Art. 4.
Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste ed e' composto:
1) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
2) da un rappresentante di ciascuno degli enti e privati fondatori dell'Istituto sperimentale agrario cremonese "Fondazione Giuseppe Robbiani", su richiesta dei medesimi;
3) da un rappresentante per ciascuno degli enti che concorrono in modo continuativo al mantenimento dell'Istituto con un contributo non inferiore ad un milione di lire all'anno, riducibile ad un quinto per le organizzazioni sindacali agricole, e che, su proposta del Consiglio di amministrazione, siano ammessi dal Ministero di agricoltura a far parte del Consorzio di mantenimento dell'Ente.
Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente.
Il Consiglio si aduna, in via ordinaria, due volte all'anno su invito del presidente ed in via straordinaria in caso di necessita'.
I componenti del Consiglio durano in carica un triennio e possono essere confermati dall'Ente da cui ripetono la nomina. Il diritto alla rappresentanza degli enti, di cui al numero 3) del presente articolo, cessa col cessare del concorso finanziario ovvero qualora gli enti non provvedano al versamento del contributo.
Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste ed e' composto:
1) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
2) da un rappresentante di ciascuno degli enti e privati fondatori dell'Istituto sperimentale agrario cremonese "Fondazione Giuseppe Robbiani", su richiesta dei medesimi;
3) da un rappresentante per ciascuno degli enti che concorrono in modo continuativo al mantenimento dell'Istituto con un contributo non inferiore ad un milione di lire all'anno, riducibile ad un quinto per le organizzazioni sindacali agricole, e che, su proposta del Consiglio di amministrazione, siano ammessi dal Ministero di agricoltura a far parte del Consorzio di mantenimento dell'Ente.
Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente.
Il Consiglio si aduna, in via ordinaria, due volte all'anno su invito del presidente ed in via straordinaria in caso di necessita'.
I componenti del Consiglio durano in carica un triennio e possono essere confermati dall'Ente da cui ripetono la nomina. Il diritto alla rappresentanza degli enti, di cui al numero 3) del presente articolo, cessa col cessare del concorso finanziario ovvero qualora gli enti non provvedano al versamento del contributo.