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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/02/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor IG SA ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 14.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.1377 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
, nata il giorno 3.7.1945 in TORRE del GRECO e residente ivi, C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in NAPOLI alla via SANTA LUCIA CodiceFiscale_1
n.123, presso lo studio dell'avv. Annibale FRIZZATO che la rappresenta e difende giusta mandato telematicamente trasmesso con l'atto introduttivo di lite RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da invalidità civile.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente richiamati.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con istanza di accertamento tecnico preventivo depositata, a norma degli artt. 442 e 445 bis, 1° comma, C.P.C., in data 4.1.2023 la sig.ra , sulla Parte_1 scorta dell'esito negativo della fase “amministrativa”, si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo la verifica, appunto preventiva, dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento ed i benefici previsti dall'art. 3, comma 3°, Lex n.104/1992.
1 Costituitosi il contraddittorio con la formale posizione negativa assunta dall' CP_1 il Giudice dava ingresso a consulenza tecnica il cui responso veniva comunicato alle parti nei modi e termini di Legge.
In esito alla notifica del decreto all'uopo predisposto la sig.ra Pt_1 contestava le conclusioni peritali.
Con ricorso depositato in cancelleria il giorno 5 marzo 2024 l'interessata introduceva la domanda per il riconoscimento dei propri diritti connessi ai requisiti sanitari oggetto della preventiva verifica.
Si costituiva anche nel Giudizio di merito l che resisteva alla avversa CP_1 iniziativa giudiziale chiedendone il rigetto per asserita infondatezza.
La causa, stante la natura delle obiezioni veicolate con l'atto introduttivo, previa formalizzazione del provvedimento di “non omologa” delle risultanze peritali
“preventive” per mancato accordo sulle stesse e riunione del fascicolo dell'ATP alla controversia incardinata ex art. 445 bis, 6° comma, C.P.C., veniva mandata in decisione sulla base dei chiarimenti sollecitati al perito officiato durante la pregressa fase procedimentale.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 14.02.2025, il Giudice assegnava il contenzioso a sentenza.
= = = (2)
La domanda è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del giudicante.
Ed invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dalla Legge per la valida veicolazione della domanda avente ad oggetto prestazioni da invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità ex Legge n.222/984, nel caso di specie inerenti l'indennità di accompagnamento ed i benefici previsti per i portatori di disabilità riconducibile all'art. 3, 3° comma, Lex n.104/1992 . Si evince, infatti, dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali che:
◼ il c.d. “dissenso” dalle conclusioni peritali preventive è stato veicolato il giorno 6.2.2024 a fronte della comunicazione del decreto di “avviso” in data 9.1.2024;
◼ il ricorso giudiziale è stato depositato in cancelleria il giorno 5.3.2024 e, quindi, nei trenta giorni successivi al dissenso;
◼ l'iniziativa attorea contiene i motivi della contestazione.
Il ricorso, pertanto, risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C.
2 (3)
Ciò precisato, mette conto di rimarcare che nessuna norma di Legge, o principio generale di diritto, impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U. officiato nella fase
“preventiva” sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei. Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della “specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale. La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore. Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase
“preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196 Codice di rito che, notoriamente, consente “sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini consulenziali e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito. Ciò implica, necessariamente, che una prima verifica giudiziale circa la pregnanza dell'iter tecnico seguito nella relazione consulenziale è insita nel procedimento preventivo. L'esplicitazione del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del Giudice. Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia
“censurato” le conclusioni del C.T.U. E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare- sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente.
Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione
“necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione. Come avviene durante un normale Giudizio di cognizione piena. Come -ancora- sta a significare il rinvio alla procedura di cui all'art. 696 bis C.P.C. contenuto nel 1° comma dell'art. 445 bis Codice di rito, procedura che “consente” a ciascuna delle parti di richiedere al Giudice l'acquisizione agli atti del processo instaurato in esito alla “non conciliazione” preventiva della relazione consulenziale. Acquisizione evidentemente che implica una sua valutazione da parte del Giudice.
