CASS
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/01/2025, n. 3030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3030 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NG NT nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 18 luglio 2024 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per il prosieguo;
RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da NT NG prendendo atto della rinuncia dichiarata dal difensore presente in udienza. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3030 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 03/12/2024 Il Consiglier estensore Il Presidente 2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'indagato, si compone di un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale si deduce la nullità dell'ordinanza perché fondata su una dichiarazione di rinuncia proposta dal difensore non munito di procura speciale. 3. Il ricorso è fondato: il difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato o dell'imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244; Sez. 1, n. 2952 del 23/10/2013, dep. 2014, Tripodi, Rv. 258268). 4. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata, senza rinvio e gli atti trasmessi al Trilbunale di Catania per l'ulteriore corso. 5. La cancelleria curerà gli adempimenti previsti dal comma 1-ter dell'art. 94, disp. att. del codice di procedura penale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per l'ulteriore corso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 3 dicembre 2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per il prosieguo;
RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da NT NG prendendo atto della rinuncia dichiarata dal difensore presente in udienza. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3030 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 03/12/2024 Il Consiglier estensore Il Presidente 2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'indagato, si compone di un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale si deduce la nullità dell'ordinanza perché fondata su una dichiarazione di rinuncia proposta dal difensore non munito di procura speciale. 3. Il ricorso è fondato: il difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato o dell'imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244; Sez. 1, n. 2952 del 23/10/2013, dep. 2014, Tripodi, Rv. 258268). 4. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata, senza rinvio e gli atti trasmessi al Trilbunale di Catania per l'ulteriore corso. 5. La cancelleria curerà gli adempimenti previsti dal comma 1-ter dell'art. 94, disp. att. del codice di procedura penale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per l'ulteriore corso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 3 dicembre 2024