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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 19/12/2024, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di SA, Prima Sezione Civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente dott. Guerino Iannicelli Consigliere dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 800 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore,rappresentata e difesa dall' Avv. Giulio di Gioia
- appellante -
E
, dichiarato con ON sentenza del Tribunale di SA n. 76 del 28-29/11/2017, in persona del
Curatore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luisa Andreotta;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di SA n.
271/2023, pubblicata il 20.01.2023, come integrata ai sensi degli artt. 287
e 288 cpc, con ordinanza del 13-12/04/2023 del Tribunale di SA
(azione revocatoria fallimentare art. 67 l.f. e inefficacia pagamento ex art. 44 l.f.).
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di SA, decidendo nella causa promossa dal nei confronti ON di ha così statuito: Parte_1
“1) accoglie la domanda;
2) per l'effetto, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 67
l.f., dichiara l'inefficacia nei confronti della
[...]
, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, Controparte_2 comma 2, L.F. di n. ventidue pagamenti eseguiti nell'arco temporale compreso tra il 14/6/2017 ed il 22/11/2017 per l'importo complessivo di
20.500,00 oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) per l'effetto, accertata la sussistenza dei presupposti dell'art. 44 l.f., dichiara l'inefficacia del pagamento eseguito dopo la dichiarazione di fallimento di € 2.000,00,oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
3) per l'effetto, condanna la , in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, dott. , con Controparte_4 sede legale in SA, alla Via Tiberio Claudio Felice n. 7, (p. iva
al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di P.IVA_1 giudizio, che liquida in € 5.077,00 per competenze, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.”
Successivamente il dispositivo è stato così integrato:
“condanna la , in persona del CP_3 Parte_1 legale rappresentante pro tempore, dott. , alla restituzione Controparte_4 in favore del , in ON persona del Curatore, dei pagamenti dichiarati inefficaci e revocati - ex artt. 67, comma 2 e 44 L.F. - per l'importo complessivo di euro 22.500,00.”
In particolare il giudice di primo grado ha rilevato la mancata contestazione sia dell'avvenuta esecuzione dei ventidue pagamenti da parte di
[...]
in bonis nei confronti della convenuta nell'arco ON temporale compreso tra il 14.06.2017 e il 31.12.2017, ossia nel periodo
2 sospetto dei sei mesi anteriori al fallimento, sia di quello avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento.
Quanto alla scientia decoctionis, ha osservato il primo giudice che la complessiva situazione debitoria, di notevole rilevanza, pari ad €
299.741,29, nonché i numerosi inadempimenti contrattuali della fallita società nei confronti della convenuta, già a partire da pochi mesi dopo la stipulazione contratto di stampa intervenuto tra le parti nell'anno 2014, la comunicazione di un piano di rientro per la debitoria accumulata, il parziale e sporadico pagamento di quanto dovuto, la presenza di pagamenti insoluti, perché effettuati con assegni bancari impagati o con effetti scaduti, sono sintomatici delle difficoltà economiche del fallito.
Quanto alla sollevata eccezione inerente alla ricorrenza, nel caso di specie, di un "pagamento in termini d'uso", come tale non revocabile ai sensi del terzo comma dell'art. 67 l.fall., il Tribunale ha ritenuto del tutto insufficiente la dimostrazione dell'esistenza di accordi verbali in deroga a quanto contrattualmente stabilito;
in particolare ha osservato che “ Tale situazione rispetto agli ultimi pagamenti ricevuti nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento, connota uno sperato tentativo di recupero, non potendo qualificarsi tali pagamenti come effettuati in termini d'uso. Infatti, non è conforme ai principi di una corretta gestione dell'attività di impresa affidarsi a modalità non formalizzate di esecuzione delle reciproche prestazioni, in deroga a quanto già contrattualmente stabilito, nonché
l'accumulo di controprestazioni non soddisfatte. Non vi è quindi alcuna prova che i pagamenti effettuati siano imputabili a termini d'uso piuttosto che alle pregresse obbligazioni pecuniarie insoddisfatte, come sopra descritto, a partire dall'aprile 2015, come emerge dalla prodotta domanda di insinuazione al passivo”.
Avverso detta sentenza la ha proposto appello, affidato Parte_1
a due motivi che di seguito saranno esaminati, così concludendo: “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di SA, in integrale riforma della sentenza
n. 271/2023,emessa ol 18.01.2023, dal Tribunale di SA-III Sezione
Civile, in persona del giudice, dr.ssa Sara Serretiello, pubblicata il
3 20.01.2023, corretta in data 18.04.2023, non notificata, contrariis reiectis, per le causali di cui in premessa, così provvedere: I. accertare e dichiarare
l'efficacia ed opponibilità ex art. 67, co. 3, lett. a) nei confronti della massa dei creditori de “ ” dei Parte_2 pagamenti di € 500,00 in data 14.06.2017, € 1.000,00 in data 23.06.2017,
€ 700,00 in data 28.06.2017, € 1.000,00 in data 06.07.2017, € 700,00 in data 19.7.2017, € 1.500,00 in data 31.07.2017, € 1.800,00 in data
31.07.2017, €1.000,00 in data 31.07.2017, € 1.000,00 in data
31.07.2017, € 900,00 in data 08.08.2017, € 1.000,00 in data 11.08.2017,
€ 700,00 in data 18.08.2017, €500,00 in data 29.08.2017, € 1.500,00 in data 02.10.2017, € 700,00 in data 18.10.2017, € 500,00 in data
23.10.2017, € 1.000,00 in data 31.10.2017, € 1.500,00 in data
31.10.2017, € 500,00 in data 22.11.2017, così come effettuati dalla
[...]
