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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 9814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9814 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13425/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13425/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE GIORGI Parte_1 P.IVA_1
US , elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA MARIA, 18 20129
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO ANTONELLO, Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. FERRADINI ELENA MARIA e dell'avv. COZZI PAOLA elettivamente domiciliato in VIA DELLA
GUASTALLA, 6 20122 CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente
SINTESI DELLE DOMANDE DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato l' ha convenuto in giudizio il Parte_1
proponendo le seguenti domande: a) previa disapplicazione ex art. 5 L. 2248/1865 dei Controparte_1 provvedimenti amministrativi di cui alle delibere n. 1910/2019, n.44/2019, n.312/2021, accertare la lesione dei diritti dell' a causa delle opere esistenti ed in progetto e per l'effetto ordinare al Parte_1
Comune di la demolizione dei pilastri edificati in violazione delle distanze legali e/o dell'intero CP_1 fabbricato;
b) in subordine, inibire al Comune di l'esecuzione dei progetti di manutenzione straordinaria CP_1 contenuti nella delibera n. 1910/2019 e 312/2021 in quanto non comportanti la restituzione delle distanze legali tra il manufatto e la struttura di proprietà dell' , né idonee cautele per il Parte_2 contenimento nei limiti di legge delle immissioni sonore;
c) condannare il al risarcimento dei Controparte_1 danni patiti da parte attrice e con specifico riferimento ai derivanti dalla violazione delle distanze legali e dalla relativa limitazione del diritto di proprietà dell'esponente perdurante dall'originaria edificazione nel 1985,
pagina 1 di 10 liquidare il danno nella misura di € 250.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
La parte attrice ha dedotto:
- di essere proprietaria di un complesso immobiliare sito a , via Padre Carlo Salerio 53, costituente CP_1 la dimora delle suore e luogo di svolgimento delle attività di assistenza, recupero di minorenni in difficoltà e di persone fragili e bisognose, confinante ad est con alcuni terreni di proprietà del Comune, sede del Palazzo dello Sport di;
CP_1
- che nel 1985, a seguito del crollo improvviso del Palazzo dello Sport, il Comune aveva realizzato una struttura temporanea, destinata a sostituire tale edificio solo provvisoriamente;
- che il Comune aveva consentito alla società Divier Togni 2 s.r.l. in forza di contratto di concessione l'utilizzo della struttura, oggi denominata AL, ininterrottamente dal 1985 al 2012;
- che tra le parti vi era stato un lungo contenzioso, iniziato nel 1985 con l'impugnazione da parte dell'Istituto dell'autorizzazione provvisoria all'utilizzo del manufatto, sfociato nella pronuncia di annullamento da parte del TAR Lombardia, poi confermata dal Consiglio di Stato, di detto provvedimento e della concessione in deroga;
- che a seguito della proposizione del giudizio di ottemperanza volto ad ottenere la demolizione della struttura, il aveva adottato una nuova delibera di Giunta in data 30 luglio 1998 ed una CP_1 successiva delibera del Consiglio Comunale in data 27 settembre 1999, con le quali aveva disposto l'acquisizione dell'opera al patrimonio indisponibile del così rendendo improcedibile il CP_1 giudizio di ottemperanza;
- che nel frattempo l' aveva promosso anche un giudizio civile davanti al Tribunale di Milano per Pt_1 richiedere la riduzione in pristino delle aree per violazione delle distanze stabilite dal regolamento edilizio e la cessazione delle intollerabili immissioni acustiche provenienti dal manufatto;
- che nella fase cautelare il Tribunale aveva emesso un provvedimento inibitorio, avendo accertato l'esistenza di un pericolo grave ed irreparabile per la salute, dato il notevole superamento delle immissioni rispetto alla soglia di legge di 55 dB;
- che a seguito della reiterazione delle condotte, era stato iscritto un procedimento penale che aveva portato all'emissione di un provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. per il superamento della soglia di decibel previsti dalla legge, con il quale si era autorizzata la rappresentazione di spettacoli non consistenti in concerti musicali;
- che la sentenza di primo grado emessa nel giudizio civile aveva condannato il alla cessazione CP_1 dei rumori ed a provvedere alla insonorizzazione dell'impianto;
- che la Corte d'Appello con sentenza n. 1234/2007, divenuta definitiva, aveva accertato la esistenza delle intollerabili emissioni acustiche, la violazione delle distanze legali tra costruzioni pari a cm 148,5, tra i 4 piloni di sostegno posti lungo il lato prospiciente la proprietà dell' e la facciata del muro di cinta Pt_1 di proprietà dell' stesso, rigettando la domanda demolizione in ragione della delibera di Pt_1 acquisizione del bene al patrimonio indisponibile del CP_1
pagina 2 di 10 - che l'impugnazione in sede amministrativa dell'atto di acquisizione del AL al patrimonio indisponibile sia della delibera del Consiglio Comunale aveva portato all'annullamento di tali atti da parte del Consiglio di Stato con sentenza 3046/2013;
- che nel 2019 il adottava la delibera di Giunta n. 1910, avente ad oggetto l'affidamento in CP_1 concessione per la progettazione ed esecuzione di lavori di manutenzione al fine del riuso del dismesso
AL e la acquisizione del manufatto al patrimonio pubblico ai sensi dell'art. 31 comma 5 DPR
380/2001, nonché la delibera n. 44 del Consiglio Comunale, avente ad oggetto l'acquisizione definitiva del bene al patrimonio comunale e la approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ai fini dell'inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche;
- che tale progetto prevedeva il recupero della struttura esistente con miglioramento delle prestazioni energetiche ed acustiche;
- che l'esame del progetto evidenziava come gli interventi di manutenzione programmati non fossero idonei a garantire la insonorizzazione del manufatto anche perché la struttura portante non sarebbe stata idonea a sostenere il peso degli impianti fono assorbenti;
- che la successiva delibera di Giunta n. 312, adottata in data 26 marzo 2021, aveva approvato un ulteriore progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione del AL, prevedente ancora una volta delle misure inadeguate per l'insonorizzazione dell'edificio ed il rispetto dei limiti di immissioni sonore;
- che nelle citate condotte dell'amministrazione comunale erano ravvisabili gli estremi dell'illecito di cui all'art. 2043 cod.civ. data la condotta gravemente colpevole del convenuto, che aveva portato alla conservazione dell'immobile abusivo e fonte di immissioni intollerabili in spregio dei molteplici provvedimenti emessi nel corso degli anni dall'autorità giudiziaria e la lesione del diritto di proprietà e del diritto alla salute di parte attrice;
- che in considerazione della illegittimità delle delibere assunte dal nel 2019 e nel 2021, in CP_1 quanto volte alla conservazione di un manufatto abusivo ed inidoneo, tali delibere dovevano essere disapplicate dal giudice ordinario, con conseguente adozione del provvedimento di demolizione dell'opera, o in subordine con pronuncia di ordine inibitorio alla ristrutturazione del fabbricato in violazione delle distanze legali;
- che inoltre il doveva essere condannato al risarcimento del danno ingiusto subito dall'Istituto in CP_1 relazione a tutte le condotte descritte ed in particolare quello derivante violazione delle distanze illegali, determinante una riduzione del valore dell'immobile attoreo.
