TRIB
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 29/07/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1835/2022 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo in data 27 luglio 2022 con il n. 1835/2022 del ruolo Generale, avente per oggetto: leasing, azione di nullità e di pagamento somme;
vertente tra
(C.F.: Parte_1
, con sede legale in RA via Giuseppe Catani n. 37, in persona dei P.IVA_1
Curatori, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Leonardo MASI in RA, viale della Repubblica n. 245, che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso ex art. 302 c.p.c. Pec: vvocati.prato.it Email_1
Fax: 0574/575869 Attrice contro
Controparte_1
(P.IVA , con sede in , Via Aldo
[...] P.IVA_2 CP_1
Moro n. 11/13, in persona del procuratore e rappresentante p.t., giusta procura speciale del 08.05.2019, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni ANICHINI in Firenze via Lamarmora n. 29, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione;
Pec: Email_2
Fax: 055/574334 Convenuta All'udienza del 16/01/2025, la causa è stata posta in decisione, con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche, sulle seguenti conclusioni.
Per l'attrice: “1. Voglia l'Ecc.mo Tribunale di RA, preso atto della risoluzione del contratto di leasing traslativo n. 42006965 intervenuta in data 26.3.2014, ogni contraria istanza, deduzione eccezione e/o domanda disattesa e reietta: (i) in tesi: previa, se ritenuto, declaratoria di nullità delle clausole di cui agli artt. 12 e 6 del predetto contratto per i motivi esposti in narrativa dell'atto di citazione, condannare CP_2
(ora ), al pagamento, in favore della
[...] Controparte_1
, della somma Parte_2 di € 500.447,90, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, dovuta a titolo restitutorio ex art. 1526 c.c., per le ragioni esposte nella narrativa dell'atto di citazione, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
(ii) in subordine: nella denegata ipotesi in cui si ritenesse la validità della clausola di cui all'art. 12 del contratto invocata dalla controparte nella propria comparsa di costituzione, procedere alla riduzione degli importi oggetto di tale clausola e da essa risultanti, condannando dunque e per l'effetto
[...]
[...
[...] (ora ) al pagamento, in Controparte_3 Controparte_1 favore della , Parte_2 della somma di € 500.447,90, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, ovvero la diversa maggiore o minore somma ritenuta, anche equitativamente, dall'Ill.mo Giudice. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
2. In via istruttoria si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova dedotti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c. della Curatela,
e segnatamente la richiesta di CTU nei termini ivi illustrati”. Contr Per la convenuta “impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto, e chiede che tutte le domande formulate da parte attrice siano rigettate in quanto infondate in fatto e in diritto, con pronuncia di condanna al risarcimento dei Cont danni ex art. 96 c.p.c.. come già argomentato nelle memorie ex art. 183 cpc, non accetta il contraddittorio su domande nuove proposte da controparte. Con vittoria di spese e compensi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 27 luglio 2022, la
[...]
e concordato preventivo, in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore e del Liquidatore Giudiziale (d'ora Pa innanzi, per brevità, anche solo “ ”), conveniva in giudizio il
[...]
Controparte_1
Contr d'ora innanzi, per brevità, anche solo “ ) deducendo:
[...]
Contr
- che in data 31.7.2001 e la SIA Spa avevano stipulato il contratto n. Contr 42006905 con il quale le aveva concesso in leasing alcun immobili, facenti parte del c.d. “Centro Direzionale Leonardo Da Vinci” in RA: (i) immobile a destinazione commerciale posto in RA, via Rimini n. 29, 31; (ii) immobile ad uso deposito posto in RA, via Roubaix n. 16;
- che l'efficacia del contratto veniva sospensivamente condizionata alla Contr stipula dell'atto notarile di compravendita da parte di condizione poi avveratasi e risultante dal “verbale di consegna ed atto di avveramento condizione sospensiva”, nel quale veniva anche pattuita una durata della locazione finanziaria dal 2 agosto 2001 sino al 15 agosto 2013; 3) il corrispettivo della locazione finanziaria veniva fissato (art. 6) in L.
3.461.643.026 (circa € 1.787.789,00), oltre IVA, da versarsi con le seguenti modalità: (i) quanto ad L. 270.000.000 (circa € 139.000,00), oltre IVA, contestualmente alla stipula del contratto di leasing; (ii) quanto al restante importo, in ulteriori n. 155 canoni mensili;
- che l'art. 13 del contratto di leasing riservava all'utilizzatore SIA Spa il diritto di opzione per l'acquisto dell'immobile oggetto di locazione finanziaria, con prezzo finale di vendita stabilito nella misura di L. 2 270.000.000 (circa € 139.000,00) e l'art. 12, lett. b) contemplava una clausola risolutiva espressa invocabile dalla parte concedente a fronte del mancato pagamento, da parte della SIA anche di un solo canone;
- che in data 08/07/2013, le società SIA Spa e depositavano, CP_4 ciascuna, presso il Tribunale di RA, autonomo ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, comma 6 L.F., con riserva di presentazione del piano e della proposta di concordato, ed in data
12/03/2014 il Tribunale di RA dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo delle due società ed il concordato veniva omologato per entrambe le società con decreti del Tribunale di RA del 18/02/2015;
- che con atto notarile del 25/03/2015, la Controparte_5
e la società attuavano un'operazione di
[...] CP_4
Pa fusione mediante incorporazione di , eseguendo così una CP_6 specifica previsione del piano concordatario, e contestualmente la
[...]
veniva trasformata in società a r.l., mutando la Controparte_5 propria denominazione in Parte_2
- che nelle more, in esecuzione del contratto, dal 31.7.2001 (conclusione del Pa contratto) all' 8.7.2003 (deposito del ricorso per c.p.), aveva regolarmente corrisposto i canoni oggetto del piano finanziario, per un totale di € 1.682.850,32, pari all'85% dei complessivi canoni pattuiti;
- che, con raccomandata A/R datata 26.3.2014 - successivamente all'apertura della procedura di concordato preventivo, ma prima della sua omologazione, Contr Pa comunicava alla la risoluzione del contratto di leasing, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ex 12, lett. b) del contratto a causa del mancato pagamento, nel frattempo, di canoni per complessivi € 113.393,58;
- che gli immobili venivano spontaneamente riconsegnati alla Banca il
24.2.2017, per poi essere dalla stessa successivamente trasferiti a
[...]
, verso il pagamento di € 800.000,00; Parte_3
Contr
- che, incassato il prezzo della compravendita immobiliare, disponeva Pa nei confronti di un bonifico di € 460.463,95 a generico titolo di
“retrocessione plusvalore da vendita immobile contratto nr. 42006965”, trattenendo la somma di € 339.536,05, seppure ricavati dalla vendita dell'immobile.
3 Sulla base di tali deduzioni, l' attrice invocava l'applicabilità del disposto dell'art. 1526 c.c. e chiedeva, quindi, all'intestato Tribunale di condannare la al pagamento di € 500.447,90 oltre interessi di legge, quale differenza CP_1
Pa tra il volume complessivo dei canoni che aveva versato (€ 1.682.850,32) in esecuzione del contratto di leasing risolto dalla e il valore dell'equo CP_1 compenso per l'utilizzo del bene spettante alla controparte (€ 721.938,47), Contr detratti gli importi retrocessi da (€ 460.463,95), da considerarsi versati in acconto sul maggior avere. Par A fondamento della propria domanda affermava la natura traslativa del contratto di leasing n. 42006965 e deduceva che la somma di euro €
339.536.05, risultante dalla differenza tra il corrispettivo di vendita dell'immobile (€ 800.000,00) e la somma alla stessa bonificata (€
460.463,95), come ricostruita dal Liquidatore giudiziale, comportava una illegittima decurtazione dei maggiori importi spettanti all'utilizzatrice.
Contestava, in particolare, l'indebita applicazione in via retroattiva della disciplina ex art. 1, comma 138 L. 124/2017 (entrata in vigore il Contr 14/08/2017) per la determinazione del quantum dovuto da in conseguenza della risoluzione del contratto (avvenuta il 26/03/2014), affermando la necessaria applicabilità ratione temporis dell'art. 1526 c.c.
Determinava, quindi, in euro € 500.447,90 l'importo del quale chiedeva la restituzione, così risultante: € 1.682.850,32 (canoni versati dal 02.08.2001 al
26.03.2014) - 721.938,47 (equo compenso corrispondente alla somma del deprezzamento degli immobili stimata in € 169.159,11 e degli interessi corrisposti dall'utilizzatrice (€ 552.779,36) - € 460.463,95 (importi Contr retrocessi da , chiedendo, ove ritenuto, l'accertamento della nullità della clausola contenuta all'art. 12 del contratto di leasing in quanto incompatibile con la disciplina a presidio dell'ordine pubblico economico dettata dall'art. 1526 c.c.
