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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/11/2025, n. 4464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4464 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12284/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. MAZZA ANTONELLO MARIA Parte_1
come da procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
RG IA come da procura in atti
- resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 5.11.2025 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e che le parti hanno depositato note di trattazione.
Parte ricorrente ha chiesto accertarsi l'irripetibilità della somma corrisposta a titolo di indennità di disoccupazione agricola nell'anno 2010 ed oggetto di comunicazione di indebito del 7.7.2023 sulla base della mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli. A fondamento della domanda è stata eccepita in via preliminare la prescrizione dell'azione di ripetizione e, nel merito, è stato dedotto di aver regolarmente prestato la propria attività lavorativa, quale bracciante agricolo, alle dipendenze di dal 28.9.2010 al 30.11.2010. Controparte_2
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo, tra CP_1
l'altro, la decadenza dall'azione giudiziale non avendo la parte impugnato la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
2. E' preliminare e decisivo ai fini della controversia l'esame dell'eccezione di prescrizione decennale dell'azione di ripetizione: l'eccezione è fondata.
Va osservato in via generale che l'accertamento della nullità di un negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere non già dalla data del passaggio in giudicato della decisione o dal provvedimento che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento stesso (cfr. ex multis Cass. n. 15669 del 2011). Restano pertanto irrilevanti i tempi tecnici per l'accertamento dell'indebito stesso. Né in tal senso assume valore di atto interruttivo o di riconoscimento dell'indebito la pubblicazione telematica degli elenchi di cancellazione. L'atto interruttivo, al di là degli effetti ai fini della eventuale impugnazione di cui all'art. 38 del dl 98/2011 e la sua estensibilità anche alle annualità precedenti alla entrata in vigore del decreto, richiede come noto, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo).
3. Nella fattispecie in esame, la prestazione oggetto di ripetizione è relativa all'anno
2010 mentre l'azione di ripetizione è stata azionata dall' tardivamente sulla CP_1
base della comunicazione ricevuta dal ricorrente solo in data 7.7.2023 e, pertanto, oltre il termine decennale decorrente dal pagamento dell'indennità di disoccupazione in questione.
L' non ha fornito alcuna prova circa l'esistenza di eventuali atti interruttivi CP_1 della prescrizione intervenuti prima della notifica della comunicazione impugnata in questa sede.
Il ricorso va quindi accolto e dichiarata la non debenza della somma percepita a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2010 oggetto della comunicazione ricevuta in data 7.7.2023 per intervenuta prescrizione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara non ripetibile la somme erogata a titolo di disoccupazione agricola per l'anno oggetto della comunicazione ricevuta in data 7.7.2023;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente che CP_1
liquida in complessivi € 850,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c.
Aversa, 12.11.2025 IL GIUDICE d.ssa Stefania Coppo