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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/12/2025, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 127/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- IC DE GI Presidente
- MI OZ Consigliere relatore
- Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 127/2023, promossa
DA
, con sede in Firenze, via Jacopo da Diacceto 48, Parte_1
C.F. , in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. David P.IVA_1
Straulino del Foro di Roma (cod. fisc. ), giusta procura generale C.F._1 alle liti del 26.2.2020 (a rogito notaio di Firenze rep. 88750/16619), Persona_1 ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Sandro Barcali, con studio sito in Firenze, via
Pellicceria 8 (indirizzo PEC ).Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. , rappresentato e difeso nel Controparte_1 C.F._2 presente giudizio dall'Avv. Andrea Ruocco, domiciliatario con studio in Foggia alla Via
Lustro n. 29 (pec: , in virtù di procura alle Email_2 liti allegata alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Ordinanza n. rep. 138/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata il 22/12/2022.
1 CONCLUSIONI
Per la parte appellante: ““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze: - in via pregiudiziale, dichiarare l'inesistenza della procura alle liti prodotta dalla difesa del sig.
all'atto del deposito del ricorso e, per l'effetto, riformare l'ordinanza del Tri- CP_1 bunale di Firenze rep. n. 138/2023, resa a definizione del giudizio r.g.a.c.c.
8298/2022, con consequenziale declaratoria di inammissibilità della domanda;
- ancora in via pregiudiziale, ritenere rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di pregiudizialità costituzionale dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 374/1999 per violazione degli artt. 76 e 77 cost. sospendendo il presente giudizio e rimettendo il vaglio di costi- tuzionalità alla Corte costituzionale;
- in via principale: accogliere integralmente il pre- sente appello e, per l'effetto, riformare l'ordinanza del Tribunale di Firenze rep. n.
138/2023 del 22 dicembre 2022, comunicata il 27 dicembre 2022 a definizione del giu- dizio r.g.a.c. 8298/2022, rigettando le domande dell'odierno Appellato;
- in via di estremo subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dei primi sei motivi di appello, di- chiarare la nullità dell'Ordinanza laddove ha dichiarato infondata l'eccezione di prescri- zione, mai proposta dalla tutto con condanna del sig. : - alla rifusio- CP_2 CP_1 ne di onorari, competenze e spese di lite del doppio grado di giudizio;
nonché alla - re- stituzione della somma di Euro 4.233,04 ed altri oneri di legge oltre interessi legali de- correnti dal giorno 28.12.2022, data dell'avvenuto pagamento da parte da Parte_1 in favore del procuratore antistatario. Salvis iuribus”.
Per la parte appellata: “Voglia la Corte adita, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere. a) Rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento. b) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore an- ticipatario”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
1. ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Firenze, Parte_1 meglio individuata in epigrafe, emessa all'esito del procedimento sommario di cogni- zione proposto da . Controparte_1
Con tale ordinanza il giudice di primo grado, respinta l'eccezione di prescrizione decennale dell'azione di ripetizione di indebito, ha accertato e dichiarato la nullità del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving concluso dalle parti nell'anno 2009 e meglio individuato in atti, e ha accertato il diritto di parte ricorrente di
2 rimborsare il capitale con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente.
Ricostruita la vicenda nei termini proposti dal ricorrente, ovvero nel senso che in data 31/08/2009, in occasione dell'acquisto di un elettrodomestico presso un negozio della grande distribuzione e grazie alla promozione di un addetto dello stesso negozio, il ND aveva concluso con un contratto per la concessione Parte_1 di una linea di credito utilizzabile mediante carta revolging usata per la prima volta proprio per l'acquisto dell'elettrodomestico de quo, e richiamandosi all'orientamento adottato dai collegi territoriali dell'Arbitro Bancario e Finanziario, nonché dallo stesso ufficio giudiziario in precedenti decisioni, il Tribunale di Firenze ha ritenuto:
(a) che la disciplina di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 374/1999 riserva ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC “l'esercizio professionale nei confronti del pub- blico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n) del- lo stesso decreto”;
(b) che tale disciplina può essere derogata solo nell'ipotesi di promozione e con- clusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con inter- mediari finanziari (c.d. credito finalizzato), nel cui ambito non è ricompresa l'attività di promozione e conclusione di finanziamenti utilizzabili mediante carta di credito c.d. re- volving, né queste ultime rientrano tra le carte di pagamento, altra ipotesi eccettuata dalla disciplina di riferimento;
(c) che, nel caso di specie, “l'attività del negoziante non si [era] limitata alla di- stribuzione di una carta di pagamento, ma [aveva] raccolto una proposta contrattuale relativa alla apertura di una linea di credito, utilizzabile anche mediante carta di credi- to, di tipo revolving”;
(d) che la disciplina del d.lgs. 374/1999 ha rilevanza pubblicistica, sicché il con- tratto concluso in violazione della stessa è nullo ex art.1418 c.c.;
(e) che, per effetto della dichiarata nullità contrattuale, le somme ricevute in prestito a titolo di finanziamento c.d. revolving devono essere restituite non al tasso di interesse pattuito, dichiarato nullo, ma al tasso legale di interesse ex art. 1284 co. 3
c.c., quale corrispettivo minimo per aver goduto delle somme ricevute;
(f) che l'eccezione di prescrizione svolta da parte resistente è infondata, tenuto conto che il ricorrente aveva introdotto soltanto una domanda di accertamento della nullità contrattuale, che è imprescrittibile.
3 2. ha proposto tempestivo appello, censurando Parte_1
l'ordinanza de qua
per questi motivi
:
i) Con il primo motivo, rubricato “erroneità dell'Ordinanza per carenza di moti- vazione, anche in relazione al rigetto delle tesi della , l'appellante sostiene che il Pt_1 giudice di prime cure ha omesso di indicare il percorso logico-argomentativo posto a fondamento della sua decisione.
ii) Con il secondo motivo, rubricato “erroneità dell'Ordinanza nella parte in cui dichiara la nullità della Linea di Credito per violazione degli artt. 3 d.lgs. 374/99 e dell'art. 2, D.M. 485/2001, in relazione alla presunta violazione della riserva di attivi- tà”, l'appellante sostiene che la normativa prevista dall'art.2 D.M. 485/2001 non possa trovare applicazione, poiché disciplina esclusivamente i rapporti tra intermediario fi- nanziario e agente, mentre la normativa che regola il rapporto banca/agente è quella secondaria emanata dalla Banca d'Italia.
Inoltre, continua l'appellante, l'attività prestata da per il tramite Parte_1 dell'impresa convenzionata non integra una violazione del D.lgs 374/1999, in quanto
“l'attività svolta dall'Impresa Convenzionata non era “di promozione e collocamento”, ma era limitata al solo riconoscimento del cliente e alla trasmissione della proposta contrattuale alla Banca. Null'altro”.
iii) Con il terzo motivo, rubricato “erronea applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. n.
374/1999 e del D.M. 485/2001 in relazione al rapporto tra Impresa CP_3 CP_4 zionata e alla facoltà di quest'ultima di collocare strumenti e carte di pagamento”,
l'appellante censura l'ordinanza de qua nella parte in cui non ha ricompreso la promo- zione e il collocamento della linea di credito revolving mediante carta di pagamento da parte del fornitore di beni e servizi nel perimetro di esclusione della riserva prevista per gli agenti in attività finanziaria. iv) Con il quarto motivo, rubricato “travisamento delle regole di trasparenza per effetto dell'erronea qualificazione giuridica dell'operazione in questione”, l'appellante critica la decisione del Tribunale nella parte in cui ha qualificato la distribuzione di carte revolving come attività di collocamento relativa a prodotti complessi, concludendo che tali prodotti non possano essere collocati per il tramite di imprese convenzionate.
Sostiene, inoltre, l'appellante che “ove anche la Linea di Credito incorporata nel- la carta revolving fosse considerata uno strumento di non semplice comprensione (e davvero non lo è), ha adempiuto a tutti gli obblighi di trasparenza fornen- Parte_1
4 do al Cliente set documentale tale da garantirgli la massima comprensione delle carat- teristiche e, soprattutto, dei costi dello stesso”.
v) Con il quinto motivo, rubricato “erronea applicazione della Comunicazione di
Banca d'Italia del 20.04.2010”, l'appellante sostiene che tale comunicazione non possa trovare applicazione nel caso di specie, in quanto successiva alla stipula del contratto in questione.
Peraltro, prosegue l'appellante, la comunicazione si limita a fornire meri sugge- rimenti agli intermediari finanziari e non costituisce una disposizione a tutela dell'ordine pubblico, né ha natura imperativa, contrariamente a quanto erroneamente affermato dal Tribunale. vi) Con il sesto motivo, rubricato “erroneità nella qualificazione dell'operazione di concessione di Linea di Credito”, l'appellante sostiene che “il contratto di Linea di
Credito regola la messa a disposizione, in favore del Cliente, di una somma che è volta in primis all'acquisto dell'elettrodomestico presso l'Impresa Convenzionata, che è poi stato perfezionato. L'oggetto del contratto, quindi, è costituito dalla concessione della
Linea di Credito, che è stata incorporata nella carta revolving per l'acquisto dell'elettrodomestico e per ogni singolo successivo utilizzo. L'emissione della carta re- volving, quindi, assume una funzione puramente strumentale rispetto all'effettivo con- tenuto del contratto, ovvero la concessione di una Linea di Credito collocata da Pt_2 con la finalità di permettere l'acquisto di un elettrodomestico presso l'Impresa
[...]
Convenzionata”. vii) Con il settimo motivo, rubricato “la parziale sopravvenuta prescrizione della azione di ripetizione di indebito. Conseguente parziale inammissibilità della domanda di nullità, l'appellante sostiene di non aver sollevato alcuna eccezione di prescrizione in primo grado e che, pertanto, l'ordinanza impugnata risulta affetta da vizio di extra- petita. Il richiamo alla prescrizione decennale – continua l'appellante – era funzionale a giustificare la proposta eccezione d'inammissibilità della domanda di nullità per difetto di interesse ad agire.
