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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 31/03/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Francesca
Garofalo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4657/13 R.G. avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
promossa da
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. Dianora De Nobili ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Regionale dello Stato, sita in Catanzaro, località Germaneto, cittadella regionale
ATTRICE
Contro
CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
rappresentati e difesi Controparte_5 CP_6 CP_7 dall'Avv. ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in CP_1
Cosenza, Corso Luigi Fera n. 152
CONVENUTI
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 19/11/2013, la in persona del Parte_1
Presidente in carica e legale rappresentante p.t., si opponeva al decreto ingiuntivo n. 757/2013 emesso dal Tribunale di Catanzaro, in data 24/09/2013, depositato in cancelleria in data 27/09/2013 e notificato in data 10/10/2013.
Con il citato decreto il Tribunale di Catanzaro, ingiungeva alla Parte_1 di pagare in favore dei convenuti, la somma di € 321.437,20, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo e spese della procedura liquidate in complessivi € 2.067,05.
L'ingiunzione veniva ottenuta dai convenuti in qualità di eredi di , Persona_1 titolare dell'impresa individuale di trasporto pubblico locale, concessionaria della
, per somme spettanti a titolo di contributi regionali. Parte_1
A sostegno dell'opposizione la deduceva che le somme Parte_1
reclamate non erano né liquide né esigibili non essendosi ancora concluso il procedimento di quantificazione e determinazione dei contributi spettanti alle aziende esercenti il trasporto pubblico locale e che le deliberazioni dei piani di riparto provvisori non costituivano riconoscimento di debito. Precisava a tal fine che il sistema normativo relativo ai contributi di esercizio era caratterizzato dal principio per il quale la quantificazione e l'erogazione delle sovvenzioni incontravano il limite del dato relativo alle risorse finanziarie disponibili, in quanto l'entità della sovvenzione da concedere doveva comunque essere rapportata agli stanziamenti annui in bilancio.
Eccepiva altresì la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, non avendo la pretesa azionata, la consistenza di diritto soggettivo, piuttosto quella d'interesse legittimo.
Rilevava, infine, la non dovutezza degli interessi e rivalutazione non sussistendo alcun diritto di credito al contributo.
Concludeva chiedendo in via pregiudiziale, la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed in via principale l'annullamento e la revoca del decreto ingiuntivo opposto dichiarando comunque l'insussistenza della pretesa creditoria azionata.
Si costituivano in giudizio i convenuti i quali contestavano la domanda rilevando preliminarmente la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in luogo del giudice amministrativo, avendo ad oggetto la controversia diritti soggettivi e non interessi legittimi, per come sostenuto da parte opponente.
Nel merito evidenziavano che la Giunta regionale, avendo già erogato alla ditta di autoservizi , importi a titolo di acconto, aveva di fatto riconosciuto Persona_1
l'intero debito e ciò costituiva prova giustificativa dell'esistenza di un credito
Pag. 2 di 6 certo, liquido ed esigibile, idonea a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo.
Tale riconoscimento costituiva, pertanto, atto idoneo ad impegnare la Pt_1
ad erogare l'intero importo e dunque ciò che doveva a saldo. In ogni caso
[...]
la copertura del residuo del 7% del deficit 1987/1996, certificato dalla
Commissione Tecnica era garantito con le annualità di cui alle Leggi statali n.
204/95 e 194/1998 e, pertanto, tale debito, nella percentuale indicata, era sicuramente certo, liquido ed esigibile.
Concludevano chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, nel merito il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo, in subordine condannare l'amministrazione regionale ad emettere l'atto di erogazione dei contributi, in ulteriore subordine dichiarare immediatamente certo, liquido ed esigibile il credito di € 25.296,08 relativo al periodo “1987/1996” e per l'effetto condannare la al Parte_1
pagamento dello stesso.
Alla prima udienza di comparizione del 07/07/2014 le parti insistevano nelle rispettive richieste, il Giudice riservava la decisione.
Con ordinanza del 22/07/2014, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07/07/2014, ritenuto, le questioni sollevate dalla , Parte_1
prima facie, non manifestamente infondate, rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 6° comma c.p.c. rinviando la causa all'udienza del 25/05/2015.
All'udienza del 25/05/2015 parte opposta rilevava la pendenza di trattative di bonario componimento e chiedeva un rinvio della causa al fine di perfezionare l'accordo, parte opponente rilevava di non essere a conoscenza delle trattative pendenti ed insisteva nelle proprie richieste.
Il Giudice riservava la decisione.
Con ordinanza del 08/06/2015, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25/05/2015, rilevato che in sede istruttoria gli opposti si erano limitati a chiedere acquisizione della documentazione già allegata in atti e che nessuna richiesta istruttoria era stata avanzata dall'opponente, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28/11/2016.
