Art. 2.
Ai fini del godimento delle prestazioni dell'Opera di previdenza, sono equiparati, ai figli legittimi, i legittimati, gli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e gli esposti regolarmente affidati, purche' la legittimazione, l'adozione, l'affiliazione, il riconoscimento, la dichiarazione giudiziale o l'affidamento siano di data anteriore alla cessazione dal servizio.
Ai fini del godimento delle prestazioni dell'Opera di previdenza, sono equiparati, ai figli legittimi, i legittimati, gli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e gli esposti regolarmente affidati, purche' la legittimazione, l'adozione, l'affiliazione, il riconoscimento, la dichiarazione giudiziale o l'affidamento siano di data anteriore alla cessazione dal servizio.