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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 18/07/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Federica Laino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 739 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Ruggiero De Bonis Tiziana;
ricorrente
E
nato il [...] a [...] (c.f.: e Controparte_1 C.F._2 [...]
, nata il [...] a [...] (c.f.: ), entrambi CP_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Natalia Branda e dall'avv. Massimiliano Rosti;
resistenti Oggetto: azione possessoria.
CONCLUSIONI
All'udienza del 28/03/2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 703 c.p.c. IV c., depositato in data 9.05.2017, nel Parte_1 proporre istanza di prosecuzione del giudizio di merito a seguito dell'ordinanza di reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. emessa in data 21.03.2017 dal Tribunale di Paola nel procedimento avente n. di r.g. 1134/2016 e comunicata il 23.03.2017, ha rilevato: -di essere proprietaria dell'immobile sito in Grisolia (cs) alla via Brancato n. 36 da oltre 15 anni;
-che l'immobile suddetto confina al lato nord con un piccolo viottolo che lo divide dall'immobile di proprietà dei resistenti;
-di essere proprietaria, oltre che dell'immobile, anche della metà del viottolo di passaggio per cui è causa posto tra i compendi immobiliari delle odierne parti in causa;
-di aver sempre utilizzato tale viottolo in quanto unico punto di passaggio per poter raggiungere i magazzini ed il terreno posti nella zona retrostante l'immobile e di sua proprietà; - che nel mese
1 di ottobre del 2015 gli odierni resistenti, hanno divelto la rete di recinzione dei terreni, con violenza, ed apposto dei paletti all'ingresso del viottolo impedendo così il proprio passaggio e quindi l'accesso al magazzino ed al terreno, nonché hanno modificato il confine di recinzione dei terreni.
Pertanto, con la suddetta istanza, quale prosecuzione del giudizio di merito derivante dall'ordinanza di reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. emessa in data 21.03.2017 dal
Tribunale di Paola, a seguito dell'impugnazione da parte degli odierni resistenti dell'ordinanza del 18.07.2016, comunicata il 19.07.2016 a definizione del giudizio possessorio iscritto al R.G.
n. 1631/2015, con cui era stata inizialmente accolto il ricorso ex art. 1168 c.c. proposto da
[...]
di reintegro nel possesso del viottolo di passaggio oggetto di causa, la Parte_1 ricorrente ha reiterato le proprie richieste: -ottenere la reintegra/ manutenzione nel possesso della parte del fondo e della via di accesso mediante la rimozione di tutti i paletti in ferro apposti con ripristino della situazione quo ante e divieto per i resistenti di svolgere azioni arbitrarie;
-la condanna degli stessi al pagamento di una sanzione ex art. 614-bis c.p.c., oltre che delle spese e competenze del giudizio.
Con memoria, depositata il 16.11.2017, si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 [...]
i quali nell'impugnare e contestare quanto ex adverso dedotto, hanno rilevato: - CP_2
l'inammissibilità dell'avversa domanda per la mancanza dei presupposti richiesti ex art. 1168
c.c., ossia il mancato rispetto del termine annuale per la proposizione dell'azione, l'animus spoliandi, la violenza e la clandestinità; -l'inesistenza di un titolo valido in capo alla ricorrente che possa giustificare la sua pretesa rispetto al terreno per cui è causa;
-la nullità del ricorso per l'indeterminatezza del petitum; -la carenza di legittimazione passiva di Controparte_2 quale soggetto fragile ed incapace di poter porre in essere le condotte sopra descritte e consistenti nell'apposizione di paletti e reti di recinzione.
Pertanto, nel reiterare le proprie richieste, i resistenti hanno insistito preliminarmente, -di dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a e di conseguenza, Controparte_2 hanno richiesto la sua estromissione dal giudizio;
-di dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo del presente giudizio in quanto carente dei presupposti previsti dalla legge ex art
1168 c.c. e 703 c.p.c.; nel merito: -di dichiarare nullo e/o inefficace il ricorso introduttivo, nonché di rigettare ogni istanza ed eccezione di merito ed istruttoria in quanto infondata in fatto ed in diritto e di adottare qualunque provvedimento ritenuto di giustizia anche in via equitativa, con vittoria di spese e competenze di lite.
Nel corso del giudizio è stata assunta la prova testimoniale richiesta dalle parti con le memorie ex art. 183 VI c. c.p.c., mentre è stata disattesa la richiesta di ammissione della CTU formulata
2 da parte attrice nella memoria ex art 183 IV c. c.p.c. n. 3 dal precedente Giudice istruttore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.10.2019.
La causa, pertanto, è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti conclusionali.