3. Si è costituita in giudizio parte appellata, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis cpc, opponendosi nel merito ai singoli motivi e chiedendone il rigetto.
4. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 16.9.2025, sulle con- clusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scrit-
5 ta, con la concessione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali (D
50+20).
Motivi della decisione
5. L'eccezione di inammissibilità dell'appello.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata ex art.348 bis cpc, è desti- tuita di fondamento. La necessità di un intervento della Corte di Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale ex art.363 bis cpc, di cui si dirà nel successivo paragrafo, dimostra perciò stesso che l'appello non era privo di ragionevoli probabilità di essere accolto.
6. La questione dell'inesistenza della procura alle liti conferita per il giudizio di primo grado.
In comparsa conclusionale, l'appellante ha sollevato l'eccezione di inesistenza della procura alle liti allegata, da controparte, al ricorso depositato in primo grado, poi- ché si tratterebbe di una semplice scansione di un documento cartaceo che non con- sentirebbe di effettuare alcuna verifica circa la presenza di firme digitali.
L'appellante assume che “la procura notificata a unitamente al ricor- Parte_1 so, pur presentando apparentemente le caratteristiche di un documento sottoscritto con firma elettronica e/o digitale tanto dalla parte che dal suo procuratore (c.d. procu- ra nativa digitale), si palesa come semplice scansione (non sottoscritta digitalmente) di documento cartaceo che, per sua natura, dovrebbe portare in realtà la firma autografa del Cliente, certificata come genuina (sempre in via autografa) dal procuratore e poi autenticata digitalmente dal medesimo ai fini della notifica e del successivo deposito.
Non vi è, all'evidenza, alcun segno grafico riconducibile in qualche modo all'asserito sottoscrittore. Non si può negare che al posto del nome di “ ” avrebbe Controparte_1 potuto esserci qualunque altro nome e non si avrebbe avuto modo di compiere la ben- ché minima verifica sulla bontà dell'espressione di volontà del soggetto citato. Infatti, su un documento scansionato non è strutturalmente possibile effettuare alcuna verifica circa la presenza di firme digitali (o anche solo elettroniche), motivo per il quale la
“procura” versata in atti non è riferibile in alcun modo al sig. , con la conse- CP_1 guenza che la stessa è giuridicamente inesistente”.
Va premesso che la questione non era stata sollevata (né rilevata d'ufficio) in primo grado e non è stata oggetto di specifico motivo di appello.
Non di meno essa rientra tra le questioni “fondanti” che il recente arresto delle
S.U. 24172/2025 reputa sottratte al giudicato interno.
6 Le Sezioni Unite, interrogandosi sul principio della ragione più liquida e sull'ordine delle questioni ex art.276 cpc, hanno affermato il seguente principio di diritto: «Qualo- ra il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pro- nunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termi- ne di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività), la parte che ab- bia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impu- gnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sul- la questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma primo, c.p.c., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio. A tale regola si sottraggono, così da consentire al giudice dei gradi suc- cessivi di esercitare il potere di rilievo officioso, i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, “in ogni stato e grado” e i vizi relativi a questioni “fondan- ti”, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragio- ne più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione pro- cessuale implicata».
Nel corpo della motivazione, tra le questioni fondanti, le S.U. hanno indicato quelle previste dall'art.182 cpc.
Avendo parte appellata avuto la possibilità di replicare (con la memoria conclu- sionale di replica) alla questione posta dall'appellante con la comparsa conclusionale, non si pone un'esigenza di garantire il rispetto del contraddittorio ex art.101, co.2 cpc.
Ciò premesso, la questione può essere respinta sulla base di queste considera- zioni.
Nell'esaminare la questione va ricordato che con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stata depositata una procura alle liti che risultava apparentemente sottoscritta dalla parte conferente con il software IG (che, all'epoca, restituiva una firma digitale semplice e non qualificata) ed era autenticata digitalmente dal difen- sore, Avv. Andrea Ruocco.
In particolare, la procura consiste in un documento, denominato “mandato”, pro- dotto nel fascicolo telematico di parte ricorrente, in formato “pdf.p7m”, dunque firmato digitalmente dal difensore della stessa ricorrente, che contiene un foglio ove è riportata
7 la procura, l'indicazione del luogo e della data del nome e cognome del ricorrente , poi la dicitura “E' autentica” e ancora il nome e cognome del ricorrente con sottostante stampigliatura della certificazione “IG”, infine il nome e cognome del difensore e la raffigurazione della firma autografa del medesimo difensore.
Essendo stata rilasciata dal cliente mediante firma digitale (semplice, su cui in- fra), il difensore doveva produrre il file nel formato “pdf nativo” firmato digitalmente dal cliente.
Invece, è accaduto che il difensore della parte ricorrente, anziché produrre la procura in formato digitale (fermo restando che la procura sarebbe stata nulla in quan- Con to sottoscritta con e non con firma digitale qualificata, come si dirà fra poco), ne ha estratto copia analogica, ha apposto la sua autentica e, quindi, l'ha prodotta in giu- dizio mediante apposita busta telematica.
Questo in fatto, la procura alle liti non può dirsi inesistente ma soltanto nulla.
Infatti, la categoria dell'inesistenza, non prevista espressamente dal codice di ri- to, è una categoria residuale e di stretta interpretazione, così come ripetutamente af- fermato dal corte di legittimità (cfr., ad esempio, in tema di inesistenza della notifica,
Cass. civ. S.U. 14916/16; Cass. civ. S.U. 26655/21, e in tema di procura alle liti, Cass. civ. S.U. 37434/22).
Corretto il rilievo dell'appellante che quella in esame non è una firma elettronica qualificata o avanzata, riconducibile alla categoria della “firma digitale” come definita nell'art.24 del Codice dell'Amministrazione Digitale (e a monte nel regolamento UE
910/14, cd, reg. eIDAS), in quanto non risulta rispettata la condizione che l'autore venga identificato e verificato in modo inequivoco sulla base di un certificato rilasciato da un ente certificatore qualificato, non è altrettanto corretto l'assunto che la firma de qua, e cioè una firma elettronica semplice (infra, FES), autenticata dal difensore, non possa stabilire quel collegamento minimo necessario per potersi discorrere di una pro- cura alle liti nulla e non inesistente. Con Infatti, in termini generali, la è una modalità di firma digitale che non è priva di validità giuridica e di valore probatorio, così come risulta dallo stesso regolamento eIDAS. Ad esempio, il considerando 49 del regolamento stabilisce che “ Il presente re- golamento dovrebbe stabilire il principio secondo il quale alla firma elettronica non do- vrebbero essere negati gli effetti giuridici per il motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della firma elettronica qualificata. Tuttavia, spetta al di- ritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche, fatto salvo per i re-
8 quisiti previsti dal presente regolamento secondo cui una firma elettronica qualificata dovrebbe avere un effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa”. E il successivo art.25, co.1 del regolamento prevede che “A una firma elettronica non pos- sono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giu- diziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate”. Con Pertanto, se la può avere tali effetti (ad esempio, può essere prodotta nel giudizio tra il cliente e il difensore per dimostrare il conferimento dell'incarico), è evi- dente che una procura alle liti firmata con firma elettronica semplice, e non con firma elettronica qualificata o avanzata, non può essere considerata inesistente, ma tutt'al più nulla per violazione del disposto dell'art.82, co.3, terzo periodo.
E tale conclusione rimane ferma anche quando, come nel caso di specie, il difen- Con sore, anziché produrre in giudizio la procura sottoscritta con in formato digitale, ne estragga copia per immagine, apponendo la sua firma per autentica e, quindi, produca il tutto con busta telematica allegata al ricorso introduttivo.
D'altro canto, pur essendo corretto che il difensore non ha un potere di autentica- re la firma digitale, è anche vero che l'autenticazione della firma sulla procura alle liti apposta nel caso di specie vale ad attestare in termini di equivalenza che il difensore ne ha estratto copia per immagine. E ciò vale a dimostrare l'esistenza della procura nella sua materialità.
Ciò detto, non è necessario fissare un termine ex art.182 cpc per la sanatoria, in quanto la nullità della procura può considerarsi già sanata dal deposito in questo grado di altra procura alle liti, rilasciata in formato analogico, la cui validità non è contestata.
Può farsi applicazione, al riguardo, dell'orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in tema di difetto di rappresentanza processuale o di nullità della procura alle liti, l'ecce- zione di carenza di legittimazione processuale sollevata dalla controparte è infondata se l'autorizzazione viene prodotta, sia pure successivamente alla scadenza dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., oppure si costituisce nel giudizio (anche in appello) il soggetto legittimato (ad esempio, il minore nel frattempo divenuto maggiorenne) o sia prodotta nuova procura. Condotte, queste, che dimostrano la volontà di ratificare l'at- tività processuale in precedenza svolta, operando la sanatoria retroattiva del vizio di rappresentanza o di nullità della procura ai sensi dell'art. 182 c.p.c. (Cfr., fra tante,
Cass. civ. 2460 del 04/02/2020).
7. La questione di legittimità costituzionale dell'art.3 del d.lgs.374/1999.
9 In comparsa conclusionale, l'appellante ha sollevato questione di legittimità costi- tuzionale per eccesso di delega dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999, per violazione degli artt.76 e 77 Cost., nella parte in cui subdelega il Ministro del Tesoro a determinare il contenuto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, della riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria.
Sostiene l'appellante che la delega, così come esercitata nel d.lgs. n. 374/1999, configura una particolare forma del vizio di eccesso di delega, ossia il vizio di subdele- ga in bianco, che è causa di incostituzionalità della norma delegata.
L'art. 3 D.lgs. n. 374/1999, in forza della delega contenuta nell'art. 15 comma 1 lett. c) della l. n. 52/1996 che disponeva “la formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese” a mezzo di decreti legislativi, si limita a prevedere – osserva l'appellante – solo la costituzione dell'elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall'UIC senza circoscrivere, peraltro in un panorama normativo all'epoca vigen- te che non conosceva la definizione di agente in attività finanziaria, il perimetro sog- gettivo e oggettivo relativo alla riserva di attività demandando tale attività, con apposi- ta subdelega, al Ministero del Tesoro.