Del resto, la ratio dell'intervento legislativo del 2011 verrebbe alquanto svilita laddove si dovesse interpretare il relativo impianto normativo nel senso della
3 necessità codificata di procedere sempre ed in ogni caso a nuovo accertamento peritale nel Giudizio incardinato in esito al “dissenso” di una delle parti. Spetta, in definitiva, al Giudice vagliare la pregnanza dell'elaborato consulenziale e scrutinare, all'esito, la fondatezza dei rilievi di parte onde verificare se gli stessi siano meritevoli di approfondimenti e, nell'affermativa, decidere attraverso quali meccanismi processuali. Oppure, in una alternativa di pari dignità ermeneutica, se le obiezioni della parte ricorrente “post dissenso” risultino, alla luce delle indagini medico legali già espletate, di per sé concludenti. (4)
Nel caso di specie il dr. ha accertato, a carico della Controparte_2 sig.ra , una condizione clinico-menomativa così sintetizzata: Parte_1 ipertensione arteriosa in soggetto portatrice di P.M.; artrosi polidistrettuale;
diabete mellito in terapia mista;
insufficienza venosa cronica arti inferiori. Il perito annette(va) a dette patologie, dopo i rilievi intraconsulenziali ed in risposta agli stessi, una percentuale invalidante (100%) e una pregnanza medico-legale tali da non consentire la emersione dei presupposti concernenti il diritto alle prestazioni evocate e ai benefici previsti dall'art. 3 comma 3° Lex n.104/1992. Tale conclusione valorizza la lettura combinata del dato documentale e dell'esame obiettivo, eseguito l'11 settembre 2023 alla presenza del difensore della ricorrente e del seguente testuale tenore. Condizioni generali discrete. Presentasi con l'utilizzo di un doppio bastone canadese. Senza uso deambulazione a piccoli passi. Peso vestita 75 Kg. Alt. cm. 157 come da documento. Sat. 94%. Frequenza cardiaca 80. P.A. 138/64. Presenza di varici agli arti inferiori e di vitiligine alle mani. Apparato osteoarticolare: movimenti delle cerniere rachidee globalmente ridotti alla metà in relazione al loro angolo fisiologico. Analogamente per le grosse articolazioni. Torace: ipooespansibile, m.v. diminuito con rumori aggiunti in campo medio basale. Presenza di salienza all'emitorace sx. in corrispondenza della applicazione di pace maker. Cuore: toni puri, azione ritmica. Addome: dolenzia alla palpazione profonda. Organi ipocondriaci mal apprezzabili. Sistema nervoso e psiche: nulla di rilevanza medico-forense.> (5)
I rilievi attorei stigmatizzano la -asserita- errata valutazione del quadro clinico nelle sue ricadute complessivamente invalidanti e le lacune diagnostiche inerenti la broncopneumopatia cronica, il decadimento cognitivo e l'incontinenza sfinterica. Tuttavia, avendo il C.T.U. ratificato la situazione di invalidità totale che funge da primo elemento costitutivo della fattispecie legale evocata dall'istante, la questione ineludibilmente si sposta sul secondo requisito valutativo, costituito dal vulnus deambulatorio o, in alternativa, da una situazione psicofisica tale da necessitare di assistenza continuativa per il compimento degli atti quotidiani.
4 Se non che sul punto le obiezioni attoree restano del tutto generiche ed astratte, prive di un iter argomentativo idoneo a dare contezza della genesi medico legale dell'assunto patrocinato.
