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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/09/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 869 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. MANENTI
[...] C.F._1
GUGLIELMO; ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MAIORANA ANTONIO;
resistente avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 4 Il ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29780202500002573000, notificata il 4/2/2025, basata (tra gli altri) sui seguenti titoli esecutivi:
1) cartella n°29720180004719534000, notificata il 3/07/2018;
2) avviso di addebito n°59720180000496113000, notificato il
18/06/2018;
3) avviso di addebito n°59720190000687045000, notificato il
14/06/2019;
4) cartella n°29720190005672157000, notificata l'11/09/2019.
Ha chiesto la declaratoria dell'avvenuta prescrizione dei crediti portati da tali titoli e della conseguente nullità di quest'ultimo.
L si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_2
del ricorso.
Il ricorso è infondato.
La domanda di accertamento negativo dei crediti portati dai titoli è infondata per difetto di legittimazione passiva sostanziale.
Infatti, con riferimento all'opposizione avverso l'estratto di ruolo, le
Sezioni Unite hanno affermato l'esclusiva legittimazione dell'ente titolare del credito laddove se ne faccia valere l'inesistenza (C., S.U.
7514/2022), con conseguente infondatezza del ricorso per difetto di legittimazione (sostanziale) laddove unico soggetto convenuto sia l'Agente della Riscossione. La medesima conclusione deve valere anche con riferimento all'eccezione di prescrizione successiva alla notifica delle cartelle, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione per motivi attinenti al merito della pretesa, giacché anche con tale eccezione l'opponente fa valere l'inesistenza del credito previdenziale, di cui è titolare l'ente impositore (cfr. Corte d'Appello di Milano n. 143/2023,
Tribunale di Pavia 9/11/2022).
Pagina 2 di 4 Avendo nel caso di specie il ricorrente convenuto in giudizio il solo agente della riscossione, la domanda di accertamento è infondata.
Ciò non esime dall'esame dell'eccezione di prescrizione in via incidentale, ai soli fini della decisione sulla domanda di nullità del preavviso di fermo, rispetto a cui la legittimazione passiva sostanziale spetta all'agente della riscossione.
Premesso che il ricorrente non contesta l'avvenuta notificazione dei titoli nelle date sopra indicate, la resistente ha prodotto ricevuta di avvenuta consegna della PEC con cui è stata notificata al ricorrente intimazione di pagamento relativa a tutti i titoli esecutivi posti alla base del preavviso di fermo, tranne l'avviso di addebito n. 59720180000496113000.
Pertanto, per la cartella n. 29720180004719534000 (notificata il
3/07/2018), per l'avviso di addebito n. 59720190000687045000
(notificato il 14/06/2019) e per la cartella n. 29720190005672157000
(notificata l'11/09/2019), la prescrizione quinquennale è stata interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 14/2/2023.
Orbene, dato che il d.p.r. 602/1973 non prevede alcun importo minimo dei crediti per cui è possibile il fermo amministrativo, e che tre dei quattro titoli su cui esso si fonda resistono all'eccezione di prescrizione del ricorrente, il preavviso rimane legittimo anche a considerare prescritto il credito portato dall'avviso di addebito n.
59720180000496113000.
Il ricorso è quindi infondato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta il ricorso e condanna a Parte_1
rifondere all' le spese di lite, Controparte_2
liquidate in € 1700 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%.
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Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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