Pertanto, secondo l'appellante “non vi è dubbio che l'eccezione di illegittimità co- stituzionale sollevata dalla non sia manifestamente infondata non avendo il Pt_1
D.lgs. n. 374/1999 determinato il perimetro della attività di agenzia in attività finanzia- ria e non essendo possibile neppure in via interpretativa ricavare con alcun margine di certezza il contenuto della attività riservata”.
Nell'esaminare la questione posta dall'appellante occorre preventivamente dare conto del quadro normativo di riferimento.
Il d.lgs. 374/1999 reca norme in materia di “Estensione delle disposizioni in ma- teria di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolar- mente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della leg- ge 6 febbraio 1996, n. 52”.
La legge n.52/1996 è la c.d. legge comunitaria per l'anno 1994 che, per quanto rileva nel presente giudizio, all'art.15, nel delegare il governo ad integrare l'attuazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, stabilisce alla lett.c, del comma primo, che la delega sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: “c) estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle di- sposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili
10 di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferi- mento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità
e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e del- le finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente leg- ge”.
In sede di attuazione della delega, l'art.1 del d.lgs. 374/1999 ha previsto che “le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dal- la legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991,
d'ora in avanti complessivamente indicati come: "legge n. 197/1991, si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate:[…] n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico ban- cario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3”.
L'art.3, co.1 del decreto delegato ha poi stabilito che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma
1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
L'art.3, co.2 del decreto delegato ha ancora previsto: “Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di com- patibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della
Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
Nei successivi commi l'art.3 prevede i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e che sia l'UIC a dettare le disposizioni per la tenuta dell'elenco stesso.
11 L'art.2 DM 485/2001, emanato in attuazione dell'art.3, co.2 del decreto delegato, ha stabilito: “
1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente in- caricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti ri- conducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle al- tre condizioni contrattuali.
2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promo- zione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo uni- co bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”.
Ciò premesso sul quadro normativo di rilievo, l'eccezione di incostituzionalità è manifestamente infondata, palese essendo che la definizione delle attività cui estende- re, ai sensi dei principi e criteri direttivi previsti nell'art.15, co.1 lett.c) della legge co- munitaria per l'anno 1994, l'attuazione della direttiva europea sulla prevenzione e sul contrasto delle attività di riciclaggio, è contenuta nell'art.1, co.1 del decreto delegato, e per quanto rileva nel caso specifico, nella lettera n), essendo demandato al decreto ministeriale soltanto la definizione della normativa secondaria, di dettaglio.
E' l'art.1, infatti, che prevede che le disposizioni del complesso normativo, defini- to nella stesso articolo 1, come "legge n. 197/1991", si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle attività indicate nello stesso articolo, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate.
Tra le attività de quibus l'art.1, lett.n) include l'agenzia in attività finanziaria pre- vista dall'art.106 TUB, in relazione alla quale lo stesso articolo 1 richiede l'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3.
Quest'ultimo, al comma primo, stabilisce che “l'esercizio professionale nei con- fronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
In altre parole, l'individuazione e la definizione dell'attività inclusa nell'elenco te- nuto dall'UIC sono contenute nel decreto legislativo (art.1, co.1 lett.n, e art.3), e trat- tasi di attività di agenzia, cioè di attività, come definita dall'art.1742 c.c., di promozio-
12 ne, per conto di altra parte, della conclusione di contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1 TUB, che può essere con o senza rappresentanza della preponente.
In considerazione di quanto esposto deve concludersi che il decreto legislativo abbia rispettato la delega, demandando al decreto ministeriale solo la specificazione e lo sviluppo in dettaglio di quanto già previsto. E ciò è perfettamente compatibile con il parametro di cui all'art.76 Cost.
Infatti, secondo la giurisprudenza costituzionale, è consentito «al decreto delega- to il conferimento agli organi dell'esecutivo della funzione “di emanare normative di ti- po regolamentare (sentenza n. 79 del 1966), disposizioni di carattere tecnico (senten- za n. 106 del 1967) o atti amministrativi di esecuzione (ordinanza n. 176 del 1998; per ulteriori esemplificazioni, sentenze n. 66 del 1965 e n. 103 del 1957)” (sentenza n.
104 del 2017)» (Corte cost. n. 79 del 2019, in motivazione).
D'altra parte, per ripetere le parole della Corte costituzionale, «la legge delega, in parte qua, non vietava affatto al legislatore delegato di devolvere a fonti secondarie lo sviluppo delle norme primarie ivi contenute, secondo una modalità in passato già pre- vista e giudicata ammissibile da questa Corte (sentenza n. 33 del 2011)» (Corte cost.
n. 261 del 2017, in motivazione).
Non giova a evocare il precedente di cui alla sentenza n. 104 del Parte_1
2017 della Corte costituzionale, atteso che in quell'occasione il legislatore delegato si era sostanzialmente limitato a riprodurre il contenuto della delega senza aggiungervi pressoché nulla – diversamente dalla fattispecie in esame, in cui, alla luce di quanto in precedenza illustrato, il decreto legislativo ha direttamente ossequiato la delega, limi- tandosi ad affidare al regolamento l'esecuzione di scelte già delineate nelle loro linee fondamentali a livello di fonte primaria – dislocando di fatto l'esercizio della funzione normativa dal Governo, nella sua collegialità, ai singoli Ministri competenti.
L'eccezione d'incostituzionalità è dunque manifestamente infondata e va pertanto disattesa.
8. L'esito del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione.
Questa corte, in diversa composizione, in altra causa in cui era parte sempre Fin- domestic, con riferimento ad una fattispecie concreta del tutto sovrapponile a quella in esame e per la risoluzione di identiche questioni di diritto, ha proposto rinvio pregiudi- ziale alla Corte di Cassazione che, con la recente pronuncia 13/5/2025, n.12838, ha così statuito: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n.
13 485, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010, non è consentita
l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elen- co istituito presso l'U.I.C. ex art. 3 D.Lgs. n. 374 del 1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo comma c.c.”.
In motivazione la Corte di nomofilachia ha osservato, tra l'altro: “la richiamata normativa riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in at- tività finanziaria - per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promo- zione e conclusione di contratti di finanziamento - ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C. La deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di fi- nanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato). 17. Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l'U.I.C. e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia […] la carta di credito revolving non
è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale […]
Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finan- ziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali inter- mediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, conno- tano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall'U.I.C. per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella distribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista […] è corretta
l'affermazione secondo la quale il venditore che promuove la distribuzione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di fi- nanziamento. Ritiene, tuttavia, il Collegio che il legislatore, nel vietare lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall'U.I.C. abbia, sia pure
14 indirettamente, inteso vietare anche l'avvalimento di tale attività da parte dell'interme- diario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato. […] Infatti, le rammentate finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame verrebbero fru- strate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'in- tervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non autorizzato dall'ordinamen- to, tanto più laddove tale suo intervento sia disciplinato da apposita convenzione con
l'intermediario finanziario”.
9. I motivi d'appello.
Ciò premesso, i primi sei motivi d'appello, che possono essere trattati congiun- tamente, sono infondati.
9.1. In fatto, è documentale che il contratto di finanziamento è stato promosso tramite il negoziante – rivenditore, convenzionato con l'intermediario, ma non iscritto nell'apposito elenco degli agenti in attività finanziaria ex art. 3 D. Lgs 374/1991, che in occasione dell'acquisto del bene di consumo effettuato dal ha consigliato di CP_1 accendere con una linea di credito da utilizzare con carta revolving (anzi- Parte_1 tutto per l'acquisto dell'elettrodomestico stesso).
9.2. In diritto, la pronunzia della Suprema Corte, sopra riportata, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha chiarito che:
a) anche prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141/2010 la promozione e conclusione di contratti di finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C.;
b) la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a) D.M. 13 dicembre 2001 n. 485 e l'attività di promozione e con- clusione di contratti di credito revolving è estranea alla fattispecie del credito al con- sumo “finalizzato” ex art. 2, comma 2, lettera b) del medesimo D.M.;
c) il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se quest'ultimo non assume la qualità di parte, cioè il divieto opera anche quando il negoziante si limi- ta a promuovere la conclusione del contratto di finanziamento, presentando l'offerta di credito all'acquirente del bene e trasmettendo la richiesta di finanziamento all'intermediario finanziario autorizzato e convenzionato;
d) trattasi di violazione di norma imperativa, con conseguente nullità ex art. 1418, comma primo c.c.
15 Tale pronuncia risolve le questioni di diritto poste con i sei motivi d'appello, co- me sopra sintetizzati. E l'appellante non offre argomenti nuovi, cioè non esaminati dal- la Corte di cassazione in sede di rinvio pregiudiziale, che possano portare ad una riva- lutazione delle questioni.
Può aggiungersi che la Corte, intervenendo in sede di rinvio pregiudiziale in una causa in cui era parte proprio , ha anche affrontato implicita- Parte_1 mente la questione dell'estensione soggettiva, ritenendo evidentemente che la banca non si potesse avvalere del fornitore del bene per un'operazione di credito al consumo che non si esauriva con la vendita del bene, ma che si concretava in una messa a di- sposizione di una somma di danaro che poteva essere utilizzata continuamente previo rimborso dei prelievi precedenti, che andavano a ricostituire la disponibilità (c.d. credi- to rotativo).
E, in effetti, in questo senso vanno interpretate le Istruzioni di Vigilanza della
Banca d'Italia ratione temporis applicabili.
Le Istruzioni del 1999 (antecedenti al d.lgs.374/1999) – sezione III Attività
Bancaria fuori sede § 2.1., co.4 – stabilivano, fra l'altro, circa la promozione e il collo- camento dei prodotti e servizi bancari e finanziari, che “Limitatamente alle operazioni di credito al consumo, le banche possono utilizzare, come collocatore, il fornitore del bene per il quale si effettua l'affidamento, sulla base di apposita convenzione tra la banca e l'esercizio commerciale. Deve trattarsi di proposte contrattuali, secondo for- mulari, non modificabili, forniti dalla banca all'esercizio commerciale, che si perfeziona- no solo con il successivo consenso della banca stessa. Il processo di valutazione del ri- schio deve rimanere di esclusiva competenza della banca”.