Instauratosi il contradditorio, si costituiva in giudizio il
[...]
Controparte_1
in persona del proprio procuratore, contestando la pretesa attrice
[...] chiedendone il rigetto, oltre alla condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
4 La convenuta, in particolare, contestava di aver applicato, nella determinazione dei rapporti di dare-avere tra le parti, l'art. 1, comma 138 L.
124/2017, affermando di aver applicato unicamente quanto previsto dall'art. 12 del contratto di leasing, secondo il quale, in caso di risoluzione,
l'utilizzatore doveva riconsegnare l'immobile libero da persone e cose, versando al concedente, oltre ai canoni maturati, quelli convenuti fino alla riconsegna dell'immobile, ogni altra somma dovuta, ivi compresi gli interessi di mora nella misura convenzionalmente determinata, salvo l'obbligo di risarcire maggiori danni. Deduceva, pertanto, la di aver legittimamente CP_1
Pa trattenuto i canoni pagati da fino alla risoluzione del contratto e, una volta alienato l'immobile, anche i canoni a scadere sino alla fine del contratto
(poiché la restituzione dell'immobile era intervenuta a febbraio 2017, successivamente allo scadere dell'ultima rata), oltre le ulteriori spese, così restituendo alla SIA le somme in eccesso, pari a € 460.463,95. Affermava che Contr tale modus procedendi di oltre che legittimo era del tutto coerente, anche in base allo stesso art. 1526 c.c. che, al secondo prevede che le parti possano contrattualmente stabilire che le rate pagate siano acquisite al venditore a titolo di indennità, in deroga a quanto statuito dal primo comma.
Nel caso di specie, l'art. 12 del contratto di leasing derogava espressamente al primo comma dell'art. 1526 c.c., senza determinare alcuna illegittimità o squilibrio contrattuale tra le parti, e tale disposizione e non era da ritenersi contraria all'ordine pubblico.
In data 09/02/2023 parte attrice depositava la sentenza del Tribunale di
RA che ne aveva dichiarato il fallimento e il G.I., con provvedimento del
02/03/2023, dichiarava l'interruzione della causa.
La Curatela, in data 26 aprile 2023, depositava ricorso ex art. 302 c.p.c. per la prosecuzione della causa, cui seguiva il deposito di comparsa di costituzione Contr di a seguito di riassunzione, nella quale la convenuta richiamava, facendo proprie tutte le difese, eccezioni e domande avanzate nella precedente fase del giudizio, riportandosi alle conclusioni già formulate.
All'esito della prima udienza del 24/01/2024, il Giudice concedeva i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., depositate da entrambe le parti. Pa
nella propria prima memoria ha modificato le proprie conclusioni e parte
5 convenuta ha contestato l'inammissibilità per mutatio libelli della domanda posta in subordine alla principale e volta ad una riduzione, anche in via equitativa, degli importi di cui alla clausola contenuta nell'art. 12 del contratto.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22/05/2024, ritenuta l'opportunità di definire le questioni sollevate dalle parti di natura essenzialmente giuridica e documentale, prima di valutare le condizioni di ammissibilità della invocata CTU, fissava l'udienza cartolare del 16/01/2025 per la precisazione delle conclusioni;
la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. ANALISI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA In primo luogo, va detto che il rapporto obbligatorio oggetto del presente giudizio scaturisce dal contratto di leasing finanziario n 2006965 (poi n.
42006905), sottoscritto in data 2 agosto 2000 , con il quale ME AS
& RI S.p.a concedeva a due Parte_1 unità immobiliari poste nel Comune di RA , con accesso da via Rimini, 27, facenti parte del complesso immobiliare denominato “ Centro Direzionale
Leonardo Da Vinci”, ubicato tra il viale Leonardo Da Vinci e Via Arezzo acquistato dalla il 19 dicembre successivo, con un impegno CP_7 finanziario di £ 3.461.643.026. Tale contratto, condizionato sospensivamente all'acquisto del bene da parte di ME AS & RI S.p.a , prevede la concessione in locazione finanziaria dell'immobile a far data dalla consegna del bene, con una durata di anni 10, 120 mesi ( art 4), con impegno della parte conduttrice alla restituzione di un corrispettivo di £
3.461.643.026, oltre IVA, da corrispondere per £ 270.000.000, oltre IVA, al momento della stipula, e l'importo residuo con 143 versamenti periodici di £
22.319.182, oltre IVA, da corrispondere a partire dal giorno I del primo mese successivo alla sottoscrizione del verbale di presa in consegna del bene ( art
6). L'art 6 delle condizioni di contratto contiene inoltre un meccanismo di adeguamento che viene dettagliatamente indicato nelle condizioni particolari
6 (allegato “ I”), in relazione alla variazione del tasso Euribor 3M, che rappresenta il tasso di riferimento.
L'utilizzatore versa la somma di £ 1.200.000, oltre IVA, a titolo di contributo spese per l'apertura e perfezionamento della pratica, oltre a spese peritali.
Sono poi a carico dell'utilizzatore, dettagliatamente indicati, gli oneri accessori per spese di insoluto, rilascio documenti e invio comunicazioni varie, rilascio documenti autenticati, variazioni appoggio bancario, modifiche contrattuali, spese di riscatto, oltre IVA, bolli e costi effettivamente sostenuti.
Il tasso di mora , per il caso di ritardo nei pagamenti, è quello , corrispondente al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,00 punti percentuali all'anno, salvo risarcimento dell'eventuale maggior danno.
Le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto che il canone di locazione finanziaria viene stabilito sulla base del prezzo concordato di £
2.700.000.000, oltre IVA, di cui £ 2.500.000.000 per l'acquisto dell'immobile e
£ 200.000.000. per l'esecuzione di lavori e di impiantistiche utili all'adeguamento dei locali per l'espletamento dell'attività dell'utilizzatore stesso.
Viene riconosciuta all'utilizzatore il diritto di opzione per l'acquisto dell'immobile alla scadenza del contratto, corrispondendo il prezzo finale di £
270.000.000, oltre imposte ( art 13).
Siffatto diritto di opzione avrebbe dovuto essere esercitato “mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di sei mesi prima del termine della locazione finanziaria ” e “ Qualora il pagamento del prezzo di acquisto dell'immobile da parte dell'Utilizzatore non venga effettuato entro giorni dieci dal giorno della scadenza della locazione finanziaria verranno addebitati gli interessi di mora, calcolati nella misura convenzionalmente determinata e che in caso di mancato esercizio del diritto di opzione al termine della locazione finanziaria l'immobile dovrà essere riconsegnato al concedente libero da persone e cose. All'Utilizzatore è comunque riservata la facoltà di esercitare nello stesso termine sopra indicato per il diritto di opzione, il diritto di richiedere la continuazione del contratto di locazione finanziaria per una durata da convenire e in tal caso
7 dovranno essere ricalcolati i canoni ed il prezzo di vendita al termine della locazione finanziaria.
Come può evincersi dal regolamento, le parti hanno concordato un vero e proprio diritto potestativo di opzione a favore dell'utilizzatore, soggetto tuttavia a precisi oneri di forma e a termine espressamente qualificato come perentorio e quindi da ritenersi essenziale per il relativo esercizio.
In particolare, proprio in funzione di tale dato temporale, le parti hanno concordato che la comunicazione sarebbe dovuta avvenire mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro sei mesi prima del termine della locazione finanziaria. Inoltre, una volta manifestata la volontà di riscatto conformemente a tali prescrizioni, l'utilizzatrice avrebbe dovuto corrispondere il pagamento del prezzo di acquisto, ai sensi del comma 3, del medesimo articolo, entro giorni 10 dal giorno della scadenza della locazione finanziaria, impregiudicato il pagamento degli interessi di mora calcolata nella misura convenzionalmente determinata.
Infine, all'art 12 le parti hanno previsto la clausola risolutiva espressa in caso di inadempimento dell'utilizzatore, nei termini seguenti.
“
In effetti, con lettera raccomandata del 26 marzo 2014, CP_2
, succeduta nel contratto, ha rilevato il mancato adempimento dei
[...] corrispettivi ammontanti a complessivi € 113.393,58, comprensivi di capitale ed interessi di mora, ed ha manifestato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, in data posteriore all'apertura della procedura di concordato preventivo, ma prima della sua omologazione.
E' incontestato che gli immobili sono stati poi spontaneamente riconsegnati alla Banca il 24.2.2017, per poi essere dalla stessa successivamente trasferiti a , verso il pagamento di € 800.000,00 e che, incassato il Parte_3
8 Contr Pa prezzo della compravendita immobiliare, disponeva nei confronti di un bonifico di € 460.463,95 a generico titolo di “retrocessione plusvalore da vendita immobile contratto nr. 42006965”, trattenendo la somma di €
339.536,05, seppure ricavati dalla vendita dell'immobile.
