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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 11/03/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Maurizio Petrelli - Presidente
- dott.ssa Patrizia Evangelista - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SEN TE NZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 10 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, promossa da:
(c.f.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Domenico Tommaso Valente, come da mandato in atti;
APPELLANTE
contro
(P.IVA. , in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Giovanna Capoccia, come da mandato in atti;
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 12.10.2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLG IMENTO DEL PROC ESSO § 1.
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione del 26.11.2019, proponeva opposizione Parte_1
avverso la diffida ad adempiere n.491, prot. n.41285/2019, dell'11.10.2019, per omesso
pagamento del “canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche anno 2014 – Provincia
di , contenente l'invito a pagare, entro 60 giorni, il complessivo importo di euro CP_1
176,00, comprensivo di interessi.
L'attrice contestava la legittimità del provvedimento in quanto non era titolare di
concessione poiché l'occupazione del suolo pubblico veniva effettuata da parte di CP_2
con posa in opera di tubi per la fornitura di acqua potabile all'abitazione di sua
[...]
proprietà.
Si costituiva con comparsa la , la quale eccepiva preliminarmente la Controparte_1
competenza per valore dell'Ufficio adito in favore del Giudice di Pace mentre nel merito
contestava in toto le deduzioni avversarie ritenendole infondate sia in fatto che in diritto,
chiedendo il rigetto della domanda spiegata”.
§ 1.1
Con sentenza del 2.10.2021, il tribunale di Lecce ha rigettato l'opposizione e ha condannato l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta liquidate in € 250,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue: - ha, innanzi tutto,
ritenuto superfluo esaminare l'eccezione di incompetenza per valore proposta dalla convenuta, in ragione dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”; - nel merito,
pag. 2/7 ha accertato che: - l'occupazione del suolo stradale era da ascriversi all'opponente, non già
ad che non aveva agito per interventi pubblici, ma per interventi di CP_2
allacciamento e innesto di singole e private utenze di rete idrica;
- la scadenza della concessione avvenuta nel 2011 aveva mutato il titolo dell'occupazione trasformandola in occupazione di fatto dell'area da parte di - quest'ultima non Parte_1
aveva provveduto a rinnovare l'anzidetta concessione né a restituire il titolo concessorio o a ripristinare lo stato dei luoghi;
- pertanto, in applicazione di quanto previsto dal d.lgs.
n.446/1997 e dal Regolamento Provinciale di in “materia di canone di occupazione di CP_1
spazi e aree pubbliche” (artt. 13, 16, 23 e 24 Reg. cit.), tali circostanze avevano legittimato la di a richiedere all'opponente il pagamento del canone COSAP. CP_1 CP_1
§ 2.
Avverso detta decisione, ha proposto appello ed ha chiesto, Parte_1
che, in accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado, fosse annullato l'avviso-
diffida ad adempiere n. 491 prot. N. 41285 del 11.10.2019, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la ed ha, preliminarmente, riproposto Controparte_1
l'eccezione di incompetenza per valore del tribunale adito dall'opponente, affermando quella del giudice di pace;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.
In data 15.11.2023, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata introitata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIV I DELL A D E CISIO NE
§ 3.
L'appello si fonda su tre motivi.
pag. 3/7 § 3.1
Con il primo motivo d'impugnazione, ha dedotto che avrebbe Parte_1
errato il tribunale a ritenere sussistente la legittimazione della a pretendere il CP_1
pagamento del canone COSAP.
Secondo l'appellante, il tribunale avrebbe invece dovuto accertare, nel rispetto della normativa di settore e dell'art. 23 del Regolamento Provinciale in vigore, l'assenza di alcuna potestà in capo alla di imporre il canone COSAP relativamente alle CP_1
concessioni rilasciate ai privati per le occupazioni di tratti di strada che attraversano il centro abitato perché, nei comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti, tra i quali rientrerebbe il comune di Nardò, il canone sarebbe oggetto della potestà impositiva del comune proprietario e non della provincia.
Il motivo è infondato.
Occorre preliminarmente chiarire che “il Cosap è configurato come corrispettivo di una
concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o
speciale di beni pubblici, e non già dovuto per la sottrazione al sistema della viabilità di
un'area o spazio pubblico” e che esso è dovuto “non in base alla limitazione o sottrazione
all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o
eccezionale che ne trae il singolo” (SS.UU. Cass., ord. n. ordinanza n.61/2016).