La formulazione letterale di tali istruzioni rende evidente che la banca poteva utilizzare come collocatore il fornitore del bene ma limitatamente alle sole operazioni di credito al consumo effettuate per l'acquisto del bene stesso (cd. credito al consumo fi- nalizzato).
Nel caso di carte revolving, invece, il credito al consumo non è limitato all'acquisto del bene de quo, ma è esteso ad una serie potenzialmente indefinita e non limitata di operazioni di finanziamento. Con il che si viola le stesse Istruzioni di Vigilan- za (§ 2.1., co.1-3) che riservano l'attività di promozione e collocazione dei prodotti e servizi bancari fuori sede “[agli stessi] dipendenti [della banca], ai promotori finanziari, nonché ad altre banche o SIM e rispettive reti di promotori finanziati ed enti assicurati- vi e rispettivi agenti assicurativi”.
16 Con successivo comunicato del 9.9.2002, emanato dopo l'entrata in vigore del d.lgs.374/1999 e del DM 485/2001, la Banca d'Italia confermò tale impianto, preve- dendo, tuttavia, che gli intermediari finanziari, di cui agli artt.106 e 107 TUB, come i relativi agenti in attività finanziaria, fossero ricompresi “tra i soggetti abilitati all'offerta fuori sede (promozione e collocamento) di prodotti e servizi per conto delle banche”
(punto 1.2., co.1, del comunicato). Per lo svolgimento di tale attività era necessaria la stipula di “apposita convenzione con la banca”; convenzione che “deve limitare l'operatività degli intermediari a prodotti standardizzati, i cui schemi contrattuali siano predefiniti dalla banca e non modificabili;
…” (punto 1.2, co.2).
Con successivo comunicato del 14.1.2006, la Banca d'Italia non introdusse par- ticolari innovazioni nel settore de quo, ma si limitò a precisare, per quanto interessa nel presente giudizio, che la banca potesse avvalersi anche direttamente di agenti in attività finanziaria per la collocazione fuori sede dei propri prodotti ma con limitazioni.
Così testualmente: “Per quanto riguarda gli agenti in attività finanziaria, si trat- ta, come noto, di soggetti iscritti in un apposito elenco in quanto incaricati da uno o più intermediari finanziari ex art. 106 o 107 del TUB di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, TUB, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrat- tuali. In proposito, essendo pervenuti diversi quesiti, si precisa che gli agenti in attività finanziaria, ai sensi della disciplina di settore (decreto ministeriale n. 485 del 2001), ol- tre a stipulare contratti di agenzia solo con intermediari finanziari ex art. 106 o 107
TUB, possono svolgere in rapporto diretto con le banche esclusivamente la promozione dei contratti stipulati dalle banche stesse nell'esercizio delle attività indicate nell'art.
106, comma 1, del TUB. Cio' posto, si ritiene che gli agenti in attività finanziaria, per effetto del citato decreto ministeriale, non possano svolgere per conto delle banche at- tività di promozione di prodotti bancari diversi da quelli di cui all'art. 106, comma 1, del TUB, né attività di collocamento di qualsivoglia prodotto bancario. In vista di un ampliamento in tal senso della disciplina degli agenti, la Banca d'Italia ha interessato il
Ministero dell'economia; si precisa che l'ampliamento prospettato non riguarderebbe la possibilità di stipulare contratti di agenzia tra banche e agenti, possibilità che restereb- be comunque esclusa. Si conferma infine - ove non diversamente disciplinato con la presente comunicazione - quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza sull'attività bancaria fuori sede richiamate in premessa. Il contenuto della presente comunicazione verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
17 Le disposizioni ratione temporis applicabili erano chiare: la collocazione del pro- dotto bancario fuori sede per mezzo del fornitore del bene poteva avvenire unicamente per il c.d. credito al consumo finalizzato (cioè per l'operazione di finanziamento funzio- nale all'acquisto del bene di consumo venduto dallo stesso fornitore del bene); un'operazione di finanziamento mediante carta di credito revolving, come quella avve- nuta nel caso di specie e sopra descritta, trascendeva il credito finalizzato e non poteva essere collocata se non mediante gli altri soggetti abilitati, la cui attività era un'attività riservata (tra costoro, gli agenti in attività finanziaria).
Tale riserva d'attività ha rilievo pubblicistico ed è presidiata da norme penali. Ad esempio, quanto all'attività degli agenti in attività finanziaria, rileva la disciplina dell'art.5 del d.lgs. 153/1997, che è intervenuto a dettare – in attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria per il 1994 – le prime norme di integrazione alla di- rettiva 91/ 308/CEE prevedendo: "
1. Ai soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le attività individuate nei de- creti di cui al medesimo articolo [tra cui il d.lg.s 374/1999], in quanto particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o di risultare comunque esposte a infiltrazioni da parte della criminalità organizzata è estesa, nei limiti di cui ai successivi commi, l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. 2. Ai fini delle at- tività individuate ai sensi del comma 1 è istituito un elenco di operatori, suddiviso per categorie, tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi.
Ove l'esercizio delle predette attività sia subordinato all'iscrizione in ruoli o albi tenuti da pubbliche autorità da ordini o da consigli professionali, tali ruoli o albi sostituiscono
l'elenco di cui sopra tenuto dal Ministro del tesoro".
3. Chiunque esercita le attività in- dividuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, senza essere iscritto nell'elenco di cui al comma 2,
è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro mi- lioni a lire venti milioni".
Nei fatti la banca appellante ha utilizzato, per la collocazione dei propri prodotti,
i fornitori dei beni che hanno svolto, niente più niente meno, come ritenuto dalla Corte di Cassazione nel precedente richiamato, che attività di agente in attività finanziaria di- rettamente per conto della banca, pur non essendo iscritti nell'elenco tenuto presso l'UIC.
18 10.- Quanto, infine, al settimo e ultimo motivo d'appello, può essere confermata la de- cisione di primo grado con un diversa motivazione.
Corretto l'assunto di parte appellante che il riferimento alla prescrizione decennale ser- viva unicamente per fondare l'eccezione d'inammissibilità dell'azione di nullità per di- fetto di interesse ad agire, l'esito della lite non cambia.
Infatti, il ricorrente ha proposto un'azione di accertamento della nullità contrat- tuale e del correlato diritto alla rideterminazione degli interessi, senza tuttavia pro- muovere azione di ripetizione di indebito oggettivo. La nullità invocata è una nullità to- tale, che travolge il contratto nella sua interezza e non singole clausole.
Questo significa:
a) che il contratto è nullo nella sua integrità e lo è ab origine, il che comporta che i rapporti tra le parti vanno definiti alla luce della disciplina dell'indebito oggettivo.
Il consumatore deve restituire tutti i finanziamenti ricevuti e su di essi devono essere calcolati gli interessi ex art.2033 c.c., alla stessa maniera la banca deve restituire tutti i pagamenti ricevuti, oltre interessi ex art.2033 c.c., le relative partite potranno essere oggetto di compensazione, che le parti potranno definire in via stragiudiziale o in appo- sito giudizio, ferma l'eventuale possibilità in tale sede di far valere anche la prescrizio- ne decennale. Non si pone, quindi, in termini attuali la questione della prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito oggettivo, che potrà essere fatta valere se e quando il ricorrente proporrà azione di indebito oggettivo;
b) che non è corretto parlare, nel caso di specie, di un'inammissibilità (totale o parziale) dell'azione di nullità contrattuale: il contratto è uno e uno soltanto, gli utilizzi del credito cd. rotativo sono plurimi. E' rispetto all'unico contratto che si misura l'interesse ad agire con l'azione di nullità e nel caso di specie tale interesse sussiste perché, finanche secondo la stessa prospettazione dell'appellante, non è maturata al- cuna prescrizione dell'azione di indebito oggettivo in relazione agli utilizzi e agli addebi- ti avvenuti successivamente al 19.7.2012 (il ricorso in primo grado, primo atto inter- ruttivo, è stato depositato in data 19.7.2022) e documentati dall'estratto conto del rapporto prodotto in giudizio (dal quale emerge una serie continua di utilizzi ed addebi- ti sino all'anno 2021).
11. In conclusione, l'appello è infondato con conferma del provvedimento im- pugnato anche per la liquidazione delle spese, per le quali non vi è tempestivo e speci-
19 fico motivo di appello se non la richiesta di condanna della controparte correlata alla ri- forma nel merito del provvedimento di primo grado.
Le spese di grado seguono la soccombenza.
Tenuto conto della serialità della controversia (solo presso questa corte pendono oltre cento procedimenti in cui sono poste questioni del tutto identiche con l'assistenza, quanto ai consumatori, del medesimo difensore e con atti fotocopia), esse sono liqui- date a favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario, applicando il DM
55/14 e ss. mod., causa di valore indeterminato - complessità bassa, con questi impor- ti: fase 1: euro 1543,50; fase 2: 1.063,50 euro;
fase 4: 1735,00 euro. Nulla per la fa- se 3 (trattazione/istruttoria), da considerarsi non effettivamente tenuta. Totale:
4.342,00.
La novità della questione di diritto (con orientamenti contrastanti nella giurispru- denza di merito ed assenza di precedenti di legittimità sino alla richiamata Cass.
12838/2025, resa ex art.363 bis cpc) giustifica, inoltre, la compensazione delle spese nella misura della metà. Il residuo importo, pari ad euro 2.171,00, è posto a carico del- la soccombente.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del con- tributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese di lite, che liquida in € 2.171,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali e agli oneri fiscali e previdenziali (come per legge), da distrarsi a favore del difensore,
Avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario;
- dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 28-11-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
MI OZ
Il Presidente
20 IC DE GI
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazio- ni.
