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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 26/08/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 464/2022 promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. D'EBOLI GIUSEPPE Parte_1
APPELLANTE contro rappresentata e difesa dagli Avv.ti SCHININA' RICCARDO e CP_1
FIORETTI ANDREA
APPELLATA
All'udienza del 11.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse della parte appellante: “Voglia la Corte Adita, accogliere il presente appello di riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto:
pagina 1 di 13 dichiarare che
- preliminarmente, le somme dovute per i consumi dal 2005 al 2010 sono prescritte e, nel merito, che
- andranno ricalcolati i consumi dal 2005 al 2013 sulla base della perdita occulta realizzatasi nel 2008 e dei consumi storici realizzatasi dal 2013 in poi;
- le letture effettuate da violano l'obbligo previsto dall'art. B.16 del CP_1
Regolamento del S.I.I. di garantire almeno due letture l'anno;
- ha errato nell'applicare le tariffe deliberate dall per CP_1 Parte_2
l'anno solare in cui è stata pubblicata la delibera anziché dalla data di pubblicazione della delibera;
- al non sono applicabili i canoni di fognatura e depurazione non solo per i Pt_1 consumi dovuti a perdite occulte ma anche per tutti gli altri in quanto l'abitazione non è fornita dalla rete pubblica di depurazione e fognatura come tutta la zona in cui ricade;
per l'effetto,
- dichiarare illegittimo il distacco della fornitura di acqua potabile alla proprietà dell'attore;
- dichiarare nulle, non dovute e/o errate le fatture emesse dal 2005 ad oggi;
- in subordine e nel caso in cui il Giudice ritenga di dover provvedere d'ufficio alla quantificazione delle somme eventualmente dovute per il consumo di acqua accertato, determinarle, tenendo conto della prescrizione delle somme relative ai consumi fino al luglio 2010, del consumo addebitabile all'attore, per effetto delle perdite occulte e sulla base del consumo storico, e applicando esclusivamente le tariffe deliberate dall solo per l'anno successivo alla Parte_2 pubblicazione della delibera relativa, senza alcun addebito di interessi di mora, della non debenza di alcuna somma a titolo di canone per fognatura e depurazione;
- rigettare la domanda riconvenzionale proposta da controparte in quanto tardiva;
- condannare l'appellata alle spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario IVA, C.P.A., come per legge, del doppio grado di giudizio;
- porre definitivamente a carico dell'appellata le spese di C.T.U.” Nell'interesse di parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reietta ogni contraria istanza, per i motivi esposti,
- in via pregiudiziale: dichiarare inammissibile l'atto di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per le motivazioni di cui all'espositiva;
- nel merito: in accoglimento delle motivazioni di cui all'espositiva, rigettare l'appello poiché infondato e confermare la sentenza n. 273/2022 pubblicata il 22 pagina 2 di 13 aprile 2022 dal Tribunale di Nuoro, con conseguente accertamento del credito ivi indicato;
- in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dei motivi di appello dedotti dal Signor accertare e dichiarare l'esatto ammontare del Pt_1 credito dovuto dall'utente ad CP_1
- Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione debitamente notificato conveniva in giudizio Parte_1
davanti al Tribunale di Nuoro la esponendo: CP_1
- di essere usufruttario di un immobile sito in Olbia, loc. Murta Marta, in via
Punzuttu n. 76, che utilizzava nel solo mese di agosto di ogni anno;
- di aver riscontrato il distacco della fornitura di acqua nell'estate del 2015, senza aver ricevuto alcuna fattura o sollecito di pagamento;
- di aver verificato in seguito l'esistenza di 22 fatture mai recapitategli, i cui crediti erano per gran parte prescritti, in cui era registrato un consumo anomalo per il periodo dal 31.12.2006 al 30.10.2013;
- di aver effettuato due pagamenti per un totale di € 731,08;
- di possedere una vasca imoff, dunque, di non dovere le somme a titolo di canone per fognatura e depurazione.
Pertanto, chiedeva dichiararsi non dovute le somme di cui alle fatture, con vittoria di spese.
Si costituiva contestando ogni avversa pretesa e chiedendo la conferma delle CP_1
fatture e il rigetto della domanda attorea;
in subordine, la condanna di al Pt_1
pagamento della eventuale minore somma dovuta.
Previa istruzione della causa con CTU, prove documentali e testimoniali, con sentenza n. 273/2022 del 22.4.2022, il Giudice accoglieva l'eccezione di prescrizione dei crediti per i consumi sino al 29.5.2009 e dichiarava il tenuto al pagamento della somma Pt_1
di € 6.704,40 nei confronti della controparte, con compensazione delle spese di lite e di
CTU. pagina 3 di 13 ***
Avverso tale sentenza ha proposto appello il affidato alle doglianze che seguono: Pt_1
1) erronea valutazione in merito alla prescrizione dei crediti;
2) erronea valutazione in merito alla prova della perdita occulta;
3) erronea valutazione in merito alla mancata lettura periodica dei contatori;
4) erronea applicazione retroattiva delle delibere dell con Parte_2
l'applicazione della tariffa non residenti;
5) omessa pronuncia in merito alle domande relative all'applicazione dei canoni di depurazione e fognatura e in ordine alla illegittimità dello slaccio;
6) erronea statuizione sulla compensazione delle spese di giudizio e di c.t.u.
