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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 4112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4112 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 15097/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel.est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.04.2024 tra
1) Parte_1 nato/a ZZ (ME) cittadino/a: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]2 con l'Avv. Laura Rebua presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato/a LL PO di TT cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Sergio Alfano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in LL PO di TT in data 3.06.2000 (anno 2013 atto n. 72 reg. - parte II serie A) separati giudizialmente con sentenza n. 1155/2019 del Tribunale di LL PO di TT
(passata in giudicato, v. documenti in atti) con i seguenti figli: nato il [...] ed nata il [...], entrambi cittadini Per_1 Per_2 italiani
FATTO
In data 23 aprile 2024, il sig. depositava ricorso per lo scioglimento del matrimonio Parte_2 concordatario contratto con la sig.ra in LL PO di TT in Parte_1 data 3 giugno 2000, in via contenziosa.
Il Tribunale di Milano, fissati i termini per la notifica e la costituzione della resistente, fissava udienza per la comparizione delle parti per la data del 10 dicembre 2024. Tuttavia, la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza non si perfezionavano entro il termine previsto dal decreto, cosicchè, su istanza di parte ricorrente, il G.D. fissava nuova udienza per la data del 27 gennaio 2025, avanti al GOT Delegato Dott.ssa Serpico, assegnando nuovo termine alla parte convenuta per il deposito di memoria difensiva.
All'udienza del 27 gennaio 2025, stante la mancata comparizione della parte ricorrente, il GOT, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una soluzione condivisa, rimetteva le parti avanti al Giudice
Delegato, Dott.ssa Valentina Di Peppe, per quanto di sua competenza.
Con successivo provvedimento in data 6 marzo 2025, il Presidente della IX Sezione del Tribunale, preso atto del protrarsi dell'astensione della Dott.ssa Di Peppe, riassegnava il procedimento alla
Dott.ssa Laura Cosmai, la quale fissava l'udienza dell'8 aprile 2025, per la comparizione personale delle parti avanti a sé.
In detta udienza il Giudice, sentite le parti, formulava la seguente proposta conciliativa:
1) Affidamento esclusivo di alla madre;
Per_2
2) revoca dell'obbligo della madre di corrispondere al padre l'assegno per il mantenimento di dall'ottobre 2024; Per_1
3) Nulla a titolo di contributo per il mantenimento di (da ritenersi economicamente Per_1 autosufficiente e in ogni caso inserito nel mondo del lavoro);
4) Rideterminazione dell'assegno per il mantenimento di in € 650,00 oltre al 50% delle spese Per_2 straordinarie di cui alle linee guida del Tribunale di Milano importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dall'aprile 2026(base di calcolo aprile 2025)
Il Giudice Delegato assegnava quindi alle parti termine sino al 18 aprile 2025 per il deposito di note di trattazione scritta con le quali dichiarare di accettare o non accettare la proposta.
Con successive note, ritualmente depositate nel termine assegnato, le parti dichiaravano di accettare la proposta, cosicchè, con provvedimento del 22 aprile 2025 il Giudice Delegato disponeva procedersi ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. e sostituiva l'udienza per gli adempimenti di cui alla norma citata, con il deposito di note scritte.
Con successive note, le parti dichiaravano di rinunciare a comparire all'udienza, chiedendone la sostituzione con trattazione scritta, rinunciavano all'impugnazione della sentenza e confermavano congiuntamente le seguenti
CONDIZIONI:
1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 3 giugno 2000 a
LL PO di TT e trascritto nel registro degli atti civili del medesimo Comune (atto
n. 42 parte II serie A uff. 1 anno 2000);
2) La figlia minore viene affidata in via esclusiva alla madre, presso la quale sarà Per_2 collocata anche ai fini anagrafici. Il padre avrà facoltà di vederla quando lo desidera, previo accordo con la madre e con la minore stessa;
3) L'obbligo da parte della madre di corrispondere al padre l'assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne viene revocato a partire dal mese di ottobre 2024 e nessun Per_1 contributo viene riconosciuto reciprocamente dalle parti per il mantenimento dello stesso;
4) Il padre è tenuto a versare alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 650,00
a titolo di contributo al mantenimento della figlia , importo rivalutabile annualmente Per_2 secondo gli indici Istat a partire da aprile 2026 (base di calcolo aprile 2025), oltre al 50% delle spese straordinarie, così come previste dalle Linee Guida del Tribunale di Milano del
14.11.2017;
5) Spese compensate. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 3.06.2000 a
LL PO di TT tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LL PO di TT affinchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 14.5.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel.est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.04.2024 tra
1) Parte_1 nato/a ZZ (ME) cittadino/a: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]2 con l'Avv. Laura Rebua presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato/a LL PO di TT cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Sergio Alfano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in LL PO di TT in data 3.06.2000 (anno 2013 atto n. 72 reg. - parte II serie A) separati giudizialmente con sentenza n. 1155/2019 del Tribunale di LL PO di TT
(passata in giudicato, v. documenti in atti) con i seguenti figli: nato il [...] ed nata il [...], entrambi cittadini Per_1 Per_2 italiani
FATTO
In data 23 aprile 2024, il sig. depositava ricorso per lo scioglimento del matrimonio Parte_2 concordatario contratto con la sig.ra in LL PO di TT in Parte_1 data 3 giugno 2000, in via contenziosa.
