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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 30/09/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari Sezione Minorenni composta dai magistrati dott. Maria Grixoni Presidente
dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel.
dott. Cristina Fois Consigliere
dott. Paola Benedetto Esperto
dott. Mariano Manca Esperto ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 163/2025 RG promossa da
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
CABITZA MARIA PAOLA come da procura in atti APPELLANTE contro e rappresentati e difesi dal loro curatore CP_1 CP_2 speciale avv. RUGGIU ANNA MARIA APPELLATI E PROCURA GENERALE INTERVENUTA OGGETTO: dichiarazione di adottabilità. All'udienza del 25.9.2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte, rigettate le contrarie istanze, In via principale Dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale per i minorenni di Sassari n. 46/25 pubblicata il 6.3.25 In via Subordinata Previa audizione dei nonni materni affidatari del minore e CP_2 dell'assistente sociale dott.ssa Ganadu, in riforma della sentenza impugnata, rigettare la declaratoria di adottabilità del minore e la decadenza CP_1 dalla responsabilità della madre sui minori . In via CP_1 CP_2 ulteriormente subordinata in riforma della sentenza impugnata, rigettare la declaratoria di adottabilità del minore e la decadenza dalla CP_1 responsabilità della madre sui minori e . CP_1 CP_2
Nell'interesse degli appellati: voglia la Corte, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1. rigettare tutti i motivi di cui all'interposto gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni in espositiva;
2. confermare, per l'effetto, integralmente la sentenza
1 n°46/2025, pubbl. il 06.03.2025, RG n°20/2025, pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di Sassari, Giudice relatore dott. M. Zollo. Svolgimento Del Processo Con sentenza n. 46/2025, emessa in data 6.3.2025, il Tribunale per i Minorenni di Sassari, in accoglimento del ricorso proposto dalla Procura minorile, dichiarava:
- la decadenza di dalla responsabilità genitoriale sui minori Parte_1 figli e , nominando l'avv. Anna Maria Ruggiu CP_1 CP_2 quale tutrice;
- lo stato di adottabilità del minore , nato il [...], CP_1
“garantendo in ogni caso lo sviluppo di rapporti con il nonno materno ed il fratello , nonché con la madre, sotto la Persona_1 CP_2 supervisione e la gestione organizzativa del servizio sociale” e disponendo “la prosecuzione del collocamento comunitario in atto in favore del minore , nelle more delle procedure finalizzate CP_1 all'affidamento preadottivo”. In particolare, il tribunale gravato – premesso che il procedimento giudiziario era il frutto della riunione di due giudizi promossi entrambi dal PMM – dava atto che la madre, , era l'unico genitore vivente dei due minori, di Parte_1 cui il più grande, , era stato affidato al nonno materno CP_2 Persona_1
e alla di lui compagna, , ed il più piccolo, , nato il [...], PE CP_1 era stato urgentemente n comunità, ai sen rt. 403 c.c. Istruita la causa con l'audizione della madre e le relazioni dei Servizi Sociali, il tribunale perveniva ad una valutazione di abbandono materiale e morale del piccolo , dal momento che la madre, palesemente in una condizione di CP_1 estrema fragilità, aveva reiteratamente manifestato un atteggiamento negativo ed ostile a qualsiasi percorso di aiuto offerto dagli operatori, sostenendo di non avere bisogno di nulla, e che non risultavano altri parenti disposti ad occuparsi del minore. Il nonno materno aveva, infatti, manifestato la sua indisponibilità sia ai Servizi Sociali sia ai carabinieri. Inoltre, il giudice di primo grado riteneva sussistenti anche i presupposti per una declaratoria di decadenza della responsabilità genitoriale non solo in relazione al piccolo ma anche a . CP_1 CP_2
ha proposto appello censurando la sentenza nella parte in cui Parte_1
una dichiarazione di adottabilità del minore senza prima CP_1 avere sentito i parenti entro il quarto grado, ed in specie il nonno materno e la sua compagna, e sulla scorta di una scarna istruttoria durante la quale non era stato possibile verificare se effettivamente fosse o meno attuabile il recupero della funzione genitoriale della Inoltre, l'appellante ha censurato la T_ sentenza laddove la dichiarava decaduta dalla responsabilità genitoriale anche sul figlio senza alcun specifico atto istruttorio finalizzato a verificare i CP_2 rapporti con il figlio più grande affidato al nonno. Si è costituita l'avv. Anna Maria Ruggiu, tutore dei minori, resistendo al gravame, di cui ha chiesto il rigetto perché infondato. È intervenuta in giudizio la Procura Generale.
2 La Corte, con ordinanza 2.7.2025, “considerato che i nonni materni,
[...]
