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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/07/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
RG 547/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, elettivamente domiciliata presso gli uffici di quest'ultima in Cagliari, Via Dante n. 23;
RICORRENTE OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1 C.F._1
Giovanni Campus ed Ettore Fais, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in
Via Muroni n. 5/C; Pt_1
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 7.4.2022,
l ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 105/2022 del 28 febbraio 2022, avente ad oggetto il pagamento dell'importo di € 621,60, oltre spese di lite e interessi legali.
2. Tale credito era stato vantato dal sig. a titolo di indennità di rischio chimico CP_1 correlata al ricoperto incarico di assistente tecnico di laboratorio presso il Dipartimento di
Chimica e Farmacia dell' negli anni 2020, 2021 e 2022. Parte_1
3. L'odierna ricorrente ha eccepito che l'erogazione richiesta dalla controparte era subordinata alla capienza del fondo salario accessorio e che quest'ultimo non era stato certificato dal Collegio dei Revisori dei conti negli anni interessati;
pertanto, sarebbero insussistenti i presupposti per l'azione monitoria.
4. Inoltre, e in via subordinata, parte ricorrente ha eccepito che non sarebbe comunque corretto il quantum computato dalla controparte, posto che nel periodo di riferimento il lavoratore avrebbe svolto giornate di lavoro agile, per le quali non potrebbe essere riconosciuta l'indennità domandata.
5. Si è ritualmente costituita in giudizio la parte opposta, eccependo anzitutto l'improcedibilità del ricorso per l'omessa notifica della prima fissazione di udienza di comparizione;
nel merito, parte resistente ha comunque contestato l'infondatezza dell'opposizione avversaria, deducendo l'illegittimità della condotta tenuta dall Parte_1
e rilevando di avere sempre ricevuto, negli anni precedenti, le predette indennità, con la prestazione lavorativa rimasta immutata nel corso del tempo.
6. Istruita la causa documentalmente, quest'ultima viene decisa all'esito della scadenza del termine concesso alle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
7. In via preliminare di rito, va esaminata l'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata da parte opposta, sul presupposto dell'omessa notifica del decreto di fissazione di prima udienza, la cui comunicazione parte opponente sostiene di non avere ricevuto.
8. A riguardo si osserva che, con sentenza n. 20604 del 2008, le Sezioni Unite della Suprema
Corte hanno affermato il principio secondo cui “Nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art.
111 Cost., comma 2 - al giudice di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.”.
9. Invero le Sezioni unite, rimeditando pregresse consolidate statuizioni giurisprudenziali, hanno negato l'applicabilità in tali casi di un sistema sanante quale quello apprestato dall'art. 291 c.p.c. “giacché non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto presidenziale, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare -
2 con condotte omissive prive di valida giustificazione e talvolta in modo sensibile ... - i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua ragionevole durata”.
10. Tale principio è stato dalla medesima pronuncia ritenuto applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro - per identità di ratio di regolamentazione - sicché, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza dovrebbe determinare l'improcedibilità dell'opposizione e con essa l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
11. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1483/2015, ha esteso tale principio al rito del lavoro, sottolineando come “il processo del lavoro di primo grado è strutturalmente diverso rispetto a quello di appello ed all'opposizione a decreto ingiuntivo, aventi natura impugnatoria a struttura bifasica, in quanto in esso la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio e non vi è esigenza di tutelare legittime aspettative della controparte al consolidamento, entro tempi certi e brevi, di un provvedimento giurisdizionale già emesso”.
12. Il principio della rinnovabilità della notifica omessa o inesistente non è quindi estensibile ai giudizi a struttura bifasica, quale quello per cui è causa.
13. Nel caso di specie non vi è tuttavia alcuna prova che il decreto di fissazione dell'udienza del 28.4.2022 sia stato comunicato all'opponente, risultando agli atti del fascicolo telematico che la comunicazione si è perfezionata mediante deposito in cancelleria, senza tuttavia che sia rinvenibile una ricevuta di comunicazione telematica riportante il messaggio di “errore per “casella piena” e l'avviso di “messaggio rifiutato dal sistema”.
14. In mancanza di tale prova, nessuna improcedibilità può ritenersi verificata ed il contraddittorio è da ritenersi essere stato instaurato nel termine concesso dal giudice per il rinnovo della notifica.
