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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/11/2024, n. 1840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1840 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del G.O.P. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza dell'08/11/2024, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n. 1225/2016 R.G.,promossa da:
C.F. 1CP_1 nata a [...] il [...], cf: rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Carmela Bonina, presso il cui studio sito in Brolo via Colombo n.5, è elettivamente domiciliata;
- ricorrente -
contro in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
-contumace -
Oggetto: disoccupazione agricola+iscrizione elenchi;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, 00. 2 n. 4, c.p.c.
Con ricorso depositato in data 09/05/2016, parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di essere bracciante agricola, iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza per gli anni 2012 e 2013 avendo regolarmente svolto la suddetta attività
Parte 1 per 102 giornate lavorativa, presso il Consorzio Pac Prod. Ass. nell'anno 2012 e per 51 nell'anno 20213 aveva richiesto il riconoscimento e la corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2013.
Esponeva che l'CP_2. con nota del 10/07/2014 le aveva comunicato che la domanda di disoccupazione agricola anno 2013, liquidata, era stata respinta per carenza del requisito contributivo.
Rilevava che alcun esito aveva sortito il ricorso amministrativo regolarmente proposto.
Per l'effetto chiedeva l'annullamento della nota impugnata e il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno gli anni 2012 e
2013 rispettivamente per 102 e 51 giornate annue, con condanna dell' CP_2 a procedere alla iscrizione per le giornate lavorate e al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione per l'anno 2013, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
.CP L' si costituiva eccependo la decadenza ex art. 22, D.L. 7/70, e nel merito contestava le richieste della ricorrente chiedendo il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente e con l'escussione della teste, ed all'odierna veniva decisa, con sentenza contestuale.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. CP Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di decadenza sollevata dall'
CP CP L'eccezione di decadenza sollevata dall' va rigettata, non avendo l' indicato la data di pubblicazione dell'elenco di variazione con il quale sarebbe stata comunicata la cancellazione della ricorrente. né ha prodotto in atti, alcun elenco di variazione, ma soprattutto l'elenco dei lavoratori cancellati in cui eventualmente era compreso quello della ricorrente.
Pertanto in mancanza di prova l'eccezione va rigettata.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Dagli atti emerge che parte ricorrente ha dato prova, come era suo onere, attraverso il testimone escusso e documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro e per gli anni e le giornate di riferimento.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente oltre ad aver prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato negli anni indicati, secondo le modalità riferite.
Invero il testimone, sulla cui attendibilità non sorgono dubbi avendo risposto in modo chiaro, dando prova di conoscere bene i fatti e non essendovi motivi palesi per ritenerla inattendibile, ha confermato gli assunti dell'istante, ovvero che la stessa effettivamente negli anni 2012 e 2013, ha espletato l'attività di bracciante agricola, per
102 giornate nel 2012 e 51 nel 2013 alle dipendenze del Consorzio Pac Prod. CP_3 [...] d'Orlando.
Gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati.
Dall'esame del verbale ispettivo elevato nei confronti del datore di lavoro, e dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, si deduce infatti, che gli ispettori hanno ritenuto sussistente l'attività di lavoro espletata da detto consorzio e dai dipendenti, ritenendo di essere in presenza di una ipotesi di somministrazione irregolare di manodopera.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Deve pertanto, essere riconosciuto il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi per gli anni 2012 e 2013, per rispettivamente per 102 e 51 giornate annue, con CP conseguente condanna dell' all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Ne consegue che, possedendo il requisito contributivo (102 giornate nel biennio) e assicurativo, alla stessa spetta il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere l'erogazione della disoccupazione anno 2013, con gli accessori di legge.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo e con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara che CP 1 negli anni 2012 e 2013 ha lavorato come bracciante agricola per 102 giornate nell'anno 2012 e 51 nell'anno 2013, alle dipendenze del CP Consorzio PAC di Capo d'Orlando, e per l'effetto ordina all' di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
2) Dichiara che la stessa ha diritto ad ottenere la liquidazione dell'indennità di CP disoccupazione agricola per l'anno 2013 e conseguentemente condanna l' al pagamento di detta prestazione, oltre interessi come per legge e/o alla restituzione delle somme eventualmente trattenute o incassate in virtù del provvedimento de quo;
3) Condanna, 1CP alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi
Euro 1.500,00, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore anticipatario Avv. Carmela
Bonina.
Patti, 08/11/2024.
