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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/10/2025, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 1804 /2025 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Magistrati: dott.ssa Giusi Ianni Presidente rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1804 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Iolanda Giordanelli in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Cosenza
c/so Luigi Fera n. 72
- RICORRENTE -
E
(c.f. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
- RESISTENTE CONTUMACE -
NONCHE'
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO –
OGGETTO: riconoscimento quota del TFR in favore del coniuge divorziato.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e richiamate all'udienza del 20.10.2025): “RICORRE all'Ecc.mo Tribunale adito, affinché, 2
previo accertamento della quota di TFS del fu sig. a lei Persona_1 dovuta, condanni la SI.ra quale erede del SI. Controparte_1 [...]
ai sensi e per gli effetti dell'art. 12bis della legge n.898/1970, al Per_1 versamento, in favore della SI.ra , dell'importo di € 9.901,65 pari Parte_1 alla metà della quota del 40% dell'indennità di TFS percepita dal de cuius e relativa agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio o di maggiore o minore somma che risulterà di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla data di messa in mora al soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari di lite, da distrarsi”.
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso depositato in data 18.4.2025 premesso di essere Parte_1 titolare di assegno divorzile a carico dell'ex coniuge in forza Persona_1 di sentenza n. 1668/2007 di questo Tribunale e premesso, altresì, di non aver contratto nuove nozze, chiedeva riconoscersi in proprio favore una quota del TFS percepito dall'ex coniuge nella misura di legge. L'azione era proposta nei confronti di sposata con il al momento del decesso di Controparte_1 Per_1 quest'ultimo e nominata sua erede universale in forza di testamento versato in atti.
La ricorrente deduceva, comunque, di aver ottenuto quanto dovuto dai figli (eredi legittimari) limitando la domanda, rivolta come detto nei confronti della sola Isar, alla metà della quota a lei spettante per legge.
Non si costituiva in giudizio, malgrado la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza, . La Controparte_1 causa era, quindi, rimessa in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe, rinunciando la parte costituita ai termini per il deposito di scritti conclusivi.
RITENUUTO IN DIRITTO
1. Ai sensi dell'art. 12 bis della l. 898/1970 “il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”. 3
L'ex coniuge ha diritto, quindi, alla quota del TFR (o TFS) nella misura del 40% - che va calcolata sull'indennità riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio – se:
• non è passato a nuove nozze
• è stato riconosciuto avente diritto all'assegno divorzile periodico.
1.1 Tali presupposti possono dirsi comprovati nel caso di specie, in quanto la ricorrente ha documentato (cfr. all. 6) di essere di stato civile libero a seguito del divorzio da e documentalmente riscontrato è il suo diritto alla Persona_1 percezione di assegno divorzile periodico (in forza di sentenza di questo Tribunale passato in giudicato). Sempre dalla documentazione allegata si evince, altresì, che al era riconosciuto (ed erogato dall' in forma rateizzata) un TFS Per_1 CP_2 pari a euro 60.086,72 netti, in relazione a rapporto di lavoro iniziato il 3.8.1983 e cessato il 31.7.2015.
1.2 Venendo, quindi, alla quantificazione della quota del TFS spettante alla ricorrente, deve osservarsi che essa è stabilita dalla legge, senza che il Tribunale possa in alcun modo tenere in considerazione fatti diversi e ulteriori.
Per calcolare, quindi, la quota da versare all'ex coniuge, quindi, occorre fare le seguenti operazioni:
1. dividere il TFS totale per il numero di anni lavorativi;
2. moltiplicare il risultato ottenuto per il numero di anni in cui il rapporto di lavoro
è coinciso con il matrimonio, inclusi gli anni della convivenza prematrimoniale e della separazione legale, fino alla sentenza del divorzio;
3. calcolare sul valore così ottenuto il 40%.
Considerandosi, pertanto:
- Che il ha lavorato per l' tra il 1983 e il 2015 (e, quindi, Per_1 CP_3 per 32 anni);
- Che il matrimonio tra le parti era celebrato il 15.3.1969 e cessava in forza di sentenza n. 1668/2007, che pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio medesimo, depositata il 29.10.2007 e che passava in giudicato il 22.3.2008, come da attestazione di cancelleria in atti;
- Che gli anni di lavoro coincisi con il matrimonio erano quelli compresi tra il 1983 e il 2007, per un totale di 24; 4
la quota del TFS spettante alla può fissarsi nella misura di euro 18.026,02 Pt_1
(euro 60.086,72 diviso per 32 e moltiplicato per 24, quale base di calcolo del 40% spettante all'avente diritto). CP_ Avendo, pertanto, la ricorrente richiesto nei confronti della – che pure pare essere unica erede del in forza dei testamenti versati in atti, pubblicati in Per_1 data 20.12.2023 e di cui non si è documentata impugnazione – la metà della predetta quota, la domanda va accolta nella misura di euro 9.013,01. E' solo il caso di osservare che l'obbligo dell'ex coniuge, previsto dall'art. 12-bis della legge sul divorzio, di corrispondere all'altro ex coniuge la quota, spettantegli per legge, del trattamento di fine rapporto percepita all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ha natura patrimoniale, con la conseguenza che, in caso di decesso del coniuge tenuto alla prestazione, esso, se rimasto inadempiuto, rientra nell'asse ereditario, gravando sugli eredi del "de cuius" (Cass. 4867/2006). Irrilevanti CP_ appaiono, pertanto, a fini di decisione le motivazioni con cui la ha comunicato la non adesione alla procedura di negoziazione assistita svoltasi ante causam (cfr. nota dell'11.4.2024 versata in atti).
Sulla somma indicata decorreranno gli interessi dalla data di messa in mora fino al soddisfo.
2. La natura del giudizio e gli interessi ad esso sottesi legittimano l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, sentito il giudice relatore, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. Accertato il diritto di di percepire la quota del 40% del TFS Parte_1 percepito dall'ex coniuge e per l'effetto condanna Persona_1 [...]
quale erede di , a corrispondere alla CP_1 Persona_1 ricorrente la somma di euro 9.013,01, oltre interessi legali dalla data di messa in mora al soddisfo;
2. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 22.10.2025
Il Presidente est. dott.ssa Giusi Ianni