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- IC DE GI Presidente
- MI OZ Consigliere relatore
- Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 127/2023, promossa
DA
, con sede in Firenze, via Jacopo da Diacceto 48, Parte_1
C.F. , in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. David P.IVA_1
Straulino del Foro di Roma (cod. fisc. ), giusta procura generale C.F._1 alle liti del 26.2.2020 (a rogito notaio di Firenze rep. 88750/16619), Persona_1 ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Sandro Barcali, con studio sito in Firenze, via
Pellicceria 8 (indirizzo PEC ).Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. , rappresentato e difeso nel Controparte_1 C.F._2 presente giudizio dall'Avv. Andrea Ruocco, domiciliatario con studio in Foggia alla Via
Lustro n. 29 (pec: , in virtù di procura alle Email_2 liti allegata alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Ordinanza n. rep. 138/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata il 22/12/2022.
1 CONCLUSIONI
Per la parte appellante: ““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze: - in via pregiudiziale, dichiarare l'inesistenza della procura alle liti prodotta dalla difesa del sig.
all'atto del deposito del ricorso e, per l'effetto, riformare l'ordinanza del Tri- CP_1 bunale di Firenze rep. n. 138/2023, resa a definizione del giudizio r.g.a.c.c.
8298/2022, con consequenziale declaratoria di inammissibilità della domanda;
- ancora in via pregiudiziale, ritenere rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di pregiudizialità costituzionale dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 374/1999 per violazione degli artt. 76 e 77 cost. sospendendo il presente giudizio e rimettendo il vaglio di costi- tuzionalità alla Corte costituzionale;
- in via principale: accogliere integralmente il pre- sente appello e, per l'effetto, riformare l'ordinanza del Tribunale di Firenze rep. n.
138/2023 del 22 dicembre 2022, comunicata il 27 dicembre 2022 a definizione del giu- dizio r.g.a.c. 8298/2022, rigettando le domande dell'odierno Appellato;
- in via di estremo subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dei primi sei motivi di appello, di- chiarare la nullità dell'Ordinanza laddove ha dichiarato infondata l'eccezione di prescri- zione, mai proposta dalla tutto con condanna del sig. : - alla rifusio- CP_2 CP_1 ne di onorari, competenze e spese di lite del doppio grado di giudizio;
nonché alla - re- stituzione della somma di Euro 4.233,04 ed altri oneri di legge oltre interessi legali de- correnti dal giorno 28.12.2022, data dell'avvenuto pagamento da parte da Parte_1 in favore del procuratore antistatario. Salvis iuribus”.
Per la parte appellata: “Voglia la Corte adita, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere. a) Rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento. b) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore an- ticipatario”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
1. ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Firenze, Parte_1 meglio individuata in epigrafe, emessa all'esito del procedimento sommario di cogni- zione proposto da . Controparte_1
Con tale ordinanza il giudice di primo grado, respinta l'eccezione di prescrizione decennale dell'azione di ripetizione di indebito, ha accertato e dichiarato la nullità del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving concluso dalle parti nell'anno 2009 e meglio individuato in atti, e ha accertato il diritto di parte ricorrente di
2 rimborsare il capitale con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente.
Ricostruita la vicenda nei termini proposti dal ricorrente, ovvero nel senso che in data 31/08/2009, in occasione dell'acquisto di un elettrodomestico presso un negozio della grande distribuzione e grazie alla promozione di un addetto dello stesso negozio, il ND aveva concluso con un contratto per la concessione Parte_1 di una linea di credito utilizzabile mediante carta revolging usata per la prima volta proprio per l'acquisto dell'elettrodomestico de quo, e richiamandosi all'orientamento adottato dai collegi territoriali dell'Arbitro Bancario e Finanziario, nonché dallo stesso ufficio giudiziario in precedenti decisioni, il Tribunale di Firenze ha ritenuto:
(a) che la disciplina di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 374/1999 riserva ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC “l'esercizio professionale nei confronti del pub- blico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n) del- lo stesso decreto”;
(b) che tale disciplina può essere derogata solo nell'ipotesi di promozione e con- clusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con inter- mediari finanziari (c.d. credito finalizzato), nel cui ambito non è ricompresa l'attività di promozione e conclusione di finanziamenti utilizzabili mediante carta di credito c.d. re- volving, né queste ultime rientrano tra le carte di pagamento, altra ipotesi eccettuata dalla disciplina di riferimento;
(c) che, nel caso di specie, “l'attività del negoziante non si [era] limitata alla di- stribuzione di una carta di pagamento, ma [aveva] raccolto una proposta contrattuale relativa alla apertura di una linea di credito, utilizzabile anche mediante carta di credi- to, di tipo revolving”;
(d) che la disciplina del d.lgs. 374/1999 ha rilevanza pubblicistica, sicché il con- tratto concluso in violazione della stessa è nullo ex art.1418 c.c.;
(e) che, per effetto della dichiarata nullità contrattuale, le somme ricevute in prestito a titolo di finanziamento c.d. revolving devono essere restituite non al tasso di interesse pattuito, dichiarato nullo, ma al tasso legale di interesse ex art. 1284 co. 3
c.c., quale corrispettivo minimo per aver goduto delle somme ricevute;
(f) che l'eccezione di prescrizione svolta da parte resistente è infondata, tenuto conto che il ricorrente aveva introdotto soltanto una domanda di accertamento della nullità contrattuale, che è imprescrittibile.
3 2. ha proposto tempestivo appello, censurando Parte_1
l'ordinanza de qua
per questi motivi
:
i) Con il primo motivo, rubricato “erroneità dell'Ordinanza per carenza di moti- vazione, anche in relazione al rigetto delle tesi della , l'appellante sostiene che il Pt_1 giudice di prime cure ha omesso di indicare il percorso logico-argomentativo posto a fondamento della sua decisione.
ii) Con il secondo motivo, rubricato “erroneità dell'Ordinanza nella parte in cui dichiara la nullità della Linea di Credito per violazione degli artt. 3 d.lgs. 374/99 e dell'art. 2, D.M. 485/2001, in relazione alla presunta violazione della riserva di attivi- tà”, l'appellante sostiene che la normativa prevista dall'art.2 D.M. 485/2001 non possa trovare applicazione, poiché disciplina esclusivamente i rapporti tra intermediario fi- nanziario e agente, mentre la normativa che regola il rapporto banca/agente è quella secondaria emanata dalla Banca d'Italia.
Inoltre, continua l'appellante, l'attività prestata da per il tramite Parte_1 dell'impresa convenzionata non integra una violazione del D.lgs 374/1999, in quanto
“l'attività svolta dall'Impresa Convenzionata non era “di promozione e collocamento”, ma era limitata al solo riconoscimento del cliente e alla trasmissione della proposta contrattuale alla Banca. Null'altro”.
iii) Con il terzo motivo, rubricato “erronea applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. n.
374/1999 e del D.M. 485/2001 in relazione al rapporto tra Impresa CP_3 CP_4 zionata e alla facoltà di quest'ultima di collocare strumenti e carte di pagamento”,
l'appellante censura l'ordinanza de qua nella parte in cui non ha ricompreso la promo- zione e il collocamento della linea di credito revolving mediante carta di pagamento da parte del fornitore di beni e servizi nel perimetro di esclusione della riserva prevista per gli agenti in attività finanziaria. iv) Con il quarto motivo, rubricato “travisamento delle regole di trasparenza per effetto dell'erronea qualificazione giuridica dell'operazione in questione”, l'appellante critica la decisione del Tribunale nella parte in cui ha qualificato la distribuzione di carte revolving come attività di collocamento relativa a prodotti complessi, concludendo che tali prodotti non possano essere collocati per il tramite di imprese convenzionate.
Sostiene, inoltre, l'appellante che “ove anche la Linea di Credito incorporata nel- la carta revolving fosse considerata uno strumento di non semplice comprensione (e davvero non lo è), ha adempiuto a tutti gli obblighi di trasparenza fornen- Parte_1
4 do al Cliente set documentale tale da garantirgli la massima comprensione delle carat- teristiche e, soprattutto, dei costi dello stesso”.
v) Con il quinto motivo, rubricato “erronea applicazione della Comunicazione di
Banca d'Italia del 20.04.2010”, l'appellante sostiene che tale comunicazione non possa trovare applicazione nel caso di specie, in quanto successiva alla stipula del contratto in questione.
Peraltro, prosegue l'appellante, la comunicazione si limita a fornire meri sugge- rimenti agli intermediari finanziari e non costituisce una disposizione a tutela dell'ordine pubblico, né ha natura imperativa, contrariamente a quanto erroneamente affermato dal Tribunale. vi) Con il sesto motivo, rubricato “erroneità nella qualificazione dell'operazione di concessione di Linea di Credito”, l'appellante sostiene che “il contratto di Linea di
Credito regola la messa a disposizione, in favore del Cliente, di una somma che è volta in primis all'acquisto dell'elettrodomestico presso l'Impresa Convenzionata, che è poi stato perfezionato. L'oggetto del contratto, quindi, è costituito dalla concessione della
Linea di Credito, che è stata incorporata nella carta revolving per l'acquisto dell'elettrodomestico e per ogni singolo successivo utilizzo. L'emissione della carta re- volving, quindi, assume una funzione puramente strumentale rispetto all'effettivo con- tenuto del contratto, ovvero la concessione di una Linea di Credito collocata da Pt_2 con la finalità di permettere l'acquisto di un elettrodomestico presso l'Impresa
[...]
Convenzionata”. vii) Con il settimo motivo, rubricato “la parziale sopravvenuta prescrizione della azione di ripetizione di indebito. Conseguente parziale inammissibilità della domanda di nullità, l'appellante sostiene di non aver sollevato alcuna eccezione di prescrizione in primo grado e che, pertanto, l'ordinanza impugnata risulta affetta da vizio di extra- petita. Il richiamo alla prescrizione decennale – continua l'appellante – era funzionale a giustificare la proposta eccezione d'inammissibilità della domanda di nullità per difetto di interesse ad agire.