In particolare, l'importo trattenuto si compone di :
• € 124.923,57, quale quota capitale dei canoni mensili non corrisposti a partire da agosto 2013, dopo il ricorso per l'ammissione alla proceduta di concordato preventivo, sino al termine di contratto;
• € 139.443,36, quale rata finale per l'esercizio dell'opzione di acquisto;
• € 75.169,12, per ulteriori voci di spesa di minor importo ( spese condominiali anni 2013/2016, IVA , consorzio di bonifica, etc).
L'attrice lamenta che, alla data della risoluzione del contratto, aveva già corrisposto importi per € 1.682.850,32, corrispondenti all'85% dei canoni pattuiti e che le somme sopra determinate sarebbero state computate facendo applicazione dell'art 1 comma 138 della legge 124/2017, in luogo di quella dell'art 1526, disciplina applicabile alla fattispecie ratione temporis.
Esclusa l'applicazione retroattiva della legge 124/2017, non ancora verificati i presupposti alla data di sua entrata in vigore, una volta ottenuta la restituzione del bene il concedente avrebbe dovuto restituire all'utilizzatore le rate riscosse nel corso del rapporto, salvo il diritto ad un equo compenso quale indennità per il deprezzamento del bene conseguente all'utilizzo.
Tale indennità avrebbe dovuto essere determinata computando il deprezzamento degli immobili ( stimato in € 169.159,11) e gli interessi corrisposti dall'utilizzatrice ( € 552.779,36) per il periodo di durata del rapporto ( 2.8.2001 /26.3.2014), Contr Tenendo conto di tale indennità e delle somme corrisposte da
(460.461,95), l'attrice agisce per ottenere il credito residuo di € 500.447,90, previa declaratoria della nullità dell'art 12 del contratto di leasing per contrasto l'art 1526 c.c., avente natura di norma imperativa, nonché dell'art 6 per la determinazione del tasso di convenzionale di mora.
In senso contrario, la società convenuta contesta la pretesa avversaria, invocando proprio la clausola negoziale in questione, di deroga espressa al comma I, dell'art 1526 c,c, consentita proprio dal comma successivo,
9 confortato dall'approdo della giurisprudenza della Cassazione a S.u. n. 2061 del 2021.
Appare quindi evidente che, presenta carattere propedeutico e pregiudiziale al riconoscimento ed alla determinazione della pretesa di credito oggetto della domanda dell'attrice, scrutinare la validità della clausola contrattuale sopra richiamata.
2. SULLA APPLICABILITA' DELL'ART 1526 c.c.
La questione ruota quindi sulla corretta applicazione dell'art 1526 c.c. concernente la restituzione dei canoni corrisposti ed il riconoscimento di equo indennizzo e sulla validità o meno della clausola negoziale di deroga.
In proposito, non è fuor luogo precisare che secondo il tradizionale insegnamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di locazione finanziaria si distingue tra “leasing di godimento” e “leasing traslativo”, quest'ultimo relativo a beni atti a conservare alla scadenza un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione, ed i cui canoni scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto, rispetto a cui la concessione in godimento assume funzione strumentale.
Tradizionalmente, la risoluzione del leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore trova disciplina nell'art 1526 c.c., non incidendo sull'applicazione di tale ultima disposizione l'art 72 –quater legge fallimentare, introdotto dall'art 59 del d.lgsvo n 5/2006, in quanto siffatta norma, di natura eccezionale, non disciplina la risoluzione del contratto di leasing , bensì il suo scioglimento quale conseguenza del fallimento utilizzatore ( Cass., 12,2,2019, ord. n 3965; Cass., 18.6.2018, ord. n 15975; Cass.,
20.9.2017,n 21895; Cass., sent. 29.4.2015, n 8687). L'applicazione analogica dell'art 1526 c.c., dettato in realtà per la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà, al leasing traslativo, comporta che in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, il diritto all'equo compenso spettante al concedente per l'uso della cosa comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l'uso, non includendo, invece, né il risarcimento del danno che può derivare da un deterioramento
10 anormale della cosa, né il mancato guadagno (Cass., sentenza 13.11.2018, n
29020; Cass., 10.9.2010, n 19287).
E' in tale prospettiva che le parti possono convenire, con patto avente natura di clausola penale, l'irripetibilità dei canoni già versati dall'utilizzatore, prevedendo la detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito, in coerenza con l'art 1526, comma 2, cc ( Cass., 12.6.2018, n 15202; 12.9.2014, n 19272). In tal caso, tuttavia, la clausola che attribuisce al concedente, oltre all'intero importo del finanziamento, anche la proprietà ed il possesso del bene risulta manifestamente eccessiva in quanto attribuisce vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, dovendo il giudice effettuare, ai fini della riducibilità ex art 1384 c.c., una valutazione comparativa tra il vantaggio che detta clausola assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva legittimamente di trarre dalla corretta esecuzione del contratto ( Cass.,
21.8.2018, n 20840).
Ciò comporta , in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la restituzione dei canoni già corrisposti e il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell'utilizzo dei beni, in misura tale da remunerare il solo godimento senza ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi, non potendosi cumulare la somma dei canoni e del residuo valore del bene (Cass., 24.1.2020, n 1581).Secondo tale opzione, nel leasing traslativo la disciplina dettata dall'art 1526 c.c. in materia di risoluzione del contratto, presenta un carattere inderogabile, trattandosi di norma imperativa con valore di principio generale di tutela di interessi omogenei e strumento di controllo dell'autonomia negoziale delle parti .
A fronte di tale orientamento, ha trovato ingresso una differente impostazione ermeneutica che, facendo leva sulla legge 124/2017 e sulla portata dell'art 72 quater della legge fallimentare, prende atto dell'introduzione di una definizione unitaria e generale del contratto di leasing finanziario, senza recepire la tradizionale distinzione tra leasing “di godimento” e leasing “traslativo”, disciplinando presupposti ed effetti della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore.
11 Invero tale schema contrattuale - distinto dal leasing c.d. operativo che ricorre quando è lo stesso produttore a concedere verso corrispettivo in godimento il bene per un periodo tendenzialmente inferiore alla vita economica del bene- in ragione della disciplina introdotta – immediatamente applicabile- non è più figura atipica o innominata. D'altra parte, si evidenzia che già l'art 72 quater, legge fallimentare, disciplina unitariamente la figura del leasing in modo differente rispetto alla vendita con riserva di proprietà, di cui al successivo art 73- valorizzando la causa di finanziamento, desumibile dagli artt 1 e 106 del TU , e successivamente la legge n 124/2017 ha introdotto definizione del leasing finanziario , tipizzandone lo schema e regolamentando presupposti, effetti e conseguenze della risoluzione per inadempimento.
Ciò comporterebbe, il definitivo superamento del ricorso in via analogica alla disciplina di cui all'art 1526 c.c. (Cass., 29.3.2019, n 8980; Cass.,
12.10.2019, n 12552) e l'applicazione dell'art. 1, commi 138-140 della legge
124/2017.
Secondo tale disciplina, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.
Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente.
A tal fine, tuttavia, il comma successivo prescrive che il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati.
Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una “stima effettuata da un perito scelto dalle parti di
12 comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione… Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore…”.
Con la sentenza n 2021 del 28.1.2021, richiamata da entrambe le parti, le
Sezioni Unite della Suprema Corte hanno o deciso sulla questione riguardante l'applicabilità analogica dell'art. 72 quater l. fall., ai fini della regolamentazione degli effetti della risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell'utilizzatore, verificatosi anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017. La disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica solo alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa. Per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall..
Dal principio di salvaguardia del corretto equilibrio contrattuale discende che il concedente ha diritto alla restituzione delle rate pagate solo previa restituzione del bene, dal momento che solo dopo tale restituzione il concedente potrà trarre dalla cosa ulteriori utilità e sarà possibile determinare l'equo compenso spettante per il godimento garantito all'utilizzatore nel periodo di durata del contratto (Cass.22.03.2022, n 9210).
In tale ipotesi, il concedente che, in applicazione dell'art. 1526 c.c., intenda far valere il credito risarcitorio derivante da una clausola penale stipulata in suo favore è tenuto a proporre apposita domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 l.fall., in seno alla quale dovrà indicare la somma ricavata dalla diversa
13 allocazione del bene oggetto del contratto ovvero, in mancanza, allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato all'attualità, onde consentire al giudice di apprezzare l'eventuale manifesta eccessività della penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1526, comma 2, c.c..
Tale interpretazione è quindi oramai consolidata: per i contratti di leasing finanziario risolti anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, priva di effetti retroattivi, resta valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall.