15. L'eccezione di improcedibilità va pertanto rigettata.
16. Nel merito, il ricorso è infondato e va respinto.
17. A sostegno della fondatezza dell'opposizione e della conseguente insussistenza del credito azionato, parte opponente adduce l'inevitabile ricaduta degli atti approvati dall CP_2 all'esito dell'ispezione contabile eseguita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 40, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 165/2001, in conseguenza dell'omessa certificazione da parte del Collegio dei Revisori del fondo destinato al finanziamento delle
3 varie componenti del trattamento salariale accessorio del personale dell Parte_1
ivi inclusa l'indennità oggetto del presente giudizio.
[...]
Contr 18. In particolare, le indagini contabili del avrebbero condotto ad accertare il superamento dei vincoli finanziari per la spesa del personale e alla conseguente adozione del Piano di Rientro di cui all'art. 40, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 165/2001, con correlata ricostituzione dei Fondi, inizialmente non certificati, per gli anni 2020 e seguenti.
19. Nondimeno il richiamato art. 40, comma 3-quinques, d.lgs. n. 165/2001 non pare avere rilievo nella vicenda in esame.
20. Prescrive tale norma che “le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato”.
21. Presupposto dell'iter amministrativo-contabile regolato dall'art. 40, comma 3-quinquies,
d.lgs. n. 165/2001 è la nullità della clausola sottoscritta dall'Amministrazione in sede decentrata che risulti in contrasto con i vincoli finanziari imposti dalla contrattazione
4 nazionale, nullità che, secondo la prospettazione dell opponente, travolgerebbe Parte_1 tutti gli atti posti a fondamento della pretesa azionata in via monitoria da controparte.
22. Non risulta tuttavia allegato, né appare individuabile all'esame della documentazione in atti, quale sia la clausola della contrattazione integrativa affetta da nullità per contrasto con i vincoli e con i limiti di cui ai contratti collettivi nazionali o alle norme di legge.
23. Ciò che emerge, anche nel verbale n. 143 relativo all'adunanza del Collegio dei Revisori dei Conti del 22 dicembre 2022 (cfr. doc. 6 parte opponente), è soltanto che per il periodo
2010-2018 vi sia stato il mancato rispetto, nella costituzione dei fondi per il trattamento accessorio del personale di categoria B, C, D e dei fondi per la retribuzione di posizione e Co di risultato del personale appartenente alla categoria e Dirigenti, delle disposizioni di legge succedutesi nel tempo e, in particolare dell'art. 1, c. 189, L. 266/05 (2004 -10%), dell'art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010 (limite 2010), dell'art. 1, c. 456, L. n. 147/2013, dell'art. 1, c. 236, L 208/2015 (limite 2015) e dell'art.23, c. 2, D.lgs.. n. 75/2017 (limite
2016).
24. Il mancato rispetto di tali norme, tuttavia, non risulta essere dipeso dalla stipulazione di clausole in sede di contrattazione integrativa.
25. L'inosservanza di tali limiti normativi appare essere dipesa da versamenti effettuati in eccedenza dall'amministrazione universitaria, nel periodo 2010/2019, per un importo Co complessivo pari ad € 2.455.118,00 per i fondi B, C, D ed non già dall'applicazione di clausole nulle della contrattazione integrativa che tali limiti hanno inteso superare, non evincendosi alcuna deduzione assertiva a riguardo né, tantomeno, elementi che possano deporre per l'esistenza di tali clausole alla lettura dei contratti integrativi prodotti in atti
(contrattazione integrativa che, peraltro, risulta persino sospesa in alcuni anni, nel corso dei quali nessuna clausola è stata quindi stipulata).
26. In altre parole, non risulta che lo scostamento dai vincoli di bilancio sia dipeso da clausole nulle di contratti collettivi decentrati, bensì, semplicemente, da versamenti eseguiti in eccesso nel corso di dieci anni (2010/2019), così come del resto si evince anche Contr dall'indagine condotta dal (cfr. doc. 8 parte opponente).