Pag. 3 di 6 All'udienza del 28/11/2016 le parti rilevavano la pendenza di trattative di bonario componimento e chiedevano un rinvio per il perfezionarsi dell'accordo, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 02/10/2017 per la precisazione delle conclusioni in assenza del bonario componimento.
All'udienza del 02/10/2017 le parti chiedevano un rinvio per bonario componimento, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 23/04/2018 per la formalizzazione dell'accordo o, in mancanza, per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23/04/2018 parte opponente precisava le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 26/11/2018 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26/11/2018 le parti chiedevano un rinvio per bonario componimento, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 23/09/2019 per la formalizzazione dell'accordo o, in mancanza, per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23/09/2019 le parti precisavano le conclusioni, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 27/01/2020, per la precisazione delle conclusioni, stante l'elevato numero di cause.
Con provvedimento del 21/01/2020, il Giudice rinviava la causa all'udienza del
12/10/2020 per sospensione elettorale.
All'udienza del 12/10/2020 le parti chiedevano un rinvio per bonario componimento, il Giudice, preso atto della richiesta, rinviava la causa all'udienza del 12/04/2021.
All'udienza del 12/04/2021, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, parte attrice chiedeva in via principale un rinvio per la precisazione delle conclusioni e parte convenuta un rinvio in pendenza di trattative di bonario componimento, il
Giudice rinviava la causa all'udienza dell'08/11/2021 per bonario componimento e, in mancanza, per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'08/11/2021 gli opposti chiedevano un rinvio atteso che la stava definendo in via transattiva le posizioni con le aziende di Parte_1
Pag. 4 di 6 trasporto pubblico, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 27/06/2022 per bonario componimento o in mancanza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 27/06/2022, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, parte opposta chiedeva un rinvio per consentire alla di formulare la Parte_1 proposta transattiva, l'opponente precisava le conclusioni chiedendo che la causa venisse decisa, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., il Giudice, rilevata la richiesta da parte degli opposti di rinvio per la formalizzazione di un accordo transattivo, ritenuto necessario verificarne la fattibilità, rinviava la causa all'udienza del 24/10/2022, disponendo la comparizione delle parti.
Con istanza del 18/10/2022 gli opposti chiedevano il differimento dell'udienza in quanto la stava procedendo a definire posizioni analoghe a Parte_1
quella degli stessi attraverso accordi conciliativi, per cui a breve avrebbe provveduto, anche per ovvie ragioni di parità di trattamento, a formulare una proposta transattiva anche nei riguardi degli opponenti, la Parte_1
formulata altresì istanza in cui dichiarava di non opporsi alla richiesta di rinvio degli opponenti, essendo in corso, da parte del Dipartimento competente, l'esame di tutte le posizioni della aziende esercenti il trasporto pubblico locale, al fine di valutare la possibile definizione bonaria delle vicende.
Il Giudice, lette le istanze depositate, rinviava la causa all'udienza del 13/03/2023.
All'udienza del 13/03/2023 parte opposta chiedeva un rinvio per bonario componimento, parte opponente non si opponeva, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 02/10/2023.
All'udienza del 02/10/2023 parte opposta chiedeva un rinvio per bonario componimento, parte opponente si rimetteva alla valutazione del Giudice il quale rinviava la causa all'udienza del 04/12/2013, invitando parte opponente a documentare la circostanza relativa alle trattative in corso e, in mancanza, per precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 04/12/2013 le parti concordemente chiedevano un rinvio per il perfezionamento della trattativa di bonario componimento, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 10/06/2024.
Pag. 5 di 6 Con decreto del 28/05/2024, vista la sospensione delle udienze per le consultazioni elettorali, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 23/09/2024.
All'udienza del 23/09/2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, entrambe le parti chiedevano un rinvio per bonario componimento, il Giudice, ritenuto necessario verificare gli intenti conciliativi, rinviava la causa all'udienza del 16/12/2024 per la comparizione delle parti.
Con provvedimento del 21/12/2024, il Giudice, rilevato che l'udienza del
16/12/2024 non si era tenuta per suo impedimento, rinviava la causa all'udienza del 24/03/2025.
All'udienza del 24/03/2025 entrambe le parti chiedevano la declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, avendo raggiunto un accordo già depositato in atti, il Giudice tratteneva la causa in decisione senza termini.
*****
Il sopravvenuto raggiungimento dell'accordo tra le parti, nel corso del giudizio, comporta il venir meno dell'interesse dell'opponente ad ottenere la tutela originariamente invocata e, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di giudizio, devono essere integralmente compensate, stante l'espressa richiesta congiunta avanzata dalle parti all'udienza del 24/03/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico,
Dott.ssa Francesca Garofalo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Catanzaro, 30.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Garofalo
Pag. 6 di 6
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Francesca
Garofalo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4657/13 R.G. avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
promossa da
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. Dianora De Nobili ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Regionale dello Stato, sita in Catanzaro, località Germaneto, cittadella regionale
ATTRICE
Contro
CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
rappresentati e difesi Controparte_5 CP_6 CP_7 dall'Avv. ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in CP_1
Cosenza, Corso Luigi Fera n. 152
CONVENUTI
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 19/11/2013, la in persona del Parte_1
Presidente in carica e legale rappresentante p.t., si opponeva al decreto ingiuntivo n. 757/2013 emesso dal Tribunale di Catanzaro, in data 24/09/2013, depositato in cancelleria in data 27/09/2013 e notificato in data 10/10/2013.
Con il citato decreto il Tribunale di Catanzaro, ingiungeva alla Parte_1 di pagare in favore dei convenuti, la somma di € 321.437,20, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo e spese della procedura liquidate in complessivi € 2.067,05.
L'ingiunzione veniva ottenuta dai convenuti in qualità di eredi di , Persona_1 titolare dell'impresa individuale di trasporto pubblico locale, concessionaria della
, per somme spettanti a titolo di contributi regionali. Parte_1
A sostegno dell'opposizione la deduceva che le somme Parte_1
reclamate non erano né liquide né esigibili non essendosi ancora concluso il procedimento di quantificazione e determinazione dei contributi spettanti alle aziende esercenti il trasporto pubblico locale e che le deliberazioni dei piani di riparto provvisori non costituivano riconoscimento di debito. Precisava a tal fine che il sistema normativo relativo ai contributi di esercizio era caratterizzato dal principio per il quale la quantificazione e l'erogazione delle sovvenzioni incontravano il limite del dato relativo alle risorse finanziarie disponibili, in quanto l'entità della sovvenzione da concedere doveva comunque essere rapportata agli stanziamenti annui in bilancio.
Eccepiva altresì la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, non avendo la pretesa azionata, la consistenza di diritto soggettivo, piuttosto quella d'interesse legittimo.
Rilevava, infine, la non dovutezza degli interessi e rivalutazione non sussistendo alcun diritto di credito al contributo.
Concludeva chiedendo in via pregiudiziale, la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed in via principale l'annullamento e la revoca del decreto ingiuntivo opposto dichiarando comunque l'insussistenza della pretesa creditoria azionata.
Si costituivano in giudizio i convenuti i quali contestavano la domanda rilevando preliminarmente la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in luogo del giudice amministrativo, avendo ad oggetto la controversia diritti soggettivi e non interessi legittimi, per come sostenuto da parte opponente.
Nel merito evidenziavano che la Giunta regionale, avendo già erogato alla ditta di autoservizi , importi a titolo di acconto, aveva di fatto riconosciuto Persona_1
l'intero debito e ciò costituiva prova giustificativa dell'esistenza di un credito
Pag. 2 di 6 certo, liquido ed esigibile, idonea a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo.
Tale riconoscimento costituiva, pertanto, atto idoneo ad impegnare la Pt_1
ad erogare l'intero importo e dunque ciò che doveva a saldo. In ogni caso
[...]
la copertura del residuo del 7% del deficit 1987/1996, certificato dalla
Commissione Tecnica era garantito con le annualità di cui alle Leggi statali n.
204/95 e 194/1998 e, pertanto, tale debito, nella percentuale indicata, era sicuramente certo, liquido ed esigibile.
Concludevano chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, nel merito il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo, in subordine condannare l'amministrazione regionale ad emettere l'atto di erogazione dei contributi, in ulteriore subordine dichiarare immediatamente certo, liquido ed esigibile il credito di € 25.296,08 relativo al periodo “1987/1996” e per l'effetto condannare la al Parte_1
pagamento dello stesso.
Alla prima udienza di comparizione del 07/07/2014 le parti insistevano nelle rispettive richieste, il Giudice riservava la decisione.
Con ordinanza del 22/07/2014, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07/07/2014, ritenuto, le questioni sollevate dalla , Parte_1
prima facie, non manifestamente infondate, rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 6° comma c.p.c. rinviando la causa all'udienza del 25/05/2015.
All'udienza del 25/05/2015 parte opposta rilevava la pendenza di trattative di bonario componimento e chiedeva un rinvio della causa al fine di perfezionare l'accordo, parte opponente rilevava di non essere a conoscenza delle trattative pendenti ed insisteva nelle proprie richieste.
Il Giudice riservava la decisione.
Con ordinanza del 08/06/2015, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25/05/2015, rilevato che in sede istruttoria gli opposti si erano limitati a chiedere acquisizione della documentazione già allegata in atti e che nessuna richiesta istruttoria era stata avanzata dall'opponente, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28/11/2016.
Pag. 3 di 6 All'udienza del 28/11/2016 le parti rilevavano la pendenza di trattative di bonario componimento e chiedevano un rinvio per il perfezionarsi dell'accordo, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 02/10/2017 per la precisazione delle conclusioni in assenza del bonario componimento.
All'udienza del 02/10/2017 le parti chiedevano un rinvio per bonario componimento, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 23/04/2018 per la formalizzazione dell'accordo o, in mancanza, per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23/04/2018 parte opponente precisava le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 26/11/2018 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26/11/2018 le parti chiedevano un rinvio per bonario componimento, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 23/09/2019 per la formalizzazione dell'accordo o, in mancanza, per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23/09/2019 le parti precisavano le conclusioni, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 27/01/2020, per la precisazione delle conclusioni, stante l'elevato numero di cause.
Con provvedimento del 21/01/2020, il Giudice rinviava la causa all'udienza del
12/10/2020 per sospensione elettorale.
All'udienza del 12/10/2020 le parti chiedevano un rinvio per bonario componimento, il Giudice, preso atto della richiesta, rinviava la causa all'udienza del 12/04/2021.
All'udienza del 12/04/2021, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, parte attrice chiedeva in via principale un rinvio per la precisazione delle conclusioni e parte convenuta un rinvio in pendenza di trattative di bonario componimento, il
Giudice rinviava la causa all'udienza dell'08/11/2021 per bonario componimento e, in mancanza, per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'08/11/2021 gli opposti chiedevano un rinvio atteso che la stava definendo in via transattiva le posizioni con le aziende di Parte_1
Pag. 4 di 6 trasporto pubblico, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 27/06/2022 per bonario componimento o in mancanza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 27/06/2022, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, parte opposta chiedeva un rinvio per consentire alla di formulare la Parte_1 proposta transattiva, l'opponente precisava le conclusioni chiedendo che la causa venisse decisa, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., il Giudice, rilevata la richiesta da parte degli opposti di rinvio per la formalizzazione di un accordo transattivo, ritenuto necessario verificarne la fattibilità, rinviava la causa all'udienza del 24/10/2022, disponendo la comparizione delle parti.
Con istanza del 18/10/2022 gli opposti chiedevano il differimento dell'udienza in quanto la stava procedendo a definire posizioni analoghe a Parte_1
quella degli stessi attraverso accordi conciliativi, per cui a breve avrebbe provveduto, anche per ovvie ragioni di parità di trattamento, a formulare una proposta transattiva anche nei riguardi degli opponenti, la Parte_1
formulata altresì istanza in cui dichiarava di non opporsi alla richiesta di rinvio degli opponenti, essendo in corso, da parte del Dipartimento competente, l'esame di tutte le posizioni della aziende esercenti il trasporto pubblico locale, al fine di valutare la possibile definizione bonaria delle vicende.
Il Giudice, lette le istanze depositate, rinviava la causa all'udienza del 13/03/2023.
All'udienza del 13/03/2023 parte opposta chiedeva un rinvio per bonario componimento, parte opponente non si opponeva, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 02/10/2023.
All'udienza del 02/10/2023 parte opposta chiedeva un rinvio per bonario componimento, parte opponente si rimetteva alla valutazione del Giudice il quale rinviava la causa all'udienza del 04/12/2013, invitando parte opponente a documentare la circostanza relativa alle trattative in corso e, in mancanza, per precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 04/12/2013 le parti concordemente chiedevano un rinvio per il perfezionamento della trattativa di bonario componimento, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 10/06/2024.
Pag. 5 di 6 Con decreto del 28/05/2024, vista la sospensione delle udienze per le consultazioni elettorali, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 23/09/2024.
All'udienza del 23/09/2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, entrambe le parti chiedevano un rinvio per bonario componimento, il Giudice, ritenuto necessario verificare gli intenti conciliativi, rinviava la causa all'udienza del 16/12/2024 per la comparizione delle parti.
Con provvedimento del 21/12/2024, il Giudice, rilevato che l'udienza del
16/12/2024 non si era tenuta per suo impedimento, rinviava la causa all'udienza del 24/03/2025.
All'udienza del 24/03/2025 entrambe le parti chiedevano la declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, avendo raggiunto un accordo già depositato in atti, il Giudice tratteneva la causa in decisione senza termini.
*****
Il sopravvenuto raggiungimento dell'accordo tra le parti, nel corso del giudizio, comporta il venir meno dell'interesse dell'opponente ad ottenere la tutela originariamente invocata e, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di giudizio, devono essere integralmente compensate, stante l'espressa richiesta congiunta avanzata dalle parti all'udienza del 24/03/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico,
Dott.ssa Francesca Garofalo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Catanzaro, 30.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Garofalo
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