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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/03/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3420/2024 RG promossa da
nata il [...], residente in [...]
Giugno 12, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca RANDO
contro
, nato il [...], residente in [...], Controparte_1
contumace e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza
In punto: modifica condizioni di affidamento di figlio nato fuori del matrimonio.
Conclusioni della ricorrente:
1. A modifica parziale del decreto del 29/12/2019, prevedersi l'affido esclusivo di in favore della madre che potrà quindi decidere in via autonoma sullo stato di Per_1
salute e sulla istruzione del figlio;
2. A modifica parziale del decreto del 28/12/2019 prevedersi che il padre possa vedere e stare con il figlio come segue: durante la settimana in cui il weekend spetta al padre,
rimarrà durante la settimana con la madre e il weekend del padre inizierà il Per_1
venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola alle ore 16:00 fino al lunedì mattina;
durante la settimana in cui invece il weekend spetta alla madre, il padre potrà vedere e tenere il mercoledì fino al venerdì mattina;
fermo il resto;
Per_1
3. Spese e competenze di causa vinte.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con decreto n. 13456/2019, reso su conformi conclusioni delle parti, il Tribunale di
Vicenza, affidava il minore , nato il [...] dalla relazione tra Persona_2
e , ad entrambi i genitori secondo la regola Controparte_1 Parte_1
dell'affido condiviso, lo collocava in via prevalente presso la madre e regolamentava il diritto di visita del padre;
faceva inoltre obbligo a di contribuire Controparte_1
al mantenimento del figlio con la somma mensile di euro 350, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2 Con ricorso in data 5.8.2024 adiva l'intestato Tribunale chiedendo Parte_1
di modificare il regime di affidamento del figlio minore.
Rappresentava la ricorrente che il piccolo fosse affetto da un disturbo del Per_1
neurosviluppo, da un deficit di attenzione, associato ad un disturbo del linguaggio misto, da neutropenia ed iperattività e fosse altresì soggetto a infezioni ricorrenti, tanto da essere monitorato e seguito dal Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile
dell'Ospedale di Vicenza, dal Centro Archimede e dal Reparto di Oncoematologia
dell'Ospedale di Padova;
che il padre, per un verso, ostacolasse il percorso di cura del figlio (negando il consenso all'assunzione di farmaci e terapie e mancando di rispettare, durante i propri turni di responsabilità genitoriale, le indicazioni dei medici ed egli psicoterapeuti), per l'altro, si disinteressasse della salute e dell'istruzione del bambino, mancando di presenziare alle visite mediche dagli specialisti ed alle terapie presso il Centro Archimede, di incontrare gli insegnanti, di partecipare alle riunioni scolastiche, di seguire il minore nello svolgimento dei compiti.
Tanto premesso, chiedeva l'affidamento esclusivo del figlio minore, di essere autorizzata ad assumere da sola le decisioni relative alla salute ed all'istruzione dello stesso e che il diritto di visita del padre durante la settimana fosse ridotto nei termini indicati in ricorso.
, ritualmente citato presso la sua residenza, non si costituiva in Controparte_1
giudizio, ma compariva personalmente all'udienza del 18.10.2024, fissata avanti il
Giudice Relatore a fini conciliativi, rendendo le dichiarazioni riportate a verbale.
All'udienza del 24.1.2025, nella contumacia del resistente, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, previa discussione orale da parte del procuratore di ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c.. Parte_1
3 La domanda di di modificare il regime di affidamento del figlio Parte_1
è meritevole di accoglimento. Per_1
In proposito va considerato che, se da un lato ogni figlio minore ha diritto alla cosiddetta bigenitorialità, in conformità con le disposizioni normative attualmente contenute nell'art. 337 ter c.c., dall'altro, l'affidamento esclusivo alla madre, in deroga rispetto al regime legale dell'affidamento condiviso, trova giustificazione nel disinteresse
(confermato anche dalla mancata costituzione in giudizio) manifestato da
[...]
verso il figlio, nonché nell'incapacità di tutelare la salute dello stesso, CP_1
assumendo atteggiamenti protettivi e responsabili e collaborando con la madre nella somministrazione delle terapie e delle cure prescritte dai sanitari.
ha dimostrato di essere consapevole della propria Controparte_1
inadeguatezza genitoriale, nonché della necessità di offrire un'adeguata risposta alle pressanti esigenze terapeutiche di , dichiarando, all'udienza del 18.10.2024, di Per_1
non opporsi all'accoglimento delle domande formulate dalla ricorrente e rimettendo ai medici la decisione sulle cure più adeguate da somministrare al figlio .
Considerato che la madre, per quanto si evince dalla documentazione medica allegata al ricorso, è adeguata ed accudente verso , nonché attenta ai suoi bisogni Per_1
emotivi e pronta a proporre attività e scelte adeguate al minore ed utili alla sua sana crescita e sviluppo, deve in questa sede accogliersi la domanda di Parte_1
volta ad ottenere l'affidamento esclusivo del figlio, con facoltà di prendere, anche senza il consenso del padre, le decisioni di maggiore interesse per il minore relative alla sua salute ed istruzione.
Il diritto di visita del padre va rimodulato secondo le indicazioni delle ricorrente che
4 sono state condivise da ed appaiono rispondenti all'interesse Controparte_1
del minore.
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, attesa la mancata opposizione di alla domanda di controparte. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica del decreto n.
13458/2029 del Tribunale di Vicenza, che per il resto conferma, così provvede:
a)affida il minore in via esclusiva alla madre, con facoltà di Persona_2
quest'ultima di assumere, anche senza il consenso del padre, le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione ed alla salute;
b)dispone che possa vedere e tenere con sé il figlio secondo Controparte_1
le seguenti modalità:
nelle settimane in cui il week end spetta al padre, rimarrà, durante la settimana, Per_1
con la madre ed il week end del padre inizierà il venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola alle ore 16:00 fino al lunedì mattina;
nelle settimane in cui invece il week end spetta alla madre, il padre potrà vedere e tenere il mercoledì fino al venerdì mattina;
Per_1
c)nulla per le spese.
Vicenza, così deciso nella camera di consiglio del 6.3.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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