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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/08/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. 5727/2021 R.G.
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa iscritta al n. 5727/2021 R.G. tra
Parte_1
, c.f. rappresentato e difeso dall'Avvocatura
[...] P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Pt_1
Appellante
CONTRO
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Andrea Solini Colalè;
Appellata
E NEI CONFRONTI DI
, c.f. , non costituita in Controparte_2 P.IVA_3 giudizio;
Appellata
Conclusioni per l'appellante: come da note scritte del 16/01/2025.
Conclusioni per l'appellata: come da note scritte del 27/02/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
Il e la proponevano appello, nei confronti della Parte_1 Parte_1 società e dell' avverso la Controparte_1 Controparte_3 sentenza del Giudice di Pace di Orvieto n. 92/2021 depositata il 15/07/2021, che aveva accolto l'opposizione presentata dalla società avverso la cartella di Controparte_1 pagamento n. 068 2019 0033801540001, chiedendo la riforma della sentenza e la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto dell'opposizione. 1 Si costituiva l'appellata, eccependo il difetto di legittimazione ad impugnare della Parte_1
non essendo stata parte del procedimento e avendo invece partecipato al giudizio di
[...] primo grado la il difetto di competenza per territorio del Tribunale di Controparte_4
Perugia in favore del Tribunale di Terni, nonché il difetto di legittimazione sostanziale della
. Nel merito, contestava l'appello chiedendone il rigetto. Parte_1
L' , pur destinataria di regolare notifica, rimaneva tuttavia Controparte_3 contumace.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 07/03/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Sull'eccezione di incompetenza per territorio
Occorre preliminarmente ricostruire la vicenda processuale.
La società ha proposto ricorso avverso il verbale di violazione n. Controparte_1
729795520 del 10/03/2018 davanti al Giudice di Pace di Orvieto, affermando di avere ricevuto, in data 25/09/2019, la notifica da parte di di un atto di Controparte_3 pignoramento di crediti presso terzi in forza della cartella di pagamento n. 068 2019
0033801540001, sottesa da un ruolo esecutivo emesso dalla Prefettura di per infrazioni al CP_4
Codice della Strada. Allegava che il verbale di violazione del Codice della Strada non era stato notificato alla società proprietaria del veicolo, ossia e comunque Controparte_1 contestava la legittimità della sanzione. Chiedeva quindi l'annullamento degli atti impugnati.
Previo mutamento del rito con ordinanza del 11/02/2021, il Giudice di Pace di Orvieto, con sentenza n. 92/2021 depositata il 15/07/2021, previa rimessione in termini della società ricorrente per la proposizione dell'opposizione, ritenendo inesistente la notifica del verbale di violazione del Codice della Strada annullava la cartella di pagamento n. 068 2019
0033801540001.
Proponevano appello il e la , e, come detto sopra, Parte_1 Parte_1
l'appellata sollevava, in sede di comparsa di risposta tempestivamente depositata, eccezione di incompetenza per territorio del giudice di appello adito.
L'eccezione è fondata.
2.1. Qualificazione dell'azione
Innanzitutto è necessario qualificare l'azione esercitata dalla società in Controparte_1 primo grado.
Questa ha proposto ricorso avverso il verbale di violazione del Codice della Strada, affermando di averne preso contezza in occasione della notifica del pignoramento. Al di là della fondatezza
2 di tale affermazione, che attiene al merito, l'impugnazione così proposta va qualificata come opposizione c.d. recuperatoria avverso il verbale di accertamento.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di violazioni del codice della strada,
l'opposizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del D.Lgs 150/2011), con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa, per omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, è soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 7, comma 3, del medesimo D.Lgs, perché l'impugnazione della cartella, in caso di omessa contestazione della violazione, ha funzione recuperatoria, venendo restituita al ricorrente la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale gli fosse stato notificato, sicché, se non impugnato nel predetto termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l'accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo (cfr. Cass. Civ., n. 12412/2016).
2.2. Rito applicabile
Ciò posto in punto di qualificazione, va osservato che l'impugnazione è stata correttamente e tempestivamente proposta con citazione. Infatti il Giudice di Pace, nonostante l'opposizione fosse stata introdotta con ricorso, ha poi mutato il rito e deciso la causa con sentenza emessa non secondo il modulo decisionale di cui all'art. 429 c.p.c., applicabile ai sensi dell'art. 6 D.Lgs
150/2011, bensì all'esito della precisazione delle conclusioni e del trattenimento della causa in decisione, e dunque secondo il rito ordinario.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il principio di ultrattività del rito comporta che, se il giudice abbia trattato la causa seguendo un rito errato, il giudizio deve proseguire nelle stesse forme, ma l'accertamento di quali siano state le forme processuali in concreto adottate compete al giudice del merito, condizionando anche la valutazione sulla tempestività dell'impugnazione
(cfr. Cass. Civ., n. 28519/2019).
