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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/04/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
n. R.G. 11415/2024
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito dell'udienza del 8/04/2025, svoltasi mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa per controversia di lavoro / previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
Rappr. e difeso dall'avv. PIETRO PASTORE
Ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappr .e dif. dagli avv.ti Alessandro Cacace, Adriana Buttazzo, F. Bevilacqua e Roberto Tagliente
Convenuto
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 22.11.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata formulava nei confronti di parte convenuta le domande specificate in ricorso.
All'esito udienza del 8.4.2025, a seguito della sostituzione della stessa mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vista la memoria di costituzione dell' , ove viene eccepita CP_1
l'improponibilità della domanda volta all'accertamento del requisito sanitario per la fruizione della pensione di inabilità ex L. 118/71 per assenza di domanda amministrativa di aggravamento, si osserva quanto segue: Deve darsi atto, in primo luogo, che l'imprescindibile necessità della presentazione della domanda amministrativa di aggravamento, ai fini della fruizione di una diversa prestazione assistenziale, è stata costantemente ribadita dalla Suprema Corte, anche con riferimento alle disposizioni di semplificazione amministrativa dettate dall'art. 25 comma 6 bis legge 114/2014 (da ultimo Cass.
27.9.2023 n. 27454 e Cassazione civile 31/08/2021 n.23618 secondo cui “ove a seguito di revisione promossa dall'ufficio (senza, dunque, alcuna domanda di aggravamento proposta dall'interessato)
è stata confermata l'invalidità del 75% del ricorrente (già beneficiario di assegno), escludendosi
l'aggravamento delle condizioni sanitarie dello stesso, deve ritenersi inammissibile la domanda relativa a pensione di inabilità, prestazione diversa da quella in godimento in ragione della mancanza della domanda amministrativa”).
La Suprema Corte ha costantemente ribadito che in materia di trattamenti assistenziali, la domanda amministrativa costituisce presupposto necessario per il diritto alla prestazione assistenziale richiesta, unitamente ai previsti requisiti sanitari e/o socioeconomici, e pertanto, trattandosi di un elemento necessario per l'attribuzione del beneficio in sede giudiziaria, in sua assenza il ricorso giudiziario deve essere dichiarato improponibile.
Vero che l'art. 25, comma 6-bis, d.l. 90/2014 convertito l. 114/2014, innovando la previgente disciplina ed in un'ottica di semplificazione del procedimento amministrativo, ha previsto la possibilità in via amministrativa per le Commissioni mediche di accertare non solo la CP_1 permanenza o meno del grado di invalidità precedentemente accertato “ma anche sul suo eventuale sopravvenuto aggravamento” (testualmente Circolare del 10 del 23/1/2015, emanata a seguito CP_1
dell'entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2014, n. 90) anche in assenza di una domanda dell'interessato; tuttavia, le regole che governano il procedimento amministrativo sono differenti rispetto a quelle che regolano l'accertamento giudiziario nell'ambito del quale non può prescindersi dal dettato dell'art. 7 della L. n. 533 del 1973.
A fondamento del ragionamento assunto dal Tribunale si pone anche la circostanza per cui il sistema informatico on line di presentazione delle domanda (unico sistema ex lege consentito per la presentazione delle istanze di invalidità civile e disabilità) acquisisca comunque la domanda di aggravamento (benché la consideri respinta in pendenza del procedimento di revisione) e tale atto di impulso da parte dell'istante consente, pertanto, ove effettuato, di ritenere soddisfatta la condizione di proponibilità e sussistente quindi il presupposto processuale in forza del quale, in caso di conferma da parte della commissione medica della condizione sanitaria pregressa, la parte interessata può impugnare il verbale sanitario rivendicando il diritto alla diversa prestazione assistenziale in forza del sopravvenuto aggravamento. In conclusione, l'eccezione di improponibilità della domanda volta all'accertamento del requisito CP_ sanitario per la fruizione della pensione di inabilità sollevata dall' deve essere accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara improponibile il ricorso;
nulla per le spese.
