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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/08/2025, n. 3891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3891 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 10028/2022 promossa da:
FR DI (Cf. ), elettivamente domiciliato in C.F._1
BA (PU), Lardo Donatori Del Sangue n. 16, presso lo studio dell'avv. Chiara
Fiscaletti , che lo rappresenta e difende per Email_1 delega in atti;
attore; contro
Euro Ges.C. SR (Cf. e P.Iva ), elettivamente domiciliata in Rivoli (TO), P.IVA_1
C.so Susa n. 242, presso lo studio dell'avv. Paolo Bertonelli
, che la rappresenta e difende per delega in atti;
Email_2
convenuta;
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attore: “… A) in via pregiudiziale dichiarare l'incompetenza per territorio a favore del tribunale di Urbino;
B) nel merito accogliere con ogni statuizione la presente opposizione e annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 1789/2022 del Tribunale di OR nei confronti di DI
FR.
C) con vittoria di spese e compensi”;
Convenuta: “… NEL RITO
1 - in via pregiudiziale e in principalità̀: dichiarare l'improcedibilità̀ dell'interposta opposizione ai sensi dell'art. 647, primo comma, c.p.c., per mancata costituzione dell'opponente nel termine di cui all'art. 165 c.p.c. e per l'effetto, previo rigetto della stessa, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
- in via pregiudiziale e in subordine: dichiarare l'inammissibilità dell'interposta opposizione, in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni ex art.641 c.p.c. e per l'effetto, previo rigetto della stessa, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
NEL MERITO
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni di cui sopra, rigettare in quanto infondata e incompleta per le ragioni meglio esposte in atti, l'eccezione di incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Urbino avanzata da controparte e per
l'effetto, confermata e dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di OR,
In via principale: respingere integralmente l'avversa opposizione, perché́ infondata in fatto ed in diritto, e comunque non provata, per le ragioni tutte esposte e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare tenuto e condannare il sig. PI FR al pagamento in favore della
EURO GES.C. SR della somma capitale di € 28.913,12, ovvero di quell'altra somma veriore determinanda in corso di causa, oltre agli interessi di mora ex art. 1284, comma IV, c.c. dal dì della domanda al saldo.
IN OGNI CASO: con il favore delle spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso spese forfetarie 15%, 4% C.P.A e 22% I.V.A., ove dovuta, comprese quelle della procedura monitoria, spese successive occorrende e con applicazione al caso di specie dell'art. 96, comma 3, c.p.c.”.
MOTIVAZIONE
1. La causa ha ad oggetto l'opposizione proposta da FR DI avverso il decreto ingiuntivo n. 859/2022, con il quale il Tribunale di OR ha ingiunto alla
[...]
(debitrice principale) e a FR DI (garante) di pagare, in solido tra Controparte_1 loro, la somma di € 28.913,12 (oltre interessi e spese della procedura) in favore della Euro
Ges.C. SR, a saldo dell'esposizione debitoria maturata dalla in Controparte_1 relazione al contratto di leasing del 19/06/2007 (cfr. doc. 1, 2 fasc. monitorio) - contratto
2 concluso dalla -e sottoscritto anche da FR DI quale Controparte_1 garante “avvallante”- con la SA SP (poi Fga IT SP), la quale ha poi ceduto il relativo credito alla IT RE SP (cessione del 15/12/2010), che, a sua volta, ha ceduto il credito alla FI SP (cessione del 24/10/2019), che l'ha infine ceduto alla Euro Ges.C. SR (cessione del 22/02/2020).
A sostegno dell'opposizione, parte attrice ha articolato i seguenti motivi:
- incompetenza territoriale del Tribunale di OR (individuato ai sensi dell'art. 16 delle condizioni generali del contratto del 16/06/2007), essendo competente il Tribunale di Urbino, avendo FR DI la residenza a BR (città che rientra nel circondario del
Tribunale di Urbino) e dovendo costui qualificarsi come consumatore avendo cessato di essere amministratore della dal gennaio 2009 e non essendo mai Controparte_1 stato socio, con conseguente vessatorietà dell'art. 16 delle condizioni generali del contratto del 16/06/2007 ex art. 33 c. 2 lett. U Cod. consumo, sussistendo competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore (art. 66 bis
Cod. consumo);
- mancata attivazione della procedura di mediazione obbligatoria;
- mancata notificazione a FR DI di tutte le cessioni del credito originariamente vantato dalla SA SP, sicché l'opponente “non è stato messo in condizione di capire chi fosse effettivamente il suo creditore a seguito del saltum di notifica fra una cessione e l'altra” (cfr. cit. p. 4).
