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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/06/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1019 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
domiciliata in Lucera presso lo studio dell'avv. Ettore Parte_1
Preziuso che la rappresenta e difende, in sostituzione degli avv.ti Annarita
Antonetti e Lucia Frazzano, per mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 17/01/2023---------- appellante
DI LI, domiciliata in Lucera presso lo studio dell'avv.
Raffaele V. Preziuso che la rappresenta e difende, in sostituzione degli avv.ti
Annarita Antonetti e Lucia Frazzano, per mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 14/01/2023-----------appellante
E
(e, per essa, la mandataria Controparte_1 CP_2
, domiciliata in Lecce presso lo studio dell'avv. Luca Erroi che la
[...] rappresenta in giudizio in forza di procura generale alle liti per notar
[...]
del 15/07/2010-----------------------------------------------------appellata Per_1
domiciliato in Lucera presso lo studio dell'avv. CO
Raffaele V. Preziuso che lo rappresenta e difende per mandato allegato alla comparsa di costituzione in grado d'appello---------------------------------------
---------------------------------------------------appellato-appellante incidentale
pagina 1 di 11 Oggetto: revocatoria ordinaria
Conclusioni: all'udienza cartolare del 14/03/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 622/2022 emessa il 4/03/2022, il Tribunale di Foggia, in accoglimento della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. originariamente proposta da nei confronti di e Controparte_4 Parte_1 PE
(deceduta in corso di causa), ha dichiarato inefficace l'atto di
[...] compravendita per notar Rep. 13456/Racc. 9417 stipulato il Persona_3
21/06/2012, con cui la prima ha alienato alla sorella l'appartamento sito in
Foggia al V.le Candelaro n. 115 ed annesso box auto, condannando la venditrice convenuta in solido con GL LI e CO
(citati in riassunzione quali eredi della defunta a Persona_2 rifondere all'attrice le spese di lite e disponendo che i costi di ctu rimanessero invece a carico di tutte le parti in causa.
Con citazione notificata il 5/07/2022, hanno proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza GL LI e . Parte_1
La prima ha assunto di essere stata citata nel giudizio di primo grado e di esser stata condannata alle spese di lite sull'erroneo presupposto che ella fosse erede della sorella laddove dal testamento olografo prodotto PE sin dal primo grado risultava invece che la defunta aveva designato quali suoi unici eredi i nipoti e Ha chiesto Controparte_5 CO dunque la propria estromissione dal giudizio e la condanna di
[...] al pagamento delle spese di lite e al risarcimento del danno Controparte_1 ex art. 96 c.p.c.
La seconda ha chiesto, invece, in riforma della pronuncia impugnata, il rigetto della domanda revocatoria per carenza del requisito della scientia damni, con vittoria delle spese del doppio grado.
Disposta l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti di si è costituito quest'ultimo che ha spiegato ex art. 334 CO
c.p.c. appello incidentale adesivo ad entrambi gli appelli principali, associandosi alla richiesta di estromissione di GL LI e chiedendo il rigetto della domanda revocatoria per carenza del requisito soggettivo in capo alla propria dante causa, vinte le spese di questo grado.
pagina 2 di 11 Con ordinanza resa il 28/04/2023, il Collegio ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 283 c.p.c. formulata in relazione al capo (avente natura costitutiva) avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia dell'atto impugnato ed accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del capo di condanna alle spese di lite emesso a carico di GL LI e
CO
All'udienza cartolare del 14/03/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Motivi della decisione
L'appello proposto da GL LI è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Partendo dal presupposto che il testamento olografo prodotto sin dal primo grado contenesse la designazione ad eredi dei soli due nipoti della defunta l'impugnante, contumace in prime cure, ha eccepito in Persona_2 questa sede il proprio difetto di legittimazione passiva, denunciando di esser stata erroneamente citata in riassunzione nel giudizio di revocatoria e, conseguentemente, condannata in solido alla rifusione delle spese di lite del primo grado in favore della società attrice, nonostante fosse chiaramente evincibile dagli atti che ella non rivestiva la qualità di erede della sorella
PE
Solo al momento della sua ricostituzione a mezzo di nuovo difensore, la stessa ha poi documentato di aver, con atto ricevuto dal notaio Per_4
il 3/01/2023, rinunciato all'eredità relitta dalla defunta.
[...]
Tale rinuncia -sopravvenuta nel corso di questo grado d'appello, ma avente effetti che retroagiscono sino al momento dell'apertura della successione ex art. 521 c.c.- determina la sua estromissione dal giudizio, ma non conduce alla riforma della sentenza impugnata nel senso dell'invocata condanna di al pagamento delle spese di lite e al risarcimento del Controparte_1 danno ex art. 96 c.p.c.
