TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/10/2025, n. 4953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4953 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18950/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, riunita in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Innocenza Vono Presidente rel. ed est. dott. Lisa Torresan Giudice dott. Fabio Doro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18950 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
(C.F. , con Parte_1 P.IVA_1
l'avv. ZARBO ANDREA
contro
(C.F. ), contumace. CP_1 C.F._1
OGGETTO: Cause di responsabilità vs gli organi amministrativi e di controllo - Sez. Spec. Impresa
Conclusioni dell'attrice:
Nel merito
Accertarsi e dichiararsi, per la causali di cui in narrativa, la responsabilità di per aver CP_1 tenuto, quale Amministratore Unico di dal 7.12.2020 al 10.10.2022, ntraria ai CP_2 doveri/obblighi sul medesimo incombenti e, conseguentemente, condannare a risarcire CP_1
a i danni procurati, che si quantificano in complessivi € 3.750,71=, i dalla data CP_2 della domanda giudiziale al saldo.
Con espressa rinuncia ai termini per il deposito di scritti difensivi ex art. 190 c.p.c..
Anticipazioni e compensi, comprensivi di rimborso spese forfettario, a carico della parte soccombente, con distrazione a favore del procuratore che si dichiara antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1.Svolgimento del processo.
1.1.Con atto di citazione notificato in data 20.9.2024 a mezzo del servizio postale, la società CP_2 premettendo di essere stata amministrata dal socio unico dalla data della sua costituzione CP_1 ( 7.12.2020) sino al 10.10.2022, data della cessione del azione sociale all'attuale socio unico e amministratore unico , ha convenuto in giudizio l'ex amministratore al fine di Controparte_3 sentirne accertare la responsa cagionati alla società, con condanna al risarcimento del danno nella misura di € 3.750,71.
In particolare, l'attrice ha addebitato al convenuto le seguenti condotte di mala gestio:
- il prelievo indebito della somma in contanti di € 3.217,64, utilizzata per scopi estranei all'oggetto sociale, senza giustificazione alcuna (doc. 04 fascicolo parte attrice).
- il bonifico effettuato in favore della società spagnola Aguas de Salinas di € 305,00, in pagamento di una fornitura di acqua ricevuta nel periodo in cui egli aveva dimorato nell'Isola di Fuerteventura, lasciando delle fatture per somministrazioni non pagate (cfr. doc. 04 fascicolo di parte attrice).
- il mancato pagamento della somma di € 228,07, oggetto di una fattura Vodafone non pagata, relativa ad una utenza in uso all'ex amministratore unico (doc. 05 fascicolo di parte attrice).
1.2. Il convenuto è rimasto contumace nonostante rituale notifica.
1.3. La causa è stata istruita solo documentalmente e l'attrice ha rinunciato al deposito delle memorie conclusionali.
2. Le risultanze documentali sulla mala gestio imputabile al convenuto.
2.1. Va premesso che la natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore consente alla società che agisca per il risarcimento del danno (o al curatore in caso di sopravvenuto fallimento), di limitarsi a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa e ad allegare specificamente la violazione, essendo poi onere dell'amministratore dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi con diligenza.
Con specifico riguardo alla distrazione, secondo la costante giurisprudenza una volta allegati e provati dall'attore i fatti distrattivi, resta a carico del convenuto l'onere di dimostrare l'utilizzazione delle somme nell'esercizio dell'attività di impresa (Cass 16952/2016).
L'onere della società attrice può ritenersi assolto, avendo essa prodotto le scritture contabili da cui risultano cinque prelievi in contanti dell'importo complessivo di € 3.317,64, senza che l'ex amministratore unico, rimasto contumace, abbia fornito alcuna ragione giustificatrice dei prelievi e dell'impiego delle somme nell'esercizio dell'attività di impresa ( doc. 4 fascicolo dell'attrice).
Altrettando può dirsi con riferimento alla fattura di € 305,00 pagata in data 24/6/2021 alla società straniera Aguas de Salinas, in assenza di alcun elemento per ritenere che si sia trattato di forniture di acqua in favore della società odierna attrice, che ha la sede legale in Italia.
Non può ritenersi operante al riguardo l'esonero di responsabilità risultante dal verbale di assemblea del 10.10.2022, poiché l'assemblea in quell'occasione ha dichiarato di ratificare l'operato dell'amministratore uscente con esonero da responsabilità nei limiti della dichiarazione resa di “non aver impegnato la società in rapporti di natura patrimoniale, diretti ed indiretti (garanzie), nei confronti di terzi e di inesistenza di debiti alla data di cessazione della carica di Amministratore Unico, diversi da quelli risultanti dalle scritture contabili aggiornate al 10.10.2022” (doc. 07 fascicolo attrice), poichè nella specie non si verte in tema di garanzie o di debiti non risultanti dalle scritture sociali, ma di responsabilità per violazione dei doveri di corretta gestione gravanti sugli amministratori .