Si è costituita la Euro Ges.C. SR eccependo preliminarmente:
- l'improcedibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 859/2022 per tardiva costituzione dell'opponente, che ha iscritto la causa a ruolo solo il 26/05/2022, cioè oltre il termine di 10 giorni dalla notifica della citazione in opposizione (risalente al 4/04/2022);
- l'inammissibilità dell'opposizione poiché tardiva, essendosi la notifica del decreto ingiuntivo perfezionatasi in data 21/02/2022 ed essendo stato notificato l'atto di citazione in opposizione solo in data 4/04/2022, ovvero decorsi 42 giorni e, quindi, dopo la scadenza del termine di 40 giorni fissato nel decreto ex art. 641 Cpc.
Nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione poiché infondata.
Esclusa l'obbligatorietà del procedimento di mediazione (ordinanza del 31/01/2003), la causa (assegnata alla scrivente in data 9/01/2023, poi assente per maternità dal 29/11/2023 al 31/08/2024) è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti ed è stata
3 trattenuta in decisione con ordinanza in data 16/04/2025, con la quale sono stati concessi alle parti i termini ex art. 190 Cpc.
2. La preliminare eccezione di improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per tardiva costituzione dell'opponente è fondata e deve essere accolta.
È, infatti, consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la costituzione tardiva dell'opponente equivale alla mancata costituzione -a cui fa riferimento l'art. 647 Cpc- e determina l'improcedibilità dell'opposizione,
a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli e non sia stata ancora dichiarata la esecutorietà del decreto ingiuntivo (cfr. ex multis Cass. Su
19246/2010 e Cass. 849/2000).
In particolare, la norma di riferimento è l'art. 647 Cpc (norma speciale che impedisce l'applicazione della ordinaria disciplina del processo di cognizione), il quale stabilisce:
- che il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo lo dichiara esecutivo “se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure se l'opponente non si è costituito”;
- che se il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo, “l'opposizione non può essere più proposta né proseguita”, salva l'ipotesi di opposizione tardiva nella sussistenza delle circostanze e dei requisiti di cui all'art. 650 Cpc.
Ebbene, posto che la costituzione tardiva altro non è che una mancata costituzione nel termine indicato dalla legge, nel caso di specie, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione, tenuto conto che l'atto di citazione in opposizione è stato notificato alla convenuta opposta il 4/04/2022, mentre la causa di opposizione è stata iscritta a ruolo dall'opponente solo il 26/05/2021, decorso del termine di gg. 10 dalla notifica ex art. 165 Cpc
(norma secondo cui l'attore deve costituirsi in giudizio, depositando la nota di iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo, entro 10 giorni dalla notificazione della citazione al convenuto).
Non rileva, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, il fatto che la convenuta opposta si sia costituita nel termine assegnatole difendendosi anche nel merito, stante l'intervenuto passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, che rende irrilevante l'ulteriore attività processuale svolta dalle parti (in tal senso, Cass. 849/2000).
In conclusione, deve dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione proposta da FR
DI con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese seguono la soccombenza di parte attrice ex art. 91 Cpc e vengono liquidate in dispositivo ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 14/2022 (scaglione da €
4 26.000,01 a € 52.000,00), con riduzione del 30% rispetto ai valori medi stante la definizione in rito, la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e tenuto altresì conto che il valore della causa è vicino al minimo dello scaglione.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara l'improcedibilità dell'opposizione proposta da FR DI con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto (n. 859/2022) che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna FR DI a rimborsare alla Euro Ges.C. SR le spese di lite del presente giudizio di opposizione, che liquida in € 5.331,20 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
OR, 14/08/2025.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
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