Si è costituito il che ha chiesto il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate. Controparte_1
Il convenuto ha dedotto:
- che preliminarmente era inammissibile la domanda attorea volta a contestare la legittimità degli atti comunali assunti ai fini dell'acquisizione della struttura al patrimonio comunale;
- che il giudizio di impugnazione della deliberazione n.44/2019, disponente l'acquisizione dell'immobile pagina 3 di 10 al patrimonio Comunale, promosso dalla società era stato respinto dal Tar Lombardia Parte_3 con sentenza n. 2190/2020, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2377/2022;
- - che poiché l'Istituto attoreo non aveva impugnato la deliberazione del 2019, il provvedimento di acquisizione si era definitivamente consolidato nei suoi confronti;
- che parimenti l'inammissibilità della domanda di demolizione della struttura e di risarcimento de danni era inammissibile perché respinta con la sentenza della Corte di appello di Milano n. 1234/2007, divenuta irrevocabile;
- che la proposizione di tali domande nel presente giudizio era avvenuta in violazione del principio del ne bis in idem, avendo le parti azionato lo stesso diritto ed allegato gli stessi fatti posti a base del precedente giudizio;
- che era ravvisabile anche la inammissibilità della domanda di disapplicazione dei provvedimenti amministrativi adottati dal in quanto aventi ad oggetto atti già sottoposti al vaglio del giudice CP_1 amministrativo e divenuti inoppugnabili e, quanto alla delibera 312/2021, in quanto sub iudice, essendo pendente il ricorso amministrativo proposto da parte attrice;
- che in ogni caso la domanda di violazione delle distanze legali era infondata anche nel merito, essendo errata la tesi attorea sulle modalità di calcolo delle distanze;
- che erano anche inammissibili ed infondate le domande relative alle immissioni sonore, in quanto prive di attualità, ipotetiche, fondate su dati astratti e non aggiornati;
- che era ravvisabile la mancanza di interesse ad agire, essendo il AL in disuso dal 2011, non essendo state avviate le opere di ristrutturazione e considerato che la delibera n. 312/2021 si è limitata ad approvare un progetto interno di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione del AL al fine del suo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici.
La causa, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e della formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., non accettata dalle parti attrici, è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruzione ed è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La materia del contendere
L' ha svolto domanda per ottenere la condanna del alla demolizione Parte_1 CP_1 delle opere edificate in violazione delle distanze dal fabbricato di loro proprietà, previa disapplicazione delle delibere n.1910/2019, 44/2019, 312/2021, o, in subordine, l'emissione di pronuncia volta ad inibire al
[...]
l'esecuzione dei progetti di manutenzione straordinaria contenuti nella citate delibere in quanto non CP_1 comportanti la restituzione delle distanze legali tra il manufatto e la struttura di proprietà dell' Parte_2
, né le idonee cautele per il contenimento nei limiti di legge delle immissioni sonore.
[...]
Parte attrice ha poi proposto la domanda di risarcimento dei danni subiti per effetto sia della violazione delle pagina 4 di 10 distanze legali sia delle intollerabili immissioni sonore proveniente dal confinante immobile comunale.
Alla luce delle allegazioni attoree e delle difese svolte dal convenuto, si dovrà valutare se la proposizione di tali domande sia preclusa dall'esito dei precedenti giudizi intercorsi tra le parti e, eventualmente, la fondatezza nel merito delle pretese azionate in questa sede.
2. L'eccezione di improponibilità delle domande per violazione del divieto del ne bis in idem
Dalla documentazione prodotta emergono i seguenti dati:
- l' nel 1986 ha convenuto davanti al Tribunale di Milano il Parte_1 CP_1
e la società Divier Togni 2 s.r.l., chiedendo l'accertamento della violazione delle distanze
[...] previste dai regolamenti comunali per effetto della edificazione della struttura nota come
“Palatrussardi”, in quanto eseguita a distanza irregolare dal muro di cinta dell'istituto, nonché l'illiceità delle immissioni sonore provenienti da tale edificio alla luce della destinazione conferita allo stesso. La parte attrice ha chiesto disporsi la riduzione in pristino delle aree ai sensi degli artt. 872 e 873 cod.civ., con abbattimento di quanto edificato in violazione delle distanze, nonché di ordinare al la CP_1 insonorizzazione dell'impianto e la cessazione di ogni spettacolo entro le 23.00;
- con sentenza n.7213/2001 il Tribunale di Milano ha respinto le domande relative alla violazione delle distanze, mentre ha accolto quella relativa all'accertamento della provenienza di immissioni sonore intollerabili dall'immobile, ordinando al l'effettuazione di lavori di insonorizzazione del CP_1 fabbricato;
- a seguito della proposizione del giudizio di appello, la Corte di Appello di , con sentenza n. CP_1
1234/2007, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, accertando la violazione delle distanze legali da parte della citata costruzione e dichiarando improponibile la domanda di riduzione in pristino in forza dell'intervenuta acquisizione dell'immobile al patrimonio indisponibile dell'ente per effetto della delibera del Consiglio Comunale n. 415/1999, delibera la cui impugnazione da parte dell' davanti Pt_1 al giudice amministrativo era stata respinta con sentenza di primo grado del TAR n.02011/2001.
La Corte d'appello ha poi confermato le statuizioni rese nella sentenza di primo grado relative alle immissioni sonore;
- la sentenza non è stata impugnata dalle parti ed è divenuta irrevocabile;
- con sentenza n. 3046/2013 il Consiglio di Stato ha parzialmente riformato la sentenza del TAR, annullando la delibera del Consiglio Comunale n. 416/1999 per contrasto con la normativa di legge prevedente l'inderogabilità dei limiti standard non essendo state realizzate le previste dotazioni di verde comunale. Il Consiglio di Stato ha poi respinto la domanda risarcitoria svolta dall' relativa al Pt_1 danno alla salute derivante dalla abusiva permanenza della struttura a causa dello svolgimento di spettacoli fino a tarda ora;
- con successiva delibera n. 44 del 21 novembre 2019, il Consiglio comunale ha nuovamente disposto l'acquisizione del compendio al patrimonio pubblico, ritenendo superati i rilievi svolti nella sentenza del
Consiglio di Stato, essendo venuti meno gli elementi ostativi derivanti dal piano regolatore del 1999, pagina 5 di 10 prevedente la destinazione di parte delle aree a verde pubblico, per effetto del nuovo piano regolatore così come di quello approvato in data 14 ottobre 2019 ed in corso di pubblicazione (doc. 1 fascicolo
; CP_1
- tale delibera non è stata impugnata davanti al giudice amministrativo dall' Parte_1
.
[...]
In base al quadro sopra delineato si ritiene che non sia configurabile la violazione del ne bis in idem né con riferimento alla proposizione della domanda di riduzione in pristino, né con riferimento alla domanda di risarcimento del danno.
Invero, per quanto riguarda la domanda ex art. 872 cod.civ., si rileva che la stessa è stata dichiarata improponibile dalla Corte d'appello di Milano con la sentenza emessa nel 2007, divenuta irrevocabile, in cui sono state fatte valere le stesse violazioni oggetto del presente giudizio.
In primo luogo, si ritiene che tale sentenza vada qualificata come una pronuncia in mero rito, in quanto il giudice ha ritenuto non proponibile davanti al giudice ordinario la domanda di demolizione alla luce della sussistenza di una delibera comunale che ha disposto l'acquisizione al patrimonio indisponibile dell'ente e che ha qualificato la costruzione come rispondente all'interesse pubblico.
Si tratta quindi di una statuizione che ha ritenuto non sussistente una delle condizioni dell'azione svolta , ovvero della richiesta tutela demolitoria proprio in ragione dei limiti previsti dalla legge in punto di emissione di pronunce costitutive del giudice ordinario rispetto ad un provvedimento amministrativo emesso da una pubblica amministrazione.
Pertanto, si ritiene applicabile l'orientamento espresso da consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, in presenza di una pronuncia di inammissibilità, si è in presenza di un giudicato meramente formale, inidoneo a dare vita agli effetti del giudicato sostanziale, sia sul piano soggettivo che oggettivo, previsti dall'art. 2909 cod.civ. (cfr. tra le varie Cass.civ., sez. 3, 24 luglio 2024, n. 20636).
In secondo luogo, anche a volere seguire l'opposto orientamento, la domanda di demolizione non sarebbe preclusa in questa sede dal giudicato, dovendosi considerare il fatto sopravvenuto alla sentenza pronunciata dalla
Corte d'appello ed alla sua irrevocabilità, costituito dall'annullamento da parte della sentenza del Consiglio di
Stato, emessa nel 2013, della delibera comunale n.416/2009 posta a base della statuizione di improponibilità della domanda, trattandosi della delibera che aveva determinato l'acquisizione dell'immobile al patrimonio indisponibile del Comune di . CP_1
Sul punto, come rilevato dalla Corte di Cassazione, il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, con esclusivo riguardo alla situazione che esisteva ed è stata tenuta presente dal giudice al momento della decisione, ma non preclude la rilevabilità dei fatti che sopravvengono alla sua formazione (cfr. Cass.civ., sez. 2, 29 luglio 1983 n.
5227, Cass.civ., sez. 3, 18 dicembre 2024 n. 33141).
Venendo alla domanda risarcitoria, si rileva che la domanda di risarcimento del danno derivante dalla violazione della normativa sulle distanze legali non risulta essere stata proposta dall'attore né nei citati giudizi civili, né in sede amministrativa, il che esclude ogni preclusione alla sua proponibilità in tale sede. pagina 6 di 10 Per quanto riguarda il risarcimento del danno alla salute derivante dalle denunciate immissioni sonore, tale domanda è stata proposta davanti al giudice amministrativo ed è stata rigettata dalla sentenza del Consiglio di
Stato emessa nel 2013.
Si ritiene quindi applicabile il disposto dell'art. 2909 cod.civ., data la identità di parti e di questioni trattate, con riferimento ai danni subiti dalla parte fino al momento della pronuncia di tale sentenza;
per quelli successivi, in base a quanto già rilevato, non sussiste alcuna preclusione a farli valere nel presente giudizio.
3. La valutazione del merito della domanda di riduzione in pristino
Va premesso che, alla luce dell'esito della vicenda giudiziaria riassunto nel paragrafo precedente, si ritiene accertato, con effetto di giudicato, la edificazione del AL in violazione della disciplina delle distanze.
In particolare, la Corte di appello di Milano, nella citata sentenza n.1234 del 2007, ha accertato che i quattro piloni di sostegno posti lungo il lato prospiciente la proprietà dell'appellante sono stati realizzati a distanza inferiore a quanto previsto nel regolamento edilizio dell'epoca.
Sono quindi inammissibili le deduzioni svolte dal in punto di asserita erroneità dei criteri di CP_1 misurazione delle distanze, in quanto contrarie al giudicato formatosi sul punto.
Ciò posto, l' ha chiesto disapplicarsi in questa sede la delibera del Consiglio Parte_1
Comunale n. 44/2019 con cui il dopo l'annullamento in sede giurisdizionale della precedente delibera, CP_1 ha nuovamente disposto l'acquisizione al proprio patrimonio dell'immobile per cui è causa.
Ritiene questo giudice che non ricorrano i presupposti per disporre la disapplicazione di tale atto amministrativo per un duplice ordine di rilievi.
Da un lato tale delibera non risulta essere stata impugnata dalla parte attrice.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, il potere del giudice ordinario di disapplicare gli atti amministrativi, ex art. 5 della l. n. 2248 del 1865, all. E, può essere esercitato solo a condizione che l'atto illegittimo non costituisca l'oggetto diretto della controversia, venendo in rilievo come fondamento del diritto dedotto in giudizio, ma costituisca un mero antecedente logico (cfr. tra le varie Cass.civ., sez.un, 25 maggio
2018 n.13193).
Tale condizione non ricorre nel caso in esame, in quanto il citato provvedimento di cui si chiede la disapplicazione, avendo determinato la acquisizione dell'edificio al patrimonio comunale ed il conseguente impedimento alla riduzione in pristino, costituisce la fonte diretta della lesione della posizione giuridica fatta valere dalla parte e non assume, quindi valenza incidentale.
Dall'altro lato occorre considerare che il tema della validità della delibera è stato espressamente affrontato nel giudizio amministrativo promosso dalla società che aveva impugnato tale delibera unitamente Parte_3 alla precedente delibera adottata dalla Giunta che aveva individuato una società concorrente quale promotore munito di diritto di prelazione in relazione alla proposta di affidamento in concessione della progettazione, esecuzione dei lavori e successiva gestione del AL.
In particolare, il Consiglio di Stato, nella sentenza n.2377/2022, ha escluso l'esistenza di un rischio di demolizione del fabbricato per effetto del contenzioso intercorso tra il e l' CP_1 Parte_1
pagina 7 di 10 Riparazione e, segnatamente, della pronuncia resa dalla Corte d'Appello nel 2007 in tema di distanze, nonché del successivo annullamento del precedente provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio indisponibile del CP_1
Sul punto, il giudice amministrativo ha osservato che la precedente delibera di acquisizione dell'edificio al patrimonio comunale ex art. 7 L. 47/85 era stata annullata soltanto per la ritenuta incompatibilità del manufatto con lo strumento urbanistico generale allora vigente, sotto il profilo della carenza di standard urbanistici e che l'immobile era stato nuovamente acquisito al patrimonio “sulla base dei mutati presupposti e conformemente al vigente strumento urbanistico generale, che consente il mantenimento della struttura in questione, la quale soddisfa allo stato un fabbisogno di servizi pubblici e concorre di per sé alla dotazione di standard”.
Pertanto, pur non avendo tale pronuncia forza di giudicato, non riguardando la posizione di parte attrice, i rilievi ivi svolti, indicativi dell'assenza di vizi di legittimità della delibera, non risultano inficiati dalle allegazioni attoree, che non hanno evidenziato specifici motivi di illegittimità di tale delibera se non sotto il profilo della rispondenza del provvedimento alla finalità di disattendere le prescrizioni del giudice ordinario.
In base ai rilievi formulati, non risulta quindi accoglibile la domanda di demolizione dei pilastri dell'edificio.
4. La domanda di risarcimento danni
In base alle allegazioni svolte nell'atto introduttivo, parte attrice ha chiesto il risarcimento sia del danno derivante dalle immissioni sonore accertate nel precedente giudizio, sia di quello derivante dalla violazione delle distanze.