D'altra parte, la l. n. 124 del 2017 si applica anche ai contratti di leasing traslativo risolti anteriormente alla sua entrata in vigore, se i loro effetti non si sono ancora esauriti e sono ancora sub iudice, non in modo diretto, perché la disciplina è priva di efficacia retroattiva, ma per interpretazione storico- evolutiva, determinandosi altrimenti - in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza - un'irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai contratti risolti successivamente ( Cass., 21.3.2024, n 7527). Ne consegue l'esclusione della declaratoria di nullità della clausola cd. di confisca, clausola che deve ritenersi valida ed efficace sia che attribuisca al concedente il diritto al pagamento dei canoni scaduti e di quelli futuri attualizzati al momento della risoluzione ( Cass. 14. 3.2023, n 7367; Cass., 30.9.2021, n 26531), sia che gli attribuisca la facoltà di determinare unilateralmente il valore del bene oggetto del contratto al fine di detrarlo, previa eventuale vendita dello stesso, dal credito vantato verso l'utilizzatore.
Tale ultima clausola (cd. patto di deduzione)- si è precisato- deve in ogni caso essere interpretata ed eseguita secondo correttezza e buona fede, cosicché, nell'ipotesi in cui, al momento dell'esazione del credito risarcitorio o restitutorio, il bene non sia stato ancora venduto, il concedente dovrà portarne in diffalco il valore commerciale (palesando il criterio adottato per individuarne il valore equo di mercato in caso di contestazione della stima da parte dell'utilizzatore, che avrà l'onere di provarne l'erroneità), mentre, nella
14 contraria ipotesi in cui il bene sia stato già rivenduto, oggetto del diffalco sarà il ricavato della vendita, salva la riduzione del risarcimento, ai sensi dell'art.1227, comma 2, c.c., nel caso di vendita a prezzo vile per negligenza del concedente Cass.14.10.2021, n 28022).
Inoltre, trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 1526 c.c., è fatto salvo il potere di riduzione della penale da parte del giudice cui spetta il potere officioso di applicare l'art. 1384 c.c., il cui rilievo può avvenire a istanza di parte e, integrando un'eccezione in senso lato, può avvenire anche da parte giudice di legittimità, a condizione che non siano necessari accertamenti di fatto.
In tal caso il potere di ridurre detta penale, in modo da contemperare, secondo equità, il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente ed il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del contratto, dovrà avvenire procedendo alla stima del bene secondo il valore di mercato al momento della restituzione (salvo che non sia stato già venduto o altrimenti allocato, considerando, nel qual caso, i valori conseguiti) e poi detrarre tale valore dalle somme dovute dall'utilizzatore al concedente, con diritto del primo all'eventuale residuo ( Cass. 30.3.2022, n
10249). La penale contrattuale, tuttavia, non può essere ridotta a zero per la sostanziale inesistenza di un pregiudizio al quale parametrarla, perché la pattuizione della pena prescinde dal danno e dalla sua prova;
ai fini dell'art. 1384 c.c. il criterio fondamentale per valutare l'eccessività della penale coincide con il dato oggettivo dello squilibrio tra le posizioni delle parti con riferimento alla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento alla data di stipulazione del contratto.
E' quindi legittima la clausola penale con la quale il risarcimento è parametrato al cosiddetto interesse positivo (cioè, all'utilità che il concedente avrebbe tratto dalla fisiologica esecuzione del contratto), fermo restando il potere di riduzione del giudice ai sensi del combinato disposto degli artt.
1526, comma 2, e 1384 c.c. (Cass., 11.10.2024, n 26518).
il riferimento all'interesse del creditore, avendo la funzione di indicare lo strumento per mezzo del quale giungere a stabilire se la penale sia o meno manifestamente eccessiva presuppone una motivata valutazione della
15 situazione esistente al momento della sua applicazione, perché l'ammontare, che pur potrebbe essere eccessivo rispetto al momento della stipulazione, potrebbe non esserlo più rispetto a quello di applicazione, cosa che varrebbe semplicemente a testimoniare l'esistenza di un irrilevante errore di previsione del contratto, ma non l'iniquità della clausola in rapporto alla sua funzione (Cass., 4.10.2023, n 28037).
Il compenso per l'uso della cosa. quindi, deve tener conto anche dell'eventuale deprezzamento economico del bene in conseguenza della crisi economica, in quanto riferibile all'uso che, nella variabile temporale, ne abbia fatto il concessionario, posto che, diversamente, si finirebbe per scaricare sul concedente l'ulteriore "costo" legato al minor valore di realizzo posseduto dal bene, in relazione alla durata per la quale si sia protratto l'uso da parte dell'utilizzatore (Cass. 22.3.2022, n 9211).
E qualora, come nel caso di specie, attraverso la vendita sia avvenuta la ricollocazione del bene, si precisa, che non occorre necessariamente far riferimento al valore di mercato, bensì al prezzo effettivamente incassato, spettando all'utilizzatore dedurre e dimostrare che la liquidazione sia stata effettuata dall'impresa in modo non diligente o abusivamente aggravando la posizione debitoria ( Cass. 12.6.2023, n 16632).
Nella fattispecie in esame, gli effetti della risoluzione anticipata del contratto sono stati convenzionalmente concordati all'art 12 delle condizioni di contratto, regolarmente sottoscritte.
Secondo gli accordi, come si è visto, gli effetti della risoluzione anticipata per l'utilizzatore comportano l'obbligo di riconsegnare l'immobile libero da persone e cose, nonché versare al concedente oltre i canoni maturati e quelli convenuti fino alla consegna dell' immobile, anche ogni altra somma dovuta, compresi gli interessi di mora nella misura convenzionalmente determinata, oltre a risarcire maggiori danni. Aderendo all'orientamento da ritenersi oramai consolidato, da una parte andrà disattesa la domanda di nullità dell'art 12 del contratto di leasing, da ritenersi conforme alla disciplina all'epoca vigente, e ciò anche in rapporto al tasso di interessi moratorio, in assenza di elementi per ritenere gli stessi in contrasto con la disciplina di cui alla legge 108/1996 e ss..
16 Dall'altra parte, poiché la società utilizzatrice– unica legittimata- ha comunque avanzato richiesta di riduzione della clausola negoziale prevista dal contratto, ai sensi dell'art 1526, comma 2, c.c. o 1384 c.c., andrà determinato quale parte delle somme complessivamente ricevute, sia idonea a compensare adeguatamente la società concedente per il deprezzamento dei beni e quale corrispettivo per il godimento perdurato fino alla effettiva consegna.
Inoltre, non trovando applicazione la disciplina sopravvenuta, l'operato successivo della società concedente – conforme alla nuova disciplina – dovrà essere riconsiderato per valutare se quanto complessivamente percepito nel corso del rapporto e successivamente al conseguimento dei beni risulti iniquo e suscettibile di riduzione, secondo lo schema di cui al combinato disposto degli artt 1526 e 1384 c.c.
A tal fine, disattesa la domanda di nullità delle clausole negoziali, ricorre la necessità di disporre apposita CTU di carattere percipiente, finalizzata non tanto ad accertare l'equo compenso spettante all'utilizzatore, quanto la rispondenza ad equità della clausola penale, tenendo conto dei vantaggi complessivamente conseguiti dalla concedente.
In tale prospettiva , punto di partenza è rappresentato del contratto di leasing, individuando le differenti cause giustificative degli importi posti a carico della società utilizzatrice, di seguito considerare l'effettivo deprezzamento dei beni immobili concessi all'attrice per effetto della loro utilizzazione sino alla data di effettiva riconsegna alla società concedente ed acquisire elementi di valutazione, in base ai dati istruttori acquisiti, per determinare in quale misura l'entità dei canoni integra corrispettivo per l'utilizzo dei beni, ovvero del prezzo per l'opzione di acquisto e per il successivo trasferimento .
In ipotesi dei presupposti per ridurre ad equità la complessiva entità della somme percepite a titolo di penale, dovrà ulteriormente essere considerato Contr l'ammontare degli importi retrocessi da a seguito della vendita dei bani ed al prezzo effettivamente incassato e non a quello di mercato, non essendo stato dedotto e dimostrato che la vendita sia stata effettuata dalla convenuta in modo non diligente o abusivamente aggravando la posizione
17 debitoria (Cass. 12.6.2023, n 16632). Ogni ulteriore determinazione sul merito delle ulteriori domande e sulle spese del procedimento dovrà conseguentemente essere riservata al completamento della fase istruttoria nei termini precisati.
P.Q.M.
Il Tribunale di RA, non definitivamente pronunciando sulle domande spiegate dal Parte_1
,
[...]
27 luglio 2022 , nei confronti di
[...]
Controparte_1 ne e deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta la domanda di nullità delle clausole del contratto di leasing;
b) dispone con separata ordinanza la rimessione della causa innanzi al G.I. per la prosecuzione della fase istruttoria;
c) riserva alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite.
Così deciso il 26 luglio 2025 dal Tribunale di RA, in persona del G.I., dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico.