, società dichiarata fallita in data 28- ON
29/11/2017 con sentenza n. 76 del Tribunale di SA, nei confronti della e rigettare l'avversa domanda attorea, in Parte_1 quanto destituita di ogni e qualsivoglia fondamento, in fatto e diritto;
II)
Con vittoria di spese e compenso professionale come per legge del doppio grado di giudizio con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario”.
In via istruttoria ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale come articolata in primo grado.
Si è costituito il , in persona del ON curatore, eccependo, in rito, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
e, nel merito, contestando, perché infondate, le censure mosse dall'appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma.
Disposta la trattazione scritta, concessi i termini di cui all'articolo 352
c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente, sull'eccezione di inammissibilità dell'appello, si rileva che, alla luce della previsione dell'art. 342 c.p.c., l'atto di appello deve
4 presentare un coerente collegamento tra la decisione impugnata che si intende sottoporre a critica, i motivi che lo sorreggono e le conseguenze che si vogliono far discendere rispetto alla decisione gravata.
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., vanno, dunque, interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una parte volitiva cui va affiancata una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n.
27199 del 16 novembre 2017).
Nella fattispecie, l'atto di impugnazione, pur contenendo inutili ripetizioni e non essendo rigorosamente strutturato secondo le previsioni del primo comma del novellato art. 342 c.p.c. , non manca, nel suo complesso, dell'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare, delle modifiche che vengono richieste e delle circostanze di fatto e di diritto per le quali la pronuncia sarebbe errata, sicché l'eccezione di inammissibilità va disattesa.
Sempre in via preliminare va evidenziato che l'appellante non ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda ex art. 44
l.f. e ciò ha determinato il passaggio in giudicato della relativa statuizione.
Irrevocabile è anche la decisione sulla domanda esperita dal NT appellato ai sensi dell'art. 67 l.f. in relazione ai pagamenti di € 1.500,00 in data 31.08.2017, di € 500,00 in data 08.09.2017 ed di € 500,00 in data
18.09.2017, pur oggetto della domanda integralmente accolta;
l'appellante, infatti, nell'elencare i pagamenti impugnati, non ha indicato tali rimesse.
Con un primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto “del tutto insufficiente la dimostrazione dell'esistenza di accordi verbali in deroga a quanto contrattualmente previsto “, così come “non provato che i pagamenti fossero imputabili a termini d'uso, piuttosto che a pregresse obbligazioni pecuniarie insoddisfatte”.
5 Assume che avrebbe potuto comprovare attraverso l'esperimento della prova testimoniale richiesta che, ammessa in un primo momento da altro giudicante, era stata negata, mediate revoca del provvedimento di ammissione, da altro giudicante succeduto al primo nella trattazione della causa, decisione confermata anche dal magistrato che ha emesso la sentenza impugnata.
Censura detto provvedimento sostenendo che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, non vi è incompatibilità tra i pagamenti impugnati e il piano di rientro essendosi con esso le parti accordate sulle modalità di corresponsione del pagamento in più tranches, attraverso la facoltà per la debitrice di rateizzarne l'importo, senza che il mancato pagamento di una delle rate potesse esprimere o celare uno stato di insolvenza della società poi fallita;
deduce l'erroneità del provvedimento nella parte in cui il giudice ha ritenuto l'inammissibilità della prova testimoniale articolata per mancata indicazione di riferimenti spaziali e temporali e sostiene al riguardo che la prova testimoniale deve essere valutata nel suo complesso.
La prova articolata, prosegue l'appellante, le avrebbe consentito di comprovare l'esistenza di una prassi, concordata “forma verbis”, modificativa dell'originario contratto di stampa del 28.8.2014, in virtù della quale la corrispondeva alla società appellante il prezzo CP_1 convenzionalmente pattuito rateizzandolo in varie tranches di modesto importo, secondo rapide cadenze temporali, a “mero piacimento” della debitrice al sopravvenire di peculiari esigenze produttive.
Non condivide, inoltre, l'appellante il ragionamento logico - argomentativo del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto “non è conforme ai principi di una corretta gestione dell'attività di impresa affidarsi a modalità non formalizzate di esecuzione delle reciproche prestazioni, in deroga a quanto già contrattualmente stabilito, nonché l'accumulo di controprestazioni non soddisfatte”; in tal modo, sostiene, il giudice di primo grado, in contrasto con il principio della business judgement rule,
6 ha sindacato la gestione aziendale attuata dall'amministratore della società
. Parte_1
Il motivo è infondato e va rigettato.