3. Si è costituita in giudizio parte appellata, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis cpc, opponendosi nel merito ai singoli motivi e chiedendone il rigetto.
4. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 16.9.2025, sulle con- clusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scrit-
5 ta, con la concessione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali (D
50+20).
Motivi della decisione
5. L'eccezione di inammissibilità dell'appello.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata ex art.348 bis cpc, è desti- tuita di fondamento. La necessità di un intervento della Corte di Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale ex art.363 bis cpc, di cui si dirà nel successivo paragrafo, dimostra perciò stesso che l'appello non era privo di ragionevoli probabilità di essere accolto.
6. La questione dell'inesistenza della procura alle liti conferita per il giudizio di primo grado.
In comparsa conclusionale, l'appellante ha sollevato l'eccezione di inesistenza della procura alle liti allegata, da controparte, al ricorso depositato in primo grado, poi- ché si tratterebbe di una semplice scansione di un documento cartaceo che non con- sentirebbe di effettuare alcuna verifica circa la presenza di firme digitali.
L'appellante assume che “la procura notificata a unitamente al ricor- Parte_1 so, pur presentando apparentemente le caratteristiche di un documento sottoscritto con firma elettronica e/o digitale tanto dalla parte che dal suo procuratore (c.d. procu- ra nativa digitale), si palesa come semplice scansione (non sottoscritta digitalmente) di documento cartaceo che, per sua natura, dovrebbe portare in realtà la firma autografa del Cliente, certificata come genuina (sempre in via autografa) dal procuratore e poi autenticata digitalmente dal medesimo ai fini della notifica e del successivo deposito.
Non vi è, all'evidenza, alcun segno grafico riconducibile in qualche modo all'asserito sottoscrittore. Non si può negare che al posto del nome di “ ” avrebbe Controparte_1 potuto esserci qualunque altro nome e non si avrebbe avuto modo di compiere la ben- ché minima verifica sulla bontà dell'espressione di volontà del soggetto citato. Infatti, su un documento scansionato non è strutturalmente possibile effettuare alcuna verifica circa la presenza di firme digitali (o anche solo elettroniche), motivo per il quale la
“procura” versata in atti non è riferibile in alcun modo al sig. , con la conse- CP_1 guenza che la stessa è giuridicamente inesistente”.
Va premesso che la questione non era stata sollevata (né rilevata d'ufficio) in primo grado e non è stata oggetto di specifico motivo di appello.
Non di meno essa rientra tra le questioni “fondanti” che il recente arresto delle
S.U. 24172/2025 reputa sottratte al giudicato interno.
6 Le Sezioni Unite, interrogandosi sul principio della ragione più liquida e sull'ordine delle questioni ex art.276 cpc, hanno affermato il seguente principio di diritto: «Qualo- ra il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pro- nunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termi- ne di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività), la parte che ab- bia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impu- gnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sul- la questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma primo, c.p.c., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio. A tale regola si sottraggono, così da consentire al giudice dei gradi suc- cessivi di esercitare il potere di rilievo officioso, i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, “in ogni stato e grado” e i vizi relativi a questioni “fondan- ti”, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragio- ne più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione pro- cessuale implicata».
Nel corpo della motivazione, tra le questioni fondanti, le S.U. hanno indicato quelle previste dall'art.182 cpc.
Avendo parte appellata avuto la possibilità di replicare (con la memoria conclu- sionale di replica) alla questione posta dall'appellante con la comparsa conclusionale, non si pone un'esigenza di garantire il rispetto del contraddittorio ex art.101, co.2 cpc.
Ciò premesso, la questione può essere respinta sulla base di queste considera- zioni.
Nell'esaminare la questione va ricordato che con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stata depositata una procura alle liti che risultava apparentemente sottoscritta dalla parte conferente con il software IG (che, all'epoca, restituiva una firma digitale semplice e non qualificata) ed era autenticata digitalmente dal difen- sore, Avv. Andrea Ruocco.
In particolare, la procura consiste in un documento, denominato “mandato”, pro- dotto nel fascicolo telematico di parte ricorrente, in formato “pdf.p7m”, dunque firmato digitalmente dal difensore della stessa ricorrente, che contiene un foglio ove è riportata
7 la procura, l'indicazione del luogo e della data del nome e cognome del ricorrente , poi la dicitura “E' autentica” e ancora il nome e cognome del ricorrente con sottostante stampigliatura della certificazione “IG”, infine il nome e cognome del difensore e la raffigurazione della firma autografa del medesimo difensore.
Essendo stata rilasciata dal cliente mediante firma digitale (semplice, su cui in- fra), il difensore doveva produrre il file nel formato “pdf nativo” firmato digitalmente dal cliente.
Invece, è accaduto che il difensore della parte ricorrente, anziché produrre la procura in formato digitale (fermo restando che la procura sarebbe stata nulla in quan- Con to sottoscritta con e non con firma digitale qualificata, come si dirà fra poco), ne ha estratto copia analogica, ha apposto la sua autentica e, quindi, l'ha prodotta in giu- dizio mediante apposita busta telematica.
Questo in fatto, la procura alle liti non può dirsi inesistente ma soltanto nulla.
Infatti, la categoria dell'inesistenza, non prevista espressamente dal codice di ri- to, è una categoria residuale e di stretta interpretazione, così come ripetutamente af- fermato dal corte di legittimità (cfr., ad esempio, in tema di inesistenza della notifica,
Cass. civ. S.U. 14916/16; Cass. civ. S.U. 26655/21, e in tema di procura alle liti, Cass. civ. S.U. 37434/22).
Corretto il rilievo dell'appellante che quella in esame non è una firma elettronica qualificata o avanzata, riconducibile alla categoria della “firma digitale” come definita nell'art.24 del Codice dell'Amministrazione Digitale (e a monte nel regolamento UE
910/14, cd, reg. eIDAS), in quanto non risulta rispettata la condizione che l'autore venga identificato e verificato in modo inequivoco sulla base di un certificato rilasciato da un ente certificatore qualificato, non è altrettanto corretto l'assunto che la firma de qua, e cioè una firma elettronica semplice (infra, FES), autenticata dal difensore, non possa stabilire quel collegamento minimo necessario per potersi discorrere di una pro- cura alle liti nulla e non inesistente. Con Infatti, in termini generali, la è una modalità di firma digitale che non è priva di validità giuridica e di valore probatorio, così come risulta dallo stesso regolamento eIDAS. Ad esempio, il considerando 49 del regolamento stabilisce che “ Il presente re- golamento dovrebbe stabilire il principio secondo il quale alla firma elettronica non do- vrebbero essere negati gli effetti giuridici per il motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della firma elettronica qualificata. Tuttavia, spetta al di- ritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche, fatto salvo per i re-
8 quisiti previsti dal presente regolamento secondo cui una firma elettronica qualificata dovrebbe avere un effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa”. E il successivo art.25, co.1 del regolamento prevede che “A una firma elettronica non pos- sono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giu- diziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate”. Con Pertanto, se la può avere tali effetti (ad esempio, può essere prodotta nel giudizio tra il cliente e il difensore per dimostrare il conferimento dell'incarico), è evi- dente che una procura alle liti firmata con firma elettronica semplice, e non con firma elettronica qualificata o avanzata, non può essere considerata inesistente, ma tutt'al più nulla per violazione del disposto dell'art.82, co.3, terzo periodo.
E tale conclusione rimane ferma anche quando, come nel caso di specie, il difen- Con sore, anziché produrre in giudizio la procura sottoscritta con in formato digitale, ne estragga copia per immagine, apponendo la sua firma per autentica e, quindi, produca il tutto con busta telematica allegata al ricorso introduttivo.
D'altro canto, pur essendo corretto che il difensore non ha un potere di autentica- re la firma digitale, è anche vero che l'autenticazione della firma sulla procura alle liti apposta nel caso di specie vale ad attestare in termini di equivalenza che il difensore ne ha estratto copia per immagine. E ciò vale a dimostrare l'esistenza della procura nella sua materialità.
Ciò detto, non è necessario fissare un termine ex art.182 cpc per la sanatoria, in quanto la nullità della procura può considerarsi già sanata dal deposito in questo grado di altra procura alle liti, rilasciata in formato analogico, la cui validità non è contestata.
Può farsi applicazione, al riguardo, dell'orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in tema di difetto di rappresentanza processuale o di nullità della procura alle liti, l'ecce- zione di carenza di legittimazione processuale sollevata dalla controparte è infondata se l'autorizzazione viene prodotta, sia pure successivamente alla scadenza dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., oppure si costituisce nel giudizio (anche in appello) il soggetto legittimato (ad esempio, il minore nel frattempo divenuto maggiorenne) o sia prodotta nuova procura. Condotte, queste, che dimostrano la volontà di ratificare l'at- tività processuale in precedenza svolta, operando la sanatoria retroattiva del vizio di rappresentanza o di nullità della procura ai sensi dell'art. 182 c.p.c. (Cfr., fra tante,
Cass. civ. 2460 del 04/02/2020).
7. La questione di legittimità costituzionale dell'art.3 del d.lgs.374/1999.
9 In comparsa conclusionale, l'appellante ha sollevato questione di legittimità costi- tuzionale per eccesso di delega dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999, per violazione degli artt.76 e 77 Cost., nella parte in cui subdelega il Ministro del Tesoro a determinare il contenuto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, della riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria.
Sostiene l'appellante che la delega, così come esercitata nel d.lgs. n. 374/1999, configura una particolare forma del vizio di eccesso di delega, ossia il vizio di subdele- ga in bianco, che è causa di incostituzionalità della norma delegata.
L'art. 3 D.lgs. n. 374/1999, in forza della delega contenuta nell'art. 15 comma 1 lett. c) della l. n. 52/1996 che disponeva “la formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese” a mezzo di decreti legislativi, si limita a prevedere – osserva l'appellante – solo la costituzione dell'elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall'UIC senza circoscrivere, peraltro in un panorama normativo all'epoca vigen- te che non conosceva la definizione di agente in attività finanziaria, il perimetro sog- gettivo e oggettivo relativo alla riserva di attività demandando tale attività, con apposi- ta subdelega, al Ministero del Tesoro.
