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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 24/09/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1283/2025
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
tra
e Parte_1 Parte_2
RICORRENTI
e
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
All'udienza del 24/09/2025 ore 9.40 avanti al dott. Andrea Ghio compaiono:
-per i ricorrenti e , l'Avv. Luca Saglione;
Pt_1 Pt_2
-nessuno compare per la convenuta . CP_1
Il giudice, verificata la regolarità della notificazione dell'ordinanza di mutamento del rito e fissazione dell'odierna udienza (perfezionatasi in data 25.6.2025), dichiara la contumacia di
. Controparte_1
L'Avv. Saglione dichiara che morosità persiste;
discute oralmente la causa e chiede l'accoglimento delle conclusioni in atti.
L'Avv. Scaglione preferisce essere esentato dalla presenza in udienza al momento della lettura del provvedimento. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, nessuno compare, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 429 e
447bis c.p.c.
Il Giudice
dott. Andrea Ghio
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile
nella persona del Giudice Unico, dott. Andrea Ghio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1283/2025 R.G.
promossa da
, cod. fisc. e cod. fisc. Parte_2 C.F._1 Parte_1
, entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Luca Saglione C.F._2
ATTRICI
contro
, cod. fisc. Controparte_1 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
conclusioni delle parti
per le attrici
In via principale:
- dichiarare, ai sensi del punto 5 del contratto di locazione, risolto il contratto di locazione per grave inadempimento della conduttrice;
- condannare la IG.ra a rilasciare l'alloggio sito in Cirié (TO), Via Controparte_1
Luigi Rossetti n. 30, composto da ingresso, zona giorno, bagno, 2 balconi e cantina, libero da persone e cose, fissando la data dell'esecuzione a brevissimo termine;
- condannare la IG.ra al pagamento della somma complessiva di € Controparte_1
6.148,16 per le rate insolute relative alle spese condominiali, oltre rivalutazione monetaria ed interessi convenzionali;
In ogni caso:
2 - Con il favore delle spese ed onorari di giudizio, oltre IVA e C.P.A. e spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014.
*
oggetto: sfratto morosità – locazione uso abitativo
*
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida Pt_2
e citavano al fine di convalidare lo sfratto per morosità
[...] Parte_1 Controparte_2 relativamente all'immobile sito in Cirié (TO), Via Luigi Rossetti n. 30 composto da ingresso, zona giorno, bagno, 2 balconi e cantina (identificato con i seguenti dati al Catasto Fabbricati del
Comune di Cirié: Foglio 13 Particella 717 Sub 15 Cat. A/2 Rendita Cat. Euro 348,61), condotto in locazione ad uso abitativo dalla convenuta in forza di contratto registrato in data 16.3.2021, con decorrenza 1.2.2021 e avente durata quadriennale con tacito rinnovo alla prima scadenza
(doc. 1).
Le attrici esponevano che il canone annuo pattuito era pari a € 4.200,00 da versare in n. 12 rate mensili anticipate di € 350,00 ciascuna da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese (doc. 1 art. 3). Le spese accessorie, incluse le spese condominiali e di riscaldamento, venivano poste a carico della conduttrice (doc. 1 art. 5).
Le attrici lamentavano che dal 2023 la conduttrice si era resa inadempiente all'obbligo di pagamento delle spese condominiali e che la morosità ammontava a complessivi € 5.597,82 (doc.
2).
2. L'atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida veniva notificato alla convenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e il Giudice, ritenuta l'incompatibilità di tale forma di notifica con il procedimento di convalida, con ordinanza resa all'udienza del 14.5.2025
(procedimento iscritto al R.G. 676/2025) disponeva il mutamento del rito ex art. 667 c.p.c., onerando le attrici di instaurare il procedimento di mediazione e di provvedere alla notifica alla convenuta dell'ordinanza di mutamento del rito.