In punto di diritto va premesso che secondo la costante interpretazione della suprema corte l'espressione “termini d'uso" deve essere interpretata nel senso che i pagamenti risultano opponibili alla massa dei creditori, in forza dell'esenzione da revocatoria, anche se eseguiti ed accettati difformemente da eventuali previsioni contrattuali, purché siano stati effettuati secondo tempi e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo pregresso e concreto svolgimento, dando vita ad una prassi "consolidata e stabile", capace di rendere "esatto" anche l'adempimento apparentemente "inesatto", per il ritardo nel pagamento (Cass. n. 27939/2020; Cass. n. 5587/2018; Cass.
n. 7580/2019; Cass. n. 19373/2021 Cass. n. 41514/2021; Cass. n.
608/2022; Cass.n.8212/2022; Cass. n. 18360/2022).
Nella specie, come emerge dalla stessa prospettazione dell'appellante – secondo cui l'accordo modificativo della precedente convenzione negoziale sarebbe consistito nell'attribuzione alla società debitrice della facoltà di decidere “… quanto pagare, come pagare, in quante rate pagare e quant'altro…” (v. atto di appello, pag.37)- deve escludersi la ricorrenza di un uso negoziale riconducibile ai “termini d'uso”, trattandosi di pagamenti del tutto anomali, non riconducibili all'originario accordo (che prevedeva il pagamento delle fatture emesse mensilmente in due tranches uguali a 90
e 60 gg. fmfd mediante rilascio di due titoli) né ad una prassi consolidata e stabile modificativa del precedente accordo.
Come comprovato dalle schede contabili dei movimenti prodotte dalla curatela, infatti, documentazione mai contestata dall'appellante ed anzi dallo stesso invocata a fondamento delle proprie difese, i pagamenti eseguiti dalla società poi fallita, anche nel periodo precedente a quello sospetto, avvenivano senza rispetto di un ordine cronologico in relazione alle fatture emesse, tanto che alcuni importi venivano imputati a fatture emesse nello stesso anno ed altri a quelli emessi nei due anni precedenti.
7 Detti pagamenti, in quanto di modesto importo, non consentivano di estinguere la pregressa debitoria che, via via, diventava sempre più consistente (fino ad arrivare a circa euro 300.000, 00 in circa tre anni di durata del rapporto contrattuale).
Ciò è comprovato anche dalla domanda di ammissione al passivo del fallimento nella quale l'appellante ha rivendicato il pagamento di fatture risalenti all'anno 2015, mentre tra i pagamenti impugnati figurato importi imputati anche a fatture emesse negli anni 2016 e 2017.
L'esecuzione di pagamenti con tali modalità, piuttosto che ad atti di tolleranza del creditore, che pur potrebbero aver rilevanza ai fini della non revocabilità dei pagamenti, denotano un andamento del tutto anomalo del rapporto, connotato da disordine e irregolarità, e che, pertanto, non può beneficiare dell'invocata esenzione.
Tale rilievo è dirimente e rende superfluo l'esame delle ulteriori doglianze.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado, recependo
“supinamente ed apoditticamente” le asserzioni formulate in primo grado da parte attrice, ha ritenuto sussistente il presupposto della scientia decoctionis.
Sostiene che il “ritardo nei pagamenti”, non costituisce un indizio sufficiente ai fini della prova della consapevolezza dello stato di insolvenza della debitrice potendo esso dipendere da una momentanea crisi di liquidità.
Circa il rilievo dato dal primo giudice al piano di rientro, sostiene l'appellante che esso consisteva in “una semplice rateizzazione del complessivo corrispettivo concordemente pattuito”.
Censura ancora la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha valorizzato, quale indice di conoscenza, i pagamenti rimasti insoluti;
assume che quelli indicati dall'attore in primo grado (assegni del
31.08.2015 di € 6.373,60, del 18.09.2015 di € 7.768,57, del 26.01.2016 di € 2.500,00, del 22.04.2016 di € 2.500,00) non ricadevano nel periodo sospetto.
8 Sostiene, inoltre, che la conoscenza delle difficoltà economiche del debitore non equivale a conoscere il suo stato di insolvenza e ciò è comprovato dalla circostanza che la società continuava ad CP_1 effettuare pagamenti in favore di come risulta Controparte_5 dalla “scheda movimenti‟ prodotta.
A dire dell'appellante “la complessiva situazione debitoria”, pari ad €
299.741,29, pure valorizzata dal Tribunale, non è sintomatica della conoscenza dello stato di insolvenza ex art. 5 della società poi fallita,
“avendo il fornitore tollerato la condotta del committente, storico e importante cliente” in conformità agli usi invalsi tra le parti e non potendosi pretendere dal creditore un grado di avvedutezza tale da poter prevedere che lo stato di crisi potesse sfociare in un'irreversibile insolvenza.
Rileva ancora l'appellante che il giudice di primo grado non ha assolutamente preso posizione in ordine all'irrilevanza e, comunque, all'inopinabile inidoneità degli altri elementi asseritamente presuntivi della scientia decoctionis addotti dalla curatela fallimentare nei propri libelli difensivi, quali l'esistenza di procedure esecutive mobiliari a carico della
, di protesti, la presentazione dell'istanza di Parte_3 insinuazione al passivo.
