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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 6694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6694 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. ER SI, quale giudice del lavoro, all'udienza del 10.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13877/2025 R.G e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' Avv. Giuseppe Sellaro per Parte_1
procura in atti (ricorrente);
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
dal funzionario Silvia Di Genova (resistente);
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 15.04.2025 ha convenuto in giudizio Parte_1
l per sentirlo condannare al pagamento dei ratei dell'indennità di CP_1
accompagnamento maturati dal 1.1.2024 come riconosciuto dal Tribunale di
Roma con decreto di omologa del 26.9.2024, con gli accessori di legge.
L' si è costituito chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere a CP_1
spese compensate avendo messo in liquidazione la prestazione.
Infine, la causa all'odierna udienza è stata decisa.
****
Risulta dagli atti che, con decreto di omologa del 26.9.2024, la parte ricorrente si
è vista riconoscere il possesso del requisito sanitario proprio della indennità di accompagnamento a far tempo dal gennaio 2024.
1 Dalla comparsa di costituzione dell' e dalla documentazione ad essa CP_1
allegata, risulta poi che il resistente ha messo in liquidazione la prestazione.
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere.
In concreto, il pagamento è avvenuto, in virtù di provvedimento del 8.5.2025 e con valuta al 2.6.2025, in epoca successiva alla notifica del ricorso e comunque con ingiustificato ritardo rispetto al termine previsto dalla legge, considerando che parte ricorrente aveva trasmesso in via telematica all' il modello AP70 CP_1
attestante il possesso dei requisiti socio-economici necessari ai fini del pagamento già il 3.10.2024.
Le spese devono essere quindi poste integralmente a carico dell' in base al CP_1
principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € CP_1
1.860,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, da distrarsi.
Roma 10.06.2025 Il Giudice
1 ER SI
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. ER SI, quale giudice del lavoro, all'udienza del 10.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13877/2025 R.G e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' Avv. Giuseppe Sellaro per Parte_1
procura in atti (ricorrente);
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
dal funzionario Silvia Di Genova (resistente);
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 15.04.2025 ha convenuto in giudizio Parte_1
l per sentirlo condannare al pagamento dei ratei dell'indennità di CP_1
accompagnamento maturati dal 1.1.2024 come riconosciuto dal Tribunale di
Roma con decreto di omologa del 26.9.2024, con gli accessori di legge.
L' si è costituito chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere a CP_1
spese compensate avendo messo in liquidazione la prestazione.
Infine, la causa all'odierna udienza è stata decisa.
****
Risulta dagli atti che, con decreto di omologa del 26.9.2024, la parte ricorrente si
è vista riconoscere il possesso del requisito sanitario proprio della indennità di accompagnamento a far tempo dal gennaio 2024.
1 Dalla comparsa di costituzione dell' e dalla documentazione ad essa CP_1
allegata, risulta poi che il resistente ha messo in liquidazione la prestazione.
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere.
In concreto, il pagamento è avvenuto, in virtù di provvedimento del 8.5.2025 e con valuta al 2.6.2025, in epoca successiva alla notifica del ricorso e comunque con ingiustificato ritardo rispetto al termine previsto dalla legge, considerando che parte ricorrente aveva trasmesso in via telematica all' il modello AP70 CP_1
attestante il possesso dei requisiti socio-economici necessari ai fini del pagamento già il 3.10.2024.
Le spese devono essere quindi poste integralmente a carico dell' in base al CP_1
principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € CP_1
1.860,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, da distrarsi.
Roma 10.06.2025 Il Giudice
1 ER SI
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