Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 30/06/2025, n. 2482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2482 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 02482/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00571/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 571 del 2022, proposto da
AR IA CH, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Pace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini e Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della “ordinanza di ripristino stato dei luoghi unità immobiliare accatastata al fg 557 Mapp. 363 sub 56, Prog. 1841/2021 Pg 116904/2021” notificata il 14.1.2022, adottata dal Comune di Milano, Area Sportello Unico per l'Edilizia, Unità Servizi Generali, Ufficio Stabili Pericolanti/Demolizioni-Immobili Abbandonati, con la quale è stata ingiunto alla Sig.ra AR CH di ripristinare la situazione legittimata, rimuovendo la struttura realizzata sul terrazzo dell'immobile di sua proprietà, sito in Milano, Via Nervesa 9, entro il termine di giorni 90 dalla notifica dell'ordinanza stessa;
- di ogni altro atto precedente, coevo e/o successivo, comunque connesso o collegato al precedente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 29 maggio 2025, tenutasi da remoto, il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
L’esame nel merito del ricorso è radicitus precluso dal fatto che, con atto depositato in vista della odierna udienza di trattazione, la ricorrente rappresenta che:
- il giudizio in questione attiene alla legittimità di una installazione del tipo “vetrate panoramiche” (vepa) in relazione alle quali vi è stato a lungo un intenso dibattito giurisprudenziale, poi venuto meno a seguito della approvazione della legge n. 21 settembre 2022, n. 142, che ha convertito il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (cosiddetto “decreto iuti bis”), facendo rientrare – in modo esplicito e a scanso di ogni dubbio - questo tipo di opera nell’ambito dell’edilizia libera di cui all' art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001;
- “ nelle more, la ricorrente aveva prudenzialmente ottemperato all’ordinanza e quindi non vi è più alcun interesse a coltivare il presente giudizio ”.
Di qui la richiesta volta alla dichiarazione di “ cessazione della materia del contendere e/o la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e/o l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite, considerato l’intervento normativo che ha confermato la legittimità dell’istallazione, nonché il tempo trascorso dalla proposizione del ricorso ”.
Al Collegio non resta che prendere atto di quanto rappresentato dalla parte ricorrente, imponendosi la declaratoria di improcedibilità del gravame a’ sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:
Silvana Bini, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rocco Vampa | Silvana Bini |
IL SEGRETARIO