Nel caso di specie, si rileva che la concessione del 28/06/1982 rilasciata all'odierna appellante (cfr. “fascicolo 1° grado ELLO CU”, allegato alla costituzione in appello della ), con la quale si autorizza la ELLO CU “ad attraversare, CP_1
con conduttura idrica, la S.P. “dal bivio Cenate – S. Caterina alla Galatone – S. Maria”, si riferisce all'occupazione di un tratto di strada provinciale posto al di fuori dal centro abitato di Nardò; e tale circostanza trova riscontro nel doc. “estratto della tavola 11A-11B” allegato pag. 4/7 alla comparsa conclusionale della stessa parte appellante.
Posto che in base all'art. 63 D.lgs. n. 446/1997 “Agli effetti del presente comma si
comprendono nelle aree comunali (di competenza del comune) i tratti di strada situati
all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti individuabili a
norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”, può
desumersi che, dal momento che la strada interessata dagli interventi di allaccio della
Contr conduttura idrico-fognaria effettuati da si trova distante dal centro abitato del comune di Nardò, non sia applicabile l'esenzione prevista dall'invocato art. 23 Reg. Prov.
§ 3.2
Con il secondo motivo d'impugnazione, l'appellante ha denunciato l'illegittimità dell'atto di imposizione del canone COSAP per violazione degli artt. 47, comma 2-bis e 49, comma
1 D.lgs. n. 507/1993; il tribunale avrebbe dovuto accertare l'operatività dell'esenzione del canone perché tale occupazione era: - prevista per garantire un servizio essenziale pubblico,
non privato;
- disciplinata da fonte di rango superiore al Regolamento provinciale.
Il motivo è infondato.
Deve osservarsi, con riferimento alla debenza del Canone, che è la stessa legge, in particolare con l'art. 63 D.Lgs. 446/1997, che prevede, in deroga quindi alla normativa citata, per province e comuni, la facoltà di assoggettare con apposito regolamento l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti ai rispettivi demani al pagamento del
Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
del resto tale regolamento, approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n.12 del 22/03/2011 e s.m. e/i., è tutt'ora vigente seppur con modifiche, e non risulta esser stato impugnato da parte appellante nelle sedi opportune.
§ 3.3
pag. 5/7 Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui il tribunale avrebbe ritenuto erroneamente quale occupante del suolo stradale provinciale, e quindi quale soggetto tenuto al pagamento del canone, la sig.ra ELLO
CU, titolare della concessione;
dopo aver richiamato una serie di normative di settore,
ha sostenuto che l'unico effettivo titolare della relativa concessione, quindi, unico obbligato
Contr al pagamento del canone di occupazione, sarebbe la società quale gestore dell'impianto e delle condutture idriche nella Regione Puglia.
Il motivo è infondato.
Posto che “il presupposto applicativo del COSAP è costituito dall'uso particolare del bene
di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi
sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico” (Sez. 1, n. 1435 del 19/01/2018, Rv. 646855
- 01; Sez. 2, 04/05/2018, n. 10733; Sez. 5, n. 18037 del 06/08/2009), una recente pronuncia della Suprema Corte a sezioni unite, n. 8628 del 7.5.20, ha stabilito che il soggetto tenuto al pagamento del canone debba essere prioritariamente individuato, ai sensi dell'art. 39 D.Lgs.
n. 507/93, nel titolare dell'atto di concessione o autorizzazione rilasciata dall'ente locale e,
solo in assenza di quest'ultimo, in via gradata e residuale, nel soggetto che di fatto occupa ed utilizza materialmente il suolo pubblico: “In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche), la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di
concessione o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale, spetta, ex art. 39 del d.lgs. n.
507 del 1993, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo,
all'occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta, l'utilizzazione del
suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica”.
Pertanto, alla stregua del quadro normativo e giurisprudenziale sin qui delineato, la corte ritiene che l'appellante sia obbligata al pagamento del COSAP in esame.
pag. 6/7 Assorbita ogni altra questione e/o eccezione.