Il Giudice istruttore ed estensore Dott. Michele Sirgiovanni
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo in data 27 luglio 2022 con il n. 1835/2022 del ruolo Generale, avente per oggetto: leasing, azione di nullità e di pagamento somme;
vertente tra
(C.F.: Parte_1
, con sede legale in RA via Giuseppe Catani n. 37, in persona dei P.IVA_1
Curatori, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Leonardo MASI in RA, viale della Repubblica n. 245, che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso ex art. 302 c.p.c. Pec: vvocati.prato.it Email_1
Fax: 0574/575869 Attrice contro
Controparte_1
(P.IVA , con sede in , Via Aldo
[...] P.IVA_2 CP_1
Moro n. 11/13, in persona del procuratore e rappresentante p.t., giusta procura speciale del 08.05.2019, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni ANICHINI in Firenze via Lamarmora n. 29, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione;
Pec: Email_2
Fax: 055/574334 Convenuta All'udienza del 16/01/2025, la causa è stata posta in decisione, con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche, sulle seguenti conclusioni.
Per l'attrice: “1. Voglia l'Ecc.mo Tribunale di RA, preso atto della risoluzione del contratto di leasing traslativo n. 42006965 intervenuta in data 26.3.2014, ogni contraria istanza, deduzione eccezione e/o domanda disattesa e reietta: (i) in tesi: previa, se ritenuto, declaratoria di nullità delle clausole di cui agli artt. 12 e 6 del predetto contratto per i motivi esposti in narrativa dell'atto di citazione, condannare CP_2
(ora ), al pagamento, in favore della
[...] Controparte_1
, della somma Parte_2 di € 500.447,90, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, dovuta a titolo restitutorio ex art. 1526 c.c., per le ragioni esposte nella narrativa dell'atto di citazione, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
(ii) in subordine: nella denegata ipotesi in cui si ritenesse la validità della clausola di cui all'art. 12 del contratto invocata dalla controparte nella propria comparsa di costituzione, procedere alla riduzione degli importi oggetto di tale clausola e da essa risultanti, condannando dunque e per l'effetto
[...]
[...
[...] (ora ) al pagamento, in Controparte_3 Controparte_1 favore della , Parte_2 della somma di € 500.447,90, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, ovvero la diversa maggiore o minore somma ritenuta, anche equitativamente, dall'Ill.mo Giudice. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
2. In via istruttoria si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova dedotti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c. della Curatela,
e segnatamente la richiesta di CTU nei termini ivi illustrati”. Contr Per la convenuta “impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto, e chiede che tutte le domande formulate da parte attrice siano rigettate in quanto infondate in fatto e in diritto, con pronuncia di condanna al risarcimento dei Cont danni ex art. 96 c.p.c.. come già argomentato nelle memorie ex art. 183 cpc, non accetta il contraddittorio su domande nuove proposte da controparte. Con vittoria di spese e compensi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 27 luglio 2022, la
[...]
e concordato preventivo, in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore e del Liquidatore Giudiziale (d'ora Pa innanzi, per brevità, anche solo “ ”), conveniva in giudizio il
[...]
Controparte_1
Contr d'ora innanzi, per brevità, anche solo “ ) deducendo:
[...]
Contr
- che in data 31.7.2001 e la SIA Spa avevano stipulato il contratto n. Contr 42006905 con il quale le aveva concesso in leasing alcun immobili, facenti parte del c.d. “Centro Direzionale Leonardo Da Vinci” in RA: (i) immobile a destinazione commerciale posto in RA, via Rimini n. 29, 31; (ii) immobile ad uso deposito posto in RA, via Roubaix n. 16;
- che l'efficacia del contratto veniva sospensivamente condizionata alla Contr stipula dell'atto notarile di compravendita da parte di condizione poi avveratasi e risultante dal “verbale di consegna ed atto di avveramento condizione sospensiva”, nel quale veniva anche pattuita una durata della locazione finanziaria dal 2 agosto 2001 sino al 15 agosto 2013; 3) il corrispettivo della locazione finanziaria veniva fissato (art. 6) in L.
3.461.643.026 (circa € 1.787.789,00), oltre IVA, da versarsi con le seguenti modalità: (i) quanto ad L. 270.000.000 (circa € 139.000,00), oltre IVA, contestualmente alla stipula del contratto di leasing; (ii) quanto al restante importo, in ulteriori n. 155 canoni mensili;
- che l'art. 13 del contratto di leasing riservava all'utilizzatore SIA Spa il diritto di opzione per l'acquisto dell'immobile oggetto di locazione finanziaria, con prezzo finale di vendita stabilito nella misura di L. 2 270.000.000 (circa € 139.000,00) e l'art. 12, lett. b) contemplava una clausola risolutiva espressa invocabile dalla parte concedente a fronte del mancato pagamento, da parte della SIA anche di un solo canone;
- che in data 08/07/2013, le società SIA Spa e depositavano, CP_4 ciascuna, presso il Tribunale di RA, autonomo ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, comma 6 L.F., con riserva di presentazione del piano e della proposta di concordato, ed in data
12/03/2014 il Tribunale di RA dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo delle due società ed il concordato veniva omologato per entrambe le società con decreti del Tribunale di RA del 18/02/2015;
- che con atto notarile del 25/03/2015, la Controparte_5
e la società attuavano un'operazione di
[...] CP_4
Pa fusione mediante incorporazione di , eseguendo così una CP_6 specifica previsione del piano concordatario, e contestualmente la
[...]
veniva trasformata in società a r.l., mutando la Controparte_5 propria denominazione in Parte_2
- che nelle more, in esecuzione del contratto, dal 31.7.2001 (conclusione del Pa contratto) all' 8.7.2003 (deposito del ricorso per c.p.), aveva regolarmente corrisposto i canoni oggetto del piano finanziario, per un totale di € 1.682.850,32, pari all'85% dei complessivi canoni pattuiti;
- che, con raccomandata A/R datata 26.3.2014 - successivamente all'apertura della procedura di concordato preventivo, ma prima della sua omologazione, Contr Pa comunicava alla la risoluzione del contratto di leasing, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ex 12, lett. b) del contratto a causa del mancato pagamento, nel frattempo, di canoni per complessivi € 113.393,58;
- che gli immobili venivano spontaneamente riconsegnati alla Banca il
24.2.2017, per poi essere dalla stessa successivamente trasferiti a
[...]
, verso il pagamento di € 800.000,00; Parte_3
Contr
- che, incassato il prezzo della compravendita immobiliare, disponeva Pa nei confronti di un bonifico di € 460.463,95 a generico titolo di
“retrocessione plusvalore da vendita immobile contratto nr. 42006965”, trattenendo la somma di € 339.536,05, seppure ricavati dalla vendita dell'immobile.
3 Sulla base di tali deduzioni, l' attrice invocava l'applicabilità del disposto dell'art. 1526 c.c. e chiedeva, quindi, all'intestato Tribunale di condannare la al pagamento di € 500.447,90 oltre interessi di legge, quale differenza CP_1
Pa tra il volume complessivo dei canoni che aveva versato (€ 1.682.850,32) in esecuzione del contratto di leasing risolto dalla e il valore dell'equo CP_1 compenso per l'utilizzo del bene spettante alla controparte (€ 721.938,47), Contr detratti gli importi retrocessi da (€ 460.463,95), da considerarsi versati in acconto sul maggior avere. Par A fondamento della propria domanda affermava la natura traslativa del contratto di leasing n. 42006965 e deduceva che la somma di euro €
339.536.05, risultante dalla differenza tra il corrispettivo di vendita dell'immobile (€ 800.000,00) e la somma alla stessa bonificata (€
460.463,95), come ricostruita dal Liquidatore giudiziale, comportava una illegittima decurtazione dei maggiori importi spettanti all'utilizzatrice.
Contestava, in particolare, l'indebita applicazione in via retroattiva della disciplina ex art. 1, comma 138 L. 124/2017 (entrata in vigore il Contr 14/08/2017) per la determinazione del quantum dovuto da in conseguenza della risoluzione del contratto (avvenuta il 26/03/2014), affermando la necessaria applicabilità ratione temporis dell'art. 1526 c.c.
Determinava, quindi, in euro € 500.447,90 l'importo del quale chiedeva la restituzione, così risultante: € 1.682.850,32 (canoni versati dal 02.08.2001 al
26.03.2014) - 721.938,47 (equo compenso corrispondente alla somma del deprezzamento degli immobili stimata in € 169.159,11 e degli interessi corrisposti dall'utilizzatrice (€ 552.779,36) - € 460.463,95 (importi Contr retrocessi da , chiedendo, ove ritenuto, l'accertamento della nullità della clausola contenuta all'art. 12 del contratto di leasing in quanto incompatibile con la disciplina a presidio dell'ordine pubblico economico dettata dall'art. 1526 c.c.
Instauratosi il contradditorio, si costituiva in giudizio il
[...]