3. Le attrici, esperito senza esito il procedimento di mediazione (doc. 5), nel giudizio a seguito di mutamento del rito (indicato come R.G. 1283/2025) lamentavano la perdurante morosità della convenuta e chiedevano l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
4. All'odierna udienza del 24.9.2025, verificata la regolarità della notificazione dell'ordinanza di mutamento del rito, veniva dichiarata la contumacia di . Controparte_1
5. La domanda di rilascio è fondata.
Le attrici, infatti, hanno fornito prova documentale del titolo su cui fondano la loro pretesa (cfr. doc. 1 – contratto di locazione registrato) e hanno allegato l'inadempimento della conduttrice all'obbligo di pagamento delle spese condominiali. CP_1
3 Inoltre, è provato l'avvenuto pagamento delle spese condominiali relative alla gestione ordinaria del condominio per l'importo di € 5.597,83 (cfr. doc. 2b – bonifico 5.12.2024). Si precisa che l'importo delle spese è stato determinato sulla base di quanto risulta dal doc. 2, ossia dalla richiesta fondi per la gestione ordinaria 1.9.2023-31.8.2024 fino alla settima rata avente scadenza
5.6.2024.
A fronte della prova del diritto offerta dalle attrici, la conduttrice non ha offerto alcuna prova dell'infondatezza della pretesta creditoria e, in particolare, non ha provato l'avvenuta sanatoria della morosità maturata e intimata. Inoltre, ulteriore elemento da valutare ai fini dell'accertamento della sussistenza della morosità è il contegno della convenuta che non ha partecipato al procedimento di mediazione (art. 12bis d.lgs. 28/2010): ciò è ulteriore indice di fondatezza della domanda delle attrici.
Ebbene, costituisce orientamento giurisprudenziale ormai pacifico e consolidato, il principio secondo il quale è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto azionato, ovvero dell'avvenuto adempimento, potendo il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, dare la sola prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte (cfr. SS.
UU. 13533/2001).
Pertanto, se deve ritenersi provata la fonte negoziale del diritto azionato dalle attrici, non può dirsi in alcun modo raggiunta, all'esito della lite, la prova del fatto estintivo della pretesa, ovvero dall'avvenuto adempimento dell'obbligazione di pagamento delle spese condominiali, il cui onere gravava sulla conduttrice.
La morosità della conduttrice per spese condominiali, pari un importo (€ 5.597,83) superiore al canone annuo dovuto (€ 4.200,00), è di per sé sufficiente a integrare l'inadempimento richiesto dall'art. 5 l. 392/1978 per la risoluzione del contratto, con contestuale condanna della conduttrice al rilascio dell'immobile.
Tenuto conto della natura del contratto nonché dell'esito delle notifiche dell'atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, si ritiene equo fissare la data di esecuzione del rilascio al 7.11.2025.
6. Per le ragioni già sopra esposte, è accoglibile anche la domanda di condanna della conduttrice al pagamento delle spese condominiali (nei limiti di quanto già sopra osservato), oltre interessi legali (non essendo stata fornita prova scritta di interessi a un tasso convenzionale) dalla diffida
(1.7.2024, cfr. doc. 3 pag. 4) al saldo.
La domanda di riconoscimento della rivalutazione monetaria non può essere accolta in assenza della prova del maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano sulla base del d.m. 55/2014 in complessivi €
2.800,00 – scaglione € 5.200-26.000 (valore del decisum: cfr. art. 5, comma 1, terzo periodo, d.m.
55/2014), con applicazione di valori prossimi ai minimi per tutte le fasi in ragione della non complessità della controversia, dell'assenza di difese della convenuta e della significativa
4 prossimità del valore della controversia all'estremo inferiore dello scaglione di riferimento – oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, esposti (€ 145,50), oltre spese successive occorrende.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattese,
1) accoglie la domanda formulata da e e, per Parte_2 Parte_1
l'effetto, risolve per inadempimento il contratto di locazione relativo all'immobile sito in
Cirié, Via Luigi Rossetti n. 30 composto da ingresso, zona giorno, bagno, 2 balconi e cantina (identificato con i seguenti dati al Catasto Fabbricati del Comune di Cirié: Foglio
13 Particella 717 Sub 15 Cat. A/2 Rendita Cat. Euro 348,61), condotto in locazione da
; Controparte_1
2) condanna a lasciare libero l'immobile da cose e persone e, visto Controparte_1
l'art. 56 l. 392/1978, fissa per l'esecuzione la data del 7.11.2025;
3) condanna a corrispondere a e Controparte_1 Parte_2 Pt_1
l'importo di € 5.597,83, oltre interessi legali dal 1.7.2024 al saldo;
[...]
4) condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_2
delle spese del presente giudizio liquidate in € 2.800,00, oltre rimborso Parte_1 forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, esposti (€ 145,50), oltre spese successive occorrende.