<Orbene, non possiamo non chiederci come un soggetto di più di 78 anni di età, affetto da artrosi polidistrettuale con marcati deficit funzionali, broncopneumopatia cronica, diabete mellito in trattamento misto, con scarso controllo metabolico e con complicanze micro e macroangiopatiche, cardiopatia ipertensiva in dislipidemica portatrice di P.M., vasculopatia cerebrale cronica con incipiente decadimento cognitivo e marcato deficit dell'attenzione e della memoria, insufficienza venosa cronica agli arti inferiori ed incontinenza urinaria stabilizzata, possa essere considerato autonomo, sia pur parzialmente, agli atti quotidiani della vita! Possiamo ritenere che un siffatto soggetto sia in grado di “assicurarsi autonomamente e sufficientemente, quel minimo di funzioni vegetative e di relazioni indispensabili per garantire gli atti quotidiani, non lavorativi, della vita”? Lo stato clinico dell'istante è davvero tale da consentirgli una indispensabile, sia pur minima, vita di relazione quale, ad esempio, quella che si esplica nel complesso di attività relazionali relative alla possibilità di recarsi ad acquistare gli alimenti, di preparare gli stessi e così via? Ed ancora più banalmente: può un soggetto costretto all'utilizzo di duplice bastone, salire e scendere anche pochi gradini di una scala, o mantenersi in equilibrio ed aprire o chiudere la serratura della porta di casa? Noi riteniamo fermamente che così non sia …> (Cfr. atto introduttivo della fase post-dissenso.)
E', quindi, evidente che l'iniziativa attorea resta incentrata esclusivamente su una diversa lettura delle -sole- risultanze documentali, peraltro priva di qualsiasi aggancio tecnicamente pregnante.
Insomma, le gravemente generiche critiche attoree privilegiano il solo dato cartolare attraverso una lettura dello stesso scollegata dell'esame obiettivo, a sua volta oggetto di rilievi che indugiano sulla asserita superficialità dell'operato del dr.
piuttosto che denunciarne errori o omissioni interferenti con il Controparte_2 quadro clinico fotografato nell'elaborato finale.
Già da tale prospettiva l'iniziativa “post-dissenso” della sig.ra Pt_1 palesa gravissimi limiti di tenuta medico legale, scontrandosi senza rimedio con un esame obiettivo che orienta l'interprete nella direzione opposta a quella indicata dall'istante. E ciò -si badi- non solo per quel che concerne la non concludenza del vulnus deambulatorio, esplicitamente esclusa dal dr. , ma anche in Persona_1 riferimento all'evocato (principio di) decadimento cognitivo che, per come puntualmente segnalato dal perito con i chiarimenti richiestigli dall'Istruttore, non ha impedito una raccolta del dato anamnestico priva di criticità processualmente apprezzabili. (5)
In ogni caso, evadendo le sollecitazioni del G.U.L. il perito ha segnalato alcuni aspetti di chiara pregnanza tecnico-argomentativa. Muovendo tacitamente dalla
5 premessa della inesattezza genetica dell'atto di impulso istruttorio, posto che l'esame del referto rx del 17 ottobre 2023 era stato già riportato nelle precisazioni intraconsulenziali di cui si è detto. Quelle che lo avevano indotto a concludere per la invalidità totale del paziente, esclusa nelle bozze inoltrate alle parti. Queste le delucidazioni ulteriori del dr. rimaste impermeabili a Persona_1 qualsiasi replica attorea. Circa la vasculopatia cerebrale cronica, trattasi di una realtà biologica senile che non si identifica sempre con la perdita di gravi capacità mnesiche come si vuol lasciare spesso credere e, nella fattispecie ricorrente la compliance con la ricorrente è stata sufficiente per una valida raccolta anamnestica. Forse il dato anatomopatologico del processo degenerativo artrosico può avere una valenza valutativa diversa ma che giammai lascia approdare ad un riconoscimento della indennità di accompagnamento così come ad un riconoscimento dello stato di handicap grave.> (6)