Pertanto, ha chiesto l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata sulle conclusioni di cui sopra, con vittoria di spese.
Si è costituita che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. CP_1
342 c.p.c.; in via principale, ha chiesto il rigetto dell'appello; in via subordinata,
l'accertamento dell'esatto ammontare del credito, con vittoria di spese.
All'udienza del 11.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
a) Sulla inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Preliminarmente, si rigetta l'eccezione di parte appellata volta alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto, a suo dire, controparte si sarebbe limitata a riproporre le argomentazioni svolte in primo grado senza formulare specifiche censure.
Osserva questa Corte che nel corpo del testo dell'atto di appello appare evidente che l'appellante abbia inteso censurare la valutazione in ordine alla prescrizione dei crediti fino al periodo del 5.8.2010, alle prove relative alla perdita idrica occulta, alla mancata pagina 4 di 13 lettura periodica dei consumi e alla retroattività delle tariffe applicate, Parte_2
chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con ciò prendendo posizione sulle questioni presupposte al provvedimento e poi in esso prospettate.
L'appello appare, pertanto, ammissibile, contrariamente a quanto eccepito dalla controparte.
Si veda, in tal senso, quanto specificato dalla Suprema Corte: “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare “ex novo” le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado” (Cass., sez. VI-3, ordinanza n.
40560 del 17 dicembre 2021).
1. Sulla prescrizione dei crediti
Con il primo motivo di appello, parte appellante ha lamentato l'erronea valutazione del
Giudice nella parte in cui dichiarava prescritti i crediti fino al 29.5.2009 anziché fino al
5.8.2010, in quanto, a suo dire, tutte le notifiche relative agli avvisi di pagamento, compresa la fattura, sarebbero da considerare nulle, poiché recapitate ad un indirizzo erroneo.
Tale doglianza merita pregio.
Il costante orientamento della Corte di Cassazione insegna che “il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una “causa petendi” di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale”.
pagina 5 di 13 La prescrizione del diritto di credito vantato da è di cinque anni, ai sensi e per CP_1
gli effetti dell'art. 2948, co. 1, n. 4, c.c. secondo cui “si prescrivono in cinque anni: (…) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. La prescrizione inizia a decorrere dai consumi verificatisi per ciascun periodo e non dalla fatturazione dei relativi crediti.
Inoltre, stabilisce l'art. 2943 c.c. che “la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo
o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri”.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che “al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità” (Cass. civ. n. 15140/2021).
Ciò posto, erroneamente il primo Giudice, pur applicando i principi di cui sopra, riteneva che solo i solleciti di pagamento non giunti al destinatario fossero insufficienti a interrompere il decorso della prescrizione e non anche la fattura emessa, così giungendo ad affermare che i crediti fossero prescritti fino al 29.5.2009 anziché fino al 5.8.2010.
pagina 6 di 13 Ed invero, nel caso di specie, la fattura n. 201402217588 del 29.5.2014 disponeva che
“al fine di non incorrere nell'addebito di eventuali interessi di mora, La invitiamo a provvedere al pagamento entro la data di scadenza”, con ciò fungendo da sollecito di pagamento.
Mentre il a conoscenza del corretto indirizzo di residenza dell'utente Controparte_2
aveva inviato le comunicazioni in Milano, via Raffaello Sanzio (cfr. doc. VIII, Pt_1
docc. 22 e 23), al contrario, risulta dagli atti che aveva spedito sia i solleciti CP_1
che la fattura all'errato indirizzo in Olbia, via Punzuttu snc: atti mai pervenuti al destinatario in quanto recanti le diciture “indirizzo insufficiente” o “destinatario sconosciuto”.
Ne consegue che sia i solleciti che la fattura non sono stati recapitati all'indirizzo corretto e, dunque, risultano inidonei a interrompere il termine di prescrizione.
L'effettiva conoscenza di tali atti è, invece, avvenuta il 5.8.2015, data in cui il Pt_1
aveva ricevuto da l'elenco delle fatture emesse e mai recapitate correttamente CP_1
(cfr. doc. 1 e 2).
Alla luce di quanto esposto, devono essere dichiarati prescritti i crediti per i consumi realizzati fino al 5.8.2010 e non, invece, fino al 29.5.2009, come erroneamente detto dal primo Giudice.
2. Sulla perdita idrica occulta
Con il secondo motivo di appello, parte appellante si è doluta della erronea valutazione dei fatti nella parte in cui il Giudice non teneva conto della prova sull'esistenza della perdita idrica occulta avvenuta nel 2008.
Tale doglianza non merita pregio.
L'onere della prova in merito alla perdita idrica occulta è in capo all'utente, che deve dimostrare che la perdita sia effettivamente occulta ed esterna al suo controllo e che non l'avrebbe potuta evitare con la ordinaria diligenza ed “è tenuto ad effettuare con la dovuta diligenza la manutenzione del proprio impianto idraulico a partire dal contatore,
pagina 7 di 13 al fine di prevenire guasti e perdite. […] Il guasto dovrà essere documentato con opportuna prova fotografica e la sua riparazione dovrà essere accertata dal Gestore con proprio personale tecnico. Non saranno accolte le domande di ricalcolo per guasto interno visibile e/o dovuto a incuria dell'utente” ai sensi dell'art. B. 35.2 del R.S.I.I.
La giurisprudenza di legittimità riconosce, quindi, una presunzione di correttezza dei consumi fatturati dal misuratore (cfr. Cass. 17401/2024), salva la prova da parte dell'utente che essa sia dipesa da fattori esterni a lui non imputabili.
Riportando tali principi al caso concreto, sono presenti agli atti le seguenti dichiarazioni testimoniali:
1) la teste moglie dell'attore, che dichiarava che “era l'agosto del Testimone_1
2008, non ricordo il giorno ma erano i primi del mese in quanto ricordo che io e mio marito, l'attore eravamo appena arrivati da Milano presso la nostra Pt_1
casa vacanze di Via Punzuttu 76 ad Olbia, località Murta Maria, ed avendo entrambi notato che il terreno circostante la fossa Imhoff posta nel giardino di casa era intriso d'acqua, abbiamo chiamato un operaio, si chiama non Tes_2
ricordo il cognome, chiedendogli di appurare l'origine dell'affioramento di acqua. ADR “Il Sig. arrivò il pomeriggio di quello stesso giorno ed effettuò Tes_2
gli scavi intorno alla fossa Imhoff per la verifica richiesta, ai quali non ho assistito ma al termine degli stessi l'operaio chiamò me e mio marito per farci vedere, come in effetti vedemmo, che sotto terra c'era un tubo rotto da cui fuoriusciva acqua” ADR “Sig. ci disse di aver verificato che quel rubo Tes_2
dell'acqua rotto era collegato al nostro contatore” ADR “non so se al nostro arrivo mio marito abbia o meno aperto il contatore dell'acqua” ADR
“mancavamo da casa nostra dall'agosto del 2007 senza che la casa sia da noi stata concessa ad alcuno” ADR “al tempo non avevamo incaricati che in nostra assenza controllassero la situazione dell'immobile” ADR “non so se mio marito abbia o meno l'abitudine, quando partiamo, di chiudere il contatore dell'acqua e
pagina 8 di 13 comunque non so se l'abbia fatto nell'agosto del 2007 in occasione della nostra ripartenza per Milano” (cfr. verbale di udienza del 29.5.2018, doc. V);
2) il teste , custode dell'immobile del il quale riferiva che Testimone_3 Pt_1
“nell'estate del 2009 quando ci siamo conosciuti qui in l'attore mi disse Pt_2
che l'anno prima aveva avuto una perdita d'acqua nella sua proprietà in Via
Punzuttu 75 o 76, non ricordo con esattezza il civico, precisamente mi disse che la perdita si era verificata in un tubo interrato nel giardino”. ADR altro non so” (cfr. verbale di udienza del 29.5.2018, doc. V).
A fronte di tale asserita e importante anomalia, non risulta che il abbia in alcun Pt_1
modo segnalato alla controparte il fatto producendo fotografie né, soprattutto, proponendo reclamo ad come disposto dall'art. B.16 del R.S.I.I. CP_1
Alla luce di tale comportamento, la sola allegazione delle fatture (cfr. doc. 3), con asseriti consumi anomali, nonché le dichiarazioni dei testi non appaiono sufficienti a dimostrare l'esistenza di una perdita idrica occulta.
L'utente non ha, infatti, assolto l'onere della prova, superando la presunzione del corretto funzionamento del contatore, quantomeno in via presuntiva, in virtù del dettato dell'art. 2729 c.c., non avendo egli dimostrato che il consumo eccessivo sia dipeso da fattori esterni da lui non controllabili ed evitabili (perdita occulta).
3. Sulla mancata lettura periodica del contatore
Parte appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice non valutava la mancata lettura periodica dei consumi e la circostanza che aveva effettuato CP_1
solo tre letture in nove anni, impedendo all'utente di conoscere tempestivamente l'anomalia dei consumi.
Anche tale ulteriore doglianza deve essere rigettata.
L'art. B. 16 del Regolamento citato prevede che “Il Gestore emette le fatture con periodicità indicata nella Carta del Servizio Idrico Integrato, garantendo il riscontro
pagina 9 di 13 degli eventuali consumi presunti con un numero di letture non inferiore a due volte all'anno”.
Il comportamento di appare violativo dell'obbligo di diligenza e buona fede CP_1
contrattuale, in quanto il gestore idrico deve effettuare un numero di letture non inferiore a due volte all'anno; al contrario, aveva effettuato solo tre letture nell'arco temporale di nove anni (31.12.2006-30.3.2013-1.6.2015).
infatti, con tale comportamento, non permetteva al di constatare ed CP_1 Pt_1
eventualmente contestare l'abnormità dei consumi, stante il lasso di tempo di sette anni intercorso fra una lettura e l'altra (31.12.2006-30.3.2013) ed una successiva lettura effettuata in data 1.6.2015.
Allo stesso modo, anche l'utente, pur resosi conto di non aver ricevuto le fatture di per almeno nove anni, non aveva debitamente segnalato la mancata emissione. CP_1
Ciò posto, pur nel silenzio del primo Giudice in sentenza, osserva questa Corte che, stante il comportamento scorretto di entrambe le parti, la mancata periodica lettura non è incidente sulla corretta determinazione del quantum dovuto.