Ivrea, 24/09/2025
Il Giudice
dott. Andrea Ghio
5
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
tra
e Parte_1 Parte_2
RICORRENTI
e
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
All'udienza del 24/09/2025 ore 9.40 avanti al dott. Andrea Ghio compaiono:
-per i ricorrenti e , l'Avv. Luca Saglione;
Pt_1 Pt_2
-nessuno compare per la convenuta . CP_1
Il giudice, verificata la regolarità della notificazione dell'ordinanza di mutamento del rito e fissazione dell'odierna udienza (perfezionatasi in data 25.6.2025), dichiara la contumacia di
. Controparte_1
L'Avv. Saglione dichiara che morosità persiste;
discute oralmente la causa e chiede l'accoglimento delle conclusioni in atti.
L'Avv. Scaglione preferisce essere esentato dalla presenza in udienza al momento della lettura del provvedimento. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, nessuno compare, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 429 e
447bis c.p.c.
Il Giudice
dott. Andrea Ghio
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile
nella persona del Giudice Unico, dott. Andrea Ghio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1283/2025 R.G.
promossa da
, cod. fisc. e cod. fisc. Parte_2 C.F._1 Parte_1
, entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Luca Saglione C.F._2
ATTRICI
contro
, cod. fisc. Controparte_1 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
conclusioni delle parti
per le attrici
In via principale:
- dichiarare, ai sensi del punto 5 del contratto di locazione, risolto il contratto di locazione per grave inadempimento della conduttrice;
- condannare la IG.ra a rilasciare l'alloggio sito in Cirié (TO), Via Controparte_1
Luigi Rossetti n. 30, composto da ingresso, zona giorno, bagno, 2 balconi e cantina, libero da persone e cose, fissando la data dell'esecuzione a brevissimo termine;
- condannare la IG.ra al pagamento della somma complessiva di € Controparte_1
6.148,16 per le rate insolute relative alle spese condominiali, oltre rivalutazione monetaria ed interessi convenzionali;
In ogni caso:
2 - Con il favore delle spese ed onorari di giudizio, oltre IVA e C.P.A. e spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014.
*
oggetto: sfratto morosità – locazione uso abitativo
*
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida Pt_2
e citavano al fine di convalidare lo sfratto per morosità
[...] Parte_1 Controparte_2 relativamente all'immobile sito in Cirié (TO), Via Luigi Rossetti n. 30 composto da ingresso, zona giorno, bagno, 2 balconi e cantina (identificato con i seguenti dati al Catasto Fabbricati del
Comune di Cirié: Foglio 13 Particella 717 Sub 15 Cat. A/2 Rendita Cat. Euro 348,61), condotto in locazione ad uso abitativo dalla convenuta in forza di contratto registrato in data 16.3.2021, con decorrenza 1.2.2021 e avente durata quadriennale con tacito rinnovo alla prima scadenza
(doc. 1).
Le attrici esponevano che il canone annuo pattuito era pari a € 4.200,00 da versare in n. 12 rate mensili anticipate di € 350,00 ciascuna da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese (doc. 1 art. 3). Le spese accessorie, incluse le spese condominiali e di riscaldamento, venivano poste a carico della conduttrice (doc. 1 art. 5).
Le attrici lamentavano che dal 2023 la conduttrice si era resa inadempiente all'obbligo di pagamento delle spese condominiali e che la morosità ammontava a complessivi € 5.597,82 (doc.
2).
2. L'atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida veniva notificato alla convenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e il Giudice, ritenuta l'incompatibilità di tale forma di notifica con il procedimento di convalida, con ordinanza resa all'udienza del 14.5.2025
(procedimento iscritto al R.G. 676/2025) disponeva il mutamento del rito ex art. 667 c.p.c., onerando le attrici di instaurare il procedimento di mediazione e di provvedere alla notifica alla convenuta dell'ordinanza di mutamento del rito.
