Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00708/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00222/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 222 del 2022, proposto da
IO AS, rappresentato e difeso dagli avvocati Serenella Eleonora Nicola, Enrico Rabino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Franca Borla, Patrizia Regaldo, Silvia Zecchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione n. 0155136 in data 23 novembre 2021 adottata dal Dirigente in posizione di staff dell'Ufficio VII trattamento pensioni e previdenza del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, successivamente comunicata, con la quale è stata respinta la richiesta del ricorrente di provvedere alla riliquidazione del TFS con inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6 del D.L. n. 387/1987, e per l'accertamento del diritto del ricorrente ai benefici economici contemplati dall'art. 6 bis D.L. n. 387/1987, con il conseguente obbligo dell'amministrazione provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata, ed infine per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento; e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 la dott.ssa AO ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte, AS IO, ex sovrintendente della Sezione Polizia Stradale di Asti, collocato a riposo su domanda successivamente al compimento dei 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile ai fini contributivi, impugnava l’atto indicato in epigrafe e chiedeva l’accertamento della spettanza del beneficio dei sei scatti stipendiali (di cui agli articoli 6- bis, del decreto-legge n. 387 del 1987 e 1911, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2010) nella determinazione del trattamento di fine servizio, con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente alla rideterminazione delle somme spettanti a tal titolo.
Avverso tale provvedimento è insorto il ricorrente che deduce il motivo di impugnazione, così testualmente rubricato:
1. Violazione di legge in relazione all’art. 6 bis del decreto-legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987 n. 472; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; carenza e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione; illogicità, contraddittorietà, sviamento.
Si costituivano in giudizio l’INPS e il Ministero dell’Interno sollevando eccezione di difetto di legittimazione passiva; in via principale eccepivano l’intervenuta prescrizione del diritto e, in via subordinata, il rigetto delle pretese attoree in quanto infondate.
All’udienza del 20.02.2026 il Collegio tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, il Collegio è chiamato a esaminare i profili attinenti alla legittimazione processuale.
Con riferimento alla posizione dell’INPS, questo Tribunale ritiene sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ solo l’ente previdenziale è titolare della competenza a calcolare, liquidare e corrispondere il trattamento di fine servizio, a nulla rilevando che, ai fini della sua quantificazione, esso si avvalga di atti formati dall’amministrazione di provenienza del dipendente, i quali non assumono rilevanza esterna ” ( ex multis, T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 13 ottobre 2023, n. 302; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. III, 13 novembre 2023, n. 2555; T.A.R. Piemonte, Sez. III, 14 dicembre 2023, n. 989).
La circostanza poi che il Ministero dell’Interno sia l’ente espressamente emittente l’atto impugnato, ancorché qualificabile per taluni profili come atto endoprocedimentale, consente in ogni caso di ravvisare in capo al medesimo una legittimazione passiva.
Sempre preliminarmente, nel merito occorre esaminare l’eccezione di prescrizione sollevata dalle parti resistenti, che si appalesa fondata.
Il diritto azionato, avente natura di credito patrimoniale, è soggetto al termine di prescrizione quinquennale, decorrente dal momento in cui lo stesso può essere fatto valere.
Come già osservato da questo Collegio con sentenza 733/2022, secondo l’orientamento giurisprudenziale in tema di pubblico impiego che si ritiene più convincente, “ ai sensi dell'art. 20, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 (Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa all'indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui è sorto il diritto; tale data coincide con quella dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale ” (in tal senso: Cons. Stato, n. 5598/2014; Cons. Stato, n. 6136/2014).
Invero, prima di detto momento, il dipendente non può avere cognizione degli emolumenti che gli verranno liquidati.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge che l’ultimo ordinativo di pagamento – da intendersi quale dies a quo ai fini della decorrenza del termine prescrizionale – liquidato al Sig. AS risale al 17.01.2000. Ciò posto, gravando sulla parte ricorrente l’onere di allegare eventuali atti interruttivi della prescrizione, in questa sede deve rilevarsi che l’unico atto interruttivo prodotto consiste nel presente ricorso, notificato comunque ventidue anni dopo il suddetto ordinativo di pagamento.
Ne consegue che, essendo trascorso un lasso di tempo ben superiore al termine prescrizionale quinquennale, la prescrizione deve ritenersi maturata con conseguente intervenuta estinzione del diritto azionato.
Alla luce di quanto precede, non si fa luogo all’ulteriore analisi del merito della domanda, che deve pertanto essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, liquidate in € 1500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO ET, Presidente FF, Estensore
Caterina Lauro, Referendario
Christian Corbi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AO ET |
IL SEGRETARIO