Per quanto riguarda il danno derivante dalle immissioni, come già evidenziato, è coperta dal giudicato, costituito dalla sentenza del Consiglio di Stato emessa nel 2013, la domanda relativa ai pregiudizi sofferti fino alla definizione del giudizio amministrativo.
Non vi è invece evidenza di un concreto ed attuale danno sofferto dall' nel Parte_1 periodo successivo, essendo pacifico che dalla fine del 2011 l'edificio non è stato più utilizzato e permanendo tale situazione anche durante la pendenza del presente giudizio.
Venendo al danno conseguente all'accertata violazione delle distanze legali, parte attrice ha lamentato come la condotta illecita del comportando la imposizione di una servitù di fatto, abbia determinato una CP_1 diminuzione del valore dell'immobile, da liquidarsi in via equitativa, anche tenendo conto del rilevante lasso di tempo intercorso rispetto alla data di accertamento dell'illecito.
Come rilevato dalla Corte di Cassazione, in caso di violazione di distanze legali, l'esistenza del danno può essere provata attraverso le presunzioni, tenendo conto di fattori, utili anche alla valutazione equitativa, e da cui si desuma una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che vanno allegati e provati dall'attore (cfr. tra le varie Cass.civ., sez. 2, 27 giugno 2024, n.17758).
Nel caso in esame si ritiene che gli elementi desumibili dagli atti consentano di ritenere provato, in via presuntiva, l'esistenza del pregiudizio.
In primo luogo, l'impossibilità di riduzione in pristino esclude la temporaneità della lesione temporanea del pagina 8 di 10 diritto reale del proprietario dell'immobile confinante e comporta l'instaurazione di un peso, costituito da una servitù di fatto, di carattere permanente.
In secondo luogo la conformazione della struttura realizzata in violazione delle distanze, visibile dalle fotografie prodotte da parte attrice, e la sua destinazione di edificio sede di manifestazioni pubbliche e private, sono indice della concreta negativa incidenza della violazione in termini di riduzione delle facoltà di godimento del complesso immobiliare attoreo, in quanto la maggiore vicinanza della struttura portante del AL al confine con la proprietà attorea è suscettibile di amplificare i disagi conseguenti dall'uso di destinazione del manufatto.
Ai fini della liquidazione equitativa del danno occorre, quindi, tenere conto dei citati elementi, del fatto che, come accertato dalla sentenza della Corte di Appello di Milano, l'edificio è a distanza di circa 1,50 mt dal confine a fronte della distanza minima di 3 mt, della circostanza che, come si evince dalla planimetria prodotta, il AL è prospiciente solo rispetto ad una parte dei fabbricati situati lungo il lato est del complesso immobiliare di proprietà attorea, dell'ulteriore circostanza del fatto che dal 2011 l'immobile del non è CP_1 utilizzato.
Tenuto conto di tali dati e del protrarsi della violazione, si stima equo liquidare il danno nella complessiva somma di € 60.000,00, comprensivo di interessi.
Va poi escluso che tra i danni subiti dall'attrice possano annoverarsi i costi legali sostenuti per i plurimi giudizi promossi nei confronti del , dovendosi considerare che in tutti i citati procedimenti è CP_1 CP_1 stata adottata dalle autorità giudiziarie investite delle singole domande la relativa pronuncia sulla regolamentazione delle spese.
5. La domanda di inibizione dell'esecuzione dei progetti di manutenzione straordinaria approvati dal
CP_1
L' ha chiesto accertarsi che le opere di manutenzione straordinaria di cui alla Parte_1 delibera 1910 del 19 novembre 2019 e della delibera 312 del 26 marzo 2021 configurano una lesione dei diritti di parte attrice a causa delle opere esistenti ed in progetto ed ha quindi chiesto di inibire al Controparte_1
l'esecuzione di detti progetti, in quanto non comportanti la restituzione delle distanze legali tra il manufatto e l'immobile attoreo, né idonee cautele per il contenimento nei limiti di legge delle immissioni sonore.
Il ha contestato le domande attoree rilevando la mancata impugnazione delle delibere n. Controparte_1
44/2019 e n. 1910/2019 ed allegando che, quanto alle contestazioni di parte attrice relative al contenuto della deliberazione di Giunta Comunale n. 312/21, tale delibera si è limitata ad approvare un progetto interno di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di riqualificazione del AL ai fini del suo inserimento nel
Programma Triennale dei lavori Pubblici, nella eventualità in cui la procedura di finanza di progetto di cui alle deliberazioni adottate nel 2019, non potesse essere portata a termine in tempo per le Olimpiadi 2026, evidenziando che il progetto che verrà realizzato è quello presentato dalla società come da verbale Pt_3 della commissione aggiudicatrice.
Ciò premesso, si ritiene che non vi siano i presupposti per ritenere accoglibile le domande attoree.
Da un lato, viene invocata da parte attrice una tutela dei propri diritti fondata sulla contestazione del se e del pagina 9 di 10 come l'amministrazione ha progettato l'opera e, quindi delle scelte progettuali dell'amministrazione e non delle modalità esecutive della realizzazione, sicché la pronuncia richiesta esula dal perimetro dei poteri del giudice ordinario nella materia urbanistica ed edilizia.
Dall'altro lato, non si rileva neppure la sussistenza di un attuale e concreto pregiudizio derivante dall'attività svolta dal , avuto riguardo al contenuto delle delibere adottate, ed in particolare al fatto che se Controparte_1
è vero che la delibera 1910 del 2019 ha dichiarato la fattibilità della proposta di finanza di progetto per l'affidamento in concessione per la progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione per il riuso del dismesso AL, è pur vero che l'azione di parte attrice è stata svolta quando non è stato approvato ancora il progetto definitivo e quindi in assenza di certezza sui lavori che verranno realizzati (cfr. doc. 12 fascicolo attoreo).
Peraltro, come risulta dalla produzione effettuata dall'attore, il progetto definitivo non è stato approvato dal che, con delibera n.419 del 2024, ha dichiarato la decadenza di Ticketone dalla aggiudicazione della CP_1 gara, il che conferma ulteriormente il carattere incerto e non attuale della dedotta lesione.
Ne deriva il rigetto di tale domanda.
6. Le spese del giudizio
Tenuto conto dell'esito del giudizio, che vede una parziale soccombenza reciproca, va disposta la compensazione nella misura del 50% delle spese del giudizio, ponendo il residuo 50% a carico del data CP_1 la sua prevalente soccombenza in relazione a parte della pretesa risarcitoria fatta valere da parte attrice.
Le spese si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014 e succ. mod., secondo i valori medi e con riferimento al valore dell'accolto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in parziale accoglimento delle domande attoree, condanna il al pagamento in favore Controparte_1 di della somma di € 60.000,00, per le causali indicate in motivazione, Parte_1 oltre ad interessi al tasso legale con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2) rigetta le altre domande svolte dall'attrice nei confronti del;
Controparte_1
3) compensa nella misura del 50% le spese del giudizio e condanna il convenuto alla rifusione in favore di parte attrice del residuo 50% che liquida, già al netto della compensazione, in € 7051,50 per compensi,
€271,50 per spese vive, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA (se non detraibile) e CPA come per legge.