Ritiene infatti il Collegio che il testamento olografo allegato agli atti non contenesse la designazione dei nipoti della de cujus quali suoi eredi universali, ma come semplici legatari.
pagina 3 di 11 È nota la differenza: l'erede, una volta accettata (espressamente o tacitamente) l'eredità, subentra in universum jus, vale a dire nell'intero patrimonio del defunto o in una quota dello stesso e, come tale, risponde dei debiti ereditari;
il legatario, che acquista di diritto il legato senza bisogno di accettazione e non risponde dei debiti del de cujus (art. 756 c.c.), è invece un successore a titolo particolare cui il testatore attribuisce singoli e individuati beni o diritti.
Nell fattispecie in esame, la scheda testamentaria del 1/03/2016 così recitava: “la sottoscritta nata a [...] il [...], Persona_2 ha così disposto che, in caso di mia morte, i miei beni immobili quali l'appartamento sito in via Guido Dorso n. 30 al piano 3° e l'appartamento sito in Foggia in Viale Candelaro n. 115 al piano 2° vengano lasciati il primo a , e il secondo a che Controparte_5 CP_6 CO sono i miei unici nipoti”.
Dal tenore letterale della scheda è evidente la volontà della testatrice di disporre in favore dei nipoti solo dei due immobili di cui era proprietaria, come beni determinati e singolarmente individuati.
“In tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'art. 588 c.c.,
l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (institutio ex re certa) qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni, così che l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato” (sic Cass. 2013/n. 24163; Cass.
2017/n. 23393; Cass. 2020/n. 6125; Cass. 2021/n. 42121).
Né rileva in senso contrario che il testamento in questione contenesse solo l'attribuzione di legati e non altro.
Come precisato dalla S.C. (Cass. 2023/n. 30802), “in tema di successione ereditaria, la presenza di un testamento che contenga soltanto attribuzioni a titolo di legato idonee ad esaurire l'asse relitto non esclude la successione legittima, la quale sussiste anche quando è priva di un positivo contenuto patrimoniale, siccome destinata ad operare sia al fine di individuare la responsabilità per i debiti ereditari e per gli obblighi gravanti sull'erede, sia al fine di decidere sulla sorte dei beni appartenenti al de cuius, ma ignorati dalle disposizioni testamentarie, ovvero sopravvenuti alla data di redazione pagina 4 di 11 della scheda, i quali sono destinati a devolversi secondo le regole della successione ab intestato, una volta esclusa la possibilità di individuare una diversa istituzione di erede nelle previsioni di ultima volontà”.
Assodato quindi che, all'atto dell'apertura della successione di PE
deceduta nubile e senza figli, la sorella LI, odierna appellante,
[...] rivestiva la qualità di chiamata alla sua eredità per successione legittima, infondata è la tesi che ella sia stata citata erroneamente in riassunzione nel giudizio di primo grado.
Ed invero, ai sensi dell'art. 111, co. 2 c.p.c., se il trasferimento a titolo particolare nel diritto controverso avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto e il successore a titolo particolare può comunque intervenire o essere chiamato nel processo.
Correttamente quindi la società attrice, dopo la morte della convenuta ha citato in riassunzione (oltre al legatario, divenuto Persona_2 proprietario dell'immobile trasferito con l'atto dispositivo impugnato)
GL LI che, da un lato, figurava tra i chiamati alla successione universale legittima della defunta e, dall'altro, non aveva ancora rinunciato all'eredità della stessa, intervenuta solo nel corso del presente giudizio di appello.
Sul punto, deve osservarsi che, “nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio, i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta o conoscibile, con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo”
(Cass. 2024/n. 6815; conf. Cass. 2020/n. 12987).
Come infatti ancor meglio precisato da Cass. 2014/n. 21227, il ricorso in riassunzione notificato ai chiamati all'eredità è idoneo ad instaurare il rapporto processuale perché la sua funzione è quella di proseguire il giudizio, mettendo i controinteressati in condizione di venire a conoscenza della lite e di svolgervi le proprie difese, inclusa quella avente ad oggetto pagina 5 di 11 l'eventuale sopravvenuta carenza della loro legittimazione o del loro interesse a contraddire;
allorchè, quindi, il venir meno del titolo non risulti da atti o fatti agevolmente conoscibili dai terzi (ad es. registro delle successioni), ma da cause od eventi non ancora verificatisi alla data della notifica dell'atto, la riassunzione è da ritenere regolare, qualora la legittimazione sussista con riferimento a quanto legalmente risulta allo stato degli atti. In tal caso, viene a gravare sul convenuto in riassunzione l'onere di dimostrare il contrario e, se del caso, di chiarire la propria posizione in tempo utile. Cò vale in particolar modo nei casi, simili a quello in esame, in cui la causa debba essere riassunta nei confronti degli eredi della parte defunta, ed il venir meno della qualità di erede dipenda da una libera scelta dell'interessato, qual è la rinuncia all'eredità, non ancora esternata alla data della notifica dell'atto di riassunzione (cfr. in tal senso anche Cass. 2011/n.
21287).
Nello specifico, a fronte di un testamento che istituiva solo due legati e dell'impossibilità, da parte della società attrice, di evincere anche dalla consultazione del registro delle successioni una rinuncia all'eredità che è stata formalizzata solo quattro anni dopo la notifica del ricorso in riassunzione del 26/02/2019, legittima deve, in definitiva, ritenersi la citazione in giudizio di quale soggetto (rimasto Persona_2 contumace in primo grado) che, allo stato degli atti dell'epoca, figurava tra i possibili successori universali della de cujus.
La sopravvenuta rinuncia all'eredità determina, tuttavia, quale conseguenza, la riforma della pronuncia impugnata nel capo relativo alle spese di lite che, in entrambi i gradi di giudizio, devono rimanere integralmente compensate tra e GL LI (con conseguente Controparte_1 assorbimento della richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.), in considerazione della non addebitabilità alla prima di alcun comportamento negligente derivante dal fatto di averla citata in giudizio, per quanto detto innanzi.
L'appello principale spiegato da e l'appello incidentale Parte_1 adesivo di sono invece infondati e vanno respinti. CO
Preliminarmente, occorre rilevare la palese infondatezza delle eccezioni spiegate da entrambi per la prima volta solo in comparsa conclusionale.
Con la prima eccezione, si è sostenuto che la costituzione dell'appellata
[...] sarebbe inammissibile per l'omesso deposito telematico Controparte_1
pagina 6 di 11 dell'intero fascicolo di parte del giudizio di primo grado (prodotto in parte in formato telematico ed in parte in formato cartaceo).
La tesi è priva di pregio.
Dopo Cass. SS.UU. 2023/n. 4835, non vi è più dubbio sul fatto che “il principio di non dispersione o acquisizione della prova, operante anche per i documenti -prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo- comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione”.
Ne deriva che “il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte”.
Con la seconda eccezione, si eccepisce invece il difetto di legittimazione attiva di per carenza di prova della titolarità del Controparte_1 credito in capo alla predetta cessionaria.
Anche tale eccezione è inaccoglibile.
Il primo giudice, accogliendo la domanda revocatoria, ha riconosciuto, quale primo requisito ex art. 2901 c.c. ed in assenza di qualsiasi contestazione sul punto, la sussistenza in capo al soggetto nei cui confronti il titolo giudiziale impugnato si è formato (vale a dire, l'intervenuta Controparte_1 della ragione di credito posta a base dell'azione proposta inizialmente da
Controparte_4
Tale statuizione non è mai stata impugnata, essendosi gli appelli di Parte_1
e incentrati esclusivamente sul (ritenuto erroneo)
[...] CO riconoscimento del requisito soggettivo della scientia damni in capo sia al debitore che al terzo acquirente.
Sull'aspetto della titolarità della pretesa creditoria, in difetto di specifico motivo di appello, si è dunque formato il giudicato interno rilevabile anche d'ufficio, che preclude evidentemente ogni esame, nell'odierna sede, della pagina 7 di 11 relativa questione, posto che l'irretrattabilità del giudicato costituisce, com'è noto, un limite preclusivo anche per le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Ciò premesso, nel merito gli appellanti sostengono che il primo giudice avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, omettendo di considerare, alla luce della documentazione in atti comprovante il pagamento del prezzo della vendita e i suoi successivi passaggi, che la vendita ad un prezzo inferiore al valore di mercato degli immobili non era stata affatto determinata dall'intento di sottrarre beni alla garanzia patrimoniale del creditore, ma dalla finalità di reperire velocemente le liquidità necessarie ad operare un aumento del capitale sociale della OT RL (debitrice principale) che era stato sollecitato dalla stessa banca creditrice per poter accedere ad un mutuo chirografario di € 250.000 funzionale al ripianamento delle passività accumulate;
che parte del prezzo di vendita era stata trattenuta da che non poteva configurarsi alcuna dolosa CP_4 preordinazione neanche in capo alla terza acquirente che, Persona_2 ignara della situazione economica della sorella, avrebbe solo saputo dell'urgenza della vendita.
Il motivo è infondato.
Premesso che la documentazione prodotta in primo grado (assegni circolari, estratti conto e ricevute) non dimostra in alcun modo che una parte del prezzo di vendita sia stato trattenuto o incassato da (risultando CP_4 provato solo che € 43.601,94 sono stati con bonifico girati a Per_5
e poi da questi trasferiti sul c/c della OT RL “in conto futuro
[...] aumento capitale sociale”), né comprova la tesi della finalizzazione dell'operazione alla prospettata concessione di un mutuo di ripianamento, in ordine al presupposto soggettivo dell'azione revocatoria occorre precisare quanto segue.
Il requisito soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. si atteggia diversamente a seconda che l'atto dispositivo impugnato sia successivo o anteriore al sorgere del vantato credito: nel primo caso, è sufficiente la semplice conoscenza od agevole conoscibilità del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori;
nel secondo, si richiede invece la più rigorosa prova della dolosa preordinazione dell'atto.
Nella fattispecie, non vi è dubbio che il fatto generatore del credito (nascente da fidejussioni rilasciate da nel 2006 e 2010) sia anteriore Parte_1 rispetto alla contestata vendita del 21/06/2012, posto che, per pacifico pagina 8 di 11 indirizzo giurisprudenziale, in tema di azione revocatoria proposta nei confronti del fidejussore, l'acquisto della qualità di debitore risale al momento della nascita del credito e non a quello della sua esigibilità (sic
Cass. 2006/n. 22465; Cass. 2011/n. 3676), sicchè, prestata fidejussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in c/c, gli atti dispositivi compiuti successivamente dal fidejussore sono soggetti all'azione revocatoria in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza, da parte del medesimo, di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (cfr. Cass. 2016/n. 762; Cass.
2020/n. 10522).
Tale consapevolezza può essere pacificamente provata anche in via presuntiva (cfr., tra le tante, Cass. 2019/n. 16221).
In altri termini, è sufficiente la mera conoscenza della riduzione della consistenza del patrimonio costituente la garanzia patrimoniale dei creditori, senza che sia necessaria anche la prova dell'intenzione di nuocere ai medesimi e dunque il requisito della mala fede (cfr., tra le tante, Cass.
1996/n. 4077; Cass. 1996/n. 2303); consapevolezza che, nello specifico, non
è esclusa dal motivo (decisione di vendere per reperire le liquidità necessarie ad operare un aumento del capitale sociale della debitrice principale che poteva favorire la concessione di un mutuo di ripianamento delle passività) che può aver indotto la debitrice alla stipula dell'atto impugnato, posto che il requisito soggettivo si concretizza, come si è visto, nella semplice coscienza della diminuzione della consistenza della garanzia patrimoniale dei creditori, senza che occorra anche la dimostrazione dell'animus nocendi.
A nulla rileva quindi la finalità concreta perseguita con l'atto, posto che lo stato soggettivo sufficiente ai fini qui invocati prescinde, come si è visto, dal dolo.
Nel caso in esame, la prova della consapevolezza, sia in capo alla debitrice che alla terza acquirente, del pregiudizio arrecato al creditore istante può trarsi inequivocabilmente dai seguenti elementi univoci e concordanti:
--la particolare tempistica dell'atto dispositivo, compiuto dalla garante appena sei giorni dopo la ricezione della missiva con cui la banca comunicava il recesso da tutti i rapporti in essere;
--lo stretto vincolo di parentela esistente tra la venditrice e l'acquirente (tra loro sorelle);
-- la pattuizione di un prezzo di cessione (€ 120.000) nettamente inferiore al valore di mercato degli immobili ceduti, come accertato dal ctu nominato in primo grado (€ 176.708);
pagina 9 di 11 --la circostanza (documentata dai certificati di residenza e comunque non contestata) che, anche dopo la cessione, la venditrice ha continuato ad abitare nell'immobile venduto alla sorella che, proprio per l'urgenza prospettatale dalla venditrice, non poteva non essere al corrente dell'esposizione debitoria della stessa.
Tali specifici elementi corroborano, nel loro insieme, la sicura conoscenza, sia da parte dell'alienante che dell'acquirente, del pregiudizio che si stava arrecando al creditore con l'atto dismissivo contestato.
Il rigetto di entrambi gli appelli proposti da e Parte_1 CP_3 fa sì che le spese di questo grado, nei loro rapporti con
[...] [...]
seguano l'ordinario criterio della soccombenza, nelle Controparte_1 misure liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi fissati dal D.M. 147/22, in relazione allo scaglione tariffario da € 52.000,01 ad 260.000, posto che il valore del credito tutelato, pari ad € 656.280,95, si discosta notevolmente da quello dell'atto dispositivo impugnato (cfr. in tal senso, Cass. 2015/n. 19520, secondo cui il valore della causa di revocatoria - laddove risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile - si determina non già sulla base del credito a tutela del quale si è agito in via revocatoria, bensì del valore effettivo della controversia).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il
5/07/2022 da DI LI e nei confronti di Parte_1
(rappresentata da e di Controparte_1 CP_2
nonché sull'appello incidentale spiegato da CO quest'ultimo nei confronti di avverso la sentenza n. Controparte_1
622/2022 emessa il 4/03/2022 dal Tribunale di Foggia, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione l'appello spiegato da GL LI e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia impugnata, ne dispone l'estromissione dal giudizio, compensando integralmente le spese del doppio grado nei rapporti tra la stessa e Controparte_1
2. rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
3. rigetta l'appello incidentale spiegato da CO
4. condanna e in solido tra loro a rifondere Parte_1 CO
a le spese di questo grado di giudizio, liquidandole Controparte_1 in € 14.317 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%,
Iva e Cpa come per legge;
pagina 10 di 11 5. visto l'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di e Parte_1 CP_3 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...] dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
-====================================================
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
Il consigliere est. Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 11 di 11
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1019 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
domiciliata in Lucera presso lo studio dell'avv. Ettore Parte_1
Preziuso che la rappresenta e difende, in sostituzione degli avv.ti Annarita
Antonetti e Lucia Frazzano, per mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 17/01/2023---------- appellante
DI LI, domiciliata in Lucera presso lo studio dell'avv.
Raffaele V. Preziuso che la rappresenta e difende, in sostituzione degli avv.ti
Annarita Antonetti e Lucia Frazzano, per mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 14/01/2023-----------appellante
E
(e, per essa, la mandataria Controparte_1 CP_2
, domiciliata in Lecce presso lo studio dell'avv. Luca Erroi che la
[...] rappresenta in giudizio in forza di procura generale alle liti per notar
[...]
del 15/07/2010-----------------------------------------------------appellata Per_1
domiciliato in Lucera presso lo studio dell'avv. CO
Raffaele V. Preziuso che lo rappresenta e difende per mandato allegato alla comparsa di costituzione in grado d'appello---------------------------------------
---------------------------------------------------appellato-appellante incidentale
pagina 1 di 11 Oggetto: revocatoria ordinaria
Conclusioni: all'udienza cartolare del 14/03/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 622/2022 emessa il 4/03/2022, il Tribunale di Foggia, in accoglimento della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. originariamente proposta da nei confronti di e Controparte_4 Parte_1 PE
(deceduta in corso di causa), ha dichiarato inefficace l'atto di
[...] compravendita per notar Rep. 13456/Racc. 9417 stipulato il Persona_3
21/06/2012, con cui la prima ha alienato alla sorella l'appartamento sito in
Foggia al V.le Candelaro n. 115 ed annesso box auto, condannando la venditrice convenuta in solido con GL LI e CO
(citati in riassunzione quali eredi della defunta a Persona_2 rifondere all'attrice le spese di lite e disponendo che i costi di ctu rimanessero invece a carico di tutte le parti in causa.
Con citazione notificata il 5/07/2022, hanno proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza GL LI e . Parte_1
La prima ha assunto di essere stata citata nel giudizio di primo grado e di esser stata condannata alle spese di lite sull'erroneo presupposto che ella fosse erede della sorella laddove dal testamento olografo prodotto PE sin dal primo grado risultava invece che la defunta aveva designato quali suoi unici eredi i nipoti e Ha chiesto Controparte_5 CO dunque la propria estromissione dal giudizio e la condanna di
[...] al pagamento delle spese di lite e al risarcimento del danno Controparte_1 ex art. 96 c.p.c.
La seconda ha chiesto, invece, in riforma della pronuncia impugnata, il rigetto della domanda revocatoria per carenza del requisito della scientia damni, con vittoria delle spese del doppio grado.
Disposta l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti di si è costituito quest'ultimo che ha spiegato ex art. 334 CO
c.p.c. appello incidentale adesivo ad entrambi gli appelli principali, associandosi alla richiesta di estromissione di GL LI e chiedendo il rigetto della domanda revocatoria per carenza del requisito soggettivo in capo alla propria dante causa, vinte le spese di questo grado.
pagina 2 di 11 Con ordinanza resa il 28/04/2023, il Collegio ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 283 c.p.c. formulata in relazione al capo (avente natura costitutiva) avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia dell'atto impugnato ed accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del capo di condanna alle spese di lite emesso a carico di GL LI e
CO
All'udienza cartolare del 14/03/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Motivi della decisione
L'appello proposto da GL LI è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Partendo dal presupposto che il testamento olografo prodotto sin dal primo grado contenesse la designazione ad eredi dei soli due nipoti della defunta l'impugnante, contumace in prime cure, ha eccepito in Persona_2 questa sede il proprio difetto di legittimazione passiva, denunciando di esser stata erroneamente citata in riassunzione nel giudizio di revocatoria e, conseguentemente, condannata in solido alla rifusione delle spese di lite del primo grado in favore della società attrice, nonostante fosse chiaramente evincibile dagli atti che ella non rivestiva la qualità di erede della sorella
PE
Solo al momento della sua ricostituzione a mezzo di nuovo difensore, la stessa ha poi documentato di aver, con atto ricevuto dal notaio Per_4
il 3/01/2023, rinunciato all'eredità relitta dalla defunta.
[...]
Tale rinuncia -sopravvenuta nel corso di questo grado d'appello, ma avente effetti che retroagiscono sino al momento dell'apertura della successione ex art. 521 c.c.- determina la sua estromissione dal giudizio, ma non conduce alla riforma della sentenza impugnata nel senso dell'invocata condanna di al pagamento delle spese di lite e al risarcimento del Controparte_1 danno ex art. 96 c.p.c.