§ 4
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la corte,
rigetta l'appello,
condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali che liquida in € 250,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio dell'11.3.2025
il Consigliere estensore il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Maurizio Petrelli
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Maurizio Petrelli - Presidente
- dott.ssa Patrizia Evangelista - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SEN TE NZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 10 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, promossa da:
(c.f.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Domenico Tommaso Valente, come da mandato in atti;
APPELLANTE
contro
(P.IVA. , in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Giovanna Capoccia, come da mandato in atti;
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 12.10.2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLG IMENTO DEL PROC ESSO § 1.
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione del 26.11.2019, proponeva opposizione Parte_1
avverso la diffida ad adempiere n.491, prot. n.41285/2019, dell'11.10.2019, per omesso
pagamento del “canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche anno 2014 – Provincia
di , contenente l'invito a pagare, entro 60 giorni, il complessivo importo di euro CP_1
176,00, comprensivo di interessi.
L'attrice contestava la legittimità del provvedimento in quanto non era titolare di
concessione poiché l'occupazione del suolo pubblico veniva effettuata da parte di CP_2
con posa in opera di tubi per la fornitura di acqua potabile all'abitazione di sua
[...]
proprietà.
Si costituiva con comparsa la , la quale eccepiva preliminarmente la Controparte_1
competenza per valore dell'Ufficio adito in favore del Giudice di Pace mentre nel merito
contestava in toto le deduzioni avversarie ritenendole infondate sia in fatto che in diritto,
chiedendo il rigetto della domanda spiegata”.
§ 1.1
Con sentenza del 2.10.2021, il tribunale di Lecce ha rigettato l'opposizione e ha condannato l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta liquidate in € 250,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue: - ha, innanzi tutto,
ritenuto superfluo esaminare l'eccezione di incompetenza per valore proposta dalla convenuta, in ragione dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”; - nel merito,
pag. 2/7 ha accertato che: - l'occupazione del suolo stradale era da ascriversi all'opponente, non già
ad che non aveva agito per interventi pubblici, ma per interventi di CP_2
allacciamento e innesto di singole e private utenze di rete idrica;
- la scadenza della concessione avvenuta nel 2011 aveva mutato il titolo dell'occupazione trasformandola in occupazione di fatto dell'area da parte di - quest'ultima non Parte_1
aveva provveduto a rinnovare l'anzidetta concessione né a restituire il titolo concessorio o a ripristinare lo stato dei luoghi;
- pertanto, in applicazione di quanto previsto dal d.lgs.
n.446/1997 e dal Regolamento Provinciale di in “materia di canone di occupazione di CP_1
spazi e aree pubbliche” (artt. 13, 16, 23 e 24 Reg. cit.), tali circostanze avevano legittimato la di a richiedere all'opponente il pagamento del canone COSAP. CP_1 CP_1
§ 2.
Avverso detta decisione, ha proposto appello ed ha chiesto, Parte_1
che, in accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado, fosse annullato l'avviso-
diffida ad adempiere n. 491 prot. N. 41285 del 11.10.2019, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la ed ha, preliminarmente, riproposto Controparte_1
l'eccezione di incompetenza per valore del tribunale adito dall'opponente, affermando quella del giudice di pace;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.
In data 15.11.2023, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata introitata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIV I DELL A D E CISIO NE
§ 3.
L'appello si fonda su tre motivi.
pag. 3/7 § 3.1
Con il primo motivo d'impugnazione, ha dedotto che avrebbe Parte_1
errato il tribunale a ritenere sussistente la legittimazione della a pretendere il CP_1
pagamento del canone COSAP.
Secondo l'appellante, il tribunale avrebbe invece dovuto accertare, nel rispetto della normativa di settore e dell'art. 23 del Regolamento Provinciale in vigore, l'assenza di alcuna potestà in capo alla di imporre il canone COSAP relativamente alle CP_1
concessioni rilasciate ai privati per le occupazioni di tratti di strada che attraversano il centro abitato perché, nei comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti, tra i quali rientrerebbe il comune di Nardò, il canone sarebbe oggetto della potestà impositiva del comune proprietario e non della provincia.
Il motivo è infondato.
Occorre preliminarmente chiarire che “il Cosap è configurato come corrispettivo di una
concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o
speciale di beni pubblici, e non già dovuto per la sottrazione al sistema della viabilità di
un'area o spazio pubblico” e che esso è dovuto “non in base alla limitazione o sottrazione
all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o
eccezionale che ne trae il singolo” (SS.UU. Cass., ord. n. ordinanza n.61/2016).