Non è accoglibile, invece, la richiesta di risarcimento del danno derivante dal mancato pagamento della fattura Vodafone di € 228,07, trattandosi di fattura che risulta scaduta il 22.11.2022, in data successiva alla cessione delle quote del 10.10.2022 e dunque trattandosi di un debito non ancora scaduto alla data della cessione. Dalle scritture contabili risultano peraltro, pagamenti di altre fatture Vodafone senza che
2 l'attrice abbia contestato la non riferibilità del relativo debito alla società e senza che risulti in alcun modo provato, neppure in via presuntiva, che il telefono sia stato usato per finalità personali.
In conclusione, il convenuto va condannato al risarcimento del danno nei limiti della somma di € 3.622,64, somma che va rivalutata alla data odierna, trattandosi di debito di valore, in € 3.760,30 .
Gli interessi sono dovuti sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, devalutata alla data della consumazione dell'illecito (10.10.2022), e via via via rivalutata di anno in anno, sulla base del consolidato principio secondo il quale il danno da ritardo non può essere determinato sul valore attuale del bene, ma va invece computato sulla corrispondente somma di denaro di cui il debitore ha ritardato il pagamento dal momento del fatto, somma che può essere eventualmente rivalutata di anno in anno, al fine di una valutazione equitativa del danno, allorché il ritardo sia cospicuo (v. Cass., sez. un., 22 aprile 1994 / 17 febbraio 1995, n. 1712 e Cass., sez. un., 14 gennaio 2009, n. 557 e successive conformi). Dovrà essere, quindi, corrisposto l'interesse in misura legale sulla somma di € 3.622,64, da rivalutare di anno in anno dal 10.10.2022 fino alla data della pubblicazione della presente decisione, dalla quale decorrono i soli interessi al saggio legale fino al saldo.
3. Regolamento delle spese.
4.1.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, in misura inferiore ai medi per la non complessità della controversia, l'assenza di fase istruttoria e il mancato deposito di memorie conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
- Accertata la responsabilità del convenuto per i fatti in premessa, lo condanna a pagare CP_1 la somma di € 3.760,30 in favore della società attrice in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 oltre interessi al saggio legale da calcolare sulla base dei criteri esposti in motivazione.
- Condanna a rifondere alla società attrice in persona del legale rappresentante CP_1 CP_2 p.t., le spe quida in complessivi € 153,18 pazioni, € 1500 per compenso, oltre spese generali ( 15% ), cpa e iva come per legge, da versare in favore del procuratore dichiaratosi distrattario.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22/10/2025.
Il Presidente est.
dott. Innocenza Vono
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, riunita in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Innocenza Vono Presidente rel. ed est. dott. Lisa Torresan Giudice dott. Fabio Doro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18950 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
(C.F. , con Parte_1 P.IVA_1
l'avv. ZARBO ANDREA
contro
(C.F. ), contumace. CP_1 C.F._1
OGGETTO: Cause di responsabilità vs gli organi amministrativi e di controllo - Sez. Spec. Impresa
Conclusioni dell'attrice:
Nel merito
Accertarsi e dichiararsi, per la causali di cui in narrativa, la responsabilità di per aver CP_1 tenuto, quale Amministratore Unico di dal 7.12.2020 al 10.10.2022, ntraria ai CP_2 doveri/obblighi sul medesimo incombenti e, conseguentemente, condannare a risarcire CP_1
a i danni procurati, che si quantificano in complessivi € 3.750,71=, i dalla data CP_2 della domanda giudiziale al saldo.
Con espressa rinuncia ai termini per il deposito di scritti difensivi ex art. 190 c.p.c..
Anticipazioni e compensi, comprensivi di rimborso spese forfettario, a carico della parte soccombente, con distrazione a favore del procuratore che si dichiara antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1.Svolgimento del processo.
1.1.Con atto di citazione notificato in data 20.9.2024 a mezzo del servizio postale, la società CP_2 premettendo di essere stata amministrata dal socio unico dalla data della sua costituzione CP_1 ( 7.12.2020) sino al 10.10.2022, data della cessione del azione sociale all'attuale socio unico e amministratore unico , ha convenuto in giudizio l'ex amministratore al fine di Controparte_3 sentirne accertare la responsa cagionati alla società, con condanna al risarcimento del danno nella misura di € 3.750,71.
In particolare, l'attrice ha addebitato al convenuto le seguenti condotte di mala gestio:
- il prelievo indebito della somma in contanti di € 3.217,64, utilizzata per scopi estranei all'oggetto sociale, senza giustificazione alcuna (doc. 04 fascicolo parte attrice).
- il bonifico effettuato in favore della società spagnola Aguas de Salinas di € 305,00, in pagamento di una fornitura di acqua ricevuta nel periodo in cui egli aveva dimorato nell'Isola di Fuerteventura, lasciando delle fatture per somministrazioni non pagate (cfr. doc. 04 fascicolo di parte attrice).
- il mancato pagamento della somma di € 228,07, oggetto di una fattura Vodafone non pagata, relativa ad una utenza in uso all'ex amministratore unico (doc. 05 fascicolo di parte attrice).