Taranto, 14 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Viviana Di Palma
n. R.G. 11415/2024
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito dell'udienza del 8/04/2025, svoltasi mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa per controversia di lavoro / previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
Rappr. e difeso dall'avv. PIETRO PASTORE
Ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappr .e dif. dagli avv.ti Alessandro Cacace, Adriana Buttazzo, F. Bevilacqua e Roberto Tagliente
Convenuto
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 22.11.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata formulava nei confronti di parte convenuta le domande specificate in ricorso.
All'esito udienza del 8.4.2025, a seguito della sostituzione della stessa mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vista la memoria di costituzione dell' , ove viene eccepita CP_1
l'improponibilità della domanda volta all'accertamento del requisito sanitario per la fruizione della pensione di inabilità ex L. 118/71 per assenza di domanda amministrativa di aggravamento, si osserva quanto segue: Deve darsi atto, in primo luogo, che l'imprescindibile necessità della presentazione della domanda amministrativa di aggravamento, ai fini della fruizione di una diversa prestazione assistenziale, è stata costantemente ribadita dalla Suprema Corte, anche con riferimento alle disposizioni di semplificazione amministrativa dettate dall'art. 25 comma 6 bis legge 114/2014 (da ultimo Cass.
27.9.2023 n. 27454 e Cassazione civile 31/08/2021 n.23618 secondo cui “ove a seguito di revisione promossa dall'ufficio (senza, dunque, alcuna domanda di aggravamento proposta dall'interessato)
è stata confermata l'invalidità del 75% del ricorrente (già beneficiario di assegno), escludendosi
l'aggravamento delle condizioni sanitarie dello stesso, deve ritenersi inammissibile la domanda relativa a pensione di inabilità, prestazione diversa da quella in godimento in ragione della mancanza della domanda amministrativa”).
La Suprema Corte ha costantemente ribadito che in materia di trattamenti assistenziali, la domanda amministrativa costituisce presupposto necessario per il diritto alla prestazione assistenziale richiesta, unitamente ai previsti requisiti sanitari e/o socioeconomici, e pertanto, trattandosi di un elemento necessario per l'attribuzione del beneficio in sede giudiziaria, in sua assenza il ricorso giudiziario deve essere dichiarato improponibile.
Vero che l'art. 25, comma 6-bis, d.l. 90/2014 convertito l. 114/2014, innovando la previgente disciplina ed in un'ottica di semplificazione del procedimento amministrativo, ha previsto la possibilità in via amministrativa per le Commissioni mediche di accertare non solo la CP_1 permanenza o meno del grado di invalidità precedentemente accertato “ma anche sul suo eventuale sopravvenuto aggravamento” (testualmente Circolare del 10 del 23/1/2015, emanata a seguito CP_1
dell'entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2014, n. 90) anche in assenza di una domanda dell'interessato; tuttavia, le regole che governano il procedimento amministrativo sono differenti rispetto a quelle che regolano l'accertamento giudiziario nell'ambito del quale non può prescindersi dal dettato dell'art. 7 della L. n. 533 del 1973.
A fondamento del ragionamento assunto dal Tribunale si pone anche la circostanza per cui il sistema informatico on line di presentazione delle domanda (unico sistema ex lege consentito per la presentazione delle istanze di invalidità civile e disabilità) acquisisca comunque la domanda di aggravamento (benché la consideri respinta in pendenza del procedimento di revisione) e tale atto di impulso da parte dell'istante consente, pertanto, ove effettuato, di ritenere soddisfatta la condizione di proponibilità e sussistente quindi il presupposto processuale in forza del quale, in caso di conferma da parte della commissione medica della condizione sanitaria pregressa, la parte interessata può impugnare il verbale sanitario rivendicando il diritto alla diversa prestazione assistenziale in forza del sopravvenuto aggravamento. In conclusione, l'eccezione di improponibilità della domanda volta all'accertamento del requisito CP_ sanitario per la fruizione della pensione di inabilità sollevata dall' deve essere accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara improponibile il ricorso;
nulla per le spese.
Taranto, 14 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Viviana Di Palma