Da una prospettiva più squisitamente giuridico-ermeneutica deve rammentarsi che, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il positivo apprezzamento dell'indennità di accompagnamento richiede, oltre al requisito della invalidità totale, anche quello, su base alternativa, della impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e della incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita sub specie della impossibilità. Requisito a più riprese rimarcato dai Giudici di legittimità. (Cfr., ex multis: Cass. sez. lav. 20 maggio-28 luglio 2015, n.15882; Cass. sez. lav. 29 gennaio-19 marzo 2015, n.5555.) La Corte Regolatrice ha, infatti, tratteggiato i seguenti principi di diritto. <si cos escluso che la semplice difficolt di deambulazione o compimento atti della vita quotidiana con possano integrare gli estremi per il riconoscimento dell accompagnamento sez. lav. ord. n.26092 ovvero tale prestazione possa essere concessa nei casi in cui necessit assistenza sia determinata da patologie particolari e finalizzata al alcuni specifici possibilit svolgere una relazione sociale entrare a far parte valutazione giudiziale ordine alla verifica dei presupposti l diritti trattasi . ultimo questa corte ha avuto modo precisare condizioni previste dalla l. n.18 del consistono alternativamente nell deambulare senza permanente un accompagnatore oppure compiere quotidiani continua ai fini dette situazioni non rilevano episodici contesti ma richiesta loro inerenza costante soggetto rapporto ad soltanto delle possibili esplicazioni vivere quotidiano esempio portarsi fuori propria abitazione> 6 particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici atti della vita quotidiana (fattispecie relativa a pazienti affetti da malattie oncologiche richiedenti l'indennità per i soli periodi dei cicli di chemioterapia.>> Così parte motiva di Cass. sez. Lav. 16 febbraio-8 maggio 2012, n.6936.
Trattasi di concetti ripresi anche più recentemente. Secondo Cass. ordinanza n.8557/2018, che a sua volta richiama Cass. n.6091/2014 e Cass. n.26092/2010, l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di assistenza continua sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o del difficoltoso compimento di atti della vita quotidiana. Detta impossibilità, avuto anche riguardo alla peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di evitare fin dove possibile i ricoveri in istituti di assistenza attraverso il sostegno alla famiglia di riferimento e l'agevolazione alla permanenza in essa del soggetto bisognevole di continui controlli, deve essere attuale e non meramente ipotetica. Ragione per la quale ai fini della valutazione dei requisiti di cui all'art 1 Lex n. 18/1990, non rilevano episodici contesti, dovendo al contrario essere verificata la loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana. Nel medesimo solco, si cfr. altresì, ancora più recentemente, Cass. ordinanza n.4994/2021.
Nel caso di specie -devesi ribadire- difettano in radice entrambi i presupposti qualitativi per l'indennità di accompagnamento, laddove, per come verificato ex professo, nessuna obiezione a sponda tecnico medico legale supporta, in tesi antagonista rispetto alle puntuali conclusioni licenziate dal dr. , la Persona_1 prospettazione attorea.
E lo stesso è a dirsi per il requisito sanitario concernente i benefici previsti dall'art. 3, comma 3°, Lex n.104/1992, atteso che, a ben vedere, sul punto specifico l'iniziativa giudiziale attorea difetta di qualsiasi obiezione “mirata”. (7)
In definitiva, non residuano margini ulteriori per dubitare processualmente del fatto che il complesso invalidante di cui è portatrice la sig.ra non è tale da Pt_1 integrare gli estremi per il riconoscimento delle prestazioni evocate.
Le spese di lite restano irripetibili a norma di Legge.
Le spese consulenziali inerenti la fase “preventiva” e quella “post-dissenso”, liquidate come da separati provvedimento, restano a carico dell'ente previdenziale.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor IG SA e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea funzionale al riconoscimento delle prestazioni inerenti l'indennità di accompagnamento e i benefici previsti dalla Legge n.104/1992, art. 3, comma 3°, siccome veicolata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442 e 445 bis, commi 6° e 1°, C.P.C.;
2. dichiara irripetibili a norma di Legge le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico del resistente le spese consulenziali CP_1 liquidate come da separati provvedimenti.
TORRE ANNUNZIATA, 17/02/2025.