Controparte_1
in persona del proprio procuratore, contestando la pretesa attrice
[...] chiedendone il rigetto, oltre alla condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
4 La convenuta, in particolare, contestava di aver applicato, nella determinazione dei rapporti di dare-avere tra le parti, l'art. 1, comma 138 L.
124/2017, affermando di aver applicato unicamente quanto previsto dall'art. 12 del contratto di leasing, secondo il quale, in caso di risoluzione,
l'utilizzatore doveva riconsegnare l'immobile libero da persone e cose, versando al concedente, oltre ai canoni maturati, quelli convenuti fino alla riconsegna dell'immobile, ogni altra somma dovuta, ivi compresi gli interessi di mora nella misura convenzionalmente determinata, salvo l'obbligo di risarcire maggiori danni. Deduceva, pertanto, la di aver legittimamente CP_1
Pa trattenuto i canoni pagati da fino alla risoluzione del contratto e, una volta alienato l'immobile, anche i canoni a scadere sino alla fine del contratto
(poiché la restituzione dell'immobile era intervenuta a febbraio 2017, successivamente allo scadere dell'ultima rata), oltre le ulteriori spese, così restituendo alla SIA le somme in eccesso, pari a € 460.463,95. Affermava che Contr tale modus procedendi di oltre che legittimo era del tutto coerente, anche in base allo stesso art. 1526 c.c. che, al secondo prevede che le parti possano contrattualmente stabilire che le rate pagate siano acquisite al venditore a titolo di indennità, in deroga a quanto statuito dal primo comma.
Nel caso di specie, l'art. 12 del contratto di leasing derogava espressamente al primo comma dell'art. 1526 c.c., senza determinare alcuna illegittimità o squilibrio contrattuale tra le parti, e tale disposizione e non era da ritenersi contraria all'ordine pubblico.
In data 09/02/2023 parte attrice depositava la sentenza del Tribunale di
RA che ne aveva dichiarato il fallimento e il G.I., con provvedimento del
02/03/2023, dichiarava l'interruzione della causa.
La Curatela, in data 26 aprile 2023, depositava ricorso ex art. 302 c.p.c. per la prosecuzione della causa, cui seguiva il deposito di comparsa di costituzione Contr di a seguito di riassunzione, nella quale la convenuta richiamava, facendo proprie tutte le difese, eccezioni e domande avanzate nella precedente fase del giudizio, riportandosi alle conclusioni già formulate.
All'esito della prima udienza del 24/01/2024, il Giudice concedeva i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., depositate da entrambe le parti. Pa
nella propria prima memoria ha modificato le proprie conclusioni e parte
5 convenuta ha contestato l'inammissibilità per mutatio libelli della domanda posta in subordine alla principale e volta ad una riduzione, anche in via equitativa, degli importi di cui alla clausola contenuta nell'art. 12 del contratto.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22/05/2024, ritenuta l'opportunità di definire le questioni sollevate dalle parti di natura essenzialmente giuridica e documentale, prima di valutare le condizioni di ammissibilità della invocata CTU, fissava l'udienza cartolare del 16/01/2025 per la precisazione delle conclusioni;
la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. ANALISI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA In primo luogo, va detto che il rapporto obbligatorio oggetto del presente giudizio scaturisce dal contratto di leasing finanziario n 2006965 (poi n.
42006905), sottoscritto in data 2 agosto 2000 , con il quale ME AS
& RI S.p.a concedeva a due Parte_1 unità immobiliari poste nel Comune di RA , con accesso da via Rimini, 27, facenti parte del complesso immobiliare denominato “ Centro Direzionale
Leonardo Da Vinci”, ubicato tra il viale Leonardo Da Vinci e Via Arezzo acquistato dalla il 19 dicembre successivo, con un impegno CP_7 finanziario di £ 3.461.643.026. Tale contratto, condizionato sospensivamente all'acquisto del bene da parte di ME AS & RI S.p.a , prevede la concessione in locazione finanziaria dell'immobile a far data dalla consegna del bene, con una durata di anni 10, 120 mesi ( art 4), con impegno della parte conduttrice alla restituzione di un corrispettivo di £
3.461.643.026, oltre IVA, da corrispondere per £ 270.000.000, oltre IVA, al momento della stipula, e l'importo residuo con 143 versamenti periodici di £
22.319.182, oltre IVA, da corrispondere a partire dal giorno I del primo mese successivo alla sottoscrizione del verbale di presa in consegna del bene ( art
6). L'art 6 delle condizioni di contratto contiene inoltre un meccanismo di adeguamento che viene dettagliatamente indicato nelle condizioni particolari
6 (allegato “ I”), in relazione alla variazione del tasso Euribor 3M, che rappresenta il tasso di riferimento.
L'utilizzatore versa la somma di £ 1.200.000, oltre IVA, a titolo di contributo spese per l'apertura e perfezionamento della pratica, oltre a spese peritali.
Sono poi a carico dell'utilizzatore, dettagliatamente indicati, gli oneri accessori per spese di insoluto, rilascio documenti e invio comunicazioni varie, rilascio documenti autenticati, variazioni appoggio bancario, modifiche contrattuali, spese di riscatto, oltre IVA, bolli e costi effettivamente sostenuti.
Il tasso di mora , per il caso di ritardo nei pagamenti, è quello , corrispondente al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,00 punti percentuali all'anno, salvo risarcimento dell'eventuale maggior danno.
Le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto che il canone di locazione finanziaria viene stabilito sulla base del prezzo concordato di £
2.700.000.000, oltre IVA, di cui £ 2.500.000.000 per l'acquisto dell'immobile e
£ 200.000.000. per l'esecuzione di lavori e di impiantistiche utili all'adeguamento dei locali per l'espletamento dell'attività dell'utilizzatore stesso.
Viene riconosciuta all'utilizzatore il diritto di opzione per l'acquisto dell'immobile alla scadenza del contratto, corrispondendo il prezzo finale di £
270.000.000, oltre imposte ( art 13).
Siffatto diritto di opzione avrebbe dovuto essere esercitato “mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di sei mesi prima del termine della locazione finanziaria ” e “ Qualora il pagamento del prezzo di acquisto dell'immobile da parte dell'Utilizzatore non venga effettuato entro giorni dieci dal giorno della scadenza della locazione finanziaria verranno addebitati gli interessi di mora, calcolati nella misura convenzionalmente determinata e che in caso di mancato esercizio del diritto di opzione al termine della locazione finanziaria l'immobile dovrà essere riconsegnato al concedente libero da persone e cose. All'Utilizzatore è comunque riservata la facoltà di esercitare nello stesso termine sopra indicato per il diritto di opzione, il diritto di richiedere la continuazione del contratto di locazione finanziaria per una durata da convenire e in tal caso
7 dovranno essere ricalcolati i canoni ed il prezzo di vendita al termine della locazione finanziaria.
Come può evincersi dal regolamento, le parti hanno concordato un vero e proprio diritto potestativo di opzione a favore dell'utilizzatore, soggetto tuttavia a precisi oneri di forma e a termine espressamente qualificato come perentorio e quindi da ritenersi essenziale per il relativo esercizio.
In particolare, proprio in funzione di tale dato temporale, le parti hanno concordato che la comunicazione sarebbe dovuta avvenire mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro sei mesi prima del termine della locazione finanziaria. Inoltre, una volta manifestata la volontà di riscatto conformemente a tali prescrizioni, l'utilizzatrice avrebbe dovuto corrispondere il pagamento del prezzo di acquisto, ai sensi del comma 3, del medesimo articolo, entro giorni 10 dal giorno della scadenza della locazione finanziaria, impregiudicato il pagamento degli interessi di mora calcolata nella misura convenzionalmente determinata.
Infine, all'art 12 le parti hanno previsto la clausola risolutiva espressa in caso di inadempimento dell'utilizzatore, nei termini seguenti.
“
In effetti, con lettera raccomandata del 26 marzo 2014, CP_2
, succeduta nel contratto, ha rilevato il mancato adempimento dei
[...] corrispettivi ammontanti a complessivi € 113.393,58, comprensivi di capitale ed interessi di mora, ed ha manifestato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, in data posteriore all'apertura della procedura di concordato preventivo, ma prima della sua omologazione.
E' incontestato che gli immobili sono stati poi spontaneamente riconsegnati alla Banca il 24.2.2017, per poi essere dalla stessa successivamente trasferiti a , verso il pagamento di € 800.000,00 e che, incassato il Parte_3
8 Contr Pa prezzo della compravendita immobiliare, disponeva nei confronti di un bonifico di € 460.463,95 a generico titolo di “retrocessione plusvalore da vendita immobile contratto nr. 42006965”, trattenendo la somma di €
339.536,05, seppure ricavati dalla vendita dell'immobile.