27. L'insufficienza delle somme del Fondo salariale accessorio, così come ricostituito dall'Ateneo in seguito all'indagine del MEF, non può, quindi, ricadere sulla posizione del lavoratore opposto, non dipendendo affatto da nullità di pattuizioni e determinazioni (che
5 parte opponente, si ribadisce, omette di individuare) in sede di contrattazioni integrative, bensì da violazione di vincoli finanziari per versamenti effettuati in eccedenza nel corso di un decennio.
28. Orbene, l'eventuale responsabilità amministrativa ed erariale della Pubblica
Amministrazione, non giustifica, a parere del Tribunale, la decurtazione o sospensione di emolumenti retributivi pacificamente riconosciuti e non contestati, stante la natura privatistica della relativa obbligazione che trova pacifica derivazione dal contratto collettivo applicabile al rapporto (art. 91 e 92 CCNL).
29. Come condivisibilmente argomentato da questo tribunale in precedenti sovrapponibili, gli eventuali errori di valutazione o quantificazione delle risorse disponibili, ove imputabile alla PA, costituisce violazione dei doveri di correttezza e di buona fede che non possono porre nel nulla le obbligazioni assunte nei confronti dei lavoratori.
30. Da tali considerazioni discende l'illegittimità della condotta di parte opponente, laddove ha deliberatamente sospeso o decurtato gli emolumenti riconosciuti alla parte opposta e ciò ha fatto anche in contrasto con la stessa previsione di cui all'art. 40, comma 3- quinquies, del D.lgs. 165/2001 che non prevede il recupero di somme destinate e pacificamente riconosciute ai lavoratori interessati, ma, semmai, l'obbligo di recupero, con quote annuali, nell'ambito di sessioni negoziali successive, che nel caso di specie risultano totalmente omesse.
31. Dalla lettura della norma si deduce infatti che il recupero può avvenire solo dopo l'accertamento del superamento dei vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze e solo nell'ambito della sessione negoziale successiva, mentre l'amministrazione, che qui opera -come sopra ricordato- nell'ambito del rapporto di lavoro privatizzato, è sì onerata dalla norma al recupero di quanto elargito in eccesso rispetto ai vincoli finanziari, ma a condizione che lo sforamento sia accertato da un organo statale competente e che vi sia il coinvolgimento delle parti sociali nella previsione del piano di rientro mediante contrattazione integrativa.
32. Ora, considerato che nel caso di specie lo sforamento dei vincoli legislativi è stato accertato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10/12/21 (cfr. doc. prodotto
6 dall'opponente), deve ritenersi che l'attività di recupero avrebbe dovuto essere prevista dalla contrattazione integrativa, la cui negoziazione, tuttavia, non risulta effettuata.
33. L'opposizione risulta quindi infondata anche sotto il profilo della carenza di integrazione delle condizioni normative per l'efficacia, nei confronti dei lavoratori, del piano di rientro, predisposto unilateralmente dall . Parte_1
34. Va inoltre respinta la doglianza diretta a scomputare dal quantum le giornate svolte in lavoro agile dalla parte resistente, attesa la sua irrimediabile genericità, non avendo la ricorrente meglio allegato la circostanza dedotta;
né il giudice può ricavare alcunché dalla documentazione prodotta, in assenza di idonea allegazione.
35. Difatti, posto che il piano dell'allegazione e dalla prova non devono essere sovrapposti, quand'anche fosse utile nel caso di specie, deve ritenersi inibito al giudice trarre dai documenti esistenti in atti deduzioni o indicazioni necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nel ricorso. Ciò è stato chiarito dalla Suprema Corte, secondo cui “Le affermazioni del diritto preteso devono essere specificamente enunciate nell'atto, al quale le produzioni documentali forniscono un mero supporto probatorio, senza assurgere a funzione integrativa di una domanda carente di specificità” (Cass. civ., ordinanza n. 3022 del 2018).
36. Si deve dunque escludere che la mancata indicazione degli elementi costitutivi della domanda genericamente formulata possa essere integrata da una sua specificazione mediante uno o più dei documenti prodotti dalla parte.
37. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo contestato.
38. Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese che seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 per fasi di studio, introduttiva e decisionale avuto riguardo al valore della causa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Sassari,
Sezione Lavoro, n. 105/2022 del 28 febbraio 2022;
7 - condanna l alla rifusione delle spese Parte_1 processuali a vantaggio di , liquidate in complessivi € 500,00, oltre agli CP_1 accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Sassari, 04/07/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
8
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, elettivamente domiciliata presso gli uffici di quest'ultima in Cagliari, Via Dante n. 23;
RICORRENTE OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1 C.F._1
Giovanni Campus ed Ettore Fais, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in
Via Muroni n. 5/C; Pt_1
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 7.4.2022,
l ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 105/2022 del 28 febbraio 2022, avente ad oggetto il pagamento dell'importo di € 621,60, oltre spese di lite e interessi legali.
2. Tale credito era stato vantato dal sig. a titolo di indennità di rischio chimico CP_1 correlata al ricoperto incarico di assistente tecnico di laboratorio presso il Dipartimento di
Chimica e Farmacia dell' negli anni 2020, 2021 e 2022. Parte_1
3. L'odierna ricorrente ha eccepito che l'erogazione richiesta dalla controparte era subordinata alla capienza del fondo salario accessorio e che quest'ultimo non era stato certificato dal Collegio dei Revisori dei conti negli anni interessati;
pertanto, sarebbero insussistenti i presupposti per l'azione monitoria.
4. Inoltre, e in via subordinata, parte ricorrente ha eccepito che non sarebbe comunque corretto il quantum computato dalla controparte, posto che nel periodo di riferimento il lavoratore avrebbe svolto giornate di lavoro agile, per le quali non potrebbe essere riconosciuta l'indennità domandata.
5. Si è ritualmente costituita in giudizio la parte opposta, eccependo anzitutto l'improcedibilità del ricorso per l'omessa notifica della prima fissazione di udienza di comparizione;
nel merito, parte resistente ha comunque contestato l'infondatezza dell'opposizione avversaria, deducendo l'illegittimità della condotta tenuta dall Parte_1
e rilevando di avere sempre ricevuto, negli anni precedenti, le predette indennità, con la prestazione lavorativa rimasta immutata nel corso del tempo.
6. Istruita la causa documentalmente, quest'ultima viene decisa all'esito della scadenza del termine concesso alle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
7. In via preliminare di rito, va esaminata l'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata da parte opposta, sul presupposto dell'omessa notifica del decreto di fissazione di prima udienza, la cui comunicazione parte opponente sostiene di non avere ricevuto.
8. A riguardo si osserva che, con sentenza n. 20604 del 2008, le Sezioni Unite della Suprema
Corte hanno affermato il principio secondo cui “Nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art.
111 Cost., comma 2 - al giudice di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.”.
9. Invero le Sezioni unite, rimeditando pregresse consolidate statuizioni giurisprudenziali, hanno negato l'applicabilità in tali casi di un sistema sanante quale quello apprestato dall'art. 291 c.p.c. “giacché non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto presidenziale, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare -
2 con condotte omissive prive di valida giustificazione e talvolta in modo sensibile ... - i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua ragionevole durata”.
10. Tale principio è stato dalla medesima pronuncia ritenuto applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro - per identità di ratio di regolamentazione - sicché, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza dovrebbe determinare l'improcedibilità dell'opposizione e con essa l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
11. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1483/2015, ha esteso tale principio al rito del lavoro, sottolineando come “il processo del lavoro di primo grado è strutturalmente diverso rispetto a quello di appello ed all'opposizione a decreto ingiuntivo, aventi natura impugnatoria a struttura bifasica, in quanto in esso la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio e non vi è esigenza di tutelare legittime aspettative della controparte al consolidamento, entro tempi certi e brevi, di un provvedimento giurisdizionale già emesso”.
12. Il principio della rinnovabilità della notifica omessa o inesistente non è quindi estensibile ai giudizi a struttura bifasica, quale quello per cui è causa.
13. Nel caso di specie non vi è tuttavia alcuna prova che il decreto di fissazione dell'udienza del 28.4.2022 sia stato comunicato all'opponente, risultando agli atti del fascicolo telematico che la comunicazione si è perfezionata mediante deposito in cancelleria, senza tuttavia che sia rinvenibile una ricevuta di comunicazione telematica riportante il messaggio di “errore per “casella piena” e l'avviso di “messaggio rifiutato dal sistema”.
14. In mancanza di tale prova, nessuna improcedibilità può ritenersi verificata ed il contraddittorio è da ritenersi essere stato instaurato nel termine concesso dal giudice per il rinnovo della notifica.