Il Giudice
Dott. IG SA
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor IG SA ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 14.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.1377 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
, nata il giorno 3.7.1945 in TORRE del GRECO e residente ivi, C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in NAPOLI alla via SANTA LUCIA CodiceFiscale_1
n.123, presso lo studio dell'avv. Annibale FRIZZATO che la rappresenta e difende giusta mandato telematicamente trasmesso con l'atto introduttivo di lite RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da invalidità civile.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente richiamati.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con istanza di accertamento tecnico preventivo depositata, a norma degli artt. 442 e 445 bis, 1° comma, C.P.C., in data 4.1.2023 la sig.ra , sulla Parte_1 scorta dell'esito negativo della fase “amministrativa”, si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo la verifica, appunto preventiva, dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento ed i benefici previsti dall'art. 3, comma 3°, Lex n.104/1992.
1 Costituitosi il contraddittorio con la formale posizione negativa assunta dall' CP_1 il Giudice dava ingresso a consulenza tecnica il cui responso veniva comunicato alle parti nei modi e termini di Legge.
In esito alla notifica del decreto all'uopo predisposto la sig.ra Pt_1 contestava le conclusioni peritali.
Con ricorso depositato in cancelleria il giorno 5 marzo 2024 l'interessata introduceva la domanda per il riconoscimento dei propri diritti connessi ai requisiti sanitari oggetto della preventiva verifica.
Si costituiva anche nel Giudizio di merito l che resisteva alla avversa CP_1 iniziativa giudiziale chiedendone il rigetto per asserita infondatezza.
La causa, stante la natura delle obiezioni veicolate con l'atto introduttivo, previa formalizzazione del provvedimento di “non omologa” delle risultanze peritali
“preventive” per mancato accordo sulle stesse e riunione del fascicolo dell'ATP alla controversia incardinata ex art. 445 bis, 6° comma, C.P.C., veniva mandata in decisione sulla base dei chiarimenti sollecitati al perito officiato durante la pregressa fase procedimentale.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 14.02.2025, il Giudice assegnava il contenzioso a sentenza.
= = = (2)
La domanda è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del giudicante.
Ed invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dalla Legge per la valida veicolazione della domanda avente ad oggetto prestazioni da invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità ex Legge n.222/984, nel caso di specie inerenti l'indennità di accompagnamento ed i benefici previsti per i portatori di disabilità riconducibile all'art. 3, 3° comma, Lex n.104/1992 . Si evince, infatti, dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali che:
◼ il c.d. “dissenso” dalle conclusioni peritali preventive è stato veicolato il giorno 6.2.2024 a fronte della comunicazione del decreto di “avviso” in data 9.1.2024;
◼ il ricorso giudiziale è stato depositato in cancelleria il giorno 5.3.2024 e, quindi, nei trenta giorni successivi al dissenso;
◼ l'iniziativa attorea contiene i motivi della contestazione.
Il ricorso, pertanto, risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C.
2 (3)
Ciò precisato, mette conto di rimarcare che nessuna norma di Legge, o principio generale di diritto, impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U. officiato nella fase
“preventiva” sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei. Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della “specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale. La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore. Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase
“preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196 Codice di rito che, notoriamente, consente “sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini consulenziali e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito. Ciò implica, necessariamente, che una prima verifica giudiziale circa la pregnanza dell'iter tecnico seguito nella relazione consulenziale è insita nel procedimento preventivo. L'esplicitazione del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del Giudice. Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia
“censurato” le conclusioni del C.T.U. E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare- sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente.
Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione
“necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione. Come avviene durante un normale Giudizio di cognizione piena. Come -ancora- sta a significare il rinvio alla procedura di cui all'art. 696 bis C.P.C. contenuto nel 1° comma dell'art. 445 bis Codice di rito, procedura che “consente” a ciascuna delle parti di richiedere al Giudice l'acquisizione agli atti del processo instaurato in esito alla “non conciliazione” preventiva della relazione consulenziale. Acquisizione evidentemente che implica una sua valutazione da parte del Giudice.