e pur parenti entro il quarto grado con rapporti Per_3 PE significativi con il minore ed addirittura affidatari del fratello, , CP_1 CP_2 non venivano sentiti nel giudizio di primo grado”, ne disponeva l'audizione, unitamente alla appellante, chiedendo inoltre il deposito di una relazione aggiornata da parte dei Servizi Sociali. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione L'appello è infondato. Come è noto, l'art. 1 della legge n. 184/1983 prevede che “il minore ha il diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia” e solo nel caso sia
“temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo…….e' affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori” (art. 2 comma 1). A sua volta, il successivo art. 8 prevede che “sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio” e “la situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare”. Ciò posto, la Suprema Corte ha precisato i criteri secondo i quali deve interpretarsi l'ampia nozione di “stato di abbandono” di cui al citato art. 8 ed in forza di tale opera interpretativa ha innanzi tutto chiarito che - pacificamente considerata l'adozione quale “soluzione estrema, quando, cioè, ogni altro rimedio appaia inadeguato con l'esigenza dell'acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contesto familiare in tempi compatibili con l'esigenza del minore stesso” (vedi Cass. n. 881/15) - “la prioritaria esigenza, per il figlio, di vivere, nei limiti del possibile, con i genitori biologici e di essere da loro allevato …. non è riconosciuta in astratto, ma è finalizzata allo sviluppo armonico del minore stesso, e presuppone quindi la concreta attitudine della famiglia biologica ad assicurare allo stesso il migliore apporto alla formazione ed allo sviluppo della sua personalità. Esso, pertanto, incontra i suoi limiti nell'oggettiva incapacità della famiglia di prestare le cure necessarie e di assicurare l'adempimento dell'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, configurandosi in tal caso lo stato di abbandono, il quale ricorre non soltanto in presenza di un rifiuto intenzionale o irrevocabile di assolvere i doveri genitoriali, ma anche quando i genitori non siano in grado di garantire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e questa situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, per tale dovendosi intendere quella inidonea, per la sua durata, a pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico del minore” (Cass. n. 18563/2012; cfr sul punto
3 anche Cass. n. 4097/18; Cass. n. 4545/10: “sussiste la situazione d'abbandono, non solo nei casi di rifiuto intenzionale dell'adempimento dei doveri genitoriali, ma anche qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato in concreto, ossia in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità”). Inoltre, la Suprema Corte ha altresì evidenziato che (vedi Cass. n. 4746/22)
“ove i genitori siano considerati privi della capacità genitoriale, la natura personalissima dei diritti coinvolti e il principio secondo cui l'adozione ultrafamiliare costituisce l'"extrema ratio" impongono di valutare anche le figure vicariali dei parenti più stretti (tra i quali non possono non essere considerati i nonni), che abbiano rapporti significativi con il bambino e si siano resi disponibili alla sua cura ed educazione”. Fermi i richiamati saldi principi giurisprudenziali, la Corte deve, quindi, valutare i motivi di appello proposti da con riguardo, innanzi tutto, alla Parte_1 dedotta mancanza delle condizioni per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore , sul presupposto che: CP_1
- non erano stati sentiti i parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore e di cui sia nota la residenza, come stabilito dall'art. 12 della legge n. 184/1983, ed in particolare i nonni materni sentiti solo dai Servizi Sociali;
- non era stata verificata la possibilità di recupero della funzione genitoriale della , attraverso l'attuazione di un valido progetto CP_2 programmato. Orbene, come sopra esposto, il tribunale gravato dava previamente atto che il procedimento giudiziario era l'esito della riunione processuale di due giudizi promossi dalla procura minorile, il n. 585/2024 R.G., avente per oggetto la domanda di decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale sui figli, ed il n. 20/2025 R.G., volto alla declaratoria di adottabilità del minore , CP_1 evidenziando, inoltre, che la era l'unico genitore vivente dei due minori, di T_ cui il più grande , nato il [...], era stato affidato al nonno materno CP_2
e alla di lui compagna, , fin dal 2015, con sentenza Persona_1 PE definitiva n. 195/2015, e l'altro , nato il [...], era stato CP_1 urgentemente collocato in comunità, i dell'art. 403 c.c., in quanto, nel corso della mattinata del 20.8.2024 era stato rinvenuto dai Carabinieri, su segnalazione di alcuni passanti, in lacrime e privo di sorveglianza, mentre la madre convivente, in stato di ebbrezza, stava inveendo contro il proprio compagno. I tre avevano trascorso tutta la mattina in un bar della zona e le figure adulte avevano continuato ad ordinare e ad assumere alcol senza curarsi del minore di neanche tre anni di età (vedi sul punto la precisa ricostruzione dei fatti contenuta nella annotazione di PG in atti). Nel ricorso introduttivo della procura minorile si sottolineava, inoltre, che il tribunale si era già “già occupato in passato (prima della nascita del piccolo Contr
) del nucleo familiare nel procedimento n 4/2015 a tutela del CP_1
4 primogenito (instaurato per conferma ex art. 403 c.c. contestuale CP_2 apertura procedura di adottabilità)”, all'esito del quale il minore era stato affidato ai nonni materni, i quali, contattati dagli stessi carabinieri per il IP
, non avevano dato “la propria disponibilità a causa del già gravoso CP_1 impegno assunto con il IP tredicenne”, lamentando anzi “le estenuanti difficoltà legate al fatto di dover sempre rincorrere la figlia per chiederle il consenso in ordine a qualsiasi questione burocratica relativa a ”. CP_2