Deduce, infine, che la prova dell'inscientia decoctionis doveva trarsi dall'assenza di elementi rivelatori dello stato di insolvenza e di iniziativa da parte dell'appellante volta alla declaratoria di fallimento, dalla circostanza che le parti, fin dall'inizio del rapporto commerciale, avevano convenuto un pagamento del corrispettivo con rateazione non predefinita di modesti importi da corrispondersi “a mero piacimento” della debitrice, dalla prosecuzione delle forniture nonostante la consistente debitoria.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “Lo stato di insolvenza del debitore nel cd. periodo sospetto anteriore alla dichiarazione di fallimento è oggetto di una presunzione iuris et de iure derivante dalla stessa apertura della procedura concorsuale, sicché il giudice del merito, ai fini della prova in questione, deve soltanto verificare se, nel medesimo
9 periodo e con riguardo al tempo degli atti revocandi, si siano manifestati all'esterno i sintomi del dissesto e come tali siano stati percepiti dall'accipiens (Cass. 6575/2018); cosicché né il convenuto con l'azione revocatoria fallimentare può essere ammesso a provare che il debitore, nel cosiddetto periodo sospetto anteriore alla dichiarazione di fallimento, non versava in stato di insolvenza, ma solo in una situazione di temporanea difficoltà ad adempiere, né, tanto meno, la procedura attrice deve fornire alcuna dimostrazione positiva del ricorrere dello stato di insolvenza al momento dell'esecuzione dell'atto revocando, né siffatto accertamento può essere compiuto d'ufficio dal giudice del merito (Cass. 4559/2011)”
(così Cass. n. 11357/2023).
Irrilevante è dunque la deduzione da parte dell'appellante che la società poi fallita si trovasse in uno stato di temporanea difficoltà ad adempiere e non in stato di insolvenza;
di contro, proprio l'andamento del rapporto come sopra delineato, è sintomatico del fatto che la crisi di liquidità della società poi fallita non era affatto temporanea visto che rispetto ad una debitoria di consistente entità si limitava ad eseguire pagamenti di piccoli importi con diverse modalità (assegni, bonifici, contanti).
Costituisce inoltre principio pacifico -come sostenuto anche dalla Suprema
Corte- quello secondo cui, in tema di revocatoria fallimentare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante indizi e può essere fondata su elementi di fatto purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività (Cass. n. 3854/2019, Cass. n. 3336/2015).
La prova per presunzioni, intesa come “conseguenze che la legge o il giudice traggono da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato”, si basa su un rigoroso ragionamento composto da due fasi logiche: 1) la valutazione analitica dei singoli elementi indiziari, espressivi del fatto ignorato;
2) la valutazione complessiva e unitaria di quegli elementi che devono risultare concordanti.
Sotto tale profilo la Curatela fallimentare ha offerto ampi riscontri che sono stati riconosciuti oltremodo sufficienti dal giudice di primo grado a fondare
10 la sussistenza dell'elemento della scientia decotionis in capo alla società appellante e ai quali pure in questa sede va attribuita piena efficacia dimostrativa.
Escluso che le modalità di pagamento delle forniture integrino l'esimente invocata dall'appellante, le stesse – consistite fin dall'anno 2016 nel pagamento, a fronte di fatture regolarmente emesse, di piccole rate dell'importo tra 500,00 e 2.000,00, alcuni di essi eseguiti in danaro contante, su una debitoria via via crescente fino ad arrivare a circa
300.000,00 euro alla data di dichiarazione di fallimento - rappresentano elemento sintomatico dello stato di insolvenza della debitrice strettamente inerente alla sfera di conoscenza dell'appellante essendo relativo al ritardo rispetto alle scadenze dei pagamenti pattuite con il contratto intercorso tra le parti;
tanto che, fin dal 2015, le parti avevano concordato un piano di rientro che consiste, proprio come affermato dall'appellante, in una rateizzazione del debito scaduto.
Infondata si rivela la critica della appellante in merito alla sussistenza di elementi di segno opposto alla tesi prospettata e dimostrata dall'appellato
. CP_1
L'assunto si infrange, infatti, sul consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale la prosecuzione dei rapporti commerciali o la concessione di ulteriore credito non sono indici di inscientia decotionis, per il fatto che, come nel caso di specie, plurimi differenti motivi, quali l'aspettativa di rientro dall'esposizione debitoria ovvero il superamento della stessa crisi economica, o il rilascio di garanzie avrebbero potuto indurre il creditore a proseguire il rapporto con un debitore insolvente (Cass. n. 1617/2009; Cass. n. 17049/2007; Cass. n.
6864/2004; Cass. n. 4759/2002).
La ragione per cui l'appellante ha proseguito nel rapporto commerciale con la , astenendosi da iniziative giudiziarie a ON tutela del proprio credito va, quindi, verosimilmente ravvisata nella necessità di evitare che i gravissimi e reiterati inadempimenti determinassero il dissesto della stessa appellante.
11 In definitiva, alla luce delle argomentazioni che precedono, va confermata la statuizione di accoglimento della domanda revocatoria proposta dal nei confronti dell'appellante. ON
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c.; esse vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui D.M. 55/2014 e succ. mod.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
115 del 2002)
P.Q.M.