Pertanto, secondo l'appellante “non vi è dubbio che l'eccezione di illegittimità co- stituzionale sollevata dalla non sia manifestamente infondata non avendo il Pt_1
D.lgs. n. 374/1999 determinato il perimetro della attività di agenzia in attività finanzia- ria e non essendo possibile neppure in via interpretativa ricavare con alcun margine di certezza il contenuto della attività riservata”.
Nell'esaminare la questione posta dall'appellante occorre preventivamente dare conto del quadro normativo di riferimento.
Il d.lgs. 374/1999 reca norme in materia di “Estensione delle disposizioni in ma- teria di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolar- mente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della leg- ge 6 febbraio 1996, n. 52”.
La legge n.52/1996 è la c.d. legge comunitaria per l'anno 1994 che, per quanto rileva nel presente giudizio, all'art.15, nel delegare il governo ad integrare l'attuazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, stabilisce alla lett.c, del comma primo, che la delega sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: “c) estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle di- sposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili
10 di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferi- mento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità
e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e del- le finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente leg- ge”.
In sede di attuazione della delega, l'art.1 del d.lgs. 374/1999 ha previsto che “le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dal- la legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991,
d'ora in avanti complessivamente indicati come: "legge n. 197/1991, si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate:[…] n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico ban- cario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3”.
L'art.3, co.1 del decreto delegato ha poi stabilito che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma
1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
L'art.3, co.2 del decreto delegato ha ancora previsto: “Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di com- patibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della
Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
Nei successivi commi l'art.3 prevede i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e che sia l'UIC a dettare le disposizioni per la tenuta dell'elenco stesso.
11 L'art.2 DM 485/2001, emanato in attuazione dell'art.3, co.2 del decreto delegato, ha stabilito: “
1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente in- caricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti ri- conducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle al- tre condizioni contrattuali.
2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promo- zione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo uni- co bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”.
Ciò premesso sul quadro normativo di rilievo, l'eccezione di incostituzionalità è manifestamente infondata, palese essendo che la definizione delle attività cui estende- re, ai sensi dei principi e criteri direttivi previsti nell'art.15, co.1 lett.c) della legge co- munitaria per l'anno 1994, l'attuazione della direttiva europea sulla prevenzione e sul contrasto delle attività di riciclaggio, è contenuta nell'art.1, co.1 del decreto delegato, e per quanto rileva nel caso specifico, nella lettera n), essendo demandato al decreto ministeriale soltanto la definizione della normativa secondaria, di dettaglio.
E' l'art.1, infatti, che prevede che le disposizioni del complesso normativo, defini- to nella stesso articolo 1, come "legge n. 197/1991", si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle attività indicate nello stesso articolo, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate.
Tra le attività de quibus l'art.1, lett.n) include l'agenzia in attività finanziaria pre- vista dall'art.106 TUB, in relazione alla quale lo stesso articolo 1 richiede l'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3.
Quest'ultimo, al comma primo, stabilisce che “l'esercizio professionale nei con- fronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
In altre parole, l'individuazione e la definizione dell'attività inclusa nell'elenco te- nuto dall'UIC sono contenute nel decreto legislativo (art.1, co.1 lett.n, e art.3), e trat- tasi di attività di agenzia, cioè di attività, come definita dall'art.1742 c.c., di promozio-
12 ne, per conto di altra parte, della conclusione di contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1 TUB, che può essere con o senza rappresentanza della preponente.
In considerazione di quanto esposto deve concludersi che il decreto legislativo abbia rispettato la delega, demandando al decreto ministeriale solo la specificazione e lo sviluppo in dettaglio di quanto già previsto. E ciò è perfettamente compatibile con il parametro di cui all'art.76 Cost.
Infatti, secondo la giurisprudenza costituzionale, è consentito «al decreto delega- to il conferimento agli organi dell'esecutivo della funzione “di emanare normative di ti- po regolamentare (sentenza n. 79 del 1966), disposizioni di carattere tecnico (senten- za n. 106 del 1967) o atti amministrativi di esecuzione (ordinanza n. 176 del 1998; per ulteriori esemplificazioni, sentenze n. 66 del 1965 e n. 103 del 1957)” (sentenza n.
104 del 2017)» (Corte cost. n. 79 del 2019, in motivazione).
D'altra parte, per ripetere le parole della Corte costituzionale, «la legge delega, in parte qua, non vietava affatto al legislatore delegato di devolvere a fonti secondarie lo sviluppo delle norme primarie ivi contenute, secondo una modalità in passato già pre- vista e giudicata ammissibile da questa Corte (sentenza n. 33 del 2011)» (Corte cost.
n. 261 del 2017, in motivazione).
Non giova a evocare il precedente di cui alla sentenza n. 104 del Parte_1
2017 della Corte costituzionale, atteso che in quell'occasione il legislatore delegato si era sostanzialmente limitato a riprodurre il contenuto della delega senza aggiungervi pressoché nulla – diversamente dalla fattispecie in esame, in cui, alla luce di quanto in precedenza illustrato, il decreto legislativo ha direttamente ossequiato la delega, limi- tandosi ad affidare al regolamento l'esecuzione di scelte già delineate nelle loro linee fondamentali a livello di fonte primaria – dislocando di fatto l'esercizio della funzione normativa dal Governo, nella sua collegialità, ai singoli Ministri competenti.
L'eccezione d'incostituzionalità è dunque manifestamente infondata e va pertanto disattesa.
8. L'esito del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione.
Questa corte, in diversa composizione, in altra causa in cui era parte sempre Fin- domestic, con riferimento ad una fattispecie concreta del tutto sovrapponile a quella in esame e per la risoluzione di identiche questioni di diritto, ha proposto rinvio pregiudi- ziale alla Corte di Cassazione che, con la recente pronuncia 13/5/2025, n.12838, ha così statuito: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n.
13 485, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010, non è consentita
l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elen- co istituito presso l'U.I.C. ex art. 3 D.Lgs. n. 374 del 1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo comma c.c.”.
In motivazione la Corte di nomofilachia ha osservato, tra l'altro: “la richiamata normativa riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in at- tività finanziaria - per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promo- zione e conclusione di contratti di finanziamento - ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C. La deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di fi- nanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato). 17. Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l'U.I.C. e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia […] la carta di credito revolving non
è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale […]
Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finan- ziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali inter- mediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, conno- tano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall'U.I.C. per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella distribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista […] è corretta
l'affermazione secondo la quale il venditore che promuove la distribuzione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di fi- nanziamento. Ritiene, tuttavia, il Collegio che il legislatore, nel vietare lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall'U.I.C. abbia, sia pure
14 indirettamente, inteso vietare anche l'avvalimento di tale attività da parte dell'interme- diario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato. […] Infatti, le rammentate finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame verrebbero fru- strate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'in- tervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non autorizzato dall'ordinamen- to, tanto più laddove tale suo intervento sia disciplinato da apposita convenzione con
l'intermediario finanziario”.
9. I motivi d'appello.
Ciò premesso, i primi sei motivi d'appello, che possono essere trattati congiun- tamente, sono infondati.
9.1. In fatto, è documentale che il contratto di finanziamento è stato promosso tramite il negoziante – rivenditore, convenzionato con l'intermediario, ma non iscritto nell'apposito elenco degli agenti in attività finanziaria ex art. 3 D. Lgs 374/1991, che in occasione dell'acquisto del bene di consumo effettuato dal ha consigliato di CP_1 accendere con una linea di credito da utilizzare con carta revolving (anzi- Parte_1 tutto per l'acquisto dell'elettrodomestico stesso).
9.2. In diritto, la pronunzia della Suprema Corte, sopra riportata, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha chiarito che:
a) anche prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141/2010 la promozione e conclusione di contratti di finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C.;
b) la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a) D.M. 13 dicembre 2001 n. 485 e l'attività di promozione e con- clusione di contratti di credito revolving è estranea alla fattispecie del credito al con- sumo “finalizzato” ex art. 2, comma 2, lettera b) del medesimo D.M.;
c) il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se quest'ultimo non assume la qualità di parte, cioè il divieto opera anche quando il negoziante si limi- ta a promuovere la conclusione del contratto di finanziamento, presentando l'offerta di credito all'acquirente del bene e trasmettendo la richiesta di finanziamento all'intermediario finanziario autorizzato e convenzionato;
d) trattasi di violazione di norma imperativa, con conseguente nullità ex art. 1418, comma primo c.c.
15 Tale pronuncia risolve le questioni di diritto poste con i sei motivi d'appello, co- me sopra sintetizzati. E l'appellante non offre argomenti nuovi, cioè non esaminati dal- la Corte di cassazione in sede di rinvio pregiudiziale, che possano portare ad una riva- lutazione delle questioni.
Può aggiungersi che la Corte, intervenendo in sede di rinvio pregiudiziale in una causa in cui era parte proprio , ha anche affrontato implicita- Parte_1 mente la questione dell'estensione soggettiva, ritenendo evidentemente che la banca non si potesse avvalere del fornitore del bene per un'operazione di credito al consumo che non si esauriva con la vendita del bene, ma che si concretava in una messa a di- sposizione di una somma di danaro che poteva essere utilizzata continuamente previo rimborso dei prelievi precedenti, che andavano a ricostituire la disponibilità (c.d. credi- to rotativo).
E, in effetti, in questo senso vanno interpretate le Istruzioni di Vigilanza della
Banca d'Italia ratione temporis applicabili.
Le Istruzioni del 1999 (antecedenti al d.lgs.374/1999) – sezione III Attività
Bancaria fuori sede § 2.1., co.4 – stabilivano, fra l'altro, circa la promozione e il collo- camento dei prodotti e servizi bancari e finanziari, che “Limitatamente alle operazioni di credito al consumo, le banche possono utilizzare, come collocatore, il fornitore del bene per il quale si effettua l'affidamento, sulla base di apposita convenzione tra la banca e l'esercizio commerciale. Deve trattarsi di proposte contrattuali, secondo for- mulari, non modificabili, forniti dalla banca all'esercizio commerciale, che si perfeziona- no solo con il successivo consenso della banca stessa. Il processo di valutazione del ri- schio deve rimanere di esclusiva competenza della banca”.