Del resto, la ratio dell'intervento legislativo del 2011 verrebbe alquanto svilita laddove si dovesse interpretare il relativo impianto normativo nel senso della
3 necessità codificata di procedere sempre ed in ogni caso a nuovo accertamento peritale nel Giudizio incardinato in esito al “dissenso” di una delle parti. Spetta, in definitiva, al Giudice vagliare la pregnanza dell'elaborato consulenziale e scrutinare, all'esito, la fondatezza dei rilievi di parte onde verificare se gli stessi siano meritevoli di approfondimenti e, nell'affermativa, decidere attraverso quali meccanismi processuali. Oppure, in una alternativa di pari dignità ermeneutica, se le obiezioni della parte ricorrente “post dissenso” risultino, alla luce delle indagini medico legali già espletate, di per sé concludenti. (4)
Nel caso di specie il dr. ha accertato, a carico della Controparte_2 sig.ra , una condizione clinico-menomativa così sintetizzata: Parte_1 ipertensione arteriosa in soggetto portatrice di P.M.; artrosi polidistrettuale;
diabete mellito in terapia mista;
insufficienza venosa cronica arti inferiori. Il perito annette(va) a dette patologie, dopo i rilievi intraconsulenziali ed in risposta agli stessi, una percentuale invalidante (100%) e una pregnanza medico-legale tali da non consentire la emersione dei presupposti concernenti il diritto alle prestazioni evocate e ai benefici previsti dall'art. 3 comma 3° Lex n.104/1992. Tale conclusione valorizza la lettura combinata del dato documentale e dell'esame obiettivo, eseguito l'11 settembre 2023 alla presenza del difensore della ricorrente e del seguente testuale tenore. Condizioni generali discrete. Presentasi con l'utilizzo di un doppio bastone canadese. Senza uso deambulazione a piccoli passi. Peso vestita 75 Kg. Alt. cm. 157 come da documento. Sat. 94%. Frequenza cardiaca 80. P.A. 138/64. Presenza di varici agli arti inferiori e di vitiligine alle mani. Apparato osteoarticolare: movimenti delle cerniere rachidee globalmente ridotti alla metà in relazione al loro angolo fisiologico. Analogamente per le grosse articolazioni. Torace: ipooespansibile, m.v. diminuito con rumori aggiunti in campo medio basale. Presenza di salienza all'emitorace sx. in corrispondenza della applicazione di pace maker. Cuore: toni puri, azione ritmica. Addome: dolenzia alla palpazione profonda. Organi ipocondriaci mal apprezzabili. Sistema nervoso e psiche: nulla di rilevanza medico-forense.> (5)
I rilievi attorei stigmatizzano la -asserita- errata valutazione del quadro clinico nelle sue ricadute complessivamente invalidanti e le lacune diagnostiche inerenti la broncopneumopatia cronica, il decadimento cognitivo e l'incontinenza sfinterica. Tuttavia, avendo il C.T.U. ratificato la situazione di invalidità totale che funge da primo elemento costitutivo della fattispecie legale evocata dall'istante, la questione ineludibilmente si sposta sul secondo requisito valutativo, costituito dal vulnus deambulatorio o, in alternativa, da una situazione psicofisica tale da necessitare di assistenza continuativa per il compimento degli atti quotidiani.
4 Se non che sul punto le obiezioni attoree restano del tutto generiche ed astratte, prive di un iter argomentativo idoneo a dare contezza della genesi medico legale dell'assunto patrocinato.