La Corte di Appello di SA, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 800/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la al rimborso delle spese Parte_1 processuali del grado di appello in favore del ON
, spese che liquida in euro 5.809,00 per onorari di difesa, oltre
[...] il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
SA lì, 14 novembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott.ssa Giuliana Giuliano
12
La Corte di Appello di SA, Prima Sezione Civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente dott. Guerino Iannicelli Consigliere dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 800 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore,rappresentata e difesa dall' Avv. Giulio di Gioia
- appellante -
E
, dichiarato con ON sentenza del Tribunale di SA n. 76 del 28-29/11/2017, in persona del
Curatore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luisa Andreotta;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di SA n.
271/2023, pubblicata il 20.01.2023, come integrata ai sensi degli artt. 287
e 288 cpc, con ordinanza del 13-12/04/2023 del Tribunale di SA
(azione revocatoria fallimentare art. 67 l.f. e inefficacia pagamento ex art. 44 l.f.).
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di SA, decidendo nella causa promossa dal nei confronti ON di ha così statuito: Parte_1
“1) accoglie la domanda;
2) per l'effetto, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 67
l.f., dichiara l'inefficacia nei confronti della
[...]
, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, Controparte_2 comma 2, L.F. di n. ventidue pagamenti eseguiti nell'arco temporale compreso tra il 14/6/2017 ed il 22/11/2017 per l'importo complessivo di
20.500,00 oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) per l'effetto, accertata la sussistenza dei presupposti dell'art. 44 l.f., dichiara l'inefficacia del pagamento eseguito dopo la dichiarazione di fallimento di € 2.000,00,oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
3) per l'effetto, condanna la , in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, dott. , con Controparte_4 sede legale in SA, alla Via Tiberio Claudio Felice n. 7, (p. iva
al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di P.IVA_1 giudizio, che liquida in € 5.077,00 per competenze, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.”
Successivamente il dispositivo è stato così integrato:
“condanna la , in persona del CP_3 Parte_1 legale rappresentante pro tempore, dott. , alla restituzione Controparte_4 in favore del , in ON persona del Curatore, dei pagamenti dichiarati inefficaci e revocati - ex artt. 67, comma 2 e 44 L.F. - per l'importo complessivo di euro 22.500,00.”
In particolare il giudice di primo grado ha rilevato la mancata contestazione sia dell'avvenuta esecuzione dei ventidue pagamenti da parte di
[...]
in bonis nei confronti della convenuta nell'arco ON temporale compreso tra il 14.06.2017 e il 31.12.2017, ossia nel periodo
2 sospetto dei sei mesi anteriori al fallimento, sia di quello avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento.
Quanto alla scientia decoctionis, ha osservato il primo giudice che la complessiva situazione debitoria, di notevole rilevanza, pari ad €
299.741,29, nonché i numerosi inadempimenti contrattuali della fallita società nei confronti della convenuta, già a partire da pochi mesi dopo la stipulazione contratto di stampa intervenuto tra le parti nell'anno 2014, la comunicazione di un piano di rientro per la debitoria accumulata, il parziale e sporadico pagamento di quanto dovuto, la presenza di pagamenti insoluti, perché effettuati con assegni bancari impagati o con effetti scaduti, sono sintomatici delle difficoltà economiche del fallito.
Quanto alla sollevata eccezione inerente alla ricorrenza, nel caso di specie, di un "pagamento in termini d'uso", come tale non revocabile ai sensi del terzo comma dell'art. 67 l.fall., il Tribunale ha ritenuto del tutto insufficiente la dimostrazione dell'esistenza di accordi verbali in deroga a quanto contrattualmente stabilito;
in particolare ha osservato che “ Tale situazione rispetto agli ultimi pagamenti ricevuti nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento, connota uno sperato tentativo di recupero, non potendo qualificarsi tali pagamenti come effettuati in termini d'uso. Infatti, non è conforme ai principi di una corretta gestione dell'attività di impresa affidarsi a modalità non formalizzate di esecuzione delle reciproche prestazioni, in deroga a quanto già contrattualmente stabilito, nonché
l'accumulo di controprestazioni non soddisfatte. Non vi è quindi alcuna prova che i pagamenti effettuati siano imputabili a termini d'uso piuttosto che alle pregresse obbligazioni pecuniarie insoddisfatte, come sopra descritto, a partire dall'aprile 2015, come emerge dalla prodotta domanda di insinuazione al passivo”.
Avverso detta sentenza la ha proposto appello, affidato Parte_1
a due motivi che di seguito saranno esaminati, così concludendo: “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di SA, in integrale riforma della sentenza
n. 271/2023,emessa ol 18.01.2023, dal Tribunale di SA-III Sezione
Civile, in persona del giudice, dr.ssa Sara Serretiello, pubblicata il
3 20.01.2023, corretta in data 18.04.2023, non notificata, contrariis reiectis, per le causali di cui in premessa, così provvedere: I. accertare e dichiarare
l'efficacia ed opponibilità ex art. 67, co. 3, lett. a) nei confronti della massa dei creditori de “ ” dei Parte_2 pagamenti di € 500,00 in data 14.06.2017, € 1.000,00 in data 23.06.2017,
€ 700,00 in data 28.06.2017, € 1.000,00 in data 06.07.2017, € 700,00 in data 19.7.2017, € 1.500,00 in data 31.07.2017, € 1.800,00 in data
31.07.2017, €1.000,00 in data 31.07.2017, € 1.000,00 in data
31.07.2017, € 900,00 in data 08.08.2017, € 1.000,00 in data 11.08.2017,
€ 700,00 in data 18.08.2017, €500,00 in data 29.08.2017, € 1.500,00 in data 02.10.2017, € 700,00 in data 18.10.2017, € 500,00 in data
23.10.2017, € 1.000,00 in data 31.10.2017, € 1.500,00 in data
31.10.2017, € 500,00 in data 22.11.2017, così come effettuati dalla
[...]
