso dal servizio nel febbraio 2010.
4. Con sentenza del Tribunale Penale di Roma, sez. I 3.3., 9.4.2014-n. 3543/14 il signor -OMISSIS- è stato assolto da tutte le imputazioni perché il fatto non sussiste.
5. A seguito di tanto, infatti, il signor -OMISSIS- aveva proposto istanza all’amministrazione per la riammissione in servizio il 31.7.2019 ai sensi del D.P.R. n. 3/1957, art. 132.
6. La domanda veniva esaminata dal Consiglio di Amministrazione per gli affari del personale della Polizia di Stato il 30.10.2019, con l’esito del seguente parere negativo, considerando che “ il funzionario, nato il [...], ove riammesso, riassumerebbe servizio alla soglia dei cinquant’anni. Tale circostanza è stata ritenuta quale oggettivo limite d’impiego temporale del dott. -OMISSIS- (circa dieci anni di effettivo servizio), cui fanno da negativo riverbero le stesse potenzialità operative dell’interessato in relazione sia all’anzianità anagrafica vantata, sia con riferimento al tempo trascorso dalla cessazione dai ruoli della Polizia di Stato (9 anni), circostanze che mal si conciliano con il più efficace impiego nei settori cui sono di regola adibiti i funzionari della Polizia di Stato. Sotto diverso profilo, è stato pure rilevato che “l’istante, una volta ricostruita la carriera andrebbe a rivestire – posizionandosi in coda al relativo ruolo di anzianità – la qualifica di vice questore aggiunto, ovverossia la medesima qualifica cui accedono, di norma, funzionari di più giovane età e con soltanto sei anni di effettivo servizio operativo. Interesse dell’Amministrazione è, invece, quello di destinare allo svolgimento dei compiti propri della qualifica funzionari di più giovane età e più recente preparazione tecnico-giuridica. Inoltre, sotto l’ulteriore profilo della dotazione organica prevista per la carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia, l’amministrazione ha altresì posto in evidenza come l’avvenuto ingresso di quasi 1400 vice commissari e l’imminente nomina, per effetto del recente riordino, di ulteriori 436 unità dello stesso ruolo nonché la prossima assunzione di ulteriori commissari, per i quali è stata già autorizzata la spesa, comportano il sostanziale ripianamento della dotazione organica dei posti previsti per le qualifiche da vice commissario a dirigente generale di pubblica sicurezza dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Da ultimo, non può non tenersi in considerazione come le richiamate disposizioni sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, di cui al citato d.lgs. n. 95/2017, prevedono nel tempo – come accennato in premessa – una progressiva riduzione sino a 3.700 posti proprio nella medesima dotazione organica. Tenuto quindi, conto di tutti gli anzidetti elementi di valutazione, si ritiene che non sussista l’interesse attuale e concreto dell’Amministrazione alla riammissione in servizio del dott. -OMISSIS- -OMISSIS-. ”
7. Seguiva, con decreto del Direttore centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza del 4.2.2021, il rigetto definitivo dell’istanza.
8. Avverso tali atti veniva proposto ricorso dinanzi al TAR capitolino che veniva respinto con la sentenza odiernamente impugnata.
9. A sostegno di tale gravame il ricorrente aveva dedotto:
- “ I. Violazione dell’art. 132, d.p.r. n. 3/1957 e degli artt. 3 e 97 Cost.; eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà ”. Il signor -OMISSIS- riteneva che nell’adottare gli atti impugnati la P.A. avesse violato i limiti della manifesta irrazionalità e illogicità e che il potere non fosse stato esercitato nella preminente considerazione dell’interesse proprio dell’amministrazione datrice di lavoro. Il ricorrente contestava puntualmente tutti i motivi formulati dall’amministrazione (l’oggettivo limite di impiego temporale del signor -OMISSIS-, la necessità della P.A. di avere personale più giovane e di più recente preparazione ed il sostanziale ripianamento della dotazione organica della Polizia di Stato).
- “ II. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione e contraddittorietà, ingiustizia manifesta. ” Con il secondo mezzo di gravame il signor -OMISSIS- rilevava il difetto di istruttoria, di valutazione e motivazione (sia del parere che del rigetto stesso). In particolare il ricorrente sottolineava i vuoti nella ricostruzione dei fatti e l’impossibilità di ricostruire l’iter logico-giuridico della scelta dell’Amministrazione.