<Orbene, non possiamo non chiederci come un soggetto di più di 78 anni di età, affetto da artrosi polidistrettuale con marcati deficit funzionali, broncopneumopatia cronica, diabete mellito in trattamento misto, con scarso controllo metabolico e con complicanze micro e macroangiopatiche, cardiopatia ipertensiva in dislipidemica portatrice di P.M., vasculopatia cerebrale cronica con incipiente decadimento cognitivo e marcato deficit dell'attenzione e della memoria, insufficienza venosa cronica agli arti inferiori ed incontinenza urinaria stabilizzata, possa essere considerato autonomo, sia pur parzialmente, agli atti quotidiani della vita! Possiamo ritenere che un siffatto soggetto sia in grado di “assicurarsi autonomamente e sufficientemente, quel minimo di funzioni vegetative e di relazioni indispensabili per garantire gli atti quotidiani, non lavorativi, della vita”? Lo stato clinico dell'istante è davvero tale da consentirgli una indispensabile, sia pur minima, vita di relazione quale, ad esempio, quella che si esplica nel complesso di attività relazionali relative alla possibilità di recarsi ad acquistare gli alimenti, di preparare gli stessi e così via? Ed ancora più banalmente: può un soggetto costretto all'utilizzo di duplice bastone, salire e scendere anche pochi gradini di una scala, o mantenersi in equilibrio ed aprire o chiudere la serratura della porta di casa? Noi riteniamo fermamente che così non sia …> (Cfr. atto introduttivo della fase post-dissenso.)
E', quindi, evidente che l'iniziativa attorea resta incentrata esclusivamente su una diversa lettura delle -sole- risultanze documentali, peraltro priva di qualsiasi aggancio tecnicamente pregnante.
Insomma, le gravemente generiche critiche attoree privilegiano il solo dato cartolare attraverso una lettura dello stesso scollegata dell'esame obiettivo, a sua volta oggetto di rilievi che indugiano sulla asserita superficialità dell'operato del dr.
piuttosto che denunciarne errori o omissioni interferenti con il Controparte_2 quadro clinico fotografato nell'elaborato finale.
Già da tale prospettiva l'iniziativa “post-dissenso” della sig.ra Pt_1 palesa gravissimi limiti di tenuta medico legale, scontrandosi senza rimedio con un esame obiettivo che orienta l'interprete nella direzione opposta a quella indicata dall'istante. E ciò -si badi- non solo per quel che concerne la non concludenza del vulnus deambulatorio, esplicitamente esclusa dal dr. , ma anche in Persona_1 riferimento all'evocato (principio di) decadimento cognitivo che, per come puntualmente segnalato dal perito con i chiarimenti richiestigli dall'Istruttore, non ha impedito una raccolta del dato anamnestico priva di criticità processualmente apprezzabili. (5)
In ogni caso, evadendo le sollecitazioni del G.U.L. il perito ha segnalato alcuni aspetti di chiara pregnanza tecnico-argomentativa. Muovendo tacitamente dalla
5 premessa della inesattezza genetica dell'atto di impulso istruttorio, posto che l'esame del referto rx del 17 ottobre 2023 era stato già riportato nelle precisazioni intraconsulenziali di cui si è detto. Quelle che lo avevano indotto a concludere per la invalidità totale del paziente, esclusa nelle bozze inoltrate alle parti. Queste le delucidazioni ulteriori del dr. rimaste impermeabili a Persona_1 qualsiasi replica attorea. Circa la vasculopatia cerebrale cronica, trattasi di una realtà biologica senile che non si identifica sempre con la perdita di gravi capacità mnesiche come si vuol lasciare spesso credere e, nella fattispecie ricorrente la compliance con la ricorrente è stata sufficiente per una valida raccolta anamnestica. Forse il dato anatomopatologico del processo degenerativo artrosico può avere una valenza valutativa diversa ma che giammai lascia approdare ad un riconoscimento della indennità di accompagnamento così come ad un riconoscimento dello stato di handicap grave.> (6)