Milano, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13425/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE GIORGI Parte_1 P.IVA_1
US , elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA MARIA, 18 20129
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO ANTONELLO, Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. FERRADINI ELENA MARIA e dell'avv. COZZI PAOLA elettivamente domiciliato in VIA DELLA
GUASTALLA, 6 20122 CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente
SINTESI DELLE DOMANDE DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato l' ha convenuto in giudizio il Parte_1
proponendo le seguenti domande: a) previa disapplicazione ex art. 5 L. 2248/1865 dei Controparte_1 provvedimenti amministrativi di cui alle delibere n. 1910/2019, n.44/2019, n.312/2021, accertare la lesione dei diritti dell' a causa delle opere esistenti ed in progetto e per l'effetto ordinare al Parte_1
Comune di la demolizione dei pilastri edificati in violazione delle distanze legali e/o dell'intero CP_1 fabbricato;
b) in subordine, inibire al Comune di l'esecuzione dei progetti di manutenzione straordinaria CP_1 contenuti nella delibera n. 1910/2019 e 312/2021 in quanto non comportanti la restituzione delle distanze legali tra il manufatto e la struttura di proprietà dell' , né idonee cautele per il Parte_2 contenimento nei limiti di legge delle immissioni sonore;
c) condannare il al risarcimento dei Controparte_1 danni patiti da parte attrice e con specifico riferimento ai derivanti dalla violazione delle distanze legali e dalla relativa limitazione del diritto di proprietà dell'esponente perdurante dall'originaria edificazione nel 1985,
pagina 1 di 10 liquidare il danno nella misura di € 250.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
La parte attrice ha dedotto:
- di essere proprietaria di un complesso immobiliare sito a , via Padre Carlo Salerio 53, costituente CP_1 la dimora delle suore e luogo di svolgimento delle attività di assistenza, recupero di minorenni in difficoltà e di persone fragili e bisognose, confinante ad est con alcuni terreni di proprietà del Comune, sede del Palazzo dello Sport di;
CP_1
- che nel 1985, a seguito del crollo improvviso del Palazzo dello Sport, il Comune aveva realizzato una struttura temporanea, destinata a sostituire tale edificio solo provvisoriamente;
- che il Comune aveva consentito alla società Divier Togni 2 s.r.l. in forza di contratto di concessione l'utilizzo della struttura, oggi denominata AL, ininterrottamente dal 1985 al 2012;
- che tra le parti vi era stato un lungo contenzioso, iniziato nel 1985 con l'impugnazione da parte dell'Istituto dell'autorizzazione provvisoria all'utilizzo del manufatto, sfociato nella pronuncia di annullamento da parte del TAR Lombardia, poi confermata dal Consiglio di Stato, di detto provvedimento e della concessione in deroga;
- che a seguito della proposizione del giudizio di ottemperanza volto ad ottenere la demolizione della struttura, il aveva adottato una nuova delibera di Giunta in data 30 luglio 1998 ed una CP_1 successiva delibera del Consiglio Comunale in data 27 settembre 1999, con le quali aveva disposto l'acquisizione dell'opera al patrimonio indisponibile del così rendendo improcedibile il CP_1 giudizio di ottemperanza;
- che nel frattempo l' aveva promosso anche un giudizio civile davanti al Tribunale di Milano per Pt_1 richiedere la riduzione in pristino delle aree per violazione delle distanze stabilite dal regolamento edilizio e la cessazione delle intollerabili immissioni acustiche provenienti dal manufatto;
- che nella fase cautelare il Tribunale aveva emesso un provvedimento inibitorio, avendo accertato l'esistenza di un pericolo grave ed irreparabile per la salute, dato il notevole superamento delle immissioni rispetto alla soglia di legge di 55 dB;
- che a seguito della reiterazione delle condotte, era stato iscritto un procedimento penale che aveva portato all'emissione di un provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. per il superamento della soglia di decibel previsti dalla legge, con il quale si era autorizzata la rappresentazione di spettacoli non consistenti in concerti musicali;
- che la sentenza di primo grado emessa nel giudizio civile aveva condannato il alla cessazione CP_1 dei rumori ed a provvedere alla insonorizzazione dell'impianto;
- che la Corte d'Appello con sentenza n. 1234/2007, divenuta definitiva, aveva accertato la esistenza delle intollerabili emissioni acustiche, la violazione delle distanze legali tra costruzioni pari a cm 148,5, tra i 4 piloni di sostegno posti lungo il lato prospiciente la proprietà dell' e la facciata del muro di cinta Pt_1 di proprietà dell' stesso, rigettando la domanda demolizione in ragione della delibera di Pt_1 acquisizione del bene al patrimonio indisponibile del CP_1
pagina 2 di 10 - che l'impugnazione in sede amministrativa dell'atto di acquisizione del AL al patrimonio indisponibile sia della delibera del Consiglio Comunale aveva portato all'annullamento di tali atti da parte del Consiglio di Stato con sentenza 3046/2013;
- che nel 2019 il adottava la delibera di Giunta n. 1910, avente ad oggetto l'affidamento in CP_1 concessione per la progettazione ed esecuzione di lavori di manutenzione al fine del riuso del dismesso
AL e la acquisizione del manufatto al patrimonio pubblico ai sensi dell'art. 31 comma 5 DPR
380/2001, nonché la delibera n. 44 del Consiglio Comunale, avente ad oggetto l'acquisizione definitiva del bene al patrimonio comunale e la approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ai fini dell'inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche;
- che tale progetto prevedeva il recupero della struttura esistente con miglioramento delle prestazioni energetiche ed acustiche;
- che l'esame del progetto evidenziava come gli interventi di manutenzione programmati non fossero idonei a garantire la insonorizzazione del manufatto anche perché la struttura portante non sarebbe stata idonea a sostenere il peso degli impianti fono assorbenti;
- che la successiva delibera di Giunta n. 312, adottata in data 26 marzo 2021, aveva approvato un ulteriore progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione del AL, prevedente ancora una volta delle misure inadeguate per l'insonorizzazione dell'edificio ed il rispetto dei limiti di immissioni sonore;
- che nelle citate condotte dell'amministrazione comunale erano ravvisabili gli estremi dell'illecito di cui all'art. 2043 cod.civ. data la condotta gravemente colpevole del convenuto, che aveva portato alla conservazione dell'immobile abusivo e fonte di immissioni intollerabili in spregio dei molteplici provvedimenti emessi nel corso degli anni dall'autorità giudiziaria e la lesione del diritto di proprietà e del diritto alla salute di parte attrice;
- che in considerazione della illegittimità delle delibere assunte dal nel 2019 e nel 2021, in CP_1 quanto volte alla conservazione di un manufatto abusivo ed inidoneo, tali delibere dovevano essere disapplicate dal giudice ordinario, con conseguente adozione del provvedimento di demolizione dell'opera, o in subordine con pronuncia di ordine inibitorio alla ristrutturazione del fabbricato in violazione delle distanze legali;
- che inoltre il doveva essere condannato al risarcimento del danno ingiusto subito dall'Istituto in CP_1 relazione a tutte le condotte descritte ed in particolare quello derivante violazione delle distanze illegali, determinante una riduzione del valore dell'immobile attoreo.
