Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 24 agosto 2011, n. 152
Articolo 3
- Legge 24 agosto 2011, n. 152
Articolo 4 della Legge 24 agosto 2011, n. 152
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24 settembre 2011
24 settembre 2011
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