, società dichiarata fallita in data 28- ON
29/11/2017 con sentenza n. 76 del Tribunale di SA, nei confronti della e rigettare l'avversa domanda attorea, in Parte_1 quanto destituita di ogni e qualsivoglia fondamento, in fatto e diritto;
II)
Con vittoria di spese e compenso professionale come per legge del doppio grado di giudizio con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario”.
In via istruttoria ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale come articolata in primo grado.
Si è costituito il , in persona del ON curatore, eccependo, in rito, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
e, nel merito, contestando, perché infondate, le censure mosse dall'appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma.
Disposta la trattazione scritta, concessi i termini di cui all'articolo 352
c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente, sull'eccezione di inammissibilità dell'appello, si rileva che, alla luce della previsione dell'art. 342 c.p.c., l'atto di appello deve
4 presentare un coerente collegamento tra la decisione impugnata che si intende sottoporre a critica, i motivi che lo sorreggono e le conseguenze che si vogliono far discendere rispetto alla decisione gravata.
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., vanno, dunque, interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una parte volitiva cui va affiancata una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n.
27199 del 16 novembre 2017).
Nella fattispecie, l'atto di impugnazione, pur contenendo inutili ripetizioni e non essendo rigorosamente strutturato secondo le previsioni del primo comma del novellato art. 342 c.p.c. , non manca, nel suo complesso, dell'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare, delle modifiche che vengono richieste e delle circostanze di fatto e di diritto per le quali la pronuncia sarebbe errata, sicché l'eccezione di inammissibilità va disattesa.
Sempre in via preliminare va evidenziato che l'appellante non ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda ex art. 44
l.f. e ciò ha determinato il passaggio in giudicato della relativa statuizione.
Irrevocabile è anche la decisione sulla domanda esperita dal NT appellato ai sensi dell'art. 67 l.f. in relazione ai pagamenti di € 1.500,00 in data 31.08.2017, di € 500,00 in data 08.09.2017 ed di € 500,00 in data
18.09.2017, pur oggetto della domanda integralmente accolta;
l'appellante, infatti, nell'elencare i pagamenti impugnati, non ha indicato tali rimesse.
Con un primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto “del tutto insufficiente la dimostrazione dell'esistenza di accordi verbali in deroga a quanto contrattualmente previsto “, così come “non provato che i pagamenti fossero imputabili a termini d'uso, piuttosto che a pregresse obbligazioni pecuniarie insoddisfatte”.
5 Assume che avrebbe potuto comprovare attraverso l'esperimento della prova testimoniale richiesta che, ammessa in un primo momento da altro giudicante, era stata negata, mediate revoca del provvedimento di ammissione, da altro giudicante succeduto al primo nella trattazione della causa, decisione confermata anche dal magistrato che ha emesso la sentenza impugnata.
Censura detto provvedimento sostenendo che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, non vi è incompatibilità tra i pagamenti impugnati e il piano di rientro essendosi con esso le parti accordate sulle modalità di corresponsione del pagamento in più tranches, attraverso la facoltà per la debitrice di rateizzarne l'importo, senza che il mancato pagamento di una delle rate potesse esprimere o celare uno stato di insolvenza della società poi fallita;
deduce l'erroneità del provvedimento nella parte in cui il giudice ha ritenuto l'inammissibilità della prova testimoniale articolata per mancata indicazione di riferimenti spaziali e temporali e sostiene al riguardo che la prova testimoniale deve essere valutata nel suo complesso.
La prova articolata, prosegue l'appellante, le avrebbe consentito di comprovare l'esistenza di una prassi, concordata “forma verbis”, modificativa dell'originario contratto di stampa del 28.8.2014, in virtù della quale la corrispondeva alla società appellante il prezzo CP_1 convenzionalmente pattuito rateizzandolo in varie tranches di modesto importo, secondo rapide cadenze temporali, a “mero piacimento” della debitrice al sopravvenire di peculiari esigenze produttive.
Non condivide, inoltre, l'appellante il ragionamento logico - argomentativo del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto “non è conforme ai principi di una corretta gestione dell'attività di impresa affidarsi a modalità non formalizzate di esecuzione delle reciproche prestazioni, in deroga a quanto già contrattualmente stabilito, nonché l'accumulo di controprestazioni non soddisfatte”; in tal modo, sostiene, il giudice di primo grado, in contrasto con il principio della business judgement rule,
6 ha sindacato la gestione aziendale attuata dall'amministratore della società
. Parte_1
Il motivo è infondato e va rigettato.