Il Tribunale di Milano, fissati i termini per la notifica e la costituzione della resistente, fissava udienza per la comparizione delle parti per la data del 10 dicembre 2024. Tuttavia, la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza non si perfezionavano entro il termine previsto dal decreto, cosicchè, su istanza di parte ricorrente, il G.D. fissava nuova udienza per la data del 27 gennaio 2025, avanti al GOT Delegato Dott.ssa Serpico, assegnando nuovo termine alla parte convenuta per il deposito di memoria difensiva.
All'udienza del 27 gennaio 2025, stante la mancata comparizione della parte ricorrente, il GOT, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una soluzione condivisa, rimetteva le parti avanti al Giudice
Delegato, Dott.ssa Valentina Di Peppe, per quanto di sua competenza.
Con successivo provvedimento in data 6 marzo 2025, il Presidente della IX Sezione del Tribunale, preso atto del protrarsi dell'astensione della Dott.ssa Di Peppe, riassegnava il procedimento alla
Dott.ssa Laura Cosmai, la quale fissava l'udienza dell'8 aprile 2025, per la comparizione personale delle parti avanti a sé.
In detta udienza il Giudice, sentite le parti, formulava la seguente proposta conciliativa:
1) Affidamento esclusivo di alla madre;
Per_2
2) revoca dell'obbligo della madre di corrispondere al padre l'assegno per il mantenimento di dall'ottobre 2024; Per_1
3) Nulla a titolo di contributo per il mantenimento di (da ritenersi economicamente Per_1 autosufficiente e in ogni caso inserito nel mondo del lavoro);
4) Rideterminazione dell'assegno per il mantenimento di in € 650,00 oltre al 50% delle spese Per_2 straordinarie di cui alle linee guida del Tribunale di Milano importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dall'aprile 2026(base di calcolo aprile 2025)
Il Giudice Delegato assegnava quindi alle parti termine sino al 18 aprile 2025 per il deposito di note di trattazione scritta con le quali dichiarare di accettare o non accettare la proposta.
Con successive note, ritualmente depositate nel termine assegnato, le parti dichiaravano di accettare la proposta, cosicchè, con provvedimento del 22 aprile 2025 il Giudice Delegato disponeva procedersi ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. e sostituiva l'udienza per gli adempimenti di cui alla norma citata, con il deposito di note scritte.
Con successive note, le parti dichiaravano di rinunciare a comparire all'udienza, chiedendone la sostituzione con trattazione scritta, rinunciavano all'impugnazione della sentenza e confermavano congiuntamente le seguenti
CONDIZIONI:
1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 3 giugno 2000 a
LL PO di TT e trascritto nel registro degli atti civili del medesimo Comune (atto
n. 42 parte II serie A uff. 1 anno 2000);
2) La figlia minore viene affidata in via esclusiva alla madre, presso la quale sarà Per_2 collocata anche ai fini anagrafici. Il padre avrà facoltà di vederla quando lo desidera, previo accordo con la madre e con la minore stessa;
3) L'obbligo da parte della madre di corrispondere al padre l'assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne viene revocato a partire dal mese di ottobre 2024 e nessun Per_1 contributo viene riconosciuto reciprocamente dalle parti per il mantenimento dello stesso;
4) Il padre è tenuto a versare alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 650,00
a titolo di contributo al mantenimento della figlia , importo rivalutabile annualmente Per_2 secondo gli indici Istat a partire da aprile 2026 (base di calcolo aprile 2025), oltre al 50% delle spese straordinarie, così come previste dalle Linee Guida del Tribunale di Milano del
14.11.2017;
5) Spese compensate. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 3.06.2000 a
LL PO di TT tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LL PO di TT affinchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 14.5.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG