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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 04/04/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1015/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott. ssa Antonella Tassi ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1015 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2021
TRA
( P.Iva rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Antonio Pagliacci , giusta delega in atti
OPPONENTE
E
(Partita IVA , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dall'Avv. Andrea Caranci , giusta procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso Decreto ingiuntivo per il pagamento di somme di denaro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presentava avanti al Tribunale di Rieti Parte_2
ingiunzione di pagamento nei confronti di , titolare del “Agriturismo la Parte_1
Grotta di Angelini Barbara” per mancato pagamento dell'importo iva su fatture emesse per esecuzione di contratto di appalto.
1 Il Tribunale emetteva in data 29.03.2021 il decreto ingiuntivo n. 166/2021 dichiarato provvisoriamente esecutivo. La ingiunzione veniva notificata unitamente ad atto di precetto per euro 13.274,32 in data 10.05.2021 alla al suo indirizzo pec a Parte_1
cui faceva seguito atto di pignoramento presso terzi.
Con atto di opposizione ex art. 650 c.p.c., regolarmente notificato, l' Parte_1
citava in giudizio la per sentir
[...] Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni “ Piaccia all'Ecc.mo Giudice del Tribunale adito, contrariis
reiectis, DICHIARARE preliminarmente la nullità della notificazione effettuata in data 6.4.2021
relativamente al ricorso per decreto ingiuntivo nr. 340/2021 e del relativo decreto nr. 166/2021 del
Tribunale di Rieti, munito di formula esecutiva ed effettuata in uno con l'atto di precetto per le
motivazioni espose in premessa con conseguente dichiarazione di tempestività della presente
opposizione ai sensi dell'art. 650 cpc;
sempre in via preliminare REVOCARE la provvisoria
esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di fatto e di diritto esposte in premessa
nonché per quanto si dirà appresso per l'esistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;
nel
merito DICHIARARE illegittimo, nullo e privo di efficacia il ricorso depositato in cancelleria ed il
pedissequo decreto nr 166/2021 e nr. 340/2021 RG emesso dal Tribunale di Rieti per i motivi di cui
in premessa e da intendersi qui integralmente ritrascritti;
DICHIARARE come non dovute le
somme vantate dalla nei confronti dell' Controparte_1 Parte_1
per i motivi esposti in premessa;
ACCERTARE e DICHIARARE il credito della
[...]
nei confronti della Parte_1 Controparte_2
nell'ammontare di € 12.659,80, ovvero in quella diversa misura maggiore e/o minore che si
determinerà in corso di causa e che eventualmente il Giudice riterrà di liquidare anche in via
equitativa con conseguente condanna al pagamento in suo favore;
DICHIARARE la
[...]
inadempiente all'esecuzione del collaudo della struttura realizzata in base alla Controparte_1
offerta nr. 98/20.02.18 del 3.10.2018 con alla alla sua CP_3 Controparte_1
esecuzione; in via subordinata per il caso di riconoscimento del credito anche parziale vantato dalla
nei confronti della Controparte_1 Parte_1
DICHIARARE la compensazione con il credito vantato della Parte_1
con CONDANNA al pagamento in suo favore del residuo avere;
in ogni caso con vittoria delle
2 spese e delle competenze di lite”. L'opponente contestava preliminarmente che la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo nr. 340/2021 RG e del relativo decreto nr.
166/2021 del Tribunale di Rieti doveva ritenersi nulla poiché effettuata alla
[...]
” a mezzo posta elettronica Parte_3
certificata all'indirizzo pec ricollegabile alla ditta. Eccepiva che Email_1
“ nel caso di specie la ricorrente riportava nella propria relazione di notificazione l'invio del formato
digitale degli atti a TITOLARE DE “AGRITURSMO LA GROTTA DI Parte_1
ANGELINI BARBARA” così da intendersi una notificazione effettuata ai sensi dell'art. 145 CPC
in virtù del quale la stessa va effettuata presso la sede mediante consegna in copia dell'atto al
rappresentante o alla persona indicata di riceverlo o in mancanza di altra persona addetta alla sede
ovvero al portiere in cui è la sede ovvero a norma degli articoli 138, 139 e 141 alla persona che
rappresenta l'ente qualora nell'atto ne sia indicata la qualità o risultino specificati residenza,
domicilio o dimora abituale”. Sosteneva l'opponente che la notificazione ad una ditta individuale e cioè ad una persona fisica in relazione all'attività svolta nell'esercizio di un'impresa individuale, deve essere effettuata non già ai sensi dell'art. 145 cpc che riguarda le persone giuridiche, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli artt. 36 e ss c.c., bensì ai sensi degli artt. 138 e ss cpc. Riferiva che la ditta AGRITURISMO LA GROTTA di “non è Parte_1
giuridicamente esistente essendo la sig.ra titolare solo della Azienda Agricola Parte_1
omonima che ha come identificativo l'indirizzo di posta elettronica certificata
e di conseguenza l'indirizzo di posta non Email_2 Email_2
poteva – a detta di parte opponente - essere utilizzata per effettuare alla sig.ra Parte_1
le notificazioni. Inoltre, al fine di giustificare la tardività della opposizione di cui
[...]
all'art. 650 c.p.c. riferiva che “la notificazione via pec è altresì nulla poiché effettuata con un
sistema di decifrazione del file che presuppone l'installazione di appositi programmi di lettura il cui
obbligo alla installazione non è previsto normativamente, tanto che alla sig.ra Parte_1
non è stata possibile la decifrazione anche in ragione del fatto che il proprio personal computer,
l'unico di cui è in dotazione, dalla fine del mese di marzo e fino alla data del 12 giugno 2021 è stato
3 presso l'assistenza tecnica per la riparazione dell'hard disk danneggiato e la conseguente ripulitura,
con inevitabile impossibilità alla consultazione della posta elettronica certificata”.
Si costituiva in giudizio la ditta impugnando e contestando quanto dedotto CP_1
dalla opponente. In particolare eccepiva l'infondatezza della eccezione in merito alla irritualità della notifica della ingiunzione e di precetto. Veniva evidenziato come Pt_1
avesse ricevuto la notificazione del decreto esecutivo e del precetto nella propria
[...]
qualità di imprenditore individuale, titolare dell'azienda agrituristica “La Grotta”,
qualifica accertata dalle risultanze della Camera di Commercio di Rieti – Registro Imprese,
ove risulta censita la Impresa individuale con collegato l'indirizzo PEC Parte_1
Pertanto rilevava la opposta che la notificazione del Email_3
provvedimento monitorio e del pedissequo precetto a “ titolare Parte_1
dell'“Agriturismo La Grotta di Angelini Barbara”, eseguita all'indirizzo pec, deve ritersi
Cont assolutamente rituale. Eccepiva inoltre la che, acclarato che la notifica della ingiunzione e del precetto doveva ritenersi effettuata correttamente, la opposizione doveva ritenersi tardiva in quanto la ingiunzione di pagamento veniva notificata in data
06.04.2021 e la opposizione ex art. 650 c.p.c. veniva notificata in data 24.06.2021. Chiedeva
la ditta l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale di CP_1
Rieti, ogni diversa istanza disattesa: - dichiarare inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo
proposta dalla signora in quanto tardiva e, per l'effetto, dichiarare Parte_1
definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 166/2021 (R.G. 314/2021 Trib. Rieti); -
subordinatamente: rigettare ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e diritto;
-
condannare l'opponente al pagamento, a favore della concludente, di una somma equitativamente
determinata, ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c. - Con vittoria dei compensi di lite, maggiorati
di spese generali, C.P.A. ed I.V.A.”
Alla prima udienza di comparizione, stante la eccezione preliminare di tardività della opposizione, veniva concesso termine alle parti sino a dieci giorni prima della udienza per note illustrative sul punto. Alla successiva udienza del 11.3.2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni in merito alla eccezione preliminare di tardività della
4 opposizione. La causa veniva trattenuta in decisione con termine per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Prima di poter procedere in un giudizio nell'esame del merito, occorre valutare le eccezioni preliminari .
La parte opposta ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione presentata dalla Pt_1
in quanto proposta oltre il termine previsto dalla legge.
Occorre preliminarmente rilevare come la eccezione in merito alla irregolarità della notifica dell'ingiunzione di pagamento ed atto di precetto all'indirizzo pec della opponente debba ritenersi infondata.
Come emerge dalla visura camerale prodotta in atti e da un controllo sul web la Pt_1
risulta svolgere attività di impresa di agriturismo in Frazione Scai – Amatrice. Dalla Visura
la ditta individuale viene identificata con la partita iva n. e nella descrizione P.IVA_1
della attività si legge “ attività agricola –seminativi – agriturismo all'insegna “La Grotta”.
Riprova che la ditta individuale della venga denominata anche Agriturismo La Pt_1
Grotta è rilevabile dalla offerta della n. 98/20.02.18 ove nel timbro di CP_1
accettazione della stessa si legge “Azienda agricola La Grotta” e viene riportata la partita iva presente nella visura.
Pertanto, correttamente la opposta ha notificato il decreto ingiuntivo e l'atto di precetto all'indirizzo pec presente nella visura dovendosi identificare la Parte_1
come titolare della Azienda Agricola “Agriturismo la Grotta” .
Ora, l'atto di citazione in opposizione deve essere notificato al creditore-ricorrente entro il termine indicato nel decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c. decorrente dalla notificazione di quest'ultimo e che è pari a 40 giorni. L'art. 641, 1° comma, c.p.c., infatti, dispone testualmente quanto segue: “Se esistono le condizioni previste nell'art. 633, il giudice, con
decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di
pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di
cui all'art. 639 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine
5 può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si
procederà a esecuzione forzata”.
Nei casi di mancata opposizione o di tardiva opposizione nel termine stabilito il decreto ingiuntivo diventa esecutivo ed acquista autorità di cosa giudicata (cfr. in tal senso: Cass.
civile, sez. I, 27 gennaio 2014, n. 1650; Cass. civile, sez. I, 11 ottobre 2013, n. 23202;
Tribunale Roma, sez. fall., 02 maggio 2013, n. 9306 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale
Torino, sez. III, 11 febbraio 2013, n. 966 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Monza, 24
aprile 2013 in Redazione Giuffrè 2013; Cass. civile, sez. III, 06 marzo 2012, n. 3453;
Tribunale Nola, sez. II, 12 gennaio 2011 in Giur. merito 2011, 5, 1272; Cass. civile, sez. III,
11 maggio 2010, n. 11360; Cass. civile, sez. lav., 06 settembre 2007, n. 18698; Cass. civile ,
sez. I, 06 settembre 2007, n. 18725; Cass. civile, sez. III, 03 settembre 2007, n. 18529; Cass.
civile, sez. III, 16 novembre 2006, n. 24373; Cass. civile, sez. lav., 19 luglio 2006, n. 16540;
Cass. civile, sez. III, 24 marzo 2006, n. 6628; Cass. civile, Sezioni Unite, 01 marzo 2006, n.
4510; Cass. civile, sez. I, 26 marzo 2004, n. 6085).
La dottrina e la giurisprudenza prevalenti desumono l'intenzione del legislatore di attribuire al decreto ingiuntivo non opposto (od opposto con giudizio poi estinto o dichiarato inammissibile o improcedibile) l'efficacia propria del giudicato.
La Cassazione ha precisato che la tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinata esclusivamente assumendo come dies a quo la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore opponente (cfr. in tal senso:
Cass. civile, sez. II, 13 maggio 2008, n. 11867 in Giust. civ. Mass. 2008, 5 711)
Nel caso di specie, nel decreto ingiuntivo opposto il Tribunale di Rieti ha ingiunto all'altra parte di pagare la somma nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine poteva essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che,
in mancanza di opposizione, si sarebbe proceduto a esecuzione forzata.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato a mezzo pec in data 06.04.2021 e l'atto di opposizione veniva notificato in data in data 24.06.2021 e quindi oltre i termini di legge di cui all'art. 641 cpc .
6 Pertanto, l'opposizione proposta dalla parte opponente deve essere dichiarata inammissibile, in quanto presentata oltre il termine di 40 giorni indicato nel decreto ingiuntivo opposto. A nulla rileva quanto eccepito dalla opponente a giustificazione del ritardo nella opposizione ovvero che per la lettura della pec è necessario avere un sistema di decifrazione del file che presuppone l'installazione di appositi programmi di lettura e che il computer della sig.ra dalla fine del mese di marzo e fino alla data del 12 Pt_1
giugno 2021 era in assistenza tecnica per la riparazione dell'hard disk danneggiato con conseguente ripulitura, con inevitabile impossibilità alla consultazione della posta elettronica certificata. La consegna di una pec all'indirizzo di destinazione determina la validità della notifica.
Per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P . Q . M .
il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1
in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni indicato nel
[...]
decreto ingiuntivo opposto
- Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di
Rieti il decreto ingiuntivo n. 166/2021 emesso in data 29.03.2021
- Condanna a corrispondere alla Parte_1
parte opposta i compensi per il presente Controparte_1
giudizio di opposizione che si liquidano in complessivi Euro 5.077,00 oltre accessori come per Legge da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Caranci che se ne dichiara antistatario.
Così deciso in Rieti il 02.04.2025
IL GIUDICE
dott. Antonella Tassi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott. ssa Antonella Tassi ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1015 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2021
TRA
( P.Iva rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Antonio Pagliacci , giusta delega in atti
OPPONENTE
E
(Partita IVA , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dall'Avv. Andrea Caranci , giusta procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso Decreto ingiuntivo per il pagamento di somme di denaro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presentava avanti al Tribunale di Rieti Parte_2
ingiunzione di pagamento nei confronti di , titolare del “Agriturismo la Parte_1
Grotta di Angelini Barbara” per mancato pagamento dell'importo iva su fatture emesse per esecuzione di contratto di appalto.
1 Il Tribunale emetteva in data 29.03.2021 il decreto ingiuntivo n. 166/2021 dichiarato provvisoriamente esecutivo. La ingiunzione veniva notificata unitamente ad atto di precetto per euro 13.274,32 in data 10.05.2021 alla al suo indirizzo pec a Parte_1
cui faceva seguito atto di pignoramento presso terzi.
Con atto di opposizione ex art. 650 c.p.c., regolarmente notificato, l' Parte_1
citava in giudizio la per sentir
[...] Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni “ Piaccia all'Ecc.mo Giudice del Tribunale adito, contrariis
reiectis, DICHIARARE preliminarmente la nullità della notificazione effettuata in data 6.4.2021
relativamente al ricorso per decreto ingiuntivo nr. 340/2021 e del relativo decreto nr. 166/2021 del
Tribunale di Rieti, munito di formula esecutiva ed effettuata in uno con l'atto di precetto per le
motivazioni espose in premessa con conseguente dichiarazione di tempestività della presente
opposizione ai sensi dell'art. 650 cpc;
sempre in via preliminare REVOCARE la provvisoria
esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di fatto e di diritto esposte in premessa
nonché per quanto si dirà appresso per l'esistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;
nel
merito DICHIARARE illegittimo, nullo e privo di efficacia il ricorso depositato in cancelleria ed il
pedissequo decreto nr 166/2021 e nr. 340/2021 RG emesso dal Tribunale di Rieti per i motivi di cui
in premessa e da intendersi qui integralmente ritrascritti;
DICHIARARE come non dovute le
somme vantate dalla nei confronti dell' Controparte_1 Parte_1
per i motivi esposti in premessa;
ACCERTARE e DICHIARARE il credito della
[...]
nei confronti della Parte_1 Controparte_2
nell'ammontare di € 12.659,80, ovvero in quella diversa misura maggiore e/o minore che si
determinerà in corso di causa e che eventualmente il Giudice riterrà di liquidare anche in via
equitativa con conseguente condanna al pagamento in suo favore;
DICHIARARE la
[...]
inadempiente all'esecuzione del collaudo della struttura realizzata in base alla Controparte_1
offerta nr. 98/20.02.18 del 3.10.2018 con alla alla sua CP_3 Controparte_1
esecuzione; in via subordinata per il caso di riconoscimento del credito anche parziale vantato dalla
nei confronti della Controparte_1 Parte_1
DICHIARARE la compensazione con il credito vantato della Parte_1
con CONDANNA al pagamento in suo favore del residuo avere;
in ogni caso con vittoria delle
2 spese e delle competenze di lite”. L'opponente contestava preliminarmente che la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo nr. 340/2021 RG e del relativo decreto nr.
166/2021 del Tribunale di Rieti doveva ritenersi nulla poiché effettuata alla
[...]
” a mezzo posta elettronica Parte_3
certificata all'indirizzo pec ricollegabile alla ditta. Eccepiva che Email_1
“ nel caso di specie la ricorrente riportava nella propria relazione di notificazione l'invio del formato
digitale degli atti a TITOLARE DE “AGRITURSMO LA GROTTA DI Parte_1
ANGELINI BARBARA” così da intendersi una notificazione effettuata ai sensi dell'art. 145 CPC
in virtù del quale la stessa va effettuata presso la sede mediante consegna in copia dell'atto al
rappresentante o alla persona indicata di riceverlo o in mancanza di altra persona addetta alla sede
ovvero al portiere in cui è la sede ovvero a norma degli articoli 138, 139 e 141 alla persona che
rappresenta l'ente qualora nell'atto ne sia indicata la qualità o risultino specificati residenza,
domicilio o dimora abituale”. Sosteneva l'opponente che la notificazione ad una ditta individuale e cioè ad una persona fisica in relazione all'attività svolta nell'esercizio di un'impresa individuale, deve essere effettuata non già ai sensi dell'art. 145 cpc che riguarda le persone giuridiche, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli artt. 36 e ss c.c., bensì ai sensi degli artt. 138 e ss cpc. Riferiva che la ditta AGRITURISMO LA GROTTA di “non è Parte_1
giuridicamente esistente essendo la sig.ra titolare solo della Azienda Agricola Parte_1
omonima che ha come identificativo l'indirizzo di posta elettronica certificata
e di conseguenza l'indirizzo di posta non Email_2 Email_2
poteva – a detta di parte opponente - essere utilizzata per effettuare alla sig.ra Parte_1
le notificazioni. Inoltre, al fine di giustificare la tardività della opposizione di cui
[...]