Ritiene infatti il Collegio che il testamento olografo allegato agli atti non contenesse la designazione dei nipoti della de cujus quali suoi eredi universali, ma come semplici legatari.
pagina 3 di 11 È nota la differenza: l'erede, una volta accettata (espressamente o tacitamente) l'eredità, subentra in universum jus, vale a dire nell'intero patrimonio del defunto o in una quota dello stesso e, come tale, risponde dei debiti ereditari;
il legatario, che acquista di diritto il legato senza bisogno di accettazione e non risponde dei debiti del de cujus (art. 756 c.c.), è invece un successore a titolo particolare cui il testatore attribuisce singoli e individuati beni o diritti.
Nell fattispecie in esame, la scheda testamentaria del 1/03/2016 così recitava: “la sottoscritta nata a [...] il [...], Persona_2 ha così disposto che, in caso di mia morte, i miei beni immobili quali l'appartamento sito in via Guido Dorso n. 30 al piano 3° e l'appartamento sito in Foggia in Viale Candelaro n. 115 al piano 2° vengano lasciati il primo a , e il secondo a che Controparte_5 CP_6 CO sono i miei unici nipoti”.
Dal tenore letterale della scheda è evidente la volontà della testatrice di disporre in favore dei nipoti solo dei due immobili di cui era proprietaria, come beni determinati e singolarmente individuati.
“In tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'art. 588 c.c.,
l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (institutio ex re certa) qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni, così che l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato” (sic Cass. 2013/n. 24163; Cass.
2017/n. 23393; Cass. 2020/n. 6125; Cass. 2021/n. 42121).
Né rileva in senso contrario che il testamento in questione contenesse solo l'attribuzione di legati e non altro.
Come precisato dalla S.C. (Cass. 2023/n. 30802), “in tema di successione ereditaria, la presenza di un testamento che contenga soltanto attribuzioni a titolo di legato idonee ad esaurire l'asse relitto non esclude la successione legittima, la quale sussiste anche quando è priva di un positivo contenuto patrimoniale, siccome destinata ad operare sia al fine di individuare la responsabilità per i debiti ereditari e per gli obblighi gravanti sull'erede, sia al fine di decidere sulla sorte dei beni appartenenti al de cuius, ma ignorati dalle disposizioni testamentarie, ovvero sopravvenuti alla data di redazione pagina 4 di 11 della scheda, i quali sono destinati a devolversi secondo le regole della successione ab intestato, una volta esclusa la possibilità di individuare una diversa istituzione di erede nelle previsioni di ultima volontà”.
Assodato quindi che, all'atto dell'apertura della successione di PE
deceduta nubile e senza figli, la sorella LI, odierna appellante,
[...] rivestiva la qualità di chiamata alla sua eredità per successione legittima, infondata è la tesi che ella sia stata citata erroneamente in riassunzione nel giudizio di primo grado.
Ed invero, ai sensi dell'art. 111, co. 2 c.p.c., se il trasferimento a titolo particolare nel diritto controverso avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto e il successore a titolo particolare può comunque intervenire o essere chiamato nel processo.
Correttamente quindi la società attrice, dopo la morte della convenuta ha citato in riassunzione (oltre al legatario, divenuto Persona_2 proprietario dell'immobile trasferito con l'atto dispositivo impugnato)
GL LI che, da un lato, figurava tra i chiamati alla successione universale legittima della defunta e, dall'altro, non aveva ancora rinunciato all'eredità della stessa, intervenuta solo nel corso del presente giudizio di appello.
Sul punto, deve osservarsi che, “nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio, i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta o conoscibile, con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo”
(Cass. 2024/n. 6815; conf. Cass. 2020/n. 12987).
Come infatti ancor meglio precisato da Cass. 2014/n. 21227, il ricorso in riassunzione notificato ai chiamati all'eredità è idoneo ad instaurare il rapporto processuale perché la sua funzione è quella di proseguire il giudizio, mettendo i controinteressati in condizione di venire a conoscenza della lite e di svolgervi le proprie difese, inclusa quella avente ad oggetto pagina 5 di 11 l'eventuale sopravvenuta carenza della loro legittimazione o del loro interesse a contraddire;
allorchè, quindi, il venir meno del titolo non risulti da atti o fatti agevolmente conoscibili dai terzi (ad es. registro delle successioni), ma da cause od eventi non ancora verificatisi alla data della notifica dell'atto, la riassunzione è da ritenere regolare, qualora la legittimazione sussista con riferimento a quanto legalmente risulta allo stato degli atti. In tal caso, viene a gravare sul convenuto in riassunzione l'onere di dimostrare il contrario e, se del caso, di chiarire la propria posizione in tempo utile. Cò vale in particolar modo nei casi, simili a quello in esame, in cui la causa debba essere riassunta nei confronti degli eredi della parte defunta, ed il venir meno della qualità di erede dipenda da una libera scelta dell'interessato, qual è la rinuncia all'eredità, non ancora esternata alla data della notifica dell'atto di riassunzione (cfr. in tal senso anche Cass. 2011/n.
21287).
Nello specifico, a fronte di un testamento che istituiva solo due legati e dell'impossibilità, da parte della società attrice, di evincere anche dalla consultazione del registro delle successioni una rinuncia all'eredità che è stata formalizzata solo quattro anni dopo la notifica del ricorso in riassunzione del 26/02/2019, legittima deve, in definitiva, ritenersi la citazione in giudizio di quale soggetto (rimasto Persona_2 contumace in primo grado) che, allo stato degli atti dell'epoca, figurava tra i possibili successori universali della de cujus.
La sopravvenuta rinuncia all'eredità determina, tuttavia, quale conseguenza, la riforma della pronuncia impugnata nel capo relativo alle spese di lite che, in entrambi i gradi di giudizio, devono rimanere integralmente compensate tra e GL LI (con conseguente Controparte_1 assorbimento della richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.), in considerazione della non addebitabilità alla prima di alcun comportamento negligente derivante dal fatto di averla citata in giudizio, per quanto detto innanzi.
L'appello principale spiegato da e l'appello incidentale Parte_1 adesivo di sono invece infondati e vanno respinti. CO
Preliminarmente, occorre rilevare la palese infondatezza delle eccezioni spiegate da entrambi per la prima volta solo in comparsa conclusionale.
Con la prima eccezione, si è sostenuto che la costituzione dell'appellata
[...] sarebbe inammissibile per l'omesso deposito telematico Controparte_1
pagina 6 di 11 dell'intero fascicolo di parte del giudizio di primo grado (prodotto in parte in formato telematico ed in parte in formato cartaceo).
La tesi è priva di pregio.
Dopo Cass. SS.UU. 2023/n. 4835, non vi è più dubbio sul fatto che “il principio di non dispersione o acquisizione della prova, operante anche per i documenti -prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo- comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione”.
Ne deriva che “il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte”.
Con la seconda eccezione, si eccepisce invece il difetto di legittimazione attiva di per carenza di prova della titolarità del Controparte_1 credito in capo alla predetta cessionaria.
Anche tale eccezione è inaccoglibile.
Il primo giudice, accogliendo la domanda revocatoria, ha riconosciuto, quale primo requisito ex art. 2901 c.c. ed in assenza di qualsiasi contestazione sul punto, la sussistenza in capo al soggetto nei cui confronti il titolo giudiziale impugnato si è formato (vale a dire, l'intervenuta Controparte_1 della ragione di credito posta a base dell'azione proposta inizialmente da
Controparte_4
Tale statuizione non è mai stata impugnata, essendosi gli appelli di Parte_1
e incentrati esclusivamente sul (ritenuto erroneo)
[...] CO riconoscimento del requisito soggettivo della scientia damni in capo sia al debitore che al terzo acquirente.
Sull'aspetto della titolarità della pretesa creditoria, in difetto di specifico motivo di appello, si è dunque formato il giudicato interno rilevabile anche d'ufficio, che preclude evidentemente ogni esame, nell'odierna sede, della pagina 7 di 11 relativa questione, posto che l'irretrattabilità del giudicato costituisce, com'è noto, un limite preclusivo anche per le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Ciò premesso, nel merito gli appellanti sostengono che il primo giudice avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, omettendo di considerare, alla luce della documentazione in atti comprovante il pagamento del prezzo della vendita e i suoi successivi passaggi, che la vendita ad un prezzo inferiore al valore di mercato degli immobili non era stata affatto determinata dall'intento di sottrarre beni alla garanzia patrimoniale del creditore, ma dalla finalità di reperire velocemente le liquidità necessarie ad operare un aumento del capitale sociale della OT RL (debitrice principale) che era stato sollecitato dalla stessa banca creditrice per poter accedere ad un mutuo chirografario di € 250.000 funzionale al ripianamento delle passività accumulate;
che parte del prezzo di vendita era stata trattenuta da che non poteva configurarsi alcuna dolosa CP_4 preordinazione neanche in capo alla terza acquirente che, Persona_2 ignara della situazione economica della sorella, avrebbe solo saputo dell'urgenza della vendita.
Il motivo è infondato.
Premesso che la documentazione prodotta in primo grado (assegni circolari, estratti conto e ricevute) non dimostra in alcun modo che una parte del prezzo di vendita sia stato trattenuto o incassato da (risultando CP_4 provato solo che € 43.601,94 sono stati con bonifico girati a Per_5
e poi da questi trasferiti sul c/c della OT RL “in conto futuro
[...] aumento capitale sociale”), né comprova la tesi della finalizzazione dell'operazione alla prospettata concessione di un mutuo di ripianamento, in ordine al presupposto soggettivo dell'azione revocatoria occorre precisare quanto segue.
Il requisito soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. si atteggia diversamente a seconda che l'atto dispositivo impugnato sia successivo o anteriore al sorgere del vantato credito: nel primo caso, è sufficiente la semplice conoscenza od agevole conoscibilità del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori;
nel secondo, si richiede invece la più rigorosa prova della dolosa preordinazione dell'atto.