Sempre nel medesimo ricorso, poi, si evidenziava che “la madre, oltre a non versare obiettivamente in condizioni psicofisiche idonee a prendersi cura di un minore, escludeva categoricamente di seguire il figlio in comunità, non opponeva alcuna rimostranza al provvedimento adottato ed anzi si mostrava del tutto indifferente alle sorti del bambino il quale, fin dall'accesso ai locali della comunità, appariva sereno ed apparentemente non mostrava disagio per il distacco dalla madre”. Effettivamente, nella sentenza n. 195, con cui il Tribunale per i Minorenni di Sassari all'esito dell'istruttoria aveva affidato il figlio più grande ai CP_2 nonni materni immediatamente dopo la sua nascita, si era dato atto che “il minore già al momento della nascita versava in una situazione di grave pregiudizio tanto che il servizio sociale…aveva ritenuto necessario l'affidamento ai sensi dell'art. 403 c.c. al responsabile della clinica di neonatologia”, dato che la madre, “affetta da epilessia mioclonica giovanile e ritardo mentale lieve”, ed il padre, , noto pluripregiudicato ed affetto da problematiche Persona_4 psichiatriche, poi nelle more del giudizio deceduto, risultavano privi di fissa dimora e di una occupazione lavorativa. La era, infatti, già stata segnalata T_ ai Servizi Sociali quando ancora era minorenne perché aveva lasciato la famiglia per stare con il ed andare a vivere in un immobile abbandonato CP_2 senza le minime condizioni igieniche. Ciò premesso, questa Corte, in conformità a quanto prescritto dall'art. 12 della legge n. 183/1984, ha ritenuto necessario disporre l'audizione dei nonni materni, gli unici parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con i nipoti e di cui si abbia notizia, revocando poi quella di PE
, in quanto compagna del e non nonna del minore. Gli affidatari del
[...] T_ figlio più grande erano, infatti, stati sentiti durante il procedimento CP_2 solo dai carabinieri e dai Servizi Sociali. Orbene, ha confermato al collegio la indisponibilità sua e della Persona_3 compagna ad occuparsi anche del IP più piccolo, non trovandosi in condizioni socioeconomiche adeguate sia per il suo stato di disoccupazione sia perché convivente anche con un altro figlio ed il suo bambino, pur auspicando che sia adottato da una famiglia a lui vicina. Il e la compagna CP_1 T_ hanno invero anche un'altra figlia. Inoltre, nella relazione aggiornata dei Servizi Sociali depositata in atti e datata 2.9.2025, è stato confermato l'atteggiamento di totale chiusura ed indisponibilità della a qualsiasi forma di ausilio, ritenendo la stessa di non T_ avere necessità di alcun tipo di aiuto e di non presentare alcuna problematica né legata all'abuso di alcool né di natura psichiatrica (vedi sul punto anche la
5 Parte nota dell dipartimento salute mentale datata 27.2.2025: “Con riferimento al Decreto indicato in oggetto ed alla richiesta del Tribunale per i Minorenni di avviare un percorso di valutazione e monitoraggio in favore della signora
[...]
, si riferisce quanto segue: la signora non ha mai preso T_ T_ spontaneamente contatti con il nostro Servizio. E' stata bensì contattata telefonicamente per la proposta di un appuntamento presso la SSD di Alcologia che le è stato fissato in data 12/12/2024. Già durante la conversazione telefonica la signora ha manifestato un atteggiamento di rifiuto verso la T_ proposta di un colloquio negando di avere un problema correlato all'uso di alcol. Non si è infine presentata all'appuntamento. Attraverso la collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Sassari si è provato a fornire un nuovo appuntamento alla Signora per il 07/02/2025 al quale, ancora una volta, non si è presentata. In ultimo, in data 27 Febbraio 2025 si è provveduto a ricontattare telefonicamente la Sig.ra per comunicarle un nuovo Parte_1 appuntamento presso il Nostro Servizio ma ha rifiutato categoricamente di intraprendere un percorso di monitoraggio per escludere un eventuale uso/abuso di bevande alcoliche, negando a suo dire di avere una problematica di abuso di bevande alcoliche”). Allo stesso tempo, i Servizi Sociali hanno confermato quanto già evidenziato nelle relazioni prodotte in corso di giudizio e cioè che la non si è mai T_ recata in comunità a trovare e che la stessa continua a convivere CP_1 attualmente nel centro storico ittà con il suo nuovo compagno,
[...]
, e che nessuno dei due svolge alcuna attività lavorativa, Per_5 sostentandosi con la pensione di invalidità dell' (vedi sul punto anche la Per_5 sentenza gravata: “Il 10.09.2024 il Tribunale, mediante decreto collegiale, ha confermato il predetto decreto del giudice delegato, ed ha avviato l'odierna resistente ad adeguato e serio percorso di rinforzo delle capacità genitoriali e di monitoraggio circa l'assunzione di sostanze, ed eventuale disassuefazione, contestualmente incaricando i servizi sociali di compiere complete indagini sulla sussistenza di possibili parenti disposti ed idonei ad accogliere , o, CP_1 in alternativa di una famiglia esterna. Alla base di tali provvedimenti stava il convincimento giudiziale che la signora versi (e faccia vivere il figlio T_
) in una condizione di marcata precarietà sociale e che le sue risorse CP_1 personali, anche in termini culturali, siano piuttosto ridotte, tanto da aver negato, in udienza, la evidenza (documentata in atti) di essere ubriaca dopo aver trascorso tutta la mattina in un bar continuando ad ordinare e ad assumere alcol, senza curarsi del piccolo figlio, di neanche tre anni di età, in lacrime e privo di sorveglianza. In particolare, la giovane madre ha affermato di essere disoccupata e di ricercare genericamente una occupazione tramite internet (Google), non essendo, di fatto, per sua stessa ammissione, iscritta a specifici portali di ricerca di lavoro, né ad agenzie di ricerca lavoro. A ventotto anni di età, con il titolo di studio di quinta elementare, non ha mai lavorato e in quel momento sostentava sé stessa e il figlioletto grazie alla pensione CP_1 del compagno cinquantaquattrenne, tale , invalido, con il quale, Persona_5 all'epoca, si accompagnava da qualche mese, meno di un anno. Nel corso della
6 causa, tuttavia, si è reso evidente come la signora non sia realmente T_ disponibile a cambiare i fragilissimi termini della propria esistenza”). La è stata sentita anche dalla Corte e ha confermato di non vedere il figlio T_ più piccolo da agosto 2024 “perché le fa male”, precisando che il giorno in cui erano intervenuti i carabinieri il bambino stava piangendo unicamente perché aveva perso il ciuccio. Alla luce di tale complesso di circostanze, la Corte condivide la valutazione del tribunale gravato in ordine alla condizione di abbandono morale e materiale del piccolo e alla negativa prognosi sulla possibilità per la di CP_1 T_ recuper empi adeguati la funzione genitoriale (“Tali elementi i ori appaiono sufficienti al Collegio a ritenere le tendenziali compromissione e irrecuperabilità della funzione materna da parte della resistente. La stessa pervicacia espressa dalla donna ha di fatto platealmente sconfessato l'asserita disponibilità ad un cambiamento, alla base della richiesta di sospensione del procedimento formulata in sede di costituzione il 26.02.2025 dalla sua procuratrice. Quanto, nello specifico dell'esame della domanda di adottabilità, alla possibilità che parenti del minore possano realmente, e CP_1 quotidianamente, farsene carico, l'istruttoria l'ha esclusa. Nella relazione pocanzi citata, infatti, si legge anche della chiara, e recentissimamente manifestata, indisponibilità sia del nonno materno che della Persona_1 sua compagna , a curare stabilmente anche il IP più piccolo, PE oltre a , idato. Permane un limitato, per quanto positivo, loro CP_2 impegno ad incontrare il IP sia presso la comunità ospitante, che accogliendolo nel proprio domicilio in alcune giornate durante le festività. Tale indisponibilità è stata costante nel corso dell'intera vicenda giudiziaria, dato che sin da un primo colloquio con i Carabinieri il nonno ammetteva la impossibilità pratica, in quanto gravoso onere, di accogliere pure il secondo nipotino (annotazione di P.G. allegata al ricorso de potestate). Dalla compiuta indagine sociale, poi, non emergono altri parenti che possano mantenere in affidamento il piccolo . I sintetizzati elementi importano l'accertamento CP_1 di un effettivo stato di abbandono materiale e morale del piccolo , CP_1 giustificandone la declaratoria di adottabilità…”). Del pari, va disattesa l'ulteriore censura relativa alla statuizione di decadenza dalla responsabilità genitoriale anche sul figlio minore , già affidato ai CP_2 nonni fin dal 2015, per difetto di una adeguata istruttori nto. In merito a tale doglianza, giova preliminarmente evidenziare che, ai sensi dell'art. 330 comma 1 c.c., “Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”. La Suprema Corte ha, quindi, avuto modo di precisare che “Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un
7 progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali”, posto che “il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente del minore a crescere nel contesto familiare d'origine” (cfr Cass. n. 12237/23). Sul punto, è appena il caso di evidenziare che la madre da tempo non vede neppure il figlio , affidato ai nonni praticamente fin dalla nascita, e sulle CP_2 ragioni di tale scelta la si è limitata a dichiarare in udienza che “da quando T_ le hanno preso fa troppo male vederlo”. Lo sente per telefono ma, Per_6 come riferito nell'ultima relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali, l'educatrice del servizio educativo attivo presso il domicilio del nonno materno ha segnalato il malessere di “derivante dall'ambiguità della relazione CP_2 con la madre”, la quale in diverse occasioni avrebbe promesso al figlio di tenerlo con sé disattendendo però quanto promesso. La preoccupazione rispetto al disagio manifestato dal IP è stata espressa ai Servizi anche dai nonni affidatari per gli “atteggiamenti ambivalenti materni”. Inoltre, come emerso dagli atti, i rapporti tra la ed il padre non sono T_ buoni, tanto che la stessa ha riferito di non recarsi casa del padre ed in passato, pur di non stargli vicino, aveva lasciato la precedente abitazione (vedi in merito le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata e non oggetto di alcuna censura specifica: “Quanto alla domanda di decadenza, proposta dal ricorrente con riguardo al rapporto di genitorialità tanto del minore , CP_1 quanto del minore , gli elementi a disposizione appaiono al Collegio CP_2 sufficientemente indicativi di una totale trascuratezza dei primari doveri genitoriali da parte di EL delega la gestione di al Parte_1 CP_1 personale di una comunità nella quale ha sempre rifiutato di fare ingresso, anche solo per far visita al figlioletto. Delega, inoltre, la totale gestione anche del primogenito al nonno affidatario (suo padre), con il quale, per sua CP_2 stessa ammissione, non serba un buon rapporto (dichiarazioni della resistente all'udienza del 04.09.2024). E' anche significativo che la sig.ra come ha T_ dichiarato sempre in udienza, abbia scelto di abbandonare un i ile sito in piazza Perosi a Sassari, proprio per evitare di dover convivere con suo padre e, di conseguenza, con suo figlio , affidato a costui. Del resto, è stato lo CP_2 stesso padre della resistente a riferire ai carabinieri di una tendenziale sua difficoltà, nel dover costantemente rapportarsi con la figlia T_
(evidentemente assente e disinteressata) per richiedere autorizzazioni basilari per la vita del giovane (annotazione di P.G. allegata al ricorso de CP_2 potestate)”). Conseguentemente, anche la seconda doglianza va disattesa. Le spese di giudizio, trattandosi di procedimenti finalizzati unicamente a garantire gli interessi di minori, vanno integralmente compensate tra le parti.
8
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 46/2025 del Parte_1
Tribunale per i minorenni di Sassari. Compensa tra le parti le spese di lite. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 se dovuto il contributo unificato. Così deciso in Sassari, 25/9/2025
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
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dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel.
dott. Cristina Fois Consigliere
dott. Paola Benedetto Esperto
dott. Mariano Manca Esperto ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 163/2025 RG promossa da
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
CABITZA MARIA PAOLA come da procura in atti APPELLANTE contro e rappresentati e difesi dal loro curatore CP_1 CP_2 speciale avv. RUGGIU ANNA MARIA APPELLATI E PROCURA GENERALE INTERVENUTA OGGETTO: dichiarazione di adottabilità. All'udienza del 25.9.2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte, rigettate le contrarie istanze, In via principale Dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale per i minorenni di Sassari n. 46/25 pubblicata il 6.3.25 In via Subordinata Previa audizione dei nonni materni affidatari del minore e CP_2 dell'assistente sociale dott.ssa Ganadu, in riforma della sentenza impugnata, rigettare la declaratoria di adottabilità del minore e la decadenza CP_1 dalla responsabilità della madre sui minori . In via CP_1 CP_2 ulteriormente subordinata in riforma della sentenza impugnata, rigettare la declaratoria di adottabilità del minore e la decadenza dalla CP_1 responsabilità della madre sui minori e . CP_1 CP_2
Nell'interesse degli appellati: voglia la Corte, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1. rigettare tutti i motivi di cui all'interposto gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni in espositiva;
2. confermare, per l'effetto, integralmente la sentenza
1 n°46/2025, pubbl. il 06.03.2025, RG n°20/2025, pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di Sassari, Giudice relatore dott. M. Zollo. Svolgimento Del Processo Con sentenza n. 46/2025, emessa in data 6.3.2025, il Tribunale per i Minorenni di Sassari, in accoglimento del ricorso proposto dalla Procura minorile, dichiarava:
- la decadenza di dalla responsabilità genitoriale sui minori Parte_1 figli e , nominando l'avv. Anna Maria Ruggiu CP_1 CP_2 quale tutrice;
- lo stato di adottabilità del minore , nato il [...], CP_1
“garantendo in ogni caso lo sviluppo di rapporti con il nonno materno ed il fratello , nonché con la madre, sotto la Persona_1 CP_2 supervisione e la gestione organizzativa del servizio sociale” e disponendo “la prosecuzione del collocamento comunitario in atto in favore del minore , nelle more delle procedure finalizzate CP_1 all'affidamento preadottivo”. In particolare, il tribunale gravato – premesso che il procedimento giudiziario era il frutto della riunione di due giudizi promossi entrambi dal PMM – dava atto che la madre, , era l'unico genitore vivente dei due minori, di Parte_1 cui il più grande, , era stato affidato al nonno materno CP_2 Persona_1
e alla di lui compagna, , ed il più piccolo, , nato il [...], PE CP_1 era stato urgentemente n comunità, ai sen rt. 403 c.c. Istruita la causa con l'audizione della madre e le relazioni dei Servizi Sociali, il tribunale perveniva ad una valutazione di abbandono materiale e morale del piccolo , dal momento che la madre, palesemente in una condizione di CP_1 estrema fragilità, aveva reiteratamente manifestato un atteggiamento negativo ed ostile a qualsiasi percorso di aiuto offerto dagli operatori, sostenendo di non avere bisogno di nulla, e che non risultavano altri parenti disposti ad occuparsi del minore. Il nonno materno aveva, infatti, manifestato la sua indisponibilità sia ai Servizi Sociali sia ai carabinieri. Inoltre, il giudice di primo grado riteneva sussistenti anche i presupposti per una declaratoria di decadenza della responsabilità genitoriale non solo in relazione al piccolo ma anche a . CP_1 CP_2
ha proposto appello censurando la sentenza nella parte in cui Parte_1
una dichiarazione di adottabilità del minore senza prima CP_1 avere sentito i parenti entro il quarto grado, ed in specie il nonno materno e la sua compagna, e sulla scorta di una scarna istruttoria durante la quale non era stato possibile verificare se effettivamente fosse o meno attuabile il recupero della funzione genitoriale della Inoltre, l'appellante ha censurato la T_ sentenza laddove la dichiarava decaduta dalla responsabilità genitoriale anche sul figlio senza alcun specifico atto istruttorio finalizzato a verificare i CP_2 rapporti con il figlio più grande affidato al nonno. Si è costituita l'avv. Anna Maria Ruggiu, tutore dei minori, resistendo al gravame, di cui ha chiesto il rigetto perché infondato. È intervenuta in giudizio la Procura Generale.
2 La Corte, con ordinanza 2.7.2025, “considerato che i nonni materni,
[...]
e pur parenti entro il quarto grado con rapporti Per_3 PE significativi con il minore ed addirittura affidatari del fratello, , CP_1 CP_2 non venivano sentiti nel giudizio di primo grado”, ne disponeva l'audizione, unitamente alla appellante, chiedendo inoltre il deposito di una relazione aggiornata da parte dei Servizi Sociali. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione L'appello è infondato. Come è noto, l'art. 1 della legge n. 184/1983 prevede che “il minore ha il diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia” e solo nel caso sia
“temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo…….e' affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori” (art. 2 comma 1). A sua volta, il successivo art. 8 prevede che “sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio” e “la situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare”. Ciò posto, la Suprema Corte ha precisato i criteri secondo i quali deve interpretarsi l'ampia nozione di “stato di abbandono” di cui al citato art. 8 ed in forza di tale opera interpretativa ha innanzi tutto chiarito che - pacificamente considerata l'adozione quale “soluzione estrema, quando, cioè, ogni altro rimedio appaia inadeguato con l'esigenza dell'acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contesto familiare in tempi compatibili con l'esigenza del minore stesso” (vedi Cass. n. 881/15) - “la prioritaria esigenza, per il figlio, di vivere, nei limiti del possibile, con i genitori biologici e di essere da loro allevato …. non è riconosciuta in astratto, ma è finalizzata allo sviluppo armonico del minore stesso, e presuppone quindi la concreta attitudine della famiglia biologica ad assicurare allo stesso il migliore apporto alla formazione ed allo sviluppo della sua personalità. Esso, pertanto, incontra i suoi limiti nell'oggettiva incapacità della famiglia di prestare le cure necessarie e di assicurare l'adempimento dell'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, configurandosi in tal caso lo stato di abbandono, il quale ricorre non soltanto in presenza di un rifiuto intenzionale o irrevocabile di assolvere i doveri genitoriali, ma anche quando i genitori non siano in grado di garantire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e questa situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, per tale dovendosi intendere quella inidonea, per la sua durata, a pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico del minore” (Cass. n. 18563/2012; cfr sul punto
3 anche Cass. n. 4097/18; Cass. n. 4545/10: “sussiste la situazione d'abbandono, non solo nei casi di rifiuto intenzionale dell'adempimento dei doveri genitoriali, ma anche qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato in concreto, ossia in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità”). Inoltre, la Suprema Corte ha altresì evidenziato che (vedi Cass. n. 4746/22)
“ove i genitori siano considerati privi della capacità genitoriale, la natura personalissima dei diritti coinvolti e il principio secondo cui l'adozione ultrafamiliare costituisce l'"extrema ratio" impongono di valutare anche le figure vicariali dei parenti più stretti (tra i quali non possono non essere considerati i nonni), che abbiano rapporti significativi con il bambino e si siano resi disponibili alla sua cura ed educazione”. Fermi i richiamati saldi principi giurisprudenziali, la Corte deve, quindi, valutare i motivi di appello proposti da con riguardo, innanzi tutto, alla Parte_1 dedotta mancanza delle condizioni per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore , sul presupposto che: CP_1
- non erano stati sentiti i parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore e di cui sia nota la residenza, come stabilito dall'art. 12 della legge n. 184/1983, ed in particolare i nonni materni sentiti solo dai Servizi Sociali;
- non era stata verificata la possibilità di recupero della funzione genitoriale della , attraverso l'attuazione di un valido progetto CP_2 programmato. Orbene, come sopra esposto, il tribunale gravato dava previamente atto che il procedimento giudiziario era l'esito della riunione processuale di due giudizi promossi dalla procura minorile, il n. 585/2024 R.G., avente per oggetto la domanda di decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale sui figli, ed il n. 20/2025 R.G., volto alla declaratoria di adottabilità del minore , CP_1 evidenziando, inoltre, che la era l'unico genitore vivente dei due minori, di T_ cui il più grande , nato il [...], era stato affidato al nonno materno CP_2
e alla di lui compagna, , fin dal 2015, con sentenza Persona_1 PE definitiva n. 195/2015, e l'altro , nato il [...], era stato CP_1 urgentemente collocato in comunità, i dell'art. 403 c.c., in quanto, nel corso della mattinata del 20.8.2024 era stato rinvenuto dai Carabinieri, su segnalazione di alcuni passanti, in lacrime e privo di sorveglianza, mentre la madre convivente, in stato di ebbrezza, stava inveendo contro il proprio compagno. I tre avevano trascorso tutta la mattina in un bar della zona e le figure adulte avevano continuato ad ordinare e ad assumere alcol senza curarsi del minore di neanche tre anni di età (vedi sul punto la precisa ricostruzione dei fatti contenuta nella annotazione di PG in atti). Nel ricorso introduttivo della procura minorile si sottolineava, inoltre, che il tribunale si era già “già occupato in passato (prima della nascita del piccolo Contr
) del nucleo familiare nel procedimento n 4/2015 a tutela del CP_1
4 primogenito (instaurato per conferma ex art. 403 c.c. contestuale CP_2 apertura procedura di adottabilità)”, all'esito del quale il minore era stato affidato ai nonni materni, i quali, contattati dagli stessi carabinieri per il IP
, non avevano dato “la propria disponibilità a causa del già gravoso CP_1 impegno assunto con il IP tredicenne”, lamentando anzi “le estenuanti difficoltà legate al fatto di dover sempre rincorrere la figlia per chiederle il consenso in ordine a qualsiasi questione burocratica relativa a ”. CP_2
Sempre nel medesimo ricorso, poi, si evidenziava che “la madre, oltre a non versare obiettivamente in condizioni psicofisiche idonee a prendersi cura di un minore, escludeva categoricamente di seguire il figlio in comunità, non opponeva alcuna rimostranza al provvedimento adottato ed anzi si mostrava del tutto indifferente alle sorti del bambino il quale, fin dall'accesso ai locali della comunità, appariva sereno ed apparentemente non mostrava disagio per il distacco dalla madre”. Effettivamente, nella sentenza n. 195, con cui il Tribunale per i Minorenni di Sassari all'esito dell'istruttoria aveva affidato il figlio più grande ai CP_2 nonni materni immediatamente dopo la sua nascita, si era dato atto che “il minore già al momento della nascita versava in una situazione di grave pregiudizio tanto che il servizio sociale…aveva ritenuto necessario l'affidamento ai sensi dell'art. 403 c.c. al responsabile della clinica di neonatologia”, dato che la madre, “affetta da epilessia mioclonica giovanile e ritardo mentale lieve”, ed il padre, , noto pluripregiudicato ed affetto da problematiche Persona_4 psichiatriche, poi nelle more del giudizio deceduto, risultavano privi di fissa dimora e di una occupazione lavorativa. La era, infatti, già stata segnalata T_ ai Servizi Sociali quando ancora era minorenne perché aveva lasciato la famiglia per stare con il ed andare a vivere in un immobile abbandonato CP_2 senza le minime condizioni igieniche. Ciò premesso, questa Corte, in conformità a quanto prescritto dall'art. 12 della legge n. 183/1984, ha ritenuto necessario disporre l'audizione dei nonni materni, gli unici parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con i nipoti e di cui si abbia notizia, revocando poi quella di PE
, in quanto compagna del e non nonna del minore. Gli affidatari del
[...] T_ figlio più grande erano, infatti, stati sentiti durante il procedimento CP_2 solo dai carabinieri e dai Servizi Sociali. Orbene, ha confermato al collegio la indisponibilità sua e della Persona_3 compagna ad occuparsi anche del IP più piccolo, non trovandosi in condizioni socioeconomiche adeguate sia per il suo stato di disoccupazione sia perché convivente anche con un altro figlio ed il suo bambino, pur auspicando che sia adottato da una famiglia a lui vicina. Il e la compagna CP_1 T_ hanno invero anche un'altra figlia. Inoltre, nella relazione aggiornata dei Servizi Sociali depositata in atti e datata 2.9.2025, è stato confermato l'atteggiamento di totale chiusura ed indisponibilità della a qualsiasi forma di ausilio, ritenendo la stessa di non T_ avere necessità di alcun tipo di aiuto e di non presentare alcuna problematica né legata all'abuso di alcool né di natura psichiatrica (vedi sul punto anche la
5 Parte nota dell dipartimento salute mentale datata 27.2.2025: “Con riferimento al Decreto indicato in oggetto ed alla richiesta del Tribunale per i Minorenni di avviare un percorso di valutazione e monitoraggio in favore della signora
[...]
, si riferisce quanto segue: la signora non ha mai preso T_ T_ spontaneamente contatti con il nostro Servizio. E' stata bensì contattata telefonicamente per la proposta di un appuntamento presso la SSD di Alcologia che le è stato fissato in data 12/12/2024. Già durante la conversazione telefonica la signora ha manifestato un atteggiamento di rifiuto verso la T_ proposta di un colloquio negando di avere un problema correlato all'uso di alcol. Non si è infine presentata all'appuntamento. Attraverso la collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Sassari si è provato a fornire un nuovo appuntamento alla Signora per il 07/02/2025 al quale, ancora una volta, non si è presentata. In ultimo, in data 27 Febbraio 2025 si è provveduto a ricontattare telefonicamente la Sig.ra per comunicarle un nuovo Parte_1 appuntamento presso il Nostro Servizio ma ha rifiutato categoricamente di intraprendere un percorso di monitoraggio per escludere un eventuale uso/abuso di bevande alcoliche, negando a suo dire di avere una problematica di abuso di bevande alcoliche”). Allo stesso tempo, i Servizi Sociali hanno confermato quanto già evidenziato nelle relazioni prodotte in corso di giudizio e cioè che la non si è mai T_ recata in comunità a trovare e che la stessa continua a convivere CP_1 attualmente nel centro storico ittà con il suo nuovo compagno,
[...]
, e che nessuno dei due svolge alcuna attività lavorativa, Per_5 sostentandosi con la pensione di invalidità dell' (vedi sul punto anche la Per_5 sentenza gravata: “Il 10.09.2024 il Tribunale, mediante decreto collegiale, ha confermato il predetto decreto del giudice delegato, ed ha avviato l'odierna resistente ad adeguato e serio percorso di rinforzo delle capacità genitoriali e di monitoraggio circa l'assunzione di sostanze, ed eventuale disassuefazione, contestualmente incaricando i servizi sociali di compiere complete indagini sulla sussistenza di possibili parenti disposti ed idonei ad accogliere , o, CP_1 in alternativa di una famiglia esterna. Alla base di tali provvedimenti stava il convincimento giudiziale che la signora versi (e faccia vivere il figlio T_
) in una condizione di marcata precarietà sociale e che le sue risorse CP_1 personali, anche in termini culturali, siano piuttosto ridotte, tanto da aver negato, in udienza, la evidenza (documentata in atti) di essere ubriaca dopo aver trascorso tutta la mattina in un bar continuando ad ordinare e ad assumere alcol, senza curarsi del piccolo figlio, di neanche tre anni di età, in lacrime e privo di sorveglianza. In particolare, la giovane madre ha affermato di essere disoccupata e di ricercare genericamente una occupazione tramite internet (Google), non essendo, di fatto, per sua stessa ammissione, iscritta a specifici portali di ricerca di lavoro, né ad agenzie di ricerca lavoro. A ventotto anni di età, con il titolo di studio di quinta elementare, non ha mai lavorato e in quel momento sostentava sé stessa e il figlioletto grazie alla pensione CP_1 del compagno cinquantaquattrenne, tale , invalido, con il quale, Persona_5 all'epoca, si accompagnava da qualche mese, meno di un anno. Nel corso della