all'art. 650 c.p.c. riferiva che “la notificazione via pec è altresì nulla poiché effettuata con un
sistema di decifrazione del file che presuppone l'installazione di appositi programmi di lettura il cui
obbligo alla installazione non è previsto normativamente, tanto che alla sig.ra Parte_1
non è stata possibile la decifrazione anche in ragione del fatto che il proprio personal computer,
l'unico di cui è in dotazione, dalla fine del mese di marzo e fino alla data del 12 giugno 2021 è stato
3 presso l'assistenza tecnica per la riparazione dell'hard disk danneggiato e la conseguente ripulitura,
con inevitabile impossibilità alla consultazione della posta elettronica certificata”.
Si costituiva in giudizio la ditta impugnando e contestando quanto dedotto CP_1
dalla opponente. In particolare eccepiva l'infondatezza della eccezione in merito alla irritualità della notifica della ingiunzione e di precetto. Veniva evidenziato come Pt_1
avesse ricevuto la notificazione del decreto esecutivo e del precetto nella propria
[...]
qualità di imprenditore individuale, titolare dell'azienda agrituristica “La Grotta”,
qualifica accertata dalle risultanze della Camera di Commercio di Rieti – Registro Imprese,
ove risulta censita la Impresa individuale con collegato l'indirizzo PEC Parte_1
Pertanto rilevava la opposta che la notificazione del Email_3
provvedimento monitorio e del pedissequo precetto a “ titolare Parte_1
dell'“Agriturismo La Grotta di Angelini Barbara”, eseguita all'indirizzo pec, deve ritersi
Cont assolutamente rituale. Eccepiva inoltre la che, acclarato che la notifica della ingiunzione e del precetto doveva ritenersi effettuata correttamente, la opposizione doveva ritenersi tardiva in quanto la ingiunzione di pagamento veniva notificata in data
06.04.2021 e la opposizione ex art. 650 c.p.c. veniva notificata in data 24.06.2021. Chiedeva
la ditta l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale di CP_1
Rieti, ogni diversa istanza disattesa: - dichiarare inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo
proposta dalla signora in quanto tardiva e, per l'effetto, dichiarare Parte_1
definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 166/2021 (R.G. 314/2021 Trib. Rieti); -
subordinatamente: rigettare ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e diritto;
-
condannare l'opponente al pagamento, a favore della concludente, di una somma equitativamente
determinata, ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c. - Con vittoria dei compensi di lite, maggiorati
di spese generali, C.P.A. ed I.V.A.”
Alla prima udienza di comparizione, stante la eccezione preliminare di tardività della opposizione, veniva concesso termine alle parti sino a dieci giorni prima della udienza per note illustrative sul punto. Alla successiva udienza del 11.3.2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni in merito alla eccezione preliminare di tardività della
4 opposizione. La causa veniva trattenuta in decisione con termine per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Prima di poter procedere in un giudizio nell'esame del merito, occorre valutare le eccezioni preliminari .
La parte opposta ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione presentata dalla Pt_1
in quanto proposta oltre il termine previsto dalla legge.
Occorre preliminarmente rilevare come la eccezione in merito alla irregolarità della notifica dell'ingiunzione di pagamento ed atto di precetto all'indirizzo pec della opponente debba ritenersi infondata.
Come emerge dalla visura camerale prodotta in atti e da un controllo sul web la Pt_1
risulta svolgere attività di impresa di agriturismo in Frazione Scai – Amatrice. Dalla Visura
la ditta individuale viene identificata con la partita iva n. e nella descrizione P.IVA_1
della attività si legge “ attività agricola –seminativi – agriturismo all'insegna “La Grotta”.
Riprova che la ditta individuale della venga denominata anche Agriturismo La Pt_1
Grotta è rilevabile dalla offerta della n. 98/20.02.18 ove nel timbro di CP_1
accettazione della stessa si legge “Azienda agricola La Grotta” e viene riportata la partita iva presente nella visura.