3. Le attrici, esperito senza esito il procedimento di mediazione (doc. 5), nel giudizio a seguito di mutamento del rito (indicato come R.G. 1283/2025) lamentavano la perdurante morosità della convenuta e chiedevano l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
4. All'odierna udienza del 24.9.2025, verificata la regolarità della notificazione dell'ordinanza di mutamento del rito, veniva dichiarata la contumacia di . Controparte_1
5. La domanda di rilascio è fondata.
Le attrici, infatti, hanno fornito prova documentale del titolo su cui fondano la loro pretesa (cfr. doc. 1 – contratto di locazione registrato) e hanno allegato l'inadempimento della conduttrice all'obbligo di pagamento delle spese condominiali. CP_1
3 Inoltre, è provato l'avvenuto pagamento delle spese condominiali relative alla gestione ordinaria del condominio per l'importo di € 5.597,83 (cfr. doc. 2b – bonifico 5.12.2024). Si precisa che l'importo delle spese è stato determinato sulla base di quanto risulta dal doc. 2, ossia dalla richiesta fondi per la gestione ordinaria 1.9.2023-31.8.2024 fino alla settima rata avente scadenza
5.6.2024.
A fronte della prova del diritto offerta dalle attrici, la conduttrice non ha offerto alcuna prova dell'infondatezza della pretesta creditoria e, in particolare, non ha provato l'avvenuta sanatoria della morosità maturata e intimata. Inoltre, ulteriore elemento da valutare ai fini dell'accertamento della sussistenza della morosità è il contegno della convenuta che non ha partecipato al procedimento di mediazione (art. 12bis d.lgs. 28/2010): ciò è ulteriore indice di fondatezza della domanda delle attrici.
Ebbene, costituisce orientamento giurisprudenziale ormai pacifico e consolidato, il principio secondo il quale è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto azionato, ovvero dell'avvenuto adempimento, potendo il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, dare la sola prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte (cfr. SS.
UU. 13533/2001).
Pertanto, se deve ritenersi provata la fonte negoziale del diritto azionato dalle attrici, non può dirsi in alcun modo raggiunta, all'esito della lite, la prova del fatto estintivo della pretesa, ovvero dall'avvenuto adempimento dell'obbligazione di pagamento delle spese condominiali, il cui onere gravava sulla conduttrice.
La morosità della conduttrice per spese condominiali, pari un importo (€ 5.597,83) superiore al canone annuo dovuto (€ 4.200,00), è di per sé sufficiente a integrare l'inadempimento richiesto dall'art. 5 l. 392/1978 per la risoluzione del contratto, con contestuale condanna della conduttrice al rilascio dell'immobile.
Tenuto conto della natura del contratto nonché dell'esito delle notifiche dell'atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, si ritiene equo fissare la data di esecuzione del rilascio al 7.11.2025.
6. Per le ragioni già sopra esposte, è accoglibile anche la domanda di condanna della conduttrice al pagamento delle spese condominiali (nei limiti di quanto già sopra osservato), oltre interessi legali (non essendo stata fornita prova scritta di interessi a un tasso convenzionale) dalla diffida
(1.7.2024, cfr. doc. 3 pag. 4) al saldo.
La domanda di riconoscimento della rivalutazione monetaria non può essere accolta in assenza della prova del maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano sulla base del d.m. 55/2014 in complessivi €
2.800,00 – scaglione € 5.200-26.000 (valore del decisum: cfr. art. 5, comma 1, terzo periodo, d.m.
55/2014), con applicazione di valori prossimi ai minimi per tutte le fasi in ragione della non complessità della controversia, dell'assenza di difese della convenuta e della significativa
4 prossimità del valore della controversia all'estremo inferiore dello scaglione di riferimento – oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, esposti (€ 145,50), oltre spese successive occorrende.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattese,
1) accoglie la domanda formulata da e e, per Parte_2 Parte_1
l'effetto, risolve per inadempimento il contratto di locazione relativo all'immobile sito in
Cirié, Via Luigi Rossetti n. 30 composto da ingresso, zona giorno, bagno, 2 balconi e cantina (identificato con i seguenti dati al Catasto Fabbricati del Comune di Cirié: Foglio
13 Particella 717 Sub 15 Cat. A/2 Rendita Cat. Euro 348,61), condotto in locazione da
; Controparte_1
2) condanna a lasciare libero l'immobile da cose e persone e, visto Controparte_1
l'art. 56 l. 392/1978, fissa per l'esecuzione la data del 7.11.2025;
3) condanna a corrispondere a e Controparte_1 Parte_2 Pt_1
l'importo di € 5.597,83, oltre interessi legali dal 1.7.2024 al saldo;
[...]
4) condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_2
delle spese del presente giudizio liquidate in € 2.800,00, oltre rimborso Parte_1 forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, esposti (€ 145,50), oltre spese successive occorrende.
Ivrea, 24/09/2025
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