Si è costituito il che ha chiesto il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate. Controparte_1
Il convenuto ha dedotto:
- che preliminarmente era inammissibile la domanda attorea volta a contestare la legittimità degli atti comunali assunti ai fini dell'acquisizione della struttura al patrimonio comunale;
- che il giudizio di impugnazione della deliberazione n.44/2019, disponente l'acquisizione dell'immobile pagina 3 di 10 al patrimonio Comunale, promosso dalla società era stato respinto dal Tar Lombardia Parte_3 con sentenza n. 2190/2020, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2377/2022;
- - che poiché l'Istituto attoreo non aveva impugnato la deliberazione del 2019, il provvedimento di acquisizione si era definitivamente consolidato nei suoi confronti;
- che parimenti l'inammissibilità della domanda di demolizione della struttura e di risarcimento de danni era inammissibile perché respinta con la sentenza della Corte di appello di Milano n. 1234/2007, divenuta irrevocabile;
- che la proposizione di tali domande nel presente giudizio era avvenuta in violazione del principio del ne bis in idem, avendo le parti azionato lo stesso diritto ed allegato gli stessi fatti posti a base del precedente giudizio;
- che era ravvisabile anche la inammissibilità della domanda di disapplicazione dei provvedimenti amministrativi adottati dal in quanto aventi ad oggetto atti già sottoposti al vaglio del giudice CP_1 amministrativo e divenuti inoppugnabili e, quanto alla delibera 312/2021, in quanto sub iudice, essendo pendente il ricorso amministrativo proposto da parte attrice;
- che in ogni caso la domanda di violazione delle distanze legali era infondata anche nel merito, essendo errata la tesi attorea sulle modalità di calcolo delle distanze;
- che erano anche inammissibili ed infondate le domande relative alle immissioni sonore, in quanto prive di attualità, ipotetiche, fondate su dati astratti e non aggiornati;
- che era ravvisabile la mancanza di interesse ad agire, essendo il AL in disuso dal 2011, non essendo state avviate le opere di ristrutturazione e considerato che la delibera n. 312/2021 si è limitata ad approvare un progetto interno di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione del AL al fine del suo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici.
La causa, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e della formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., non accettata dalle parti attrici, è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruzione ed è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La materia del contendere
L' ha svolto domanda per ottenere la condanna del alla demolizione Parte_1 CP_1 delle opere edificate in violazione delle distanze dal fabbricato di loro proprietà, previa disapplicazione delle delibere n.1910/2019, 44/2019, 312/2021, o, in subordine, l'emissione di pronuncia volta ad inibire al
[...]
l'esecuzione dei progetti di manutenzione straordinaria contenuti nella citate delibere in quanto non CP_1 comportanti la restituzione delle distanze legali tra il manufatto e la struttura di proprietà dell' Parte_2
, né le idonee cautele per il contenimento nei limiti di legge delle immissioni sonore.
[...]
Parte attrice ha poi proposto la domanda di risarcimento dei danni subiti per effetto sia della violazione delle pagina 4 di 10 distanze legali sia delle intollerabili immissioni sonore proveniente dal confinante immobile comunale.
Alla luce delle allegazioni attoree e delle difese svolte dal convenuto, si dovrà valutare se la proposizione di tali domande sia preclusa dall'esito dei precedenti giudizi intercorsi tra le parti e, eventualmente, la fondatezza nel merito delle pretese azionate in questa sede.
2. L'eccezione di improponibilità delle domande per violazione del divieto del ne bis in idem
Dalla documentazione prodotta emergono i seguenti dati:
- l' nel 1986 ha convenuto davanti al Tribunale di Milano il Parte_1 CP_1
e la società Divier Togni 2 s.r.l., chiedendo l'accertamento della violazione delle distanze
[...] previste dai regolamenti comunali per effetto della edificazione della struttura nota come
“Palatrussardi”, in quanto eseguita a distanza irregolare dal muro di cinta dell'istituto, nonché l'illiceità delle immissioni sonore provenienti da tale edificio alla luce della destinazione conferita allo stesso. La parte attrice ha chiesto disporsi la riduzione in pristino delle aree ai sensi degli artt. 872 e 873 cod.civ., con abbattimento di quanto edificato in violazione delle distanze, nonché di ordinare al la CP_1 insonorizzazione dell'impianto e la cessazione di ogni spettacolo entro le 23.00;
- con sentenza n.7213/2001 il Tribunale di Milano ha respinto le domande relative alla violazione delle distanze, mentre ha accolto quella relativa all'accertamento della provenienza di immissioni sonore intollerabili dall'immobile, ordinando al l'effettuazione di lavori di insonorizzazione del CP_1 fabbricato;
- a seguito della proposizione del giudizio di appello, la Corte di Appello di , con sentenza n. CP_1
1234/2007, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, accertando la violazione delle distanze legali da parte della citata costruzione e dichiarando improponibile la domanda di riduzione in pristino in forza dell'intervenuta acquisizione dell'immobile al patrimonio indisponibile dell'ente per effetto della delibera del Consiglio Comunale n. 415/1999, delibera la cui impugnazione da parte dell' davanti Pt_1 al giudice amministrativo era stata respinta con sentenza di primo grado del TAR n.02011/2001.
La Corte d'appello ha poi confermato le statuizioni rese nella sentenza di primo grado relative alle immissioni sonore;
- la sentenza non è stata impugnata dalle parti ed è divenuta irrevocabile;
- con sentenza n. 3046/2013 il Consiglio di Stato ha parzialmente riformato la sentenza del TAR, annullando la delibera del Consiglio Comunale n. 416/1999 per contrasto con la normativa di legge prevedente l'inderogabilità dei limiti standard non essendo state realizzate le previste dotazioni di verde comunale. Il Consiglio di Stato ha poi respinto la domanda risarcitoria svolta dall' relativa al Pt_1 danno alla salute derivante dalla abusiva permanenza della struttura a causa dello svolgimento di spettacoli fino a tarda ora;
- con successiva delibera n. 44 del 21 novembre 2019, il Consiglio comunale ha nuovamente disposto l'acquisizione del compendio al patrimonio pubblico, ritenendo superati i rilievi svolti nella sentenza del
Consiglio di Stato, essendo venuti meno gli elementi ostativi derivanti dal piano regolatore del 1999, pagina 5 di 10 prevedente la destinazione di parte delle aree a verde pubblico, per effetto del nuovo piano regolatore così come di quello approvato in data 14 ottobre 2019 ed in corso di pubblicazione (doc. 1 fascicolo
; CP_1
- tale delibera non è stata impugnata davanti al giudice amministrativo dall' Parte_1
.
[...]
In base al quadro sopra delineato si ritiene che non sia configurabile la violazione del ne bis in idem né con riferimento alla proposizione della domanda di riduzione in pristino, né con riferimento alla domanda di risarcimento del danno.
Invero, per quanto riguarda la domanda ex art. 872 cod.civ., si rileva che la stessa è stata dichiarata improponibile dalla Corte d'appello di Milano con la sentenza emessa nel 2007, divenuta irrevocabile, in cui sono state fatte valere le stesse violazioni oggetto del presente giudizio.