Pertanto, correttamente la opposta ha notificato il decreto ingiuntivo e l'atto di precetto all'indirizzo pec presente nella visura dovendosi identificare la Parte_1
come titolare della Azienda Agricola “Agriturismo la Grotta” .
Ora, l'atto di citazione in opposizione deve essere notificato al creditore-ricorrente entro il termine indicato nel decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c. decorrente dalla notificazione di quest'ultimo e che è pari a 40 giorni. L'art. 641, 1° comma, c.p.c., infatti, dispone testualmente quanto segue: “Se esistono le condizioni previste nell'art. 633, il giudice, con
decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di
pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di
cui all'art. 639 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine
5 può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si
procederà a esecuzione forzata”.
Nei casi di mancata opposizione o di tardiva opposizione nel termine stabilito il decreto ingiuntivo diventa esecutivo ed acquista autorità di cosa giudicata (cfr. in tal senso: Cass.
civile, sez. I, 27 gennaio 2014, n. 1650; Cass. civile, sez. I, 11 ottobre 2013, n. 23202;
Tribunale Roma, sez. fall., 02 maggio 2013, n. 9306 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale
Torino, sez. III, 11 febbraio 2013, n. 966 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Monza, 24
aprile 2013 in Redazione Giuffrè 2013; Cass. civile, sez. III, 06 marzo 2012, n. 3453;
Tribunale Nola, sez. II, 12 gennaio 2011 in Giur. merito 2011, 5, 1272; Cass. civile, sez. III,
11 maggio 2010, n. 11360; Cass. civile, sez. lav., 06 settembre 2007, n. 18698; Cass. civile ,
sez. I, 06 settembre 2007, n. 18725; Cass. civile, sez. III, 03 settembre 2007, n. 18529; Cass.
civile, sez. III, 16 novembre 2006, n. 24373; Cass. civile, sez. lav., 19 luglio 2006, n. 16540;
Cass. civile, sez. III, 24 marzo 2006, n. 6628; Cass. civile, Sezioni Unite, 01 marzo 2006, n.
4510; Cass. civile, sez. I, 26 marzo 2004, n. 6085).
La dottrina e la giurisprudenza prevalenti desumono l'intenzione del legislatore di attribuire al decreto ingiuntivo non opposto (od opposto con giudizio poi estinto o dichiarato inammissibile o improcedibile) l'efficacia propria del giudicato.
La Cassazione ha precisato che la tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinata esclusivamente assumendo come dies a quo la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore opponente (cfr. in tal senso:
Cass. civile, sez. II, 13 maggio 2008, n. 11867 in Giust. civ. Mass. 2008, 5 711)
Nel caso di specie, nel decreto ingiuntivo opposto il Tribunale di Rieti ha ingiunto all'altra parte di pagare la somma nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine poteva essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che,
in mancanza di opposizione, si sarebbe proceduto a esecuzione forzata.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato a mezzo pec in data 06.04.2021 e l'atto di opposizione veniva notificato in data in data 24.06.2021 e quindi oltre i termini di legge di cui all'art. 641 cpc .
6 Pertanto, l'opposizione proposta dalla parte opponente deve essere dichiarata inammissibile, in quanto presentata oltre il termine di 40 giorni indicato nel decreto ingiuntivo opposto. A nulla rileva quanto eccepito dalla opponente a giustificazione del ritardo nella opposizione ovvero che per la lettura della pec è necessario avere un sistema di decifrazione del file che presuppone l'installazione di appositi programmi di lettura e che il computer della sig.ra dalla fine del mese di marzo e fino alla data del 12 Pt_1
giugno 2021 era in assistenza tecnica per la riparazione dell'hard disk danneggiato con conseguente ripulitura, con inevitabile impossibilità alla consultazione della posta elettronica certificata. La consegna di una pec all'indirizzo di destinazione determina la validità della notifica.
Per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P . Q . M .
il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1
in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni indicato nel
[...]
decreto ingiuntivo opposto
- Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di
Rieti il decreto ingiuntivo n. 166/2021 emesso in data 29.03.2021
- Condanna a corrispondere alla Parte_1
parte opposta i compensi per il presente Controparte_1
giudizio di opposizione che si liquidano in complessivi Euro 5.077,00 oltre accessori come per Legge da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Caranci che se ne dichiara antistatario.
Così deciso in Rieti il 02.04.2025
IL GIUDICE
dott. Antonella Tassi
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