La formulazione letterale di tali istruzioni rende evidente che la banca poteva utilizzare come collocatore il fornitore del bene ma limitatamente alle sole operazioni di credito al consumo effettuate per l'acquisto del bene stesso (cd. credito al consumo fi- nalizzato).
Nel caso di carte revolving, invece, il credito al consumo non è limitato all'acquisto del bene de quo, ma è esteso ad una serie potenzialmente indefinita e non limitata di operazioni di finanziamento. Con il che si viola le stesse Istruzioni di Vigilan- za (§ 2.1., co.1-3) che riservano l'attività di promozione e collocazione dei prodotti e servizi bancari fuori sede “[agli stessi] dipendenti [della banca], ai promotori finanziari, nonché ad altre banche o SIM e rispettive reti di promotori finanziati ed enti assicurati- vi e rispettivi agenti assicurativi”.
16 Con successivo comunicato del 9.9.2002, emanato dopo l'entrata in vigore del d.lgs.374/1999 e del DM 485/2001, la Banca d'Italia confermò tale impianto, preve- dendo, tuttavia, che gli intermediari finanziari, di cui agli artt.106 e 107 TUB, come i relativi agenti in attività finanziaria, fossero ricompresi “tra i soggetti abilitati all'offerta fuori sede (promozione e collocamento) di prodotti e servizi per conto delle banche”
(punto 1.2., co.1, del comunicato). Per lo svolgimento di tale attività era necessaria la stipula di “apposita convenzione con la banca”; convenzione che “deve limitare l'operatività degli intermediari a prodotti standardizzati, i cui schemi contrattuali siano predefiniti dalla banca e non modificabili;
…” (punto 1.2, co.2).
Con successivo comunicato del 14.1.2006, la Banca d'Italia non introdusse par- ticolari innovazioni nel settore de quo, ma si limitò a precisare, per quanto interessa nel presente giudizio, che la banca potesse avvalersi anche direttamente di agenti in attività finanziaria per la collocazione fuori sede dei propri prodotti ma con limitazioni.
Così testualmente: “Per quanto riguarda gli agenti in attività finanziaria, si trat- ta, come noto, di soggetti iscritti in un apposito elenco in quanto incaricati da uno o più intermediari finanziari ex art. 106 o 107 del TUB di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, TUB, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrat- tuali. In proposito, essendo pervenuti diversi quesiti, si precisa che gli agenti in attività finanziaria, ai sensi della disciplina di settore (decreto ministeriale n. 485 del 2001), ol- tre a stipulare contratti di agenzia solo con intermediari finanziari ex art. 106 o 107
TUB, possono svolgere in rapporto diretto con le banche esclusivamente la promozione dei contratti stipulati dalle banche stesse nell'esercizio delle attività indicate nell'art.
106, comma 1, del TUB. Cio' posto, si ritiene che gli agenti in attività finanziaria, per effetto del citato decreto ministeriale, non possano svolgere per conto delle banche at- tività di promozione di prodotti bancari diversi da quelli di cui all'art. 106, comma 1, del TUB, né attività di collocamento di qualsivoglia prodotto bancario. In vista di un ampliamento in tal senso della disciplina degli agenti, la Banca d'Italia ha interessato il
Ministero dell'economia; si precisa che l'ampliamento prospettato non riguarderebbe la possibilità di stipulare contratti di agenzia tra banche e agenti, possibilità che restereb- be comunque esclusa. Si conferma infine - ove non diversamente disciplinato con la presente comunicazione - quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza sull'attività bancaria fuori sede richiamate in premessa. Il contenuto della presente comunicazione verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
17 Le disposizioni ratione temporis applicabili erano chiare: la collocazione del pro- dotto bancario fuori sede per mezzo del fornitore del bene poteva avvenire unicamente per il c.d. credito al consumo finalizzato (cioè per l'operazione di finanziamento funzio- nale all'acquisto del bene di consumo venduto dallo stesso fornitore del bene); un'operazione di finanziamento mediante carta di credito revolving, come quella avve- nuta nel caso di specie e sopra descritta, trascendeva il credito finalizzato e non poteva essere collocata se non mediante gli altri soggetti abilitati, la cui attività era un'attività riservata (tra costoro, gli agenti in attività finanziaria).
Tale riserva d'attività ha rilievo pubblicistico ed è presidiata da norme penali. Ad esempio, quanto all'attività degli agenti in attività finanziaria, rileva la disciplina dell'art.5 del d.lgs. 153/1997, che è intervenuto a dettare – in attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria per il 1994 – le prime norme di integrazione alla di- rettiva 91/ 308/CEE prevedendo: "
1. Ai soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le attività individuate nei de- creti di cui al medesimo articolo [tra cui il d.lg.s 374/1999], in quanto particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o di risultare comunque esposte a infiltrazioni da parte della criminalità organizzata è estesa, nei limiti di cui ai successivi commi, l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. 2. Ai fini delle at- tività individuate ai sensi del comma 1 è istituito un elenco di operatori, suddiviso per categorie, tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi.
Ove l'esercizio delle predette attività sia subordinato all'iscrizione in ruoli o albi tenuti da pubbliche autorità da ordini o da consigli professionali, tali ruoli o albi sostituiscono
l'elenco di cui sopra tenuto dal Ministro del tesoro".
3. Chiunque esercita le attività in- dividuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, senza essere iscritto nell'elenco di cui al comma 2,
è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro mi- lioni a lire venti milioni".
Nei fatti la banca appellante ha utilizzato, per la collocazione dei propri prodotti,
i fornitori dei beni che hanno svolto, niente più niente meno, come ritenuto dalla Corte di Cassazione nel precedente richiamato, che attività di agente in attività finanziaria di- rettamente per conto della banca, pur non essendo iscritti nell'elenco tenuto presso l'UIC.
18 10.- Quanto, infine, al settimo e ultimo motivo d'appello, può essere confermata la de- cisione di primo grado con un diversa motivazione.
Corretto l'assunto di parte appellante che il riferimento alla prescrizione decennale ser- viva unicamente per fondare l'eccezione d'inammissibilità dell'azione di nullità per di- fetto di interesse ad agire, l'esito della lite non cambia.
Infatti, il ricorrente ha proposto un'azione di accertamento della nullità contrat- tuale e del correlato diritto alla rideterminazione degli interessi, senza tuttavia pro- muovere azione di ripetizione di indebito oggettivo. La nullità invocata è una nullità to- tale, che travolge il contratto nella sua interezza e non singole clausole.
Questo significa:
a) che il contratto è nullo nella sua integrità e lo è ab origine, il che comporta che i rapporti tra le parti vanno definiti alla luce della disciplina dell'indebito oggettivo.
Il consumatore deve restituire tutti i finanziamenti ricevuti e su di essi devono essere calcolati gli interessi ex art.2033 c.c., alla stessa maniera la banca deve restituire tutti i pagamenti ricevuti, oltre interessi ex art.2033 c.c., le relative partite potranno essere oggetto di compensazione, che le parti potranno definire in via stragiudiziale o in appo- sito giudizio, ferma l'eventuale possibilità in tale sede di far valere anche la prescrizio- ne decennale. Non si pone, quindi, in termini attuali la questione della prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito oggettivo, che potrà essere fatta valere se e quando il ricorrente proporrà azione di indebito oggettivo;
b) che non è corretto parlare, nel caso di specie, di un'inammissibilità (totale o parziale) dell'azione di nullità contrattuale: il contratto è uno e uno soltanto, gli utilizzi del credito cd. rotativo sono plurimi. E' rispetto all'unico contratto che si misura l'interesse ad agire con l'azione di nullità e nel caso di specie tale interesse sussiste perché, finanche secondo la stessa prospettazione dell'appellante, non è maturata al- cuna prescrizione dell'azione di indebito oggettivo in relazione agli utilizzi e agli addebi- ti avvenuti successivamente al 19.7.2012 (il ricorso in primo grado, primo atto inter- ruttivo, è stato depositato in data 19.7.2022) e documentati dall'estratto conto del rapporto prodotto in giudizio (dal quale emerge una serie continua di utilizzi ed addebi- ti sino all'anno 2021).
11. In conclusione, l'appello è infondato con conferma del provvedimento im- pugnato anche per la liquidazione delle spese, per le quali non vi è tempestivo e speci-
19 fico motivo di appello se non la richiesta di condanna della controparte correlata alla ri- forma nel merito del provvedimento di primo grado.
Le spese di grado seguono la soccombenza.
Tenuto conto della serialità della controversia (solo presso questa corte pendono oltre cento procedimenti in cui sono poste questioni del tutto identiche con l'assistenza, quanto ai consumatori, del medesimo difensore e con atti fotocopia), esse sono liqui- date a favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario, applicando il DM
55/14 e ss. mod., causa di valore indeterminato - complessità bassa, con questi impor- ti: fase 1: euro 1543,50; fase 2: 1.063,50 euro;
fase 4: 1735,00 euro. Nulla per la fa- se 3 (trattazione/istruttoria), da considerarsi non effettivamente tenuta. Totale:
4.342,00.
La novità della questione di diritto (con orientamenti contrastanti nella giurispru- denza di merito ed assenza di precedenti di legittimità sino alla richiamata Cass.
12838/2025, resa ex art.363 bis cpc) giustifica, inoltre, la compensazione delle spese nella misura della metà. Il residuo importo, pari ad euro 2.171,00, è posto a carico del- la soccombente.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del con- tributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese di lite, che liquida in € 2.171,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali e agli oneri fiscali e previdenziali (come per legge), da distrarsi a favore del difensore,
Avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario;
- dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 28-11-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
MI OZ
Il Presidente
20 IC DE GI
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazio- ni.
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