Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 13/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
Il G.O.P di Cremona, Dott.ssa Tiziana Lucini Paioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 1940/2024 del Ruolo Gen. Affari Controv – locazioni promossa da:
ON AC (C.F. [...]) nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Corrado Locatelli e dall'Avv. Dante Verdelli del Foro di Cremona
INTIMANTE
CONTRO
NK RA IN (C.F.: [...]) nata a [...] il
11.10.1969
INTIMATO CONTUMACE
OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
* * * * *
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 13 gennaio 2025, sulle conclusioni formulate da parte istante nell'atto di intimazione di sfratto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 4.10.2024 NI LE conveniva in giudizio ST RA IN per ottenere la convalida dello sfratto relativamente all'immobile sito in Spino d'Adda (CR), Via
Adda n. 4, piano 1-T oggetto del contratto di locazione.
Alla prima udienza del 18 novembre 2024 parte intimata non compariva. Il Giudice verificato che la notifica della intimazione di sfratto nei confronti del conduttore ST RA IN non comparso alla prima udienza, si era perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., denegava la richiesta di convalida, accertato che l'utilizzabilità del meccanismo di cui all'art. 143 c.p.c., ai soli fini della convalida, è comunemente esclusa dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Padova, 26 novembre
2010, in Arch. locazioni 2011, 3, 332; Trib. Roma, 30-06-84, Pret. Roma, 20-03-97, nonché Corte
Cost., ord. 15 gennaio 2000, n. 15, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 660, ult. co., c.p.c., nella parte in cui non esclude la necessità dell'avviso di eseguita notifica nel caso in cui l'intimazione di sfratto sia stata notificata ai sensi dell'art. 143
c.p.c.), perché, in tale ipotesi, è in re ipsa che l'intimato non abbia conoscenza dell'atto introduttivo e per l'effetto disponeva il mutamento del rito ai sensi degli artt. 447 bis e 426 c.p.c. fissando alle parti il termine perentorio entro il quale provvedere all'eventuale integrazione della memoria difensiva mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria a norma dell'art. 416 c.p.c. e
All'udienza fissata per il giorno 13 gennaio 2025 parte conduttrice restava contumace. Il Giudice, verificata la regolarità della notifica del verbale di udienza del 18 novembre 2024 a ST
RA IN, ne dichiarava la contumacia ed udita la discussione decideva la causa come da sentenza della quale dava pubblica lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione agli atti, risulta provato che in data contratto del 30.06.2020 tra NI
LE (parte locatrice) e ST RA IN (parte conduttrice) interveniva un contratto di locazione ad uso abitativo avente ad oggetto l'immobile sito in Spino d'Adda (CR), Via Adda n. 4, piano 1-T per un canone annuo complessivo di Euro 4.320,00= da pagarsi in rate mensili anticipate di Euro 360,00, oltre pese condominiali per Euro 480,00= annui da corrispondere in rate mensili anticipate di Euro 40,00.
Parte intimante lamenta il mancato versamento di canoni di locazione e spese condominiali a decorrere dal mese di marzo 2023 per un importo complessivo, al gennaio 2025, di euro 8.300,00.
Tale credito in mancanza di fatti estintivi e/o impeditivi addotti dalla parte resistente non può che essere riconosciuto.
Infatti, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per
l'adempimento della prestazione deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto nonché l'esigibilità della stessa (termine di scadenza), salvo che intervenga prova del fatto estintivo
- costituito dall'adempimento - da parte del debitore (Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533;
Sez. 3, Sentenza n. 982 del 28/01/2002; Sez. 3, Sentenza n. 2647 del 21/02/2003; Sez. 3, Sentenza n.
6395 del 01/04/2004; Sez. 3, Sentenza n. 8615 del 12/04/2006; Sez. 1, Sentenza n. 13674 del
13/06/2006; Sez. 1, Sentenza n. 1743 del 26/01/2007).
Provato il titolo della pretesa azionata, incombeva al resistente fornire la prova del pagamento, quale atto estintivo dell'obbligazione pecuniaria o della sussistenza di qualsiasi atto impeditivo o estintivo della pretesa azionata in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c. Invero, parte intimata è rimasta contumace, disinteressandosi completamente del presente procedimento.
Ne consegue che deve ritenersi fondata la domanda svolta dall'intimante.
Il mancato versamento dei canoni e delle spese condominiali con decorrenza dal mese di marzo
2023 integra un grave inadempimento contrattuale per l'inosservanza dell'obbligazione primaria posta a carico del conduttore e giustifica la risoluzione del contratto di locazione per fatto e colpa del conduttore.
“In tema di locazione, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. (cassazione civile, sez. III, 29/01/2013, n. 2099)”.
Accertato il grave inadempimento contrattuale di ST RA IN il contratto di locazione de quo deve intendersi risolto per fatto e colpa di parte conduttrice, con condanna della stessa all'immediato rilascio dell'immobile sito in Spino d'Adda (CR), Via Adda n. 4, piano 1-T, con relativi accessori e pertinenze fissando la data dell'esecuzione del rilascio per il giorno 31 gennaio 2025 ore 16.
Parte intimata è altresì tenuta al pagamento dei canoni di locazione e delle spese condominiali a far data dal mese di marzo 2023 pari ad euro 8.300,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Data la soccombenza, ST RA IN va condannata al pagamento delle spese di lite in favore di NI LE liquidate in complessive €. 2.584,00, oltre gli accessori di legge e spese forfettarie al 15% e spese vive pari ad euro 223,20.
P.Q.M
Il G.O.P definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra diversa istanza, eccezione, deduzione delle parti, così provvede:
accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra le parti in data 30.6.2020 avente ad oggetto l'immobile sito in Spino d'Adda (CR), Via Adda
n. 4, piano 1-T, per fatto e colpa del conduttore,
condanna ST RA IN all'immediato rilascio dell'immobile sito in Spino
d'Adda (CR), Via Adda n. 4, piano 1-T, con relativi accessori e pertinenze fissando la data dell'esecuzione del rilascio per il giorno 31 gennaio 2025 ore 16,
condanna ST RA IN al pagamento in favore di NI LE dei canoni di locazione e delle spese condominiali maturati a far data del mese di marzo 2023 pari ad euro 8.300,00, oltre gli interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo;
condanna ST RA IN alla rifusione delle spese di lite in favore di NI
LE che si liquidano in complessive €. 2.584,00, oltre gli accessori di legge e spese forfettarie al 15% e spese vive pari ad euro 223,20.
Cremona, 13 gennaio 2025
Il G.O.P avv. Tiziana Lucini Paioni