In punto di diritto va premesso che secondo la costante interpretazione della suprema corte l'espressione “termini d'uso" deve essere interpretata nel senso che i pagamenti risultano opponibili alla massa dei creditori, in forza dell'esenzione da revocatoria, anche se eseguiti ed accettati difformemente da eventuali previsioni contrattuali, purché siano stati effettuati secondo tempi e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo pregresso e concreto svolgimento, dando vita ad una prassi "consolidata e stabile", capace di rendere "esatto" anche l'adempimento apparentemente "inesatto", per il ritardo nel pagamento (Cass. n. 27939/2020; Cass. n. 5587/2018; Cass.
n. 7580/2019; Cass. n. 19373/2021 Cass. n. 41514/2021; Cass. n.
608/2022; Cass.n.8212/2022; Cass. n. 18360/2022).
Nella specie, come emerge dalla stessa prospettazione dell'appellante – secondo cui l'accordo modificativo della precedente convenzione negoziale sarebbe consistito nell'attribuzione alla società debitrice della facoltà di decidere “… quanto pagare, come pagare, in quante rate pagare e quant'altro…” (v. atto di appello, pag.37)- deve escludersi la ricorrenza di un uso negoziale riconducibile ai “termini d'uso”, trattandosi di pagamenti del tutto anomali, non riconducibili all'originario accordo (che prevedeva il pagamento delle fatture emesse mensilmente in due tranches uguali a 90
e 60 gg. fmfd mediante rilascio di due titoli) né ad una prassi consolidata e stabile modificativa del precedente accordo.
Come comprovato dalle schede contabili dei movimenti prodotte dalla curatela, infatti, documentazione mai contestata dall'appellante ed anzi dallo stesso invocata a fondamento delle proprie difese, i pagamenti eseguiti dalla società poi fallita, anche nel periodo precedente a quello sospetto, avvenivano senza rispetto di un ordine cronologico in relazione alle fatture emesse, tanto che alcuni importi venivano imputati a fatture emesse nello stesso anno ed altri a quelli emessi nei due anni precedenti.
7 Detti pagamenti, in quanto di modesto importo, non consentivano di estinguere la pregressa debitoria che, via via, diventava sempre più consistente (fino ad arrivare a circa euro 300.000, 00 in circa tre anni di durata del rapporto contrattuale).
Ciò è comprovato anche dalla domanda di ammissione al passivo del fallimento nella quale l'appellante ha rivendicato il pagamento di fatture risalenti all'anno 2015, mentre tra i pagamenti impugnati figurato importi imputati anche a fatture emesse negli anni 2016 e 2017.
L'esecuzione di pagamenti con tali modalità, piuttosto che ad atti di tolleranza del creditore, che pur potrebbero aver rilevanza ai fini della non revocabilità dei pagamenti, denotano un andamento del tutto anomalo del rapporto, connotato da disordine e irregolarità, e che, pertanto, non può beneficiare dell'invocata esenzione.
Tale rilievo è dirimente e rende superfluo l'esame delle ulteriori doglianze.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado, recependo
“supinamente ed apoditticamente” le asserzioni formulate in primo grado da parte attrice, ha ritenuto sussistente il presupposto della scientia decoctionis.
Sostiene che il “ritardo nei pagamenti”, non costituisce un indizio sufficiente ai fini della prova della consapevolezza dello stato di insolvenza della debitrice potendo esso dipendere da una momentanea crisi di liquidità.
Circa il rilievo dato dal primo giudice al piano di rientro, sostiene l'appellante che esso consisteva in “una semplice rateizzazione del complessivo corrispettivo concordemente pattuito”.
Censura ancora la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha valorizzato, quale indice di conoscenza, i pagamenti rimasti insoluti;
assume che quelli indicati dall'attore in primo grado (assegni del
31.08.2015 di € 6.373,60, del 18.09.2015 di € 7.768,57, del 26.01.2016 di € 2.500,00, del 22.04.2016 di € 2.500,00) non ricadevano nel periodo sospetto.
8 Sostiene, inoltre, che la conoscenza delle difficoltà economiche del debitore non equivale a conoscere il suo stato di insolvenza e ciò è comprovato dalla circostanza che la società continuava ad CP_1 effettuare pagamenti in favore di come risulta Controparte_5 dalla “scheda movimenti‟ prodotta.
A dire dell'appellante “la complessiva situazione debitoria”, pari ad €
299.741,29, pure valorizzata dal Tribunale, non è sintomatica della conoscenza dello stato di insolvenza ex art. 5 della società poi fallita,
“avendo il fornitore tollerato la condotta del committente, storico e importante cliente” in conformità agli usi invalsi tra le parti e non potendosi pretendere dal creditore un grado di avvedutezza tale da poter prevedere che lo stato di crisi potesse sfociare in un'irreversibile insolvenza.
Rileva ancora l'appellante che il giudice di primo grado non ha assolutamente preso posizione in ordine all'irrilevanza e, comunque, all'inopinabile inidoneità degli altri elementi asseritamente presuntivi della scientia decoctionis addotti dalla curatela fallimentare nei propri libelli difensivi, quali l'esistenza di procedure esecutive mobiliari a carico della
, di protesti, la presentazione dell'istanza di Parte_3 insinuazione al passivo.
