Articolo 85 della Costituzione
Articolo 84Articolo 86
Versione
1 gennaio 1948
Art. 85.
Il Presidente della Repubblica e' eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.



Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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