Il Giudice on
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del G.O.P. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza dell'08/11/2024, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n. 1225/2016 R.G.,promossa da:
C.F. 1CP_1 nata a [...] il [...], cf: rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Carmela Bonina, presso il cui studio sito in Brolo via Colombo n.5, è elettivamente domiciliata;
- ricorrente -
contro in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
-contumace -
Oggetto: disoccupazione agricola+iscrizione elenchi;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, 00. 2 n. 4, c.p.c.
Con ricorso depositato in data 09/05/2016, parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di essere bracciante agricola, iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza per gli anni 2012 e 2013 avendo regolarmente svolto la suddetta attività
Parte 1 per 102 giornate lavorativa, presso il Consorzio Pac Prod. Ass. nell'anno 2012 e per 51 nell'anno 20213 aveva richiesto il riconoscimento e la corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2013.
Esponeva che l'CP_2. con nota del 10/07/2014 le aveva comunicato che la domanda di disoccupazione agricola anno 2013, liquidata, era stata respinta per carenza del requisito contributivo.
Rilevava che alcun esito aveva sortito il ricorso amministrativo regolarmente proposto.
Per l'effetto chiedeva l'annullamento della nota impugnata e il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno gli anni 2012 e
2013 rispettivamente per 102 e 51 giornate annue, con condanna dell' CP_2 a procedere alla iscrizione per le giornate lavorate e al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione per l'anno 2013, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
.CP L' si costituiva eccependo la decadenza ex art. 22, D.L. 7/70, e nel merito contestava le richieste della ricorrente chiedendo il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente e con l'escussione della teste, ed all'odierna veniva decisa, con sentenza contestuale.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. CP Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di decadenza sollevata dall'
CP CP L'eccezione di decadenza sollevata dall' va rigettata, non avendo l' indicato la data di pubblicazione dell'elenco di variazione con il quale sarebbe stata comunicata la cancellazione della ricorrente. né ha prodotto in atti, alcun elenco di variazione, ma soprattutto l'elenco dei lavoratori cancellati in cui eventualmente era compreso quello della ricorrente.
Pertanto in mancanza di prova l'eccezione va rigettata.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Dagli atti emerge che parte ricorrente ha dato prova, come era suo onere, attraverso il testimone escusso e documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro e per gli anni e le giornate di riferimento.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente oltre ad aver prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato negli anni indicati, secondo le modalità riferite.
Invero il testimone, sulla cui attendibilità non sorgono dubbi avendo risposto in modo chiaro, dando prova di conoscere bene i fatti e non essendovi motivi palesi per ritenerla inattendibile, ha confermato gli assunti dell'istante, ovvero che la stessa effettivamente negli anni 2012 e 2013, ha espletato l'attività di bracciante agricola, per
102 giornate nel 2012 e 51 nel 2013 alle dipendenze del Consorzio Pac Prod. CP_3 [...] d'Orlando.
Gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati.
Dall'esame del verbale ispettivo elevato nei confronti del datore di lavoro, e dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, si deduce infatti, che gli ispettori hanno ritenuto sussistente l'attività di lavoro espletata da detto consorzio e dai dipendenti, ritenendo di essere in presenza di una ipotesi di somministrazione irregolare di manodopera.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Deve pertanto, essere riconosciuto il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi per gli anni 2012 e 2013, per rispettivamente per 102 e 51 giornate annue, con CP conseguente condanna dell' all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Ne consegue che, possedendo il requisito contributivo (102 giornate nel biennio) e assicurativo, alla stessa spetta il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere l'erogazione della disoccupazione anno 2013, con gli accessori di legge.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo e con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara che CP 1 negli anni 2012 e 2013 ha lavorato come bracciante agricola per 102 giornate nell'anno 2012 e 51 nell'anno 2013, alle dipendenze del CP Consorzio PAC di Capo d'Orlando, e per l'effetto ordina all' di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
2) Dichiara che la stessa ha diritto ad ottenere la liquidazione dell'indennità di CP disoccupazione agricola per l'anno 2013 e conseguentemente condanna l' al pagamento di detta prestazione, oltre interessi come per legge e/o alla restituzione delle somme eventualmente trattenute o incassate in virtù del provvedimento de quo;
3) Condanna, 1CP alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi
Euro 1.500,00, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore anticipatario Avv. Carmela
Bonina.
Patti, 08/11/2024.
Il Giudice on
Antonino Casdia