In primo luogo, si ritiene che tale sentenza vada qualificata come una pronuncia in mero rito, in quanto il giudice ha ritenuto non proponibile davanti al giudice ordinario la domanda di demolizione alla luce della sussistenza di una delibera comunale che ha disposto l'acquisizione al patrimonio indisponibile dell'ente e che ha qualificato la costruzione come rispondente all'interesse pubblico.
Si tratta quindi di una statuizione che ha ritenuto non sussistente una delle condizioni dell'azione svolta , ovvero della richiesta tutela demolitoria proprio in ragione dei limiti previsti dalla legge in punto di emissione di pronunce costitutive del giudice ordinario rispetto ad un provvedimento amministrativo emesso da una pubblica amministrazione.
Pertanto, si ritiene applicabile l'orientamento espresso da consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, in presenza di una pronuncia di inammissibilità, si è in presenza di un giudicato meramente formale, inidoneo a dare vita agli effetti del giudicato sostanziale, sia sul piano soggettivo che oggettivo, previsti dall'art. 2909 cod.civ. (cfr. tra le varie Cass.civ., sez. 3, 24 luglio 2024, n. 20636).
In secondo luogo, anche a volere seguire l'opposto orientamento, la domanda di demolizione non sarebbe preclusa in questa sede dal giudicato, dovendosi considerare il fatto sopravvenuto alla sentenza pronunciata dalla
Corte d'appello ed alla sua irrevocabilità, costituito dall'annullamento da parte della sentenza del Consiglio di
Stato, emessa nel 2013, della delibera comunale n.416/2009 posta a base della statuizione di improponibilità della domanda, trattandosi della delibera che aveva determinato l'acquisizione dell'immobile al patrimonio indisponibile del Comune di . CP_1
Sul punto, come rilevato dalla Corte di Cassazione, il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, con esclusivo riguardo alla situazione che esisteva ed è stata tenuta presente dal giudice al momento della decisione, ma non preclude la rilevabilità dei fatti che sopravvengono alla sua formazione (cfr. Cass.civ., sez. 2, 29 luglio 1983 n.
5227, Cass.civ., sez. 3, 18 dicembre 2024 n. 33141).
Venendo alla domanda risarcitoria, si rileva che la domanda di risarcimento del danno derivante dalla violazione della normativa sulle distanze legali non risulta essere stata proposta dall'attore né nei citati giudizi civili, né in sede amministrativa, il che esclude ogni preclusione alla sua proponibilità in tale sede. pagina 6 di 10 Per quanto riguarda il risarcimento del danno alla salute derivante dalle denunciate immissioni sonore, tale domanda è stata proposta davanti al giudice amministrativo ed è stata rigettata dalla sentenza del Consiglio di
Stato emessa nel 2013.
Si ritiene quindi applicabile il disposto dell'art. 2909 cod.civ., data la identità di parti e di questioni trattate, con riferimento ai danni subiti dalla parte fino al momento della pronuncia di tale sentenza;
per quelli successivi, in base a quanto già rilevato, non sussiste alcuna preclusione a farli valere nel presente giudizio.
3. La valutazione del merito della domanda di riduzione in pristino
Va premesso che, alla luce dell'esito della vicenda giudiziaria riassunto nel paragrafo precedente, si ritiene accertato, con effetto di giudicato, la edificazione del AL in violazione della disciplina delle distanze.
In particolare, la Corte di appello di Milano, nella citata sentenza n.1234 del 2007, ha accertato che i quattro piloni di sostegno posti lungo il lato prospiciente la proprietà dell'appellante sono stati realizzati a distanza inferiore a quanto previsto nel regolamento edilizio dell'epoca.
Sono quindi inammissibili le deduzioni svolte dal in punto di asserita erroneità dei criteri di CP_1 misurazione delle distanze, in quanto contrarie al giudicato formatosi sul punto.
Ciò posto, l' ha chiesto disapplicarsi in questa sede la delibera del Consiglio Parte_1
Comunale n. 44/2019 con cui il dopo l'annullamento in sede giurisdizionale della precedente delibera, CP_1 ha nuovamente disposto l'acquisizione al proprio patrimonio dell'immobile per cui è causa.
Ritiene questo giudice che non ricorrano i presupposti per disporre la disapplicazione di tale atto amministrativo per un duplice ordine di rilievi.
Da un lato tale delibera non risulta essere stata impugnata dalla parte attrice.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, il potere del giudice ordinario di disapplicare gli atti amministrativi, ex art. 5 della l. n. 2248 del 1865, all. E, può essere esercitato solo a condizione che l'atto illegittimo non costituisca l'oggetto diretto della controversia, venendo in rilievo come fondamento del diritto dedotto in giudizio, ma costituisca un mero antecedente logico (cfr. tra le varie Cass.civ., sez.un, 25 maggio
2018 n.13193).
Tale condizione non ricorre nel caso in esame, in quanto il citato provvedimento di cui si chiede la disapplicazione, avendo determinato la acquisizione dell'edificio al patrimonio comunale ed il conseguente impedimento alla riduzione in pristino, costituisce la fonte diretta della lesione della posizione giuridica fatta valere dalla parte e non assume, quindi valenza incidentale.
Dall'altro lato occorre considerare che il tema della validità della delibera è stato espressamente affrontato nel giudizio amministrativo promosso dalla società che aveva impugnato tale delibera unitamente Parte_3 alla precedente delibera adottata dalla Giunta che aveva individuato una società concorrente quale promotore munito di diritto di prelazione in relazione alla proposta di affidamento in concessione della progettazione, esecuzione dei lavori e successiva gestione del AL.
In particolare, il Consiglio di Stato, nella sentenza n.2377/2022, ha escluso l'esistenza di un rischio di demolizione del fabbricato per effetto del contenzioso intercorso tra il e l' CP_1 Parte_1
pagina 7 di 10 Riparazione e, segnatamente, della pronuncia resa dalla Corte d'Appello nel 2007 in tema di distanze, nonché del successivo annullamento del precedente provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio indisponibile del CP_1
Sul punto, il giudice amministrativo ha osservato che la precedente delibera di acquisizione dell'edificio al patrimonio comunale ex art. 7 L. 47/85 era stata annullata soltanto per la ritenuta incompatibilità del manufatto con lo strumento urbanistico generale allora vigente, sotto il profilo della carenza di standard urbanistici e che l'immobile era stato nuovamente acquisito al patrimonio “sulla base dei mutati presupposti e conformemente al vigente strumento urbanistico generale, che consente il mantenimento della struttura in questione, la quale soddisfa allo stato un fabbisogno di servizi pubblici e concorre di per sé alla dotazione di standard”.
Pertanto, pur non avendo tale pronuncia forza di giudicato, non riguardando la posizione di parte attrice, i rilievi ivi svolti, indicativi dell'assenza di vizi di legittimità della delibera, non risultano inficiati dalle allegazioni attoree, che non hanno evidenziato specifici motivi di illegittimità di tale delibera se non sotto il profilo della rispondenza del provvedimento alla finalità di disattendere le prescrizioni del giudice ordinario.
In base ai rilievi formulati, non risulta quindi accoglibile la domanda di demolizione dei pilastri dell'edificio.
4. La domanda di risarcimento danni
In base alle allegazioni svolte nell'atto introduttivo, parte attrice ha chiesto il risarcimento sia del danno derivante dalle immissioni sonore accertate nel precedente giudizio, sia di quello derivante dalla violazione delle distanze.