10. Nella resistenza del Ministero, il Tribunale adito (Sezione I- quater ) ha respinto il ricorso e compensato le spese di lite.
11. In particolare, il Tribunale, dopo aver richiamato i principi giurisprudenziali in materia di riammissione nel servizio, ha ritenuto che:
- il provvedimento non è affetto da alcun manifesto vizio di legittimità;
- le motivazioni appaiono logiche e coerenti, in alcun modo palesemente abnormi.
12. Avverso tale pronuncia il signor -OMISSIS- ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 2 maggio 2024 e depositato il giorno successivo, articolando tre motivi di gravame così rubricati:
I) Error in iudicando. Omessa pronuncia. Sull’erroneità della sentenza di prime cure sotto i profili dell’omessa pronuncia, della carenza di motivazione e del travisamento dei fatti;
II) Error in iudicando. Omessa pronuncia. Sull’erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha rigettato il primo motivo di ricorso;
III) Error in iudicando. Omessa pronuncia. Sull’erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha rigettato il secondo motivo di ricorso.
13. L’appellante, detto in sintesi, deduce nel primo motivo che il T.a.r. non si sarebbe espresso sulle censure spiegate in primo grado, al contrario invece di esprimersi sulle doglianze avrebbe acriticamente recepito il contenuto dei provvedimenti gravati obliterando le peculiarità della vicenda.
14. Con il secondo mezzo di appello si censura il capo della sentenza laddove respingeva il primo motivo e riteneva correttamente esercitata la discrezionalità di cui gode la Pubblica Amministrazione in tema di riammissione di servizio. Le motivazioni addotte dal Ministero sarebbero state clausole di stile stereotipe ed astratte, idonee a rendere del tutto irrazionale ed arbitraria la determinazione. Successivamente l’appellante reitera le critiche di primo grado per i tre profili di rigetto (limite di impiego temporale, la necessità di avere personale più giovane e di più recente preparazione, sostanziale ripianamento della dotazione organica della Polizia di Stato), confutando la loro correttezza. Più in particolare l’appellante deduce che:
a) il limite di impiego temporale sarebbe una discriminazione illegittima per età (per violazione del principio costituzionale di eguaglianza ex art. 3 Cost.), nel caso di specie la durata del processo penale sarebbe stato ostativo alla domanda di riammissione, ma sarebbe una circostanza non voluta dall’appellante. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 3/1994 avrebbe accertato un divieto di fondare il diniego alla riammissione su considerazioni che poggino esclusivamente sull’età anagrafica. La motivazione si porrebbe in collisione rispetto ai principi dettati dal diritto eurounitario e sovranazionale, in base ai quali deve ritenersi preclusa la possibilità di operare disparità di trattamento in base all’età (art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell’UE, art. 10 TFUE, direttiva 2000/78/CE, art. 4 e 6 e considerando XVIII);
b) anche la necessità dell’amministrazione di avere funzionari più giovani e di più recente preparazione sarebbe frutto di un travisamento dei fatti, associando illegittimamente età anagrafica con il grado e l’aggiornamento della preparazione, alla luce del curriculum studiorum dell’appellante, che dimostrerebbe il contrario;
c) infine anche l’ultimo passaggio motivazionale del provvedimento sarebbe illogico e contradditorio, ignorando che al ruolo di vice questore aggiunto potrebbero solo accedere funzionari con almeno sei anni di effettivo servizio operativo e quindi non sarebbe logico propendere per un ripianamento dell’organico per avvenuta nomina di mille vice commissari (che potrebbero quindi essere nominati vice questori solo dopo sei anni). Solo la vacanza del posto sarebbe decisivo per il comma 4 dell’art. 132 del D.P.R. n. 3/1957, non avendo nuove assunzioni in ruolo diverso alcuna rilevanza giuridica.