Preliminarmente occorre rilevare che il giudizio di merito che segue un procedimento cautelare
è del tutto autonomo e non dipende in alcun modo dal cautelare, dall'esito o dalle forme.
Il nuovo testo del sesto comma dell'art. 669-octies cod. proc. civ., come modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), ha innovato il sistema previgente al fine di rendere stabile (ancorché ovviamente idonea al giudicato) la misura cautelare di tipo anticipatorio, se e fino a che essa non sia sostituita da una sentenza del medesimo o di diverso segno, affrancando così l'efficacia della cautela dalla successiva verifica in sede di cognizione, che di questa necessita solo per le misure cautelari non anticipatorie. Nel caso di specie il procedimento cautelare termina con l'ordinanza di accoglimento o rigetto del giudice monocratico, o del collegio in caso di reclamo, mentre il successivo processo di cognizione richiede un'autonoma domanda di merito.
Dal compendio probatorio allegato agli atti, la domanda proposta dalla ricorrente non è suscettibile di accoglimento, stante l'inadeguatezza della prova fornita da Parte_1
Infatti, non può ritenersi provato, ai fini della collocazione temporale della condotta lesiva, che lo spoglio si sia concretizzato il 15 ottobre del 2015 a fronte del termine annuale previsto dall'art
1168 c.c. per l'esercizio dell'azione.
Innanzitutto, è doveroso precisare che nulla è stato spiegato nell'istanza introduttiva al predetto giudizio da parte ricorrente. Infatti, nell'istanza di prosecuzione del giudizio di merito non viene fatto alcun riferimento nello specifico né alle condotte né tantomeno viene fornito alcun collocamento temporale delle condotte lesive poste in essere dai resistenti.
Nell'istanza depositata il 9 maggio 2017 è stata rilevata solo la presenza di una via d'accesso tra i due compendi immobiliari chiusa con dei pali in ferro, mentre nella memoria ex art 183 IV c.
c.p.c., parte ricorrente ha rilevato la presenza di un varco “a cavaliere” tra i compendi immobiliari delle odierni parti in causa deducendo che lo stesso era stato anche per un periodo di tempo chiuso con un cancello a due ante, e successivamente, a seguito di lavori di ristrutturazione eseguiti sul fabbricato della ricorrente, l'anta del cancello ubicata sul lato di quest'ultima era stata rimossa, mentre quella dal lato dei resistenti era rimasta aperta e poggiata sul loro muro di pertinenza.
Risulta quindi incontestata la presenza di un cancello sui luoghi di causa già anni addietro rispetto alla proposizione dell'istanza e prima di questa, del ricorso. A fronte di ciò, la ricorrente ha denunciato che il 15 ottobre 2015 sarebbe stata strappata la rete di recinzione dei terreni, con
3 violenza, e sarebbe stato apposto un nuovo confine con chiusura dell'intero viottolo in modo da impedire il passaggio alla ricorrente e quindi l'accesso al magazzino ed al terreno. Pertanto, ha denunciato le condotte quali atti spoliativi o, comunque, turbativi del possesso sino ad allora esercitato in violazione di quanto previsto dagli art.li 1168 e 1170 c.c.
In punto di diritto va rilevato che il possesso è tutelato dall'ordinamento giuridico con le azioni di reintegrazione e di manutenzione, previste dagli artt. 1168 e 1170 c.c., al fine di garantire, nell'interesse collettivo, il diritto alla sua conservazione contro atti di spoglio violento o clandestino e di molestia e per evitare il turbamento della pace sociale (ne cives ad arma veniant), indipendentemente dalla esistenza di titolo giustificativo, essendo esso considerato valore di per sé meritevole di tutela.