Nel caso di specie, si rileva che la concessione del 28/06/1982 rilasciata all'odierna appellante (cfr. “fascicolo 1° grado ELLO CU”, allegato alla costituzione in appello della ), con la quale si autorizza la ELLO CU “ad attraversare, CP_1
con conduttura idrica, la S.P. “dal bivio Cenate – S. Caterina alla Galatone – S. Maria”, si riferisce all'occupazione di un tratto di strada provinciale posto al di fuori dal centro abitato di Nardò; e tale circostanza trova riscontro nel doc. “estratto della tavola 11A-11B” allegato pag. 4/7 alla comparsa conclusionale della stessa parte appellante.
Posto che in base all'art. 63 D.lgs. n. 446/1997 “Agli effetti del presente comma si
comprendono nelle aree comunali (di competenza del comune) i tratti di strada situati
all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti individuabili a
norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”, può
desumersi che, dal momento che la strada interessata dagli interventi di allaccio della
Contr conduttura idrico-fognaria effettuati da si trova distante dal centro abitato del comune di Nardò, non sia applicabile l'esenzione prevista dall'invocato art. 23 Reg. Prov.
§ 3.2
Con il secondo motivo d'impugnazione, l'appellante ha denunciato l'illegittimità dell'atto di imposizione del canone COSAP per violazione degli artt. 47, comma 2-bis e 49, comma
1 D.lgs. n. 507/1993; il tribunale avrebbe dovuto accertare l'operatività dell'esenzione del canone perché tale occupazione era: - prevista per garantire un servizio essenziale pubblico,
non privato;
- disciplinata da fonte di rango superiore al Regolamento provinciale.
Il motivo è infondato.
Deve osservarsi, con riferimento alla debenza del Canone, che è la stessa legge, in particolare con l'art. 63 D.Lgs. 446/1997, che prevede, in deroga quindi alla normativa citata, per province e comuni, la facoltà di assoggettare con apposito regolamento l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti ai rispettivi demani al pagamento del
Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
del resto tale regolamento, approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n.12 del 22/03/2011 e s.m. e/i., è tutt'ora vigente seppur con modifiche, e non risulta esser stato impugnato da parte appellante nelle sedi opportune.
§ 3.3
pag. 5/7 Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui il tribunale avrebbe ritenuto erroneamente quale occupante del suolo stradale provinciale, e quindi quale soggetto tenuto al pagamento del canone, la sig.ra ELLO
CU, titolare della concessione;
dopo aver richiamato una serie di normative di settore,
ha sostenuto che l'unico effettivo titolare della relativa concessione, quindi, unico obbligato
Contr al pagamento del canone di occupazione, sarebbe la società quale gestore dell'impianto e delle condutture idriche nella Regione Puglia.
Il motivo è infondato.
Posto che “il presupposto applicativo del COSAP è costituito dall'uso particolare del bene
di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi
sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico” (Sez. 1, n. 1435 del 19/01/2018, Rv. 646855
- 01; Sez. 2, 04/05/2018, n. 10733; Sez. 5, n. 18037 del 06/08/2009), una recente pronuncia della Suprema Corte a sezioni unite, n. 8628 del 7.5.20, ha stabilito che il soggetto tenuto al pagamento del canone debba essere prioritariamente individuato, ai sensi dell'art. 39 D.Lgs.
n. 507/93, nel titolare dell'atto di concessione o autorizzazione rilasciata dall'ente locale e,
solo in assenza di quest'ultimo, in via gradata e residuale, nel soggetto che di fatto occupa ed utilizza materialmente il suolo pubblico: “In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche), la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di
concessione o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale, spetta, ex art. 39 del d.lgs. n.
507 del 1993, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo,
all'occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta, l'utilizzazione del
suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica”.
Pertanto, alla stregua del quadro normativo e giurisprudenziale sin qui delineato, la corte ritiene che l'appellante sia obbligata al pagamento del COSAP in esame.
pag. 6/7 Assorbita ogni altra questione e/o eccezione.
§ 4
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la corte,
rigetta l'appello,
condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali che liquida in € 250,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio dell'11.3.2025
il Consigliere estensore il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Maurizio Petrelli
pag. 7/7