In particolare, l'importo trattenuto si compone di :
• € 124.923,57, quale quota capitale dei canoni mensili non corrisposti a partire da agosto 2013, dopo il ricorso per l'ammissione alla proceduta di concordato preventivo, sino al termine di contratto;
• € 139.443,36, quale rata finale per l'esercizio dell'opzione di acquisto;
• € 75.169,12, per ulteriori voci di spesa di minor importo ( spese condominiali anni 2013/2016, IVA , consorzio di bonifica, etc).
L'attrice lamenta che, alla data della risoluzione del contratto, aveva già corrisposto importi per € 1.682.850,32, corrispondenti all'85% dei canoni pattuiti e che le somme sopra determinate sarebbero state computate facendo applicazione dell'art 1 comma 138 della legge 124/2017, in luogo di quella dell'art 1526, disciplina applicabile alla fattispecie ratione temporis.
Esclusa l'applicazione retroattiva della legge 124/2017, non ancora verificati i presupposti alla data di sua entrata in vigore, una volta ottenuta la restituzione del bene il concedente avrebbe dovuto restituire all'utilizzatore le rate riscosse nel corso del rapporto, salvo il diritto ad un equo compenso quale indennità per il deprezzamento del bene conseguente all'utilizzo.
Tale indennità avrebbe dovuto essere determinata computando il deprezzamento degli immobili ( stimato in € 169.159,11) e gli interessi corrisposti dall'utilizzatrice ( € 552.779,36) per il periodo di durata del rapporto ( 2.8.2001 /26.3.2014), Contr Tenendo conto di tale indennità e delle somme corrisposte da
(460.461,95), l'attrice agisce per ottenere il credito residuo di € 500.447,90, previa declaratoria della nullità dell'art 12 del contratto di leasing per contrasto l'art 1526 c.c., avente natura di norma imperativa, nonché dell'art 6 per la determinazione del tasso di convenzionale di mora.
In senso contrario, la società convenuta contesta la pretesa avversaria, invocando proprio la clausola negoziale in questione, di deroga espressa al comma I, dell'art 1526 c,c, consentita proprio dal comma successivo,
9 confortato dall'approdo della giurisprudenza della Cassazione a S.u. n. 2061 del 2021.
Appare quindi evidente che, presenta carattere propedeutico e pregiudiziale al riconoscimento ed alla determinazione della pretesa di credito oggetto della domanda dell'attrice, scrutinare la validità della clausola contrattuale sopra richiamata.
2. SULLA APPLICABILITA' DELL'ART 1526 c.c.
La questione ruota quindi sulla corretta applicazione dell'art 1526 c.c. concernente la restituzione dei canoni corrisposti ed il riconoscimento di equo indennizzo e sulla validità o meno della clausola negoziale di deroga.
In proposito, non è fuor luogo precisare che secondo il tradizionale insegnamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di locazione finanziaria si distingue tra “leasing di godimento” e “leasing traslativo”, quest'ultimo relativo a beni atti a conservare alla scadenza un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione, ed i cui canoni scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto, rispetto a cui la concessione in godimento assume funzione strumentale.
Tradizionalmente, la risoluzione del leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore trova disciplina nell'art 1526 c.c., non incidendo sull'applicazione di tale ultima disposizione l'art 72 –quater legge fallimentare, introdotto dall'art 59 del d.lgsvo n 5/2006, in quanto siffatta norma, di natura eccezionale, non disciplina la risoluzione del contratto di leasing , bensì il suo scioglimento quale conseguenza del fallimento utilizzatore ( Cass., 12,2,2019, ord. n 3965; Cass., 18.6.2018, ord. n 15975; Cass.,
20.9.2017,n 21895; Cass., sent. 29.4.2015, n 8687). L'applicazione analogica dell'art 1526 c.c., dettato in realtà per la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà, al leasing traslativo, comporta che in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, il diritto all'equo compenso spettante al concedente per l'uso della cosa comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l'uso, non includendo, invece, né il risarcimento del danno che può derivare da un deterioramento
10 anormale della cosa, né il mancato guadagno (Cass., sentenza 13.11.2018, n
29020; Cass., 10.9.2010, n 19287).
E' in tale prospettiva che le parti possono convenire, con patto avente natura di clausola penale, l'irripetibilità dei canoni già versati dall'utilizzatore, prevedendo la detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito, in coerenza con l'art 1526, comma 2, cc ( Cass., 12.6.2018, n 15202; 12.9.2014, n 19272). In tal caso, tuttavia, la clausola che attribuisce al concedente, oltre all'intero importo del finanziamento, anche la proprietà ed il possesso del bene risulta manifestamente eccessiva in quanto attribuisce vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, dovendo il giudice effettuare, ai fini della riducibilità ex art 1384 c.c., una valutazione comparativa tra il vantaggio che detta clausola assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva legittimamente di trarre dalla corretta esecuzione del contratto ( Cass.,
21.8.2018, n 20840).
Ciò comporta , in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la restituzione dei canoni già corrisposti e il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell'utilizzo dei beni, in misura tale da remunerare il solo godimento senza ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi, non potendosi cumulare la somma dei canoni e del residuo valore del bene (Cass., 24.1.2020, n 1581).Secondo tale opzione, nel leasing traslativo la disciplina dettata dall'art 1526 c.c. in materia di risoluzione del contratto, presenta un carattere inderogabile, trattandosi di norma imperativa con valore di principio generale di tutela di interessi omogenei e strumento di controllo dell'autonomia negoziale delle parti .
A fronte di tale orientamento, ha trovato ingresso una differente impostazione ermeneutica che, facendo leva sulla legge 124/2017 e sulla portata dell'art 72 quater della legge fallimentare, prende atto dell'introduzione di una definizione unitaria e generale del contratto di leasing finanziario, senza recepire la tradizionale distinzione tra leasing “di godimento” e leasing “traslativo”, disciplinando presupposti ed effetti della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore.
11 Invero tale schema contrattuale - distinto dal leasing c.d. operativo che ricorre quando è lo stesso produttore a concedere verso corrispettivo in godimento il bene per un periodo tendenzialmente inferiore alla vita economica del bene- in ragione della disciplina introdotta – immediatamente applicabile- non è più figura atipica o innominata. D'altra parte, si evidenzia che già l'art 72 quater, legge fallimentare, disciplina unitariamente la figura del leasing in modo differente rispetto alla vendita con riserva di proprietà, di cui al successivo art 73- valorizzando la causa di finanziamento, desumibile dagli artt 1 e 106 del TU , e successivamente la legge n 124/2017 ha introdotto definizione del leasing finanziario , tipizzandone lo schema e regolamentando presupposti, effetti e conseguenze della risoluzione per inadempimento.
Ciò comporterebbe, il definitivo superamento del ricorso in via analogica alla disciplina di cui all'art 1526 c.c. (Cass., 29.3.2019, n 8980; Cass.,
12.10.2019, n 12552) e l'applicazione dell'art. 1, commi 138-140 della legge
124/2017.
Secondo tale disciplina, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.
Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente.
A tal fine, tuttavia, il comma successivo prescrive che il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati.
Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una “stima effettuata da un perito scelto dalle parti di
12 comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione… Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore…”.
Con la sentenza n 2021 del 28.1.2021, richiamata da entrambe le parti, le
Sezioni Unite della Suprema Corte hanno o deciso sulla questione riguardante l'applicabilità analogica dell'art. 72 quater l. fall., ai fini della regolamentazione degli effetti della risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell'utilizzatore, verificatosi anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017. La disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica solo alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa. Per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall..
Dal principio di salvaguardia del corretto equilibrio contrattuale discende che il concedente ha diritto alla restituzione delle rate pagate solo previa restituzione del bene, dal momento che solo dopo tale restituzione il concedente potrà trarre dalla cosa ulteriori utilità e sarà possibile determinare l'equo compenso spettante per il godimento garantito all'utilizzatore nel periodo di durata del contratto (Cass.22.03.2022, n 9210).
In tale ipotesi, il concedente che, in applicazione dell'art. 1526 c.c., intenda far valere il credito risarcitorio derivante da una clausola penale stipulata in suo favore è tenuto a proporre apposita domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 l.fall., in seno alla quale dovrà indicare la somma ricavata dalla diversa
13 allocazione del bene oggetto del contratto ovvero, in mancanza, allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato all'attualità, onde consentire al giudice di apprezzare l'eventuale manifesta eccessività della penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1526, comma 2, c.c..
Tale interpretazione è quindi oramai consolidata: per i contratti di leasing finanziario risolti anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, priva di effetti retroattivi, resta valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall.
