Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/03/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 26.03.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3072 / 2023
promossa da
C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
, C.F. , C.F.
[...] C.F._4 Parte_5
, C.F. , C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7
C.F. , C.F. , C.F._7 Parte_8 C.F._8
C.F. , , C.F. Parte_9 C.F._9 Parte_10
, rappresentati e difesi dall'avv. DI VERDE LINO ANTONINO, giusta C.F._10
procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. BUTERA CARMELO, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: pagamento trattamento di fine rapporto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13 dicembre 2023, le parti ricorrenti indicate in epigrafe hanno adito questo Tribunale esponendo di aver lavorato come dipendenti regionali, “in servizio o subordinati agli uffici di Agrigento” e di essere “stati posti in quiescenza nella finestra tra il 2015 e il 31/12/2020”. Dolendosi della violazione del fatto che il TFS è stato erogato tardivamente (con violazione del termine di 12 o 24 mesi dalla data di collocamento a riposo,
di cui al comma 8 dell'art 52 della L.r. 9/2015 e ai commi 484 e 485 dell'art 1 della legge 27
dicembre 2013 n. 147), hanno chiesto di accertare il loro diritto all'immediata liquidazione della prima e seconda quota (o terza quota a chi spettante) e gli interessi legali sul trattamento di fine servizio/ trattamento di fine rapporto, a decorrere dal terzo mese successivo alla maturazione del diritto alla sua percezione, ossia dai 12 o 24 mesi dal momento della cessazione del rapporto di lavoro, a seconda dell'età anagrafica posseduta da ciascun ricorrente a quella data, con condanna del resistente a CP_1
provvedervi. Con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto del ricorso CP_1
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Va ricordato in punto di diritto che l'art. 52, comma 8, della L.R. n. 9/2015 – la cui formulazione originaria disponeva che “Il trattamento di fine servizio dei dipendenti collocati
anticipatamente in quiescenza ai sensi del presente articolo è corrisposto con le modalità e i tempi
previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati” - era stato inizialmente modificato dall'art. 1, comma 8, lett. b), della L.R. n. 12/2015 (a tenore del quale “Il
trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza, ai sensi dei commi
3 e 5, è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti
anticipati, con decorrenza dalla data in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le
disposizioni dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni”) e, successivamente, dall'art. 22, comma 4, della L.R. n. 8/2018 (ai sensi del quale “Il trattamento di fine servizio o di
fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza ai sensi del presente articolo è corrisposto con le
modalità e i tempi previsti dai commi 484 e 485 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”),
il quale è stato a sua volta abrogato dall'art. 1 della L.R. n. 16/2018.
Tanto premesso, giova evidenziarsi come non appaiano condivisibili le deduzioni prospettate dai ricorrenti in ordine ai tempi e ai modi di corresponsione del trattamento di fine servizio, dovendosi sul punto pienamente concordare con la Corte di Appello di
Palermo (cfr. sentenza 28 ottobre 2024, n. 764), la quale ha recentemente ritenuto che “la
descritta successione normativa abbia determinato il ripristino della disciplina precedente (art. 1,
comma 8, l.r. n. 12/2015) che, dunque, era in vigore anche alla data del pensionamento degli
appellanti. Infatti, nel regime di successione delle leggi la mera abrogazione, che si verifica quando la
disciplina successiva abbia come unico contenuto ed unico effetto di eliminare una disciplina
precedente senza curarsi di sostituirla con altra, determina la reviviscenza della norma previgente
rispetto a quella abrogata (Cass. n. 25551/2007 in motivazione e Cass. n. 3592/22 in motivazione).
Ciò si è verificato nella specie dato che l'art. 1 legge r. n. 16/2018 ha disposto la mera eliminazione
dell'art. 22, comma 4, l. r. n. 8 del 2018, cioè della norma che aveva modificato il comma 8 dell'art.
52 l. r. 9/2015. Diversamente opinando si creerebbe un inammissibile vuoto normativo perché la
disposizione ha come unico precetto la eliminazione della norma abrogata (art. 22 comma 4 l. n.
8/2018). Pertanto, alla luce della disciplina contenuta nell'ottavo comma dell'art. 52 della l.r. n.
9/2015, nel testo qui applicabile, il termine di ventiquattro mesi e 90 giorni per il pagamento del TFS
decorrere dalla maturazione dei requisiti introdotti dalla legge n. 214/2011”. Per le suesposte ragioni, il ricorso non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate e alle oscillazioni giurisprudenziali in materia, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, il 26/03/2025. Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo