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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/09/2025, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1092/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa E. Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento promosso da nato a [...] il Parte_1
22/01/1947, c.f. con l'Avv. RUSSI ROSSANA C.F._1
Contro
, nata a [...], il [...], Controparte_1
con l'Avv. GINI SARA, C.F._2
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta del 09 e 10 luglio 2025 le parti davano atto di
Pagina 1 di 3 aver raggiunto un accordo per la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 2541/2015 pronunciata dal Tribunale di Verona.
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. con ricorso del 26.02.2024 chiedeva la modifica Parte_1
delle condizioni di divorzio con conseguente elisione dell'assegno divorzile riconosciuto alla resistente.
Si costituiva ritualmente la resistente contestando le deduzioni avversarie.
Successivamente le parti rassegnavano le seguenti conclusioni conformi:
“a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 2541/2015 emessa dal
Tribunale di Verona il 28 settembre 2015, porre in capo a Parte_1
l'onere di corrispondere in favore di , a titolo di assegno Controparte_1
divorzile, il minore importo di € 350,00# mensili oltre rivalutazione
annuale Istat con decorrenza da agosto 2026. A far data dalla
pubblicazione dell'emananda sentenza, la predetta somma continuerà ad
essere corrisposta, mediante trattenuta diretta da parte di – sede di CP_2
Legnago e per l'effetto,
- porre in capo alla resistente l'onere di comunicare tempestivamente
all' sede di Legnago la riduzione dell'importo dell'assegno divorzile a CP_2
€ 350,00# mensili;
- spese legali interamente compensate con rinuncia dei difensori alla
Pagina 2 di 3 solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8 legge n. 247/2012”.
ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale, della documentazione depositata,
ritenuto che, stante l'assenza di soccombenza alla luce dell'accordo raggiunto e la richiesta delle parti in tal senso, le spese di lite debbano essere compensate;
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da ontro così dispone: Parte_1 Controparte_1
1) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Verona l'11/09/2025
IL PRESIDENTE Rel
Dott. Massimo Vaccari
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa E. Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento promosso da nato a [...] il Parte_1
22/01/1947, c.f. con l'Avv. RUSSI ROSSANA C.F._1
Contro
, nata a [...], il [...], Controparte_1
con l'Avv. GINI SARA, C.F._2
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta del 09 e 10 luglio 2025 le parti davano atto di
Pagina 1 di 3 aver raggiunto un accordo per la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 2541/2015 pronunciata dal Tribunale di Verona.
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Sig. con ricorso del 26.02.2024 chiedeva la modifica Parte_1
delle condizioni di divorzio con conseguente elisione dell'assegno divorzile riconosciuto alla resistente.
Si costituiva ritualmente la resistente contestando le deduzioni avversarie.
Successivamente le parti rassegnavano le seguenti conclusioni conformi:
“a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 2541/2015 emessa dal
Tribunale di Verona il 28 settembre 2015, porre in capo a Parte_1
l'onere di corrispondere in favore di , a titolo di assegno Controparte_1
divorzile, il minore importo di € 350,00# mensili oltre rivalutazione
annuale Istat con decorrenza da agosto 2026. A far data dalla
pubblicazione dell'emananda sentenza, la predetta somma continuerà ad
essere corrisposta, mediante trattenuta diretta da parte di – sede di CP_2
Legnago e per l'effetto,
- porre in capo alla resistente l'onere di comunicare tempestivamente
all' sede di Legnago la riduzione dell'importo dell'assegno divorzile a CP_2
€ 350,00# mensili;
- spese legali interamente compensate con rinuncia dei difensori alla
Pagina 2 di 3 solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8 legge n. 247/2012”.
ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale, della documentazione depositata,
ritenuto che, stante l'assenza di soccombenza alla luce dell'accordo raggiunto e la richiesta delle parti in tal senso, le spese di lite debbano essere compensate;
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da ontro così dispone: Parte_1 Controparte_1
1) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Verona l'11/09/2025
IL PRESIDENTE Rel
Dott. Massimo Vaccari
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