D'altra parte, la l. n. 124 del 2017 si applica anche ai contratti di leasing traslativo risolti anteriormente alla sua entrata in vigore, se i loro effetti non si sono ancora esauriti e sono ancora sub iudice, non in modo diretto, perché la disciplina è priva di efficacia retroattiva, ma per interpretazione storico- evolutiva, determinandosi altrimenti - in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza - un'irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai contratti risolti successivamente ( Cass., 21.3.2024, n 7527). Ne consegue l'esclusione della declaratoria di nullità della clausola cd. di confisca, clausola che deve ritenersi valida ed efficace sia che attribuisca al concedente il diritto al pagamento dei canoni scaduti e di quelli futuri attualizzati al momento della risoluzione ( Cass. 14. 3.2023, n 7367; Cass., 30.9.2021, n 26531), sia che gli attribuisca la facoltà di determinare unilateralmente il valore del bene oggetto del contratto al fine di detrarlo, previa eventuale vendita dello stesso, dal credito vantato verso l'utilizzatore.
Tale ultima clausola (cd. patto di deduzione)- si è precisato- deve in ogni caso essere interpretata ed eseguita secondo correttezza e buona fede, cosicché, nell'ipotesi in cui, al momento dell'esazione del credito risarcitorio o restitutorio, il bene non sia stato ancora venduto, il concedente dovrà portarne in diffalco il valore commerciale (palesando il criterio adottato per individuarne il valore equo di mercato in caso di contestazione della stima da parte dell'utilizzatore, che avrà l'onere di provarne l'erroneità), mentre, nella
14 contraria ipotesi in cui il bene sia stato già rivenduto, oggetto del diffalco sarà il ricavato della vendita, salva la riduzione del risarcimento, ai sensi dell'art.1227, comma 2, c.c., nel caso di vendita a prezzo vile per negligenza del concedente Cass.14.10.2021, n 28022).
Inoltre, trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 1526 c.c., è fatto salvo il potere di riduzione della penale da parte del giudice cui spetta il potere officioso di applicare l'art. 1384 c.c., il cui rilievo può avvenire a istanza di parte e, integrando un'eccezione in senso lato, può avvenire anche da parte giudice di legittimità, a condizione che non siano necessari accertamenti di fatto.
In tal caso il potere di ridurre detta penale, in modo da contemperare, secondo equità, il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente ed il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del contratto, dovrà avvenire procedendo alla stima del bene secondo il valore di mercato al momento della restituzione (salvo che non sia stato già venduto o altrimenti allocato, considerando, nel qual caso, i valori conseguiti) e poi detrarre tale valore dalle somme dovute dall'utilizzatore al concedente, con diritto del primo all'eventuale residuo ( Cass. 30.3.2022, n
10249). La penale contrattuale, tuttavia, non può essere ridotta a zero per la sostanziale inesistenza di un pregiudizio al quale parametrarla, perché la pattuizione della pena prescinde dal danno e dalla sua prova;
ai fini dell'art. 1384 c.c. il criterio fondamentale per valutare l'eccessività della penale coincide con il dato oggettivo dello squilibrio tra le posizioni delle parti con riferimento alla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento alla data di stipulazione del contratto.
E' quindi legittima la clausola penale con la quale il risarcimento è parametrato al cosiddetto interesse positivo (cioè, all'utilità che il concedente avrebbe tratto dalla fisiologica esecuzione del contratto), fermo restando il potere di riduzione del giudice ai sensi del combinato disposto degli artt.
1526, comma 2, e 1384 c.c. (Cass., 11.10.2024, n 26518).
il riferimento all'interesse del creditore, avendo la funzione di indicare lo strumento per mezzo del quale giungere a stabilire se la penale sia o meno manifestamente eccessiva presuppone una motivata valutazione della
15 situazione esistente al momento della sua applicazione, perché l'ammontare, che pur potrebbe essere eccessivo rispetto al momento della stipulazione, potrebbe non esserlo più rispetto a quello di applicazione, cosa che varrebbe semplicemente a testimoniare l'esistenza di un irrilevante errore di previsione del contratto, ma non l'iniquità della clausola in rapporto alla sua funzione (Cass., 4.10.2023, n 28037).
Il compenso per l'uso della cosa. quindi, deve tener conto anche dell'eventuale deprezzamento economico del bene in conseguenza della crisi economica, in quanto riferibile all'uso che, nella variabile temporale, ne abbia fatto il concessionario, posto che, diversamente, si finirebbe per scaricare sul concedente l'ulteriore "costo" legato al minor valore di realizzo posseduto dal bene, in relazione alla durata per la quale si sia protratto l'uso da parte dell'utilizzatore (Cass. 22.3.2022, n 9211).
E qualora, come nel caso di specie, attraverso la vendita sia avvenuta la ricollocazione del bene, si precisa, che non occorre necessariamente far riferimento al valore di mercato, bensì al prezzo effettivamente incassato, spettando all'utilizzatore dedurre e dimostrare che la liquidazione sia stata effettuata dall'impresa in modo non diligente o abusivamente aggravando la posizione debitoria ( Cass. 12.6.2023, n 16632).
Nella fattispecie in esame, gli effetti della risoluzione anticipata del contratto sono stati convenzionalmente concordati all'art 12 delle condizioni di contratto, regolarmente sottoscritte.
Secondo gli accordi, come si è visto, gli effetti della risoluzione anticipata per l'utilizzatore comportano l'obbligo di riconsegnare l'immobile libero da persone e cose, nonché versare al concedente oltre i canoni maturati e quelli convenuti fino alla consegna dell' immobile, anche ogni altra somma dovuta, compresi gli interessi di mora nella misura convenzionalmente determinata, oltre a risarcire maggiori danni. Aderendo all'orientamento da ritenersi oramai consolidato, da una parte andrà disattesa la domanda di nullità dell'art 12 del contratto di leasing, da ritenersi conforme alla disciplina all'epoca vigente, e ciò anche in rapporto al tasso di interessi moratorio, in assenza di elementi per ritenere gli stessi in contrasto con la disciplina di cui alla legge 108/1996 e ss..
16 Dall'altra parte, poiché la società utilizzatrice– unica legittimata- ha comunque avanzato richiesta di riduzione della clausola negoziale prevista dal contratto, ai sensi dell'art 1526, comma 2, c.c. o 1384 c.c., andrà determinato quale parte delle somme complessivamente ricevute, sia idonea a compensare adeguatamente la società concedente per il deprezzamento dei beni e quale corrispettivo per il godimento perdurato fino alla effettiva consegna.
Inoltre, non trovando applicazione la disciplina sopravvenuta, l'operato successivo della società concedente – conforme alla nuova disciplina – dovrà essere riconsiderato per valutare se quanto complessivamente percepito nel corso del rapporto e successivamente al conseguimento dei beni risulti iniquo e suscettibile di riduzione, secondo lo schema di cui al combinato disposto degli artt 1526 e 1384 c.c.
A tal fine, disattesa la domanda di nullità delle clausole negoziali, ricorre la necessità di disporre apposita CTU di carattere percipiente, finalizzata non tanto ad accertare l'equo compenso spettante all'utilizzatore, quanto la rispondenza ad equità della clausola penale, tenendo conto dei vantaggi complessivamente conseguiti dalla concedente.
In tale prospettiva , punto di partenza è rappresentato del contratto di leasing, individuando le differenti cause giustificative degli importi posti a carico della società utilizzatrice, di seguito considerare l'effettivo deprezzamento dei beni immobili concessi all'attrice per effetto della loro utilizzazione sino alla data di effettiva riconsegna alla società concedente ed acquisire elementi di valutazione, in base ai dati istruttori acquisiti, per determinare in quale misura l'entità dei canoni integra corrispettivo per l'utilizzo dei beni, ovvero del prezzo per l'opzione di acquisto e per il successivo trasferimento .
In ipotesi dei presupposti per ridurre ad equità la complessiva entità della somme percepite a titolo di penale, dovrà ulteriormente essere considerato Contr l'ammontare degli importi retrocessi da a seguito della vendita dei bani ed al prezzo effettivamente incassato e non a quello di mercato, non essendo stato dedotto e dimostrato che la vendita sia stata effettuata dalla convenuta in modo non diligente o abusivamente aggravando la posizione
17 debitoria (Cass. 12.6.2023, n 16632). Ogni ulteriore determinazione sul merito delle ulteriori domande e sulle spese del procedimento dovrà conseguentemente essere riservata al completamento della fase istruttoria nei termini precisati.
P.Q.M.
Il Tribunale di RA, non definitivamente pronunciando sulle domande spiegate dal Parte_1
,
[...]
27 luglio 2022 , nei confronti di
[...]
Controparte_1 ne e deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta la domanda di nullità delle clausole del contratto di leasing;
b) dispone con separata ordinanza la rimessione della causa innanzi al G.I. per la prosecuzione della fase istruttoria;
c) riserva alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite.
Così deciso il 26 luglio 2025 dal Tribunale di RA, in persona del G.I., dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico.
Il Giudice istruttore ed estensore Dott. Michele Sirgiovanni
18