15. L'eccezione di improcedibilità va pertanto rigettata.
16. Nel merito, il ricorso è infondato e va respinto.
17. A sostegno della fondatezza dell'opposizione e della conseguente insussistenza del credito azionato, parte opponente adduce l'inevitabile ricaduta degli atti approvati dall CP_2 all'esito dell'ispezione contabile eseguita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 40, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 165/2001, in conseguenza dell'omessa certificazione da parte del Collegio dei Revisori del fondo destinato al finanziamento delle
3 varie componenti del trattamento salariale accessorio del personale dell Parte_1
ivi inclusa l'indennità oggetto del presente giudizio.
[...]
Contr 18. In particolare, le indagini contabili del avrebbero condotto ad accertare il superamento dei vincoli finanziari per la spesa del personale e alla conseguente adozione del Piano di Rientro di cui all'art. 40, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 165/2001, con correlata ricostituzione dei Fondi, inizialmente non certificati, per gli anni 2020 e seguenti.
19. Nondimeno il richiamato art. 40, comma 3-quinques, d.lgs. n. 165/2001 non pare avere rilievo nella vicenda in esame.
20. Prescrive tale norma che “le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato”.
21. Presupposto dell'iter amministrativo-contabile regolato dall'art. 40, comma 3-quinquies,
d.lgs. n. 165/2001 è la nullità della clausola sottoscritta dall'Amministrazione in sede decentrata che risulti in contrasto con i vincoli finanziari imposti dalla contrattazione
4 nazionale, nullità che, secondo la prospettazione dell opponente, travolgerebbe Parte_1 tutti gli atti posti a fondamento della pretesa azionata in via monitoria da controparte.
22. Non risulta tuttavia allegato, né appare individuabile all'esame della documentazione in atti, quale sia la clausola della contrattazione integrativa affetta da nullità per contrasto con i vincoli e con i limiti di cui ai contratti collettivi nazionali o alle norme di legge.
23. Ciò che emerge, anche nel verbale n. 143 relativo all'adunanza del Collegio dei Revisori dei Conti del 22 dicembre 2022 (cfr. doc. 6 parte opponente), è soltanto che per il periodo
2010-2018 vi sia stato il mancato rispetto, nella costituzione dei fondi per il trattamento accessorio del personale di categoria B, C, D e dei fondi per la retribuzione di posizione e Co di risultato del personale appartenente alla categoria e Dirigenti, delle disposizioni di legge succedutesi nel tempo e, in particolare dell'art. 1, c. 189, L. 266/05 (2004 -10%), dell'art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010 (limite 2010), dell'art. 1, c. 456, L. n. 147/2013, dell'art. 1, c. 236, L 208/2015 (limite 2015) e dell'art.23, c. 2, D.lgs.. n. 75/2017 (limite
2016).
24. Il mancato rispetto di tali norme, tuttavia, non risulta essere dipeso dalla stipulazione di clausole in sede di contrattazione integrativa.
25. L'inosservanza di tali limiti normativi appare essere dipesa da versamenti effettuati in eccedenza dall'amministrazione universitaria, nel periodo 2010/2019, per un importo Co complessivo pari ad € 2.455.118,00 per i fondi B, C, D ed non già dall'applicazione di clausole nulle della contrattazione integrativa che tali limiti hanno inteso superare, non evincendosi alcuna deduzione assertiva a riguardo né, tantomeno, elementi che possano deporre per l'esistenza di tali clausole alla lettura dei contratti integrativi prodotti in atti
(contrattazione integrativa che, peraltro, risulta persino sospesa in alcuni anni, nel corso dei quali nessuna clausola è stata quindi stipulata).
26. In altre parole, non risulta che lo scostamento dai vincoli di bilancio sia dipeso da clausole nulle di contratti collettivi decentrati, bensì, semplicemente, da versamenti eseguiti in eccesso nel corso di dieci anni (2010/2019), così come del resto si evince anche Contr dall'indagine condotta dal (cfr. doc. 8 parte opponente).
27. L'insufficienza delle somme del Fondo salariale accessorio, così come ricostituito dall'Ateneo in seguito all'indagine del MEF, non può, quindi, ricadere sulla posizione del lavoratore opposto, non dipendendo affatto da nullità di pattuizioni e determinazioni (che
5 parte opponente, si ribadisce, omette di individuare) in sede di contrattazioni integrative, bensì da violazione di vincoli finanziari per versamenti effettuati in eccedenza nel corso di un decennio.