Per quanto riguarda il danno derivante dalle immissioni, come già evidenziato, è coperta dal giudicato, costituito dalla sentenza del Consiglio di Stato emessa nel 2013, la domanda relativa ai pregiudizi sofferti fino alla definizione del giudizio amministrativo.
Non vi è invece evidenza di un concreto ed attuale danno sofferto dall' nel Parte_1 periodo successivo, essendo pacifico che dalla fine del 2011 l'edificio non è stato più utilizzato e permanendo tale situazione anche durante la pendenza del presente giudizio.
Venendo al danno conseguente all'accertata violazione delle distanze legali, parte attrice ha lamentato come la condotta illecita del comportando la imposizione di una servitù di fatto, abbia determinato una CP_1 diminuzione del valore dell'immobile, da liquidarsi in via equitativa, anche tenendo conto del rilevante lasso di tempo intercorso rispetto alla data di accertamento dell'illecito.
Come rilevato dalla Corte di Cassazione, in caso di violazione di distanze legali, l'esistenza del danno può essere provata attraverso le presunzioni, tenendo conto di fattori, utili anche alla valutazione equitativa, e da cui si desuma una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che vanno allegati e provati dall'attore (cfr. tra le varie Cass.civ., sez. 2, 27 giugno 2024, n.17758).
Nel caso in esame si ritiene che gli elementi desumibili dagli atti consentano di ritenere provato, in via presuntiva, l'esistenza del pregiudizio.
In primo luogo, l'impossibilità di riduzione in pristino esclude la temporaneità della lesione temporanea del pagina 8 di 10 diritto reale del proprietario dell'immobile confinante e comporta l'instaurazione di un peso, costituito da una servitù di fatto, di carattere permanente.
In secondo luogo la conformazione della struttura realizzata in violazione delle distanze, visibile dalle fotografie prodotte da parte attrice, e la sua destinazione di edificio sede di manifestazioni pubbliche e private, sono indice della concreta negativa incidenza della violazione in termini di riduzione delle facoltà di godimento del complesso immobiliare attoreo, in quanto la maggiore vicinanza della struttura portante del AL al confine con la proprietà attorea è suscettibile di amplificare i disagi conseguenti dall'uso di destinazione del manufatto.
Ai fini della liquidazione equitativa del danno occorre, quindi, tenere conto dei citati elementi, del fatto che, come accertato dalla sentenza della Corte di Appello di Milano, l'edificio è a distanza di circa 1,50 mt dal confine a fronte della distanza minima di 3 mt, della circostanza che, come si evince dalla planimetria prodotta, il AL è prospiciente solo rispetto ad una parte dei fabbricati situati lungo il lato est del complesso immobiliare di proprietà attorea, dell'ulteriore circostanza del fatto che dal 2011 l'immobile del non è CP_1 utilizzato.
Tenuto conto di tali dati e del protrarsi della violazione, si stima equo liquidare il danno nella complessiva somma di € 60.000,00, comprensivo di interessi.
Va poi escluso che tra i danni subiti dall'attrice possano annoverarsi i costi legali sostenuti per i plurimi giudizi promossi nei confronti del , dovendosi considerare che in tutti i citati procedimenti è CP_1 CP_1 stata adottata dalle autorità giudiziarie investite delle singole domande la relativa pronuncia sulla regolamentazione delle spese.
5. La domanda di inibizione dell'esecuzione dei progetti di manutenzione straordinaria approvati dal
CP_1
L' ha chiesto accertarsi che le opere di manutenzione straordinaria di cui alla Parte_1 delibera 1910 del 19 novembre 2019 e della delibera 312 del 26 marzo 2021 configurano una lesione dei diritti di parte attrice a causa delle opere esistenti ed in progetto ed ha quindi chiesto di inibire al Controparte_1
l'esecuzione di detti progetti, in quanto non comportanti la restituzione delle distanze legali tra il manufatto e l'immobile attoreo, né idonee cautele per il contenimento nei limiti di legge delle immissioni sonore.
Il ha contestato le domande attoree rilevando la mancata impugnazione delle delibere n. Controparte_1
44/2019 e n. 1910/2019 ed allegando che, quanto alle contestazioni di parte attrice relative al contenuto della deliberazione di Giunta Comunale n. 312/21, tale delibera si è limitata ad approvare un progetto interno di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di riqualificazione del AL ai fini del suo inserimento nel
Programma Triennale dei lavori Pubblici, nella eventualità in cui la procedura di finanza di progetto di cui alle deliberazioni adottate nel 2019, non potesse essere portata a termine in tempo per le Olimpiadi 2026, evidenziando che il progetto che verrà realizzato è quello presentato dalla società come da verbale Pt_3 della commissione aggiudicatrice.
Ciò premesso, si ritiene che non vi siano i presupposti per ritenere accoglibile le domande attoree.
Da un lato, viene invocata da parte attrice una tutela dei propri diritti fondata sulla contestazione del se e del pagina 9 di 10 come l'amministrazione ha progettato l'opera e, quindi delle scelte progettuali dell'amministrazione e non delle modalità esecutive della realizzazione, sicché la pronuncia richiesta esula dal perimetro dei poteri del giudice ordinario nella materia urbanistica ed edilizia.
Dall'altro lato, non si rileva neppure la sussistenza di un attuale e concreto pregiudizio derivante dall'attività svolta dal , avuto riguardo al contenuto delle delibere adottate, ed in particolare al fatto che se Controparte_1
è vero che la delibera 1910 del 2019 ha dichiarato la fattibilità della proposta di finanza di progetto per l'affidamento in concessione per la progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione per il riuso del dismesso AL, è pur vero che l'azione di parte attrice è stata svolta quando non è stato approvato ancora il progetto definitivo e quindi in assenza di certezza sui lavori che verranno realizzati (cfr. doc. 12 fascicolo attoreo).
Peraltro, come risulta dalla produzione effettuata dall'attore, il progetto definitivo non è stato approvato dal che, con delibera n.419 del 2024, ha dichiarato la decadenza di Ticketone dalla aggiudicazione della CP_1 gara, il che conferma ulteriormente il carattere incerto e non attuale della dedotta lesione.
Ne deriva il rigetto di tale domanda.
6. Le spese del giudizio
Tenuto conto dell'esito del giudizio, che vede una parziale soccombenza reciproca, va disposta la compensazione nella misura del 50% delle spese del giudizio, ponendo il residuo 50% a carico del data CP_1 la sua prevalente soccombenza in relazione a parte della pretesa risarcitoria fatta valere da parte attrice.
Le spese si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014 e succ. mod., secondo i valori medi e con riferimento al valore dell'accolto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in parziale accoglimento delle domande attoree, condanna il al pagamento in favore Controparte_1 di della somma di € 60.000,00, per le causali indicate in motivazione, Parte_1 oltre ad interessi al tasso legale con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2) rigetta le altre domande svolte dall'attrice nei confronti del;
Controparte_1
3) compensa nella misura del 50% le spese del giudizio e condanna il convenuto alla rifusione in favore di parte attrice del residuo 50% che liquida, già al netto della compensazione, in € 7051,50 per compensi,
€271,50 per spese vive, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA (se non detraibile) e CPA come per legge.
Milano, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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