2.3. Giudice competente
Ciò posto, trattandosi di opposizione c.d. recuperatoria, da proporre secondo le forme degli artt. 6 e 7 D.Lgs 150/2011, trova applicazione il principio di diritto secondo cui, a fini della competenza territoriale relativa ai procedimenti d'appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative, non si applica la regola del foro erariale stabilita nell'art. 7 del RD 1611/1933, relativa alle controversie in cui sia parte un'Amministrazione dello Stato (cfr. Cass. Civ., n. 5249/2018; nel medesimo senso Cass. Civ.,
n. 10677/2020). Tale principio è consolidato nella giurisprudenza di legittimità, essendo stato
3 affermato già dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 18036/2008, per cui non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. invocato da parte appellante.
Ne deriva che, trattandosi di appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Orvieto su opposizione c.d. recuperatoria relativa a verbale di accertamento di una violazione del Codice della Strada, la competenza per territorio, alla luce del principio di diritto sopra citato e ai sensi dell'art. 341 c.p.c., spetta al Tribunale di Terni.
3. Conclusioni e spese
In conclusione, va accolta l'eccezione di incompetenza per territorio ex art. 341 c.p.c. sollevata da parte appellata, su cui occorre pronunciare con ordinanza ai sensi dell'art. 279, comma 1,
c.p.c.
Invero, la proposizione dell'appello davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall'art. 341 c.p.c., non determina l'inammissibilità dell'impugnazione ma è idonea ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii (cfr. Cass. Civ., n. 8155/2018).
La questione ha natura pregiudiziale, attenendo al potere dell'adito Tribunale di conoscere della controversia, per cui assorbe tutte le ulteriori questioni di rito e di merito dedotte dalle parti.
Quanto alle spese di lite, sulle quali occorre provvedere in ragione della natura definitoria del presente provvedimento (cfr. Cass. Civ., n. 7010/2017), sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle stesse, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. come risultante all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018.
Va infatti osservato che il giudice di prime cure aveva disposto il mutamento del rito da speciale a ordinario, pronunciando l'annullamento non già con riferimento al verbale di violazione del
Codice della Strada bensì con riferimento alla cartella di pagamento, con ciò implicitamente qualificando l'azione non come opposizione c.d. recuperatoria bensì come opposizione all'esecuzione, rispetto alla quale non avrebbe trovato applicazione il foro di cui all'art. 25 c.p.c.
(cfr. Cass. Civ., n. 32064/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Terni;
4 - Ai sensi dell'art. 50 c.p.c., assegna alle parti termine di tre mesi dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione del procedimento davanti al Tribunale di
Terni;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Perugia, 20/08/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
5
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa iscritta al n. 5727/2021 R.G. tra
Parte_1
, c.f. rappresentato e difeso dall'Avvocatura
[...] P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Pt_1
Appellante
CONTRO
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Andrea Solini Colalè;
Appellata
E NEI CONFRONTI DI
, c.f. , non costituita in Controparte_2 P.IVA_3 giudizio;
Appellata
Conclusioni per l'appellante: come da note scritte del 16/01/2025.
Conclusioni per l'appellata: come da note scritte del 27/02/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
Il e la proponevano appello, nei confronti della Parte_1 Parte_1 società e dell' avverso la Controparte_1 Controparte_3 sentenza del Giudice di Pace di Orvieto n. 92/2021 depositata il 15/07/2021, che aveva accolto l'opposizione presentata dalla società avverso la cartella di Controparte_1 pagamento n. 068 2019 0033801540001, chiedendo la riforma della sentenza e la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto dell'opposizione. 1 Si costituiva l'appellata, eccependo il difetto di legittimazione ad impugnare della Parte_1
non essendo stata parte del procedimento e avendo invece partecipato al giudizio di
[...] primo grado la il difetto di competenza per territorio del Tribunale di Controparte_4
Perugia in favore del Tribunale di Terni, nonché il difetto di legittimazione sostanziale della
. Nel merito, contestava l'appello chiedendone il rigetto. Parte_1
L' , pur destinataria di regolare notifica, rimaneva tuttavia Controparte_3 contumace.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 07/03/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Sull'eccezione di incompetenza per territorio
Occorre preliminarmente ricostruire la vicenda processuale.
La società ha proposto ricorso avverso il verbale di violazione n. Controparte_1
729795520 del 10/03/2018 davanti al Giudice di Pace di Orvieto, affermando di avere ricevuto, in data 25/09/2019, la notifica da parte di di un atto di Controparte_3 pignoramento di crediti presso terzi in forza della cartella di pagamento n. 068 2019
0033801540001, sottesa da un ruolo esecutivo emesso dalla Prefettura di per infrazioni al CP_4
Codice della Strada. Allegava che il verbale di violazione del Codice della Strada non era stato notificato alla società proprietaria del veicolo, ossia e comunque Controparte_1 contestava la legittimità della sanzione. Chiedeva quindi l'annullamento degli atti impugnati.