Deduce, infine, che la prova dell'inscientia decoctionis doveva trarsi dall'assenza di elementi rivelatori dello stato di insolvenza e di iniziativa da parte dell'appellante volta alla declaratoria di fallimento, dalla circostanza che le parti, fin dall'inizio del rapporto commerciale, avevano convenuto un pagamento del corrispettivo con rateazione non predefinita di modesti importi da corrispondersi “a mero piacimento” della debitrice, dalla prosecuzione delle forniture nonostante la consistente debitoria.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “Lo stato di insolvenza del debitore nel cd. periodo sospetto anteriore alla dichiarazione di fallimento è oggetto di una presunzione iuris et de iure derivante dalla stessa apertura della procedura concorsuale, sicché il giudice del merito, ai fini della prova in questione, deve soltanto verificare se, nel medesimo
9 periodo e con riguardo al tempo degli atti revocandi, si siano manifestati all'esterno i sintomi del dissesto e come tali siano stati percepiti dall'accipiens (Cass. 6575/2018); cosicché né il convenuto con l'azione revocatoria fallimentare può essere ammesso a provare che il debitore, nel cosiddetto periodo sospetto anteriore alla dichiarazione di fallimento, non versava in stato di insolvenza, ma solo in una situazione di temporanea difficoltà ad adempiere, né, tanto meno, la procedura attrice deve fornire alcuna dimostrazione positiva del ricorrere dello stato di insolvenza al momento dell'esecuzione dell'atto revocando, né siffatto accertamento può essere compiuto d'ufficio dal giudice del merito (Cass. 4559/2011)”
(così Cass. n. 11357/2023).
Irrilevante è dunque la deduzione da parte dell'appellante che la società poi fallita si trovasse in uno stato di temporanea difficoltà ad adempiere e non in stato di insolvenza;
di contro, proprio l'andamento del rapporto come sopra delineato, è sintomatico del fatto che la crisi di liquidità della società poi fallita non era affatto temporanea visto che rispetto ad una debitoria di consistente entità si limitava ad eseguire pagamenti di piccoli importi con diverse modalità (assegni, bonifici, contanti).
Costituisce inoltre principio pacifico -come sostenuto anche dalla Suprema
Corte- quello secondo cui, in tema di revocatoria fallimentare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante indizi e può essere fondata su elementi di fatto purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività (Cass. n. 3854/2019, Cass. n. 3336/2015).
La prova per presunzioni, intesa come “conseguenze che la legge o il giudice traggono da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato”, si basa su un rigoroso ragionamento composto da due fasi logiche: 1) la valutazione analitica dei singoli elementi indiziari, espressivi del fatto ignorato;
2) la valutazione complessiva e unitaria di quegli elementi che devono risultare concordanti.
Sotto tale profilo la Curatela fallimentare ha offerto ampi riscontri che sono stati riconosciuti oltremodo sufficienti dal giudice di primo grado a fondare
10 la sussistenza dell'elemento della scientia decotionis in capo alla società appellante e ai quali pure in questa sede va attribuita piena efficacia dimostrativa.
Escluso che le modalità di pagamento delle forniture integrino l'esimente invocata dall'appellante, le stesse – consistite fin dall'anno 2016 nel pagamento, a fronte di fatture regolarmente emesse, di piccole rate dell'importo tra 500,00 e 2.000,00, alcuni di essi eseguiti in danaro contante, su una debitoria via via crescente fino ad arrivare a circa
300.000,00 euro alla data di dichiarazione di fallimento - rappresentano elemento sintomatico dello stato di insolvenza della debitrice strettamente inerente alla sfera di conoscenza dell'appellante essendo relativo al ritardo rispetto alle scadenze dei pagamenti pattuite con il contratto intercorso tra le parti;
tanto che, fin dal 2015, le parti avevano concordato un piano di rientro che consiste, proprio come affermato dall'appellante, in una rateizzazione del debito scaduto.
Infondata si rivela la critica della appellante in merito alla sussistenza di elementi di segno opposto alla tesi prospettata e dimostrata dall'appellato
. CP_1
L'assunto si infrange, infatti, sul consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale la prosecuzione dei rapporti commerciali o la concessione di ulteriore credito non sono indici di inscientia decotionis, per il fatto che, come nel caso di specie, plurimi differenti motivi, quali l'aspettativa di rientro dall'esposizione debitoria ovvero il superamento della stessa crisi economica, o il rilascio di garanzie avrebbero potuto indurre il creditore a proseguire il rapporto con un debitore insolvente (Cass. n. 1617/2009; Cass. n. 17049/2007; Cass. n.
6864/2004; Cass. n. 4759/2002).
La ragione per cui l'appellante ha proseguito nel rapporto commerciale con la , astenendosi da iniziative giudiziarie a ON tutela del proprio credito va, quindi, verosimilmente ravvisata nella necessità di evitare che i gravissimi e reiterati inadempimenti determinassero il dissesto della stessa appellante.
11 In definitiva, alla luce delle argomentazioni che precedono, va confermata la statuizione di accoglimento della domanda revocatoria proposta dal nei confronti dell'appellante. ON
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c.; esse vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui D.M. 55/2014 e succ. mod.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
115 del 2002)
P.Q.M.
La Corte di Appello di SA, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 800/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la al rimborso delle spese Parte_1 processuali del grado di appello in favore del ON
, spese che liquida in euro 5.809,00 per onorari di difesa, oltre
[...] il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
SA lì, 14 novembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott.ssa Giuliana Giuliano
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