Da una prospettiva più squisitamente giuridico-ermeneutica deve rammentarsi che, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il positivo apprezzamento dell'indennità di accompagnamento richiede, oltre al requisito della invalidità totale, anche quello, su base alternativa, della impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e della incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita sub specie della impossibilità. Requisito a più riprese rimarcato dai Giudici di legittimità. (Cfr., ex multis: Cass. sez. lav. 20 maggio-28 luglio 2015, n.15882; Cass. sez. lav. 29 gennaio-19 marzo 2015, n.5555.) La Corte Regolatrice ha, infatti, tratteggiato i seguenti principi di diritto. <si cos escluso che la semplice difficolt di deambulazione o compimento atti della vita quotidiana con possano integrare gli estremi per il riconoscimento dell accompagnamento sez. lav. ord. n.26092 ovvero tale prestazione possa essere concessa nei casi in cui necessit assistenza sia determinata da patologie particolari e finalizzata al alcuni specifici possibilit svolgere una relazione sociale entrare a far parte valutazione giudiziale ordine alla verifica dei presupposti l diritti trattasi . ultimo questa corte ha avuto modo precisare condizioni previste dalla l. n.18 del consistono alternativamente nell deambulare senza permanente un accompagnatore oppure compiere quotidiani continua ai fini dette situazioni non rilevano episodici contesti ma richiesta loro inerenza costante soggetto rapporto ad soltanto delle possibili esplicazioni vivere quotidiano esempio portarsi fuori propria abitazione> 6 particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici atti della vita quotidiana (fattispecie relativa a pazienti affetti da malattie oncologiche richiedenti l'indennità per i soli periodi dei cicli di chemioterapia.>> Così parte motiva di Cass. sez. Lav. 16 febbraio-8 maggio 2012, n.6936.
Trattasi di concetti ripresi anche più recentemente. Secondo Cass. ordinanza n.8557/2018, che a sua volta richiama Cass. n.6091/2014 e Cass. n.26092/2010, l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di assistenza continua sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o del difficoltoso compimento di atti della vita quotidiana. Detta impossibilità, avuto anche riguardo alla peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di evitare fin dove possibile i ricoveri in istituti di assistenza attraverso il sostegno alla famiglia di riferimento e l'agevolazione alla permanenza in essa del soggetto bisognevole di continui controlli, deve essere attuale e non meramente ipotetica. Ragione per la quale ai fini della valutazione dei requisiti di cui all'art 1 Lex n. 18/1990, non rilevano episodici contesti, dovendo al contrario essere verificata la loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana. Nel medesimo solco, si cfr. altresì, ancora più recentemente, Cass. ordinanza n.4994/2021.
Nel caso di specie -devesi ribadire- difettano in radice entrambi i presupposti qualitativi per l'indennità di accompagnamento, laddove, per come verificato ex professo, nessuna obiezione a sponda tecnico medico legale supporta, in tesi antagonista rispetto alle puntuali conclusioni licenziate dal dr. , la Persona_1 prospettazione attorea.
E lo stesso è a dirsi per il requisito sanitario concernente i benefici previsti dall'art. 3, comma 3°, Lex n.104/1992, atteso che, a ben vedere, sul punto specifico l'iniziativa giudiziale attorea difetta di qualsiasi obiezione “mirata”. (7)
In definitiva, non residuano margini ulteriori per dubitare processualmente del fatto che il complesso invalidante di cui è portatrice la sig.ra non è tale da Pt_1 integrare gli estremi per il riconoscimento delle prestazioni evocate.
Le spese di lite restano irripetibili a norma di Legge.
Le spese consulenziali inerenti la fase “preventiva” e quella “post-dissenso”, liquidate come da separati provvedimento, restano a carico dell'ente previdenziale.
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P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor IG SA e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea funzionale al riconoscimento delle prestazioni inerenti l'indennità di accompagnamento e i benefici previsti dalla Legge n.104/1992, art. 3, comma 3°, siccome veicolata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442 e 445 bis, commi 6° e 1°, C.P.C.;
2. dichiara irripetibili a norma di Legge le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico del resistente le spese consulenziali CP_1 liquidate come da separati provvedimenti.
TORRE ANNUNZIATA, 17/02/2025.
Il Giudice
Dott. IG SA
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