6 causa, tuttavia, si è reso evidente come la signora non sia realmente T_ disponibile a cambiare i fragilissimi termini della propria esistenza”). La è stata sentita anche dalla Corte e ha confermato di non vedere il figlio T_ più piccolo da agosto 2024 “perché le fa male”, precisando che il giorno in cui erano intervenuti i carabinieri il bambino stava piangendo unicamente perché aveva perso il ciuccio. Alla luce di tale complesso di circostanze, la Corte condivide la valutazione del tribunale gravato in ordine alla condizione di abbandono morale e materiale del piccolo e alla negativa prognosi sulla possibilità per la di CP_1 T_ recuper empi adeguati la funzione genitoriale (“Tali elementi i ori appaiono sufficienti al Collegio a ritenere le tendenziali compromissione e irrecuperabilità della funzione materna da parte della resistente. La stessa pervicacia espressa dalla donna ha di fatto platealmente sconfessato l'asserita disponibilità ad un cambiamento, alla base della richiesta di sospensione del procedimento formulata in sede di costituzione il 26.02.2025 dalla sua procuratrice. Quanto, nello specifico dell'esame della domanda di adottabilità, alla possibilità che parenti del minore possano realmente, e CP_1 quotidianamente, farsene carico, l'istruttoria l'ha esclusa. Nella relazione pocanzi citata, infatti, si legge anche della chiara, e recentissimamente manifestata, indisponibilità sia del nonno materno che della Persona_1 sua compagna , a curare stabilmente anche il IP più piccolo, PE oltre a , idato. Permane un limitato, per quanto positivo, loro CP_2 impegno ad incontrare il IP sia presso la comunità ospitante, che accogliendolo nel proprio domicilio in alcune giornate durante le festività. Tale indisponibilità è stata costante nel corso dell'intera vicenda giudiziaria, dato che sin da un primo colloquio con i Carabinieri il nonno ammetteva la impossibilità pratica, in quanto gravoso onere, di accogliere pure il secondo nipotino (annotazione di P.G. allegata al ricorso de potestate). Dalla compiuta indagine sociale, poi, non emergono altri parenti che possano mantenere in affidamento il piccolo . I sintetizzati elementi importano l'accertamento CP_1 di un effettivo stato di abbandono materiale e morale del piccolo , CP_1 giustificandone la declaratoria di adottabilità…”). Del pari, va disattesa l'ulteriore censura relativa alla statuizione di decadenza dalla responsabilità genitoriale anche sul figlio minore , già affidato ai CP_2 nonni fin dal 2015, per difetto di una adeguata istruttori nto. In merito a tale doglianza, giova preliminarmente evidenziare che, ai sensi dell'art. 330 comma 1 c.c., “Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”. La Suprema Corte ha, quindi, avuto modo di precisare che “Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un
7 progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali”, posto che “il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente del minore a crescere nel contesto familiare d'origine” (cfr Cass. n. 12237/23). Sul punto, è appena il caso di evidenziare che la madre da tempo non vede neppure il figlio , affidato ai nonni praticamente fin dalla nascita, e sulle CP_2 ragioni di tale scelta la si è limitata a dichiarare in udienza che “da quando T_ le hanno preso fa troppo male vederlo”. Lo sente per telefono ma, Per_6 come riferito nell'ultima relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali, l'educatrice del servizio educativo attivo presso il domicilio del nonno materno ha segnalato il malessere di “derivante dall'ambiguità della relazione CP_2 con la madre”, la quale in diverse occasioni avrebbe promesso al figlio di tenerlo con sé disattendendo però quanto promesso. La preoccupazione rispetto al disagio manifestato dal IP è stata espressa ai Servizi anche dai nonni affidatari per gli “atteggiamenti ambivalenti materni”. Inoltre, come emerso dagli atti, i rapporti tra la ed il padre non sono T_ buoni, tanto che la stessa ha riferito di non recarsi casa del padre ed in passato, pur di non stargli vicino, aveva lasciato la precedente abitazione (vedi in merito le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata e non oggetto di alcuna censura specifica: “Quanto alla domanda di decadenza, proposta dal ricorrente con riguardo al rapporto di genitorialità tanto del minore , CP_1 quanto del minore , gli elementi a disposizione appaiono al Collegio CP_2 sufficientemente indicativi di una totale trascuratezza dei primari doveri genitoriali da parte di EL delega la gestione di al Parte_1 CP_1 personale di una comunità nella quale ha sempre rifiutato di fare ingresso, anche solo per far visita al figlioletto. Delega, inoltre, la totale gestione anche del primogenito al nonno affidatario (suo padre), con il quale, per sua CP_2 stessa ammissione, non serba un buon rapporto (dichiarazioni della resistente all'udienza del 04.09.2024). E' anche significativo che la sig.ra come ha T_ dichiarato sempre in udienza, abbia scelto di abbandonare un i ile sito in piazza Perosi a Sassari, proprio per evitare di dover convivere con suo padre e, di conseguenza, con suo figlio , affidato a costui. Del resto, è stato lo CP_2 stesso padre della resistente a riferire ai carabinieri di una tendenziale sua difficoltà, nel dover costantemente rapportarsi con la figlia T_
(evidentemente assente e disinteressata) per richiedere autorizzazioni basilari per la vita del giovane (annotazione di P.G. allegata al ricorso de CP_2 potestate)”). Conseguentemente, anche la seconda doglianza va disattesa. Le spese di giudizio, trattandosi di procedimenti finalizzati unicamente a garantire gli interessi di minori, vanno integralmente compensate tra le parti.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 46/2025 del Parte_1
Tribunale per i minorenni di Sassari. Compensa tra le parti le spese di lite. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 se dovuto il contributo unificato. Così deciso in Sassari, 25/9/2025
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
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