Condizione imprescindibile per poter esercitare la tutela possessoria è che ai sensi del combinato disposto degli artt. 1168 e 1170 c.c.. l'azione sia proposta entro un termine a pena decadenza, che, se lo spoglio è clandestino, è di un anno, decorrente dalla molestia (o dallo spoglio). La tempestività dell'azione rispetto al termine decadenziale è onere dimostrativo che incombe in capo al ricorrente. In questa logica la giurisprudenza consolidata a cui si ritiene di prestare continuità ha precisato che la tempestività dell'azione di spoglio non è da intendersi come rimessa alla soggettiva conoscenza dello spoglio ma è ricollegata alla conoscibilità dello stesso secondo la diligenza dell'uomo medio, ovvero a quello in cui di fatto la scoperta sarebbe stata possibile secondo i caratteri dell'agente modello. Consolidato è sul punto il convincimento del Supremo
Collegio secondo cui “In tema di reintegrazione nel possesso, il requisito della clandestinità dello spoglio sussiste ogni qual volta lo spossessamento avviene mediante atti che non possano venire a conoscenza di colui che è stato privato del possesso o della detenzione, sicché ciò che rileva è che il possessore o il detentore, usando l'ordinaria diligenza ed avuto riguardo alle concrete circostanze in cui lo spossessamento si è verificato, si siano trovati nell'impossibilità di averne conoscenza, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito che, ove sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o errori di diritto, si sottrae al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 8911/2017)” Quanto al caso di specie, in adesione a al richiamato indirizzo giurisprudenziale, va rilevato che dalle acquisizioni processuali, al contrario di quanto affermato dalla ricorrente non emergono elementi idonei, neanche in questa fase di merito, a dimostrare la tempestività dell'azione possessoria proposta. Si aggiunga poi che non può configurarsi la clandestinità del lamentato spoglio, che per le sue caratteristiche estrinseche, risolvendosi lo spossessamento in un'attività esteriore peraltro posta in essere in uno spazio aperto intercluso, posto in una zona abitata, caratterizzata anche dalla presenza costante e continua della stessa ricorrente nei luoghi tale da rendere del tutto improbabile secondo le regole dell'id quod
4 plerumque accidit da parte dell'interessata la impossibilità di esserne a conoscenza, inerendo ad opere del tutto visibili.
Né può evidenziarsi, che dalla prova testimoniale assunta in corso di causa, sia stato dimostrato il rispetto del termine annuale di decadenza, stante l'assenza di precisi riferimenti operati dai testi escussi nel corso del giudizio. Nella testimonianza resa da all'udienza del Testimone_1
29.05.2019, questi ha riferito di aver effettuato un sopralluogo sui luoghi per cui è causa circa un anno prima dell'escussione testimoniale (verosimilmente intorno al 2018) e di aver riscontrato
“che vi fosse un'anta del cancelletto che occupava la metà del viottolo lato (odierno CP_1 resistente)”, senza specificare nulla in ordine ai presunti paletti e reti metalliche apposte, e quindi alle condotte lesive poste in essere dai resistenti. Parimenti il teste di parte convenuta, ES
, escusso alla stessa udienza, ha dichiarato: “A fianco alla casa del sig. vi è un
[...] CP_1 viottolo chiuso da un cancello. Me lo ricordo da oltre trent'anni. Prima era composto da due ante e dopo da una, poiché l'altra era stata tolta. Da quindici anni mi ricordo il cancello con una sola anta. Da più di un anno vi è un cancello nuovo ma non so dire chi lo abbia apposto”. Tali testi, dunque, nulla hanno riferito in merito all'installazione di pali sul viottolo e reti metalliche sul terreno della resistente.
All'udienza del 9.10.2019 è stato escusso (coniuge della ricorrente) stante la Testimone_3 sua capacità a testimoniare, nonostante la sollevata eccezione di controparte a rendere dichiarazioni, il quale ha dichiarato che: “il viottolo attraverso il quale si accede al terreno è per metà di e per metà di […] la rete metallica (che si intende apposta sul terreno CP_1 Pt_1 di proprietà della ricorrente) è stata tolta dal […] non ho visto che rimuoveva CP_1 materialmente la rete ma ho visto che apponeva dei paletti sul confine”, ed inoltre “preciso che questo cancelletto è stato tolto per lavori di ristrutturazione della casa . Preciso che dopo Pt_1
i lavori di ristrutturazione il cancello non è stato rimesso e fino al 2015 siamo passati liberamente
[…] la metà del cancello preesistente, quella di è stata poggiata al suo muro fino al CP_1
2015”. La genericità della deposizione testimoniale, quindi, nulla prova in ordine all'apposizione del palo di ferro all'ingresso del viottolo, né tantomeno fornisce il preciso arco temporale in cui si sarebbero verificati i fatti turbativi consistenti nella rimozione della rete metallica e dell'apposizione dei paletti nel terreno della . CP_3
Nel caso di specie può ritenersi attendibile la testimonianza resa dal coniuge della ricorrente, atteso che, in ogni caso, la stessa testimonianza non ha comunque valorizzato la presenza dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 1168 c.c. ai fini dell'accoglimento dell'azione possessoria avanzata dall'istante.
5 Deve quindi ritenersi, a fronte della rilevata carenza probatoria, che la domanda di reintegrazione nel possesso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché parte ricorrente va condannata alla rifusione in favore di parte resistente. Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale n. 55 del 10 marzo 2014 prendendo a parametro i valori minimi per i giudizi di valore indeterminabile e di bassa complessità, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata, della natura della controversia e della complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 739/2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda promossa da Parte_1
2. condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
e che si liquidano in €. 2.540,00 oltre spese generali (15%)
[...] Controparte_2 iva e c.p.a. come per legge.
Paola, 16.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Laino
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