1.2. Il convenuto è rimasto contumace nonostante rituale notifica.
1.3. La causa è stata istruita solo documentalmente e l'attrice ha rinunciato al deposito delle memorie conclusionali.
2. Le risultanze documentali sulla mala gestio imputabile al convenuto.
2.1. Va premesso che la natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore consente alla società che agisca per il risarcimento del danno (o al curatore in caso di sopravvenuto fallimento), di limitarsi a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa e ad allegare specificamente la violazione, essendo poi onere dell'amministratore dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi con diligenza.
Con specifico riguardo alla distrazione, secondo la costante giurisprudenza una volta allegati e provati dall'attore i fatti distrattivi, resta a carico del convenuto l'onere di dimostrare l'utilizzazione delle somme nell'esercizio dell'attività di impresa (Cass 16952/2016).
L'onere della società attrice può ritenersi assolto, avendo essa prodotto le scritture contabili da cui risultano cinque prelievi in contanti dell'importo complessivo di € 3.317,64, senza che l'ex amministratore unico, rimasto contumace, abbia fornito alcuna ragione giustificatrice dei prelievi e dell'impiego delle somme nell'esercizio dell'attività di impresa ( doc. 4 fascicolo dell'attrice).
Altrettando può dirsi con riferimento alla fattura di € 305,00 pagata in data 24/6/2021 alla società straniera Aguas de Salinas, in assenza di alcun elemento per ritenere che si sia trattato di forniture di acqua in favore della società odierna attrice, che ha la sede legale in Italia.
Non può ritenersi operante al riguardo l'esonero di responsabilità risultante dal verbale di assemblea del 10.10.2022, poiché l'assemblea in quell'occasione ha dichiarato di ratificare l'operato dell'amministratore uscente con esonero da responsabilità nei limiti della dichiarazione resa di “non aver impegnato la società in rapporti di natura patrimoniale, diretti ed indiretti (garanzie), nei confronti di terzi e di inesistenza di debiti alla data di cessazione della carica di Amministratore Unico, diversi da quelli risultanti dalle scritture contabili aggiornate al 10.10.2022” (doc. 07 fascicolo attrice), poichè nella specie non si verte in tema di garanzie o di debiti non risultanti dalle scritture sociali, ma di responsabilità per violazione dei doveri di corretta gestione gravanti sugli amministratori .
Non è accoglibile, invece, la richiesta di risarcimento del danno derivante dal mancato pagamento della fattura Vodafone di € 228,07, trattandosi di fattura che risulta scaduta il 22.11.2022, in data successiva alla cessione delle quote del 10.10.2022 e dunque trattandosi di un debito non ancora scaduto alla data della cessione. Dalle scritture contabili risultano peraltro, pagamenti di altre fatture Vodafone senza che
2 l'attrice abbia contestato la non riferibilità del relativo debito alla società e senza che risulti in alcun modo provato, neppure in via presuntiva, che il telefono sia stato usato per finalità personali.
In conclusione, il convenuto va condannato al risarcimento del danno nei limiti della somma di € 3.622,64, somma che va rivalutata alla data odierna, trattandosi di debito di valore, in € 3.760,30 .
Gli interessi sono dovuti sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, devalutata alla data della consumazione dell'illecito (10.10.2022), e via via via rivalutata di anno in anno, sulla base del consolidato principio secondo il quale il danno da ritardo non può essere determinato sul valore attuale del bene, ma va invece computato sulla corrispondente somma di denaro di cui il debitore ha ritardato il pagamento dal momento del fatto, somma che può essere eventualmente rivalutata di anno in anno, al fine di una valutazione equitativa del danno, allorché il ritardo sia cospicuo (v. Cass., sez. un., 22 aprile 1994 / 17 febbraio 1995, n. 1712 e Cass., sez. un., 14 gennaio 2009, n. 557 e successive conformi). Dovrà essere, quindi, corrisposto l'interesse in misura legale sulla somma di € 3.622,64, da rivalutare di anno in anno dal 10.10.2022 fino alla data della pubblicazione della presente decisione, dalla quale decorrono i soli interessi al saggio legale fino al saldo.
3. Regolamento delle spese.
4.1.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, in misura inferiore ai medi per la non complessità della controversia, l'assenza di fase istruttoria e il mancato deposito di memorie conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
- Accertata la responsabilità del convenuto per i fatti in premessa, lo condanna a pagare CP_1 la somma di € 3.760,30 in favore della società attrice in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 oltre interessi al saggio legale da calcolare sulla base dei criteri esposti in motivazione.
- Condanna a rifondere alla società attrice in persona del legale rappresentante CP_1 CP_2 p.t., le spe quida in complessivi € 153,18 pazioni, € 1500 per compenso, oltre spese generali ( 15% ), cpa e iva come per legge, da versare in favore del procuratore dichiaratosi distrattario.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22/10/2025.
Il Presidente est.
dott. Innocenza Vono
3