Nella fattispecie, non vi è dubbio che il fatto generatore del credito (nascente da fidejussioni rilasciate da nel 2006 e 2010) sia anteriore Parte_1 rispetto alla contestata vendita del 21/06/2012, posto che, per pacifico pagina 8 di 11 indirizzo giurisprudenziale, in tema di azione revocatoria proposta nei confronti del fidejussore, l'acquisto della qualità di debitore risale al momento della nascita del credito e non a quello della sua esigibilità (sic
Cass. 2006/n. 22465; Cass. 2011/n. 3676), sicchè, prestata fidejussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in c/c, gli atti dispositivi compiuti successivamente dal fidejussore sono soggetti all'azione revocatoria in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza, da parte del medesimo, di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (cfr. Cass. 2016/n. 762; Cass.
2020/n. 10522).
Tale consapevolezza può essere pacificamente provata anche in via presuntiva (cfr., tra le tante, Cass. 2019/n. 16221).
In altri termini, è sufficiente la mera conoscenza della riduzione della consistenza del patrimonio costituente la garanzia patrimoniale dei creditori, senza che sia necessaria anche la prova dell'intenzione di nuocere ai medesimi e dunque il requisito della mala fede (cfr., tra le tante, Cass.
1996/n. 4077; Cass. 1996/n. 2303); consapevolezza che, nello specifico, non
è esclusa dal motivo (decisione di vendere per reperire le liquidità necessarie ad operare un aumento del capitale sociale della debitrice principale che poteva favorire la concessione di un mutuo di ripianamento delle passività) che può aver indotto la debitrice alla stipula dell'atto impugnato, posto che il requisito soggettivo si concretizza, come si è visto, nella semplice coscienza della diminuzione della consistenza della garanzia patrimoniale dei creditori, senza che occorra anche la dimostrazione dell'animus nocendi.
A nulla rileva quindi la finalità concreta perseguita con l'atto, posto che lo stato soggettivo sufficiente ai fini qui invocati prescinde, come si è visto, dal dolo.
Nel caso in esame, la prova della consapevolezza, sia in capo alla debitrice che alla terza acquirente, del pregiudizio arrecato al creditore istante può trarsi inequivocabilmente dai seguenti elementi univoci e concordanti:
--la particolare tempistica dell'atto dispositivo, compiuto dalla garante appena sei giorni dopo la ricezione della missiva con cui la banca comunicava il recesso da tutti i rapporti in essere;
--lo stretto vincolo di parentela esistente tra la venditrice e l'acquirente (tra loro sorelle);
-- la pattuizione di un prezzo di cessione (€ 120.000) nettamente inferiore al valore di mercato degli immobili ceduti, come accertato dal ctu nominato in primo grado (€ 176.708);
pagina 9 di 11 --la circostanza (documentata dai certificati di residenza e comunque non contestata) che, anche dopo la cessione, la venditrice ha continuato ad abitare nell'immobile venduto alla sorella che, proprio per l'urgenza prospettatale dalla venditrice, non poteva non essere al corrente dell'esposizione debitoria della stessa.
Tali specifici elementi corroborano, nel loro insieme, la sicura conoscenza, sia da parte dell'alienante che dell'acquirente, del pregiudizio che si stava arrecando al creditore con l'atto dismissivo contestato.
Il rigetto di entrambi gli appelli proposti da e Parte_1 CP_3 fa sì che le spese di questo grado, nei loro rapporti con
[...] [...]
seguano l'ordinario criterio della soccombenza, nelle Controparte_1 misure liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi fissati dal D.M. 147/22, in relazione allo scaglione tariffario da € 52.000,01 ad 260.000, posto che il valore del credito tutelato, pari ad € 656.280,95, si discosta notevolmente da quello dell'atto dispositivo impugnato (cfr. in tal senso, Cass. 2015/n. 19520, secondo cui il valore della causa di revocatoria - laddove risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile - si determina non già sulla base del credito a tutela del quale si è agito in via revocatoria, bensì del valore effettivo della controversia).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il
5/07/2022 da DI LI e nei confronti di Parte_1
(rappresentata da e di Controparte_1 CP_2
nonché sull'appello incidentale spiegato da CO quest'ultimo nei confronti di avverso la sentenza n. Controparte_1
622/2022 emessa il 4/03/2022 dal Tribunale di Foggia, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione l'appello spiegato da GL LI e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia impugnata, ne dispone l'estromissione dal giudizio, compensando integralmente le spese del doppio grado nei rapporti tra la stessa e Controparte_1
2. rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
3. rigetta l'appello incidentale spiegato da CO
4. condanna e in solido tra loro a rifondere Parte_1 CO
a le spese di questo grado di giudizio, liquidandole Controparte_1 in € 14.317 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%,
Iva e Cpa come per legge;
pagina 10 di 11 5. visto l'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di e Parte_1 CP_3 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...] dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
Il consigliere est. Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
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