15. Con l’ultima censura l’appellante rileva che la sentenza non avrebbe valutato le doglianze nel secondo motivo del ricorso introduttivo di primo grado in merito alla concreta dinamica procedimentale e l’assenza di attività di carattere istruttorio e valutativo: il Ministero non avrebbe considerato le valutazioni della Direzione centrale per i servizi anti droga e la Questura di Roma, specificamente richiesti e che si erano espressi favorevolmente. Inoltre l’amministrazione non avrebbe compiuto alcuna valutazione sul curriculum studiorum e sulla vicenda giudiziaria dell’interessato. Tra il parere del Consiglio di Amministrazione e l’adozione del provvedimento (30.10.2019-4.2.2021) le conseguenze della pandemia causata dal Covid-19 avrebbero determinato nuove e diverse esigenze per tutte le amministrazioni italiane, mettendo la PA di fronte ad una necessità di rinnovare le valutazioni. Infine il provvedimento sarebbe manifestamente ingiusto e contrario ai più basilari principi di giustizia sostanziale, non rispettando una ragionevole proporzione fra tutti gli interessi coinvolti e non considerando la situazione giudiziaria dell’istante.
16. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l’annullamento dei provvedimenti con lo stesso impugnato.
17. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravame.
18. Le parti hanno depositato memorie conclusionali il 28.5.2025 e 30.5.2025, seguita da una memoria di replica dall’appellante il 12.6.2025.
19. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 3 luglio 2025, è stata assunta quindi in decisione.
20. La disamina delle deduzioni di parte appellante (che per la loro stretta connessione logica e giuridica si possono esaminare congiuntamente) si rivelano infondate.
21. Ad avviso del Collegio assumono rilevanza dirimente ed assorbente l’infondatezza del primo e secondo profilo di censura contenuto nel secondo motivo d’appello e che militano per la legittimità delle motivazioni del Ministero per la denegata riammissione in servizio.
22. L’art. 132 del DPR n. 3/1957 recita: “ Art. 132 (Riammissione) L’impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall’impiego nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell’art. 127, può essere riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione. Può essere riammesso in servizio l’impiegata dichiarata decaduta ai sensi della, lettera a) dell’art. 127, quando la perdita della cittadinanza italiana si sia verificata a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero e l’impiegata abbia riacquistata la cittadinanza per effetto dell’annullamento o dello scioglimento del matrimonio. L’impiegato riammesso è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione. La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto e non può aver luogo se la cessazione dal servizio avvenne in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale .”
23. Preliminarmente non si evidenzia alcuna carenza di istruttoria o contraddittorietà del provvedimento. Per quanto riguarda i pareri positivi alla riammissione in servizio formulati da due strutture di polizia dove l’appellante aveva da ultimo prestato servizio questi non hanno efficacia vincolante nel procedimento previsto dall’art. 132 del D.P.R. n. 3/1957 in quanto la valutazione, sull’interesse concreto alla riammissione, è demandato all’organo collegiale. In ordine alle motivazioni delle dimissioni dedotte dall’appellante nel suo ricorso (per tutelare la propria reputazione e lo stesso decoro dell’Amministrazione di appartenenza, confidando in un suo rientro una volta chiarita la penosa vicenda penale che lo aveva interessato) esse non sono comprovate e comunque non sono neppure rilevanti ai fini della riammissione, mentre rilevava per l’amministrazione unicamente il lasso di tempo intercorso tra l’assoluzione (2014) e l’istanza di riammissione (2019), lasciando invece più probabile sostenere che gli interessi del ricorrente all’epoca delle dimissioni fossero ragionevolmente rivolti ad altri ambiti.
24. Per quello che più rileva nel presente contenzioso è la circostanza che l’amministrazione ha correttamente valutato due fatti oggettivi: l’età anagrafica dell’appellante ed il conseguente limite di impiego temporale (circa 10 anni) e il rientro nel ruolo come vice questore aggiunto di P.S.
25. Orbene, in ordine a questi due elementi essenziali nell’ambito della sua valutazione, il Ministero ha considerato prioritario – nel bilanciamento degli interessi tra domanda del privato e quelli pubblici alla migliore gestione del servizio – l’impiego di personale più giovane e di più recente preparazione, oltre che il limite temporale oggettivo della possibilità dell’impiego. Non colgono quindi nel segno le diverse censure di illegittimità costituzionale ed eurounitaria per discriminazione di età, che sono pertinenti unicamente se si tratta di accesso al lavoro, ma non – come nel caso oggetto del giudizio – nel caso della riammissione in servizio a seguito di precedenti dimissioni volontarie. Come ha sottolineato correttamente la difesa erariale l’abbassamento del limite d’età media nel Corpo di Polizia e previsto dal d.lgs. n. 95/2017 è stato ritenuto conforme ai canoni costituzionali dal Consiglio di Stato (parere della Commissione speciale del 12.4.2017, affare n. 420/2017) laddove accertava che “ il generale abbassamento dei limiti d'età per l'accesso ai ruoli risponde ad una precisa esigenza evidenziata dall’amministrazione di disporre di personale più giovane per raggiungere alcuni degli obiettivi previsti dalla riforma ”.