La domanda subordinata dell'attore volta ad accertare l'effettivo consumo non appare, pertanto, né tardiva né inammissibile, così come la valutazione fatta dal consulente di parte di CP_1
4. Sulla irretroattività delle tariffe Pt_2
Il ha censurato la decisione del Giudice nella parte in cui teneva conto del calcolo Pt_1
effettuato dal CTU con l'applicazione retroattiva delle delibere dell' Parte_2
Tale censura merita pregio.
Erroneamente il primo Giudice teneva conto del calcolo effettuato dal CTU in merito alla quantificazione del credito del e riteneva che l'attore non avesse allegato le Pt_1
delibere ATO (cfr. doc. 8).
pagina 10 di 13 Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità e di merito, i provvedimenti di adeguamento delle tariffe idriche non hanno efficacia retroattiva, atteso che gli atti amministrativi di regola non possono avere tale efficacia.
In assenza di norme specifiche, infatti, è necessario fare riferimento alle norme dettate in materia di enti locali (della cui natura è partecipe l'Autorità d'Ambito Territoriale
Ottimale, e le cui disposizioni sono richiamate dallo statuto dell
[...]
), quali: Controparte_3
- l'art. 53, comma 16, L. 388/2000, ai sensi del quale “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, D. L.vo 360/1998, recante istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;
- l'art. 151, D. L. vo 267/2000, secondo cui gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
l'art. 54, comma 1-bis,
L. 446/1997, introdotto dall'art. 54, L. 388/2000, secondo cui “Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi ni costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario.
L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo”;
- l'art. 21-bis, L. 241/1990 in virtù del quale “il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata” o, qualora la comunicazione non sia possibile, mediante forme di pubblicità idonee.
Pertanto, ne consegue che il corrispettivo per la fornitura dell'acqua deve essere calcolato applicando le tariffe solo ai consumi successivi alla loro approvazione e pubblicazione.
pagina 11 di 13 Nel caso di specie, emerge che aveva calcolato la fattura n. 201402217588 per CP_1
un importo di € 7.991,48, per i consumi tra il 1.7.2007 ed il 30.10.2013, applicando le tariffe ATO precedentemente alla loro approvazione e pubblicazione.
Di conseguenza, contrariamente a quanto valutato dal primo Giudice, deve essere preso in considerazione il calcolo effettuato dal CTU all'ipotesi n. 4 e non all'ipotesi n. 2 (p.
40 della CTU, v. doc. III), detratta la somma di 731,08 € come già versata dall'utente.
Pertanto, dalla somma di € 4.593,79 comprensivo del 10% di IVA deve essere detratto il consumo dal 29.5.2009 al 5.8.2010, in quanto prescritto, nonché l'ulteriore somma di €
731,08, in quanto già pagata.
Viceversa, appare non ammissibile l'ulteriore doglianza relativa alla disapplicazione del canone di depurazione e fognatura, in quanto già ritenuta fondata dal primo Giudice, pertanto, alcuna pronuncia può esser fatta in questo grado di giudizio.
Allo stesso modo appare inammissibile la doglianza relativa alla illegittimità dello slaccio dell'acqua da parte del gestore idrico, in quanto ha affermato e ribadito CP_1
di aver già provveduto al ripristino dell'acqua corrente.
5. Sulla compensazione integrale delle spese di lite e di CTU
L'ultimo motivo di appello riguarda la erronea compensazione delle spese di giudizio, nonché di CTU.
Tale doglianza non merita pregio.
Come stabilito dalla Suprema Corte, “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione
pagina 12 di 13 totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, co. 2, c.p.c.”
(Cass. S.U. 32061/2022).
Nel caso di specie, avendo il Giudice accolto la domanda attorea limitatamente alla prescrizione di alcuni crediti, riducendo così la pretesa creditoria di ad € CP_1
6.704,40, correttamente le spese venivano compensate, in ossequio al principio della parziale soccombenza, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c.
Pertanto, tale motivo deve essere rigettato.
In accoglimento parziale dell'appello, il dovrà, pertanto, essere condannato al Pt_1
pagamento della minor somma di € 4.593,79, da cui dovrà essere detratto quanto dovuto per il consumo dal 29.5.2009 al 5.8.2010 prescritto, nonché detratta l'ulteriore somma di
€ 731,08, già pagata.
Solo in questi termini la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata, con conferma nel resto.
Il parziale accoglimento dell'appello determina la compensazione integrale delle spese processuali di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, in accoglimento parziale dell'appello proposto da contro la sentenza n. 273/2022 emessa dal Tribunale di Nuoro in data Parte_1
22.4.2022:
- dichiara prescritti anche i crediti per i consumi dal 29.5.2009 al 5.8.2010;
- condanna l'appellante al pagamento della somma di € 4.593,79 in favore di previa detrazione degli importi di cui al periodo precedente da CP_1
calcolarsi a cura di e detrazione dell'importo di € 731,08 già pagato;
CP_1
- conferma nel resto;
- compensa integralmente le spese processuali del presente grado di giudizio.
Così deciso in Sassari, il 26.8.2025 Il Presidente – rel.
Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 464/2022 promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. D'EBOLI GIUSEPPE Parte_1
APPELLANTE contro rappresentata e difesa dagli Avv.ti SCHININA' RICCARDO e CP_1
FIORETTI ANDREA
APPELLATA
All'udienza del 11.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse della parte appellante: “Voglia la Corte Adita, accogliere il presente appello di riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto:
pagina 1 di 13 dichiarare che
- preliminarmente, le somme dovute per i consumi dal 2005 al 2010 sono prescritte e, nel merito, che
- andranno ricalcolati i consumi dal 2005 al 2013 sulla base della perdita occulta realizzatasi nel 2008 e dei consumi storici realizzatasi dal 2013 in poi;
- le letture effettuate da violano l'obbligo previsto dall'art. B.16 del CP_1
Regolamento del S.I.I. di garantire almeno due letture l'anno;
- ha errato nell'applicare le tariffe deliberate dall per CP_1 Parte_2
l'anno solare in cui è stata pubblicata la delibera anziché dalla data di pubblicazione della delibera;
- al non sono applicabili i canoni di fognatura e depurazione non solo per i Pt_1 consumi dovuti a perdite occulte ma anche per tutti gli altri in quanto l'abitazione non è fornita dalla rete pubblica di depurazione e fognatura come tutta la zona in cui ricade;
per l'effetto,
- dichiarare illegittimo il distacco della fornitura di acqua potabile alla proprietà dell'attore;
- dichiarare nulle, non dovute e/o errate le fatture emesse dal 2005 ad oggi;
- in subordine e nel caso in cui il Giudice ritenga di dover provvedere d'ufficio alla quantificazione delle somme eventualmente dovute per il consumo di acqua accertato, determinarle, tenendo conto della prescrizione delle somme relative ai consumi fino al luglio 2010, del consumo addebitabile all'attore, per effetto delle perdite occulte e sulla base del consumo storico, e applicando esclusivamente le tariffe deliberate dall solo per l'anno successivo alla Parte_2 pubblicazione della delibera relativa, senza alcun addebito di interessi di mora, della non debenza di alcuna somma a titolo di canone per fognatura e depurazione;
- rigettare la domanda riconvenzionale proposta da controparte in quanto tardiva;
- condannare l'appellata alle spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario IVA, C.P.A., come per legge, del doppio grado di giudizio;
- porre definitivamente a carico dell'appellata le spese di C.T.U.” Nell'interesse di parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reietta ogni contraria istanza, per i motivi esposti,
- in via pregiudiziale: dichiarare inammissibile l'atto di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per le motivazioni di cui all'espositiva;
- nel merito: in accoglimento delle motivazioni di cui all'espositiva, rigettare l'appello poiché infondato e confermare la sentenza n. 273/2022 pubblicata il 22 pagina 2 di 13 aprile 2022 dal Tribunale di Nuoro, con conseguente accertamento del credito ivi indicato;
- in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dei motivi di appello dedotti dal Signor accertare e dichiarare l'esatto ammontare del Pt_1 credito dovuto dall'utente ad CP_1
- Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione debitamente notificato conveniva in giudizio Parte_1
davanti al Tribunale di Nuoro la esponendo: CP_1
- di essere usufruttario di un immobile sito in Olbia, loc. Murta Marta, in via
Punzuttu n. 76, che utilizzava nel solo mese di agosto di ogni anno;
- di aver riscontrato il distacco della fornitura di acqua nell'estate del 2015, senza aver ricevuto alcuna fattura o sollecito di pagamento;
- di aver verificato in seguito l'esistenza di 22 fatture mai recapitategli, i cui crediti erano per gran parte prescritti, in cui era registrato un consumo anomalo per il periodo dal 31.12.2006 al 30.10.2013;
- di aver effettuato due pagamenti per un totale di € 731,08;
- di possedere una vasca imoff, dunque, di non dovere le somme a titolo di canone per fognatura e depurazione.
Pertanto, chiedeva dichiararsi non dovute le somme di cui alle fatture, con vittoria di spese.
Si costituiva contestando ogni avversa pretesa e chiedendo la conferma delle CP_1
fatture e il rigetto della domanda attorea;
in subordine, la condanna di al Pt_1
pagamento della eventuale minore somma dovuta.
Previa istruzione della causa con CTU, prove documentali e testimoniali, con sentenza n. 273/2022 del 22.4.2022, il Giudice accoglieva l'eccezione di prescrizione dei crediti per i consumi sino al 29.5.2009 e dichiarava il tenuto al pagamento della somma Pt_1
di € 6.704,40 nei confronti della controparte, con compensazione delle spese di lite e di
CTU. pagina 3 di 13 ***
Avverso tale sentenza ha proposto appello il affidato alle doglianze che seguono: Pt_1
1) erronea valutazione in merito alla prescrizione dei crediti;
2) erronea valutazione in merito alla prova della perdita occulta;
3) erronea valutazione in merito alla mancata lettura periodica dei contatori;
4) erronea applicazione retroattiva delle delibere dell con Parte_2
l'applicazione della tariffa non residenti;
5) omessa pronuncia in merito alle domande relative all'applicazione dei canoni di depurazione e fognatura e in ordine alla illegittimità dello slaccio;
6) erronea statuizione sulla compensazione delle spese di giudizio e di c.t.u.
Pertanto, ha chiesto l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata sulle conclusioni di cui sopra, con vittoria di spese.
Si è costituita che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. CP_1
342 c.p.c.; in via principale, ha chiesto il rigetto dell'appello; in via subordinata,
l'accertamento dell'esatto ammontare del credito, con vittoria di spese.
All'udienza del 11.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
a) Sulla inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Preliminarmente, si rigetta l'eccezione di parte appellata volta alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto, a suo dire, controparte si sarebbe limitata a riproporre le argomentazioni svolte in primo grado senza formulare specifiche censure.
Osserva questa Corte che nel corpo del testo dell'atto di appello appare evidente che l'appellante abbia inteso censurare la valutazione in ordine alla prescrizione dei crediti fino al periodo del 5.8.2010, alle prove relative alla perdita idrica occulta, alla mancata pagina 4 di 13 lettura periodica dei consumi e alla retroattività delle tariffe applicate, Parte_2
chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con ciò prendendo posizione sulle questioni presupposte al provvedimento e poi in esso prospettate.
L'appello appare, pertanto, ammissibile, contrariamente a quanto eccepito dalla controparte.
Si veda, in tal senso, quanto specificato dalla Suprema Corte: “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare “ex novo” le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado” (Cass., sez. VI-3, ordinanza n.
40560 del 17 dicembre 2021).
1. Sulla prescrizione dei crediti
Con il primo motivo di appello, parte appellante ha lamentato l'erronea valutazione del
Giudice nella parte in cui dichiarava prescritti i crediti fino al 29.5.2009 anziché fino al
5.8.2010, in quanto, a suo dire, tutte le notifiche relative agli avvisi di pagamento, compresa la fattura, sarebbero da considerare nulle, poiché recapitate ad un indirizzo erroneo.
Tale doglianza merita pregio.
Il costante orientamento della Corte di Cassazione insegna che “il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una “causa petendi” di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale”.
pagina 5 di 13 La prescrizione del diritto di credito vantato da è di cinque anni, ai sensi e per CP_1
gli effetti dell'art. 2948, co. 1, n. 4, c.c. secondo cui “si prescrivono in cinque anni: (…) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. La prescrizione inizia a decorrere dai consumi verificatisi per ciascun periodo e non dalla fatturazione dei relativi crediti.
Inoltre, stabilisce l'art. 2943 c.c. che “la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo
o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri”.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che “al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità” (Cass. civ. n. 15140/2021).
Ciò posto, erroneamente il primo Giudice, pur applicando i principi di cui sopra, riteneva che solo i solleciti di pagamento non giunti al destinatario fossero insufficienti a interrompere il decorso della prescrizione e non anche la fattura emessa, così giungendo ad affermare che i crediti fossero prescritti fino al 29.5.2009 anziché fino al 5.8.2010.
pagina 6 di 13 Ed invero, nel caso di specie, la fattura n. 201402217588 del 29.5.2014 disponeva che
“al fine di non incorrere nell'addebito di eventuali interessi di mora, La invitiamo a provvedere al pagamento entro la data di scadenza”, con ciò fungendo da sollecito di pagamento.
Mentre il a conoscenza del corretto indirizzo di residenza dell'utente Controparte_2
aveva inviato le comunicazioni in Milano, via Raffaello Sanzio (cfr. doc. VIII, Pt_1
docc. 22 e 23), al contrario, risulta dagli atti che aveva spedito sia i solleciti CP_1
che la fattura all'errato indirizzo in Olbia, via Punzuttu snc: atti mai pervenuti al destinatario in quanto recanti le diciture “indirizzo insufficiente” o “destinatario sconosciuto”.
Ne consegue che sia i solleciti che la fattura non sono stati recapitati all'indirizzo corretto e, dunque, risultano inidonei a interrompere il termine di prescrizione.
L'effettiva conoscenza di tali atti è, invece, avvenuta il 5.8.2015, data in cui il Pt_1
aveva ricevuto da l'elenco delle fatture emesse e mai recapitate correttamente CP_1
(cfr. doc. 1 e 2).
Alla luce di quanto esposto, devono essere dichiarati prescritti i crediti per i consumi realizzati fino al 5.8.2010 e non, invece, fino al 29.5.2009, come erroneamente detto dal primo Giudice.
2. Sulla perdita idrica occulta
Con il secondo motivo di appello, parte appellante si è doluta della erronea valutazione dei fatti nella parte in cui il Giudice non teneva conto della prova sull'esistenza della perdita idrica occulta avvenuta nel 2008.
Tale doglianza non merita pregio.
L'onere della prova in merito alla perdita idrica occulta è in capo all'utente, che deve dimostrare che la perdita sia effettivamente occulta ed esterna al suo controllo e che non l'avrebbe potuta evitare con la ordinaria diligenza ed “è tenuto ad effettuare con la dovuta diligenza la manutenzione del proprio impianto idraulico a partire dal contatore,
pagina 7 di 13 al fine di prevenire guasti e perdite. […] Il guasto dovrà essere documentato con opportuna prova fotografica e la sua riparazione dovrà essere accertata dal Gestore con proprio personale tecnico. Non saranno accolte le domande di ricalcolo per guasto interno visibile e/o dovuto a incuria dell'utente” ai sensi dell'art. B. 35.2 del R.S.I.I.
La giurisprudenza di legittimità riconosce, quindi, una presunzione di correttezza dei consumi fatturati dal misuratore (cfr. Cass. 17401/2024), salva la prova da parte dell'utente che essa sia dipesa da fattori esterni a lui non imputabili.
Riportando tali principi al caso concreto, sono presenti agli atti le seguenti dichiarazioni testimoniali:
1) la teste moglie dell'attore, che dichiarava che “era l'agosto del Testimone_1
2008, non ricordo il giorno ma erano i primi del mese in quanto ricordo che io e mio marito, l'attore eravamo appena arrivati da Milano presso la nostra Pt_1
casa vacanze di Via Punzuttu 76 ad Olbia, località Murta Maria, ed avendo entrambi notato che il terreno circostante la fossa Imhoff posta nel giardino di casa era intriso d'acqua, abbiamo chiamato un operaio, si chiama non Tes_2
ricordo il cognome, chiedendogli di appurare l'origine dell'affioramento di acqua. ADR “Il Sig. arrivò il pomeriggio di quello stesso giorno ed effettuò Tes_2
gli scavi intorno alla fossa Imhoff per la verifica richiesta, ai quali non ho assistito ma al termine degli stessi l'operaio chiamò me e mio marito per farci vedere, come in effetti vedemmo, che sotto terra c'era un tubo rotto da cui fuoriusciva acqua” ADR “Sig. ci disse di aver verificato che quel rubo Tes_2
dell'acqua rotto era collegato al nostro contatore” ADR “non so se al nostro arrivo mio marito abbia o meno aperto il contatore dell'acqua” ADR
“mancavamo da casa nostra dall'agosto del 2007 senza che la casa sia da noi stata concessa ad alcuno” ADR “al tempo non avevamo incaricati che in nostra assenza controllassero la situazione dell'immobile” ADR “non so se mio marito abbia o meno l'abitudine, quando partiamo, di chiudere il contatore dell'acqua e
pagina 8 di 13 comunque non so se l'abbia fatto nell'agosto del 2007 in occasione della nostra ripartenza per Milano” (cfr. verbale di udienza del 29.5.2018, doc. V);
2) il teste , custode dell'immobile del il quale riferiva che Testimone_3 Pt_1
“nell'estate del 2009 quando ci siamo conosciuti qui in l'attore mi disse Pt_2
che l'anno prima aveva avuto una perdita d'acqua nella sua proprietà in Via
Punzuttu 75 o 76, non ricordo con esattezza il civico, precisamente mi disse che la perdita si era verificata in un tubo interrato nel giardino”. ADR altro non so” (cfr. verbale di udienza del 29.5.2018, doc. V).
A fronte di tale asserita e importante anomalia, non risulta che il abbia in alcun Pt_1
modo segnalato alla controparte il fatto producendo fotografie né, soprattutto, proponendo reclamo ad come disposto dall'art. B.16 del R.S.I.I. CP_1
Alla luce di tale comportamento, la sola allegazione delle fatture (cfr. doc. 3), con asseriti consumi anomali, nonché le dichiarazioni dei testi non appaiono sufficienti a dimostrare l'esistenza di una perdita idrica occulta.
L'utente non ha, infatti, assolto l'onere della prova, superando la presunzione del corretto funzionamento del contatore, quantomeno in via presuntiva, in virtù del dettato dell'art. 2729 c.c., non avendo egli dimostrato che il consumo eccessivo sia dipeso da fattori esterni da lui non controllabili ed evitabili (perdita occulta).
3. Sulla mancata lettura periodica del contatore
Parte appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice non valutava la mancata lettura periodica dei consumi e la circostanza che aveva effettuato CP_1
solo tre letture in nove anni, impedendo all'utente di conoscere tempestivamente l'anomalia dei consumi.
Anche tale ulteriore doglianza deve essere rigettata.
L'art. B. 16 del Regolamento citato prevede che “Il Gestore emette le fatture con periodicità indicata nella Carta del Servizio Idrico Integrato, garantendo il riscontro
pagina 9 di 13 degli eventuali consumi presunti con un numero di letture non inferiore a due volte all'anno”.
Il comportamento di appare violativo dell'obbligo di diligenza e buona fede CP_1
contrattuale, in quanto il gestore idrico deve effettuare un numero di letture non inferiore a due volte all'anno; al contrario, aveva effettuato solo tre letture nell'arco temporale di nove anni (31.12.2006-30.3.2013-1.6.2015).
infatti, con tale comportamento, non permetteva al di constatare ed CP_1 Pt_1
eventualmente contestare l'abnormità dei consumi, stante il lasso di tempo di sette anni intercorso fra una lettura e l'altra (31.12.2006-30.3.2013) ed una successiva lettura effettuata in data 1.6.2015.
Allo stesso modo, anche l'utente, pur resosi conto di non aver ricevuto le fatture di per almeno nove anni, non aveva debitamente segnalato la mancata emissione. CP_1
Ciò posto, pur nel silenzio del primo Giudice in sentenza, osserva questa Corte che, stante il comportamento scorretto di entrambe le parti, la mancata periodica lettura non è incidente sulla corretta determinazione del quantum dovuto.
La domanda subordinata dell'attore volta ad accertare l'effettivo consumo non appare, pertanto, né tardiva né inammissibile, così come la valutazione fatta dal consulente di parte di CP_1
4. Sulla irretroattività delle tariffe Pt_2
Il ha censurato la decisione del Giudice nella parte in cui teneva conto del calcolo Pt_1
effettuato dal CTU con l'applicazione retroattiva delle delibere dell' Parte_2
Tale censura merita pregio.
Erroneamente il primo Giudice teneva conto del calcolo effettuato dal CTU in merito alla quantificazione del credito del e riteneva che l'attore non avesse allegato le Pt_1
delibere ATO (cfr. doc. 8).
pagina 10 di 13 Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità e di merito, i provvedimenti di adeguamento delle tariffe idriche non hanno efficacia retroattiva, atteso che gli atti amministrativi di regola non possono avere tale efficacia.
In assenza di norme specifiche, infatti, è necessario fare riferimento alle norme dettate in materia di enti locali (della cui natura è partecipe l'Autorità d'Ambito Territoriale
Ottimale, e le cui disposizioni sono richiamate dallo statuto dell
[...]
), quali: Controparte_3
- l'art. 53, comma 16, L. 388/2000, ai sensi del quale “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, D. L.vo 360/1998, recante istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;
- l'art. 151, D. L. vo 267/2000, secondo cui gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
l'art. 54, comma 1-bis,
L. 446/1997, introdotto dall'art. 54, L. 388/2000, secondo cui “Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi ni costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario.
L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo”;
- l'art. 21-bis, L. 241/1990 in virtù del quale “il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata” o, qualora la comunicazione non sia possibile, mediante forme di pubblicità idonee.
Pertanto, ne consegue che il corrispettivo per la fornitura dell'acqua deve essere calcolato applicando le tariffe solo ai consumi successivi alla loro approvazione e pubblicazione.
pagina 11 di 13 Nel caso di specie, emerge che aveva calcolato la fattura n. 201402217588 per CP_1
un importo di € 7.991,48, per i consumi tra il 1.7.2007 ed il 30.10.2013, applicando le tariffe ATO precedentemente alla loro approvazione e pubblicazione.
Di conseguenza, contrariamente a quanto valutato dal primo Giudice, deve essere preso in considerazione il calcolo effettuato dal CTU all'ipotesi n. 4 e non all'ipotesi n. 2 (p.
40 della CTU, v. doc. III), detratta la somma di 731,08 € come già versata dall'utente.
Pertanto, dalla somma di € 4.593,79 comprensivo del 10% di IVA deve essere detratto il consumo dal 29.5.2009 al 5.8.2010, in quanto prescritto, nonché l'ulteriore somma di €
731,08, in quanto già pagata.
Viceversa, appare non ammissibile l'ulteriore doglianza relativa alla disapplicazione del canone di depurazione e fognatura, in quanto già ritenuta fondata dal primo Giudice, pertanto, alcuna pronuncia può esser fatta in questo grado di giudizio.
Allo stesso modo appare inammissibile la doglianza relativa alla illegittimità dello slaccio dell'acqua da parte del gestore idrico, in quanto ha affermato e ribadito CP_1
di aver già provveduto al ripristino dell'acqua corrente.
5. Sulla compensazione integrale delle spese di lite e di CTU
L'ultimo motivo di appello riguarda la erronea compensazione delle spese di giudizio, nonché di CTU.
Tale doglianza non merita pregio.
Come stabilito dalla Suprema Corte, “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione
pagina 12 di 13 totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, co. 2, c.p.c.”
(Cass. S.U. 32061/2022).
Nel caso di specie, avendo il Giudice accolto la domanda attorea limitatamente alla prescrizione di alcuni crediti, riducendo così la pretesa creditoria di ad € CP_1
6.704,40, correttamente le spese venivano compensate, in ossequio al principio della parziale soccombenza, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c.
Pertanto, tale motivo deve essere rigettato.
In accoglimento parziale dell'appello, il dovrà, pertanto, essere condannato al Pt_1
pagamento della minor somma di € 4.593,79, da cui dovrà essere detratto quanto dovuto per il consumo dal 29.5.2009 al 5.8.2010 prescritto, nonché detratta l'ulteriore somma di
€ 731,08, già pagata.
Solo in questi termini la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata, con conferma nel resto.
Il parziale accoglimento dell'appello determina la compensazione integrale delle spese processuali di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, in accoglimento parziale dell'appello proposto da contro la sentenza n. 273/2022 emessa dal Tribunale di Nuoro in data Parte_1
22.4.2022:
- dichiara prescritti anche i crediti per i consumi dal 29.5.2009 al 5.8.2010;
- condanna l'appellante al pagamento della somma di € 4.593,79 in favore di previa detrazione degli importi di cui al periodo precedente da CP_1
calcolarsi a cura di e detrazione dell'importo di € 731,08 già pagato;
CP_1
- conferma nel resto;
- compensa integralmente le spese processuali del presente grado di giudizio.
Così deciso in Sassari, il 26.8.2025 Il Presidente – rel.
Dott.ssa Maria Grixoni
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