28. Orbene, l'eventuale responsabilità amministrativa ed erariale della Pubblica
Amministrazione, non giustifica, a parere del Tribunale, la decurtazione o sospensione di emolumenti retributivi pacificamente riconosciuti e non contestati, stante la natura privatistica della relativa obbligazione che trova pacifica derivazione dal contratto collettivo applicabile al rapporto (art. 91 e 92 CCNL).
29. Come condivisibilmente argomentato da questo tribunale in precedenti sovrapponibili, gli eventuali errori di valutazione o quantificazione delle risorse disponibili, ove imputabile alla PA, costituisce violazione dei doveri di correttezza e di buona fede che non possono porre nel nulla le obbligazioni assunte nei confronti dei lavoratori.
30. Da tali considerazioni discende l'illegittimità della condotta di parte opponente, laddove ha deliberatamente sospeso o decurtato gli emolumenti riconosciuti alla parte opposta e ciò ha fatto anche in contrasto con la stessa previsione di cui all'art. 40, comma 3- quinquies, del D.lgs. 165/2001 che non prevede il recupero di somme destinate e pacificamente riconosciute ai lavoratori interessati, ma, semmai, l'obbligo di recupero, con quote annuali, nell'ambito di sessioni negoziali successive, che nel caso di specie risultano totalmente omesse.
31. Dalla lettura della norma si deduce infatti che il recupero può avvenire solo dopo l'accertamento del superamento dei vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze e solo nell'ambito della sessione negoziale successiva, mentre l'amministrazione, che qui opera -come sopra ricordato- nell'ambito del rapporto di lavoro privatizzato, è sì onerata dalla norma al recupero di quanto elargito in eccesso rispetto ai vincoli finanziari, ma a condizione che lo sforamento sia accertato da un organo statale competente e che vi sia il coinvolgimento delle parti sociali nella previsione del piano di rientro mediante contrattazione integrativa.
32. Ora, considerato che nel caso di specie lo sforamento dei vincoli legislativi è stato accertato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10/12/21 (cfr. doc. prodotto
6 dall'opponente), deve ritenersi che l'attività di recupero avrebbe dovuto essere prevista dalla contrattazione integrativa, la cui negoziazione, tuttavia, non risulta effettuata.
33. L'opposizione risulta quindi infondata anche sotto il profilo della carenza di integrazione delle condizioni normative per l'efficacia, nei confronti dei lavoratori, del piano di rientro, predisposto unilateralmente dall . Parte_1
34. Va inoltre respinta la doglianza diretta a scomputare dal quantum le giornate svolte in lavoro agile dalla parte resistente, attesa la sua irrimediabile genericità, non avendo la ricorrente meglio allegato la circostanza dedotta;
né il giudice può ricavare alcunché dalla documentazione prodotta, in assenza di idonea allegazione.
35. Difatti, posto che il piano dell'allegazione e dalla prova non devono essere sovrapposti, quand'anche fosse utile nel caso di specie, deve ritenersi inibito al giudice trarre dai documenti esistenti in atti deduzioni o indicazioni necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nel ricorso. Ciò è stato chiarito dalla Suprema Corte, secondo cui “Le affermazioni del diritto preteso devono essere specificamente enunciate nell'atto, al quale le produzioni documentali forniscono un mero supporto probatorio, senza assurgere a funzione integrativa di una domanda carente di specificità” (Cass. civ., ordinanza n. 3022 del 2018).
36. Si deve dunque escludere che la mancata indicazione degli elementi costitutivi della domanda genericamente formulata possa essere integrata da una sua specificazione mediante uno o più dei documenti prodotti dalla parte.
37. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo contestato.
38. Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese che seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 per fasi di studio, introduttiva e decisionale avuto riguardo al valore della causa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Sassari,
Sezione Lavoro, n. 105/2022 del 28 febbraio 2022;
7 - condanna l alla rifusione delle spese Parte_1 processuali a vantaggio di , liquidate in complessivi € 500,00, oltre agli CP_1 accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Sassari, 04/07/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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