26. La mera pendenza del processo penale non avrebbe poi determinato l’interruzione del rapporto di lavoro, determinatasi per scelta volontaria dell’appellante. Proprio la censura con riguardo al profilo dirigenziale del vice questore aggiunto, al quale accedono funzionari con sei anni di effettivo servizio operativo, fa emergere che questo profilo è caratterizzato non solo da responsabilità gestionali, ma anche operative. Tale aspetto, in uno a quella della più recente preparazione tecnica e giuridica, legittima la priorità voluta dalla P.A. per la destinazione al profilo ambito di personale più giovane. Ciò considerato come priorità, non ha pregio sostenere che vi sarebbe stato un obbligo della P.A. a vagliare specificamente il curriculum successivo dell’appellante, rientrando nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione in subiecta materia (Cons. Stato, sez. III, n. 3335/2019; id., sez. II, n. 3809/2024).
27. La legittimità di questi profili motivazionali esime il Collegio a scrutinare l’ulteriore doglianza sul ripianamento dell’organico in quanto, trattandosi di un provvedimento plurimotivato, le precedenti motivazioni sono autonomamente sufficienti a motivare il rigetto della domanda.
28. Né il Collegio ritiene convincente la doglianza che sia stata lesa la dinamica procedimentale (sull’irrilevanza delle considerazioni delle singole strutture interpellate vedi supra ai par. 23-24). Per quanto riguarda la pandemia causata dal Covid-19 e l’asserito blocco dei concorsi (tale da rendere necessario il ricorso allo scorrimento di graduatoria di concorsi già svolti per fronteggiare esigenze assunzionali urgenti come quella relativa a 1851 allievi agenti) essa risulta stata effettuata prima dell’emergenza pandemica (in base al d.l. n. 135/2018, conv. in legge 11 febbraio 2019). L’amministrazione appellata ha evidenziato che le procedure concorsuali avviate invece a ridosso della pandemia si sono svolte regolarmente (avviati e conclusi otto concorsi nel 2020 per la copertura di 4200 posti appartenenti ai vari ruoli). Di talché non è convincente l’asserita obbligatorietà del riesame della vicenda. Nemmeno sono provati la manifesta ingiustizia del provvedimento e la violazione dei canoni di giustizia sostanziale, in quanto sembrano mere affermazioni, ma non puntuali violazioni di precisi precetti legislativi. Al contrario, l’amministrazione ha dato ampio riscontro dell’avvenuta valutazione e ponderazione dell’età anagrafica, del tempo trascorso dalla sua cessazione dai ruoli della Polizia di Stato e della complessiva dotazione organica prevista per la carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia. Non persuade la tesi che il provvedimento sarebbe affetto da carenza di istruttoria per mancata valutazione della vicenda giudiziaria, atteso che l’amministrazione non ne è tenuta e le censure della violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1, comma 2-bis della legge n. 241/1990 risultano inconferenti. Può essere pienamente confermato l’orientamento della G.A. che la l’ampiezza della discrezionalità di pertinenza dell’Amministrazione, chiamata a valutare comparativamente l’interesse del richiedente con l’assetto organizzativo dell’istituzione, restringe il sindacato del giudice amministrativo in sede di legittimità entro i confini della verifica di eventuali indici di eccesso di potere per travisamento di fatti ed illogicità manifesta, non presenti nel caso di specie ( ex multis Cons. Stato, sez. II, n. 5436/2021).
29. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
30. La soccombenza determina la decisione sulle spese di lite del giudizio d’appello che si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 3545/2024), lo respinge. Condanna l’appellante alla refusione delle spese del giudizio di appello a favore dell’amministrazione appellata che si liquidano in 3.000 € (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Thomas Mathà | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.