Previo mutamento del rito con ordinanza del 11/02/2021, il Giudice di Pace di Orvieto, con sentenza n. 92/2021 depositata il 15/07/2021, previa rimessione in termini della società ricorrente per la proposizione dell'opposizione, ritenendo inesistente la notifica del verbale di violazione del Codice della Strada annullava la cartella di pagamento n. 068 2019
0033801540001.
Proponevano appello il e la , e, come detto sopra, Parte_1 Parte_1
l'appellata sollevava, in sede di comparsa di risposta tempestivamente depositata, eccezione di incompetenza per territorio del giudice di appello adito.
L'eccezione è fondata.
2.1. Qualificazione dell'azione
Innanzitutto è necessario qualificare l'azione esercitata dalla società in Controparte_1 primo grado.
Questa ha proposto ricorso avverso il verbale di violazione del Codice della Strada, affermando di averne preso contezza in occasione della notifica del pignoramento. Al di là della fondatezza
2 di tale affermazione, che attiene al merito, l'impugnazione così proposta va qualificata come opposizione c.d. recuperatoria avverso il verbale di accertamento.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di violazioni del codice della strada,
l'opposizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del D.Lgs 150/2011), con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa, per omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, è soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 7, comma 3, del medesimo D.Lgs, perché l'impugnazione della cartella, in caso di omessa contestazione della violazione, ha funzione recuperatoria, venendo restituita al ricorrente la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale gli fosse stato notificato, sicché, se non impugnato nel predetto termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l'accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo (cfr. Cass. Civ., n. 12412/2016).
2.2. Rito applicabile
Ciò posto in punto di qualificazione, va osservato che l'impugnazione è stata correttamente e tempestivamente proposta con citazione. Infatti il Giudice di Pace, nonostante l'opposizione fosse stata introdotta con ricorso, ha poi mutato il rito e deciso la causa con sentenza emessa non secondo il modulo decisionale di cui all'art. 429 c.p.c., applicabile ai sensi dell'art. 6 D.Lgs
150/2011, bensì all'esito della precisazione delle conclusioni e del trattenimento della causa in decisione, e dunque secondo il rito ordinario.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il principio di ultrattività del rito comporta che, se il giudice abbia trattato la causa seguendo un rito errato, il giudizio deve proseguire nelle stesse forme, ma l'accertamento di quali siano state le forme processuali in concreto adottate compete al giudice del merito, condizionando anche la valutazione sulla tempestività dell'impugnazione
(cfr. Cass. Civ., n. 28519/2019).
2.3. Giudice competente
Ciò posto, trattandosi di opposizione c.d. recuperatoria, da proporre secondo le forme degli artt. 6 e 7 D.Lgs 150/2011, trova applicazione il principio di diritto secondo cui, a fini della competenza territoriale relativa ai procedimenti d'appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative, non si applica la regola del foro erariale stabilita nell'art. 7 del RD 1611/1933, relativa alle controversie in cui sia parte un'Amministrazione dello Stato (cfr. Cass. Civ., n. 5249/2018; nel medesimo senso Cass. Civ.,
n. 10677/2020). Tale principio è consolidato nella giurisprudenza di legittimità, essendo stato
3 affermato già dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 18036/2008, per cui non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. invocato da parte appellante.
Ne deriva che, trattandosi di appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Orvieto su opposizione c.d. recuperatoria relativa a verbale di accertamento di una violazione del Codice della Strada, la competenza per territorio, alla luce del principio di diritto sopra citato e ai sensi dell'art. 341 c.p.c., spetta al Tribunale di Terni.
3. Conclusioni e spese
In conclusione, va accolta l'eccezione di incompetenza per territorio ex art. 341 c.p.c. sollevata da parte appellata, su cui occorre pronunciare con ordinanza ai sensi dell'art. 279, comma 1,
c.p.c.
Invero, la proposizione dell'appello davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall'art. 341 c.p.c., non determina l'inammissibilità dell'impugnazione ma è idonea ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii (cfr. Cass. Civ., n. 8155/2018).
La questione ha natura pregiudiziale, attenendo al potere dell'adito Tribunale di conoscere della controversia, per cui assorbe tutte le ulteriori questioni di rito e di merito dedotte dalle parti.
Quanto alle spese di lite, sulle quali occorre provvedere in ragione della natura definitoria del presente provvedimento (cfr. Cass. Civ., n. 7010/2017), sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle stesse, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. come risultante all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018.
Va infatti osservato che il giudice di prime cure aveva disposto il mutamento del rito da speciale a ordinario, pronunciando l'annullamento non già con riferimento al verbale di violazione del
Codice della Strada bensì con riferimento alla cartella di pagamento, con ciò implicitamente qualificando l'azione non come opposizione c.d. recuperatoria bensì come opposizione all'esecuzione, rispetto alla quale non avrebbe trovato applicazione il foro di cui all'art. 25 c.p.c.
(cfr. Cass. Civ., n. 32064/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Terni;
4 - Ai sensi dell'art. 50 c.p.c., assegna alle parti termine di tre mesi dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione del procedimento davanti al Tribunale di
Terni;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Perugia, 20/08/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
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